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“RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda giallorosso » 05/05/2013 - 13:13
Il database del forum dice che oggi è il compleanno di mandrake.
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Bobas ha scritto:Tu scherzi caro Mirco ma io ho studiato a fondo la partita (pensa ieri sera nonostante non fossi solo a casa e lei mi chiamava pregandomi di raggiungerla a letto, desiderosa di me, io niente
a studiare sui Bignami il calcio giapponese)
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 05/05/2013 - 23:01
UGHETTO …. Perche’ rispondo a queste mezze tacche di Goldbet? Per due motivi: il primo e’ che mi diverte rispondergli…. mi rilasso, e comunque non sono convinto che si tratti di ‘mezze tacche’ di Goldbet. Mezze tacche si, anzi magari un quarto, ma forse Goldbet non c’entra.
Il secondo e’ che in fondo, chiunque siano, insultano la Stanley che e’ la mia compagnia e allora gli rispondo. Bada bene non e’ che li insulto. Gli rispondo e li ridicolizzo perche’ non sono capaci di mettere insieme un pensiero che e’ uno. Pero’ nello stesso tempo mi diverto. Mi da anche il senso di quanto la Stanley sia forte e loro deboli.
Piu’ mi insultano/insultano la Stanley, piu’ e’ chiaro quanto sono deboli. Poi e’ chiaro che qualche volta la parola ‘imbecille’ scappa pure a me.
Se ci pensi, io ho postato un intervento in cui ipotizzo addirittura che la cassazione abbia cambiato orientamento sul significato del concetto di aver subito la discriminazione. Guarda che si tratta di un concetto nuovo e che cioe’ non sia piu’ necessario dimostrare di essere stati discriminati, ma solo che il sistema era discriminatorio. E ho spiegato le conseguenze di questo concetto. Assosnai puo’ iniziare ad aprire CTD. C’e’ qualcuno che mi ha risposto?
Vediamo perche’ adesso sto leggendo e rispondo a uno a uno. Forse trovo qualche risposta in qualche post che devo ancora leggere. Porta pazienza.
MAX90 dice che forse rispondo perche’ ho paura o forse vuol dire che la Stanley ha paura….. si max, sono terrorizzato, non si vede?
Oh…. LORD MARSHALL mi vuole santo! Interessante.
La tua decisione di lasciare la rossa, se lo hai fatto alla fine di un contratto, deve essere rispettata. Tanti discorsi non servono. Non mi voglio mettere a discutere di comportamenti come ‘giocare sottobanco’ e simili. Alla fine, lord marshall raccogli sulla base di quello che semini. Chi ha fretta di raccogliere, magari sta meglio in apparenza, ma non investe realmente sul futuro.
Il fatto che Stanley non dia (o meglio, non possa dare, come mi hanno spiegato) una partecipazione agli utili e’ un fatto legale. Cioe’ se il CTD fosse coinvolto nel profitto del book la sua posizione legale ne potrebbe risultare compromessa. E io sono pienamente d’accordo. E’ chiaro che nella confusione del momento la questione sembra irrilevante. Pero’ bisogna guardare al lungo periodo. Prima o poi un comportamente non rigoroso su questo punto potrebbe costare caro. La Stanley non puo’ permettersi di chiamarsi dalla settimana prossima bet 7788, tutti gli altri si. E, credetemi, per un importante operatore… sta per avvenire esattamente questo! (Non so pero’ quale sara’ il nuovo nome, ho detto 7788 tanto per fare un esempio).
BETBOY: non credi hai miei fatturati? Non e’ necessario che tu ci creda. Comunque dovresti pensare che non sono un novellino. Sono uno degli operatori storici in questo settore e il 70% del mio fatturato e’ telefonico. Pero’ tu continua a non credere.
ENNE: io dicevo cosi per dire e invece tu che fai? Mi rispondi. Bene. Bravo. Meriti pero’ una risposta apposta. Al mio prossimo post.
Il secondo e’ che in fondo, chiunque siano, insultano la Stanley che e’ la mia compagnia e allora gli rispondo. Bada bene non e’ che li insulto. Gli rispondo e li ridicolizzo perche’ non sono capaci di mettere insieme un pensiero che e’ uno. Pero’ nello stesso tempo mi diverto. Mi da anche il senso di quanto la Stanley sia forte e loro deboli.
Piu’ mi insultano/insultano la Stanley, piu’ e’ chiaro quanto sono deboli. Poi e’ chiaro che qualche volta la parola ‘imbecille’ scappa pure a me.
Se ci pensi, io ho postato un intervento in cui ipotizzo addirittura che la cassazione abbia cambiato orientamento sul significato del concetto di aver subito la discriminazione. Guarda che si tratta di un concetto nuovo e che cioe’ non sia piu’ necessario dimostrare di essere stati discriminati, ma solo che il sistema era discriminatorio. E ho spiegato le conseguenze di questo concetto. Assosnai puo’ iniziare ad aprire CTD. C’e’ qualcuno che mi ha risposto?
Vediamo perche’ adesso sto leggendo e rispondo a uno a uno. Forse trovo qualche risposta in qualche post che devo ancora leggere. Porta pazienza.
MAX90 dice che forse rispondo perche’ ho paura o forse vuol dire che la Stanley ha paura….. si max, sono terrorizzato, non si vede?
Oh…. LORD MARSHALL mi vuole santo! Interessante.
La tua decisione di lasciare la rossa, se lo hai fatto alla fine di un contratto, deve essere rispettata. Tanti discorsi non servono. Non mi voglio mettere a discutere di comportamenti come ‘giocare sottobanco’ e simili. Alla fine, lord marshall raccogli sulla base di quello che semini. Chi ha fretta di raccogliere, magari sta meglio in apparenza, ma non investe realmente sul futuro.
Il fatto che Stanley non dia (o meglio, non possa dare, come mi hanno spiegato) una partecipazione agli utili e’ un fatto legale. Cioe’ se il CTD fosse coinvolto nel profitto del book la sua posizione legale ne potrebbe risultare compromessa. E io sono pienamente d’accordo. E’ chiaro che nella confusione del momento la questione sembra irrilevante. Pero’ bisogna guardare al lungo periodo. Prima o poi un comportamente non rigoroso su questo punto potrebbe costare caro. La Stanley non puo’ permettersi di chiamarsi dalla settimana prossima bet 7788, tutti gli altri si. E, credetemi, per un importante operatore… sta per avvenire esattamente questo! (Non so pero’ quale sara’ il nuovo nome, ho detto 7788 tanto per fare un esempio).
BETBOY: non credi hai miei fatturati? Non e’ necessario che tu ci creda. Comunque dovresti pensare che non sono un novellino. Sono uno degli operatori storici in questo settore e il 70% del mio fatturato e’ telefonico. Pero’ tu continua a non credere.
ENNE: io dicevo cosi per dire e invece tu che fai? Mi rispondi. Bene. Bravo. Meriti pero’ una risposta apposta. Al mio prossimo post.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 05/05/2013 - 23:08
Enne mi ha dato una pregevole risposta tecnica in risposta al mio intervento che entra sul problema della differenza tra un sistema che e’ discriminatorio ed un sistema che ha effettivamente discriminato. Il riferimento naturalmente è alla posizione Goldbet e alle recenti sentenze della Cassazione Penale.
Punto per punto.
ENNE: Ti ringrazio della considerazione, ma dicendoti la mia rischierei di essere ripetitivo.
MANDRAKE: come ti capisco!
ENNE: Il nocciolo della questione è che io non sono convinto della rilevanza della legittimazione allo svolgimento di attività trasfontaliera ai fini della discriminazione o meno.
MANDRAKE: Quindi su questo punto mi stai dando ragione, se con cio’ intendi che ‘ai fini della discriminazione o meno’ non ci si debba concentrare su un fatto specifico, come lo svolgimento di attivita’ trasfrontaliera. Tuttavia io ritengo che l’attivita trasfrontaliera di Goldbet giustifica, in quanto (presunta) attivita’ illegale, la decisione di revoca delle concessioni, per violazione dell’art 23 etc,etc.
ENNE: Lo Stato, quando attribuisce un titolo abilitativo (in questo caso le concessioni per le scommesse), può decidere di escludere per ragioni, ad esempio, di compatibilità o di interessi in conflitto, lo svolgimento di determinate attività ancorchè lecite.
MANDRAKE: Appunto, purche’ lecite…
ENNE: In altre parole, la mia idea è che il famigerato art. 23, in una delle sue possibili interpretazioni letterali, non fosse inteso a vietare il cross-border atitolato, bensì qualsivoglia attività trasfrontaliera.
MANDRAKE: Il famigerato art. 23 voleva impedire che chi aveva acquisito una concessione effettuasse una raccolta parallela priva di concessione o da parte del concessionario stesso o da chiunque altro legato allo stesso centro di interessi. Farlo cross border o no era irrilevante. Se Goldbet avesse raccolto scommesse da Enna, anzicche dall’Austria violava lo stesso l’art 23. Non c’e’ nulla di poco chiaro in questo!
ENNE: Volendo semplificare ulteriormente, lo Stato dice : "vuoi una concessione? Bene: rinuncia alla rete parallela perchè o operi solo come concessionario o operi solo come '.com'.
MANDRAKE: Esatto. E che male c’e’ in questo? Se tu hai sottoscritto una concessione impegnandoti ad operare solo come previsto dalla concessione stessa non puoi poi violare, SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, il contratto che ti eri impegnato a rispettare.
ENNE: Il problema, però, nasce dal fatto che la disposizione contenente questa 'clausola', è stata redatta in maniera poco chiara ………
MANDRAKE: Enne, questo lo dice la Costa Cifone quando narra lo scambio di corrispondenza tra AAMS e Stanley. La clausola era si poco chiara ma per chi? Per chi aveva una giustificazione ad avere una preesistente attivita’ alternativa alla concessione e ne era giustificato da una discriminazione precedente. Sotto questo profilo la regola era poco chiara, ma solo per il fatto che non poteva prevedere una situazione preesistente, come quella della Stanley, cosi complessa.
Ma per Goldbet era tutto chiarissimo: stava facendo una attivita’ che non aveva nessuna giustificazione, nascente da fatti precedenti, per poter essere svolta.
ENNE ….. , al punto che la stessa poteva anche significare: "vuoi una concessione? Bene: lavora con le scommesse, ma non commercializzare prodotti diversi da quelli che ti sto affidando".
Siccome la violazione di questo divieto avrebbe causato la decadenza della concessione e la perdita delle somme impegnate a garanzia, la Corte ha sottolineato come l'esigenza di chiarezza ed univocità fosse decisiva censurando la suddetta norma.
MANDRAKE: Si ma la norma non era chiara per Stanley non per Goldbet. Facciamo un esempio. Mettiamo che un soggetto (una volta si chamavano picchettari) raccoglie gioco in tutti gli enti pubblici di Roma. Io ne conosco uno. E’ il suo lavoro. Poi arriva la gara Bersani, partecipa alla gara, si impegna a rispettare l’art 23 e vince una concessione. Pero’ continua a raccogliere gioco negli enti pubblici romani che, naturalmente, non passa per la Sogei. Ti sembra Enne che l’art 23 che prevede che se lui fa questo perde la concessione, sia poco chiaro?
Che differenza c’e’ tra Goldbet e quel picchettaro? Entrambi raccolgono, in violazione delle regole della convenzione, senza alcuna giustificazione proveniente da fatti precedenti che lo possa giustificare. Se vedi una differenza spiegamela.
ENNE: Perciò diciamo che Goldbet vede il bando, lo trova congruo e - ipotizziamo - ritiene di poter operare, ai fini del mantenimento delle eventuali concessioni aggiudicatesi, anche con dei CED astenendosi, però, dall'offrire prodotti non previsti dal bando (ad esempio gli eventi virtuali) e partecipa alla gara attraverso una società controllata.
MANDRAKE: Guarda e’ molto semplice: anche il picchettaro ‘ritiene’ di fare lo stesso. La mia domanda e’: come lo giustifica?
ENNE: E' tutto chiaro; non ha motivi di doglianza e perciò non pensa neanche ad impugnare il bando a proposito del quale, anzi, sottoscrive un documento che attesta la propria soddisfazione.
Assegnate le concessioni, però, se le vede revocare perchè lo Stato non ha interpretato l'art. 23 nel senso (corretto) attribuitogli da Goldbet, ma nell'altro senso (anch'esso corretto).
MANDRAKE: L’art. 23, nel caso di Goldbet e del picchettaro, non aveva due interpretazioni possibili ma una sola. Si trattava di attività vietata dalle regole della concessione e anche vietata dalla legge.
ENNE: Successivamente la Corte UE, interpellata sul punto, conviene che l'art. 23 è effettivamente ambiguo e lo censura con la conseguenza che Totobetting risulta estromessa dal sistema in violazione del diritto dell'Unione e correlativamente lo risulta Goldbet che, se avesse partecipato direttamente, sarebbe con assoluta certezza, incappata nel medesimo meccanismo discriminatorio e che, come Stanley, si è vista costretta a rinunciare alla partecipazione.
MANDRAKE: La Corte si interroga sull’art 23 nel corso del caso Costa Cifone, durante la narrazione della corrispondenza scambiata tra Stanley e AAMS, proprio perche’, essendo le attività di raccolta scommesse preesistenti della Stanley perfettamente giustificate dalle discriminazioni precedenti, l’art. 23 non copre, ne potrebbe, un caso cosi’ complesso. Per questo conclude che non e’ chiaro. Nel caso Goldbet, non essendovi nessuna discriminazione precedente subita, l’art 23 diviene applicabile senza alcuna ambiguità.
Ho visto che Goldbet usa la questione del cross border cercando di dare ad intendere che il problema era il cross border di per se stesso. Non si trova da nessuna parte una prescrizione che obblighi un concessionario ad avere i server per forza in Italia! Quindi il problema non e’ affatto il fatto che i server fossero in Austria. Il problema e’ che le scommesse non arrivavano alla SOGEI!
Un’ultimo punto Enne. La Cassazione al momento da ragione a Goldbet. Non ho trovato ancora nelle motivazioni quale sia la discriminazione subita da Goldbet, mentre ho trovato, ovviamente, il riferimento che nessuno mette in dubbio che il sistema sia (sia stato) discriminatorio.
Per questo ho ipotizzato che forse la Cassazione ritiene sufficiente, per giustificare attivita’ parallele alla concessione, il solo fatto che il sistema sia discriminatorio. Ho anche osservato che se questa interpretazione fosse vera, qualsiasi concessionario potrebbe iniziare attivita parallela di raccolta scommesse in violazione del (poco chiaro?) art 23.
L’esperienza di Goldbet dimostra che, a seguito della revoca della concessione, l’attivita’ parallela e’ pienamente legittima.
Mi sbaglio?
Enne, se non vuoi rispondermi per non doverti ripetere ti capisco e non c’e’ problema. In fin dei conti Goldbet fa il suo lavoro e si difende al meglio che puo’, come chiuque del resto.
Io credo pero’ che prima o poi la Cassazione dovra’ approfondire ulteriormente.
Grazie per l’attenzione.
Punto per punto.
ENNE: Ti ringrazio della considerazione, ma dicendoti la mia rischierei di essere ripetitivo.
MANDRAKE: come ti capisco!
ENNE: Il nocciolo della questione è che io non sono convinto della rilevanza della legittimazione allo svolgimento di attività trasfontaliera ai fini della discriminazione o meno.
MANDRAKE: Quindi su questo punto mi stai dando ragione, se con cio’ intendi che ‘ai fini della discriminazione o meno’ non ci si debba concentrare su un fatto specifico, come lo svolgimento di attivita’ trasfrontaliera. Tuttavia io ritengo che l’attivita trasfrontaliera di Goldbet giustifica, in quanto (presunta) attivita’ illegale, la decisione di revoca delle concessioni, per violazione dell’art 23 etc,etc.
ENNE: Lo Stato, quando attribuisce un titolo abilitativo (in questo caso le concessioni per le scommesse), può decidere di escludere per ragioni, ad esempio, di compatibilità o di interessi in conflitto, lo svolgimento di determinate attività ancorchè lecite.
MANDRAKE: Appunto, purche’ lecite…
ENNE: In altre parole, la mia idea è che il famigerato art. 23, in una delle sue possibili interpretazioni letterali, non fosse inteso a vietare il cross-border atitolato, bensì qualsivoglia attività trasfrontaliera.
MANDRAKE: Il famigerato art. 23 voleva impedire che chi aveva acquisito una concessione effettuasse una raccolta parallela priva di concessione o da parte del concessionario stesso o da chiunque altro legato allo stesso centro di interessi. Farlo cross border o no era irrilevante. Se Goldbet avesse raccolto scommesse da Enna, anzicche dall’Austria violava lo stesso l’art 23. Non c’e’ nulla di poco chiaro in questo!
ENNE: Volendo semplificare ulteriormente, lo Stato dice : "vuoi una concessione? Bene: rinuncia alla rete parallela perchè o operi solo come concessionario o operi solo come '.com'.
MANDRAKE: Esatto. E che male c’e’ in questo? Se tu hai sottoscritto una concessione impegnandoti ad operare solo come previsto dalla concessione stessa non puoi poi violare, SENZA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, il contratto che ti eri impegnato a rispettare.
ENNE: Il problema, però, nasce dal fatto che la disposizione contenente questa 'clausola', è stata redatta in maniera poco chiara ………
MANDRAKE: Enne, questo lo dice la Costa Cifone quando narra lo scambio di corrispondenza tra AAMS e Stanley. La clausola era si poco chiara ma per chi? Per chi aveva una giustificazione ad avere una preesistente attivita’ alternativa alla concessione e ne era giustificato da una discriminazione precedente. Sotto questo profilo la regola era poco chiara, ma solo per il fatto che non poteva prevedere una situazione preesistente, come quella della Stanley, cosi complessa.
Ma per Goldbet era tutto chiarissimo: stava facendo una attivita’ che non aveva nessuna giustificazione, nascente da fatti precedenti, per poter essere svolta.
ENNE ….. , al punto che la stessa poteva anche significare: "vuoi una concessione? Bene: lavora con le scommesse, ma non commercializzare prodotti diversi da quelli che ti sto affidando".
Siccome la violazione di questo divieto avrebbe causato la decadenza della concessione e la perdita delle somme impegnate a garanzia, la Corte ha sottolineato come l'esigenza di chiarezza ed univocità fosse decisiva censurando la suddetta norma.
MANDRAKE: Si ma la norma non era chiara per Stanley non per Goldbet. Facciamo un esempio. Mettiamo che un soggetto (una volta si chamavano picchettari) raccoglie gioco in tutti gli enti pubblici di Roma. Io ne conosco uno. E’ il suo lavoro. Poi arriva la gara Bersani, partecipa alla gara, si impegna a rispettare l’art 23 e vince una concessione. Pero’ continua a raccogliere gioco negli enti pubblici romani che, naturalmente, non passa per la Sogei. Ti sembra Enne che l’art 23 che prevede che se lui fa questo perde la concessione, sia poco chiaro?
Che differenza c’e’ tra Goldbet e quel picchettaro? Entrambi raccolgono, in violazione delle regole della convenzione, senza alcuna giustificazione proveniente da fatti precedenti che lo possa giustificare. Se vedi una differenza spiegamela.
ENNE: Perciò diciamo che Goldbet vede il bando, lo trova congruo e - ipotizziamo - ritiene di poter operare, ai fini del mantenimento delle eventuali concessioni aggiudicatesi, anche con dei CED astenendosi, però, dall'offrire prodotti non previsti dal bando (ad esempio gli eventi virtuali) e partecipa alla gara attraverso una società controllata.
MANDRAKE: Guarda e’ molto semplice: anche il picchettaro ‘ritiene’ di fare lo stesso. La mia domanda e’: come lo giustifica?
ENNE: E' tutto chiaro; non ha motivi di doglianza e perciò non pensa neanche ad impugnare il bando a proposito del quale, anzi, sottoscrive un documento che attesta la propria soddisfazione.
Assegnate le concessioni, però, se le vede revocare perchè lo Stato non ha interpretato l'art. 23 nel senso (corretto) attribuitogli da Goldbet, ma nell'altro senso (anch'esso corretto).
MANDRAKE: L’art. 23, nel caso di Goldbet e del picchettaro, non aveva due interpretazioni possibili ma una sola. Si trattava di attività vietata dalle regole della concessione e anche vietata dalla legge.
ENNE: Successivamente la Corte UE, interpellata sul punto, conviene che l'art. 23 è effettivamente ambiguo e lo censura con la conseguenza che Totobetting risulta estromessa dal sistema in violazione del diritto dell'Unione e correlativamente lo risulta Goldbet che, se avesse partecipato direttamente, sarebbe con assoluta certezza, incappata nel medesimo meccanismo discriminatorio e che, come Stanley, si è vista costretta a rinunciare alla partecipazione.
MANDRAKE: La Corte si interroga sull’art 23 nel corso del caso Costa Cifone, durante la narrazione della corrispondenza scambiata tra Stanley e AAMS, proprio perche’, essendo le attività di raccolta scommesse preesistenti della Stanley perfettamente giustificate dalle discriminazioni precedenti, l’art. 23 non copre, ne potrebbe, un caso cosi’ complesso. Per questo conclude che non e’ chiaro. Nel caso Goldbet, non essendovi nessuna discriminazione precedente subita, l’art 23 diviene applicabile senza alcuna ambiguità.
Ho visto che Goldbet usa la questione del cross border cercando di dare ad intendere che il problema era il cross border di per se stesso. Non si trova da nessuna parte una prescrizione che obblighi un concessionario ad avere i server per forza in Italia! Quindi il problema non e’ affatto il fatto che i server fossero in Austria. Il problema e’ che le scommesse non arrivavano alla SOGEI!
Un’ultimo punto Enne. La Cassazione al momento da ragione a Goldbet. Non ho trovato ancora nelle motivazioni quale sia la discriminazione subita da Goldbet, mentre ho trovato, ovviamente, il riferimento che nessuno mette in dubbio che il sistema sia (sia stato) discriminatorio.
Per questo ho ipotizzato che forse la Cassazione ritiene sufficiente, per giustificare attivita’ parallele alla concessione, il solo fatto che il sistema sia discriminatorio. Ho anche osservato che se questa interpretazione fosse vera, qualsiasi concessionario potrebbe iniziare attivita parallela di raccolta scommesse in violazione del (poco chiaro?) art 23.
L’esperienza di Goldbet dimostra che, a seguito della revoca della concessione, l’attivita’ parallela e’ pienamente legittima.
Mi sbaglio?
Enne, se non vuoi rispondermi per non doverti ripetere ti capisco e non c’e’ problema. In fin dei conti Goldbet fa il suo lavoro e si difende al meglio che puo’, come chiuque del resto.
Io credo pero’ che prima o poi la Cassazione dovra’ approfondire ulteriormente.
Grazie per l’attenzione.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda max90 » 06/05/2013 - 10:32
certo che c'è da ridere il sig mandrake raccoglie il 70% delle scommesse per telefono ahhahah veramente ridicolo..... cmq sul punto che la stanley non possa concedere un utile per bla bla le solite palle che si inventano ti smentisco sui fatti sono venuto a conoscenza che la stanley da gia un utile sul giodo del supergol quello dove bisogna indovinare il marcatore e il risultato esatto quindi non si capisce il motivo per cui su questo tipo di gioco utile si sul totale delle giocate no RIDICOLO DAVVERO RIDICOLO
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda max90 » 06/05/2013 - 10:44
e poi se proprio non vogliono dare l'utile perchè come al solito vogliono tutelare i ctd ahahah e chi ci crede alzassero le percentuali sulle giocate DAVVERO RIDICOLI NON SANNO CHE INVENTARSI STI ARRAFFONI!!!
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda strakaos » 06/05/2013 - 11:02
giallorosso ha scritto:Il database del forum dice che oggi è il compleanno di mandrake.
Auguri allora
auguri mandrake. per cent'anni!
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 06/05/2013 - 11:14
Grazie Strakaos,
accetto volentieri i tuoi auguri.
Buona settimana a tutti
accetto volentieri i tuoi auguri.
Buona settimana a tutti
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 06/05/2013 - 14:36
X Mandrake,
Intanto un augurio di Buon Compleanno.
He,he,he... Mandrake... questa volta hai fatto un autogol...
Sostieni che il il bonus sulla marginalità non sia legale...
Sicuramente sarai a conoscenza che alcuni Concessionari basano il loro piano provvigionale sulla sola marginalità (Eurobet) e la stessa Lottomatica ha varato un nuovo piano provvigionale misto, ovvero provvigioni sul fatturato e bonus sulla marginalità.
Quindi Eurobet e Lottomatica stanno commettendo un illecito?
Semmai il cobanco non è conforme, per il semplice fatto che AAMS ha dichiarato che non ci può essere la mutua assunzione del rischio tra Compagnia / Ricevitore.
Quindi, se non c'è alcuna assunzione del rischio, da parte del ricevitore, il bonus sulla marginalità è perfettamente contemplato (altrimenti tutte le concessioni di Eurobet e Better dovrebbero essere revocate...)
I CTD non sono paragonabili ai canonici ricevitori AAMS? Ma come, Stanley non è stata equiparata ai concessionari?
Visto che Stanley è la più legale di tutte le compagnie "cross border", sarebbe più che legittimata a poter offrire provvigioni sulla marginalità come Eurobet o Lottomatica...
Piuttosto sarebbe più corretto affermare che non rientra nella strategia commerciale di Stanley
contemplare una piano provvigionale misto.
PS: Scommesse accettate al telefono. Te l'ho già detto che non si possono accettare scommesse al telefono...Per accettare scommesse al telefono è necessario che il giocatore sia in possesso di un conto e di un codice pin, (quindi che abbia un conto gioco), e non mi sembra che i CTD Stanley abbiano una piattaforma on line dedicata a loro, ma solo un .it, sul quale la rete CTD, ovviamente, non può operare...
Quindi, rubando una tua espressione, non pisciamo fuori dal vasino
Intanto un augurio di Buon Compleanno.
He,he,he... Mandrake... questa volta hai fatto un autogol...
Sostieni che il il bonus sulla marginalità non sia legale...
Sicuramente sarai a conoscenza che alcuni Concessionari basano il loro piano provvigionale sulla sola marginalità (Eurobet) e la stessa Lottomatica ha varato un nuovo piano provvigionale misto, ovvero provvigioni sul fatturato e bonus sulla marginalità.
Quindi Eurobet e Lottomatica stanno commettendo un illecito?
Semmai il cobanco non è conforme, per il semplice fatto che AAMS ha dichiarato che non ci può essere la mutua assunzione del rischio tra Compagnia / Ricevitore.
Quindi, se non c'è alcuna assunzione del rischio, da parte del ricevitore, il bonus sulla marginalità è perfettamente contemplato (altrimenti tutte le concessioni di Eurobet e Better dovrebbero essere revocate...)
I CTD non sono paragonabili ai canonici ricevitori AAMS? Ma come, Stanley non è stata equiparata ai concessionari?
Visto che Stanley è la più legale di tutte le compagnie "cross border", sarebbe più che legittimata a poter offrire provvigioni sulla marginalità come Eurobet o Lottomatica...
Piuttosto sarebbe più corretto affermare che non rientra nella strategia commerciale di Stanley
contemplare una piano provvigionale misto.
PS: Scommesse accettate al telefono. Te l'ho già detto che non si possono accettare scommesse al telefono...Per accettare scommesse al telefono è necessario che il giocatore sia in possesso di un conto e di un codice pin, (quindi che abbia un conto gioco), e non mi sembra che i CTD Stanley abbiano una piattaforma on line dedicata a loro, ma solo un .it, sul quale la rete CTD, ovviamente, non può operare...
Quindi, rubando una tua espressione, non pisciamo fuori dal vasino
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