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SINGOLARE BLITZ CONTRO LE SCOMMESSE CLANDESTINE
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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SINGOLARE BLITZ CONTRO LE SCOMMESSE CLANDESTINE
Messaggioda incazzatonero » 05/08/2003 - 12:09
SINGOLARE BLITZ CONTRO LE SCOMMESSE CLANDESTINE
I titoli a sei colonne sui giornali, la conferenza stampa, le inquadrature di Rai Tre, in cui veniva evidenziato il cartello delle grandi occasioni, dove erano indicati i luoghi (Nepi e Civitacastellana) di un'operazione di polizia titolata in francese "Rien ne va plus" ed un'appendice finale di sette militari intenti a perquisire una delle più tranquille abitazioni di Nepi, facevano pensare a chissà quale clamorosa scoperta da parte di Finanza e Carabinieri!
Una banda di malfattori sgominata? Un covo di terroristi annientato? Una sporca faccenda scoperta?
No! Niente di tutto questo, ma in compenso onesti cittadini, senza santi in paradiso, colpevoli soltanto di essersi messi a lavorare per guadagnarsi un tozzo di pane, e averlo fatto alla luce del sole e nel pieno rispetto delle leggi che governano l'Unione Europea, sono stati sbattuti in prima pagina e fatti apparire come speculatori incalliti, dediti a scommesse clandestine.
Come può accadere una cosa del genere non lo sappiamo, ma siamo a conoscenza che, da qualche anno, la Stanley International Betting, una delle più grosse società quotate al primo mercato della borsa di Londra, opera in tutto il mondo e anche in Italia nel campo delle scommesse, servendosi di centri indipendenti, condotti da società o singoli cittadini, in condizioni di franchising.
Sulla base della libertà di offerta di servizi previsti dai trattati che hanno istituito l'Unione Europea, tali centri, raccolgono le proposte, o prenotazioni, di scommesse su avvenimenti sportivi che trasmettono alla Stanley in modo che la società ne verifichi la regolarità , accetti la scommessa, individui il calcolo delle vincite e paghi le scommesse in tempo reale.
Poco meno di un anno fa la Internet Point di Nepi, munita di certificato comprensivo del nulla osta antimafia, rilasciato dalla Cciaa e, quindi con titolo ad offrire al pubblico servizi on line di trasmissione dati via internet, ha raggiunto un accordo con la Stanley e, dopo aver comunicato l'inizio dell'attività al Ministero delle Comunicazioni e alla autorità per le garanzie delle comunicazioni (che hanno ricevuto le relative raccomandate in data 3 e 4 giugno 2002 senza nulla eccepire) in base al principio silenzio-assenso è diventata titolare di autorizzazione generale per gli effetti degli articoli 6.1 e 6.3 del D.p.r. della legge 19/9/97 n. 318 e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 467 del 19/7/2000 ed ha iniziato a svolgere, per conto della casa inglese, lo stesso servizio svolto da centinaia di sedi simili operanti indisturbate in tanti centri italiani.
E' chiaro che la concorrenza della Stanley ha disturbato la società italiana che, in virtù di una legge del 1931, modificata nel 1989 e nel 2000, gestisce le scommesse nazionali in regime di monopolio, ma nel frattempo è arrivata l'Unione Europea, hanno incominciato a funzionare le sue leggi e i suoi trattati, nel caso particolare gli articoli 49 e seguenti Ce sulla libera prestazione dei servizi e la Stanley è sbarcata in Italia.
Si è venuto così a creare un contrasto tra la legge italiana e quella europea ed è pendente, davanti alla Corte di Giustizia Comunitaria, un giudizio destinato a dirimere la questione entro breve tempo.
A tal proposito nel marzo scorso, l'avvocato generale della Corte, Siegbert Alber, il cui parere viene difficilmente disatteso, si è pronunciato chiaramente e, in un articolato documento, ha concluso che la normativa italiana non può essere giustificata in quanto gli articoli 49 e seguenti Ce sulla libera prestazione dei servizi devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono ad una normativa nazionale come quella italiana.
In sostanza, dice, che non si può vietare lo svolgimento di attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse, quando queste attività siano svolte per un organizzatore di scommesse che ha sede in un altro stato membro e le esercita regolarmente e in conformità alle normative vigenti.
Tutto chiaro, tutto lampante, tutto regolare dunque e di fronte ad un conflitto tra legge nazionale e legge europea, un blitz come quello operato a Nepi e Civitacastellana, a molti è sembrato poco opportuno. Ma l'Italia è quello strano paese dove corruttori, evasori e mafiosi pieni di soldi vengono fatti apparire come perseguitati angioletti e ai malcapitati, come quelli di Nepi e Civitacastellana, non basta una legge europea per evitare di essere additati come malfattori ed esercitare in piena legittimità un'attività di intermediazione, intrapresa per guadagnarsi di che vivere onestamente.
Veramente un ben poco esaltante risultato per la tanto strombazzata, brillante operazione che si è conclusa con il sequestro della iperbolica somma di 850 euro dei quali soltanto 178,41 (sic) nelle due sedi gestite dalla Internet Point.
Possiamo sapere chi restituirà la tranquillità al giovane gestore, caduto in uno stato depressivo dopo l'accaduto?
Leopoldo Alimelli
I titoli a sei colonne sui giornali, la conferenza stampa, le inquadrature di Rai Tre, in cui veniva evidenziato il cartello delle grandi occasioni, dove erano indicati i luoghi (Nepi e Civitacastellana) di un'operazione di polizia titolata in francese "Rien ne va plus" ed un'appendice finale di sette militari intenti a perquisire una delle più tranquille abitazioni di Nepi, facevano pensare a chissà quale clamorosa scoperta da parte di Finanza e Carabinieri!
Una banda di malfattori sgominata? Un covo di terroristi annientato? Una sporca faccenda scoperta?
No! Niente di tutto questo, ma in compenso onesti cittadini, senza santi in paradiso, colpevoli soltanto di essersi messi a lavorare per guadagnarsi un tozzo di pane, e averlo fatto alla luce del sole e nel pieno rispetto delle leggi che governano l'Unione Europea, sono stati sbattuti in prima pagina e fatti apparire come speculatori incalliti, dediti a scommesse clandestine.
Come può accadere una cosa del genere non lo sappiamo, ma siamo a conoscenza che, da qualche anno, la Stanley International Betting, una delle più grosse società quotate al primo mercato della borsa di Londra, opera in tutto il mondo e anche in Italia nel campo delle scommesse, servendosi di centri indipendenti, condotti da società o singoli cittadini, in condizioni di franchising.
Sulla base della libertà di offerta di servizi previsti dai trattati che hanno istituito l'Unione Europea, tali centri, raccolgono le proposte, o prenotazioni, di scommesse su avvenimenti sportivi che trasmettono alla Stanley in modo che la società ne verifichi la regolarità , accetti la scommessa, individui il calcolo delle vincite e paghi le scommesse in tempo reale.
Poco meno di un anno fa la Internet Point di Nepi, munita di certificato comprensivo del nulla osta antimafia, rilasciato dalla Cciaa e, quindi con titolo ad offrire al pubblico servizi on line di trasmissione dati via internet, ha raggiunto un accordo con la Stanley e, dopo aver comunicato l'inizio dell'attività al Ministero delle Comunicazioni e alla autorità per le garanzie delle comunicazioni (che hanno ricevuto le relative raccomandate in data 3 e 4 giugno 2002 senza nulla eccepire) in base al principio silenzio-assenso è diventata titolare di autorizzazione generale per gli effetti degli articoli 6.1 e 6.3 del D.p.r. della legge 19/9/97 n. 318 e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 467 del 19/7/2000 ed ha iniziato a svolgere, per conto della casa inglese, lo stesso servizio svolto da centinaia di sedi simili operanti indisturbate in tanti centri italiani.
E' chiaro che la concorrenza della Stanley ha disturbato la società italiana che, in virtù di una legge del 1931, modificata nel 1989 e nel 2000, gestisce le scommesse nazionali in regime di monopolio, ma nel frattempo è arrivata l'Unione Europea, hanno incominciato a funzionare le sue leggi e i suoi trattati, nel caso particolare gli articoli 49 e seguenti Ce sulla libera prestazione dei servizi e la Stanley è sbarcata in Italia.
Si è venuto così a creare un contrasto tra la legge italiana e quella europea ed è pendente, davanti alla Corte di Giustizia Comunitaria, un giudizio destinato a dirimere la questione entro breve tempo.
A tal proposito nel marzo scorso, l'avvocato generale della Corte, Siegbert Alber, il cui parere viene difficilmente disatteso, si è pronunciato chiaramente e, in un articolato documento, ha concluso che la normativa italiana non può essere giustificata in quanto gli articoli 49 e seguenti Ce sulla libera prestazione dei servizi devono essere interpretati nel senso che essi si oppongono ad una normativa nazionale come quella italiana.
In sostanza, dice, che non si può vietare lo svolgimento di attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse, quando queste attività siano svolte per un organizzatore di scommesse che ha sede in un altro stato membro e le esercita regolarmente e in conformità alle normative vigenti.
Tutto chiaro, tutto lampante, tutto regolare dunque e di fronte ad un conflitto tra legge nazionale e legge europea, un blitz come quello operato a Nepi e Civitacastellana, a molti è sembrato poco opportuno. Ma l'Italia è quello strano paese dove corruttori, evasori e mafiosi pieni di soldi vengono fatti apparire come perseguitati angioletti e ai malcapitati, come quelli di Nepi e Civitacastellana, non basta una legge europea per evitare di essere additati come malfattori ed esercitare in piena legittimità un'attività di intermediazione, intrapresa per guadagnarsi di che vivere onestamente.
Veramente un ben poco esaltante risultato per la tanto strombazzata, brillante operazione che si è conclusa con il sequestro della iperbolica somma di 850 euro dei quali soltanto 178,41 (sic) nelle due sedi gestite dalla Internet Point.
Possiamo sapere chi restituirà la tranquillità al giovane gestore, caduto in uno stato depressivo dopo l'accaduto?
Leopoldo Alimelli
E VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda minfo » 05/08/2003 - 14:35
il motivo della tua indignazione....mi sembra che anche la tua interpretazione dei fatti
"Sulla base della libertà di offerta di servizi previsti dai trattati che hanno istituito l'Unione Europea, tali centri, raccolgono le proposte, o prenotazioni, di scommesse su avvenimenti sportivi che trasmettono alla Stanley in modo che la società ne verifichi la regolarità , accetti la scommessa, individui il calcolo delle vincite e paghi le scommesse in tempo reale."
credo sia a dir poco parziale . Forse mi sbaglio , ma da quello che ho capito queste persone accettavano soldi in contanti e quindi di fatto stavano commettendo un reato .
"Sulla base della libertà di offerta di servizi previsti dai trattati che hanno istituito l'Unione Europea, tali centri, raccolgono le proposte, o prenotazioni, di scommesse su avvenimenti sportivi che trasmettono alla Stanley in modo che la società ne verifichi la regolarità , accetti la scommessa, individui il calcolo delle vincite e paghi le scommesse in tempo reale."
credo sia a dir poco parziale . Forse mi sbaglio , ma da quello che ho capito queste persone accettavano soldi in contanti e quindi di fatto stavano commettendo un reato .
Proposta di Legge per la regolamentazione del Gioco d'azzard
Messaggioda pippobet » 05/08/2003 - 16:27
Art. 1 (Regolamentazione delle Case da Gioco esistenti e istituzione di nuove)
1. Ai fini di regolamentare, come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6/0585 n: 152, il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonchè di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri della Comunità Europea, possono essere istituite case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
2. E' prevista la istituzione di 20 nuove case da gioco, distribuite in maniera equilibrata sul tutto il territorio nazionale.
3. L'istituzione avverrà in maniera graduale entro il termine massimo di anni tre, secondo i criteri stabiliti dal ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, sulla base dei requisiti previsti dal presente articolo, con Decreto Ministeriale da emettersi entro il termine perentorio di 300 giorni, come previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 3, dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La localizzazione verrà fatta dal Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei seguenti requisiti preferenziali
a) comuni con notevole valenza turistica e/o termale, attestata dalla loro tradizione storica e dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o comunque ubicati in zone a vocazione turistica che necessitino di incentivazioni per la realizzazione di strutture e servizi;
b) comuni nei quali sia stata istituita prima del 1960 I'Azienda Autonoma di Soggiorno, Turismo e Cura;
c) comuni già sede di casa da gioco in virtù di atti e fatti aventi rilevanza giuridica e storica;
d) comuni che abbiano la disponibilità immediata di idonei locali per la sede della casa da gioco;
e) comuni che per la loro ubicazione tendano a privilegiare un riequilibrio territoriale, tenendo conto anche delle diverse realtà regionali;
f) comuni che abbiano prioritariamente avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata anche attraverso la partecipazione ad associazioni all'uopo costituite;
5. Non possono divenire sede di casa da gioco i Comuni che abbiano più di 80.000 abitanti ed i Comuni Capoluogo di Provincia, fatta eccezione per Venezia.
6. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire. l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto in essa disposto.
Art. 2 (Istituzione di case da gioco periodiche o stagionali)
1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata anche a due Comuni, purchè ubicati nell'ambito della stessa regione, previa domanda deliberata congiuntamente dai consigli comunali dei due comuni interessati, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.
2. Il Ministro dell'Interno, su richiesta delle regioni interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico collegato alla economicità gestionale della casa da gioco può autorizzare, per gemmazione dalla stessa, l'apertura di sedi stagionali con l'obbligo di rendicontazione distinta e
separata ai fini di cui all'art.8
3. Il Comune, o i Comuni in alternanza, designati come sede di casa da gioco, possono eventualmente definire, con apposita convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, i rapporti di compartecipazione agli utili e alle attività promozionali e sociali con altri comuni con rilevante interesse specifico, nonchè, in caso di convenzione con comune sede stagionale, i termini della gestione unica.
Art. 3 (Autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura della casa da gioco da parte dei Comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1 comma 4. deve essere deliberata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati allo stesso comune e deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno, competente al rilascio a norma del comma 4. del presente articolo.
2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche e logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonchè sulla
importanza storica, ambientale e sulla valenza di collocazione che hanno portato alla scelta.
3. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, ai fini della individuazione della struttura destinata ad ospitare la nuova casa da gioco, i Comuni interessati sono autorizzati sin d'ora a derogare rispetto a qualsiasi vincolo di destinazione urbanistica e/o di legge. I comuni interessati sono altres“ autorizzati a derogare dai vincoli imposti dalle leggi urbanistiche e dai conseguenti strumenti di attuazione, esclusi i vincoli imposti dalle Leggi 1089/39 e 1497/39, per realizzare nell'area di pertinenza della nuova casa da gioco:
a) parcheggi, anche su più livelli, possibilmente interrati;
b) infrastrutture turistiche.
4. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede entro il termine perentorio di 120 giorni al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
5. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Interno ha durata ventennale. Tale termine avrà decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale.
6. Per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno la durata prevista dal comma 5.
Art. 4. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Il Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'art.10, può con proprio Decreto sospendere e, nei casi piu gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'art. 3, anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del
regolamento di attuazione di cui ai successivi artt. 5 e 12, nonchè per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al Comune cui è. stata revocata, prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.
3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni della presente legge o del regolamento di attuazione da parte della società di gestione, il Ministro dell'Intemo, sentito il Presidente o i presidenti delle giunte regionali interessate, nomina un commissario "ad acta" per la
gestione straordinaria.
4. Il Decreto di nomina del commissario "ad acta" dovrà contenere tutti gli adempimenti demandati allo stesso, che avrà il termine perentorio di un anno per ottemperarvi, decorso il quale sarà rimosso dall'incarico. In tale caso il commissario "ad acta" non avrà diritto ad alcun tipo di compenso nè potrà altres“ ricevere altri incarichi pubblici per un periodo di 5 anni. Il compenso verrà liquidato in unica soluzione alla scadenza del mandato, previo accertamento relativo all'assolvimento dei compiti demandati.
Art. 5. (Concessione)
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal Comune ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dal Comune sulla base del "Capitolato Generale" di cui al successivo articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il Comune e i medesimi.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del Comune e del .Ministero dell'Interno, cedere ad altri la concessione nè delegare ad altri l'esercizio e/o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel Collegio dei Sindaci Revisori di un rappresentante di nomina del Comune con funzioni di Presidente, nonchè di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministero dell'Interno e uno di nomina della Regione ove ha sede la Casa da Gioco.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al Comune, al Ministero dell'Interno ed alla Regione il Bilancio di esercizio della Casa da Gioco, nonchè di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente. Detto bilancio dovrà avere la massima pubblicità possibile.
6. La concessione avrà la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque anni ciascuno.
7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro dell'Interno il Comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della Casa da Gioco nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3., lettere a) e c) della legge 8 giugno 1990 n. 142.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal Presidente della Giunta Regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 10.
Art. 6. (Albo Nazionale dei gestori delle Case da Gioco)
1. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle Case da Gioco.
2. All'Albo di cui al comma 1 sono iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, ma con possibilità di partecipazione monetaria di capitale estero europeo.
3. Entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabilite le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1., nonchè i casi di concellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1. delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale di azioni o quote della società . Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere previamente autorizzati dal Ministro dell'Interno, sentito il Ministro del Tesoro. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. é inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.
Art. 7. (Capitolato Generale)
1. Il Ministro dell'Interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il Comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;
b) i requisiti morali e professionali e le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario,
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale, turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'Amministrazione Comunale concedente;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione e/o l'iscrizione all'Albo dei Gestori, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;
f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui ai successivi articoli 9 e 11.
Art. 8. (Ripartizione dei proventi)
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e degli oneri di cui al successivo articolo 9, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al Comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. Detti proventi dovranno essere finalizzati al potenziamento dei servizi turistici, degli uffici informazione e stampa; a manifestazioni di significativa rilevanza nel
mondo musicale, artistico, storico, cinematografico e culturale; all'adeguamento della sede della Casa da gioco e delle relative infrastrutture, al finanziamento di opere pubbliche di viabilità , acquedotti e fognature a sostegno delle sviluppo turistico; al finanziamento dei servizi sociali con particolare
riferimento agli handicappati, alle persone della terza età ecc.;
b) il 30 per cento alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità , acquedotti e fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei Comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonchè al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale;
c) il 20 per cento al Ministero dell'Interno con l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento e/o la realizzazione di Caserme dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ubicate nel Comune sede della casa da gioco; per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del Nucleo speciale di Polizia di cui all'articolo 11.
2. Per le finalità di cui al precedente comma del presente articolo tutti gli Enti pubblici interessati sono autorizzati a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni sul blocco delle assunzioni ai sensi della normativa vigente, purchè le predette assunzioni siano finalizzate alla soddisfazione di quanto previsto nel presente articolo.
3) Le disposizioni di cui al comma 1. del presente articolo sono da ritenersi vincolanti per la redazione dei bilanci dei beneficiari della ripartizione dei fondi.
4) Le case da gioco di San Remo e Venezia concordano con il Ministero dell'Interno, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo. Per le Case da gioco di Campione e Saint Vincent, per il riparto dei proventi, rimane in vigore l'attuale normativa.
Art. 9. (Servizi Ispettivi comunali)
1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità dell'esercizio della casa da gioco, i Comuni interessati istituiscono un "servizio ispettivo" approvando un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di tre mesi dall'accettazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1. dell'articolo 3.
2. Il "Servizio Ispettivo Comunale" è finanziato con i proventi lordi della casa da gioco come previsto al comma 1. del precedente articolo 8.
3. Il regolamento comunale di cui al comma 1. predisposto sulla base di criteri fissati con Decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, da emanarsi unitamente al Decreto di Autorizzazione di cui all'articolo 3., stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla regolarità della gestione e sullo svolgimento del gioco e sugli incassi da parte dei servizi ispettivi comunali, che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al
comma 2. dell'articolo 5.
4. Per quanto attiene la Casa da Gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 10. (Comitato per il coordinamento e la vigilanza)
1. Entro il termine perentorio di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Comitato per il coordinamento e la vigilanza" delle attività previste dalla presente legge, con compiti di indirizzo e coordinamento anche della Direzione Centrale e del Nucleo speciale di Polizia di cui al successivo articolo 11.
2. Il Comitato di cui al comma 1. è nominato con Decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'Interno dei quali uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, da un rappresentante del Ministero del Tesoro e da uno del Ministero del Lavoro, dal responsabile della Direzione Centrale e del Nucleo speciale di Polizia di cui al successivo articolo 11, da quattro rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Gestori di cui al precedente articolo 6, dal Presidente dell'Albo Nazionale dei croupiers di cui al successivo articolo 13 e da rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute del Comitato la Regione nel cui ambito ricade la casa da gioco in questione.
Art. 11. (Polizia dei Giochi)
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981 n. 121, è istituita la Direzione Centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione Centrale di cui al comma 1. istituisce un "Nucleo Speciale di Polizia" composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2., nonchè per l'azione penale contro il gioco clandestino, la Direzione Centrale di cui al comma 1., utilizzando gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 10 ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte. le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse degli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2. è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo, che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo di cui all'articolo 9, dei bilanci e dei libri sociali della società concessionaria, anche per gli effetti del comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia ed il gruppo tecnico amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco e ippodromi esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 12. (Regolamento comunale di attuazione)
1. Il Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, emana, con proprio decreto, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge stessa.
2. I Comuni autorizzati ad aprire una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2. della presente legge debbono, entro il termine perentorio di 90 giorni prima della gara di appalto, adottare con propria delibera di Consiglio Comunale il suddetto regolamento di attuazione, comprendendovi eventualmente norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendessero opportune.
3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1. deve prevedere in particolare:
a) specie e tipi di giochi che saranno praticati, nonchè la loro specifica regolamentazione;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori. In tale ambito si stabilisce sin d'ora che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per
usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto al voto;
c) l'accesso alla casa da gioco è altresi vietato ai minori di anni 18 ed ai cittadini residenti nel comune sede e, eventualmente nei comuni limitrofi da determinare dal Consiglio Comunale sentiti i pareri dei questori interessati. Sono esclusi da tale divieto i cittadini residenti nei capoluoghi di provincia;
d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale dei servizi di cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco, con le modalità che saranno definite nel c.c.n.l. dei croupiers;
e) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività , i giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l'accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nel Comune sede e nei Comuni limitrofi, normalmente vietato ai sensi del punto c) del presente comma;
f) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticarsi ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. La relativa autorizzazione all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del Tesoro.
Art. 13. (Albo Nazionale dei Croupiers)
1. Presso il Ministero dell'Interno è istituito l'Albo Nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers), con articolazione territoriale simile all'articolazione delle localizzazioni delle Case da Gioco.
2. Entro il termine perentorio di 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1. e di cancellazione dal medesimo, nonchè i casi di incompatibilità .
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupiers sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipularsi fra il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria e l'organo rappresentativo dell'Albo Nazionale dei Croupiers.
Art. 14. (Case da gioco sulle navi)
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro Internazionale come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30/12/1997 n.
457 convertito nella legge 27/2/1998 n. 30, le Società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'Interno che la rilascia d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
2.L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento di quanto indicato al n.29 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministero delle Finanze in data 20
agosto l992, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modifiche.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro Internazionale sono determinate tramite specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo dell'Albo Nazionale dei croupiers.
Art. 15. (Disposizioni comuni)
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modifiche.
Art. 16. (Sanzioni penali)
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.
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1. Ai fini di regolamentare, come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza del 6/0585 n: 152, il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonchè di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri della Comunità Europea, possono essere istituite case da gioco in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.
2. E' prevista la istituzione di 20 nuove case da gioco, distribuite in maniera equilibrata sul tutto il territorio nazionale.
3. L'istituzione avverrà in maniera graduale entro il termine massimo di anni tre, secondo i criteri stabiliti dal ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze, sulla base dei requisiti previsti dal presente articolo, con Decreto Ministeriale da emettersi entro il termine perentorio di 300 giorni, come previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 3, dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La localizzazione verrà fatta dal Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei seguenti requisiti preferenziali
a) comuni con notevole valenza turistica e/o termale, attestata dalla loro tradizione storica e dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o comunque ubicati in zone a vocazione turistica che necessitino di incentivazioni per la realizzazione di strutture e servizi;
b) comuni nei quali sia stata istituita prima del 1960 I'Azienda Autonoma di Soggiorno, Turismo e Cura;
c) comuni già sede di casa da gioco in virtù di atti e fatti aventi rilevanza giuridica e storica;
d) comuni che abbiano la disponibilità immediata di idonei locali per la sede della casa da gioco;
e) comuni che per la loro ubicazione tendano a privilegiare un riequilibrio territoriale, tenendo conto anche delle diverse realtà regionali;
f) comuni che abbiano prioritariamente avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata anche attraverso la partecipazione ad associazioni all'uopo costituite;
5. Non possono divenire sede di casa da gioco i Comuni che abbiano più di 80.000 abitanti ed i Comuni Capoluogo di Provincia, fatta eccezione per Venezia.
6. Le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint Vincent sono autorizzate a proseguire. l'attività sulla base dei titoli di istituzione e di esercizio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto in essa disposto.
Art. 2 (Istituzione di case da gioco periodiche o stagionali)
1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata anche a due Comuni, purchè ubicati nell'ambito della stessa regione, previa domanda deliberata congiuntamente dai consigli comunali dei due comuni interessati, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.
2. Il Ministro dell'Interno, su richiesta delle regioni interessate e per motivi di riequilibrio economico e turistico collegato alla economicità gestionale della casa da gioco può autorizzare, per gemmazione dalla stessa, l'apertura di sedi stagionali con l'obbligo di rendicontazione distinta e
separata ai fini di cui all'art.8
3. Il Comune, o i Comuni in alternanza, designati come sede di casa da gioco, possono eventualmente definire, con apposita convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, i rapporti di compartecipazione agli utili e alle attività promozionali e sociali con altri comuni con rilevante interesse specifico, nonchè, in caso di convenzione con comune sede stagionale, i termini della gestione unica.
Art. 3 (Autorizzazione)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura della casa da gioco da parte dei Comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1 comma 4. deve essere deliberata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati allo stesso comune e deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno, competente al rilascio a norma del comma 4. del presente articolo.
2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata da una dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche e logistiche della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, nonchè sulla
importanza storica, ambientale e sulla valenza di collocazione che hanno portato alla scelta.
3. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, ai fini della individuazione della struttura destinata ad ospitare la nuova casa da gioco, i Comuni interessati sono autorizzati sin d'ora a derogare rispetto a qualsiasi vincolo di destinazione urbanistica e/o di legge. I comuni interessati sono altres“ autorizzati a derogare dai vincoli imposti dalle leggi urbanistiche e dai conseguenti strumenti di attuazione, esclusi i vincoli imposti dalle Leggi 1089/39 e 1497/39, per realizzare nell'area di pertinenza della nuova casa da gioco:
a) parcheggi, anche su più livelli, possibilmente interrati;
b) infrastrutture turistiche.
4. Sulla base dell'istanza di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede entro il termine perentorio di 120 giorni al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco.
5. L'autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Interno ha durata ventennale. Tale termine avrà decorrenza a far data dall'apertura al pubblico della casa da gioco. Alla scadenza può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale.
6. Per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno la durata prevista dal comma 5.
Art. 4. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Il Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'art.10, può con proprio Decreto sospendere e, nei casi piu gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'art. 3, anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del
regolamento di attuazione di cui ai successivi artt. 5 e 12, nonchè per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al Comune cui è. stata revocata, prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.
3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni della presente legge o del regolamento di attuazione da parte della società di gestione, il Ministro dell'Intemo, sentito il Presidente o i presidenti delle giunte regionali interessate, nomina un commissario "ad acta" per la
gestione straordinaria.
4. Il Decreto di nomina del commissario "ad acta" dovrà contenere tutti gli adempimenti demandati allo stesso, che avrà il termine perentorio di un anno per ottemperarvi, decorso il quale sarà rimosso dall'incarico. In tale caso il commissario "ad acta" non avrà diritto ad alcun tipo di compenso nè potrà altres“ ricevere altri incarichi pubblici per un periodo di 5 anni. Il compenso verrà liquidato in unica soluzione alla scadenza del mandato, previo accertamento relativo all'assolvimento dei compiti demandati.
Art. 5. (Concessione)
1. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dal Comune ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 6 e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dal Comune sulla base del "Capitolato Generale" di cui al successivo articolo 7.
2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il Comune e i medesimi.
3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può, salvo espresse autorizzazioni del Comune e del .Ministero dell'Interno, cedere ad altri la concessione nè delegare ad altri l'esercizio e/o la gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco.
4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel Collegio dei Sindaci Revisori di un rappresentante di nomina del Comune con funzioni di Presidente, nonchè di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministero dell'Interno e uno di nomina della Regione ove ha sede la Casa da Gioco.
5. Entro il 28 febbraio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al Comune, al Ministero dell'Interno ed alla Regione il Bilancio di esercizio della Casa da Gioco, nonchè di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente. Detto bilancio dovrà avere la massima pubblicità possibile.
6. La concessione avrà la durata massima di dieci anni e può essere oggetto di uno o più rinnovi della durata di cinque anni ciascuno.
7. In casi eccezionali e previa autorizzazione del Ministro dell'Interno il Comune può provvedere direttamente, anche per periodi limitati, all'esercizio e alla gestione della Casa da Gioco nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3., lettere a) e c) della legge 8 giugno 1990 n. 142.
8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale
9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal Presidente della Giunta Regionale sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge e del parere del Comitato di cui all'articolo 10.
Art. 6. (Albo Nazionale dei gestori delle Case da Gioco)
1. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un apposito Albo dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle Case da Gioco.
2. All'Albo di cui al comma 1 sono iscritte società di diritto privato, aventi sede legale nel territorio nazionale, ma con possibilità di partecipazione monetaria di capitale estero europeo.
3. Entro il termine perentorio di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, sono stabilite le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1., nonchè i casi di concellazione dal medesimo.
4. Per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1. delle società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale di azioni o quote della società . Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, o divisione di azioni o di quote devono essere previamente autorizzati dal Ministro dell'Interno, sentito il Ministro del Tesoro. Analogamente si provvede per la
costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote.
5. Ai soggetti iscritti all'Albo di cui al presente articolo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. é inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.
Art. 7. (Capitolato Generale)
1. Il Ministro dell'Interno, su proposta del Comitato di cui all'articolo 10, predispone il capitolato generale speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:
a) le garanzie che il Comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;
b) i requisiti morali e professionali e le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario,
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;
d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse culturale, turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'Amministrazione Comunale concedente;
e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento danni, qualora il concessionario perda le qualità necessarie per mantenere la concessione e/o l'iscrizione all'Albo dei Gestori, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;
f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui ai successivi articoli 9 e 11.
Art. 8. (Ripartizione dei proventi)
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione e degli oneri di cui al successivo articolo 9, sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 50 per cento al Comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione ad investimenti nel settore turistico e nel campo sociale. Detti proventi dovranno essere finalizzati al potenziamento dei servizi turistici, degli uffici informazione e stampa; a manifestazioni di significativa rilevanza nel
mondo musicale, artistico, storico, cinematografico e culturale; all'adeguamento della sede della Casa da gioco e delle relative infrastrutture, al finanziamento di opere pubbliche di viabilità , acquedotti e fognature a sostegno delle sviluppo turistico; al finanziamento dei servizi sociali con particolare
riferimento agli handicappati, alle persone della terza età ecc.;
b) il 30 per cento alla Regione o alle Regioni nel cui territorio ricade la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di Promozione Turistica di cui alla legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità , acquedotti e fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei Comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonchè al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale;
c) il 20 per cento al Ministero dell'Interno con l'obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento e/o la realizzazione di Caserme dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ubicate nel Comune sede della casa da gioco; per il finanziamento delle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 10 e del Nucleo speciale di Polizia di cui all'articolo 11.
2. Per le finalità di cui al precedente comma del presente articolo tutti gli Enti pubblici interessati sono autorizzati a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni sul blocco delle assunzioni ai sensi della normativa vigente, purchè le predette assunzioni siano finalizzate alla soddisfazione di quanto previsto nel presente articolo.
3) Le disposizioni di cui al comma 1. del presente articolo sono da ritenersi vincolanti per la redazione dei bilanci dei beneficiari della ripartizione dei fondi.
4) Le case da gioco di San Remo e Venezia concordano con il Ministero dell'Interno, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate lorde di cui al presente articolo. Per le Case da gioco di Campione e Saint Vincent, per il riparto dei proventi, rimane in vigore l'attuale normativa.
Art. 9. (Servizi Ispettivi comunali)
1. Al fine di esercitare gli opportuni controlli sulla regolarità dell'esercizio della casa da gioco, i Comuni interessati istituiscono un "servizio ispettivo" approvando un apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di tre mesi dall'accettazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1. dell'articolo 3.
2. Il "Servizio Ispettivo Comunale" è finanziato con i proventi lordi della casa da gioco come previsto al comma 1. del precedente articolo 8.
3. Il regolamento comunale di cui al comma 1. predisposto sulla base di criteri fissati con Decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, da emanarsi unitamente al Decreto di Autorizzazione di cui all'articolo 3., stabilisce le forme e le modalità per lo svolgimento dei controlli sulla regolarità della gestione e sullo svolgimento del gioco e sugli incassi da parte dei servizi ispettivi comunali, che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al
comma 2. dell'articolo 5.
4. Per quanto attiene la Casa da Gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal Decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 10. (Comitato per il coordinamento e la vigilanza)
1. Entro il termine perentorio di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Comitato per il coordinamento e la vigilanza" delle attività previste dalla presente legge, con compiti di indirizzo e coordinamento anche della Direzione Centrale e del Nucleo speciale di Polizia di cui al successivo articolo 11.
2. Il Comitato di cui al comma 1. è nominato con Decreto del Ministro dell'interno ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'Interno dei quali uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero delle Finanze, da un rappresentante del Ministero del Tesoro e da uno del Ministero del Lavoro, dal responsabile della Direzione Centrale e del Nucleo speciale di Polizia di cui al successivo articolo 11, da quattro rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome, dal Presidente dell'Albo Nazionale dei Gestori di cui al precedente articolo 6, dal Presidente dell'Albo Nazionale dei croupiers di cui al successivo articolo 13 e da rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore.
3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco deve essere chiamata a partecipare alle sedute del Comitato la Regione nel cui ambito ricade la casa da gioco in questione.
Art. 11. (Polizia dei Giochi)
1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981 n. 121, è istituita la Direzione Centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
2. La Direzione Centrale di cui al comma 1. istituisce un "Nucleo Speciale di Polizia" composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
3. Al fine dei controlli di cui al comma 2., nonchè per l'azione penale contro il gioco clandestino, la Direzione Centrale di cui al comma 1., utilizzando gli indirizzi del Comitato di cui all'articolo 10 ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia, può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagine e accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco e comunque tutte. le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse degli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
4. Le notizie sulla clientela delle case da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2. è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo, che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo di cui all'articolo 9, dei bilanci e dei libri sociali della società concessionaria, anche per gli effetti del comma 4 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia ed il gruppo tecnico amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco e ippodromi esistenti ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.
Art. 12. (Regolamento comunale di attuazione)
1. Il Ministro dell'Interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, emana, con proprio decreto, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della legge stessa.
2. I Comuni autorizzati ad aprire una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2. della presente legge debbono, entro il termine perentorio di 90 giorni prima della gara di appalto, adottare con propria delibera di Consiglio Comunale il suddetto regolamento di attuazione, comprendendovi eventualmente norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendessero opportune.
3. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1. deve prevedere in particolare:
a) specie e tipi di giochi che saranno praticati, nonchè la loro specifica regolamentazione;
b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori. In tale ambito si stabilisce sin d'ora che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per
usura, o comunque per quei reati che comportano la perdita del diritto al voto;
c) l'accesso alla casa da gioco è altresi vietato ai minori di anni 18 ed ai cittadini residenti nel comune sede e, eventualmente nei comuni limitrofi da determinare dal Consiglio Comunale sentiti i pareri dei questori interessati. Sono esclusi da tale divieto i cittadini residenti nei capoluoghi di provincia;
d) disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione, anche da parte del personale dei servizi di cui all'articolo 9, di sistemi di controllo a mezzo video, o di altri sistemi analoghi, nelle sale in cui vengono praticati i giochi e sui tavoli da gioco, con le modalità che saranno definite nel c.c.n.l. dei croupiers;
e) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività , i giochi sono sospesi e quelli in cui, viceversa, l'accesso è eccezionalmente consentito anche ai cittadini residenti nel Comune sede e nei Comuni limitrofi, normalmente vietato ai sensi del punto c) del presente comma;
f) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticarsi ad un tasso di interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. La relativa autorizzazione all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del Tesoro.
Art. 13. (Albo Nazionale dei Croupiers)
1. Presso il Ministero dell'Interno è istituito l'Albo Nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers), con articolazione territoriale simile all'articolazione delle localizzazioni delle Case da Gioco.
2. Entro il termine perentorio di 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria,
stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1. e di cancellazione dal medesimo, nonchè i casi di incompatibilità .
3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupiers sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con possibilità di articolazione aziendale, da stipularsi fra il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria e l'organo rappresentativo dell'Albo Nazionale dei Croupiers.
Art. 14. (Case da gioco sulle navi)
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro Internazionale come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30/12/1997 n.
457 convertito nella legge 27/2/1998 n. 30, le Società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'Interno che la rilascia d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
2.L'autorizzazione viene rilasciata previo pagamento di quanto indicato al n.29 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, come sostituita dal Decreto del Ministero delle Finanze in data 20
agosto l992, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 196 del 21 agosto 1992 e successive modifiche.
3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi appartenenti a soggetti italiani iscritte nel Registro Internazionale sono determinate tramite specifico contratto stipulato tra i Ministri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore e l'organo rappresentativo dell'Albo Nazionale dei croupiers.
Art. 15. (Disposizioni comuni)
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
2. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modifiche.
Art. 16. (Sanzioni penali)
1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.
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Re: scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda incazzatonero » 08/08/2003 - 01:34
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Re: scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda incazzatonero » 08/08/2003 - 01:34
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Re: scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda incazzatonero » 08/08/2003 - 01:36
Come diavolo si cancella un messaggio?
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Re: scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda incazzatonero » 08/08/2003 - 01:37
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Re: scusa ma non mi è chiaro
Messaggioda incazzatonero » 08/08/2003 - 01:38
minfo ha scritto:il motivo della tua indignazione....mi sembra che anche la tua interpretazione dei fatti
"Sulla base della libertà di offerta di servizi previsti dai trattati che hanno istituito l'Unione Europea, tali centri, raccolgono le proposte, o prenotazioni, di scommesse su avvenimenti sportivi che trasmettono alla Stanley in modo che la società ne verifichi la regolarità , accetti la scommessa, individui il calcolo delle vincite e paghi le scommesse in tempo reale."
credo sia a dir poco parziale . Forse mi sbaglio , ma da quello che ho capito queste persone accettavano soldi in contanti e quindi di fatto stavano commettendo un reato .
Innanzitutto quanto riportato non è la mia interpretazione dei fatti ma un semplice articolo, peraltro firmato dall'autore; io mi sono astenuto dal commentare perchè credo che si commenti da solo, solite buffonate delle forze dell'ordine quando si trovano in presenza di persone perbene.
Sul fatto che quelle persone stessero commettendo un reato mi sembra che il Sig. Albert e molti giudici italiani la pensino in modo diverso, aspettiamo la sentenza della Corte di Giustizia e poi ne riparliamo, ok?
N.B. non sono un filo-stanleyano, tutt'altro!!!!
E VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Messaggioda ameba » 13/08/2003 - 12:06
Per pippobet :
La proposta di legge che riporti , in quale data è stata presentata ?
Io ero rimasto a questa del 10.07.1997 :
http://www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/D ... 002780.htm, della quale, come sempre mi accade da vent' anni ed oltre
, non avevo piu' avuto notizie di approvazione..............
Mi sembra che il tuo testo si discosti leggermente da quello da me indicato e vorrei tanto che stavolta le cose potessero risolversi per il meglio
.
Comincio ad essere stanco di dovermi sciroppare minimo 1400Km (A/R) per una puntatina allo Chemin o al T/Q..................
Grazie
La proposta di legge che riporti , in quale data è stata presentata ?
Io ero rimasto a questa del 10.07.1997 :
http://www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/D ... 002780.htm, della quale, come sempre mi accade da vent' anni ed oltre
Mi sembra che il tuo testo si discosti leggermente da quello da me indicato e vorrei tanto che stavolta le cose potessero risolversi per il meglio
Comincio ad essere stanco di dovermi sciroppare minimo 1400Km (A/R) per una puntatina allo Chemin o al T/Q..................
Grazie
Quanno si' 'a 'ncunia, statte; quanno si' martiello, vatte
per incazzato nero
Messaggioda minfo » 19/08/2003 - 09:42
ovviamente queste persone "urbane" come mi sembra che le chiami tu pagavano regolarmente le tasse sulle percentuali che gli venivano accreditate dalla Stanley in quanto tutto il loro incasso veniva regolarmente dichiarato al fisco ? o forse no...... ?
Basta con questo voler a tutti i costi beatificare di questi ex CTD qui descritti come martiri perseguitati dall'inquisizione !
Basta con questo voler a tutti i costi beatificare di questi ex CTD qui descritti come martiri perseguitati dall'inquisizione !
Re: per incazzato nero
Messaggioda Nemesis » 19/08/2003 - 22:22
minfo ha scritto:ovviamente queste persone "urbane" come mi sembra che le chiami tu pagavano regolarmente le tasse sulle percentuali che gli venivano accreditate dalla Stanley in quanto tutto il loro incasso veniva regolarmente dichiarato al fisco ? o forse no...... ?
Basta con questo voler a tutti i costi beatificare di questi ex CTD qui descritti come martiri perseguitati dall'inquisizione !
Il tuo discorso avrà validità quando i CTD saranno accettati dallo Stato Italiano come legittimi operatori. Tanto per rincarare la dose: lo sai, sì, quand'è che esplose il fenomeno CTD! Te lo ricordi il periodo delle Totoricevitorie e del "furto" ai loro danni? Dopo che avevano investito soldi per attrezzare le proprie attività , lo Stato e i suoi accoliti si aspettavano forse che reagissero facendo spallucce? Chi è causa del suo male pianga se stesso!
E' vero, Icaro cadde... comunque volò!
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