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“RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda ughetto » 03/04/2013 - 14:30
Mi pare di aver capito la seconda ipotesi...ma , un attimo...è passato un Cartago e mi ha detto che assolutamente è la prima, la prima, la prima che hai detto !!!!! Orsù Cartago che ce la farai !!!
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda strakaos » 03/04/2013 - 14:56
piaga ha scritto:da quel che mi risulta la CGE dovrà solo decidere se GB è stata discriminata o no..
saluti
Piaga
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 27 dicembre 2011 - (Causa C-660/11)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Questioni pregiudiziali
Se gli articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli articoli 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale "la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione " e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con 1. n. 73/2010, in base al quale " l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato";
se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE si debbano interpretare nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 1. n. 248/2006, (...) .
Il quesito attinente alla compatibilità con i surriferiti principi comunitari dell'art. 38, comma 2, cit., ha come oggetto esclusivo quelle parti della predetta disposizione in cui in cui esso: a) si prevede un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo; b) vengono introdotti obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, che potrebbero finire, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti. Il quesito ha, inoltre, ad oggetto la generale interpretazione che dell'art. 38, comma 2, cit. ha fornito l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione (art. 23, comma 3) la clausola di decadenza prima riportata per l'ipotesi di svolgimento diretto o indiretto di attività transfrontaliere assimilabili;
in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l'art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento;
in caso di risposta affermativa, nei termini specificati al punto precedente, se, nell'esame della proporzionalità di una simile restrizione, il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.
In grassetto le domande innovative, le altre sono già state decise dalla sentenza Costa-Cifone.
Lo spunto per una riflessione sui principi alla base delle singole normative nazionali c'è, la riflessione sul concetto di ordine pubblico anche, vediamo adesso se interesserà alla Corte entrare nel merito di concetti così controversi, tutt'ora alla base delle restrizioni imposte dai singoli stati nazionali.
Ovviamente, come per le altre sentenze della CGE, il caso di specie sarà solo occasione per enunciare principi generali che potranno essere estesi a qualunque altra situazione simile, anche in altri stati europei.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 04/04/2013 - 10:44
LORD MARSHALL, ENNE sto preparando le risposte ai vostri quesiti, che sono molto interessanti e che pero' necessitano di un reale approfondimento, sopratutto ENNE, che finalmente spiega quale e’ la discriminazione subita da Goldbet.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 04/04/2013 - 11:00
RISPOSTA A LORD MARSHALL
MANDRAKE: LORD MARSHALL, hai fatto vari interventi, ad alcuni punti ho gia’ risposto ma tu insisti e quindi vado piu’ in profondita’ nella spiegazione. Di nuovo scusami se sintetizzo la tua domanda. Se nel farlo ti faccio un torto dimmelo.
LORD MARSHALL: I giudici della Cassazione, ultimo grado di giudizio, hanno (eccome) tutti gli strumenti conoscitivi per poter esaminare ed infine giudicare se una tesi è valida o meno. Perché Stanley, con la sua estrema e comprovata esperienza legale non è riuscita a far accogliere le proprie tesi per ben tre volte? Ripamonti sara’ pure un grande avvocato, ma qui sono Stanley e Snai che hanno fallito, non chicchessia.
MANDRAKE: Vedi qui il problema e’ che la Cassazione si compone di varie sezioni e le sezioni hanno una ‘composizione’ che varia i suoi giudici da un giudizio all’altro. La terza sezione puo’ avere una composizione per un giudizio e un’altra composizione, con giudici totalmente diversi, in un giudizio successivo.
Se il caso Antelli fosse finito alla ‘composizione’ molto esperta di diritto comunitario che ha giudicato Stanley, il cui Presidente aveva commentato durante una udienza che la loro conclusione sulla Costa Cifone valeva solo per Stanley, allora Goldbet non avrebbe avuto scampo, perche’ alla fine l’avvocato Ripamonti si sarebbe sentito dire qualcosa tipo: va bene siamo d’accordo, ma a tutte queste doglianze c’era il rimedio di impugnare i bandi, etc,etc. Goldbet lo ha fatto? No? Allora ci spieghi avvocato dove e’ la discriminazione che vi ha impedito di entrare o che via ha escluso in violazione del diritto comunitario? E Ripamonti avrebbe dato risposte che avrebbero implicate successive domande fino al punto che il cerino acceso, senza la possibilita’ di dare la risposta finale restava proprio a Ripamonti. Questo e’ il mio parere.
Invece che e’ successo? Che il caso Goldbet e’ finito ad una ‘composizione’ di giudici e di procuratore generale diversa. Tre entita’ contano veramente in una ‘composizione’ in un giudizio di cassazione: 1) il giudice relatore, che e’ quello che espone il caso e poi scrivera’ la sentenza. 2) Il Presidente, ovviamente. 3) Il Procuratore Generale, che rappresenta l’accusa. Nel caso Goldbet purtroppo (per Stanley) la conoscenza di questioni europee del giudice relatore era che la Corte di Giustizia non sta a Lussemburgo ma a Strasburgo, che invece e’ la sede della ‘Corte dei Diritti dell’Uomo’. Quindi ecco come i giudici, perfino di Cassazione, a volte possono sbagliare. Guardiamo pero’ un’altro aspetto, su cui ti soffermi: ma Stanley e Snai che ci stavano a fare? Lasciamo perdere Snai, che ha sempre perso contro Stanley e nessuno si aspetta che vinca contro Goldbet. Ma Stanley? Qui c’e’ un equivoco: se Stanley ci fosse stata, Goldbet non credo proprio che avrebbe avuto scampo. Ma Stanley c’era solo per iscritto, cioe’ con una memoria depositata nel fascicolo ex art 90. Il giudice relatore .... quello che confonde Strasburgo con Lussemburgo e la Corte di Giustizia con la Corte dei Diritti dell’Uomo .... se la sara’ letta? Se si ci avra capito qualcosa? Evidentemente no. Ma, aggiungo, c’e’ da meravigliarsene? Quindi la Stanley non era veramente presente ma solo attraverso gli scritti.
LORD MARSHALL: Il 18 aprile c’e’ l’udienza della la Corte Europea? 1) Stando alla tesi di Mandrake la CGE valuterà se Goldbet è stata discriminate; 2) Stando alla tesi di Strakaos, la CGE entrerà nel merito dell'88 TULPS. c'è una enorme differenza tra una ipotesi o l'altra..
MANDRAKE: Si ma sono connesse. Perche’ il punto e’ se ad un operatore dotato di legittimizzazione gli si puo’ negare l’art. 88. La risposta sara’ no. Ma che significa legittimizzazione? Significa concessionario (e questo e’ il caso previsto dalla legge) oppure aver subito, in violazione del diritto comunitario una discriminazione che ti ha effettivamente imopedito di entrare nel paese. E quindi torniamo al quesito riguardante la Goldbet: la ha subita questa discriminazione Goldbet? Secondo me per come Stanley, l'Avvocatura e Commissione Europea hanno impostato le loro memorie stanno puntando ad una specie di Costa Cifone per Goldbet. Cioe’ le discriminazioni subite da Stanley sono state spiegate dalla Costa Cifone molto in dettaglio. Adesso questo caso (che si chiamera’ se non vado errato sentenza Biasci) potrebbe dar luogo ad una sentenza incentrata sui motivi per cui Goldbet non ha subito nessuna discriminazione. E questo chiarirebbe immediatamente tutto il quadro.
MANDRAKE: LORD MARSHALL, hai fatto vari interventi, ad alcuni punti ho gia’ risposto ma tu insisti e quindi vado piu’ in profondita’ nella spiegazione. Di nuovo scusami se sintetizzo la tua domanda. Se nel farlo ti faccio un torto dimmelo.
LORD MARSHALL: I giudici della Cassazione, ultimo grado di giudizio, hanno (eccome) tutti gli strumenti conoscitivi per poter esaminare ed infine giudicare se una tesi è valida o meno. Perché Stanley, con la sua estrema e comprovata esperienza legale non è riuscita a far accogliere le proprie tesi per ben tre volte? Ripamonti sara’ pure un grande avvocato, ma qui sono Stanley e Snai che hanno fallito, non chicchessia.
MANDRAKE: Vedi qui il problema e’ che la Cassazione si compone di varie sezioni e le sezioni hanno una ‘composizione’ che varia i suoi giudici da un giudizio all’altro. La terza sezione puo’ avere una composizione per un giudizio e un’altra composizione, con giudici totalmente diversi, in un giudizio successivo.
Se il caso Antelli fosse finito alla ‘composizione’ molto esperta di diritto comunitario che ha giudicato Stanley, il cui Presidente aveva commentato durante una udienza che la loro conclusione sulla Costa Cifone valeva solo per Stanley, allora Goldbet non avrebbe avuto scampo, perche’ alla fine l’avvocato Ripamonti si sarebbe sentito dire qualcosa tipo: va bene siamo d’accordo, ma a tutte queste doglianze c’era il rimedio di impugnare i bandi, etc,etc. Goldbet lo ha fatto? No? Allora ci spieghi avvocato dove e’ la discriminazione che vi ha impedito di entrare o che via ha escluso in violazione del diritto comunitario? E Ripamonti avrebbe dato risposte che avrebbero implicate successive domande fino al punto che il cerino acceso, senza la possibilita’ di dare la risposta finale restava proprio a Ripamonti. Questo e’ il mio parere.
Invece che e’ successo? Che il caso Goldbet e’ finito ad una ‘composizione’ di giudici e di procuratore generale diversa. Tre entita’ contano veramente in una ‘composizione’ in un giudizio di cassazione: 1) il giudice relatore, che e’ quello che espone il caso e poi scrivera’ la sentenza. 2) Il Presidente, ovviamente. 3) Il Procuratore Generale, che rappresenta l’accusa. Nel caso Goldbet purtroppo (per Stanley) la conoscenza di questioni europee del giudice relatore era che la Corte di Giustizia non sta a Lussemburgo ma a Strasburgo, che invece e’ la sede della ‘Corte dei Diritti dell’Uomo’. Quindi ecco come i giudici, perfino di Cassazione, a volte possono sbagliare. Guardiamo pero’ un’altro aspetto, su cui ti soffermi: ma Stanley e Snai che ci stavano a fare? Lasciamo perdere Snai, che ha sempre perso contro Stanley e nessuno si aspetta che vinca contro Goldbet. Ma Stanley? Qui c’e’ un equivoco: se Stanley ci fosse stata, Goldbet non credo proprio che avrebbe avuto scampo. Ma Stanley c’era solo per iscritto, cioe’ con una memoria depositata nel fascicolo ex art 90. Il giudice relatore .... quello che confonde Strasburgo con Lussemburgo e la Corte di Giustizia con la Corte dei Diritti dell’Uomo .... se la sara’ letta? Se si ci avra capito qualcosa? Evidentemente no. Ma, aggiungo, c’e’ da meravigliarsene? Quindi la Stanley non era veramente presente ma solo attraverso gli scritti.
LORD MARSHALL: Il 18 aprile c’e’ l’udienza della la Corte Europea? 1) Stando alla tesi di Mandrake la CGE valuterà se Goldbet è stata discriminate; 2) Stando alla tesi di Strakaos, la CGE entrerà nel merito dell'88 TULPS. c'è una enorme differenza tra una ipotesi o l'altra..
MANDRAKE: Si ma sono connesse. Perche’ il punto e’ se ad un operatore dotato di legittimizzazione gli si puo’ negare l’art. 88. La risposta sara’ no. Ma che significa legittimizzazione? Significa concessionario (e questo e’ il caso previsto dalla legge) oppure aver subito, in violazione del diritto comunitario una discriminazione che ti ha effettivamente imopedito di entrare nel paese. E quindi torniamo al quesito riguardante la Goldbet: la ha subita questa discriminazione Goldbet? Secondo me per come Stanley, l'Avvocatura e Commissione Europea hanno impostato le loro memorie stanno puntando ad una specie di Costa Cifone per Goldbet. Cioe’ le discriminazioni subite da Stanley sono state spiegate dalla Costa Cifone molto in dettaglio. Adesso questo caso (che si chiamera’ se non vado errato sentenza Biasci) potrebbe dar luogo ad una sentenza incentrata sui motivi per cui Goldbet non ha subito nessuna discriminazione. E questo chiarirebbe immediatamente tutto il quadro.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda max90 » 04/04/2013 - 12:29
certo che a sentir mandrake sono tutti incompetenti i giudici!!! mandrake costa ti costa aspettare il 18 aprile? io non vorrei dire ma in caso le tue tesi siano sbagliate tu e la stanley perdereste completamente di credibilità..... e non fareste altro che rafforzare il mercato di goldbet che inevitabilmente vi ruberà altre agenzie!!! se dopo il 18 la sentenza verrà ribaldata ti potrai prendere tutti i meriti del caso ma prima no!!!
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda ughetto » 04/04/2013 - 13:03
Gambelli....Placanica....Costa-Cifone...Antelli...ora il 18 Aprile....dai che resterete solo voi, tranquillo Mandrakino tu e la tua amatissima madre di tutte le guerre sante...
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 04/04/2013 - 14:26
x Mandrake
Sei stato chiarissimo e lineare nel tuo assunto, e non replico perché semplicemente non ho la specifica preparazione per farlo.
Con onestà ammetto che, dal tuo punto di vista, quello che hai scritto lo trovo condivisibile dal punto di vista logico, tuttavia ho chiesto delucidazioni in azienda, e le loro risposte mi hanno rassicurato, facendomi convincere che anche Goldbet dimostrerà con efficacia le sue tesi.
A questo punto aspettiamo tutti il 18 aprile e vediamo quale sarà il verdetto e/o come verrà interpretato in funzione di tutte le implicazioni del caso.
Io penso che la CGE, in linea generale, non imporrà restrizioni di libertà di stabilimento, quindi rimetterà al legislatore di riformare le norme in merito al comparto scommesse (compreso il TULPS). Ma questo è un mio pensiero.
Quello che posso dirti è che spero che Goldbet ne esca vittoriosa, perché la sua vittoria sarà un bene anche per Stanley, poiché indurrebbe quest'ultima a sviluppare e potenziare la sua offerta per cercare di primeggiare sul mercato.
Quello che io vorrei, per puro spirito imprenditoriale, risiede nel vedere che le compagnie lascino il terreno giudiziario per "scontrarsi" sul piano commerciale, innescando un circuito virtuoso a vantaggio di tutta la comunità dei CTD.
Come ti ho già detto, mi reputo una persona intellettualmente onesta, e credimi se ti dico che molti dei miei ex colleghi (CTD Stanley) versano in condizioni drammatiche, non riuscendo più a sostenere tale situazione.
A mio avviso la vera battaglia non si deve combattere sul piano legale, ma commerciale. Certo per chi è un CED Goldbet è facile parlare cosi, ma il mercato, per sua natura, decreta "il più forte" dalla sua capacità di soddisfare i bisogni palesi del mercato, e scovare tutti quei bisogni "latenti" che fanno di una specifica azienda leader di mercato per capacità di innovarsi ed essere sempre all'avanguardia.
Il monopolio non è la chiave per vincere. La chiave per vincere è la capacità di saper soddisfare (meglio dei propri competitor) i reali bisogni che il mercato moderno del betting richiede, e per migliorie non intendo piattaforme tecnologiche e nuovi mercati da lanciare (questa è una condizione aprioristica), ma su un nuovo modo di concepire il rapporto Rete / Bookmaker, creando servizi innovativi che abbiamo un approccio "cliente-centrico", aprendo nuove frontiere del mercato del betting.
E' questo che va capito, è questa la vera strada da percorrere.
Sei stato chiarissimo e lineare nel tuo assunto, e non replico perché semplicemente non ho la specifica preparazione per farlo.
Con onestà ammetto che, dal tuo punto di vista, quello che hai scritto lo trovo condivisibile dal punto di vista logico, tuttavia ho chiesto delucidazioni in azienda, e le loro risposte mi hanno rassicurato, facendomi convincere che anche Goldbet dimostrerà con efficacia le sue tesi.
A questo punto aspettiamo tutti il 18 aprile e vediamo quale sarà il verdetto e/o come verrà interpretato in funzione di tutte le implicazioni del caso.
Io penso che la CGE, in linea generale, non imporrà restrizioni di libertà di stabilimento, quindi rimetterà al legislatore di riformare le norme in merito al comparto scommesse (compreso il TULPS). Ma questo è un mio pensiero.
Quello che posso dirti è che spero che Goldbet ne esca vittoriosa, perché la sua vittoria sarà un bene anche per Stanley, poiché indurrebbe quest'ultima a sviluppare e potenziare la sua offerta per cercare di primeggiare sul mercato.
Quello che io vorrei, per puro spirito imprenditoriale, risiede nel vedere che le compagnie lascino il terreno giudiziario per "scontrarsi" sul piano commerciale, innescando un circuito virtuoso a vantaggio di tutta la comunità dei CTD.
Come ti ho già detto, mi reputo una persona intellettualmente onesta, e credimi se ti dico che molti dei miei ex colleghi (CTD Stanley) versano in condizioni drammatiche, non riuscendo più a sostenere tale situazione.
A mio avviso la vera battaglia non si deve combattere sul piano legale, ma commerciale. Certo per chi è un CED Goldbet è facile parlare cosi, ma il mercato, per sua natura, decreta "il più forte" dalla sua capacità di soddisfare i bisogni palesi del mercato, e scovare tutti quei bisogni "latenti" che fanno di una specifica azienda leader di mercato per capacità di innovarsi ed essere sempre all'avanguardia.
Il monopolio non è la chiave per vincere. La chiave per vincere è la capacità di saper soddisfare (meglio dei propri competitor) i reali bisogni che il mercato moderno del betting richiede, e per migliorie non intendo piattaforme tecnologiche e nuovi mercati da lanciare (questa è una condizione aprioristica), ma su un nuovo modo di concepire il rapporto Rete / Bookmaker, creando servizi innovativi che abbiamo un approccio "cliente-centrico", aprendo nuove frontiere del mercato del betting.
E' questo che va capito, è questa la vera strada da percorrere.
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda max90 » 04/04/2013 - 14:45
lord marshal sante parole.... quello che non capiscono in stanley è che devono curare i loro agenti e metterli nella condizione migliore di lavorare... ma per fare questo dovrebbero completamente cambiare il loro management.... non si può far cassa sugli agenti stessi(imponendo arredamenti monitor computer a prezzi esorbitanti) se dal punto di visto d'immagine avere le agenzie tutte uguali è sicuramente un vantaggio è anche vero che queste spese dovrebbero essere affrontate dalla stanley stessa (come fanno la maggior parte dei grandi concessionari quando offrono i corner) la quale in italia ricordo che non investe nemmeno un centesimo(la tecnologia è la stessa di 14 anni fa!!!) se non offrire una tutela legale ovvia perchè ribadisco come dice il buon mandrake nessuno gli impone di operare in italia cross-border!! il management della stanley purtroppo si è rivelato altamente incompetente lo dimostra la grande differenza che c'è sul piano legale che è direttamente gestito si da avvocati italiani ma in teem con gli inglesi e il piano commerciale che invece è gestito in italia con scarsissimi risultati!!! andrebbe completamente rivisto il piano provvigioni dei loro ctd inserito un sito on line con le quote che ci sono in agenzia e soprattutto dovrebbero ascoltare i loro agenti invece di fare muro schermandosi dietro a persone i cossidetti areamanager che sinceramente non contano un fico secco!!!
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 04/04/2013 - 15:29
Ed ecco la risposta ad ENNE
ENNE: Mandrake io non ho capito perché sia importante la legittimazione o meno ad operare cross-border ai fini della discriminazione.
MANDRAKE: Innanzitutto complimenti ENNE per questa tua risposta. Sei molto competente e hai puntato il tiro su aspetti molto importanti. Allora ti propongo un gioco: primo, dato che sembri molto competente, ti chiamerò da adesso in poi ‘AVVOCATO’. Io, invece, voglio fare la parte del giudice. Se non ti dispiace, faccio la parte del ‘PRESIDENTE’ .... Ti va?. In pratica simuliamo che tu ti trovi in udienza e sei di fronte ad un Collegio di giudici che conoscono bene il diritto europeo e che non confondono la città di Strasburgo con la città di Lussemburgo. D’accordo? Vediamo se riusciamo a far divertire tutti quelli che frequentano questo sito. Naturalmente ... in udienza ... ci diamo del tu, d’accordo?
AVVOCATO: Totobetting ha perso le concessioni perché è stata applicata una norma dello schema di convenzione che la Corte UE ha considerato non conforme al diritto dell'Unione in quanto lesiva dei principi di chiarezza, trasparenza ed univocità.
PRESIDENTE: Vero, ma c’è da dire che né Goldbet, né Totobetting, hanno mai manifestato alcuna doglianza in relazione allo schema di convenzione. Anzi ... partecipando alla gara hanno sottoscritto una dichiarazione vincolante in cui lo approvavano “incondizionatamente” e in cui attestavano che tutto gli era chiaro. Del resto, se avessero avuto una qualsiasi doglianza, potevano presentare un’istanza ad AAMS al fine di rimediare alla pretesa mancanza di chiarezza e potevano impugnare il bando. Ma non risulta che abbiano mai fatto alcunché. Comunque, avvocato, questa norma non ha impedito a nessun operatore di partecipare ai bandi; quindi, anche riconoscendo assolutamente corretto quanto statuito dalla Corte di Giustizia in relazione allo schema di convenzione, questo non ha alcun effetto su Goldbet in termini di discriminazione subita. Si può solo dire che il nostro legislatore non è stato molto chiaro, ma c’era comunque il sistema giudiziario a cui rivolgersi per dolersene. Infatti, non è che la presenza di una clausola del bando poco chiara può automaticamente giustificare l’apertura di CED.
AVVOCATO: Da quello che dici tu, invece, sembra che la discriminazione consista nella potenziale revoca della concessione a fronte di un'attività transfrontaliera legittima (Stanley), mentre non ci sarebbe violazione del diritto UE se la revoca facesse seguito alla medesima attività, svolta però senza alcun titolo che la legittimi, come, nel tuo esempio, una precedente discriminazione (Goldbet).
PRESIDENTE: Esatto. Non c’è alcuna violazione del diritto comunitario, dato che la revoca consegue all’esercizio di una attività illegale, svolta senza alcun titolo di legittimità.
AVVOCATO: In realtà la Corte di Giustizia non ha mai detto niente del genere.
PRESIDENTE: Certo, e come avrebbe potuto! Questa è una banalissima questione di diritto interno, non di diritto europeo. È semplicemente un operatore che svolge, senza alcun titolo, accettazione di scommesse. È irrilevante che, poi le scommesse le mandi ad Innsbruck o a Canicattì. Il problema è che lo fa senza nessun titolo in Italia. La questione Innsbruck inquina un po' la materia, in modo che la si possa buttare in caciara e dire che si tratta di diritto comunitario. Ma, in realtà, chiarito che il betting non è materia armonizzata, cioè che non vale il mutuo riconoscimento delle licenze, per decisione comunitaria, allora la questione rimbalza di nuovo sul diritto interno e la licenza Goldbet ad Innsbruck vale quanto quella del bar di quartiere che banca in proprio a Canicattì.
AVVOCATO: Nella sentenza Costa-Cifone ha chiarito che una norma come quella dello schema di convenzione che ha determinato la decadenza di Totobetting va contro il Trattato UE perché prevede un provvedimento particolarmente grave anche dal punto di vista economico (perdita delle fideiussioni) pur essendo formulata in maniera ambigua non essendo chiaro se la revoca scatti in caso di organizzazione di giochi diversi da quelli cui la concessione messa a gara si riferisce o in tutti i casi di attività cross-border.
PRESIDENTE: La norma è chiarissima sul punto che riguarda Goldbet. Casomai, dà troppo potere ad AAMS quando dice che può essere causa di decadenza anche il venir meno, non meglio specificato, del rapporto di fiducia con AAMS. E la Corte di Giustizia lo conferma. Ma questo non c’entra con Goldbet. Perché la sua decadenza non dipende dall’attività cross border, ma dal fatto che faceva scommesse senza autorizzazione. Cross border significa solo che, piuttosto che mandarle in Italia, le mandava all’estero. Ho già detto che, chiarito che il mutuo riconoscimento delle licenze non si può applicare, il fatto che le mandasse all’estero o in Italia non cambia la radice del problema. Si trattava di scommesse senza alcuna autorizzazione, se raccolte in Italia, ovunque poi fossero mandate. Naturalmente, lei avvocato ci sguazza, e crea molta confusione, potendo usare la stessa parola, “cross border”, che si riferiva a Stanley. Ma, in caso di Stanley, aveva un ben diverso significato.
Da ultimo, anche ammettendo il carattere anticomunitario (ma, per gli effetti, non con riferimento a Goldbet) della norma, di nuovo non scatta nessun meccanismo automatico che permetta di aprire CED.
AVVOCATO: Allora, se tu hai una rete di CTD (legittima o meno) e vuoi partecipare ad una gara come il bando Bersani, ma non sai di preciso cosa ti potrebbe capitare perché la norma al riguardo non è sufficientemente chiara e addirittura potresti perdere milioni di euro versati come garanzia oltre alle concessioni aggiudicate, ecco il motivo discriminante.
PRESIDENTE: Scusa, avvocato, ma è proprio in relazione alla fattispecie a cui ti stai riferendo che la norma è PERFETTAMENTE CHIARA, e che nessuna pretesa mancanza di chiarezza è applicabile a Goldbet. Te lo dimostro riportando esattamente le tue parole: “SE HAI UNA RETE DI CTD (LEGITTIMA O MENO)” ... Allora, esaminiamo la questione partendo dal secondo caso, quello della rete illegittima, e poi vedremo il primo caso, quello della rete legittima.
Se hai una rete di CTD che NON È LEGITTIMA, tu lo sai benissimo che cosa ti capita: Ti revocano la concessione! Come hanno fatto a Goldbet, in applicazione di norme semplici e chiare di diritto interno. Non c’entra niente il diritto europeo. E la norma, su questo punto è chiarissima. È il caso Goldbet.
Se invece hai una rete di CTD legittima, è qui che iniziano i dolori, perché la norma è chiara nel prevedere che, se loro li considerano illegittimi, ti revocano ugualmente la concessione e ti escutono la fideiussione. È qui che la norma viola il diritto. Quale diritto? Dato che ciò che non è chiaro è che cosa debba intendersi per legittimazione (solo i concessionari, per AAMS; anche Stanley, per i tribunali, che, in applicazione del diritto europeo disapplicano la normativa italiana) allora la norma che non tenga in debito conto il diritto europeo, ovviamente, lo sta violando. Ed è il caso Stanley.
AVVOCATO: E questo accomuna Stanley e Goldbet che non hanno partecipato proprio per non correre rischi alla cieca, mentre Goldbet-Totobetting ha corso il rischio, ha partecipato e ha fatto scattare proprio il meccanismo censurato dalla Corte UE.
PRESIDENTE: No avvocato, scusami, ma Stanley sì che correva dei rischi. Goldbet non correva alcun rischio perché, sapendo che la sua attività non era legittima, non avrebbe dovuto partecipare, dato che la norma, chiarissima su questo punto, prevedeva la revoca della concessione in caso di attività che era senza dubbio illegale. Completamente diversa la posizione di Stanley, la cui rete di accettazione scommesse alternativa ad AAMS era stata pienamente legittimata dalla Corte di Giustizia (Gambelli, a quel tempo, e successivamente, Placanica). Essa, quindi, correva il rischio che, se AAMS non avesse riconosciuto la sua legittimazione europea come alternativa ai Concessionari, si sarebbe vista revocare le sue concessioni ed escutere le fideiussioni. È proprio per questo che non ha partecipato. Parliamoci chiaro caro amico ... Goldbet ci ha provato. E sapendo che era in fallo, ha fatto una cosa con Totobetting (la concessione, impegnandosi con AAMS) e una cosa con Goldbet, violando cosi l’impegno con AAMS. Ti pare bello? E non venirmi a dire che Goldbet non ha partecipato per qualche motivo di diritto europeo! Si tratta di una banale questione di norme sugli appalti pubblici. Se partecipa un soggetto, non può partecipare un altro soggetto collegato. Né, tantomeno, fare il contrario di quello che il soggetto che ha partecipato si era impegnato a fare.
MANDRAKE: Lo vedi, ENNE, che alla fine torniamo lì dove dicevo io? Cioè, il vero problema è la mancanza del peccato originale. Goldbet non ha nessuna giustificazione alle sue attività di scommessa precedenti o contemporanee alla gara Bersani. Tu, se vuoi puntare alla discriminazione quale conseguenza del fatto che le norme della convenzione non fossero chiare, etc., fai un buco nell’acqua comunque, perché’ esponi Goldbet ad un altro problema: non aver impugnato il bando! Dobbiamo ragionare in modo concreto: se la norma non andava bene, perché’ Goldbet (attraverso Totobetting) firma che va bene, e invece non impugna il bando? Che fa’, 5 anni dopo, diciamo che non gli stava bene? Magari, dopo che lo ha detto la Corte di giustizia, ma riferendosi ad una fattispecie ben diversa?
Ripamonti è stato bravo. Molto bravo. Perché’ la tesi che tu hai sostenuto la ha sicuramente sostenuta anche lui e può andar bene in molti tribunali, ma non in quelli esperti della materia, che, con il passare del tempo, sono destinati a diventare molti di più, perché’ Goldbet ha un'opposizione (il Progetto Cartago di Stanley, che ha come scopo quello di fare cultura tra i giudici) che non si limita allo stato italiano.
Vedi, dicevo, il vero problema è che il motivo per cui Goldbet non può vantare una discriminazione che sia idonea a giustificare l’apertura di CED è proprio il fatto che non può spiegare perché’ la sua attività di scommessa, causa della perdita della licenza di Totobetting, fosse legittima. Come dicevo io, gli manca il peccato originale dello Stato Italiano.
Che invece Stanley ha perché’ è stata esclusa dalle gare del 1999.
Se vuoi provare con un altro motivo di discriminazione, sono a tua disposizione.
ENNE: Mandrake io non ho capito perché sia importante la legittimazione o meno ad operare cross-border ai fini della discriminazione.
MANDRAKE: Innanzitutto complimenti ENNE per questa tua risposta. Sei molto competente e hai puntato il tiro su aspetti molto importanti. Allora ti propongo un gioco: primo, dato che sembri molto competente, ti chiamerò da adesso in poi ‘AVVOCATO’. Io, invece, voglio fare la parte del giudice. Se non ti dispiace, faccio la parte del ‘PRESIDENTE’ .... Ti va?. In pratica simuliamo che tu ti trovi in udienza e sei di fronte ad un Collegio di giudici che conoscono bene il diritto europeo e che non confondono la città di Strasburgo con la città di Lussemburgo. D’accordo? Vediamo se riusciamo a far divertire tutti quelli che frequentano questo sito. Naturalmente ... in udienza ... ci diamo del tu, d’accordo?
AVVOCATO: Totobetting ha perso le concessioni perché è stata applicata una norma dello schema di convenzione che la Corte UE ha considerato non conforme al diritto dell'Unione in quanto lesiva dei principi di chiarezza, trasparenza ed univocità.
PRESIDENTE: Vero, ma c’è da dire che né Goldbet, né Totobetting, hanno mai manifestato alcuna doglianza in relazione allo schema di convenzione. Anzi ... partecipando alla gara hanno sottoscritto una dichiarazione vincolante in cui lo approvavano “incondizionatamente” e in cui attestavano che tutto gli era chiaro. Del resto, se avessero avuto una qualsiasi doglianza, potevano presentare un’istanza ad AAMS al fine di rimediare alla pretesa mancanza di chiarezza e potevano impugnare il bando. Ma non risulta che abbiano mai fatto alcunché. Comunque, avvocato, questa norma non ha impedito a nessun operatore di partecipare ai bandi; quindi, anche riconoscendo assolutamente corretto quanto statuito dalla Corte di Giustizia in relazione allo schema di convenzione, questo non ha alcun effetto su Goldbet in termini di discriminazione subita. Si può solo dire che il nostro legislatore non è stato molto chiaro, ma c’era comunque il sistema giudiziario a cui rivolgersi per dolersene. Infatti, non è che la presenza di una clausola del bando poco chiara può automaticamente giustificare l’apertura di CED.
AVVOCATO: Da quello che dici tu, invece, sembra che la discriminazione consista nella potenziale revoca della concessione a fronte di un'attività transfrontaliera legittima (Stanley), mentre non ci sarebbe violazione del diritto UE se la revoca facesse seguito alla medesima attività, svolta però senza alcun titolo che la legittimi, come, nel tuo esempio, una precedente discriminazione (Goldbet).
PRESIDENTE: Esatto. Non c’è alcuna violazione del diritto comunitario, dato che la revoca consegue all’esercizio di una attività illegale, svolta senza alcun titolo di legittimità.
AVVOCATO: In realtà la Corte di Giustizia non ha mai detto niente del genere.
PRESIDENTE: Certo, e come avrebbe potuto! Questa è una banalissima questione di diritto interno, non di diritto europeo. È semplicemente un operatore che svolge, senza alcun titolo, accettazione di scommesse. È irrilevante che, poi le scommesse le mandi ad Innsbruck o a Canicattì. Il problema è che lo fa senza nessun titolo in Italia. La questione Innsbruck inquina un po' la materia, in modo che la si possa buttare in caciara e dire che si tratta di diritto comunitario. Ma, in realtà, chiarito che il betting non è materia armonizzata, cioè che non vale il mutuo riconoscimento delle licenze, per decisione comunitaria, allora la questione rimbalza di nuovo sul diritto interno e la licenza Goldbet ad Innsbruck vale quanto quella del bar di quartiere che banca in proprio a Canicattì.
AVVOCATO: Nella sentenza Costa-Cifone ha chiarito che una norma come quella dello schema di convenzione che ha determinato la decadenza di Totobetting va contro il Trattato UE perché prevede un provvedimento particolarmente grave anche dal punto di vista economico (perdita delle fideiussioni) pur essendo formulata in maniera ambigua non essendo chiaro se la revoca scatti in caso di organizzazione di giochi diversi da quelli cui la concessione messa a gara si riferisce o in tutti i casi di attività cross-border.
PRESIDENTE: La norma è chiarissima sul punto che riguarda Goldbet. Casomai, dà troppo potere ad AAMS quando dice che può essere causa di decadenza anche il venir meno, non meglio specificato, del rapporto di fiducia con AAMS. E la Corte di Giustizia lo conferma. Ma questo non c’entra con Goldbet. Perché la sua decadenza non dipende dall’attività cross border, ma dal fatto che faceva scommesse senza autorizzazione. Cross border significa solo che, piuttosto che mandarle in Italia, le mandava all’estero. Ho già detto che, chiarito che il mutuo riconoscimento delle licenze non si può applicare, il fatto che le mandasse all’estero o in Italia non cambia la radice del problema. Si trattava di scommesse senza alcuna autorizzazione, se raccolte in Italia, ovunque poi fossero mandate. Naturalmente, lei avvocato ci sguazza, e crea molta confusione, potendo usare la stessa parola, “cross border”, che si riferiva a Stanley. Ma, in caso di Stanley, aveva un ben diverso significato.
Da ultimo, anche ammettendo il carattere anticomunitario (ma, per gli effetti, non con riferimento a Goldbet) della norma, di nuovo non scatta nessun meccanismo automatico che permetta di aprire CED.
AVVOCATO: Allora, se tu hai una rete di CTD (legittima o meno) e vuoi partecipare ad una gara come il bando Bersani, ma non sai di preciso cosa ti potrebbe capitare perché la norma al riguardo non è sufficientemente chiara e addirittura potresti perdere milioni di euro versati come garanzia oltre alle concessioni aggiudicate, ecco il motivo discriminante.
PRESIDENTE: Scusa, avvocato, ma è proprio in relazione alla fattispecie a cui ti stai riferendo che la norma è PERFETTAMENTE CHIARA, e che nessuna pretesa mancanza di chiarezza è applicabile a Goldbet. Te lo dimostro riportando esattamente le tue parole: “SE HAI UNA RETE DI CTD (LEGITTIMA O MENO)” ... Allora, esaminiamo la questione partendo dal secondo caso, quello della rete illegittima, e poi vedremo il primo caso, quello della rete legittima.
Se hai una rete di CTD che NON È LEGITTIMA, tu lo sai benissimo che cosa ti capita: Ti revocano la concessione! Come hanno fatto a Goldbet, in applicazione di norme semplici e chiare di diritto interno. Non c’entra niente il diritto europeo. E la norma, su questo punto è chiarissima. È il caso Goldbet.
Se invece hai una rete di CTD legittima, è qui che iniziano i dolori, perché la norma è chiara nel prevedere che, se loro li considerano illegittimi, ti revocano ugualmente la concessione e ti escutono la fideiussione. È qui che la norma viola il diritto. Quale diritto? Dato che ciò che non è chiaro è che cosa debba intendersi per legittimazione (solo i concessionari, per AAMS; anche Stanley, per i tribunali, che, in applicazione del diritto europeo disapplicano la normativa italiana) allora la norma che non tenga in debito conto il diritto europeo, ovviamente, lo sta violando. Ed è il caso Stanley.
AVVOCATO: E questo accomuna Stanley e Goldbet che non hanno partecipato proprio per non correre rischi alla cieca, mentre Goldbet-Totobetting ha corso il rischio, ha partecipato e ha fatto scattare proprio il meccanismo censurato dalla Corte UE.
PRESIDENTE: No avvocato, scusami, ma Stanley sì che correva dei rischi. Goldbet non correva alcun rischio perché, sapendo che la sua attività non era legittima, non avrebbe dovuto partecipare, dato che la norma, chiarissima su questo punto, prevedeva la revoca della concessione in caso di attività che era senza dubbio illegale. Completamente diversa la posizione di Stanley, la cui rete di accettazione scommesse alternativa ad AAMS era stata pienamente legittimata dalla Corte di Giustizia (Gambelli, a quel tempo, e successivamente, Placanica). Essa, quindi, correva il rischio che, se AAMS non avesse riconosciuto la sua legittimazione europea come alternativa ai Concessionari, si sarebbe vista revocare le sue concessioni ed escutere le fideiussioni. È proprio per questo che non ha partecipato. Parliamoci chiaro caro amico ... Goldbet ci ha provato. E sapendo che era in fallo, ha fatto una cosa con Totobetting (la concessione, impegnandosi con AAMS) e una cosa con Goldbet, violando cosi l’impegno con AAMS. Ti pare bello? E non venirmi a dire che Goldbet non ha partecipato per qualche motivo di diritto europeo! Si tratta di una banale questione di norme sugli appalti pubblici. Se partecipa un soggetto, non può partecipare un altro soggetto collegato. Né, tantomeno, fare il contrario di quello che il soggetto che ha partecipato si era impegnato a fare.
MANDRAKE: Lo vedi, ENNE, che alla fine torniamo lì dove dicevo io? Cioè, il vero problema è la mancanza del peccato originale. Goldbet non ha nessuna giustificazione alle sue attività di scommessa precedenti o contemporanee alla gara Bersani. Tu, se vuoi puntare alla discriminazione quale conseguenza del fatto che le norme della convenzione non fossero chiare, etc., fai un buco nell’acqua comunque, perché’ esponi Goldbet ad un altro problema: non aver impugnato il bando! Dobbiamo ragionare in modo concreto: se la norma non andava bene, perché’ Goldbet (attraverso Totobetting) firma che va bene, e invece non impugna il bando? Che fa’, 5 anni dopo, diciamo che non gli stava bene? Magari, dopo che lo ha detto la Corte di giustizia, ma riferendosi ad una fattispecie ben diversa?
Ripamonti è stato bravo. Molto bravo. Perché’ la tesi che tu hai sostenuto la ha sicuramente sostenuta anche lui e può andar bene in molti tribunali, ma non in quelli esperti della materia, che, con il passare del tempo, sono destinati a diventare molti di più, perché’ Goldbet ha un'opposizione (il Progetto Cartago di Stanley, che ha come scopo quello di fare cultura tra i giudici) che non si limita allo stato italiano.
Vedi, dicevo, il vero problema è che il motivo per cui Goldbet non può vantare una discriminazione che sia idonea a giustificare l’apertura di CED è proprio il fatto che non può spiegare perché’ la sua attività di scommessa, causa della perdita della licenza di Totobetting, fosse legittima. Come dicevo io, gli manca il peccato originale dello Stato Italiano.
Che invece Stanley ha perché’ è stata esclusa dalle gare del 1999.
Se vuoi provare con un altro motivo di discriminazione, sono a tua disposizione.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda max90 » 04/04/2013 - 16:10
sinceramente non capisco questo accanimento contro la goldbet quando ci sono operatori ben più subdoli come planet e betfaktor ad ogni modo mandrake che la stanley voglia dimostrare di essere legale a tutti i costi ci sta! ma il punto è questo adesso sono gli agenti che scappano dalla stanley perchè non si sentono minimamente tutelati dal punto di vista commerciale e molti si lamentano di arredamenti monitor e pc pagati a peso d'oro! per poi ritrovarsi con incassi di 300 400 euro a settimana.... il punto è sempre lo stesso il gioco non vale la candela la stanley da sola non riuscirà a far sparire i ced goldbet planet e quant'altro quindi è destinata a ritirarsi dal mercato perchè la gente ora non intende rischiare in questo settore senza aver una licenza in mano e senza doverci guadagnare seriamente qualcosa!! avvocato ma invece di farti mandare ste missive dal dipartimento legale perchè non spieghi alla stanley che i loro agenti sono inc....ti neri e gli fai capire che devono cambiare il sistema di lavoro(commisioni sito on line assistenza adeguata agli agenti!)
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda Enne » 04/04/2013 - 18:18
Mandrake, innanzitutto grazie per l'attenzione, la risposta e i complimenti, ma piuttosto che proporre un nuovo motivo, insisterei su quello che ti ho già sottoposto.
Infatti, ho idea che ci sia un fraintendimento circa la portata della pronuncia della Corte di Giustizia a proposito della norma "incriminata" dello schema di convenzione.
Permettimi di riproporre i passi che mi interessano:
La Corte, sul punto, ha osservato come l'articolo 23 comma 3 sia suscettibile di due interpretazioni (par. 87); osserva, comunque, che l'individuazione dell'interpretazione corretta spetta al Giudice nazionale (par. 88) e conclude censurandone la norma per difetto di chiarezza, precisione ed univocità (par. 89).
Ma tutta la norma; non dice che una parte è chiara e l'altra ambigua. Dice i requisiti pretesi al riguardo dall'Unione non sono soddisfatti dall'art. 23 comma 3 (par. 89 ultimo periodo).
Il difetto di tali requisiti, oltre a determinare incertezza sugli effetti della disposizione, ne rende di difficile lettura la ratio.
A questo proposito, vorrei farti un'altra osservazione.
Se per te l'obiettivo della norma è evitare che il concessionario possa svolgere un'attività illecita (ciò in cui si concreterebbe, a tuo dire, la differenza tra Stanley e Goldbet), a mio modestissimo avviso, lo scopo è, invece, tendenzialmente quello di evitare che il concessionario possa svolgere anche attività concorrente rispetto a quella controllata dallo Stato.
In effetti, lo svolgimento di attività illecita quale quella di un CED non legittimato ad operare, è di per sè fonte di responsabilità penale nella misura in cui lo stesso bando Bersani prevedeva la revoca della concessione al mero seguito di quell'embrionale fase dell'esercizio di un'azione penale che è l'avvio del procedimento.
In altre parole, il disposto sarebbe stato ridondante e ne è argomento a supporto il diverso tenore (anche letterale) delle omologhe disposizioni contenute nello schema di convenzione che accede al bando dlle 2000.
Infatti, ho idea che ci sia un fraintendimento circa la portata della pronuncia della Corte di Giustizia a proposito della norma "incriminata" dello schema di convenzione.
Permettimi di riproporre i passi che mi interessano:
Sulla decadenza della concessione a motivo della commercializzazione di giochi d’azzardo mediante siti telematici situati al di fuori del territorio nazionale
87 Come dimostrato tanto dalla corrispondenza intercorsa tra la Stanley e l’AAMS riepilogata ai punti 21-26 della presente sentenza, quanto dal fatto che l’avvocato generale si è visto costretto a presentare, ai paragrafi 72-89 delle sue conclusioni, due soluzioni alternative fondate su ipotesi di interpretazione dell’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione radicalmente differenti tra loro, quest’ultima disposizione manca di chiarezza.
88 Sussiste infatti incertezza riguardo all’obiettivo e agli effetti di tale disposizione, i quali potrebbero essere o di impedire che un concessionario commercializzi attivamente nel territorio italiano giochi d’azzardo diversi da quelli per i quali egli detiene una concessione, o di impedire qualsiasi attività transfrontaliera in materia di giochi d’azzardo, e in particolare un’attività esercitata con un modus operandi quale quello della Stanley, fondato sul ricorso a CTD.
89 A questo proposito, non vi è dubbio che l’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale spetti, nell’ambito del sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE, ai giudici nazionali e non alla Corte (sentenza Placanica e a., cit., punto 36). Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 72-74 della presente sentenza che il diritto dell’Unione esige che le condizioni e le modalità di una procedura di gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, siano formulate in modo chiaro, preciso e univoco. Non è questo il caso per quanto riguarda l’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione.
La Corte, sul punto, ha osservato come l'articolo 23 comma 3 sia suscettibile di due interpretazioni (par. 87); osserva, comunque, che l'individuazione dell'interpretazione corretta spetta al Giudice nazionale (par. 88) e conclude censurandone la norma per difetto di chiarezza, precisione ed univocità (par. 89).
Ma tutta la norma; non dice che una parte è chiara e l'altra ambigua. Dice i requisiti pretesi al riguardo dall'Unione non sono soddisfatti dall'art. 23 comma 3 (par. 89 ultimo periodo).
Il difetto di tali requisiti, oltre a determinare incertezza sugli effetti della disposizione, ne rende di difficile lettura la ratio.
A questo proposito, vorrei farti un'altra osservazione.
Se per te l'obiettivo della norma è evitare che il concessionario possa svolgere un'attività illecita (ciò in cui si concreterebbe, a tuo dire, la differenza tra Stanley e Goldbet), a mio modestissimo avviso, lo scopo è, invece, tendenzialmente quello di evitare che il concessionario possa svolgere anche attività concorrente rispetto a quella controllata dallo Stato.
In effetti, lo svolgimento di attività illecita quale quella di un CED non legittimato ad operare, è di per sè fonte di responsabilità penale nella misura in cui lo stesso bando Bersani prevedeva la revoca della concessione al mero seguito di quell'embrionale fase dell'esercizio di un'azione penale che è l'avvio del procedimento.
In altre parole, il disposto sarebbe stato ridondante e ne è argomento a supporto il diverso tenore (anche letterale) delle omologhe disposizioni contenute nello schema di convenzione che accede al bando dlle 2000.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda alexander78 » 04/04/2013 - 18:26
mahhhhhh, io penso che l'avvocato si stia arrampicando su tutti gli specchi, e a poco a poco sta scivolando in una comicità FANTOZZIANA........
Ma guarda questi giudici, magistrati, presidenti, siete tutti incopetenti, ignoranti, nn sapete interpretare le leggi, nn siete informati........ ASCOLTATE MANDRAKE..............
addirittura alcuni nn erano preparati sulla situazione goldbet.........
ma chi gliela regalata la laurea a questi qua bohhhhhhhhh..
l'unica e la stanley che puo' operare in italia, quindi chiudiamo tutti i ced,
e tu Avv. RIPAMONTI sei proprio un'avvocatuccio di 4 soldi , vai a prendere lezioni dall'avv. della stanley o da mandrake......CASPITERINA .........
STO GIUDICE O PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE secondo me stava ubriaco oppure era della goldbet......
Quindi finiamola di parlare di goldbet, dobbiamo parlare e dire tutti che la stanley e l'unica ad essere stata discrminata, e solo a lei puo' essere applicata la costa cifone......
se poi la corte di giustzia europea dara' ragione a goldbet, allora i giudici nn erano quelli giusti e che poi nn e stata specificata la motivazione , e' allora la stanley fara'bene a fare ricorso alla corte suprema in AMERICA, poi se anche qui i giudici daranno ragione alla goldbet, sicuramente i giudici erano estranei alla situazione inerente a goldbet ecc. ecc.
quindi la stanley fara' ricorso alla corte santissima di CUBA..... tutto un giro e rigiro, come una giostra......
ma secondo me e meglio eliminare tutti i tribunali e i gudici o presidenti che emanano sentenze a favore di goldbet.........
ne deve rimanere solo uno solo e quella deve essere stanley
.
Ma guarda questi giudici, magistrati, presidenti, siete tutti incopetenti, ignoranti, nn sapete interpretare le leggi, nn siete informati........ ASCOLTATE MANDRAKE..............
addirittura alcuni nn erano preparati sulla situazione goldbet.........
ma chi gliela regalata la laurea a questi qua bohhhhhhhhh..
l'unica e la stanley che puo' operare in italia, quindi chiudiamo tutti i ced,
e tu Avv. RIPAMONTI sei proprio un'avvocatuccio di 4 soldi , vai a prendere lezioni dall'avv. della stanley o da mandrake......CASPITERINA .........
STO GIUDICE O PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE secondo me stava ubriaco oppure era della goldbet......
Quindi finiamola di parlare di goldbet, dobbiamo parlare e dire tutti che la stanley e l'unica ad essere stata discrminata, e solo a lei puo' essere applicata la costa cifone......
se poi la corte di giustzia europea dara' ragione a goldbet, allora i giudici nn erano quelli giusti e che poi nn e stata specificata la motivazione , e' allora la stanley fara'bene a fare ricorso alla corte suprema in AMERICA, poi se anche qui i giudici daranno ragione alla goldbet, sicuramente i giudici erano estranei alla situazione inerente a goldbet ecc. ecc.
quindi la stanley fara' ricorso alla corte santissima di CUBA..... tutto un giro e rigiro, come una giostra......
ma secondo me e meglio eliminare tutti i tribunali e i gudici o presidenti che emanano sentenze a favore di goldbet.........
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 04/04/2013 - 18:27
Lord Marshall, guarda, io ti dico che sono d’accordo con te. Non nel senso che Stanley dovrebbe abbandonare la lotta contro gli illegali, ma sul fatto che dovrebbe anche e sopratutto pensare a migliorare il prodotto. Ma io per quello che sento, credo che e’ esattamente quello che sta facendo. Adesso mi tocca mordermi la lingua ma ti posso assicurare che e’ cosi. Io ho piena fiducia nella Stanley. Sto parlando con loro, sopratutto a livello legale, praticamente ogni giorno ed ora ho molto piu’ accesso di prima anche agli aspetti che riguardano il prodotto. Credetemi. Vedremo presto la differenza. Come ho detto altre volte su questo sito, non capisco perche’ non consegnino Ipazia che mi hanno confermato essere pronto. E io lo so bene che e’ pronto! Ma non posso dirvi come mai lo so, senno’ mi uccidono. A quanto pare il problema non e’ Ipatia ma l’online, ma non sarebbe un problema tecnico ma strategico. Sto indagando. Ma credimi Lord Marshall, la Stanley sembra totalmente consapevole del problema del prodotto e secondo me, le attuali attese non sono di lungo periodo. Insomma mi sembra di capire che stanno aspettando di fare una mossa sull’online che per loro significa “SCACCO MATTO” e, a quel punto, possono anche dare Ipazia. Confermo che sull’online coinvolgeranno solo i CTD. Cioe’ si guadagnera’ anche su soggetti che neanche conosci. Aspettiamo con pazienza, non credo che sara’ a lungo.
Max, sei la solita carta scoperta, per di piu' perdente. Diciamo un due di picche? Ma cambia! .... mi sembri un disco rotto che si e' incantato. Buuuuuuuu.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda alexander78 » 04/04/2013 - 18:36
x mandrake
spiegami come la stanley affrontera' la concorrenza di goldbet dal punto di vista commerciale.... ora che e' alla pari legalmente parlando rispondi e nn girrci attorno
spiegami come la stanley affrontera' la concorrenza di goldbet dal punto di vista commerciale.... ora che e' alla pari legalmente parlando rispondi e nn girrci attorno
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