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“RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
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“RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 02/04/2013 - 12:59
Ricostruiamo, sinteticamente, i fatti.
MANDRAKE/1: Il 18/03/2013 e’ stata pubblicata la motivazione di una sentenza (Antelli) della Cassazione a favore di Goldbet, il cui CED e’ stato difeso dall’avvocato Ripamonti.
MANDRAKE/2: La Stanley ha annunciato in una nota stampa del 26/03/2013 (pubblicata da me in questo sito in un’altra discussione) che e’ stata convocata per il 18 aprile 2013, udienza orale di fronte alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, in relazione a quesiti pregiudiziali provenienti dal TAR Toscana, in un procedimento in cui un CED Goldbet si oppone, di fronte al TAR, all’ordinanza del Questore di Pistoia volta al rifiuto della licenza ex art. 88. La Stanley e la SNAI si sono entrambe costituite ad opponendum di Goldbet (e, quindi, a favore dell’Amministrazione) e sono quindi diventate ‘parti’ del procedimento di fronte alla Corte di Giustizia.
MANDRAKE/3: Nella nota stampa del 26/03/2013 la Stanley fa anche una disanima delle motivazioni della sentenza a favore di Goldbet individuando 3 elementi fondamentali nelle motivazioni, e mostrando che il primo non puo’ riferirsi a Goldbet ma solo a Stanley (perche’ e’ un argomento relativo alle Gare del 1999 con cui Goldbet non c’entra nulla), il secondo e’ completamente errato perche’ la Cassazione fa riferimento a sue sentenze (della stessa sezione!) che pero’ si riferiscono alle gare CONI e non a quelle Bersani. La Stanley lo definisce un vero e proprio infortunio, pero’ in ‘buona fede’. Nel terzo argomento la Corte di Cassazione sbaglia il giudizio di conformita’ in relazione al diritto di stabilimento, cosi come deve intendersi, secondo la Corte di Giustizia, quando applicato al settore delle scommesse. Non basta una generica discriminazione. Deve trattarsi di un vero e proprio impedimento all’entrata nel sistema concessorio. Non e’ certo questo il caso di Goldbet.
MANDRAKE/4 Del resto la familiarita’ della sezione con il diritto comunitario si commenta da sola quando la motivazione fa riferimento alla Corte di Strasburgo, dove si trova Corte per i Diritti dell’Uomo, non la Corte di Giustizia, che invece sta a Lussemburgo .... ma questo non lo aveva notato Stanley, pero’ lo ho ben notato io.
MANDRAKE/5 L’avvocato Ripamonti viene intervistato su Jamma e difende la SUA sentenza, senza far nessun riferimento alle critiche che Stanley aveva posto alla motivazione, critiche gravi, dato che poi Stanley concludeva che la sentenza della Cassazione a favore di Goldbet sarebbe stata ribaltata. Si tratta, come tutti possono ben rendersi conto, di una affermazione molto grave, alla quale pero’ l’avvocato Ripamonti non risponde, ne cerca di confutarla. Ma fa una sua disanima, che commentero’ nel prossimo post. Allora Jamma lo incalza e gli chiede:
JAMMA: C’è però chi sostiene tesi contrarie, cosa accadrà ora?
MANDRAKE: Ripamonti, anzicche’ rispondere, se ne esce cosi:
RIPAMONTI: il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via.
MANDRAKE: Non c’e’ dubbio. Ripamonti mi sta chiamando in causa. E allora io gli rispondo. E commento uno per uno, come mio solito stile, i suoi argomenti.
MANDRAKE/1: Il 18/03/2013 e’ stata pubblicata la motivazione di una sentenza (Antelli) della Cassazione a favore di Goldbet, il cui CED e’ stato difeso dall’avvocato Ripamonti.
MANDRAKE/2: La Stanley ha annunciato in una nota stampa del 26/03/2013 (pubblicata da me in questo sito in un’altra discussione) che e’ stata convocata per il 18 aprile 2013, udienza orale di fronte alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, in relazione a quesiti pregiudiziali provenienti dal TAR Toscana, in un procedimento in cui un CED Goldbet si oppone, di fronte al TAR, all’ordinanza del Questore di Pistoia volta al rifiuto della licenza ex art. 88. La Stanley e la SNAI si sono entrambe costituite ad opponendum di Goldbet (e, quindi, a favore dell’Amministrazione) e sono quindi diventate ‘parti’ del procedimento di fronte alla Corte di Giustizia.
MANDRAKE/3: Nella nota stampa del 26/03/2013 la Stanley fa anche una disanima delle motivazioni della sentenza a favore di Goldbet individuando 3 elementi fondamentali nelle motivazioni, e mostrando che il primo non puo’ riferirsi a Goldbet ma solo a Stanley (perche’ e’ un argomento relativo alle Gare del 1999 con cui Goldbet non c’entra nulla), il secondo e’ completamente errato perche’ la Cassazione fa riferimento a sue sentenze (della stessa sezione!) che pero’ si riferiscono alle gare CONI e non a quelle Bersani. La Stanley lo definisce un vero e proprio infortunio, pero’ in ‘buona fede’. Nel terzo argomento la Corte di Cassazione sbaglia il giudizio di conformita’ in relazione al diritto di stabilimento, cosi come deve intendersi, secondo la Corte di Giustizia, quando applicato al settore delle scommesse. Non basta una generica discriminazione. Deve trattarsi di un vero e proprio impedimento all’entrata nel sistema concessorio. Non e’ certo questo il caso di Goldbet.
MANDRAKE/4 Del resto la familiarita’ della sezione con il diritto comunitario si commenta da sola quando la motivazione fa riferimento alla Corte di Strasburgo, dove si trova Corte per i Diritti dell’Uomo, non la Corte di Giustizia, che invece sta a Lussemburgo .... ma questo non lo aveva notato Stanley, pero’ lo ho ben notato io.
MANDRAKE/5 L’avvocato Ripamonti viene intervistato su Jamma e difende la SUA sentenza, senza far nessun riferimento alle critiche che Stanley aveva posto alla motivazione, critiche gravi, dato che poi Stanley concludeva che la sentenza della Cassazione a favore di Goldbet sarebbe stata ribaltata. Si tratta, come tutti possono ben rendersi conto, di una affermazione molto grave, alla quale pero’ l’avvocato Ripamonti non risponde, ne cerca di confutarla. Ma fa una sua disanima, che commentero’ nel prossimo post. Allora Jamma lo incalza e gli chiede:
JAMMA: C’è però chi sostiene tesi contrarie, cosa accadrà ora?
MANDRAKE: Ripamonti, anzicche’ rispondere, se ne esce cosi:
RIPAMONTI: il settore è molto particolare, fatto anche di personaggi che amano dilettarsi e discettare non sempre per passione verso il Diritto, ma mossi da interessi ben più terreni. Quindi mi aspetto che ci sarà chi, con non comune disinvoltura e presunzione, continuerà a sostenere, magari dietro qualche pseudonimo di comodo e su chissà quale forum, che la Cassazione ha sbagliato anche se in buona fede e che la sentenza non è convincente; ci sarà anche chi continuerà a sostenere che la Sentenza Costa Cifone si applica soltanto a Stanley e chi organizzerà nuovi convegni per tentare si sostenere capziose ed infondate tesi avverse, chi scriverà su riviste in “antipatia” a Goldbet e così via.
MANDRAKE: Non c’e’ dubbio. Ripamonti mi sta chiamando in causa. E allora io gli rispondo. E commento uno per uno, come mio solito stile, i suoi argomenti.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 02/04/2013 - 13:03
Riporto le parti piu’ importanti dell’intervista all’Avv. Marco Ripamonti.
Dopo un preambolo (corretto) della storia del caso, su cui non ho particolari commenti, l’intervista entra nel vivo proprio parlando della motivazione.
JAMMA: Avvocato, .... Che ne pensa di detta motivazione?
RIPAMONTI: Si tratta di una motivazione più che convincente e frutto di un’attenta meditazione. Lo possiamo ricavare da una serie di elementi insuperabili, che sono i seguenti: 1) la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti;
MANDRAKE: Vero. La Cassazione non sembra averne tenuto nessun conto.
RIPAMONTI: 2) nel caso Antelli la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna inflitta al signor Antelli, e ciò ha fatto sulla scorta dell’Ordinanza della Corte CE Zungri; 3) nella propria requisitoria è stata la stessa Procura Generale a ricordare alla Corte di Cassazione che nel 2010 vi era stata pronuncia di segno opposto circa la rilevanza della questione pregiudiziale comunitaria per Goldbet, affermando – evidentemente dopo accurata meditazione – che tale sentenza sia da ritenere superata dal condivisibile tenore dell’Ordinanza CE Zungri;
MANDRAKE: A me risulta che quantomeno nell’udienza del 21 marzo 2013, l’ultima tenutasi in Cassazione su un caso Goldbet, il Procuratore Generale della Cassazione ha evidenziato come Goldbet non sia assolutamente stata discriminata e che quindi l’applicazione della sentenza Costa Cifone al suo caso dava esito negativo per il test di discriminazione, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e, quindi, l’applicazione della sanzione penale. Anche se poi comunque l’esito e’ stato a favore di Goldbet, questo episodio significa che il Procuratore Generale della Cassazione ha gia’ cambiato orientamento, anche se non la corte nel suo complesso. Ma questo Ripamonti evita di dirlo nella sua intervista.
RIPAMONTI: 4) La Corte di Cassazione, nella sentenza Antelli, mostra di ben conoscere la posizione di Goldbet affermando come la stessa posizione sia stata ben nota anche alla stessa Corte CE nel caso Zungri ed infatti la motivazione della sentenza Antelli prende in esame la diversa posizione di Goldbet rispetto a quella di Stanley, riscontrando come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata essendosi concretata nella decadenza dalle concessioni ai danni della partecipata Totobetting srl, in applicazione di disposizione dello schema di convenzione del bando censurata ampiamente dalla Corte di Giustizia;
MANDRAKE: E no Avvocato! La motivazione non dice questo! Riferendosi alla ordinanza Zundri dice invece...(riporto testualmente dalla sentenza) ”La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet [la Totobetting] aveva partecipato alle gare Bersani ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione ...”. Quindi non parla affatto di lesioni “dirette ed immediate” subite da Goldbet, come Ripamonti vorrebbe far credere. Anzi, mette il dito sulla piaga e conferma che si trattava di “violazioni dello schema di convenzione tra l’AAMS e” la Totobetting. E poi, con evidente imbarazzo la Cassazione prosegue, testualmente: “La Corte [di Giustizia], però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice»”. In sostanza, caro Avvocato, la Cassazione applica l’ordinanza senza alcuna analisi. Se il caso, come dice la Corte di Giustizia, e’ “trasponibile”, questa trasposizione va analizzata e confermata dal giudice a quo, in questo caso la cassazione stessa, che pero’ la “traspone” meccanicamente, e la applica senza entrare nel merito. Il punto e’ proprio questo. Il primo giudice che decidera’ di entrare nel merito .... capira che la Costa Cifone, applicata alla signora Zungri, da esito negativo. Perche’ l’ordinanza Zungri non entra nel merito. Nessuno, su Goldbet, fino ad ora, e’ mai entrato nel merito ed ha chiesto: ma quale e’ la discriminazione che ha subito? Non lo ha fatto l’ordinanza Zungri, non lo ha fatto la Cassazione.
Naturalmente non lo ha fatto neanche Mandrake. Ma adesso, nel merito, proviamo ad entrarci tutti insieme.
MANDRAKE: Entriamo nel merito. Ormai non viene piu’ messo in discussione che la Totobetting ha partecipato alle gare Bersani e che la Goldbet no, perche’ faceva capo allo stesso centro di interesse e non poteva partecipare ad una gara pubblica dove gia’ partecipava un’altra societa’ dl gruppo. Se avesse partecipato anche Goldbet sarebbero state violate le regole sugli appalti nel settore pubblico (turbativa d’asta, etc), niente a che vedere con il diritto comunitario! Allora la domanda a cui rispondere e’ questa: aveva AAMS il diritto di revocare le concessioni a Totobetting, data l’attivita cross border effettuata da Goldbet? Per rispondere a questa domanda bisogna prima farne un’altra: Aveva Goldbet il diritto di fare attivita’ cross border, mentre la Totobetting, direttamente e/o indirettamente controllata da Goldbet, si era impegnata con AAMS a NON farla? Aveva Goldbet qualche precedente discriminazione subita per poter giustificare la sua attivita’ cross border? Stanley la aveva perche’ non gli avevano permesso di partecipare alla gare del 1999 e lo aveva potuto dimostrare perche aveva impugnato a raffica tutti i provvedimenti legislativi connessi. E Goldbet? Poteva? Se si... perche? Se no... perche? Ha mai impugnato alcunche'? Arrivati a questo punto, per Goldbet, c’e’ il vuoto. Gli manca il peccato originale e tutto il suo castello di confusione e’ destinato ad afflosciarsi. Goldbet NON e’ come Stanley.
Avvocato Ripamonti: questi sono fatti. Se non e’ d’accordo, ci spieghi perche’, eviti affermazioni generiche e risponda sul punto.
Dopo un preambolo (corretto) della storia del caso, su cui non ho particolari commenti, l’intervista entra nel vivo proprio parlando della motivazione.
JAMMA: Avvocato, .... Che ne pensa di detta motivazione?
RIPAMONTI: Si tratta di una motivazione più che convincente e frutto di un’attenta meditazione. Lo possiamo ricavare da una serie di elementi insuperabili, che sono i seguenti: 1) la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti;
MANDRAKE: Vero. La Cassazione non sembra averne tenuto nessun conto.
RIPAMONTI: 2) nel caso Antelli la stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna inflitta al signor Antelli, e ciò ha fatto sulla scorta dell’Ordinanza della Corte CE Zungri; 3) nella propria requisitoria è stata la stessa Procura Generale a ricordare alla Corte di Cassazione che nel 2010 vi era stata pronuncia di segno opposto circa la rilevanza della questione pregiudiziale comunitaria per Goldbet, affermando – evidentemente dopo accurata meditazione – che tale sentenza sia da ritenere superata dal condivisibile tenore dell’Ordinanza CE Zungri;
MANDRAKE: A me risulta che quantomeno nell’udienza del 21 marzo 2013, l’ultima tenutasi in Cassazione su un caso Goldbet, il Procuratore Generale della Cassazione ha evidenziato come Goldbet non sia assolutamente stata discriminata e che quindi l’applicazione della sentenza Costa Cifone al suo caso dava esito negativo per il test di discriminazione, concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e, quindi, l’applicazione della sanzione penale. Anche se poi comunque l’esito e’ stato a favore di Goldbet, questo episodio significa che il Procuratore Generale della Cassazione ha gia’ cambiato orientamento, anche se non la corte nel suo complesso. Ma questo Ripamonti evita di dirlo nella sua intervista.
RIPAMONTI: 4) La Corte di Cassazione, nella sentenza Antelli, mostra di ben conoscere la posizione di Goldbet affermando come la stessa posizione sia stata ben nota anche alla stessa Corte CE nel caso Zungri ed infatti la motivazione della sentenza Antelli prende in esame la diversa posizione di Goldbet rispetto a quella di Stanley, riscontrando come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata essendosi concretata nella decadenza dalle concessioni ai danni della partecipata Totobetting srl, in applicazione di disposizione dello schema di convenzione del bando censurata ampiamente dalla Corte di Giustizia;
MANDRAKE: E no Avvocato! La motivazione non dice questo! Riferendosi alla ordinanza Zundri dice invece...(riporto testualmente dalla sentenza) ”La Corte europea, nel decidere in tal modo, aveva ben presente il fatto che, in quel caso, la società detenuta dalla Goldbet [la Totobetting] aveva partecipato alle gare Bersani ed aveva anche conseguito la concessione poi revocata perché, di fatto, sarebbero state gestite, direttamente o indirettamente, attività di gioco transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione; e ciò, in violazione dello schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della concessione ...”. Quindi non parla affatto di lesioni “dirette ed immediate” subite da Goldbet, come Ripamonti vorrebbe far credere. Anzi, mette il dito sulla piaga e conferma che si trattava di “violazioni dello schema di convenzione tra l’AAMS e” la Totobetting. E poi, con evidente imbarazzo la Cassazione prosegue, testualmente: “La Corte [di Giustizia], però, di fronte alla nuova questione pregiudiziale postale dal Tribunale di Prato, ha replicato che la stessa questione era stata esaminata nella sentenza Costa e Cifone e che, conseguentemente, la risposta fornita in detta sentenza era «pienamente trasponibile alla questione sollevata dal giudice»”. In sostanza, caro Avvocato, la Cassazione applica l’ordinanza senza alcuna analisi. Se il caso, come dice la Corte di Giustizia, e’ “trasponibile”, questa trasposizione va analizzata e confermata dal giudice a quo, in questo caso la cassazione stessa, che pero’ la “traspone” meccanicamente, e la applica senza entrare nel merito. Il punto e’ proprio questo. Il primo giudice che decidera’ di entrare nel merito .... capira che la Costa Cifone, applicata alla signora Zungri, da esito negativo. Perche’ l’ordinanza Zungri non entra nel merito. Nessuno, su Goldbet, fino ad ora, e’ mai entrato nel merito ed ha chiesto: ma quale e’ la discriminazione che ha subito? Non lo ha fatto l’ordinanza Zungri, non lo ha fatto la Cassazione.
Naturalmente non lo ha fatto neanche Mandrake. Ma adesso, nel merito, proviamo ad entrarci tutti insieme.
MANDRAKE: Entriamo nel merito. Ormai non viene piu’ messo in discussione che la Totobetting ha partecipato alle gare Bersani e che la Goldbet no, perche’ faceva capo allo stesso centro di interesse e non poteva partecipare ad una gara pubblica dove gia’ partecipava un’altra societa’ dl gruppo. Se avesse partecipato anche Goldbet sarebbero state violate le regole sugli appalti nel settore pubblico (turbativa d’asta, etc), niente a che vedere con il diritto comunitario! Allora la domanda a cui rispondere e’ questa: aveva AAMS il diritto di revocare le concessioni a Totobetting, data l’attivita cross border effettuata da Goldbet? Per rispondere a questa domanda bisogna prima farne un’altra: Aveva Goldbet il diritto di fare attivita’ cross border, mentre la Totobetting, direttamente e/o indirettamente controllata da Goldbet, si era impegnata con AAMS a NON farla? Aveva Goldbet qualche precedente discriminazione subita per poter giustificare la sua attivita’ cross border? Stanley la aveva perche’ non gli avevano permesso di partecipare alla gare del 1999 e lo aveva potuto dimostrare perche aveva impugnato a raffica tutti i provvedimenti legislativi connessi. E Goldbet? Poteva? Se si... perche? Se no... perche? Ha mai impugnato alcunche'? Arrivati a questo punto, per Goldbet, c’e’ il vuoto. Gli manca il peccato originale e tutto il suo castello di confusione e’ destinato ad afflosciarsi. Goldbet NON e’ come Stanley.
Avvocato Ripamonti: questi sono fatti. Se non e’ d’accordo, ci spieghi perche’, eviti affermazioni generiche e risponda sul punto.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 02/04/2013 - 16:05
X Mandrake
Sai che leggo sempre con interesse i tuoi post, come sai che non entro mai nel merito dei tuoi enunciati interpretativi, poiché non ho le basi cognitive per farlo.
Tuttavia mi pongo un quesito: Goldbet ha vinto 3 cassazioni (se non sbaglio), nelle quali sono state depositate memorie ben argomentate (sia da Stanley, sia da Snai) al fine di spiegare perché Goldbet non poteva essere considerata discriminata.
Ora, come mai la Cassazione non ha ritenuto opportuno accogliere le tesi sia di Stanley, sia di Snai?
o l'avvocato Ripamonti ha qualche potere "paranormale", con il quale opera un sorta di "coercizione mentale" verso il corpo giudicante, oppure le tesi da lui sostenute sono state ritenute fondate, a discapito delle tesi avverse (Stanley / Snai).
E questo passaggio che mi sfugge.
Sai che leggo sempre con interesse i tuoi post, come sai che non entro mai nel merito dei tuoi enunciati interpretativi, poiché non ho le basi cognitive per farlo.
Tuttavia mi pongo un quesito: Goldbet ha vinto 3 cassazioni (se non sbaglio), nelle quali sono state depositate memorie ben argomentate (sia da Stanley, sia da Snai) al fine di spiegare perché Goldbet non poteva essere considerata discriminata.
Ora, come mai la Cassazione non ha ritenuto opportuno accogliere le tesi sia di Stanley, sia di Snai?
o l'avvocato Ripamonti ha qualche potere "paranormale", con il quale opera un sorta di "coercizione mentale" verso il corpo giudicante, oppure le tesi da lui sostenute sono state ritenute fondate, a discapito delle tesi avverse (Stanley / Snai).
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda mandrake76 » 02/04/2013 - 20:26
Senti LORD MARSHALL sono ben lieto di risponderti a quelle che sono essenzialemente due considerazioni. Pero’ se tu mi consenti delle tue domande/considerazioni io riporto quella che tu metti per prima come ultima! Capirai perche’ leggendo. Inoltre sintetizzo un po’ il tuo intervento per fare in modo che sia assolutamente chiaro, senza fronzoli, che cosa intendevi dire. Se nel fare questo ho cambiato il senso dimmelo pure. Allora partiamo dalla seconda affermazione:
LORD MARSHALL: C’e’ qualcosa che mi sfugge: Goldbet ha vinto 3 cassazioni. Stanley e Snai hanno depositato memorie ben argomentate spiegando (secondo loro) perché Goldbet non era stata discriminata. Come mai la Cassazione non le ha accolte? Non e’ ovvio dover riconoscere che le tesi sostenute dall’avvocato Ripamonti sono state ritenute fondate?
MANDRAKE: E’ quello che dice anche Ripamonti! Nella sua intervista a JAMMA dice testualmente, proprio all’inizio: “.... la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti...”. Insomma Ripamonti non dice che le memorie di Stanley e Snai erano piene di stupidaggini. Dice che NON sono risultate fondate e convincenti. Cosi come NON dice “ ....ho vinto perche’ sono nel giusto... ”. Dice .... siccome le memorie Stanley e Snai non sembra siano risultate fondate allora ..... deve essere che ho realmente ragione io! Ma ne e’ convinto?
LORD MARSHALL: Sai che leggo sempre con interesse i tuoi post, come sai che non entro mai nel merito dei tuoi enunciati interpretativi, poiché non ho le basi cognitive per farlo.
MANDRAKE: Va bene, tu non hai le basi.... ma Ripamonti SI! Come si fa ad iniziare una intervista su quella che e’ una tua vittoria senza dire subito il perche’ hai vinto? Ma osservando che c’erano anche degli avversari e poi concludere .... beh se ho vinto vuol dire che avevo ragione! Non ti rendi conto LORD MARSHALL che dall’atteggiamento di Ripamonti si capisce benissimo che lui stesso non sa come e’ che ha vinto? Dato il risultato finale a favore di Goldbet e’ chiaro che ha vinto! Ma il mio punto non e’ che non ha vinto! Ha vinto, ma Il mio punto e’ che, alla fine – per come sono andate le cose - perdera’! Perche’ la Cassazione a favore di Goldbet e’ praticamente senza motivazione (ho gia spiegato che i 3 punti di motivazione sono tutti e 3 errati).
Ecco perche’ Ripamonti gira al largo prima di tutto con l’argomento esatto che hai detto tu, e poi con altri, ma non dice mai a che si deve la vittoria. Tranne in un punto. Perche’ lui sa che non ha modo di uscirne se non riesce a spiegare perche’ Goldbet sarebbe stata discriminata. Perche credimi non e’ solo Mandrake che gli chiede: “Ma dove e’ la discriminazione”. E allora che fa Ripamonti? Riprende un pezzetto della motivazione dove la Cassazione descrive la revoca della licenza a Totobetting, riscontrando, conclude Ripamonti, “... come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata...”. Peccato che non e’ la Cassazione che dice questo, ma Ripamonti stesso. La Cassazione invece al contrario aveva considerato il comportamento di Totobetting come ... “una violazione dello schema di convenzione con AAMS ...”. Quindi la cassazione, a questo punto, ben lungi ad aver individuato una discriminazione, si lava le mani perche’ passa subito a dire: “Pero’.... c’e’ l’ordinanza Zungri....”, etc,etc. Non si mette ad analizzare se l’ordinanza Zungri aveva approfondito o no la posizione di Goldbet. Perche’ il punto fondamentale e’ proprio questo: nessuno ha approfondito la posizione di Goldbet! Per spiegare dove sia la discriminazione.
Tranne .... Mandrake. Rileggetevi il post precedente in cui analizzo a fondo l’intervista di Ripamonti e alla fine dico: ma entriamoci nel meriito e spiego dove sta il problema di Goldbet nel lungo periodo. O trova il modo di spiegare perche’ e’ stata discriminata oppure prima o poi la Cassazione ribaltera’ la sua attuale posizione. Do atto comunque a Ripamonti di essere un grande avvocato. Con quello che ha in mano (praticamente niente nel merito) e’ andato molto lontano in senso giuridico rappresentando in modo vittorioso fino ad ora la posizione di Goldbet. Onore a lui.
Ma, il fatto che Goldbet non sia stata discriminata, ne impedita in alcun modo ad entrare in Italia, ne abbia mai impugnato alcunche’ se confrontato con la posizione Stanley, che e’ stata riconosciuta discriminata (spiegandone molto bene il perche!), non ha mai potuto entrare (se avesse partecipato alle gare gli sarebbero state revocate le concessioni) e ha impugnato praticamente tutto, prima o poi fara’ la differenza. Anche perche’ Goldbet a quanto pare ha una forte opposizione. Lo Stato, oggi, ha acquisito la forza dell’appoggio di Stanley. Per rendersene conto basta guardare la grande qualita’ della memoria depositata dall’avvocatura dello Stato per l’udienza del 18 Aprile 2013 a Lussemburgo per l’udienza di fronte alla Corte di Giustizia. Non manca molto.
Capito, LORD MARSHALL? Quello che tu ti sei chiesto e’ giusto. Detto da te. Invece detto da Ripamonti, come prima risposta alla intervista, e’ una manifestazione di grande debolezza, vuol dire non avere un argomento migliore. E infatti l’unico punto in cui l’intervista sembra salire di tono sul piano tecnico e’ quando Ripamonti cita la un passo della sentenza, in relazione alla discriminazione subita, perche’ sa bene che quello e’ il suo punto debole, ma miseramente mette in bocca alla Cassazione cose che la Cassazione non ha detto. Piu’ debole di cosi’.
LORD MARSHALL: C’e’ qualcosa che mi sfugge: Goldbet ha vinto 3 cassazioni. Stanley e Snai hanno depositato memorie ben argomentate spiegando (secondo loro) perché Goldbet non era stata discriminata. Come mai la Cassazione non le ha accolte? Non e’ ovvio dover riconoscere che le tesi sostenute dall’avvocato Ripamonti sono state ritenute fondate?
MANDRAKE: E’ quello che dice anche Ripamonti! Nella sua intervista a JAMMA dice testualmente, proprio all’inizio: “.... la Cassazione ha avuto modo di esaminare le tesi contrarie alle nostre, esposte con articolate memorie sia da Stanley che da Snai, tesi che proprio nel caso Antelli sono state anche illustrate oralmente dal difensore di Snai, quindi si può certamente affermare che tali tesi non siano risultate fondate e convincenti...”. Insomma Ripamonti non dice che le memorie di Stanley e Snai erano piene di stupidaggini. Dice che NON sono risultate fondate e convincenti. Cosi come NON dice “ ....ho vinto perche’ sono nel giusto... ”. Dice .... siccome le memorie Stanley e Snai non sembra siano risultate fondate allora ..... deve essere che ho realmente ragione io! Ma ne e’ convinto?
LORD MARSHALL: Sai che leggo sempre con interesse i tuoi post, come sai che non entro mai nel merito dei tuoi enunciati interpretativi, poiché non ho le basi cognitive per farlo.
MANDRAKE: Va bene, tu non hai le basi.... ma Ripamonti SI! Come si fa ad iniziare una intervista su quella che e’ una tua vittoria senza dire subito il perche’ hai vinto? Ma osservando che c’erano anche degli avversari e poi concludere .... beh se ho vinto vuol dire che avevo ragione! Non ti rendi conto LORD MARSHALL che dall’atteggiamento di Ripamonti si capisce benissimo che lui stesso non sa come e’ che ha vinto? Dato il risultato finale a favore di Goldbet e’ chiaro che ha vinto! Ma il mio punto non e’ che non ha vinto! Ha vinto, ma Il mio punto e’ che, alla fine – per come sono andate le cose - perdera’! Perche’ la Cassazione a favore di Goldbet e’ praticamente senza motivazione (ho gia spiegato che i 3 punti di motivazione sono tutti e 3 errati).
Ecco perche’ Ripamonti gira al largo prima di tutto con l’argomento esatto che hai detto tu, e poi con altri, ma non dice mai a che si deve la vittoria. Tranne in un punto. Perche’ lui sa che non ha modo di uscirne se non riesce a spiegare perche’ Goldbet sarebbe stata discriminata. Perche credimi non e’ solo Mandrake che gli chiede: “Ma dove e’ la discriminazione”. E allora che fa Ripamonti? Riprende un pezzetto della motivazione dove la Cassazione descrive la revoca della licenza a Totobetting, riscontrando, conclude Ripamonti, “... come la lesione ai danni del bookmaker austriaco sia stata diretta ed immediata...”. Peccato che non e’ la Cassazione che dice questo, ma Ripamonti stesso. La Cassazione invece al contrario aveva considerato il comportamento di Totobetting come ... “una violazione dello schema di convenzione con AAMS ...”. Quindi la cassazione, a questo punto, ben lungi ad aver individuato una discriminazione, si lava le mani perche’ passa subito a dire: “Pero’.... c’e’ l’ordinanza Zungri....”, etc,etc. Non si mette ad analizzare se l’ordinanza Zungri aveva approfondito o no la posizione di Goldbet. Perche’ il punto fondamentale e’ proprio questo: nessuno ha approfondito la posizione di Goldbet! Per spiegare dove sia la discriminazione.
Tranne .... Mandrake. Rileggetevi il post precedente in cui analizzo a fondo l’intervista di Ripamonti e alla fine dico: ma entriamoci nel meriito e spiego dove sta il problema di Goldbet nel lungo periodo. O trova il modo di spiegare perche’ e’ stata discriminata oppure prima o poi la Cassazione ribaltera’ la sua attuale posizione. Do atto comunque a Ripamonti di essere un grande avvocato. Con quello che ha in mano (praticamente niente nel merito) e’ andato molto lontano in senso giuridico rappresentando in modo vittorioso fino ad ora la posizione di Goldbet. Onore a lui.
Ma, il fatto che Goldbet non sia stata discriminata, ne impedita in alcun modo ad entrare in Italia, ne abbia mai impugnato alcunche’ se confrontato con la posizione Stanley, che e’ stata riconosciuta discriminata (spiegandone molto bene il perche!), non ha mai potuto entrare (se avesse partecipato alle gare gli sarebbero state revocate le concessioni) e ha impugnato praticamente tutto, prima o poi fara’ la differenza. Anche perche’ Goldbet a quanto pare ha una forte opposizione. Lo Stato, oggi, ha acquisito la forza dell’appoggio di Stanley. Per rendersene conto basta guardare la grande qualita’ della memoria depositata dall’avvocatura dello Stato per l’udienza del 18 Aprile 2013 a Lussemburgo per l’udienza di fronte alla Corte di Giustizia. Non manca molto.
Capito, LORD MARSHALL? Quello che tu ti sei chiesto e’ giusto. Detto da te. Invece detto da Ripamonti, come prima risposta alla intervista, e’ una manifestazione di grande debolezza, vuol dire non avere un argomento migliore. E infatti l’unico punto in cui l’intervista sembra salire di tono sul piano tecnico e’ quando Ripamonti cita la un passo della sentenza, in relazione alla discriminazione subita, perche’ sa bene che quello e’ il suo punto debole, ma miseramente mette in bocca alla Cassazione cose che la Cassazione non ha detto. Piu’ debole di cosi’.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 02/04/2013 - 21:57
X Mandrake
Ti ringrazio per il tempo speso per rispondere al mio quesito.
Da quanto espresso dal tuo post leggo una abile capacità dialettica, ma non rispondente appieno alla domanda da me posta.
Che Ripamonti sia un grande avvocato non ho dubbi, come non ho dubbi dell'altissima qualità professionale degli avvocati Stanley, e su questo punto mi voglio soffermare.
A mio avviso Stanley è l'azienda con più esperienza in ambito di giurisprudenza legata al fenomeno del bookmaking cross border e di tutte le sue implicazioni legali.
Pur partendo da questa considerazione, Stanley non è riuscita a far accogliere le proprie tesi alla Corte di Cassazione per ben tre volte. Posso non capire le intricate e ben redatte tesi delle parti (Goldbet / Stanley-Snai), ma i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno (eccome) tutti gli strumenti conoscitivi per poter esaminare ed infine giudicare se una tesi è valida o meno.
Per concludere: perché Stanley, con la sua estrema e comprovata esperienza sul campo (in termini legali) non è riuscita a dimostrare alla Corte che Goldbet non poteva in alcun modo vantare gli stessi diritti di stanley?
Ripamonti può essere anche un grande avvocato, ma qui sono Stanley e Snai che non hanno saputo dimostrare che Goldbet era del tutto illegittimata ad operare. E qui parliamo della Superma Corte di Cassazione, ossia l'ultimo grado di giudizio.
Ti ringrazio per il tempo speso per rispondere al mio quesito.
Da quanto espresso dal tuo post leggo una abile capacità dialettica, ma non rispondente appieno alla domanda da me posta.
Che Ripamonti sia un grande avvocato non ho dubbi, come non ho dubbi dell'altissima qualità professionale degli avvocati Stanley, e su questo punto mi voglio soffermare.
A mio avviso Stanley è l'azienda con più esperienza in ambito di giurisprudenza legata al fenomeno del bookmaking cross border e di tutte le sue implicazioni legali.
Pur partendo da questa considerazione, Stanley non è riuscita a far accogliere le proprie tesi alla Corte di Cassazione per ben tre volte. Posso non capire le intricate e ben redatte tesi delle parti (Goldbet / Stanley-Snai), ma i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno (eccome) tutti gli strumenti conoscitivi per poter esaminare ed infine giudicare se una tesi è valida o meno.
Per concludere: perché Stanley, con la sua estrema e comprovata esperienza sul campo (in termini legali) non è riuscita a dimostrare alla Corte che Goldbet non poteva in alcun modo vantare gli stessi diritti di stanley?
Ripamonti può essere anche un grande avvocato, ma qui sono Stanley e Snai che non hanno saputo dimostrare che Goldbet era del tutto illegittimata ad operare. E qui parliamo della Superma Corte di Cassazione, ossia l'ultimo grado di giudizio.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 03/04/2013 - 03:10
X Mandrake
I tuoi punti mi hanno appassionato. Ho riletto tutti i tuoi passaggi interpretativi.
Io mi reputo una persona di buon senso e onesta dal punto di vista intellettuale. E' pacifico (come giusto che sia) che i tuoi assunti siano "di parte", tuttavia devo riconoscere che alcuni dei tuoi passaggi sono lineari e logici.
Da imprenditore capisco anche perché Stanley cerchi di tutelarsi dai competitor usando l'arma legale (io avrei fatto la stessa cosa), visto che il suo prodotto non è parificato con la concorrenza.
Rileggendo con attenzione, hai anche cercato di articolare una risposta al mio quesito di base (La cassazione, lavandosene le mani, si è rimessa alla sentenza Zungri). Ci può stare, ma, contestualmente, fa sorgere un paradosso che amplifica ulteriormente il mio quesito di base.
Ora, poniamo che tu abbia ragione, e che l'Avv. Ripamonti abbia avuto "fortuna" perché, in pratica, le sue tesi sono molto deboli e per nulla convincenti.
Se la tua affermazione è vera, convieni con me che le memorie prodotte dalla cordata Stanley-Snai avrebbero avuto gioco facile nel massacrare ed annientare la tesi del buon Ripamonti?
Se le tesi Stanley- Snai sono estremamente convincenti e depositarie della "verità giuridica", la Cassazione avrebbe avuto una base solida per condannare la Goldbet in tutte le cassazioni in cui la stessa era chiamata in giudizio.
I fatti, sino ad ora, hanno dimostrato che Goldbet ha ragione. Ed io continuo a non capire il perché.
Cmq, l'udienza in CGE è prossima, e sapremo, finalmente, chi ha ragione o meno.
I tuoi punti mi hanno appassionato. Ho riletto tutti i tuoi passaggi interpretativi.
Io mi reputo una persona di buon senso e onesta dal punto di vista intellettuale. E' pacifico (come giusto che sia) che i tuoi assunti siano "di parte", tuttavia devo riconoscere che alcuni dei tuoi passaggi sono lineari e logici.
Da imprenditore capisco anche perché Stanley cerchi di tutelarsi dai competitor usando l'arma legale (io avrei fatto la stessa cosa), visto che il suo prodotto non è parificato con la concorrenza.
Rileggendo con attenzione, hai anche cercato di articolare una risposta al mio quesito di base (La cassazione, lavandosene le mani, si è rimessa alla sentenza Zungri). Ci può stare, ma, contestualmente, fa sorgere un paradosso che amplifica ulteriormente il mio quesito di base.
Ora, poniamo che tu abbia ragione, e che l'Avv. Ripamonti abbia avuto "fortuna" perché, in pratica, le sue tesi sono molto deboli e per nulla convincenti.
Se la tua affermazione è vera, convieni con me che le memorie prodotte dalla cordata Stanley-Snai avrebbero avuto gioco facile nel massacrare ed annientare la tesi del buon Ripamonti?
Se le tesi Stanley- Snai sono estremamente convincenti e depositarie della "verità giuridica", la Cassazione avrebbe avuto una base solida per condannare la Goldbet in tutte le cassazioni in cui la stessa era chiamata in giudizio.
I fatti, sino ad ora, hanno dimostrato che Goldbet ha ragione. Ed io continuo a non capire il perché.
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 03/04/2013 - 11:11
Puro amore per il dibattito Max. Niente di più. Ovvio che tutti noi aspettiamo il 18 aprile.
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda Enne » 03/04/2013 - 11:26
mandrake76 ha scritto:Ma adesso, nel merito, proviamo ad entrarci tutti insieme.
MANDRAKE: Entriamo nel merito. Ormai non viene piu’ messo in discussione che la Totobetting ha partecipato alle gare Bersani e che la Goldbet no, perche’ faceva capo allo stesso centro di interesse e non poteva partecipare ad una gara pubblica dove gia’ partecipava un’altra societa’ dl gruppo. Se avesse partecipato anche Goldbet sarebbero state violate le regole sugli appalti nel settore pubblico (turbativa d’asta, etc), niente a che vedere con il diritto comunitario! Allora la domanda a cui rispondere e’ questa: aveva AAMS il diritto di revocare le concessioni a Totobetting, data l’attivita cross border effettuata da Goldbet? Per rispondere a questa domanda bisogna prima farne un’altra: Aveva Goldbet il diritto di fare attivita’ cross border, mentre la Totobetting, direttamente e/o indirettamente controllata da Goldbet, si era impegnata con AAMS a NON farla? Aveva Goldbet qualche precedente discriminazione subita per poter giustificare la sua attivita’ cross border? Stanley la aveva perche’ non gli avevano permesso di partecipare alla gare del 1999 e lo aveva potuto dimostrare perche aveva impugnato a raffica tutti i provvedimenti legislativi connessi. E Goldbet? Poteva? Se si... perche? Se no... perche? Ha mai impugnato alcunche'? Arrivati a questo punto, per Goldbet, c’e’ il vuoto. Gli manca il peccato originale e tutto il suo castello di confusione e’ destinato ad afflosciarsi. Goldbet NON e’ come Stanley.
Mandrake io non ho capito perchè sia importante la legittimazione o meno ad operare cross-border ai fini della discriminazione.
Totobetting ha perso le concessioni perchè è stata applicata una norma dello schema di convenzione che la Corte UE ha considerato non conforme al diritto dell'Unione in quanto lesiva dei principi di chiarezza, trasparenza ed univocità.
Da quello che dici tu, invece, sembra che la discriminazione consista nella potenziale revoca della concessione a fronte di un'attività trasfrontaliera legittima (Stanley), mentre non ci sarebbe violazione del diritto UE se la revoca facesse seguito alla medesima attività, svolta però senza alcun titolo che la legittimi, come, nel tuo esempio, una precedente discriminazione (Goldbet).
In realtà la Corte di Giustizia non ha mai detto niente del genere.
Nella sentenza Costa-Cifone ha chiarito che una norma come quella dello schema di convenzione che ha determinato la decadenza di Totobetting va contro il Trattato UE perchè prevede un provvedimento particolarmente grave anche dal punto di vista economico (perdita delle fideiussioni) pur essendo formulata in maniera ambigua non essendo chiaro se la revoca scatti in caso di organizzazione di giochi diversi da quelli cui la concessione messa a gara si riferisce o in tutti i casi di attività cross-border.
Allora, se tu hai una rete di CTD (legittima o meno) e vuoi partecipare ad una gara come il bando Bersani, ma non sai di preciso cosa ti potrebbe capitare perchè la norma al riguardo non è sufficientemente chiara e addirittura potresti perdere milioni di euro versati come garanzia oltre alle concessioni aggiudicate, ecco il motivo discriminante.
E questo accomuna Stanley e Goldbet che non hanno partecipato proprio per non correre rischi alla cieca, mentre Goldbet-Totobetting ha corso il rischio, ha partecipato e ha fatto scattare proprio il meccanismo censurato dalla Corte UE.
Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda strakaos » 03/04/2013 - 11:54
lordmarshall ha scritto:X Mandrake
I tuoi punti mi hanno appassionato. Ho riletto tutti i tuoi passaggi interpretativi.
Io mi reputo una persona di buon senso e onesta dal punto di vista intellettuale. E' pacifico (come giusto che sia) che i tuoi assunti siano "di parte", tuttavia devo riconoscere che alcuni dei tuoi passaggi sono lineari e logici.
Da imprenditore capisco anche perché Stanley cerchi di tutelarsi dai competitor usando l'arma legale (io avrei fatto la stessa cosa), visto che il suo prodotto non è parificato con la concorrenza.
Rileggendo con attenzione, hai anche cercato di articolare una risposta al mio quesito di base (La cassazione, lavandosene le mani, si è rimessa alla sentenza Zungri). Ci può stare, ma, contestualmente, fa sorgere un paradosso che amplifica ulteriormente il mio quesito di base.
Ora, poniamo che tu abbia ragione, e che l'Avv. Ripamonti abbia avuto "fortuna" perché, in pratica, le sue tesi sono molto deboli e per nulla convincenti.
Se la tua affermazione è vera, convieni con me che le memorie prodotte dalla cordata Stanley-Snai avrebbero avuto gioco facile nel massacrare ed annientare la tesi del buon Ripamonti?
Se le tesi Stanley- Snai sono estremamente convincenti e depositarie della "verità giuridica", la Cassazione avrebbe avuto una base solida per condannare la Goldbet in tutte le cassazioni in cui la stessa era chiamata in giudizio.
I fatti, sino ad ora, hanno dimostrato che Goldbet ha ragione. Ed io continuo a non capire il perché.
Cmq, l'udienza in CGE è prossima, e sapremo, finalmente, chi ha ragione o meno.
Purtroppo non sarà la CGE a definire la situazione di discriminazione dei bandi... l'ha già fatto!
Quello che valuterà è la norma dell'art. 88 TULPS (da sempre contestata sia da Stanley che da Goldbet che da molti altri operatori cross-border).
Norma interna, già dichiarata conforme ai Trattati dalle varie sentenze CGE.
Norma che non attiene alle libertà del trattato ma ai motivi di ordine pubblico pacificamente accettati dalla Corte come fondanti un'attività di canalizzazione e controllo (sempre nei limiti della proporzionalità, coerenza, non discriminazione e trasparenza)
Va però notato che la Commissione parlamentare antimafia ha proposto una modifica della norma in senso europeista, ma tutto è rimasto , al solito, "in cantiere".
Insomma, potrebbe essere una bella occasione ma per il resto, tutto resterà com'è..
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Re: “RIPAMONTI SU JAMMA: CASSAZIONE SU GOLDBET VALIDA.”
Messaggioda lordmarshall » 03/04/2013 - 14:22
STRAKAOS ha sollevato un'osservazione interessante: la CGE è stata chiamata per valutare la norma dell'88 TULPS.
Quindi cosa valuterà nel merito la Corte Europea?
1) Stando alla tesi di Mandrake la CGE valuterà se Goldbet è stata discriminata
2) Stando alla tesi di Strakaos, la CGE entrerà nel merito dell'88 TULPS
c'è una enorme differenza tra una ipotesi o l'altra..
Quindi cosa valuterà nel merito la Corte Europea?
1) Stando alla tesi di Mandrake la CGE valuterà se Goldbet è stata discriminata
2) Stando alla tesi di Strakaos, la CGE entrerà nel merito dell'88 TULPS
c'è una enorme differenza tra una ipotesi o l'altra..
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