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GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembaggio.
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembaggio.
Messaggioda mandrake76 » 17/12/2012 - 14:02
CENTURIONBET, DISSEQUESTRATI DUE CED
Per la Procura di Taranto, Va disapplicata la legge 401/89 di fronte a bookmaker, come CenturionBet, esclusi dalle gare
Il bookmaker maltese CenturionBet Ltd–Bet 1128, incassa due provvedimenti in favore di Ced emessi dal Gip del Tribunale di Cosenza e dal Procura della Repubblica di Taranto. Nel provvedimento di dissequestro emesso da quest'ultimo il 12 dicembre scorso si fa riferimento al ricorso al Tar intentato della Centurionbet contro il bando di gara per le 2mila agenzie, e si asserisce che la compagnia maltese sia stata esclusa da gare nazionali. Il procuratore la domanda di dissequestro "ritenuto che la Giurisprudenza richiamata nella istanza in esame impongano una sostanziale disapplicazione dell'art.4 L.401/89, in presenza di attività di scommesse gestite da società collegata ad operatori esclusi da gare nazionali, come nel caso della CenturionBet Ltd". Il gip presso il Tribunale di Cosenza invece ha archiviato la posizione di un Ced, adottando integralmente la richiesta di archiviazione del PM, che asseriva: "i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi devono essere interpretati in chiave ostativa alle disposizioni di diritto interno con esse contrastanti, in quanto la subordinazione dell'attività di raccolta, accettazione e registrazione delle scommesse sportive al rilascio di specifiche autorizzazioni o concessioni, da parte dello Stato membro, individua una rigorosa ed illegittima restrizione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le predette limitazioni sono ammissibili solo se giustificate da prevalenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, che nel caso di specie non sono ravvisabili…ne consegue la necessaria disapplicazione dell'art. 4 L.401/89 in nome del principio di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello interno e, per l'effetto, la insussistenza della ipotesi di reato indicata". L'avv. Vincenzo Maria Scarano, legale del bookmaker, sottolinea in una nota che la gara le 2mila agenzie "non trova ancora una rapida conclusione per l'aggiudicazione delle concessioni, lasciando fuori dal mercato operatori come CenturionBet Ltd–Bet 1128 che al contrario avrebbero voluto esserne parte integrante ma con regole più chiare, certe e meno discriminatorie quali quelle attuali".
Che vi aveva detto Mandrake, in tempi non sospetti?
Che la gara delle 2000 poteva riaprire i giochi consentendo ad ogni tipo di soggetto senza alcuna possible pretesa di legalita’, di poter dire di essere stato discriminato, anche se la gara non si e’ neanche fatta. E’ bastato emanarla.
Veramente spero che il PM faccia ricorso per Cassazione dove la Centurion bet e’ ben conosciuta come operatore illegale (c’e’ gia’ stata sentenza di Cassazione su di loro).
Per la Procura di Taranto, Va disapplicata la legge 401/89 di fronte a bookmaker, come CenturionBet, esclusi dalle gare
Il bookmaker maltese CenturionBet Ltd–Bet 1128, incassa due provvedimenti in favore di Ced emessi dal Gip del Tribunale di Cosenza e dal Procura della Repubblica di Taranto. Nel provvedimento di dissequestro emesso da quest'ultimo il 12 dicembre scorso si fa riferimento al ricorso al Tar intentato della Centurionbet contro il bando di gara per le 2mila agenzie, e si asserisce che la compagnia maltese sia stata esclusa da gare nazionali. Il procuratore la domanda di dissequestro "ritenuto che la Giurisprudenza richiamata nella istanza in esame impongano una sostanziale disapplicazione dell'art.4 L.401/89, in presenza di attività di scommesse gestite da società collegata ad operatori esclusi da gare nazionali, come nel caso della CenturionBet Ltd". Il gip presso il Tribunale di Cosenza invece ha archiviato la posizione di un Ced, adottando integralmente la richiesta di archiviazione del PM, che asseriva: "i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi devono essere interpretati in chiave ostativa alle disposizioni di diritto interno con esse contrastanti, in quanto la subordinazione dell'attività di raccolta, accettazione e registrazione delle scommesse sportive al rilascio di specifiche autorizzazioni o concessioni, da parte dello Stato membro, individua una rigorosa ed illegittima restrizione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le predette limitazioni sono ammissibili solo se giustificate da prevalenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza pubblica, che nel caso di specie non sono ravvisabili…ne consegue la necessaria disapplicazione dell'art. 4 L.401/89 in nome del principio di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello interno e, per l'effetto, la insussistenza della ipotesi di reato indicata". L'avv. Vincenzo Maria Scarano, legale del bookmaker, sottolinea in una nota che la gara le 2mila agenzie "non trova ancora una rapida conclusione per l'aggiudicazione delle concessioni, lasciando fuori dal mercato operatori come CenturionBet Ltd–Bet 1128 che al contrario avrebbero voluto esserne parte integrante ma con regole più chiare, certe e meno discriminatorie quali quelle attuali".
Che vi aveva detto Mandrake, in tempi non sospetti?
Che la gara delle 2000 poteva riaprire i giochi consentendo ad ogni tipo di soggetto senza alcuna possible pretesa di legalita’, di poter dire di essere stato discriminato, anche se la gara non si e’ neanche fatta. E’ bastato emanarla.
Veramente spero che il PM faccia ricorso per Cassazione dove la Centurion bet e’ ben conosciuta come operatore illegale (c’e’ gia’ stata sentenza di Cassazione su di loro).
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda inesperto » 17/12/2012 - 14:24
scusa Mandrake ma mi hai veramente deluso, perchè anzichè difendere l'operato dei ced contro la vera discriminazione che sono stati i bandi di scommesse e questo monopolio del c...o che non è servito altro che a politici=mafia nascosti dietro i grandi gruppi, e te sembra che non stai facendo altro che la crociata per stanley, che con tutto il rispetto , ma esiste ancora in italia perchè persone come te investono e rischiano in proprio. Quindi quando tu dici spero proprio che il pm faccia ricorso in cassazione mi fai veramente schifo.
Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda ughetto » 17/12/2012 - 14:32
scusa Mandrake ma mi hai veramente deluso, perchè anzichè difendere l'operato dei ced contro la vera discriminazione che sono stati i bandi di scommesse e questo monopolio del c...o che non è servito altro che a politici=mafia nascosti dietro i grandi gruppi, e te sembra che non stai facendo altro che la crociata per stanley, che con tutto il rispetto , ma esiste ancora in italia perchè persone come te investono e rischiano in proprio. Quindi quando tu dici spero proprio che il pm faccia ricorso in cassazione mi fai veramente schifo.
...ma sai...lui dal basso profilo deve tirarsi fuori, e l'unica alternativa è il monopolista-bis, cioè Stanley...loro non vogliono la concorrenza, sono come quelli del timone.
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Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda Goldbet Cellole » 17/12/2012 - 14:43
Come volevasi dimostrare il signor Mandrake con questo commento scopre le carte e dimostra di non essere un osservatore "obiettivo" e "super partes", ma semplicemente un tifoso, al pari di tutti quelli che lui ha da sempre definito in questo modo quando si esultava per vittorie nei tribunali. L'astio ed il rancore che si può leggere tra le righe del suo commento, denota semplicemente un rodere non indifferente dinanzi ad una notizia che non dovrebbe far altro che piacere. L'Italia è da sempre il paese delle ingiustizie e delle leggi ad-personam, e sentire che esistono ancora giudici che applicano la legge e fanno si che sistemi monopolistici e oligarchici vengano smantellati, come quello italiano nel settore delle scommesse unico nel panorama europeo, dovrebbe solo far saltare dalla gioia. Ed, invece, assistiamo ancora a commenti come il suo che non fanno altro che alimentare il marcio che esiste dietro "le caste" italiane. E parliamo sempre di un vigliacco che mai e poi mai metterà il suo nome e la faccia dietro ai suoi commenti.
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Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda ughetto » 17/12/2012 - 14:52
Come volevasi dimostrare il signor Mandrake con questo commento scopre le carte e dimostra di non essere un osservatore "obiettivo" e "super partes", ma semplicemente un tifoso, al pari di tutti quelli che lui ha da sempre definito in questo modo quando si esultava per vittorie nei tribunali. L'astio ed il rancore che si può leggere tra le righe del suo commento, denota semplicemente un rodere non indifferente dinanzi ad una notizia che non dovrebbe far altro che piacere. L'Italia è da sempre il paese delle ingiustizie e delle leggi ad-personam, e sentire che esistono ancora giudici che applicano la legge e fanno si che sistemi monopolistici e oligarchici vengano smantellati, come quello italiano nel settore delle scommesse unico nel panorama europeo, dovrebbe solo far saltare dalla gioia. Ed, invece, assistiamo ancora a commenti come il suo che non fanno altro che alimentare il marcio che esiste dietro "le caste" italiane. E parliamo sempre di un vigliacco che mai e poi mai metterà il suo nome e la faccia dietro ai suoi commenti.
Condivido, ma non nei toni. La pagnotta dobbiamo portarla tutti a casa, e certo l'italia è il paese che ti permette di farlo semplicemente sedendoti nel posto giusto. Spero che questa lotta portata avanti per anni da tante persone normali, che ha dato risultati di giustizia applicata insperati in un paese come il nostro, possa risolversi quanto prima.
Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda SUPERALEX » 17/12/2012 - 16:41
Tar Friuli: Stanleybet non può operare senza concessione anche in seguito alla 'Costa-Cifone'
Scritto da Vincenzo Giacometti
Lunedì 17 Dicembre 2012 16:25
“Per esercitare in Italia l’attività di scommesse è necessario possedere sia la concessione sia l’autorizzazione”. E' il caposaldo dell'ordinamento italiano in materia di giochi e scommesse che viene ribadito dai giudici della prima sezione del Tar Friuli chiamato ad esprimersi in merito a un ricordo presentato dal 'solito' Stanleybet.
In pratica, si evince dalla pronuncia, che i riflessi della sentenza "Costa Cifone" del 16 febbraio 2012 e delle successive pronunce della Corte di Cassazione penale sulla legittimità del regime concessorio (e autorizzatorio) in materia di scommesse non consentono comunque a Stanleybet di operare la raccolta di scommesse in quanto priva di una regolare concessione.
Ciò emerge dalla pronuncia dello scorso 30 novembre del tribunale friulano che ha respinto un ricorso presentato dal bookmaker inglese il quale aveva impugnato il provvedimento del Questore di Udine con cui veniva respinta la richiesta di un'autorizzazione per l'apertura di una “agenzia” (o, meglio, di una “filiale di intermediazione ai fini della raccolta e trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi”).
Il ricorrente, in particolare, era il gestore di un centro Stanley che spiegava negli atti di aver stipulato con una ditta di nazionalità maltese (La “Stanleybet Malta”, a sua volta emanazione di una società inglese la Stanley) un contratto d’intermediazione per conto della stessa nel settore di scommesse su manifestazioni sportive.
I provvedimenti di diniego sono stati adottati dal Questore sul presupposto che l'articolo 88 del Tulps consentirebbe il rilascio delle licenze solamente a soggetti già autorizzati tramite concessione dai ministeri; dal momento che la società maltese di cui l’odierno ricorrente è solo agente intermediario non possiede detta concessione, ciò impedirebbe il rilascio dell'autorizzazione di polizia.
Ma i legali di Stanley spiegavano nel ricorso che “una copiosa giurisprudenza” farebbe dedurre “come primo motivo di ricorso la violazione di vari articoli della costituzione, del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 73 del 2010, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione”. Illustrando inoltre l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione.
Rilevando in particolare la “non necessità di una concessione italiana da parte di un operatore comunitario autorizzato nel Paese di origine”, chiedendo al Tribunale, tra le altre cose, di disapplicare detto art. 88, così come interpretato nel provvedimento qui gravato, alla luce dei principi comunitari.
I giudici friulani, tuttavia, hanno prima di tutto precisato che, “a parte le eventuali questioni di costituzionalità della norma citata”, sulla base di noti principi riguardanti la giurisdizione e la competenza, la controversia in oggetto “rimane radicata presso l'organo giudiziario competente al momento della domanda e quindi presso questo Tribunale amministrativo”. Ciò premesso, hanno stabilito che “il diniego del Questore risulta motivato con la mancanza in capo al richiedente (nonché alla Stanley di cui egli si dichiara mero intermediario) della titolarità di una concessione ministeriale e della conseguente licenza di polizia; in sostanza, per poter esercitare l’attività di scommesse, anche se in via d’intermediazione rispetto a una società comunitaria, nel caso la Stanley di Malta, sarebbe necessario, ad avviso della Questura, essere in possesso sia del titolo concessorio (Monopoli di Stato) sia di quello autorizzatorio (Questura)”. In altri termini, la carenza di una concessione rilasciata dai Monopoli di Stato alla Stanley impedisce il rilascio dell’autorizzazione di polizia alla parte richiedente, sulla base dell’art 88 del Tulps.
Il collegio, nell'esaminare la complessa questione, “non ignora certo l’evolversi della giurisprudenza nazionale ed europea in materia, rilevando in via preliminare come essa non sia affatto univoca nelle sue conclusioni, né tantomeno tutta favorevole alle tesi di parte ricorrente. In sostanza, per esercitare in Italia l’attività di scommesse è necessario possedere sia la concessione sia l’autorizzazione”.
In estrema sintesi: “la normativa italiana con il sistema concessioni - autorizzazioni risulta conforme al trattato europeo, in quanto finalizzata alla lotta alla delinquenza e quindi rientrante nelle deroghe consentite ai principi di libera circolazione e di non discriminazione. La proporzionalità poi tra norme e finalità di ordine pubbliche appare garantita, alla luce dei canoni europei, anche nella fase applicativa. L’autorizzazione di polizia infine è stata legittimamente negata alla parte ricorrente, per mancanza di una concessione a monte rilasciata dallo Stato italiano alla ditta straniera di riferimento, non essendo possibile in una materia sottratta agli obblighi di armonizzazione accettare l’equivalenza di concessioni rilasciate da altri Paesi comunitari
Scritto da Vincenzo Giacometti
Lunedì 17 Dicembre 2012 16:25
“Per esercitare in Italia l’attività di scommesse è necessario possedere sia la concessione sia l’autorizzazione”. E' il caposaldo dell'ordinamento italiano in materia di giochi e scommesse che viene ribadito dai giudici della prima sezione del Tar Friuli chiamato ad esprimersi in merito a un ricordo presentato dal 'solito' Stanleybet.
In pratica, si evince dalla pronuncia, che i riflessi della sentenza "Costa Cifone" del 16 febbraio 2012 e delle successive pronunce della Corte di Cassazione penale sulla legittimità del regime concessorio (e autorizzatorio) in materia di scommesse non consentono comunque a Stanleybet di operare la raccolta di scommesse in quanto priva di una regolare concessione.
Ciò emerge dalla pronuncia dello scorso 30 novembre del tribunale friulano che ha respinto un ricorso presentato dal bookmaker inglese il quale aveva impugnato il provvedimento del Questore di Udine con cui veniva respinta la richiesta di un'autorizzazione per l'apertura di una “agenzia” (o, meglio, di una “filiale di intermediazione ai fini della raccolta e trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi”).
Il ricorrente, in particolare, era il gestore di un centro Stanley che spiegava negli atti di aver stipulato con una ditta di nazionalità maltese (La “Stanleybet Malta”, a sua volta emanazione di una società inglese la Stanley) un contratto d’intermediazione per conto della stessa nel settore di scommesse su manifestazioni sportive.
I provvedimenti di diniego sono stati adottati dal Questore sul presupposto che l'articolo 88 del Tulps consentirebbe il rilascio delle licenze solamente a soggetti già autorizzati tramite concessione dai ministeri; dal momento che la società maltese di cui l’odierno ricorrente è solo agente intermediario non possiede detta concessione, ciò impedirebbe il rilascio dell'autorizzazione di polizia.
Ma i legali di Stanley spiegavano nel ricorso che “una copiosa giurisprudenza” farebbe dedurre “come primo motivo di ricorso la violazione di vari articoli della costituzione, del trattato europeo, della legge 773 del 1931, della legge 73 del 2010, della legge 401 dell'89 nel testo attualmente in vigore e difetto di motivazione”. Illustrando inoltre l'evolversi della giurisprudenza italiana e comunitaria che darebbe ragione alla sua posizione.
Rilevando in particolare la “non necessità di una concessione italiana da parte di un operatore comunitario autorizzato nel Paese di origine”, chiedendo al Tribunale, tra le altre cose, di disapplicare detto art. 88, così come interpretato nel provvedimento qui gravato, alla luce dei principi comunitari.
I giudici friulani, tuttavia, hanno prima di tutto precisato che, “a parte le eventuali questioni di costituzionalità della norma citata”, sulla base di noti principi riguardanti la giurisdizione e la competenza, la controversia in oggetto “rimane radicata presso l'organo giudiziario competente al momento della domanda e quindi presso questo Tribunale amministrativo”. Ciò premesso, hanno stabilito che “il diniego del Questore risulta motivato con la mancanza in capo al richiedente (nonché alla Stanley di cui egli si dichiara mero intermediario) della titolarità di una concessione ministeriale e della conseguente licenza di polizia; in sostanza, per poter esercitare l’attività di scommesse, anche se in via d’intermediazione rispetto a una società comunitaria, nel caso la Stanley di Malta, sarebbe necessario, ad avviso della Questura, essere in possesso sia del titolo concessorio (Monopoli di Stato) sia di quello autorizzatorio (Questura)”. In altri termini, la carenza di una concessione rilasciata dai Monopoli di Stato alla Stanley impedisce il rilascio dell’autorizzazione di polizia alla parte richiedente, sulla base dell’art 88 del Tulps.
Il collegio, nell'esaminare la complessa questione, “non ignora certo l’evolversi della giurisprudenza nazionale ed europea in materia, rilevando in via preliminare come essa non sia affatto univoca nelle sue conclusioni, né tantomeno tutta favorevole alle tesi di parte ricorrente. In sostanza, per esercitare in Italia l’attività di scommesse è necessario possedere sia la concessione sia l’autorizzazione”.
In estrema sintesi: “la normativa italiana con il sistema concessioni - autorizzazioni risulta conforme al trattato europeo, in quanto finalizzata alla lotta alla delinquenza e quindi rientrante nelle deroghe consentite ai principi di libera circolazione e di non discriminazione. La proporzionalità poi tra norme e finalità di ordine pubbliche appare garantita, alla luce dei canoni europei, anche nella fase applicativa. L’autorizzazione di polizia infine è stata legittimamente negata alla parte ricorrente, per mancanza di una concessione a monte rilasciata dallo Stato italiano alla ditta straniera di riferimento, non essendo possibile in una materia sottratta agli obblighi di armonizzazione accettare l’equivalenza di concessioni rilasciate da altri Paesi comunitari
Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda ughetto » 17/12/2012 - 16:52
Ahahahahahahahaha....che spettacolo....piu si va avanti e piu non ci si capisce un c***o !!!!! Che meraviglia di paese....addioooo !!!!!!!!!!! 
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Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda mandrake76 » 17/12/2012 - 18:10
Che bello aver suscitato tutto questo dibattito!
Allora .....
A Inesperto rispondo che ...
Non c’e’ stata nessuna discriminazione a parte per Stanley, quindi tutti gli altri operatori sono illegali. Quindi io spero che il PM faccia ricorso per Cassazione per due motivi: ripristinare la legalita’ e anche perche’ e’ mio interesse. Perche’ come ho gia’ detto in altri post sono in lista di attesa per aprire con Stanley. Quindi se adesso dite che ho interessi di parte .... avete ragione. Ma io ritengo che resto comunque obiettivo, perche’ io spiego sempre il perche’ delle cose. Chi mi viene contro invece non puo’ che far altro che postare provvedimenti parziali privi di reale motivazione emessi da distratti giudici di primo grado.
A Ughetto, primo intervento dico che ....
No comment.
A Goldbet Cellole dico che .....
Fai confusione tra ‘essere obiettivo’ ed ‘essere di parte’. Io ammetto, oggi che sto aprendo con Stanley, di ESSERE DI PARTE. Questo pero’ non vuol dire che non possa ESSERE OBIETTIVO.
Finiro’ di essere obiettivo quando di fronte ad un provvedimento negativo per Stanley mi mettero ad insultare chi lo ha postato invece che analizzarne le motivazioni. Vedi la risposta a Super Alex che posta la ‘geniale’ sentenza del TAR Friuli, contro Stanley.
Riguardo a te l’analisi e’ facile facile: Ti chiami Goldbet Cellole. Quindi, per definizione, SEI DI PARTE. Pero’ questo non e’ grave. Vediamo se sei obiettivo. Mi dici che non sono obiettivo. Questo oggi e’ vero, quindi non posso dire che mi stai insultando. Poi parli di astio e rancore e che ... ‘mi rode’, e qui siamo gia’ in zona insulto. Poi cambi discorso e la butti in caciara sull’Italia delle ingiustizie e delle leggi ad personam. Poi divaghi sulle ‘caste’, sui ‘sistemi monopolistici ed oligarchici’. E poi arriva il capolavoro finale: sono un ‘vigliacco’. Perche, dici, non metto il mio nome e cognome in un sito in cui non mettere il proprio nome e cognome e’ la regola.
Insomma per un po' cerchi di trattenerti e poi mi scarichi l’insulto finale. E io che avevo fatto? Avevo analizzato dei provvedimenti con argomenti giuridici, spiegando il significato del divieto all’attivita’ transfrontaliera. Tu che fai mi contesti qualche argomento? No, mi dici che sono di parte e poi che sono un vigliacco. Bene Goldbet Cellole ti posso dire, dopo che gia’ ti ho detto che sei di parte, che sei anche non obiettivo? Siccome per il tuo ruolo non puoi essere un incompetente, posso anche azzardare che sei un po scorretto? Lo so che e’ un insulto, pero’ non lo diventa piu’ se ti spiego il perche’: nella tua posizione, come ho detto, non puoi essere incompetente. Se sei competente non puoi insultare senza accettare il confronto. Se insulti senza accettare il confronto vuol dire, normalmente, che sai di avere torto. Se sai di avere torto e continui a far aprire con Goldbet....
A Ughetto, secondo intervento, dico che ....
A volte mi meravigli Ughetto. In questo intervento sei obiettivo.
A Super Alex dico che...
Grazie. Non conoscevo questa sentenza. Adesso me la sono scaricata e vista in versione integrale. Ci sono contenuti argomenti difensivi che la Stanley non avrebbe mai utilizzato, come un commento finale sulla armonizzazione che normalmente non puo’ essere farina del sacco Stanley perche’ e’ un argomento tipico (ed errato) che normalmente e’ portato avanti da Planet Win, i cui avvocati sembrano non avere ancora capito che il betting non e’ materia armonizzata. Quindi mi sembra che il TAR abbia fatto copy/paste con altra roba che invece sono argomenti (errati) sostenuti da altri operatori. D’altra parte c’e’ gia’ giurispudenza favorevole a Stanley sull’argomento che l’autorizzazione non puo’ essere negata solo per mancanza della concessione. Lo ha detto il Consiglio di Stato. Quindi con tutto il rispetto per il TAR Friuli, alla Stanley bastera’ fare appello al Consiglio di Stato per avere la riforma della sentenza.
Allora .....
A Inesperto rispondo che ...
Non c’e’ stata nessuna discriminazione a parte per Stanley, quindi tutti gli altri operatori sono illegali. Quindi io spero che il PM faccia ricorso per Cassazione per due motivi: ripristinare la legalita’ e anche perche’ e’ mio interesse. Perche’ come ho gia’ detto in altri post sono in lista di attesa per aprire con Stanley. Quindi se adesso dite che ho interessi di parte .... avete ragione. Ma io ritengo che resto comunque obiettivo, perche’ io spiego sempre il perche’ delle cose. Chi mi viene contro invece non puo’ che far altro che postare provvedimenti parziali privi di reale motivazione emessi da distratti giudici di primo grado.
A Ughetto, primo intervento dico che ....
No comment.
A Goldbet Cellole dico che .....
Fai confusione tra ‘essere obiettivo’ ed ‘essere di parte’. Io ammetto, oggi che sto aprendo con Stanley, di ESSERE DI PARTE. Questo pero’ non vuol dire che non possa ESSERE OBIETTIVO.
Finiro’ di essere obiettivo quando di fronte ad un provvedimento negativo per Stanley mi mettero ad insultare chi lo ha postato invece che analizzarne le motivazioni. Vedi la risposta a Super Alex che posta la ‘geniale’ sentenza del TAR Friuli, contro Stanley.
Riguardo a te l’analisi e’ facile facile: Ti chiami Goldbet Cellole. Quindi, per definizione, SEI DI PARTE. Pero’ questo non e’ grave. Vediamo se sei obiettivo. Mi dici che non sono obiettivo. Questo oggi e’ vero, quindi non posso dire che mi stai insultando. Poi parli di astio e rancore e che ... ‘mi rode’, e qui siamo gia’ in zona insulto. Poi cambi discorso e la butti in caciara sull’Italia delle ingiustizie e delle leggi ad personam. Poi divaghi sulle ‘caste’, sui ‘sistemi monopolistici ed oligarchici’. E poi arriva il capolavoro finale: sono un ‘vigliacco’. Perche, dici, non metto il mio nome e cognome in un sito in cui non mettere il proprio nome e cognome e’ la regola.
Insomma per un po' cerchi di trattenerti e poi mi scarichi l’insulto finale. E io che avevo fatto? Avevo analizzato dei provvedimenti con argomenti giuridici, spiegando il significato del divieto all’attivita’ transfrontaliera. Tu che fai mi contesti qualche argomento? No, mi dici che sono di parte e poi che sono un vigliacco. Bene Goldbet Cellole ti posso dire, dopo che gia’ ti ho detto che sei di parte, che sei anche non obiettivo? Siccome per il tuo ruolo non puoi essere un incompetente, posso anche azzardare che sei un po scorretto? Lo so che e’ un insulto, pero’ non lo diventa piu’ se ti spiego il perche’: nella tua posizione, come ho detto, non puoi essere incompetente. Se sei competente non puoi insultare senza accettare il confronto. Se insulti senza accettare il confronto vuol dire, normalmente, che sai di avere torto. Se sai di avere torto e continui a far aprire con Goldbet....
A Ughetto, secondo intervento, dico che ....
A volte mi meravigli Ughetto. In questo intervento sei obiettivo.
A Super Alex dico che...
Grazie. Non conoscevo questa sentenza. Adesso me la sono scaricata e vista in versione integrale. Ci sono contenuti argomenti difensivi che la Stanley non avrebbe mai utilizzato, come un commento finale sulla armonizzazione che normalmente non puo’ essere farina del sacco Stanley perche’ e’ un argomento tipico (ed errato) che normalmente e’ portato avanti da Planet Win, i cui avvocati sembrano non avere ancora capito che il betting non e’ materia armonizzata. Quindi mi sembra che il TAR abbia fatto copy/paste con altra roba che invece sono argomenti (errati) sostenuti da altri operatori. D’altra parte c’e’ gia’ giurispudenza favorevole a Stanley sull’argomento che l’autorizzazione non puo’ essere negata solo per mancanza della concessione. Lo ha detto il Consiglio di Stato. Quindi con tutto il rispetto per il TAR Friuli, alla Stanley bastera’ fare appello al Consiglio di Stato per avere la riforma della sentenza.
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Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda ughetto » 17/12/2012 - 18:56
Meraviglia...sono meravigliato di come le sentenze negative per Stanley siano frutto di sviste clamorose dei giudici...
Re: GARA AAMMS per le 2000. Conseguenza? Tutti all'arrembagg
Messaggioda strakaos » 18/12/2012 - 16:04
mandrake76 ha scritto:Che bello aver suscitato tutto questo dibattito!
Allora .....
A Inesperto rispondo che ...
Non c’e’ stata nessuna discriminazione a parte per Stanley, quindi tutti gli altri operatori sono illegali. Quindi io spero che il PM faccia ricorso per Cassazione per due motivi: ripristinare la legalita’ e anche perche’ e’ mio interesse. Perche’ come ho gia’ detto in altri post sono in lista di attesa per aprire con Stanley. Quindi se adesso dite che ho interessi di parte .... avete ragione. Ma io ritengo che resto comunque obiettivo, perche’ io spiego sempre il perche’ delle cose. Chi mi viene contro invece non puo’ che far altro che postare provvedimenti parziali privi di reale motivazione emessi da distratti giudici di primo grado.
A Ughetto, primo intervento dico che ....
No comment.
A Goldbet Cellole dico che .....
Fai confusione tra ‘essere obiettivo’ ed ‘essere di parte’. Io ammetto, oggi che sto aprendo con Stanley, di ESSERE DI PARTE. Questo pero’ non vuol dire che non possa ESSERE OBIETTIVO.
Finiro’ di essere obiettivo quando di fronte ad un provvedimento negativo per Stanley mi mettero ad insultare chi lo ha postato invece che analizzarne le motivazioni. Vedi la risposta a Super Alex che posta la ‘geniale’ sentenza del TAR Friuli, contro Stanley.
Riguardo a te l’analisi e’ facile facile: Ti chiami Goldbet Cellole. Quindi, per definizione, SEI DI PARTE. Pero’ questo non e’ grave. Vediamo se sei obiettivo. Mi dici che non sono obiettivo. Questo oggi e’ vero, quindi non posso dire che mi stai insultando. Poi parli di astio e rancore e che ... ‘mi rode’, e qui siamo gia’ in zona insulto. Poi cambi discorso e la butti in caciara sull’Italia delle ingiustizie e delle leggi ad personam. Poi divaghi sulle ‘caste’, sui ‘sistemi monopolistici ed oligarchici’. E poi arriva il capolavoro finale: sono un ‘vigliacco’. Perche, dici, non metto il mio nome e cognome in un sito in cui non mettere il proprio nome e cognome e’ la regola.
Insomma per un po' cerchi di trattenerti e poi mi scarichi l’insulto finale. E io che avevo fatto? Avevo analizzato dei provvedimenti con argomenti giuridici, spiegando il significato del divieto all’attivita’ transfrontaliera. Tu che fai mi contesti qualche argomento? No, mi dici che sono di parte e poi che sono un vigliacco. Bene Goldbet Cellole ti posso dire, dopo che gia’ ti ho detto che sei di parte, che sei anche non obiettivo? Siccome per il tuo ruolo non puoi essere un incompetente, posso anche azzardare che sei un po scorretto? Lo so che e’ un insulto, pero’ non lo diventa piu’ se ti spiego il perche’: nella tua posizione, come ho detto, non puoi essere incompetente. Se sei competente non puoi insultare senza accettare il confronto. Se insulti senza accettare il confronto vuol dire, normalmente, che sai di avere torto. Se sai di avere torto e continui a far aprire con Goldbet....
A Ughetto, secondo intervento, dico che ....
A volte mi meravigli Ughetto. In questo intervento sei obiettivo.
A Super Alex dico che...
Grazie. Non conoscevo questa sentenza. Adesso me la sono scaricata e vista in versione integrale. Ci sono contenuti argomenti difensivi che la Stanley non avrebbe mai utilizzato, come un commento finale sulla armonizzazione che normalmente non puo’ essere farina del sacco Stanley perche’ e’ un argomento tipico (ed errato) che normalmente e’ portato avanti da Planet Win, i cui avvocati sembrano non avere ancora capito che il betting non e’ materia armonizzata. Quindi mi sembra che il TAR abbia fatto copy/paste con altra roba che invece sono argomenti (errati) sostenuti da altri operatori. D’altra parte c’e’ gia’ giurispudenza favorevole a Stanley sull’argomento che l’autorizzazione non puo’ essere negata solo per mancanza della concessione. Lo ha detto il Consiglio di Stato. Quindi con tutto il rispetto per il TAR Friuli, alla Stanley bastera’ fare appello al Consiglio di Stato per avere la riforma della sentenza.
purtroppo non penso che a Stanley basti far appello al CdS, a meno che non voglia prendere bastonate anche in quella sede. Il ragionamento dei giudici del TAR friuli sull'inesistenza di un "bonus" per la sola stanleybet è chiaro, ben motivato e conforme ai principi di libera concorrenza (daltronde come si spiegherebbe da un punto di vista formale una situazione del genere?).
Per quanto riguarda il dissequestro di Taranto, penso che la portata di tale decisione sia molto inferiore di come la società interessata vorrebbe farla apparire. Una procura "dura" e preparata come quella di Taranto certo non si fermerà dinanzi ad un provvedimento scritto di pugno dal PM, senza alcun contraddittorio tra le parti.
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