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Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
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Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda Goldbet Cellole » 28/10/2012 - 09:46
O i comunicati della Stanley li scrive mandrake oppure hanno lo stesso modo di ragionare, analizzare a proprio modo i fatti e trarre a proprio vantaggio le conclusioni. Ed è stupefacente come si riesce a falsare le notizie. In quella sentenza della cassazione relativa a bet1128 non si fa il minimo accenno a nessun altro operatore, e guarda caso ancora una volta a fare il paragone con GoldBet. Ma questi ce l'hanno proprio a morte. È poi per quale motivo il comunicato non doveva essere girato ai centri Stanley? Ma dai mandrake vuoi iniziare un attimino a fare il serio? È magari per scrivere quelle str......te i sarai stato pure la notte su. Capisco che da quando hammurabi ti ha fatto spegnere i riflettori sei in cerca di visibilità, ma in questo modo fai delle misere figure. Dai stai buono e rilassati. Tanto in un caso o nell'altro tu continuerai a lavorare con il tuo bookmaker dal profilo basso, e tutte le vicende di altri bookmakers non ti riguarderanno.
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Re: Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda Goldbet Cellole » 28/10/2012 - 09:49
Scusate gli errori di scrittura ma l'iPhone ha il completamento automatico
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Re: Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda Il Web » 28/10/2012 - 09:54
Attenzione a quello che pubblicate.
Non lamentatevi dopo.
saluti.
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adess biciclett e vuvuzela ...
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Re: Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda Goldbet Cellole » 28/10/2012 - 10:02
Appunto web, hai fatto benissimo a cancellare il post di mandrake in quanto inventato di sana pianta.
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Re: Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda Il Web » 28/10/2012 - 10:16
inventato o no, cerchiamo di usare bene il forum .. e ne trarremo beneficio tutti
un saluto a tutta la sezione e buona domenica
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Re: Pseudo comunicato Stanley postato da mandrake
Messaggioda mandrake76 » 28/10/2012 - 11:51
Goldbet Cellole ha scritto:O i comunicati della Stanley li scrive mandrake oppure hanno lo stesso modo di ragionare, analizzare a proprio modo i fatti e trarre a proprio vantaggio le conclusioni. Ed è stupefacente come si riesce a falsare le notizie. In quella sentenza della cassazione relativa a bet1128 non si fa il minimo accenno a nessun altro operatore, e guarda caso ancora una volta a fare il paragone con GoldBet. Ma questi ce l'hanno proprio a morte. È poi per quale motivo il comunicato non doveva essere girato ai centri Stanley? Ma dai mandrake vuoi iniziare un attimino a fare il serio? È magari per scrivere quelle str......te i sarai stato pure la notte su. Capisco che da quando hammurabi ti ha fatto spegnere i riflettori sei in cerca di visibilità, ma in questo modo fai delle misere figure. Dai stai buono e rilassati. Tanto in un caso o nell'altro tu continuerai a lavorare con il tuo bookmaker dal profilo basso, e tutte le vicende di altri bookmakers non ti riguarderanno.
Innanzitutto io non mi metto a fare falsi comunicati di notte. Preferisco dormire. Per quale motivo il comunicato non doveva essere girato ai centri Stanley non lo so a me interessa solo che da questo capisco la strategia. La Cassazione relativa a 1128 contiene eccome il riferimento a Goldbet. E per dimostrarlo adesso la posto integralmente. E la fonte e’ la cassazione, voglio vedere se il web mi censura pure questo, dato che la sentenza e’ pubblica. Vedete che Goldbet e’ nominata come operatore illegale, anche se la sentenza si riferisce a Centurion bet.
Ecco la sentenza della cassazione in versione integrale.....
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-07-2012) 02-10-2012, n. 38134
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con provvedimento del 7.3.2011 il Gip del tribunale di Trani dispose il sequestro preventivo di beni di un centro telematico gestito prima da C.C. e poi da D.B.L. in relazione al reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, per essere stata nel centro esercitata attività di commercializzazione e raccolta in via telematica di scommesse su eventi calcistici e per esserne stata favorita l'accettazione e la raccolta senza la licenza di polizia di cui all'art. 88 tulps e senza la concessione della AAMS, attraverso l'utilizzo del mezzo telematico.
Il tribunale del riesame di Trani, con ordinanza dell'8 aprile 2011, annullò il decreto di sequestro preventivo. Osservò in sostanza il tribunale che la normativa italiana che prevede l'obbligo di concessione e l'obbligo della licenza di polizia doveva essere disapplicata dal giudice, per la sua contrarietà ai principi fondamentali comunitari in materia di libera circolazione dei servizi e di libertà di stabilimento, con conseguente inesistenza delfumus dei reati addebitati.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione di legge e omessa motivazione per non avere il tribunale del riesame verificato la compatibilità della normativa nazionale con quella europea, alla luce degli interventi legislativi successivi alla sentenza Placanica della Corte di giustizia.
2) travisamento del fatto e mancanza di motivazione perchè il tribunale ha parificato la posizione delle società estere operanti illegalmente in Italia per essersi sottratte al regime concessorio, quali la Goldbet Gmbh, con la posizione della Stanley International Limited.
Motivi della decisione
Il ricorso del PM deve essere accolto essendo manifestamente infondata, oltre che in sostanza immotivata, l'ordinanza impugnata.
Va preliminarmente osservato che il decreto di sequestro preventivo si basava sull'accertamento in punto di fatto che gli indagati svolgevano, all'interno del locale posto sotto sequestro e per via telematica, senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 tu.l.p.s. e senza la concessione dell'AAMS, attività di collaborazione con l'allibratore straniero Centurionbet ltd., mediante la accettazione e raccolta per via telematica di scommesse su eventi calcistici e comunque avevano favorito la accettazione e la raccolta delle stesse.
Questo accertamento in fatto non è stato messo in discussione del tribunale del riesame.
Sussiste quindi il fumus del reato contestato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive (L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 4-bis e 4-ter,) la raccolta in proprio di scommesse da effettuare con diverse società, sia italiane che straniere, svolta in difetto dell'autorizzazione richiesta dall'art. 88 del T.u.l.p.s. da parte del gestore di un "internet point", trattandosi di attività in violazione del divieto assoluto di intermediazione previsto dal D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 1" (Sez. 3, 8.6.2011, n. 29523, Cervellera, m. 250970); Il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, (svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un., 26.4.2004, n. 23271, Corsi, m. 227726); "tali provvedimenti amministrativi sono richiesti non in via alternativa, in quanto la licenza per l'esercizio delle scommesse è necessaria in aggiunta ad altri provvedimenti autorizzatovi o concessori già ottenuti dal gestore" (Sez. 3, 19.5.2006, n. 22051, Zurro, m.
234643); "Integra il reato di esercizio abusivo di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive per conto di un "bookmaker" straniero anche la condotta del soggetto il quale, pur non gestendo direttamente l'attività, collabori tuttavia ad essa, fornendo servizi di vario genere (ad esempio, rappresentando in Italia il "bookmaker" straniero, o anche solo fornendo indicazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere le scommesse all'estero, sulle modalità per aprire conti correnti all'estero)" (Sez. 4, 8.4.2010, n. 20375, Indennitate, m.
247542).
Il tribunale del riesame ha però sostenuto che norma incriminatrice non sarebbe applicabile nella specie perchè contrastante con i principi stabiliti dagli artt 43 e 49 del Trattato CE, concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all'interno della Comunità Europea, così come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza in data 6.3.2007 nelle cause riunite C- 338/04, C-3S9/04 e C-360/04, Placanica.
Va dunque ricordato che la citata sentenza Placanica ha specificato i principi generali posti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE, in tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, affermando che: "gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che escluda e per di più continui ad escludere dal settore dei giochi d'azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati", e che "gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che imponga una sanzione penale a soggetti imputati per aver esercitato un'attività organizzata di raccolta di scommesse in assenza della concessione o dell'autorizzazione di polizia richieste dalla normativa nazionale, allorchè questi soggetti non abbiano potuto ottenere le dette concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto di tale Stato membro, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro".
Ne deriva che la specifica norma comunitaria individuata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza risulta incompatibile con la norma incriminatrice nazionale - con conseguente obbligo del giudice di "non applicazione" - soltanto allorchè il soggetto svolga senza autorizzazione di pubblica sicurezza attività organizzata di intermediazione per l'accettazione e la raccolta di scommesse sportive in favore di un allibratore straniero che non abbia potuto ottenere in Italia le concessioni o le autorizzazioni richieste dalla normativa nazionale a causa del rifiuto dello Stato italiano di concederle, in violazione del diritto comunitario.
Al di fuori di questo specifico caso non è ravvisabile - almeno in relazione alla fattispecie di cui al presente giudizio - un puntuale contrasto, o anche solo una situazione di non conformità, tra le norme interne di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. ed alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, ed i principi generali tema di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE per come specificati dalla Corte di giustizia, tale da far ritenere le prime puntualmente incompatibili con le norme comunitarie (sì da doverle non applicare) o non conformi a principi comunitari (sì da dover sollevare questione di legittimità costituzionale).
La Corte di giustizia europea ha invero affermato nella sentenza 24.3.1994, Schindler, C-275/92, che una normativa nazionale che vieti agli organizzatori di lotterie di altri Stati membri di promuovere le loro lotterie e di venderne i biglietti (sia direttamente sia per il tramite di agenti locali) nel territorio dello Stato membro che ha emanato detta normativa costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui all'art. 59 (ora 49) del Trattato CE;
tuttavia questa normativa, qualora non comporti alcuna discriminazione in base alla nazionalità, può risultare giustificata per il fatto che persegua scopi legati alla tutela dei consumatori e alla protezione dell'ordine sociale, la quale si preoccupa sia delle modalità di organizzazione delle lotterie sia della destinazione dei proventi a scopi socialmente rilevanti (di cultura, sport, beneficenza e simili); nella sentenza Laara del 21.9.1999, C-124/97, che una normativa nazionale che impedisca a operatori di altri Stati membri di mettere in circolazione apparecchi automatici per giochi d'azzardo costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di cui all'art. 49 del Trattato, ma può essere giustificata, se non implica alcuna discriminazione in base alla nazionalità, per motivi connessi alla tutela dei consumatori e alla protezione dell'ordine sociale; nella sentenza del 21.10.1999, Zenatti, C-67/98, che una normativa nazionale restrittiva, che riservi a taluni enti il diritto di esercitare scommesse sugli avvenimenti sportivi, può essere giustificata, qualora non comporti alcuna discriminazione in base alla nazionalità, da esigenze imperative di interesse generale, quali la tutela del giocatore, la lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni imposte dalla normativa non siano sproporzionate rispetto a tali esigenze; con la sentenza Gambelli del 6.11.2003, C-243/01, che una normativa nazionale contenente divieti - penalmente sanzionati - di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi previste, rispettivamente, agli artt. 43 CE e 49 CE, ma spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi;
possono giustificare restrizioni ai principi comunitari esigenze di carattere sociale o criminale, quali la tutela del consumatore, la prevenzione della frode, il contenimento della propensione al gioco (cd. ludopatia), ma solo se idonee allo scopo e perseguite in modo coerente e sistematico.
Sulla base ed in applicazione dei suddetti principi affermati dalla Corte di giustizia, questa Corte ha più volte sostenuto che le suddette disposizioni di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. ed alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, non sono in contrasto con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea, atteso che la normativa nazionale persegue razionalmente finalità di controllo per motivi di ordine pubblico idonee a giustificare le restrizioni nazionali ai citati principi comunitari (ex plurimis, Sez. Un., 26.4.2004, n. 23271, Corsi, m. 227726; e da ultimo Sez. 3, 12.1.2012, n. 7695, Scerra, non massimata). La appena citata sentenza delle Sezioni Unite ha rilevato che il controllo per finalità di ordine e sicurezza pubblici è presente non solo in sede di concessione per l'esercizio delle scommesse (in relazione, ad esempio, alla idoneità dei locali), ma soprattutto in sede di rilascio della indispensabile autorizzazione o licenza di polizia richiesta dall'art. 88 t.u.l.p.s., in quanto questa non può essere rilasciata a chi ha determinati precedenti penali; può essere negata a chi ha riportato condanne per particolari delitti; non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume o per giochi d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza, per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti; non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi; inoltre, proprio la soggezione alla licenza di polizia consente agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque momento nei locali destinati all'esercizio delle scommesse e dei concorsi pronostici e di assicurarsi degli adempimenti prescritti dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. La disposizione di cui all'art. 88 t.u.l.p.s., pertanto, si inserisce in un sistema integrato di controllo preventivo e di vigilanza continua, idoneo a soddisfare quella imperativa esigenza di ordine pubblico che tende a contrastare le possibili degenerazioni criminali del settore, quali frodi, riciclaggio del denaro sporco, usura e simili.
Nella specie agli indagati è stato contestato di avere esercitato attività organizzata di intermediazione per conto dell'allibratore straniero Centurionbet Itd. senza essere munito della licenza di polizia di cui all'art. 88 t.u.l.p.s. e senza la concessione della AAMS. Con il decreto di sequestro preventivo il Gip ha dato atto che tale società, pur potendo partecipare in base alla normativa in vigore alle gare per l'attribuzione delle relative concessioni, non ha di fatto partecipato alle procedure di selezione e risulta tuttora sprovvista di regolare concessione. La questura di Bari ha poi comunicato che gli indagati non risultano in possesso della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 t.u.l.p.s. per la raccolta e l'accettazione, in via telematica, di scommesse sportive calcistiche.
Non è stato nemmeno dedotto che l'allibratore straniero per il quale gli indagati operavano non abbia potuto ottenere in Italia le necessarie concessioni o autorizzazioni o che essi non abbiano potuto ottenere la licenza di polizia a causa di un rifiuto dello Stato italiano di concederle in violazione del diritto comunitario.
Non sussiste pertanto nessuna situazione di incompatibilità (e del resto nemmeno una situazione di non conformità) tra la norma incriminatrice applicata e le norme ed i principi comunitari per come interpretati e specificati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
E' poi palesemente infondato l'assunto dell'ordinanza impugnata secondo cui sarebbe contrario ai principi europei la sottoposizione di società di altri Stati membri a controlli sulla solidità economica-finanziaria, funzionali alla migliore prestazione del servizio ed al pagamento dei canoni, essendo evidente che la solidità finanziaria di una società che intenda svolgere attività di allibratore è essenziale per la tutela dei consumatori.
L'interpretazione qui seguita è stata confermata anche dalla sentenza della Corte di giustizia 16 febbraio 2012, cause riunite C- 72/10 e C-77/10, Costa e Cifone, la quale ha innanzitutto ribadito che dalla citata sentenza Placanica risulta che lo Stato italiano "non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione" (punto 83). Nel caso in esame, appunto, i ricorrenti non sono legati ad un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione. La medesima sentenza Costa e Cifone ha quindi affermato il principio che "Gli artt. 43 CE e 49 CE, nonchè i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti" ed il principio che "Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara". Tutte situazioni queste che non si verificano nel caso in esame, perchè l'allibratore straniero Centurionbet ltd., per il quale gli indagati operavano, non è stato illegittimamente escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione.
La sentenza Costa e Cifone, ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd e dei centri di trasmissione dati che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 e dall'art. 88 t.u.l.p.s., in quanto si tratta di società regolarmente quotata nei mercati regolamentari e dotata delle prescritte autorizzazioni nel paese di origine, che era stata illegittimamente esclusa dalla gara per l'assegnazione delle concessioni nel 1999 e non era stata messa in condizione di partecipare alla gara del 2006, con la conseguenza che la normativa italiana che esclude la Stanley dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società e di altre che si trovano nella identica situazione, violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato. In altri termini, anche da quest'ultima sentenza della Corte di giustizia emerge che la violazione dei principi del Trattato e l'incompatibilità delle norme incriminataci si raffigura soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per la assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.
Ne consegue che, qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione dell'AAMS e ad autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico (limitazione e controllo del giuoco d'azzardo; impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e ad operazioni di riciclaggio) e di tutela dei consumatori, con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia non sono esenti dalle sanzioni penali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per violazione di legge con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Trani.
P.Q.M.
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