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Sentenza di Cassazione
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Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 10:00
Ragazzi, ho una novità importante, che ancora non so se positiva o negativa:
pare ci sia una sentenza di cassazione su un bookmaker austriaco, qualcuno di voi ne sa niente?
pare ci sia una sentenza di cassazione su un bookmaker austriaco, qualcuno di voi ne sa niente?
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 10:50
austriaco o maltese?
il pezzo di sentenza che ho visto parla di un book austriaco, ma mi sono stati sbianchettati tutti i dati sul book in questione.
.....e qualcuno mi ha detto si tratta di un bookmaker maltese.
il pezzo di sentenza che ho visto parla di un book austriaco, ma mi sono stati sbianchettati tutti i dati sul book in questione.
.....e qualcuno mi ha detto si tratta di un bookmaker maltese.
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda Margheritoni » 04/06/2012 - 11:10
mandrake76 ha scritto:austriaco o maltese?
il pezzo di sentenza che ho visto parla di un book austriaco, ma mi sono stati sbianchettati tutti i dati sul book in questione.
.....e qualcuno mi ha detto si tratta di un bookmaker maltese.
Cassazione: sanzioni per bookmaker esteri senza concessione e non discriminati nelle gare in Italia
http://www.gioconews.it/generale/cassaz ... 25587.html
Scritto da Redazione GiocoNews
Lunedì 04 Giugno 2012 10:21
La terza sezione della Corte di Cassazione, in una sentenza che si trova pubblicata anche sulla rivista specializzata Lexgiochi.it, ha confermato il sequestro per un agenzia di Palermo collegata a un bookmaker maltese dato che “la normativa italiana che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato Ue, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico quali la limitazione e il controllo del giuoco d’azzardo e l’impedimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata e alle operazioni di riciclaggio”. La Corte ha così confermato sanzioni penali per chi raccoglie e trasmette dall’Italia all’estero scommesse senza l’autorizzazione della Polizia di Stato e la concessione di Aams, a meno che le “società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine” non siano state “arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per la assegnazione delle concessioni oppure poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti”.
CHI SI VANTA DA SOLO NON VALE UN FAGIUOLO.
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 11:12
E' CBM, quindi maltese , peró c'é qualcosa di strano perché la sentenza parla di un book austriaco.
Dal mio contatto dentro Stanley, so che stanno per emettere un comunicato ufficiale riguardo la sentenza che peró non vogliono darmi. Ma siccome dovrebbe andare anche a tutti i ctd, presto potrei procurarmelo.
Vi tengo aggiornati
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 11:22
Pare confermato sia austriaco, peró é molto strano perché io da ambienti Stanley ho sentito si tratti di un book maltese,
SENT. CGE APPLICABILE SOLO ESCLUSI GARE
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di Palermo: Non risulta che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di raccolta scommesse di Palermo (collegata a una compagnia austriaca), dal momento che l'indagato non era legato "a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". E' quanto ha deciso la Terza Sezione Penale prendendo in esame anche la sentenza dello scorso febbraio che la Corte di Giustizia ha pronunciato sui casi Costa e Cifone. Quest'ultima - come riassume la Cassazione - ha ribadito che lo Stato italiano "non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". Il caso esaminato dalla Cassazione, in altre parole, non ricade nell'ambito di applicazione della sentenza della CGE: "non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara". Per la Cassazione: "la sentenza Costa Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanleybet e dei centri trasmissione dati che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali" previste dalla normativa italiana. Di conseguenza, "la normativa italiana che esclude la Stanleybet dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società e di altre che si trovano nell'identica situazione, violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato". E quindi, conclude la Suprema Corte:qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione e autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico, con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione (...) non sono esenti da sanzioni penali".
SENT. CGE APPLICABILE SOLO ESCLUSI GARE
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di Palermo: Non risulta che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di raccolta scommesse di Palermo (collegata a una compagnia austriaca), dal momento che l'indagato non era legato "a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". E' quanto ha deciso la Terza Sezione Penale prendendo in esame anche la sentenza dello scorso febbraio che la Corte di Giustizia ha pronunciato sui casi Costa e Cifone. Quest'ultima - come riassume la Cassazione - ha ribadito che lo Stato italiano "non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". Il caso esaminato dalla Cassazione, in altre parole, non ricade nell'ambito di applicazione della sentenza della CGE: "non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara". Per la Cassazione: "la sentenza Costa Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanleybet e dei centri trasmissione dati che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali" previste dalla normativa italiana. Di conseguenza, "la normativa italiana che esclude la Stanleybet dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società e di altre che si trovano nell'identica situazione, violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato". E quindi, conclude la Suprema Corte:qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione e autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico, con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione (...) non sono esenti da sanzioni penali".
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda lovekill78 » 04/06/2012 - 11:51
quindi si parla di Planet?
mandrake76 ha scritto:Pare confermato sia austriaco, peró é molto strano perché io da ambienti Stanley ho sentito si tratti di un book maltese,
SENT. CGE APPLICABILE SOLO ESCLUSI GARE
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di Palermo: Non risulta che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro di un'agenzia di raccolta scommesse di Palermo (collegata a una compagnia austriaca), dal momento che l'indagato non era legato "a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". E' quanto ha deciso la Terza Sezione Penale prendendo in esame anche la sentenza dello scorso febbraio che la Corte di Giustizia ha pronunciato sui casi Costa e Cifone. Quest'ultima - come riassume la Cassazione - ha ribadito che lo Stato italiano "non può applicare sanzioni penali per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell'Unione". Il caso esaminato dalla Cassazione, in altre parole, non ricade nell'ambito di applicazione della sentenza della CGE: "non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l'allibratore austriaco sia stato escluso da una gara". Per la Cassazione: "la sentenza Costa Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanleybet e dei centri trasmissione dati che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali" previste dalla normativa italiana. Di conseguenza, "la normativa italiana che esclude la Stanleybet dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società e di altre che si trovano nell'identica situazione, violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato". E quindi, conclude la Suprema Corte:qualora non si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione e autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con norme del Trattato, essendo finalizzata alla tutela di interessi di ordine pubblico, con l'ulteriore conseguenza che i centri di trasmissione dati che operano per società che non si trovano nella detta situazione (...) non sono esenti da sanzioni penali".
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 12:39
Ragazzi non ci capisco più nulla, la mia precedente era una Agicos dove é scritto che si tratta di un book austriaco.
Dagli ambienti Stanley non riesco ancora ad avere nessuna informazione ma pare, dal comunicato Stanley che sto per postare, che sia confermato che si tratti di un book austriaco.
Dagli ambienti Stanley non riesco ancora ad avere nessuna informazione ma pare, dal comunicato Stanley che sto per postare, che sia confermato che si tratti di un book austriaco.
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda mandrake76 » 04/06/2012 - 12:41
Fonte: Comunicato ufficiale Stanleybet
CASSAZIONE: SANZIONE PENALE PER I CTD DIVERSI DA STANLEY. LA SENTENZA COSTA-CIFONE NON VALE PER TUTTI.
La Suprema Corte chiarisce che il sistema concessorio è discriminatorio solo per l’operatore Stanley.
Liverpool, 4 giugno 2012. Si è avuta oggi notizia della storica sentenza n. 305/2012 della Suprema Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria dalla Corte lo scorso 16 Maggio 2012.
La vicenda nasce dal sequestro di un locale collegato ad un allibratore austriaco avvenuto il 17 maggio 2011 a Palermo con decreto di sequestro del Gip di quel tribunale. Il tribunale del riesame di Palermo confermava il sequestro, in data 31 maggio 2011, “essendo risultato che nel locale in questione era svolta attività ... senza la prescritta autorizzazione”.
L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, sul presupposto che “... la Corte di Giustizia ha affermato che la normativa italiana sui bandi di gara per le attività di scommesse contiene delle restrizioni alla libertà di stabilimento e che il divieto sancito penalmente dall’art. 4 comma 4Bis legge 401/1989 costituisce una restrizione alla libera circolazione di servizi”.
Dopo una lunga disamina della normativa, citando sia la sentenza Placanica che la nuova pronuncia Costa-Cifone (peraltro uscita mentre venivano scritte le motivazioni della sentenza avversa all’operatore austriaco) la Cassazione perviene a storiche conclusioni.
Innanzitutto dichiara l’infondatezza del ricorso e la conferma del sequestro, statuisce l’applicazione della sanzione penale al CTD dell’operatore austriaco “in quanto non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l’allibratore austriaco ... per il quale l’indagato operava, sia stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione e non sia stato posto successivamente in condizione di poter effettivamente rimediare alla illegittima esclusione.”
La Corte poi, riferendosi alla Costa-Cifone, afferma che l’infondatezza del ricorso viene confermata anche alla luce di tale sentenza.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “La sentenza Costa-Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd e dei CTD che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 4 legge 401 e dall’art 88 tulps, dal momento che si tratta di società ... che era stata illegittimamente esclusa dalla gara per l’assegnazione delle concessioni nel 1999 e non era stata messa in condizione di partecipare alla gara del 2006, con la conseguenza che la normativa italiana che esclude Stanley dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società, violazione degli art. 43 e 49 del Trattato.”.
In altri termini, conclude lapidariamente la Cassazione: “... la violazione dei principi del Trattato e l’incompatibilità delle norme incriminatrici si raffigurano soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.”.
Com’è noto, solo Stanley e i suoi CTD si trovano in questa condizione e quindi la Suprema Corte di Cassazione conclude confermando che: “Qualora NON si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato, ..., con l’ulteriore conseguenza che i [CTD/CED] che operano per società che non si trovano nella detta situazione senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia NON sono esenti dalle sanzioni penali.”
Conseguenze: è stato chiarito che solo Stanley o chi si trovi nella stessa situazione è escluso dalle sanzioni penali. Non vale il semplice riferimento al fatto che il sistema possa essere stato discriminatorio se non è provato in che modo il sistema abbia discriminato effettivamente un operatore.
Viene quindi confermata l’estraneità al perimetro della legalità di operatori come CBM, Goldbet, Sky365, Betuniq, 1128, e di tutti quelli che dopo la Costa-Cifone stanno correndo a procurarsi inutili licenze maltesi o austriache a meno che non possano chiarire e dimostrare di fronte ai tribunali italiani in che modo la normative li abbia effettivamente limitati, vincolati e, quindi, discriminati per ben tredici anni come è avvenuto per Stanley.
La confusione è finita.
La Suprema Corte di Cassazione Penale ha definitivamente chiarito che il perimetro legale nel settore del gioco prevede i concessionari AAMS e Stanley e non comprende nessun altro operatore che non sia in grado di dimostrare una discriminazione subita.
Vale la pena di ricordare che la Cassazione aveva già concluso per l’applicazione della sanzione penale all’operatore Goldbet in due diverse sentenze anche prima della Costa- Cifone: sezione III sentenza n. 5914/2010 e sezione IV n. 20375/2010.
Con la pronunzia della Corte si consolida l’alleanza tra Stanley ed i Concessionari, per perseguire, attraverso tutte le autorità di controllo italiane, Questure e Comandi della Guardia di finanza, l’immediata chiusura di qualunque CTD/CED affiliato ad operatore diverso da Stanley.
Stanley International Betting
Info su Stanleybet
Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure Plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell’Irlanda del Nord, negli anni ‘50 e nel 1963 si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act (1963).
Dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, Stanley Leisure ha intrapreso uno straordinario percorso di crescita divenendo leader nel settore delle scommesse sportive in Europa.
Stanleybet è in possesso della licenza in UK e in molti altri paesi Europei. La Compagnia ha accresciuto il suo business attraverso un innovativo modello cross-border, la cui compatibilità con Legge Europea è stata dimostrata in due sentenze della Corte di Giustizia Europea, la Gambelli (2003) e la Placanica (2007). Il Gruppo Stanleybet è attualmente leader in Europa come Compagnia operante nel settore delle scommesse sportive attraverso una rete cross-border con i suoi maggiori intermediari a Cipro, in Germania e in Italia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia, per un totale di oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti in Europa.
Il Gruppo Stanleybet vanta una tradizione ben consolidata di Compagnia privata di scommesse sportive corretta, responsabile e pienamente in linea con i parametri richiesti nel Regno Unito e negli altri paesi in cui opera. Il Gruppo continua a sostenere il suo diritto ad offrire servizi all’avanguardia di scommesse sportive nell’Unione Europea in modo responsabile, trasparente ed in linea con le disposizioni comunitarie ed è impegnata in prima fila nella protezione dei suoi clienti, applicando gli standard più alti di disciplina interna in piena conformità con il proprio principio di trasparenza in tutte le operazioni aziendali e garantendo loro il diritto di scegliere i prodotti più innovativi d’intrattenimento nel mercato delle scommesse sportive.
Stanleybet, dall’inizio dell’estate del 2011, è anche impegnata, in prima linea, in attività culturali e nell’organizzazione di convegni internazionali per sensibilizzare i sistemi giuridici nazionali, e quello italiano in particolare, in tema di norme vincolanti sulla responsabilità diretta del funzionario pubblico che commette, nell’esercizio delle sue funzioni, violazioni del diritto comunitario in Paesi membri dell’Unione.
CASSAZIONE: SANZIONE PENALE PER I CTD DIVERSI DA STANLEY. LA SENTENZA COSTA-CIFONE NON VALE PER TUTTI.
La Suprema Corte chiarisce che il sistema concessorio è discriminatorio solo per l’operatore Stanley.
Liverpool, 4 giugno 2012. Si è avuta oggi notizia della storica sentenza n. 305/2012 della Suprema Corte di Cassazione Penale, depositata in cancelleria dalla Corte lo scorso 16 Maggio 2012.
La vicenda nasce dal sequestro di un locale collegato ad un allibratore austriaco avvenuto il 17 maggio 2011 a Palermo con decreto di sequestro del Gip di quel tribunale. Il tribunale del riesame di Palermo confermava il sequestro, in data 31 maggio 2011, “essendo risultato che nel locale in questione era svolta attività ... senza la prescritta autorizzazione”.
L’indagato ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione del Tribunale del riesame, sul presupposto che “... la Corte di Giustizia ha affermato che la normativa italiana sui bandi di gara per le attività di scommesse contiene delle restrizioni alla libertà di stabilimento e che il divieto sancito penalmente dall’art. 4 comma 4Bis legge 401/1989 costituisce una restrizione alla libera circolazione di servizi”.
Dopo una lunga disamina della normativa, citando sia la sentenza Placanica che la nuova pronuncia Costa-Cifone (peraltro uscita mentre venivano scritte le motivazioni della sentenza avversa all’operatore austriaco) la Cassazione perviene a storiche conclusioni.
Innanzitutto dichiara l’infondatezza del ricorso e la conferma del sequestro, statuisce l’applicazione della sanzione penale al CTD dell’operatore austriaco “in quanto non risulta e non è stato nemmeno dedotto che l’allibratore austriaco ... per il quale l’indagato operava, sia stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione e non sia stato posto successivamente in condizione di poter effettivamente rimediare alla illegittima esclusione.”
La Corte poi, riferendosi alla Costa-Cifone, afferma che l’infondatezza del ricorso viene confermata anche alla luce di tale sentenza.
Infatti, secondo la Suprema Corte, “La sentenza Costa-Cifone ha affermato che nei confronti della società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd e dei CTD che operano in Italia su suo incarico non sono applicabili le sanzioni penali previste dall’art. 4 legge 401 e dall’art 88 tulps, dal momento che si tratta di società ... che era stata illegittimamente esclusa dalla gara per l’assegnazione delle concessioni nel 1999 e non era stata messa in condizione di partecipare alla gara del 2006, con la conseguenza che la normativa italiana che esclude Stanley dalla possibilità di svolgere in Italia la propria attività costituisce, nei confronti di detta società, violazione degli art. 43 e 49 del Trattato.”.
In altri termini, conclude lapidariamente la Cassazione: “... la violazione dei principi del Trattato e l’incompatibilità delle norme incriminatrici si raffigurano soltanto nei casi concreti di società operanti in ambito comunitario, munite di concessione o autorizzazione nel paese di origine ed arbitrariamente escluse in Italia dalla gara per l’assegnazione delle concessioni ovvero poste in una situazione tale di svantaggio da ritenersi che sia stato loro impedito di partecipare alla gara in condizioni di parità con gli altri concorrenti.”.
Com’è noto, solo Stanley e i suoi CTD si trovano in questa condizione e quindi la Suprema Corte di Cassazione conclude confermando che: “Qualora NON si tratti di una società che si trovi in questa particolare situazione, la normativa nazionale che sottopone a concessione ed autorizzazione di polizia la raccolta di scommesse non è in contrasto con le norme del Trattato, ..., con l’ulteriore conseguenza che i [CTD/CED] che operano per società che non si trovano nella detta situazione senza essere muniti delle necessarie concessioni ed autorizzazioni di polizia NON sono esenti dalle sanzioni penali.”
Conseguenze: è stato chiarito che solo Stanley o chi si trovi nella stessa situazione è escluso dalle sanzioni penali. Non vale il semplice riferimento al fatto che il sistema possa essere stato discriminatorio se non è provato in che modo il sistema abbia discriminato effettivamente un operatore.
Viene quindi confermata l’estraneità al perimetro della legalità di operatori come CBM, Goldbet, Sky365, Betuniq, 1128, e di tutti quelli che dopo la Costa-Cifone stanno correndo a procurarsi inutili licenze maltesi o austriache a meno che non possano chiarire e dimostrare di fronte ai tribunali italiani in che modo la normative li abbia effettivamente limitati, vincolati e, quindi, discriminati per ben tredici anni come è avvenuto per Stanley.
La confusione è finita.
La Suprema Corte di Cassazione Penale ha definitivamente chiarito che il perimetro legale nel settore del gioco prevede i concessionari AAMS e Stanley e non comprende nessun altro operatore che non sia in grado di dimostrare una discriminazione subita.
Vale la pena di ricordare che la Cassazione aveva già concluso per l’applicazione della sanzione penale all’operatore Goldbet in due diverse sentenze anche prima della Costa- Cifone: sezione III sentenza n. 5914/2010 e sezione IV n. 20375/2010.
Con la pronunzia della Corte si consolida l’alleanza tra Stanley ed i Concessionari, per perseguire, attraverso tutte le autorità di controllo italiane, Questure e Comandi della Guardia di finanza, l’immediata chiusura di qualunque CTD/CED affiliato ad operatore diverso da Stanley.
Stanley International Betting
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Stanleybet nasce originariamente come ramo internazionale di Stanley Leisure Plc, Compagnia di scommesse sportive costituita a Belfast, nell’Irlanda del Nord, negli anni ‘50 e nel 1963 si afferma come bookmaker autorizzato ai sensi del Betting, Gaming and Lotteries Act (1963).
Dopo aver acquisito una posizione di rilievo in Inghilterra con i suoi casinò e betting shop, Stanley Leisure ha intrapreso uno straordinario percorso di crescita divenendo leader nel settore delle scommesse sportive in Europa.
Stanleybet è in possesso della licenza in UK e in molti altri paesi Europei. La Compagnia ha accresciuto il suo business attraverso un innovativo modello cross-border, la cui compatibilità con Legge Europea è stata dimostrata in due sentenze della Corte di Giustizia Europea, la Gambelli (2003) e la Placanica (2007). Il Gruppo Stanleybet è attualmente leader in Europa come Compagnia operante nel settore delle scommesse sportive attraverso una rete cross-border con i suoi maggiori intermediari a Cipro, in Germania e in Italia e con punti vendita autorizzati in Belgio, Croazia, Romania e Polonia, per un totale di oltre 2000 sportelli e 3000 dipendenti in Europa.
Il Gruppo Stanleybet vanta una tradizione ben consolidata di Compagnia privata di scommesse sportive corretta, responsabile e pienamente in linea con i parametri richiesti nel Regno Unito e negli altri paesi in cui opera. Il Gruppo continua a sostenere il suo diritto ad offrire servizi all’avanguardia di scommesse sportive nell’Unione Europea in modo responsabile, trasparente ed in linea con le disposizioni comunitarie ed è impegnata in prima fila nella protezione dei suoi clienti, applicando gli standard più alti di disciplina interna in piena conformità con il proprio principio di trasparenza in tutte le operazioni aziendali e garantendo loro il diritto di scegliere i prodotti più innovativi d’intrattenimento nel mercato delle scommesse sportive.
Stanleybet, dall’inizio dell’estate del 2011, è anche impegnata, in prima linea, in attività culturali e nell’organizzazione di convegni internazionali per sensibilizzare i sistemi giuridici nazionali, e quello italiano in particolare, in tema di norme vincolanti sulla responsabilità diretta del funzionario pubblico che commette, nell’esercizio delle sue funzioni, violazioni del diritto comunitario in Paesi membri dell’Unione.
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Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda ciucculata » 04/06/2012 - 15:33
Almeno verra' fatta un pochino di pulizia,ma siamo sicuri che si tratti di cbm?
Re: Sentenza di Cassazione
Messaggioda Toni1926 » 04/06/2012 - 16:06
Ragazzi ma di cosa vi meravigliate... si sapeva che la Costa-Cifone è applicabile solo a chi è stato discriminato dal bando Bersani, il problema di ogni book è quello di dimostrare la discriminazione e mi dispiace per tutte le persone che operano per book nati dopo il 2006 ma credo che per loro ci sia poco da fare... almeno fino al prossimo bando.
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