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Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Goldbet Cellole
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Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda Goldbet Cellole » 25/05/2012 - 11:30
Ragazzi questa notizia è una bomba e se confermata segna lo spartiacque con il sistema concessorio imposto da AAMS fino ad oggi. Sono in possesso della licenza ma aspetto conferma e l'ok per poterla pubblicare. Non sto nella pelle.....
affiliazionigoldbet@hotmail.it
Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda biliardo » 25/05/2012 - 12:14
Goldbet Cellole ha scritto:Ragazzi questa notizia è una bomba e se confermata segna lo spartiacque con il sistema concessorio imposto da AAMS fino ad oggi. Sono in possesso della licenza ma aspetto conferma e l'ok per poterla pubblicare. Non sto nella pelle.....
Sarebbe una bomba..!!!
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Goldbet Cellole
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda Goldbet Cellole » 25/05/2012 - 13:37
affiliazionigoldbet@hotmail.it
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ciucculata
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda ciucculata » 26/05/2012 - 08:13
si e Cicciolina e' vergine.
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ciucculata
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda ciucculata » 26/05/2012 - 17:19
ASPETTO SEMPRE CICCIOLINA VERGINE.
Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda amadeus77 » 12/10/2012 - 14:41
Dive Sta questo articolo che confermerebbe tutto ció a distanza di 4 mesi? Allora e vero cicciolina e na Z...........a!!!!!! Ihihihihihi
Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda xeolites » 12/10/2012 - 16:54
una cosa è sicura...............
che Palnetwin365 e Goldbet hanno invitato tutti i propri CED a richiedere alle proprie questure di appartenenza la licenza di esercizio di scommesse sportive ovvero l' 88 T.U.L.P.S.
è minacciano chi non si adegua a interrompere ogni forma contarttuale.
Quindi le notizie sono veritiere....
ma è anke vero che le richieste risalgono a circa una settimana fà e non credo che in questo frangente di tempo qualcuno ne sia gia in possesso.
attendiamo notizie.....(anke se a me poco interessano)
xeo.
che Palnetwin365 e Goldbet hanno invitato tutti i propri CED a richiedere alle proprie questure di appartenenza la licenza di esercizio di scommesse sportive ovvero l' 88 T.U.L.P.S.
è minacciano chi non si adegua a interrompere ogni forma contarttuale.
Quindi le notizie sono veritiere....
ma è anke vero che le richieste risalgono a circa una settimana fà e non credo che in questo frangente di tempo qualcuno ne sia gia in possesso.
attendiamo notizie.....(anke se a me poco interessano)
xeo.
Basta è ora di finirla, non sono leggi da paese civile.
Ci voli kiupilu pi tutti, kiupilu pi tutti. e 'nto culu all'opposizioni.
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alexander78
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda alexander78 » 23/11/2012 - 15:33
Sull'autorizzazione TULPS
Sul requisito di un’autorizzazione di polizia
65 La condizione che coloro che operano nel settore dei giochi d’azzardo nonché i loro locali siano assoggettati ad un controllo iniziale e ad una sorveglianza continua contribuisce chiaramente all’obiettivo mirante a evitare che questi operatori siano implicati in attività criminali o fraudolente e sembra essere una misura del tutto proporzionata a tale obiettivo.
Nel caso in oggetto, se la sono cavata perché c'era stata discriminazione in sede di concessione.
66 Tuttavia, dal fascicolo risulta che gli imputati nelle cause principali erano disposti a procurarsi autorizzazioni di polizia e ad assoggettarsi a tale controllo e a tale sorveglianza. Infatti, poiché le autorizzazioni di polizia vengono rilasciate solo ai titolari di una concessione, sarebbe stato impossibile per gli imputati nelle cause principali ottenere tali autorizzazioni. A tale riguardo, dal fascicolo risulta anche che i sigg. Palazzese e Sorricchio, prima di avviare le loro attività, avevano chiesto autorizzazioni di polizia conformemente all’art. 88 del regio decreto, ma le loro domande non avevano avuto seguito.
67 Ora, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, il procedimento con cui vengono attribuite le autorizzazioni di polizia recepisce, in tali circostanze, i vizi sopra identificati che inficiano l’attribuzione di concessioni. La mancanza di autorizzazione di polizia, di conseguenza e in ogni caso, non potrà essere addebitata a soggetti quali gli imputati nelle cause principali che non avrebbero potuto ottenere tali autorizzazioni per il fatto che la concessione di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto comunitario.
Io sono ben contento che li bastonino, ma se non fanno porcate queste spallate sono dei colpetti che non aprono il recinto dove sono confinati i giocatori, semplicemente i guardiani della mandria italica saranno società europee che non devono essere discriminate nei bandi, ma da questo a poter socializzare con le altre pecorelle della Comunità ce ne corre.
Un giorno temo lontano avverrà in parte, ma solo per accordo tra singoli stati che ne hanno interesse.
96 A questo proposito va ricordato, anzitutto, che allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (sentenza Stoß e a., cit., punto 112). Infatti, vista l’assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione della disciplina del settore dei giochi d’azzardo, e considerate le notevoli diversità degli obiettivi perseguiti e dei livelli di protezione ricercati dalle normative dei vari Stati membri, il semplice fatto che un operatore offra legalmente servizi in uno Stato membro, in cui egli è stabilito e in cui è già assoggettato, in linea di principio, a requisiti di legge e a controlli da parte delle competenti autorità di tale Stato, non può essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frodi e di criminalità, tenuto conto delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle qualità e della correttezza professionali degli operatori (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 69).
97 Inoltre, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, il semplice fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.
98 Infatti, i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d’azzardo on line e non compiono per forza le medesime scelte al riguardo. Anche se lo stesso governo maltese ha affermato che la Repubblica di Malta è il primo Stato membro ad aver sviluppato un sistema di regolazione specificamente diretto a controllare e a sorvegliare i giochi d’azzardo su Internet, il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori contro le frodi dell’operatore possa essere raggiunto in un determinato Stato membro mediante l’applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza non consente di concludere che il medesimo livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri i quali non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte. Inoltre, uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un’attività economica che si svolge nel suo territorio, ciò che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso non sovrintende in prima persona.
99 Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dai sigg. Dickinger e Ömer nonché dal governo maltese, secondo cui non è conforme all’art. 49 CE assoggettare un prestatore a determinate restrizioni al fine di salvaguardare interessi generali, qualora tali interessi siano già tutelati nello Stato membro di stabilimento, non è, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto dell’Unione, applicabile in un settore come quello dei giochi d’azzardo, che non è armonizzato a livello dell’Unione e nel quale gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela da essi ricercato.
molto interessante anche tutto questo materiale sul TULPS: è una vecchia sentenza della CGE? Complimenti. Negli ultimi anni la posizione dei Tar è molto divisa sull'argomento ma il Tar Toscana ha rinviato tutto alla CGE e condannato alle spese legali il Ministero per la mancata autorizzazione di un internet point di Carrara collegato a Goldbet. Forse nel 2013 la CGE si esprimerà di nuovo nel merito, vediamo cosa uscirà fuori. Ora mi studio per bene il materiale che hai pubblicato. Grande!
Sul requisito di un’autorizzazione di polizia
65 La condizione che coloro che operano nel settore dei giochi d’azzardo nonché i loro locali siano assoggettati ad un controllo iniziale e ad una sorveglianza continua contribuisce chiaramente all’obiettivo mirante a evitare che questi operatori siano implicati in attività criminali o fraudolente e sembra essere una misura del tutto proporzionata a tale obiettivo.
Nel caso in oggetto, se la sono cavata perché c'era stata discriminazione in sede di concessione.
66 Tuttavia, dal fascicolo risulta che gli imputati nelle cause principali erano disposti a procurarsi autorizzazioni di polizia e ad assoggettarsi a tale controllo e a tale sorveglianza. Infatti, poiché le autorizzazioni di polizia vengono rilasciate solo ai titolari di una concessione, sarebbe stato impossibile per gli imputati nelle cause principali ottenere tali autorizzazioni. A tale riguardo, dal fascicolo risulta anche che i sigg. Palazzese e Sorricchio, prima di avviare le loro attività, avevano chiesto autorizzazioni di polizia conformemente all’art. 88 del regio decreto, ma le loro domande non avevano avuto seguito.
67 Ora, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 123 delle sue conclusioni, il procedimento con cui vengono attribuite le autorizzazioni di polizia recepisce, in tali circostanze, i vizi sopra identificati che inficiano l’attribuzione di concessioni. La mancanza di autorizzazione di polizia, di conseguenza e in ogni caso, non potrà essere addebitata a soggetti quali gli imputati nelle cause principali che non avrebbero potuto ottenere tali autorizzazioni per il fatto che la concessione di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto comunitario.
Io sono ben contento che li bastonino, ma se non fanno porcate queste spallate sono dei colpetti che non aprono il recinto dove sono confinati i giocatori, semplicemente i guardiani della mandria italica saranno società europee che non devono essere discriminate nei bandi, ma da questo a poter socializzare con le altre pecorelle della Comunità ce ne corre.
Un giorno temo lontano avverrà in parte, ma solo per accordo tra singoli stati che ne hanno interesse.
96 A questo proposito va ricordato, anzitutto, che allo stato attuale del diritto dell’Unione non esiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri (sentenza Stoß e a., cit., punto 112). Infatti, vista l’assenza di un’armonizzazione a livello dell’Unione della disciplina del settore dei giochi d’azzardo, e considerate le notevoli diversità degli obiettivi perseguiti e dei livelli di protezione ricercati dalle normative dei vari Stati membri, il semplice fatto che un operatore offra legalmente servizi in uno Stato membro, in cui egli è stabilito e in cui è già assoggettato, in linea di principio, a requisiti di legge e a controlli da parte delle competenti autorità di tale Stato, non può essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frodi e di criminalità, tenuto conto delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle qualità e della correttezza professionali degli operatori (sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 69).
97 Inoltre, come ricordato al punto 46 della presente sentenza, il semplice fatto che uno Stato membro abbia scelto un sistema di protezione differente da quello adottato da un altro Stato membro non può influire sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni prese in materia, le quali devono essere giudicate soltanto alla luce degli obiettivi perseguiti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato e del livello di tutela che esse intendono assicurare.
98 Infatti, i vari Stati membri non dispongono necessariamente degli stessi mezzi tecnici per controllare i giochi d’azzardo on line e non compiono per forza le medesime scelte al riguardo. Anche se lo stesso governo maltese ha affermato che la Repubblica di Malta è il primo Stato membro ad aver sviluppato un sistema di regolazione specificamente diretto a controllare e a sorvegliare i giochi d’azzardo su Internet, il fatto che un particolare livello di tutela dei consumatori contro le frodi dell’operatore possa essere raggiunto in un determinato Stato membro mediante l’applicazione di tecniche sofisticate di controllo e di sorveglianza non consente di concludere che il medesimo livello di protezione possa essere raggiunto in altri Stati membri i quali non dispongano di questi mezzi tecnici o non abbiano fatto le medesime scelte. Inoltre, uno Stato membro può legittimamente scegliere di voler sorvegliare un’attività economica che si svolge nel suo territorio, ciò che sarebbe per esso impossibile qualora dovesse fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso non sovrintende in prima persona.
99 Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dai sigg. Dickinger e Ömer nonché dal governo maltese, secondo cui non è conforme all’art. 49 CE assoggettare un prestatore a determinate restrizioni al fine di salvaguardare interessi generali, qualora tali interessi siano già tutelati nello Stato membro di stabilimento, non è, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto dell’Unione, applicabile in un settore come quello dei giochi d’azzardo, che non è armonizzato a livello dell’Unione e nel quale gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale riguardo agli obiettivi che essi intendono perseguire ed al livello di tutela da essi ricercato.
molto interessante anche tutto questo materiale sul TULPS: è una vecchia sentenza della CGE? Complimenti. Negli ultimi anni la posizione dei Tar è molto divisa sull'argomento ma il Tar Toscana ha rinviato tutto alla CGE e condannato alle spese legali il Ministero per la mancata autorizzazione di un internet point di Carrara collegato a Goldbet. Forse nel 2013 la CGE si esprimerà di nuovo nel merito, vediamo cosa uscirà fuori. Ora mi studio per bene il materiale che hai pubblicato. Grande!
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda alexander78 » 09/12/2012 - 06:35
CED-CTD, SLITTA MAXIUDIENZA AL CdS
E' stata fissata il 3 maggio l'udienza di merito sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza
Slitta al 3 maggio 2013 la maxi-udienza di merito del Consiglio di Stato sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza a CED e CTD collegati ai bookmaker esteri. Per il 5 aprile - data in cui in principio era stata fissata l'udienza - erano già stati calendarizzati altri ricorsi non rinviabili. Sono alcune decine i ricorsi relativi a CED e CTD che negli scorsi mesi sono stati via via accantonati nell'attesa che venisse fissata la maxiudienza, i centri sono collegati a vari bookmaker.
E' stata fissata il 3 maggio l'udienza di merito sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza
Slitta al 3 maggio 2013 la maxi-udienza di merito del Consiglio di Stato sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza a CED e CTD collegati ai bookmaker esteri. Per il 5 aprile - data in cui in principio era stata fissata l'udienza - erano già stati calendarizzati altri ricorsi non rinviabili. Sono alcune decine i ricorsi relativi a CED e CTD che negli scorsi mesi sono stati via via accantonati nell'attesa che venisse fissata la maxiudienza, i centri sono collegati a vari bookmaker.
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Re: Assegnato 88 tulps a centro scommesse Goldbet
Messaggioda alexander78 » 15/12/2012 - 00:11
10-12-2012 ore 17:19 - mr
CASSAZIONE RIBADISCE NECESSITA' TULPS
La Cassazione ribadisce che per raccogliere scommesse siano necessarie concessione e licenza Pubblica Sicurezza: CED pubblicizzano indirettamente l'attività della compagnia madre
Non si può legittimare l'attività di un Centro Emissione Dati "sulla base della distinzione fra punti di raccolta delle scommesse e punti di commercializzazione". E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione che - nel respingere il ricorso intentato da un CED SKS365 - ha ribadito la necessità di ottenere sia la licenza di Pubblica Sicurezza, sia la concessione dei Monopoli. La legge 401 del 1989, spiega infatti la Suprema Corte, "considera illecita, se non autorizzata, 'qualsiasi' attività organizzata che 'comunque favorisca' sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse". Pertanto, "non vi è dubbio che coloro che, sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all'interno del circuito dell'impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale". Inoltre, la Corte ha precisato quali attività svolte da un CED "favoriscano" l'attività di raccolta: "è evidente, per quanto accertato dalla P.G., che il ricorrente, nel proprio esercizio non si è 'limitato a digitare sul computer i dati forniti dal giocatore' ma ha sicuramente agevolato (o, per usare le parole della norma, 'favorito') l'attività di scommessa svolta dal partner austriaco, pubblicizzandone indirettamente l'attività (attraverso la reclamizzazione della possibilità di effettuare scommesse a mezzo internet presso il proprio centro), nonché – come risulta dalle ricevute sequestrate – effettuato esso stesso giocate sulle partite di campionati italiano ed esteri". E quindi la Cassazione ha commentato "l'espressione 'trasmissione dati' (per rappresentare l'inoltro della scommesse clandestine) dà, infatti, spazio ad una suggestiva diversificazione nella denominazione del dato di fatto obiettivo che, attraverso la 'trasmissione dati', il CED altro non faceva che fungere stabilmente da intermediario nello svolgimento di scommesse clandestine (e, di fatto, consentendo che esse si svolgessero) senza avere la prescritta autorizzazione". Per la Suprema Corte questi motivi sono "assorbenti e rendono superflua la trattazione dei restanti". Tra le tesi sostenute dal gestore del CED, anche la necessità di disapplicare la normativa italiana in quanto contraria ai principi comunitari: il ricorrente sosteneva infatti che SKS365 non avesse potuto partecipare alle gare indette dai Monopoli a causa di una serie di previsioni discriminatorie, come quelle sulle distanze minime, e le ipotesi di decadenza della concessione.
CASSAZIONE RIBADISCE NECESSITA' TULPS
La Cassazione ribadisce che per raccogliere scommesse siano necessarie concessione e licenza Pubblica Sicurezza: CED pubblicizzano indirettamente l'attività della compagnia madre
Non si può legittimare l'attività di un Centro Emissione Dati "sulla base della distinzione fra punti di raccolta delle scommesse e punti di commercializzazione". E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione che - nel respingere il ricorso intentato da un CED SKS365 - ha ribadito la necessità di ottenere sia la licenza di Pubblica Sicurezza, sia la concessione dei Monopoli. La legge 401 del 1989, spiega infatti la Suprema Corte, "considera illecita, se non autorizzata, 'qualsiasi' attività organizzata che 'comunque favorisca' sia le attività di accettazione sia quelle di raccolta di scommesse". Pertanto, "non vi è dubbio che coloro che, sul territorio gestiscono i punti di commercializzazione debbono dotarsi di autorizzazione di pubblica sicurezza; e ciò sia che operino all'interno del circuito dell'impresa concessionaria sia che operino collaborando con essa sulla base di un accordo contrattuale". Inoltre, la Corte ha precisato quali attività svolte da un CED "favoriscano" l'attività di raccolta: "è evidente, per quanto accertato dalla P.G., che il ricorrente, nel proprio esercizio non si è 'limitato a digitare sul computer i dati forniti dal giocatore' ma ha sicuramente agevolato (o, per usare le parole della norma, 'favorito') l'attività di scommessa svolta dal partner austriaco, pubblicizzandone indirettamente l'attività (attraverso la reclamizzazione della possibilità di effettuare scommesse a mezzo internet presso il proprio centro), nonché – come risulta dalle ricevute sequestrate – effettuato esso stesso giocate sulle partite di campionati italiano ed esteri". E quindi la Cassazione ha commentato "l'espressione 'trasmissione dati' (per rappresentare l'inoltro della scommesse clandestine) dà, infatti, spazio ad una suggestiva diversificazione nella denominazione del dato di fatto obiettivo che, attraverso la 'trasmissione dati', il CED altro non faceva che fungere stabilmente da intermediario nello svolgimento di scommesse clandestine (e, di fatto, consentendo che esse si svolgessero) senza avere la prescritta autorizzazione". Per la Suprema Corte questi motivi sono "assorbenti e rendono superflua la trattazione dei restanti". Tra le tesi sostenute dal gestore del CED, anche la necessità di disapplicare la normativa italiana in quanto contraria ai principi comunitari: il ricorrente sosteneva infatti che SKS365 non avesse potuto partecipare alle gare indette dai Monopoli a causa di una serie di previsioni discriminatorie, come quelle sulle distanze minime, e le ipotesi di decadenza della concessione.
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