Messaggioda mintdijesolo » 03/05/2012 - 17:19
Purtroppo l'Italia non è un paese civile ogni giorno una sentenza mette in discussione quella di pochi giorni prima, la mia posizione è la seguente: il mercato è saturo, basta nuovi bandi si ad una tassazione su tutti i tipi di raccolta .it e .com ed inserire la monetra elettronica.
Sanatoria per i .com con un una tantum di € 30.000,00 da versarsi a cura del concessionario ed in questo modo il mercato si autoregolamenterebbe.
In ultimo attenzione allo spesometro per i clienti che giocano dippiu' e soprattutto non caricate i conti di molte giocate.
Saluti
03-05-2012 ore 14:01 - im
TAR, CGE NON APPLICABILE TOUT-COURT
Lo scrivono i giudici del Tar Puglia: "non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, quanto piuttosto le caratteristiche del sistema stesso"
Il Tar Puglia ha rigettato il ricorso di un esercente di Bari che chiedeva l'annullamento di un provvedimento del Questore, sul rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per il proprio locale. Nel provvedimento il Questore ha anche ordinato di cessare immediatamente "l'attività di organizzazione, accettazione, raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere in difetto di licenza ex art. 88 TULPS svolta all'interno dei locali ubicati in Andria e Via Dalmazia" per conto di un operatore di scommesse comunitario. Secondo la difesa, "dai vizi che hanno inficiato l'attribuzione di concessioni (per come delineati nelle sentenze Placanica e Costa-Cifone della CGE), si desume l'illegittimità dell'intero sistema concessorio e che il procedimento con cui vengono attribuite le autorizzazioni di polizia recepisca tale illegittimità tout court". Tuttavia, scrivono invece i giudici, "così non può essere in quanto le stesse sentenze escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi. E' di tutta evidenza che la tesi di parte ricorrente si fonda, pertanto, su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGCE, in quanto pretende di desumere dalla illegittimità comunitaria di alcune specifiche caratteristiche della normativa italiana ovvero del sistema di attuazione della c.d. liberalizzazione Bersani, l'illegittimità comunitaria del sistema concessorio in sé". Alla luce di tali premesse "appare evidente che non può rinvenirsi la contrarietà dell'art. 88 TULPS all'ordinamento comunitario sotto il profilo della necessaria titolarità, in capo al richiedente l'autorizzazione di p.s., di una concessione". In definitiva, per i giudici amministrativi "non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso, ovvero, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni".