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13-04-2012 ore 12:10 - gr/im
CGE ESTENDE LA COSTA-CIFONE A GOLDBET
Con ordinanza dell'ottava Sezione la CGE estende la portata della sentenza Costa-Cifone anche ai CED Goldbet. La sentenza di febbraio riguardava solo CTD legati all'operatore inglese Stanleybet
La Corte di Giustizia Europea ha notificato ieri un'ordinanza dell'Ottava sezione, che estende i principi enunciati nella sentenza Costa-Cifone (di febbraio scorso) a una serie di cause pendenti riguardanti alcuni centri trasmissione dati (CTD) collegati all'operatore inglese Stanleybet, più un Centro Elaborazione Dati (CED) legato al bookmaker austriaco Goldbet. Con questa ordinanza, si estende la portata della sentenza Costa-Cifone anche anche ai CED Goldbet, mentre - si ricorda - la sentenza di febbraio riguardava solo CTD legati all'operatore Stanleybet. Ai sensi del regolamento della Corte Europea, infatti, il giudice comunitario, qualora si trovi a pronunciarsi su una serie di casi pressochè identici, ha facoltà di emettere ordinanza dichiarando l'estensione dei principi enunciati con la prima sentenza al fine di evitare la duplicazione delle pronunce. La Corte in questo modo riconosce che anche la compagnia austriaca abbia subito un trattamento discriminatorio a causa della gara Bersani del 2006, per la raccolta di scommesse in Italia. Nell'ordinanza i giudici comunitari dichiarano che: "gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti". E si legge anche che: "gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara". Inoltre: "risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nel procedimento a quo, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare".
In allegato il testo dell'ordinanza.
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