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Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda ughetto » 10/04/2012 - 18:15
Che lascino a terra chi fa meno ci sta, anche se non sono costi vivi per loro, ma in funzione delle licenze mi pare possibile e anche plausibile. Se stanley parteciperà al bando lo farà anche Goldbet, se, in quanto stanley è facile miri a prendere un bel risarcimento dallo stao italiano, visto che quasi tutte le sue agenzie sono passate al fronte opposto. Conoscendoli non mi stupirei piu di nulla.
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda barcollone » 10/04/2012 - 18:45
ronie solitamente non insulto nessuno ma te lo meriteresti,"capisco lo stato d'animo" dai delle motivazioni logiche sul perche la costa cifone e' anche per golbet e planet e ne discutiamo.fammi vedere quanto ne sai sull'argomento o parli solo per sentito dire ...mahhhhh
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 10/04/2012 - 19:39
barcollone ha scritto:ciao mandrake come hai potuto leggere sono d'accordo su te al 100%(questo non succede neanche con mia madre),guarda una sola domanda che significa la revoca del 30%dei ced...grazie anticipatamenete.
Caro amico, sto raccogliendo informazioni ancora più dettagliate. Ti tengo aggiornato.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda balbo » 10/04/2012 - 19:44
mandrake76 ha scritto:barcollone ha scritto:ciao mandrake come hai potuto leggere sono d'accordo su te al 100%(questo non succede neanche con mia madre),guarda una sola domanda che significa la revoca del 30%dei ced...grazie anticipatamenete.
Caro amico, sto raccogliendo informazioni ancora più dettagliate. Ti tengo aggiornato.
ma, ridaranno indietro le cauzioni di questi locali? e poi se un imprenditore ha fatto un investimento di parecchi euro, (anche perche' da un po' di tempo a questa parte i locali devono essere arredati da stanley, ma a spese dell'agente), verra' rimborsato anche la spesa per arredare il locale?
Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda Toni1926 » 11/04/2012 - 08:08
X Toni1926:
No, perché al momento della partecipazione al bando, Goldbet ha firmato una dichiarazione che accettava sia la normativa italiana che la normativa del bando, di conseguenza non poteva far cross border perché é vietato dalla normativa italiana:
si chiama in gergo "Gioco clandestino".
Se non é chiaro e ti servono altri chiarimenti sono a tua disposizione.[/quote]
Accettare la normativa non significa non essere discriminato! Come funziona? se accetto la legge non posso appellarmi?.
Goldbet ha seguito una strategia legale diversa, ha partecipato sapendo che la licenza sarebbe decaduta in modo di poter dimostrare che lei aveva intenzione di mettersi in regola, infatti nella Costa-Cifone viene detto in maniera molto chiara che vietare attività transfrontaliera osta con i principi della libera circolazione, questa secondo me è la motivazione principe che farà vincere Goldbet nei tribunali, d'altronde l'ha detto anche l'Avv. Ripamonti che sarà così e credo, dall'alto della mia ignoranza, che abbia ragione e che Gold insieme a Stanlei siano le uniche società in grado di uscirne bene da questo marasma,dimostrando la discriminazione, almeno fino a quando lo stato Italiano non si deciderà a fare le cose per bene e rendersi inattaccabile
No, perché al momento della partecipazione al bando, Goldbet ha firmato una dichiarazione che accettava sia la normativa italiana che la normativa del bando, di conseguenza non poteva far cross border perché é vietato dalla normativa italiana:
si chiama in gergo "Gioco clandestino".
Se non é chiaro e ti servono altri chiarimenti sono a tua disposizione.[/quote]
Accettare la normativa non significa non essere discriminato! Come funziona? se accetto la legge non posso appellarmi?.
Goldbet ha seguito una strategia legale diversa, ha partecipato sapendo che la licenza sarebbe decaduta in modo di poter dimostrare che lei aveva intenzione di mettersi in regola, infatti nella Costa-Cifone viene detto in maniera molto chiara che vietare attività transfrontaliera osta con i principi della libera circolazione, questa secondo me è la motivazione principe che farà vincere Goldbet nei tribunali, d'altronde l'ha detto anche l'Avv. Ripamonti che sarà così e credo, dall'alto della mia ignoranza, che abbia ragione e che Gold insieme a Stanlei siano le uniche società in grado di uscirne bene da questo marasma,dimostrando la discriminazione, almeno fino a quando lo stato Italiano non si deciderà a fare le cose per bene e rendersi inattaccabile
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda Margheritoni » 11/04/2012 - 08:43
ughetto ha scritto:Che lascino a terra chi fa meno ci sta, anche se non sono costi vivi per loro, ma in funzione delle licenze mi pare possibile e anche plausibile. Se stanley parteciperà al bando lo farà anche Goldbet, se, in quanto stanley è facile miri a prendere un bel risarcimento dallo stao italiano, visto che quasi tutte le sue agenzie sono passate al fronte opposto. Conoscendoli non mi stupirei piu di nulla.
credo sia normale .........se stanley si butta dal burrone goldbet ci si butta dietro sperando di schiantarsi prima in modo da poter dire "ci siamo schiantati prima siamo i migliori"
dico la mia da non adetto al settore .. e' ora mai un po' di tempo che leggo su questo forum e cerco di capire la situazione...premetto che gioco,quando posso sia da stanley in agenzia sia da goldbet (SENZA AVERE UN CONTO) ...l'unica cosa che non capisco e' come mai leggo mille interventi di gestori gold bet e mai di stanley?
date (voi di goldbet) quasi l'impressione di sapere di stare affondando dato che siete sempre li a parlare della stanley...ripeto questa e' l'impressione che date a me , la mia e' solo un'impressione personale.
riguardo a quello che scrive mandrake......i fatti gli danno ragione ogni qual volta ha scritto qualcosa si e' poi verificata
auguro una buona giornata a tutti sperando di non innescare nessuna bomba con questo post, altrimenti tornero' a giocare nel silenzio al fantacalcio
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda ughetto » 11/04/2012 - 17:14
Ma che bomba vuoi innescare...tranquillo. Qui ci si espone come si può , a volte per sentito dire a volte per conoscenza diretta.
Mandrake può dare sfoggio di tutta la sua competenza, non sto a sindacare questo, almeno io. Lui dice la sua e se i fatti gli daranno ragione buon per Stanley. Io non la vedo cosi, e i fatti non mi danno torto, per ora. Saluti.
Mandrake può dare sfoggio di tutta la sua competenza, non sto a sindacare questo, almeno io. Lui dice la sua e se i fatti gli daranno ragione buon per Stanley. Io non la vedo cosi, e i fatti non mi danno torto, per ora. Saluti.
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda Margheritoni » 11/04/2012 - 18:21
ughetto ha scritto:Ma che bomba vuoi innescare...tranquillo. Qui ci si espone come si può , a volte per sentito dire a volte per conoscenza diretta.
Mandrake può dare sfoggio di tutta la sua competenza, non sto a sindacare questo, almeno io. Lui dice la sua e se i fatti gli daranno ragione buon per Stanley. Io non la vedo cosi, e i fatti non mi danno torto, per ora. Saluti.
ho detto bomba per il semplice fatto che l'ulitma volta che ho lasciato un commento sull'argomento stanley goldbet e cose varie.....per alcuni ero gia' un manager dipendente fondatore stanley
come ho detto leggo e commento e mi fa' piacere sapere che ce' gente come te che non la prende sul personale
buona serata
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda barcollone » 12/04/2012 - 00:45
avete visto che hanno combinato le iene .....cmq non e' una cosa importante lo ha mandato in onda una trasmissione che e' suguita pochissimo.
- mandrake76
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 12/04/2012 - 11:57
....brutta storia
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda enzo-bet » 12/04/2012 - 15:09
TAR: CGE, SISTEMA ITALIANO LEGITTIMO
Il Tar Puglia respinge il ricorso di un Ced GoldBet ricordando la sentenza della Corte di Giustizia sui casi Costa e Cifone. "La CGE non ha mai ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court"
In nessuna delle pronunce sul sistema italiano delle scommesse, la Corte di Giustizia "ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court". E' quanto afferma il TAR Bari nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CED Goldbet contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura del capoluogo pugliese. Quest'ultimo provvedimento era motivato dal fatto che il titolare del CED non fosse in possesso della concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta di scommesse. "Non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario" scriva ancora il Tar Bari, "quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni". Nella sentenza il giudice pugliese ripercorre le sentenza della Corte di Giustizia che hanno esaminato la legittimità del sistema italiano, in particolare la Placanica, e la recente Costa e Cifone dello scorso febbraio. E su quest'ultima osserva che la CGE "ha ritenuto in contrasto con i principi comunitari la previsione del bando di gara (...) che imponeva ai nuovi concessionari una distanza minima". Contraria al diritto comunitario anche la clausola - contenuta nello schema di concessione - che prescrive la decadenza del titolo, qualora il concessionario sia sottoposto a procedimento penale: la Corte infatti ha ritenuto "tale clausola in contrasto con il criterio di trasparenza che si sostanzia in un livello di comprensibilità e determinatezza delle disposizioni di gara tale da consentire agli operatori economici di conoscere in modo esaustivo e certo il contenuto delle clausole dei bandi, in modo da rendereprevedibili gli effetti delle previsioni degli atti di gara". Tuttavia, osserva ancora il Tar Bari, "Simili restrizioni possono essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte". E il Tar riassume quindi il ragionamento della CGE: "la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. Tuttavia, tali limitazioni (e dunque il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità all'obiettivo perseguito". La tesi del ricorrente quindi "si fonda su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGE". Le stesse sentenze della CGE "escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi". Inoltre, secondo il Tar, GoldBet e il titolare del CED avrebbero dovuto impugnare non il diniego della licenza di pubblica sicurezza, ma il bando di gara: "la lesione all'interesse del ricorrente avrebbe dovuto dar luogo all'impugnativa del bando di gara 'comunitariamente' illegittimo, immediatamente lesivo, poiché impeditivo della partecipazione alla gara onde ottenere la concessione".
Il Tar Puglia respinge il ricorso di un Ced GoldBet ricordando la sentenza della Corte di Giustizia sui casi Costa e Cifone. "La CGE non ha mai ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court"
In nessuna delle pronunce sul sistema italiano delle scommesse, la Corte di Giustizia "ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court". E' quanto afferma il TAR Bari nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CED Goldbet contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura del capoluogo pugliese. Quest'ultimo provvedimento era motivato dal fatto che il titolare del CED non fosse in possesso della concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta di scommesse. "Non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario" scriva ancora il Tar Bari, "quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni". Nella sentenza il giudice pugliese ripercorre le sentenza della Corte di Giustizia che hanno esaminato la legittimità del sistema italiano, in particolare la Placanica, e la recente Costa e Cifone dello scorso febbraio. E su quest'ultima osserva che la CGE "ha ritenuto in contrasto con i principi comunitari la previsione del bando di gara (...) che imponeva ai nuovi concessionari una distanza minima". Contraria al diritto comunitario anche la clausola - contenuta nello schema di concessione - che prescrive la decadenza del titolo, qualora il concessionario sia sottoposto a procedimento penale: la Corte infatti ha ritenuto "tale clausola in contrasto con il criterio di trasparenza che si sostanzia in un livello di comprensibilità e determinatezza delle disposizioni di gara tale da consentire agli operatori economici di conoscere in modo esaustivo e certo il contenuto delle clausole dei bandi, in modo da rendereprevedibili gli effetti delle previsioni degli atti di gara". Tuttavia, osserva ancora il Tar Bari, "Simili restrizioni possono essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte". E il Tar riassume quindi il ragionamento della CGE: "la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. Tuttavia, tali limitazioni (e dunque il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità all'obiettivo perseguito". La tesi del ricorrente quindi "si fonda su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGE". Le stesse sentenze della CGE "escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi". Inoltre, secondo il Tar, GoldBet e il titolare del CED avrebbero dovuto impugnare non il diniego della licenza di pubblica sicurezza, ma il bando di gara: "la lesione all'interesse del ricorrente avrebbe dovuto dar luogo all'impugnativa del bando di gara 'comunitariamente' illegittimo, immediatamente lesivo, poiché impeditivo della partecipazione alla gara onde ottenere la concessione".
Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda miccoli » 12/04/2012 - 23:35
12-04-2012 ore 14:39 -
TAR: CGE, SISTEMA ITALIANO LEGITTIMO
Il Tar Puglia respinge il ricorso di un Ced GoldBet ricordando la sentenza della Corte di Giustizia sui casi Costa e Cifone. "La CGE non ha mai ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court"
In nessuna delle pronunce sul sistema italiano delle scommesse, la Corte di Giustizia "ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court". E' quanto afferma il TAR Bari nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CED Goldbet contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura del capoluogo pugliese. Quest'ultimo provvedimento era motivato dal fatto che il titolare del CED non fosse in possesso della concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta di scommesse. "Non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario" scriva ancora il Tar Bari, "quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni". Nella sentenza il giudice pugliese ripercorre le sentenza della Corte di Giustizia che hanno esaminato la legittimità del sistema italiano, in particolare la Placanica, e la recente Costa e Cifone dello scorso febbraio. E su quest'ultima osserva che la CGE "ha ritenuto in contrasto con i principi comunitari la previsione del bando di gara (...) che imponeva ai nuovi concessionari una distanza minima". Contraria al diritto comunitario anche la clausola - contenuta nello schema di concessione - che prescrive la decadenza del titolo, qualora il concessionario sia sottoposto a procedimento penale: la Corte infatti ha ritenuto "tale clausola in contrasto con il criterio di trasparenza che si sostanzia in un livello di comprensibilità e determinatezza delle disposizioni di gara tale da consentire agli operatori economici di conoscere in modo esaustivo e certo il contenuto delle clausole dei bandi, in modo da rendereprevedibili gli effetti delle previsioni degli atti di gara". Tuttavia, osserva ancora il Tar Bari, "Simili restrizioni possono essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte". E il Tar riassume quindi il ragionamento della CGE: "la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. Tuttavia, tali limitazioni (e dunque il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità all'obiettivo perseguito". La tesi del ricorrente quindi "si fonda su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGE". Le stesse sentenze della CGE "escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi". Inoltre, secondo il Tar, GoldBet e il titolare del CED avrebbero dovuto impugnare non il diniego della licenza di pubblica sicurezza, ma il bando di gara: "la lesione all'interesse del ricorrente avrebbe dovuto dar luogo all'impugnativa del bando di gara 'comunitariamente' illegittimo, immediatamente lesivo, poiché impeditivo della partecipazione alla gara onde ottenere la concessione".
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In nessuna delle pronunce sul sistema italiano delle scommesse, la Corte di Giustizia "ha ritenuto in contrasto con l'ordinamento comunitario il sistema concessorio tout court". E' quanto afferma il TAR Bari nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato da un CED Goldbet contro il diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura del capoluogo pugliese. Quest'ultimo provvedimento era motivato dal fatto che il titolare del CED non fosse in possesso della concessione dei Monopoli di Stato per la raccolta di scommesse. "Non è la previsione del sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario" scriva ancora il Tar Bari, "quanto piuttosto eventualmente, le caratteristiche del sistema concessorio stesso ovvero, per essere più espliciti, le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno dato attuazione alla attuata liberalizzazione delle concessioni". Nella sentenza il giudice pugliese ripercorre le sentenza della Corte di Giustizia che hanno esaminato la legittimità del sistema italiano, in particolare la Placanica, e la recente Costa e Cifone dello scorso febbraio. E su quest'ultima osserva che la CGE "ha ritenuto in contrasto con i principi comunitari la previsione del bando di gara (...) che imponeva ai nuovi concessionari una distanza minima". Contraria al diritto comunitario anche la clausola - contenuta nello schema di concessione - che prescrive la decadenza del titolo, qualora il concessionario sia sottoposto a procedimento penale: la Corte infatti ha ritenuto "tale clausola in contrasto con il criterio di trasparenza che si sostanzia in un livello di comprensibilità e determinatezza delle disposizioni di gara tale da consentire agli operatori economici di conoscere in modo esaustivo e certo il contenuto delle clausole dei bandi, in modo da rendereprevedibili gli effetti delle previsioni degli atti di gara". Tuttavia, osserva ancora il Tar Bari, "Simili restrizioni possono essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla giurisprudenza della Corte". E il Tar riassume quindi il ragionamento della CGE: "la previsione di un sistema concessorio costituisce una limitazione ai principi di libertà di stabilimento, nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE. Tuttavia, tali limitazioni (e dunque il sistema concessorio) sono ammissibili, sulla scorta delle stesse previsioni comunitarie (v. artt. 45 e 46 CE), purché giustificate da motivi imperativi di interesse generale e caratterizzate dal requisito della proporzionalità all'obiettivo perseguito". La tesi del ricorrente quindi "si fonda su di un salto logico rispetto alla portata delle pronunce della CGE". Le stesse sentenze della CGE "escludono che il precipitato logico dei vizi delineati dalla giurisprudenza comunitaria sia l'illegittimità del sistema concessorio, ritenuto di per sé ammissibile purché giustificato da scopi di interesse generale e proporzionato al perseguimento degli stessi". Inoltre, secondo il Tar, GoldBet e il titolare del CED avrebbero dovuto impugnare non il diniego della licenza di pubblica sicurezza, ma il bando di gara: "la lesione all'interesse del ricorrente avrebbe dovuto dar luogo all'impugnativa del bando di gara 'comunitariamente' illegittimo, immediatamente lesivo, poiché impeditivo della partecipazione alla gara onde ottenere la concessione".
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Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda mandrake76 » 12/04/2012 - 23:38
Toni1926 ha scritto:X Toni1926:
No, perché al momento della partecipazione al bando, Goldbet ha firmato una dichiarazione che accettava sia la normativa italiana che la normativa del bando, di conseguenza non poteva far cross border perché é vietato dalla normativa italiana:
si chiama in gergo "Gioco clandestino".
Se non é chiaro e ti servono altri chiarimenti sono a tua disposizione.
Accettare la normativa non significa non essere discriminato! Come funziona? se accetto la legge non posso appellarmi?.
Goldbet ha seguito una strategia legale diversa, ha partecipato sapendo che la licenza sarebbe decaduta in modo di poter dimostrare che lei aveva intenzione di mettersi in regola, infatti nella Costa-Cifone viene detto in maniera molto chiara che vietare attività transfrontaliera osta con i principi della libera circolazione, questa secondo me è la motivazione principe che farà vincere Goldbet nei tribunali, d'altronde l'ha detto anche l'Avv. Ripamonti che sarà così e credo, dall'alto della mia ignoranza, che abbia ragione e che Gold insieme a Stanlei siano le uniche società in grado di uscirne bene da questo marasma,dimostrando la discriminazione, almeno fino a quando lo stato Italiano non si deciderà a fare le cose per bene e rendersi inattaccabile[/quote]
Tony, accetto di rispondere alle tue osservazioni, che sono molto interessanti.
Domanda: Accettare la normativa non significa non essere discriminato! Come funziona? se accetto la legge non posso appellarmi?.
Risposta: Non si tratta della legge ma del bando Bersani. Anche una legge e’ appellabile ma di questo se vuoi ne discutiamo un’altra volta. E’ vero che il bando Bersani deriva da una legge ma credimi sarebbe folle appellare la legge (che e’ tecnicamente molto complesso) quando si puo’ appellare direttamente il bando che, essendo niente altro che un decreto della pubblica amministrazione, puo’ essere appellato di fronte al TAR e, se perdi, in appello di fronte al Consiglio di Stato. In realta un decreto della pubblica amministrazione puo’ essere appellato anche di fronte al Presidente della Repubblica, ma e’ un discorso complesso che qui e’ irrilevante.
Quindi la vera domanda e’: se accetto il bando non posso appellarmi? Si, puoi. Ma lo devi fare entro 60 giorni di fronte al TAR. Se non lo fai (e Goldbet non lo ha fatto) puo’ vuol dire due cose: 1) Il bando non ti interessa oppure 2) Il bando per te va bene e non hai nulla di obiettare. Goldbet ha partecipato alla gara Bersani, quindi e’ da escludere che il bando non gli interessasse. Tra l’altro un dettaglio della partecipazione era una lettera da firmare che e’ nelle mani di AAMS dove il candidate dichiara che accetta la normative e anche le regole della gara. Quindi dal comportamento di Goldbet un giudice che ha voglia di capirci deduce immediatamente 3 cose: 1) Che a Goldbet interessava il bando. 2) Che Goldbet NON ha impugnato il bando. 3) Che Goldbet ha accettato il bando impegnandosi a rispettarne le regole.
Il nostro ordinamento avrebbe anche permesso a Goldbet di partecipare e anche di impugnare il bando. Ma Goldbet non lo ha fatto. Insomma e’ calma piatta ed e’ pacifico, giuridicamente, che Goldbet non e’ stata discriminate dal Bando Bersani.
Naturalmente potrei NON essere a conoscenza di altri dettagli che permetterebbero una conclusiona diversa, ma Goldbet non ce ne ha dati. Quindi per me, per quello che vale, posso dire che, sotto il profile tecnico giuridico Goldbet non e’ stata discriminata e, quindi, la Costa Cifone non vale per lei.
Domanda: Goldbet ha seguito una strategia legale diversa, ha partecipato sapendo che la licenza sarebbe decaduta in modo di poter dimostrare che lei aveva intenzione di mettersi in regola, infatti ........
Risposta: Tony, francamente io credo che Goldbet non abbia seguito nessuna strategia, quantomeno ai tempi della gara Bersani. Se ‘ben sapeva’ che la licenza sarebbe decaduta allora .... forse aveva la coscienza sporca. Perche’ la licenza non e’ decaduta per caso. La licenza e’ decaduta perche’ Goldbet faceva anche cross border, quando invece, nell’impegnarsi al rispetto della normative italiana, avrebbe dovuto essere pacifico che non poteva fare il cross border.....
Domanda: ....infatti nella Costa-Cifone viene detto in maniera molto chiara che vietare attività transfrontaliera osta con i principi della libera circolazione......
Risposta: Si, ma questo vale per quelli che sono stati discriminate ed e’ una applicazione della Placanica, non della Costa Cifone che invece, e’ un semplice test di discriminazione (riuscito) nei confronti di Stanley. Naturalmente se Goldbet fosse realmente stata discriminata allora la Costa Cifone, che si riferisce a Stanley, sarebbe pero’ applicabile anche per Goldbet. Ma come ho detto prima, cosi non e’. Quantomeno per quanto ne sappiamo finora.
Domanda: .... vietare attività transfrontaliera osta con i principi della libera circolazione, questa secondo me è la motivazione principe che farà vincere Goldbet nei tribunali, d'altronde l'ha detto anche l'Avv. Ripamonti che sarà così e credo, dall'alto della mia ignoranza, che abbia ragione......
Risposta: Credimi, vorrei potermi inventare qualche cosa per dirti che hai ragione. Purtroppo non e’ cosi’, ed il perche’ te lo ho spiegato gia’. L’Avv. Ripamonti fa il suo lavoro di difensore e direi che lo fa anche bene pero’ le carte gli sono contro, per quello che posso giudicare da quello che vedo.
Del resto si comincia a capire come puo’ andare a finire: dopo il TAR Emilia Romagna anche il TAR Puglia, si e’ Saputo oggi, ha emesso una sentenza contro Goldbet. Mi sono gia’ letto le motivazioni per vedere se erano convincenti e direi che l’argomentazione principale del TAR e’ lapidaria: Goldbet non ha impugnato il bando Bersani e quindi non puo appellarsi alla Costa Cifone. E, badate bene, che il TAR Puglie sta cambiando la sua precedente giurispudenza che fino a prima della Costa Cifone era favorevole a Goldbet.
Domanda: ..... e che Goldbet insieme a Stanley siano le uniche società in grado di uscirne bene da questo marasma,dimostrando la discriminazione, almeno fino a quando lo stato Italiano non si deciderà a fare le cose per bene e rendersi inattaccabile.
Risposta: Mi dispiace dirtelo ma il mio parere, che ho gia’ esposto piu’ volte, anche motivandolo tecnicamente, e’ che solo Stanley ne uscira’. Alcuni altri, che ancora non erano nati ai tempi di Bersani potranno probabilmente lottare piu’ a lungo di Goldbet prima di essere sopraffatte. Goldbet a mio parere e quella che uscira’ per prima dal mercato, a meno che, dimostrando di avere, almeno adesso, senso startegico non decida di fare una mossa che pero’ non posso consigliare esplicitamente (altrimenti rischio di essere coinvolto anche io in una possible associazione a delinquere). Pero’ posso dare una indicazione. Leggete bene parola per parola questa mia ultima risposta!
C’e’ un’altra considerazione strategica da fare. Durera’ di piu’ chi si e’ esposto di meno. Guardate cosa e’ successo a SKY con il servizio sulle iene.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: Il riesame di Bologna dissequestra un CED di Goldbet
Messaggioda Toni1926 » 13/04/2012 - 11:14
Innanzitutto volevo ringraziare Mandrake per le risposte alle mie domande, adoro parlare in maniera costruttiva di qualsiasi argomento credendo fortemente che sia la maniera migliore per crescere e conoscere.Da non esperto legale mi sento di condividere le tue spiegazioni, detto questo stamattina trovo questa notizia sul web che, se confermata, credo dia credito alla mia impressione sula strategia Goldbet, o magari hanno avuto solo culo è ci si è trovata in questa situazione, fatto stà che alla luce di tutto questo possa calare il sipario sula legittimità dei CED Goldbet... almeno fino al prossimo bando
Corte di Giustizia europea. Sentenza Costa Cifone applicabile anche a Goldbet
In: Primopiano, Scommesse
12 aprile 2012 - 21:19
JAMMA
Testo integrale della Ordinanza Corte di Giustizia CE 16 2 12
(Jamma) – Il Tribunale del Riesame di Prato sollevò questione pregiudiziale per una serie di posizioni, tutte relative a titolari di Ced Stanley più una relativa a un titolare di Ced Goldbet, assistito dall’avv.Marco Ripamonti.
La questione pregiudiziale: la stessa del caso Costa – Cifone. E cioè la compatibilità del Bando Bersani alla normativa UE.
Presupposto del rinvio pregiudiziale quanto alla posizione del titolare del Ced Goldbet: Goldbet è soggetto giuridico diverso da Totobetting, società partecipata da Goldbet, che disputò la gara Bersani e, quindi, come Stanley, l’austriaca Goldbet non partecipò alla gara Bersani stessa.
L’epilogo: la Corte di Giustizia ha ritenuto di decidere il caso con ordinanza ai sensi dell’art.104, comma 3, del Regolamento di procedura, cosa che si verifica – come noto – allorchè la questione sia identica ad altra già decisa. Ciò ritenendo la sentenza Cifone – Costa perfettamente trasponibile al caso sollevato dal Tribunale di Prato (compresa, naturalmente, la posizione del titolare del CED Goldbet.
Le dichiarazioni del difensore del CED Goldbet, avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze:
“Sono molto soddisfatto. Personalmente non avevo mai dubitato dell’applicabilità della Sentenza Cifone – Costa agli operatori già costituiti all’epoca della Gara Bersani, quantunque si siano persino organizzati convegni al precipuo fine di far sostenere il contrario. Ad ogni modo l’ordinanza della Corte di Giustizia pone termine ad ogni possibilità di equivoco, attesa la affermata applicabilità dei principi della sentenza al caso Goldbet, peraltro recentemente affermata in sede penale dai Tribunali di Palermo, Catania, Torino, Siracusa, Foggia, Bologna”.
Corte di Giustizia europea. Sentenza Costa Cifone applicabile anche a Goldbet
In: Primopiano, Scommesse
12 aprile 2012 - 21:19
JAMMA
Testo integrale della Ordinanza Corte di Giustizia CE 16 2 12
(Jamma) – Il Tribunale del Riesame di Prato sollevò questione pregiudiziale per una serie di posizioni, tutte relative a titolari di Ced Stanley più una relativa a un titolare di Ced Goldbet, assistito dall’avv.Marco Ripamonti.
La questione pregiudiziale: la stessa del caso Costa – Cifone. E cioè la compatibilità del Bando Bersani alla normativa UE.
Presupposto del rinvio pregiudiziale quanto alla posizione del titolare del Ced Goldbet: Goldbet è soggetto giuridico diverso da Totobetting, società partecipata da Goldbet, che disputò la gara Bersani e, quindi, come Stanley, l’austriaca Goldbet non partecipò alla gara Bersani stessa.
L’epilogo: la Corte di Giustizia ha ritenuto di decidere il caso con ordinanza ai sensi dell’art.104, comma 3, del Regolamento di procedura, cosa che si verifica – come noto – allorchè la questione sia identica ad altra già decisa. Ciò ritenendo la sentenza Cifone – Costa perfettamente trasponibile al caso sollevato dal Tribunale di Prato (compresa, naturalmente, la posizione del titolare del CED Goldbet.
Le dichiarazioni del difensore del CED Goldbet, avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze:
“Sono molto soddisfatto. Personalmente non avevo mai dubitato dell’applicabilità della Sentenza Cifone – Costa agli operatori già costituiti all’epoca della Gara Bersani, quantunque si siano persino organizzati convegni al precipuo fine di far sostenere il contrario. Ad ogni modo l’ordinanza della Corte di Giustizia pone termine ad ogni possibilità di equivoco, attesa la affermata applicabilità dei principi della sentenza al caso Goldbet, peraltro recentemente affermata in sede penale dai Tribunali di Palermo, Catania, Torino, Siracusa, Foggia, Bologna”.
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