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CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!!!!
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda ughetto » 16/03/2012 - 12:45
Dite a Stanley di andarsi a leggere il TS di oggi....e forse anche le motivazioni dei giudici di Catania...o poveri noi !!!!
Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda piaga » 16/03/2012 - 12:50
Scusate ma che deve dire Stanley ai propri centri? è ovvio che tira l'acqua al suo mulino..
E intanto i ctd Stanley continuano a cambiare book.. possibile sian tutti idioti?
saluti
Piaga
E intanto i ctd Stanley continuano a cambiare book.. possibile sian tutti idioti?
saluti
Piaga
Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda ughetto » 16/03/2012 - 14:16
Piaga , un conto è tirare l'acqua al proprio mulino, un conto è voler continuare a mettere il prosciutto davanti agli occhi ai propri affiliati...cmq, ognuno tragga le proprie conclusioni. tanto i giudici oramai son anni che ancora capiscono cosa devon fare...ci penserà stanley a riportarli sulla retta via ??? Ma...
Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda enzo-bet » 16/03/2012 - 16:49
TAR, SENTENZA CGE NON VALE PER CHIUNQUE
Il Tar Bologna nega una sospensiva a Goldbet, Il sistema concessorio italiano non contrasta con quello comunitario per il fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri paesi dell'UE
Il possesso di una concessione di un altro paese comunitario non può essere invocato per chiedere il mutuo riconoscimento in Italia, anzi tale possesso è "irrilevante" ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 88 Tulps. E' quanto ha affermato in un'ordinanza, la Seconda Sezione del Tar Bologna nel decidere sulla richiesta di un ed Goldbet di sospendere in via cautelare il rifiuto della Questura di concedere l'autorizzazione di pubblica sicurezza. Sostanzialmente quindi per il giudice amministrativo emiliano, il sistema concessorio italiano non è contrario al diritto comunitario per il solo fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri stati. Oltretutto, nel caso di specie, scrive il Tar richiamandosi alla sentenza Costa-Cifone emessa un mese fa dalla Corte di Giustizia su due ctd StanleyBet, non è stato provato che la compagnia sia stata "inibita o scoraggiata" nel partecipare alla gara per l'affidamento delle concessioni italiane. "Non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca" scrive il giudice.
Alla faccia della legge e' uguale per tutti,nemmeno i giudici vanno daccordo.
Il Tar Bologna nega una sospensiva a Goldbet, Il sistema concessorio italiano non contrasta con quello comunitario per il fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri paesi dell'UE
Il possesso di una concessione di un altro paese comunitario non può essere invocato per chiedere il mutuo riconoscimento in Italia, anzi tale possesso è "irrilevante" ai fini dell'ottenimento della licenza ex art. 88 Tulps. E' quanto ha affermato in un'ordinanza, la Seconda Sezione del Tar Bologna nel decidere sulla richiesta di un ed Goldbet di sospendere in via cautelare il rifiuto della Questura di concedere l'autorizzazione di pubblica sicurezza. Sostanzialmente quindi per il giudice amministrativo emiliano, il sistema concessorio italiano non è contrario al diritto comunitario per il solo fatto di non prevedere il mutuo riconoscimento delle licenze ottenute in altri stati. Oltretutto, nel caso di specie, scrive il Tar richiamandosi alla sentenza Costa-Cifone emessa un mese fa dalla Corte di Giustizia su due ctd StanleyBet, non è stato provato che la compagnia sia stata "inibita o scoraggiata" nel partecipare alla gara per l'affidamento delle concessioni italiane. "Non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca" scrive il giudice.
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda mandrake76 » 16/03/2012 - 18:15
Piaga, Vanadium, Ughetto, che le vostre previsioni siano "sacrosante"!!! Lo speriamo tutti..... Tuttavia quello che dice Stanley che la sentenza si applica solo a loro non lo dice senza spiegarlo. Lo spiega benissimo ed e’ per questo che io sono spaventato. Voi siete troppo di parte e sembra che vogliate chiudere gli occhi e sperare in bene. Certo c’e’ Roma, c’e’ Catania, Latina, e mi sembra altri posti dove Goldbet o Sky hanno vinto ai riesami. Pero’ io non voglio essere di parte di nessuno e sto cercando di usare il cervello. Il problema e’ che quello che dice la Stanley sembra corretto ad una analisi obiettiva. Aspettiamo per cantar vittoria perché in questo momento c'é troppa confusione e se le ragioni di questi dissequestri dovesse essere proprio la confusione.....
Devo anche darvi un’altra brutta notizia: ho appena vistio una Agicos dove invece c’e’ una sonora sconfitta proprio per Goldbet.
Ecco cosa dice Agicos:
Scommesse estere, il Tar Emilia Romagna: "Sentenza Corte di Giustizia non applicabile per tutti"
16:01 Scommesse - 16/03/2012
Il sistema concessorio italiano per le scommesse sportive non
è incompatibile con le direttive europee: non basta possedere
una concessione in un altro paese comunitario per poter
ottenere un riconoscimento automatico, è determinante
valutare le singole posizioni degli operatori per valutare le
possibili discriminazioni.
E’ quanto si legge in una ordinanza del Tar Emilia Romagna -
pubblicata al sito specializzato Lexgiochi.it - che ha respinto il
ricorso del titolare di un centro collegato al bookmaker
austriaco Goldbet sul rifiuto della Questura di rilasciare la
licenza di pubblica sicurezza.
Secondo i giudici amministrativi la Sentenza della Corte di
Giustizia non può avere effetti sul ricorso in questione visto che non è dimostrato che Goldbet sia stata " inibita o
scoraggiata" a partecipare alle gare per le concessioni dalle restrizioni ritenute illegittime dalla Corte Ue.
"Non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria - si legge nell’ordinanza - di un sistema
concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive
concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la
titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca".
Secondo Cino Benelli, avvocato esperto di betting e Coordinatore della rivista giuridica LexGiochi.it, la sentenza dimostra
come "la sentenza Costa Cifone della Corte di Giustizia non possa trasformarsi in un assalto alla diligenza, dovendo invece
essere correttamente valutata e interpretata dai Giudici nazionali”.
PG/Agipro
Quello che mi fa paura e’ che quello che dice il TAR della Emilia Romagna quadra esattamente con quello che dice Stanley..... intendo non nel senso dello slogan “LA SENTENZA VALE SOLO PER STANLEY”. No, a me quello che mi fa paura e’ che il TAR conferma che la sentenza vale solo per un certo tipo di operatore e le motivazioni che da sono esattamente le stesse motivazioni che da Stanley. E purtroppo sono motivazioni piu’ che logiche. Non e’ che uno che passava di li per caso puo’ dire di essere stato discriminato. La confusione naturalmente nasce dal fatto che il sistema concessorio “e’ EFFETTIVAMENTE discriminatorio”!. Ma non basta per essere legali. Secondo Stanley, ma anche secondop il TAR Emilia Romagna bisogna effettivamente dimostrare di essere stati discriminati. E per quanto ne so io l’unica che puo’ dimostrarlo e’, a quanto si legge nella Costa-Cifone, proprio Stanley.
Adesso io capisco che chi e’ di parte continuera’ fino alla morte a dire che la sentenza riguarda anche Goldbet o SKY. Leggo il commento compiaciuto di vanadium che dice che molti centri passano a Goldbet e francamente mi viene da ridere. Beh io francamente non sarei tanto tranquillo ad essere un centro Goldbet o Sky e quindi me ne resto con il mio piccolo e silenzioso book che piu’ sta zitto e piu’ nessuno lo disturba.
Devo anche darvi un’altra brutta notizia: ho appena vistio una Agicos dove invece c’e’ una sonora sconfitta proprio per Goldbet.
Ecco cosa dice Agicos:
Scommesse estere, il Tar Emilia Romagna: "Sentenza Corte di Giustizia non applicabile per tutti"
16:01 Scommesse - 16/03/2012
Il sistema concessorio italiano per le scommesse sportive non
è incompatibile con le direttive europee: non basta possedere
una concessione in un altro paese comunitario per poter
ottenere un riconoscimento automatico, è determinante
valutare le singole posizioni degli operatori per valutare le
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E’ quanto si legge in una ordinanza del Tar Emilia Romagna -
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Secondo i giudici amministrativi la Sentenza della Corte di
Giustizia non può avere effetti sul ricorso in questione visto che non è dimostrato che Goldbet sia stata " inibita o
scoraggiata" a partecipare alle gare per le concessioni dalle restrizioni ritenute illegittime dalla Corte Ue.
"Non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria - si legge nell’ordinanza - di un sistema
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda mandrake76 » 16/03/2012 - 18:16
Piaga, Vanadium, Ughetto, che le vostre previsioni siano "sacrosante"!!! Lo speriamo tutti..... Tuttavia quello che dice Stanley che la sentenza si applica solo a loro non lo dice senza spiegarlo. Lo spiega benissimo ed e’ per questo che io sono spaventato. Voi siete troppo di parte e sembra che vogliate chiudere gli occhi e sperare in bene. Certo c’e’ Roma, c’e’ Catania, Latina, e mi sembra altri posti dove Goldbet o Sky hanno vinto ai riesami. Pero’ io non voglio essere di parte di nessuno e sto cercando di usare il cervello. Il problema e’ che quello che dice la Stanley sembra corretto ad una analisi obiettiva. Aspettiamo per cantar vittoria perché in questo momento c'é troppa confusione e se le ragioni di questi dissequestri dovesse essere proprio la confusione.....
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Scommesse estere, il Tar Emilia Romagna: "Sentenza Corte di Giustizia non applicabile per tutti"
16:01 Scommesse - 16/03/2012
Il sistema concessorio italiano per le scommesse sportive non
è incompatibile con le direttive europee: non basta possedere
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Secondo Cino Benelli, avvocato esperto di betting e Coordinatore della rivista giuridica LexGiochi.it, la sentenza dimostra
come "la sentenza Costa Cifone della Corte di Giustizia non possa trasformarsi in un assalto alla diligenza, dovendo invece
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Quello che mi fa paura e’ che quello che dice il TAR della Emilia Romagna quadra esattamente con quello che dice Stanley..... intendo non nel senso dello slogan “LA SENTENZA VALE SOLO PER STANLEY”. No, a me quello che mi fa paura e’ che il TAR conferma che la sentenza vale solo per un certo tipo di operatore e le motivazioni che da sono esattamente le stesse motivazioni che da Stanley. E purtroppo sono motivazioni piu’ che logiche. Non e’ che uno che passava di li per caso puo’ dire di essere stato discriminato. La confusione naturalmente nasce dal fatto che il sistema concessorio “e’ EFFETTIVAMENTE discriminatorio”!. Ma non basta per essere legali. Secondo Stanley, ma anche secondop il TAR Emilia Romagna bisogna effettivamente dimostrare di essere stati discriminati. E per quanto ne so io l’unica che puo’ dimostrarlo e’, a quanto si legge nella Costa-Cifone, proprio Stanley.
Adesso io capisco che chi e’ di parte continuera’ fino alla morte a dire che la sentenza riguarda anche Goldbet o SKY. Leggo il commento compiaciuto di vanadium che dice che molti centri passano a Goldbet e francamente mi viene da ridere. Beh io francamente non sarei tanto tranquillo ad essere un centro Goldbet o Sky e quindi me ne resto con il mio piccolo e silenzioso book che piu’ sta zitto e piu’ nessuno lo disturba.
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è incompatibile con le direttive europee: non basta possedere
una concessione in un altro paese comunitario per poter
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valutare le singole posizioni degli operatori per valutare le
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ricorso del titolare di un centro collegato al bookmaker
austriaco Goldbet sul rifiuto della Questura di rilasciare la
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Secondo i giudici amministrativi la Sentenza della Corte di
Giustizia non può avere effetti sul ricorso in questione visto che non è dimostrato che Goldbet sia stata " inibita o
scoraggiata" a partecipare alle gare per le concessioni dalle restrizioni ritenute illegittime dalla Corte Ue.
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titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca".
Secondo Cino Benelli, avvocato esperto di betting e Coordinatore della rivista giuridica LexGiochi.it, la sentenza dimostra
come "la sentenza Costa Cifone della Corte di Giustizia non possa trasformarsi in un assalto alla diligenza, dovendo invece
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Adesso io capisco che chi e’ di parte continuera’ fino alla morte a dire che la sentenza riguarda anche Goldbet o SKY. Leggo il commento compiaciuto di vanadium che dice che molti centri passano a Goldbet e francamente mi viene da ridere. Beh io francamente non sarei tanto tranquillo ad essere un centro Goldbet o Sky e quindi me ne resto con il mio piccolo e silenzioso book che piu’ sta zitto e piu’ nessuno lo disturba.
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda mandrake76 » 16/03/2012 - 19:00
Ragazzi ecco che dice Goldbet:
Comunicato stampa
Innsbruck 16/03/2012
GOLDBET: SU ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA
L’ufficio stampa GoldBet sull'ordinanza cautelare pubblicata in data odierna dal TAR Emilia Romagna precisa quanto segue: “Si tratta di un procedimento agli atti nel quale non vi era evidenza della discriminazione patita da GoldBet - che risulta invece pacifica - in forza delle disposizioni del Bando Bersani”.
Il principio affermato dal TAR di Bologna è del tutto condivisibile. La sua applicazione negli altri giudizi tuttavia non potrà che condurre all'accoglimento dei relativi ricorsi, in cui vi sia prova documentale della discriminazione subita dalla Società austriaca per l'applicazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia.
Ogni diversa interpretazione o commento sull'ordinanza sopra citata, che non tenga conto del principio posto dal Tar Emilia Romagna, risulta in contrasto con il dato letterale della decisione e pertanto del tutto priva di fondamento.
Ora io dico: Goldbet ha partecipato alla gara Bersani (o una sua controllata, ma qui fare il gioco delle 3 carte con le societa' non bastera ...) e quindi dio solo sa come puo' dire di essere stata discriminata se per partecipare alla gara doveva sottoscrivere una dichiarazione che tutta la normativa sia di legge che del bando gli stava bene.
Pero' siamo abituati ai miracoli e stiamo a vedere. Entro stasera' un uccellino mi ha promesso che mi procura la sentenza e allora vediamo cosa effettivamente dicono i giudici. Intanto la Stanley tace. Non c'e' modo sembra di avere questo comunicato. La consegna sembra essere stata 'bocche chiuse!" e continuano a dirmi che la stanley sta per annunciare qualcosa di clamoroso al mercato.... ma cosa? Chi ne sa qualcosa di piu'?
Comunicato stampa
Innsbruck 16/03/2012
GOLDBET: SU ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA
L’ufficio stampa GoldBet sull'ordinanza cautelare pubblicata in data odierna dal TAR Emilia Romagna precisa quanto segue: “Si tratta di un procedimento agli atti nel quale non vi era evidenza della discriminazione patita da GoldBet - che risulta invece pacifica - in forza delle disposizioni del Bando Bersani”.
Il principio affermato dal TAR di Bologna è del tutto condivisibile. La sua applicazione negli altri giudizi tuttavia non potrà che condurre all'accoglimento dei relativi ricorsi, in cui vi sia prova documentale della discriminazione subita dalla Società austriaca per l'applicazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia.
Ogni diversa interpretazione o commento sull'ordinanza sopra citata, che non tenga conto del principio posto dal Tar Emilia Romagna, risulta in contrasto con il dato letterale della decisione e pertanto del tutto priva di fondamento.
Ora io dico: Goldbet ha partecipato alla gara Bersani (o una sua controllata, ma qui fare il gioco delle 3 carte con le societa' non bastera ...) e quindi dio solo sa come puo' dire di essere stata discriminata se per partecipare alla gara doveva sottoscrivere una dichiarazione che tutta la normativa sia di legge che del bando gli stava bene.
Pero' siamo abituati ai miracoli e stiamo a vedere. Entro stasera' un uccellino mi ha promesso che mi procura la sentenza e allora vediamo cosa effettivamente dicono i giudici. Intanto la Stanley tace. Non c'e' modo sembra di avere questo comunicato. La consegna sembra essere stata 'bocche chiuse!" e continuano a dirmi che la stanley sta per annunciare qualcosa di clamoroso al mercato.... ma cosa? Chi ne sa qualcosa di piu'?
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda enzo-bet » 16/03/2012 - 19:26
mandrake76 ha scritto:Ragazzi ecco che dice Goldbet:
Comunicato stampa
Innsbruck 16/03/2012
GOLDBET: SU ORDINANZA TAR EMILIA ROMAGNA
L’ufficio stampa GoldBet sull'ordinanza cautelare pubblicata in data odierna dal TAR Emilia Romagna precisa quanto segue: “Si tratta di un procedimento agli atti nel quale non vi era evidenza della discriminazione patita da GoldBet - che risulta invece pacifica - in forza delle disposizioni del Bando Bersani”.
Il principio affermato dal TAR di Bologna è del tutto condivisibile. La sua applicazione negli altri giudizi tuttavia non potrà che condurre all'accoglimento dei relativi ricorsi, in cui vi sia prova documentale della discriminazione subita dalla Società austriaca per l'applicazione di norme dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia.
Ogni diversa interpretazione o commento sull'ordinanza sopra citata, che non tenga conto del principio posto dal Tar Emilia Romagna, risulta in contrasto con il dato letterale della decisione e pertanto del tutto priva di fondamento.
Ora io dico: Goldbet ha partecipato alla gara Bersani (o una sua controllata, ma qui fare il gioco delle 3 carte con le societa' non bastera ...) e quindi dio solo sa come puo' dire di essere stata discriminata se per partecipare alla gara doveva sottoscrivere una dichiarazione che tutta la normativa sia di legge che del bando gli stava bene.
Pero' siamo abituati ai miracoli e stiamo a vedere. Entro stasera' un uccellino mi ha promesso che mi procura la sentenza e allora vediamo cosa effettivamente dicono i giudici. Intanto la Stanley tace. Non c'e' modo sembra di avere questo comunicato. La consegna sembra essere stata 'bocche chiuse!" e continuano a dirmi che la stanley sta per annunciare qualcosa di clamoroso al mercato.... ma cosa? Chi ne sa qualcosa di piu'?
Cosa pensi possa possa annunciare stanley sul mercato?Sta acquistando la GAD magari partecipera' al nuovo bando per acquisire corner o negozi,aggiungo magari a prezzi di favore per chiudere il contenzioso con aams,magari la sorpresa sara' che dato che stanley rinuncera' a proseguire la battaglia nei tribunali gli altri si attaccheranno...,scusate ho provato a fare l'indovino chissa magari c'hazzecco,di pietro permettendo
Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda ughetto » 16/03/2012 - 19:54
...uhmmm...sicuramente non è il Poker, perchè lo hanno introdotto loro lo scorso anno, per di più con pc dedicato.
...potrebbe essere quel nuovo programma li che sbarazzava tutto e tutti...nono, troppo banale.
Potrebbe essere che han preso le licenze e le rivendono ai loro affiliati a due lire, come fanno sempre, senza lucrarci insomma....
Potrebbe essere che forse ci hanno ragione e toglieranno anche AAMS...
Boh, cmq sia , scherzi a parte, mi auguro sta farsa italiana finisca, anche se purtroppo come sempre, vincitori non saremo certo noi che siamo sotto chi da 11 anni come me o altri...In bocca al lupo !!!!!
...potrebbe essere quel nuovo programma li che sbarazzava tutto e tutti...nono, troppo banale.
Potrebbe essere che han preso le licenze e le rivendono ai loro affiliati a due lire, come fanno sempre, senza lucrarci insomma....
Potrebbe essere che forse ci hanno ragione e toglieranno anche AAMS...
Boh, cmq sia , scherzi a parte, mi auguro sta farsa italiana finisca, anche se purtroppo come sempre, vincitori non saremo certo noi che siamo sotto chi da 11 anni come me o altri...In bocca al lupo !!!!!
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda mandrake76 » 16/03/2012 - 21:08
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2012, proposto da:
Raffaele Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Dossena, Andrea Aufiero, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso Augusto Dossena in Bologna, via S. Stefano 25;
contro
Questore di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto Div.P.A.S.I. Cat.11E/2011 emesso dal Questore di Forlì Cesena in data 2011 e notificato in data 22 novembre 2011, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Forli' - Cesena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla giurisprudenza comunitaria, e in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012 della CGE in cause riunite Costa (c/72/10) e Cifone (c/77/10), non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca;
Ritenuto che la disapplicazione del regime delle distanze minime (dalle sedi dei concessionari storici), e della comminatoria di decadenza ex art. 23/3° dello Schema di convenzione, ritenuti incompatibili con il trattato dalla citata sentenza Costa/Cifone, non riverberi alcuna conseguenza sull’impugnato diniego, che è dipeso in modo autonomo ed assorbente dalla mancanza della concessione italiana, atteso che nel caso di specie non è allegato, né tanto meno dimostrato, che la partecipazione di Goldbet alla relativa gara sia stata inibita o scoraggiata dalle suindicate illegittime restrizioni (ciò che invece, nella fattispecie di cui alla sentenza Costa-Cifone della Corte Europea, risultava chiaramente dal complesso carteggio scambiato tra il bookmaker straniero ed AAMS, e palesava, quindi, la rilevanza delle questioni in quel giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare, in considerazione della complessità della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2012, proposto da:
Raffaele Rossi, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto Dossena, Andrea Aufiero, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso Augusto Dossena in Bologna, via S. Stefano 25;
contro
Questore di Forli' - Cesena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto Div.P.A.S.I. Cat.11E/2011 emesso dal Questore di Forlì Cesena in data 2011 e notificato in data 22 novembre 2011, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza per l'attività di scommesse;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o altrimenti connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questore di Forli' - Cesena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che dalla giurisprudenza comunitaria, e in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012 della CGE in cause riunite Costa (c/72/10) e Cifone (c/77/10), non si evincono indicazioni nel senso della incompatibilità comunitaria di un sistema concessorio, come quello italiano, che non preveda il mutuo automatico riconoscimento tra stati delle rispettive concessioni (questione nemmeno posta dal giudice remittente), e che pertanto è irrilevante, rispetto al caso di specie, la titolarità in capo a Goldbet della concessione austriaca;
Ritenuto che la disapplicazione del regime delle distanze minime (dalle sedi dei concessionari storici), e della comminatoria di decadenza ex art. 23/3° dello Schema di convenzione, ritenuti incompatibili con il trattato dalla citata sentenza Costa/Cifone, non riverberi alcuna conseguenza sull’impugnato diniego, che è dipeso in modo autonomo ed assorbente dalla mancanza della concessione italiana, atteso che nel caso di specie non è allegato, né tanto meno dimostrato, che la partecipazione di Goldbet alla relativa gara sia stata inibita o scoraggiata dalle suindicate illegittime restrizioni (ciò che invece, nella fattispecie di cui alla sentenza Costa-Cifone della Corte Europea, risultava chiaramente dal complesso carteggio scambiato tra il bookmaker straniero ed AAMS, e palesava, quindi, la rilevanza delle questioni in quel giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare, in considerazione della complessità della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda paparazzo » 17/03/2012 - 10:11
a questo punto il tema è: come possono fare i book non stanley a dimostrare di esser stati discriminati?
...non credo sia impossibile farlo, a meno che non siano indispensabili i "carteggi" con AAMS
...non credo sia impossibile farlo, a meno che non siano indispensabili i "carteggi" con AAMS
Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda vanadium » 17/03/2012 - 15:07
Carteggi con AAMS ne ha anche la planet... ve lo garantisco.
Ad ogni modo, leggendo bene, si tratta di una causa di diniego, che porta la sentenza costa cifone come motivazione.
è sbagliato il modo con cui è posta, come afferma giustamente l'avv. ripamonti...
Ad ogni modo, leggendo bene, si tratta di una causa di diniego, che porta la sentenza costa cifone come motivazione.
è sbagliato il modo con cui è posta, come afferma giustamente l'avv. ripamonti...
- mandrake76
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Re: CLAMOROSO: TAR TOSCANA ASSEGNA LICENZA TULPS PS A CTD !!
Messaggioda mandrake76 » 17/03/2012 - 21:00
Leggendo bene bene....goldbet ha vinto al tar bologna...

"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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