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CGE SI......ma solo per Stanley
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda ercolino » 17/02/2012 - 17:48
17-02-2012 ore 16:55 - ms
CTD, PRIMI EFFETTI DELLA SENTENZA CGE
Il Gip ha applicato la sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa a Lussemburgo appena ieri assolvendo un centro scommesse a Roma
A poche ore dal deposito della sentenza sui casi riuniti Costa-Cifone emessa dalla Corte di Giustizia Europea, arriva la prima pronunzia in favore del bookmaker inglese Stanleybet. Il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Roma, si legge in una nota di stanleybet, ha preso atto della sentenza comunitaria, ha disapplicato la normativa nazionale e ha assolto il titolare del centro Stanleybet perché il fatto non sussiste. Anche la Procura ha chiesto l'assoluzione per inesistenza dei presupposti di legge. Il titolare del centro, difeso dall'avv. Daniela Agnello, era stato denunciato dalla Questura di Roma per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di giocate in favore di Stanleybet. La sentenza della Corte di Giustizia, afferma l'avv. Agnello, rappresenta uno "ius superveniens di fonte comunitaria" e, segnatamente, un diritto sopravveniente da sentenza interpretativa della Corte di Giustizia con applicazione obbligatoria e retroattiva. La sentenza, quindi, vincola e condiziona i Giudici nazionali, così come ogni organo della Pubblica Amministrazione.
CTD, PRIMI EFFETTI DELLA SENTENZA CGE
Il Gip ha applicato la sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa a Lussemburgo appena ieri assolvendo un centro scommesse a Roma
A poche ore dal deposito della sentenza sui casi riuniti Costa-Cifone emessa dalla Corte di Giustizia Europea, arriva la prima pronunzia in favore del bookmaker inglese Stanleybet. Il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Roma, si legge in una nota di stanleybet, ha preso atto della sentenza comunitaria, ha disapplicato la normativa nazionale e ha assolto il titolare del centro Stanleybet perché il fatto non sussiste. Anche la Procura ha chiesto l'assoluzione per inesistenza dei presupposti di legge. Il titolare del centro, difeso dall'avv. Daniela Agnello, era stato denunciato dalla Questura di Roma per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di giocate in favore di Stanleybet. La sentenza della Corte di Giustizia, afferma l'avv. Agnello, rappresenta uno "ius superveniens di fonte comunitaria" e, segnatamente, un diritto sopravveniente da sentenza interpretativa della Corte di Giustizia con applicazione obbligatoria e retroattiva. La sentenza, quindi, vincola e condiziona i Giudici nazionali, così come ogni organo della Pubblica Amministrazione.
erc
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda marcello5 » 17/02/2012 - 19:03
a questo punto sarebbe molto simpatico conoscere il parere del mitico miloh ....
ho sempre letto con attenzione tutti i suoi post e ammetto che spesso mi ha quasi messo paura !!!!!
e adesso?????
scommetto che prendera' l'argomento fiscale con multe a svariati zero!!!!!!!!!!
ho sempre letto con attenzione tutti i suoi post e ammetto che spesso mi ha quasi messo paura !!!!!
e adesso?????
scommetto che prendera' l'argomento fiscale con multe a svariati zero!!!!!!!!!!
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda paparazzo » 17/02/2012 - 19:23
enzo-bet ha scritto:
Tu nn lo vedi?Stanley come diciamo dalle nostre parti:"si sta mettendo il ferro dietro la porta",
dato che nn intende investire partecipando al bando per acquisire le licenze di corner e negozi per legalizzare i suoi centri,acquisendo la licenza online,fara' diventare i propri affiliati dei punti ricarica,sono anche convinto che questa licenza gli sara' "regalata" per chiudere un contenzioso che dura da molti anni.
Sarebbe una fine davvero ingloriosa per Stanley e chi ha combattuto per lei e con lei.
...diventare un .it....
COSI' E' TROPPO!!!
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda lovekill78 » 17/02/2012 - 19:34
paparazzo ha scritto:enzo-bet ha scritto:
Tu nn lo vedi?Stanley come diciamo dalle nostre parti:"si sta mettendo il ferro dietro la porta",
dato che nn intende investire partecipando al bando per acquisire le licenze di corner e negozi per legalizzare i suoi centri,acquisendo la licenza online,fara' diventare i propri affiliati dei punti ricarica,sono anche convinto che questa licenza gli sara' "regalata" per chiudere un contenzioso che dura da molti anni.
Sarebbe una fine davvero ingloriosa per Stanley e chi ha combattuto per lei e con lei.
...diventare un .it....
COSI' E' TROPPO!!!
Io non credo che Stanley arriverà a questo punto...sarebbe davvero abbassarsi i pantaloni....
E poi credo che la CGE abbia sancito 2 punti fondamentali:
"ha stabilito come la norma italiana non è conforme agli articoli 43 e 49 del Trattato Comunitario.
Inoltre ha stabilito che è illegittimo imporre sanzioni penali a carico dei titolari di agenzie senza concessione collegate a un bookmaker estero escluso ingiustamente dalle precedenti gare: “i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi"
Queste non sono cose da niente!
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda mandrake76 » 18/02/2012 - 18:55
Ragazzi, qui di seguito due Agipronews con parte di una circolare Stanleybet fatta veicolare nei ctd.......i contenuti sono molto interessanti, per certo non tutti condivisibili.....
Cercheró di reperire la versione integrale da qualche ced....
Sentenza Corte di Giustizia, Stanleybet: "Pronti a trattare con le istituzioni per il futuro delle scommesse in Italia"
18:07 Giochi e politica - 18/02/2012 ROMA - "Un grande risultato": E' l'opinione del bookmaker Stanleybet che commenta così la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea sui Centri Trasmissione Dati collegati all'operatore inglese. "Questa volta la sentenza é talmente chiara da farci pensare che la battaglia per la regolarizzazione dei CTD Stanleybet volga ormai al termine". "Fortunatamente - si legge in una nota inviata dalla sigla britannica ai titolari dei centri - "il sistema concessorio Italiano, pur censurato dalla Corte per il modo in cui Stanleybet ne é stata discriminata, ha retto. Quindi non si entrerà in una fase di grande confusione o in un addirittura ben più problematico sistema autorizzatorio. La situazione quindi dopo questa sentenza é molto chiara: gli operatori legali sono solo i concessionari AAMS e Stanleybet".
La sentenza della Corte di Giustizia appare quindi come uno "spartiacque per l'avvio di una nuova stagione". Nonostante la sentenza favorevole "Stanleybet non ha nessuna intenzione di farsi strumentalizzare ed é pronta a partecipare a colloqui sul futuro del settore in Italia e specificamente sul futuro dei propri CTD, ma solo su basi ufficiali e solo con il regolatore".
La sentenza emessa ieri, inoltre, "da' ora la possibilità a Stanleybet e ai CTD che hanno subito azioni cautelari di iniziativa e qualsiasi altro tipo di danno di dare avvio ad una nuova richiesta di risarcimento per il periodo post-Bersani". L'ufficio legale della società é già al lavoro per la finalizzazione di centinaia di lettere di interruzione della prescrizione che verranno inviate all'indirizzo di altrettanti singoli funzionari pubblici responsabili della violazione del diritto comunitario, che fin dall'inizio vengono chiamati al risarcimento del danno in solido con lo Stato italiano per gravi e caratterizzate violazioni del diritto comunitario. Analoga lettera di interruzione della prescrizione viene inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
RED/Agipro
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Sentenza Corte di Giustizia, Stanleybet: "Unici a poter utilizzare la decisione dei giudici, smarcati da ogni altro operatore"
18:09 Giochi e politica - 18/02/2012 ROMA - Dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea a favore del bookmaker inglese Stanleybet, la situazione per gli altri operatori "non é particolarmente rosea", si legge nella nota della società inglese. "Non c'é nessun operatore che, per quanto ne sappiamo, si trovi nella condizione di poter usare la sentenza Costa-Cifone, a parte Stanleybet stessa" perché la sentenza si riferisce esclusivamente alla discriminazione subita da Stanleybet, "illegittimamente esclusa dalle gare Bersani proprio in conseguenza delle precedenti discriminazioni subite nelle gare CONI del 1999. Sembra una sottigliezza, ma non lo é. In pratica, per poter usare a proprio favore questa sentenza Stanleybet un altro operatore dovrebbe spiegare per quale motivo sarebbe stato anch'esso discriminato nelle gare del 2006". Una sentenza inutilizzabile da operatori esteri che hanno in passato avuto una concessione italiana grazie al Bando Bersani, visto che secondo Stanley, chi ha avuto una concessione sottoscrivendo una "dichiarazione vincolante in cui si diceva pienamente soddisfatta di tutti gli aspetti della gara", adesso non può appellarsi ad aspetti discriminatori.
Considerando invece "il caso di un operatore che ai tempi del bando Bersani non abbia partecipato alla gara", per dimostrare di essere stato discriminato, "dovrebbe dimostrare che aveva interesse a partecipare alle gare", ma "avrebbe dovuto impugnare il bando. Se non lo ha fatto, anche questa categoria di operatore resta fuori dal concetto". Esaminando infine "il caso di un operatore che ai tempi della gara Bersani non era neanche nato", dovrebbe affermare "che si considera discriminato da una gara che é avvenuta quando non aveva neanche iniziato ad operare".
Secondo Stanley non é esclusa la possibilità di "cercare nuove strade giuridiche" per tutti gli operatori ancora "definiti "abusivi", "clandestini" o in generale˜illegali", appellandosi peró a "nuovi principi di respiro europeo e a nuovi strumenti giuridici, non potendo più sfruttare la precedente battaglia legale e posizione di Stanleybet, che si é ormai smarcata da tutti gli altri operatori".
RED/Agipro
Cercheró di reperire la versione integrale da qualche ced....
Sentenza Corte di Giustizia, Stanleybet: "Pronti a trattare con le istituzioni per il futuro delle scommesse in Italia"
18:07 Giochi e politica - 18/02/2012 ROMA - "Un grande risultato": E' l'opinione del bookmaker Stanleybet che commenta così la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea sui Centri Trasmissione Dati collegati all'operatore inglese. "Questa volta la sentenza é talmente chiara da farci pensare che la battaglia per la regolarizzazione dei CTD Stanleybet volga ormai al termine". "Fortunatamente - si legge in una nota inviata dalla sigla britannica ai titolari dei centri - "il sistema concessorio Italiano, pur censurato dalla Corte per il modo in cui Stanleybet ne é stata discriminata, ha retto. Quindi non si entrerà in una fase di grande confusione o in un addirittura ben più problematico sistema autorizzatorio. La situazione quindi dopo questa sentenza é molto chiara: gli operatori legali sono solo i concessionari AAMS e Stanleybet".
La sentenza della Corte di Giustizia appare quindi come uno "spartiacque per l'avvio di una nuova stagione". Nonostante la sentenza favorevole "Stanleybet non ha nessuna intenzione di farsi strumentalizzare ed é pronta a partecipare a colloqui sul futuro del settore in Italia e specificamente sul futuro dei propri CTD, ma solo su basi ufficiali e solo con il regolatore".
La sentenza emessa ieri, inoltre, "da' ora la possibilità a Stanleybet e ai CTD che hanno subito azioni cautelari di iniziativa e qualsiasi altro tipo di danno di dare avvio ad una nuova richiesta di risarcimento per il periodo post-Bersani". L'ufficio legale della società é già al lavoro per la finalizzazione di centinaia di lettere di interruzione della prescrizione che verranno inviate all'indirizzo di altrettanti singoli funzionari pubblici responsabili della violazione del diritto comunitario, che fin dall'inizio vengono chiamati al risarcimento del danno in solido con lo Stato italiano per gravi e caratterizzate violazioni del diritto comunitario. Analoga lettera di interruzione della prescrizione viene inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
RED/Agipro
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Sentenza Corte di Giustizia, Stanleybet: "Unici a poter utilizzare la decisione dei giudici, smarcati da ogni altro operatore"
18:09 Giochi e politica - 18/02/2012 ROMA - Dopo la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea a favore del bookmaker inglese Stanleybet, la situazione per gli altri operatori "non é particolarmente rosea", si legge nella nota della società inglese. "Non c'é nessun operatore che, per quanto ne sappiamo, si trovi nella condizione di poter usare la sentenza Costa-Cifone, a parte Stanleybet stessa" perché la sentenza si riferisce esclusivamente alla discriminazione subita da Stanleybet, "illegittimamente esclusa dalle gare Bersani proprio in conseguenza delle precedenti discriminazioni subite nelle gare CONI del 1999. Sembra una sottigliezza, ma non lo é. In pratica, per poter usare a proprio favore questa sentenza Stanleybet un altro operatore dovrebbe spiegare per quale motivo sarebbe stato anch'esso discriminato nelle gare del 2006". Una sentenza inutilizzabile da operatori esteri che hanno in passato avuto una concessione italiana grazie al Bando Bersani, visto che secondo Stanley, chi ha avuto una concessione sottoscrivendo una "dichiarazione vincolante in cui si diceva pienamente soddisfatta di tutti gli aspetti della gara", adesso non può appellarsi ad aspetti discriminatori.
Considerando invece "il caso di un operatore che ai tempi del bando Bersani non abbia partecipato alla gara", per dimostrare di essere stato discriminato, "dovrebbe dimostrare che aveva interesse a partecipare alle gare", ma "avrebbe dovuto impugnare il bando. Se non lo ha fatto, anche questa categoria di operatore resta fuori dal concetto". Esaminando infine "il caso di un operatore che ai tempi della gara Bersani non era neanche nato", dovrebbe affermare "che si considera discriminato da una gara che é avvenuta quando non aveva neanche iniziato ad operare".
Secondo Stanley non é esclusa la possibilità di "cercare nuove strade giuridiche" per tutti gli operatori ancora "definiti "abusivi", "clandestini" o in generale˜illegali", appellandosi peró a "nuovi principi di respiro europeo e a nuovi strumenti giuridici, non potendo più sfruttare la precedente battaglia legale e posizione di Stanleybet, che si é ormai smarcata da tutti gli altri operatori".
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda mandrake76 » 18/02/2012 - 18:58
Anche un nuovo bando di 7000 sarebbe illegittimo come lo e' stato bersani. Ma veramente questi signori che stanno a piazza mastai si sono bevuti il cervello? Cominciamo con il solito balletto per spillare soldi a dei poveri disgraziati? E intanto Stanley gode.....
Sentenza Corte di Giustizia, Sindacato Ricevitori: "Serve tavolo di confronto su nuovo bando scommesse"
18:20 Giochi e politica - 18/02/2012 "Vogliamo sperare che al più presto ci sia un tavolo di lavoro dove potersi confrontare e trovare le migliori soluzioni nell'interesse generale degli operatori, dei raccoglitori di gioco e dei ricevitori-tabaccai". E' quanto si legge in un comunicato del Sindacato Ricevitori, aderente alla sigla Felsa-Cisl, che commenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui centri collegati al bookmaker Stanleybet. Il sindacato chiede il confronto in particolare per discutere del prossimo bando di gara per le scommesse, ritenuto al momento inattuabile "specialmente se fatto sulla falsa riga dei precedenti, in quanto 7000 nuovi punti, attivati solo per esigenze immediate di cassa, andrebbero ad insediarsi in un mercato già sofferente per tutti, nessuno escluso. Infatti non sono stati ancora attivati tutti i punti previsti dal bando Bersani, anche se lacunoso, e si pensa di poter avere successo con un nuovo bando?".
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Sentenza Corte di Giustizia, Sindacato Ricevitori: "Serve tavolo di confronto su nuovo bando scommesse"
18:20 Giochi e politica - 18/02/2012 "Vogliamo sperare che al più presto ci sia un tavolo di lavoro dove potersi confrontare e trovare le migliori soluzioni nell'interesse generale degli operatori, dei raccoglitori di gioco e dei ricevitori-tabaccai". E' quanto si legge in un comunicato del Sindacato Ricevitori, aderente alla sigla Felsa-Cisl, che commenta la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui centri collegati al bookmaker Stanleybet. Il sindacato chiede il confronto in particolare per discutere del prossimo bando di gara per le scommesse, ritenuto al momento inattuabile "specialmente se fatto sulla falsa riga dei precedenti, in quanto 7000 nuovi punti, attivati solo per esigenze immediate di cassa, andrebbero ad insediarsi in un mercato già sofferente per tutti, nessuno escluso. Infatti non sono stati ancora attivati tutti i punti previsti dal bando Bersani, anche se lacunoso, e si pensa di poter avere successo con un nuovo bando?".
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda mandrake76 » 18/02/2012 - 20:06
Eccovi un'altra mandrakata.....in basso trovate la circolare Stanley
bye bye
A Tutte le Ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi.
Gentile Ricevitore,
Le accludiamo copia della sentenza Costa-Cifone, emessa in data 16 Febbraio 2012 dalla Corte di Giustizia Europea.
E’ un grande risultato.
Questa volta la sentenza è talmente chiara da farci pensare che la battaglia per la regolarizzazione dei CTD Stanleybet – e solo dei CTD Stanleybet, come affermato dalla Corte – volga ormai al termine con una netta vittoria a nostro e a Vostro favore.
Fortunatamente il sistema concessorio Italiano, pur censurato dalla Corte per il modo in cui Stanleybet ne è stata discriminata, ha retto. Quindi non si entrerà in una fase di grande confusione o in un addirittura ben più problematico sistema autorizzatorio.
La situazione quindi dopo questa sentenza è molto chiara: gli operatori legali sono solo i concessionari AAMS e Stanleybet.
Vediamo ora la situazione più nel dettaglio:
1) A favore di chi è la sentenza
La sentenza, così come riconosciuto dalla stessa AAMS nelle dichiarazioni ai giornalisti, ‘riguarda un solo operatore: Stanleybet’. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra, che definisce la sentenza a favore di un solo operatore, anche se non cita espressamente Stanleybet. Le dichiarazioni di altri importanti operatori concessionari sono dirette a chiedere un tavolo di trattativa per discutere la situazione dell’intero settore, alla luce del riconoscimento della posizione di Stanleybet.
Gli stessi operatori, pur guardandosi bene dal citare Stanleybet, fanno riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia come allo spartiacque per l’avvio di una nuova stagione in cui, lasciano intendere che potrebbero avanzare richieste in loro favore in cambio di un “nulla osta” per l’inserimento Stanley nel sistema in cambio di vantaggi futuri.
Pur essendo questa posizione pienamente comprensibile, sarà presto chiaro a tutti che Stanleybet non ha nessuna intenzione di farsi strumentalizzare e che è pronta a partecipare a colloqui sul futuro del settore in Italia e specificamente sul futuro dei propri CTD, ma solo su basi ufficiali e solo con il regolatore. A questo proposito occorre infatti ricordare che è ancora in corso una causa contro lo Stato Italiano di oltre 1 miliardo e mezzo di Euro per il risarcimento dei danni subiti da Stanleybet e da tutti i suoi ricevitori nel periodo pre-Bersani.
Ma c’e’ di piu’: la sentenza Costa-Cifone da’ ora la possibilita’ a Stanleybet e ai CTD che hanno subito azioni cautelari di iniziativa e qualsiasi altro tipo di danno di dare avvio ad una nuova richiesta di risarcimento per il periodo post-Bersani. All’indomani della sentenza tutto l’ufficio legale Stanleybet e’ al lavoro per la finalizzazione di centinaia di lettere di interruzione della prescrizione che verranno inviate all’indirizzo di altrettanti singoli funzionari pubblici responsabili della violazione del diritto comunitario, che fin dall’inizio vengono chiamati al risarcimento del danno in solido con lo Stato italiano per gravi e caratterizzate violazioni del diritto comunitario. Analoga lettera di interruzione della prescrizione viene inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Che succede ai CTD/CED di altri operatori?
La situazione non è particolarmente rosea per tutti loro. Non c’è nessun operatore che, per quanto ne sappiamo, si trovi nella condizione di poter usare la sentenza Costa-Cifone, a parte Stanleybet stessa.
Vediamo perché.
La Corte di Giustizia Europea non si concentra affatto sulla questione se il sistema Italia in generale o se il sistema Bersani in particolare siano o no discriminatori. La sentenza descrive invece perché, rispetto a tale sistema, Stanleybet possa ben dire di essere stata discriminata: con la sua specifica storia, che viene esaminata attentamente, si giunge alla conclusione che Stanleybet è stata illegittimamente esclusa dalle gare Bersani proprio in conseguenza delle precedenti discriminazioni subite nelle gare CONI del 1999. Sembra una sottigliezza, ma non lo è. In pratica, per poter usare a proprio favore questa ‘sentenza Stanleybet’ un altro operatore (prendiamo ad esempio Goldbet) dovrebbe spiegare per quale motivo sarebbe stato anch’esso discriminato nelle gare del 2006. Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, non potrebbe appellarsi a principi europei generali: Goldbet (o società direttamente o indirettamente collegate o società nell’analoga posizione) ha partecipato a tali gare e ne è risultata vincitrice, aggiudicandosi una concessione AAMS. Non solo. Goldbet ha sottoscritto una dichiarazione vincolante in cui si diceva pienamente soddisfatta di tutti gli aspetti della gara, quindi...come può ora affermare di essere stata discriminata dalle gare Bersani? Comunque Goldbet certamente fara’ la sua battaglia per affermare la propria legittimita ma – questa e’ la novita’ – senza piu’ potersi servire delle sentenze ottenute da Stanleybet. Saranno poi i giudici a decidere.
D’altro canto, le alte Corti hanno gia’ deciso riguardo a Goldbet, perché c’è già una sentenza della Corte di Cassazione che conclude per l’applicazione a Goldbet delle sanzioni penali (fu emessa lo stesso giorno in cui il caso Stanleybet fu rimandato alla Corte di Giustizia Europea).
Prendiamo invece il caso di un operatore che ai tempi del bando Bersani non abbia partecipato alla gara. Per dimostrare di essere stato discriminato, dovrebbe dimostrare che aveva interesse a partecipare alle gare. Per dimostrare che aveva interesse a partecipare, avrebbe dovuto impugnare il bando di gara. Se non lo ha fatto, anche questa categoria di operatore resta fuori dal concetto.
Prendiamo infine il caso di un operatore che ai tempi della gara Bersani non era neanche nato. Dovrebbe dire che si considera discriminato da una gara che è avvenuta quando non aveva neanche iniziato ad operare...sarebbe il caso, per esempio, di Planetwin365 che ora dovrà tentare una strada autonoma rispetto a quella percorsa da Stanleybet per affermare che i più generali principi europei di libera impresa e di libera circolazione valgano comunque.
Il nostro consiglio, per proteggere il lavoro di migliaia di giovani imprenditori senza colpa e il cui futuro non si preannuncia certo roseo, è di cercare nuove strade giuridiche. Occorre che tutti gli operatori ancora definiti ‘abusivi’, ‘clandestini’ o in generale ‘illegali’, siano nella posizione di poter appellarsi a nuovi principi di respiro europeo e a nuovi strumenti giuridici, non potendo più sfruttare la precedente battaglia legale e posizione di Stanleybet, che si è ormai smarcata da tutti gli altri operatori. La Corte di Giustizia ha chiarito con questa storica sentenza come il contenzioso riguardi esclusivamente Stanleybet.
Ci scusiamo e facciamo comunque i migliori auguri a tutti i CTD/CED non Stanleybet che comprenderanno come, a questo punto, la Compagnia abbia una via obbligata da seguire.
E la seguirà.
Cordiali saluti.
Stanleybet Group
1) Notizie dell’ultim’ora!
A neanche un giorno dal deposito della sentenza sui casi riuniti Costa – Cifone emessa ieri dalla Corte di Giustizia Europea, arriva la prima pronuncia in favore del bookmaker inglese Stanleybet.
Il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha preso atto della sentenza comunitaria, ha disapplicato la normativa nazionale e ha assolto il titolare del centro Stanleybet perché il fatto non sussiste. Anche la Procura ha chiesto l'assoluzione per inesistenza dei presupposti di legge.
Il titolare del centro, difeso dall'avv. Daniela Agnello, era stato denunziato dalla Questura di Roma per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di giocate in favore di Stanleybet.
La sentenza della Corte di Giustizia, afferma l'avv. Agnello, rappresenta uno "ius superveniens di fonte comunitaria" e, segnatamente, un diritto sopravveniente da sentenza interpretativa della Corte di Giustizia con applicazione obbligatoria e retroattiva. La sentenza, quindi, vincola e condiziona i Giudici nazionali, così come ogni organo della Pubblica Amministrazione.
bye bye
A Tutte le Ricevitorie Stanleybet
Loro Sedi.
Gentile Ricevitore,
Le accludiamo copia della sentenza Costa-Cifone, emessa in data 16 Febbraio 2012 dalla Corte di Giustizia Europea.
E’ un grande risultato.
Questa volta la sentenza è talmente chiara da farci pensare che la battaglia per la regolarizzazione dei CTD Stanleybet – e solo dei CTD Stanleybet, come affermato dalla Corte – volga ormai al termine con una netta vittoria a nostro e a Vostro favore.
Fortunatamente il sistema concessorio Italiano, pur censurato dalla Corte per il modo in cui Stanleybet ne è stata discriminata, ha retto. Quindi non si entrerà in una fase di grande confusione o in un addirittura ben più problematico sistema autorizzatorio.
La situazione quindi dopo questa sentenza è molto chiara: gli operatori legali sono solo i concessionari AAMS e Stanleybet.
Vediamo ora la situazione più nel dettaglio:
1) A favore di chi è la sentenza
La sentenza, così come riconosciuto dalla stessa AAMS nelle dichiarazioni ai giornalisti, ‘riguarda un solo operatore: Stanleybet’. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra, che definisce la sentenza a favore di un solo operatore, anche se non cita espressamente Stanleybet. Le dichiarazioni di altri importanti operatori concessionari sono dirette a chiedere un tavolo di trattativa per discutere la situazione dell’intero settore, alla luce del riconoscimento della posizione di Stanleybet.
Gli stessi operatori, pur guardandosi bene dal citare Stanleybet, fanno riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia come allo spartiacque per l’avvio di una nuova stagione in cui, lasciano intendere che potrebbero avanzare richieste in loro favore in cambio di un “nulla osta” per l’inserimento Stanley nel sistema in cambio di vantaggi futuri.
Pur essendo questa posizione pienamente comprensibile, sarà presto chiaro a tutti che Stanleybet non ha nessuna intenzione di farsi strumentalizzare e che è pronta a partecipare a colloqui sul futuro del settore in Italia e specificamente sul futuro dei propri CTD, ma solo su basi ufficiali e solo con il regolatore. A questo proposito occorre infatti ricordare che è ancora in corso una causa contro lo Stato Italiano di oltre 1 miliardo e mezzo di Euro per il risarcimento dei danni subiti da Stanleybet e da tutti i suoi ricevitori nel periodo pre-Bersani.
Ma c’e’ di piu’: la sentenza Costa-Cifone da’ ora la possibilita’ a Stanleybet e ai CTD che hanno subito azioni cautelari di iniziativa e qualsiasi altro tipo di danno di dare avvio ad una nuova richiesta di risarcimento per il periodo post-Bersani. All’indomani della sentenza tutto l’ufficio legale Stanleybet e’ al lavoro per la finalizzazione di centinaia di lettere di interruzione della prescrizione che verranno inviate all’indirizzo di altrettanti singoli funzionari pubblici responsabili della violazione del diritto comunitario, che fin dall’inizio vengono chiamati al risarcimento del danno in solido con lo Stato italiano per gravi e caratterizzate violazioni del diritto comunitario. Analoga lettera di interruzione della prescrizione viene inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Che succede ai CTD/CED di altri operatori?
La situazione non è particolarmente rosea per tutti loro. Non c’è nessun operatore che, per quanto ne sappiamo, si trovi nella condizione di poter usare la sentenza Costa-Cifone, a parte Stanleybet stessa.
Vediamo perché.
La Corte di Giustizia Europea non si concentra affatto sulla questione se il sistema Italia in generale o se il sistema Bersani in particolare siano o no discriminatori. La sentenza descrive invece perché, rispetto a tale sistema, Stanleybet possa ben dire di essere stata discriminata: con la sua specifica storia, che viene esaminata attentamente, si giunge alla conclusione che Stanleybet è stata illegittimamente esclusa dalle gare Bersani proprio in conseguenza delle precedenti discriminazioni subite nelle gare CONI del 1999. Sembra una sottigliezza, ma non lo è. In pratica, per poter usare a proprio favore questa ‘sentenza Stanleybet’ un altro operatore (prendiamo ad esempio Goldbet) dovrebbe spiegare per quale motivo sarebbe stato anch’esso discriminato nelle gare del 2006. Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, non potrebbe appellarsi a principi europei generali: Goldbet (o società direttamente o indirettamente collegate o società nell’analoga posizione) ha partecipato a tali gare e ne è risultata vincitrice, aggiudicandosi una concessione AAMS. Non solo. Goldbet ha sottoscritto una dichiarazione vincolante in cui si diceva pienamente soddisfatta di tutti gli aspetti della gara, quindi...come può ora affermare di essere stata discriminata dalle gare Bersani? Comunque Goldbet certamente fara’ la sua battaglia per affermare la propria legittimita ma – questa e’ la novita’ – senza piu’ potersi servire delle sentenze ottenute da Stanleybet. Saranno poi i giudici a decidere.
D’altro canto, le alte Corti hanno gia’ deciso riguardo a Goldbet, perché c’è già una sentenza della Corte di Cassazione che conclude per l’applicazione a Goldbet delle sanzioni penali (fu emessa lo stesso giorno in cui il caso Stanleybet fu rimandato alla Corte di Giustizia Europea).
Prendiamo invece il caso di un operatore che ai tempi del bando Bersani non abbia partecipato alla gara. Per dimostrare di essere stato discriminato, dovrebbe dimostrare che aveva interesse a partecipare alle gare. Per dimostrare che aveva interesse a partecipare, avrebbe dovuto impugnare il bando di gara. Se non lo ha fatto, anche questa categoria di operatore resta fuori dal concetto.
Prendiamo infine il caso di un operatore che ai tempi della gara Bersani non era neanche nato. Dovrebbe dire che si considera discriminato da una gara che è avvenuta quando non aveva neanche iniziato ad operare...sarebbe il caso, per esempio, di Planetwin365 che ora dovrà tentare una strada autonoma rispetto a quella percorsa da Stanleybet per affermare che i più generali principi europei di libera impresa e di libera circolazione valgano comunque.
Il nostro consiglio, per proteggere il lavoro di migliaia di giovani imprenditori senza colpa e il cui futuro non si preannuncia certo roseo, è di cercare nuove strade giuridiche. Occorre che tutti gli operatori ancora definiti ‘abusivi’, ‘clandestini’ o in generale ‘illegali’, siano nella posizione di poter appellarsi a nuovi principi di respiro europeo e a nuovi strumenti giuridici, non potendo più sfruttare la precedente battaglia legale e posizione di Stanleybet, che si è ormai smarcata da tutti gli altri operatori. La Corte di Giustizia ha chiarito con questa storica sentenza come il contenzioso riguardi esclusivamente Stanleybet.
Ci scusiamo e facciamo comunque i migliori auguri a tutti i CTD/CED non Stanleybet che comprenderanno come, a questo punto, la Compagnia abbia una via obbligata da seguire.
E la seguirà.
Cordiali saluti.
Stanleybet Group
1) Notizie dell’ultim’ora!
A neanche un giorno dal deposito della sentenza sui casi riuniti Costa – Cifone emessa ieri dalla Corte di Giustizia Europea, arriva la prima pronuncia in favore del bookmaker inglese Stanleybet.
Il Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha preso atto della sentenza comunitaria, ha disapplicato la normativa nazionale e ha assolto il titolare del centro Stanleybet perché il fatto non sussiste. Anche la Procura ha chiesto l'assoluzione per inesistenza dei presupposti di legge.
Il titolare del centro, difeso dall'avv. Daniela Agnello, era stato denunziato dalla Questura di Roma per esercizio di attività di raccolta e trasmissione di giocate in favore di Stanleybet.
La sentenza della Corte di Giustizia, afferma l'avv. Agnello, rappresenta uno "ius superveniens di fonte comunitaria" e, segnatamente, un diritto sopravveniente da sentenza interpretativa della Corte di Giustizia con applicazione obbligatoria e retroattiva. La sentenza, quindi, vincola e condiziona i Giudici nazionali, così come ogni organo della Pubblica Amministrazione.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Goldbet Cellole
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda Goldbet Cellole » 18/02/2012 - 20:31
Dando per buona la versione che la sentenza sia favorevole solo alla Stanleybet, e che quindi non abbia effetti erga omnes nei confronti di bookmakers che si trovino in situazioni analoghe a quelle prese in esame dalla causa Costa/Cifone - in sintesi una giurisprudenza futuristica dove vengono emanate sentenze ad hoc, come se si dicesse ai bambini di non rubare le caramelle tranne che per un singolo bambino autorizzato a farlo - mi viene da fare una piccola riflessione. Il signor Cifone, attuale presidente di ACOGI, oggi grazie al risultato ottenuto da questa sentenza, avrebbe avuto ben donde per poter avanzare richieste alla Stanleybet e magari sfruttare questa sua posizione. Ed invece che fa? Lascia la società e passa tutte le sue agenzie ad altro bookmaker. Adesso dico io, per quale assurdo motivo il signor Cifone avrebbe dovuto laciare la Stanleybet, avendo la certezza della battaglia che portava avanti? E poi, per quale motivo lo stesso signor Cifone, non disdegna affatto di denigrare tale società e il suo modo di operare sia verso i clienti che verso i propri affiliati (basta leggere i posta da lui stesso pubblicato nelle sue pagine facebook)? Ecco questo mi domando e davvero non riesco a capire: ma come è possibile che uno faccia tante battaglie a sue spese per favorire in definitiva un potenziale, ma non reale nella sostanza, concorrente di mercato? Grazie a chi vorrà partecipare alla mia riflessione, sempre in modo civile e costruttivo.
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda mandrake76 » 19/02/2012 - 14:37
Ciao Goldbet Cellole,
Non ho molte risposte alle domande che mi fai. Forse queste domande dovremmo girarle a stanley.
Pero’ dopo aver letto attentamente la sentenza, che postero’ immediatamente diopo questo intervento, qualcosa da dire mi viene.
Tu dici: ‘Dando per buona la versione che la sentenza sia favorevole solo alla Stanleybet, e che quindi non abbia effetti erga omnes nei confronti di bookmakers che si trovino in situazioni analoghe a quelle prese in esame dalla causa Costa/Cifone’
Io credo che il punto sia proprio questo: non ce ne sono di book in situazioni analoghe: a parte la Stanley io credo che nessuno ha affrontato AAMS, ha chiesto chiarimenti, non li ha ottenuti nel senso di esserne soddisfatto, si e’ incazzata con AAMS, ha impugnato il bando, etc,etc. In poche parole io credo che stanley puo’ dimostrare di essere stata discriminata, gli altri no. La sentenza in realta’ vale erga omnes nel senso che vale per tutti quelli che possono dire di essere stati discriminati. Non puo’ valere in senso di una generica discriminazione: in poche parole non conta che la sentenza confermi che il sistema era discriminatorio: questo e’ pacifico. Il problema e’ che per usarla, bisogna che dimostri in che modo il sistema ti ha danneggiato.
E’ chiaro che ognuno di noi pensa che il sistema bersani ci ha danneggiato, ma quando vai in giudizio devi spiegare esattamente il perche’ ti ha danneggiato a te personalmente e qui casca l’asino. Hai impugnato il bando? Se no allora gia’ sei in una posizione difficile.
Voglio fare un esempio. Immagginiamo che all’entrata di una farmacia c’e’ scritto che possono acquistare farmaci solo quelli che pagano con carta di credito. Se arriva tizio che deve comprare una medicina urgente non ha la carta di credito quando si sente dire che non puo’ pagare in contanti e che se non paga non gli daranno la medicina e’ chiaro che tizio puo’ ben dire che e’ stato discriminato. Caio ha assistito alla scena, ma non e’ entrato nel negozio per chiedere una medicina. Puo’ dire di essere stato discriminato? Credo che questo sia l’esempio giusto. Tizio e’ come la Stanley: e’ sicuro che e’ stato discriminato. Caio e’ invece sicuro che non puo’ dire che e’ stato discriminato. Perche’ lui non e’ neanche entrato nella farmacia.
Portiamo adesso ancora avanti l’esempio. Immaginate che arriva Sembronio che deve anche lui comprare una medicina. Entra nella farmacia e sta per pagare in contanti. ‘No!’ gli dicono: ‘devi pagare con carta di credito’. Allora lui che ha la carta di credito paga e se ne va. Puo’ sembronio dire che e’ stato discriminato? No, perche’ lui ha accettato di pagare con carta di credito.
Tizio e’ la Stanley, Caio e’ chiunque ha visto il bando bersani e senza protestare (cie’ senza fare appello) ha deciso di non partecipare, Sembronio e’ invece chi ha visto il bando e ha deciso di parteciopare (come Goldbet). Non riesco in questo esempio a metterci qualcuno come Sky2356 che , secondo Stanley (ma non sono sicuro che abbiano ragione), sarebbe nata dopo il bando bersani, pero’ mi sembra chiaro che se e’ vero anche loro non possono dire di essere stati discriminate dal bando bersani.
Naturalmente tutti possono pero’ dire che il bando bersani era discriminatorio. Ma il punto e’ che dire questo, anche se e’ sacrosantemente vero, non basta a dire di essere stati discriminati.
Leggete la sentenza e capirete. Io credo che purtroppo la stanley ci ha giocato a tutti un diabolico tiro mancino. Sono stati bravi ma secondo me anche molto fortunati.
Tu chiedi: perche’ Cifone si e’ comportato come si e’ comportato? Bisognerebbe chiederlo a lui. Avra’ avuto i suoi buoni motivi. La stessa domanda andrebbe rivolta anche alla stanley, ma dubito che risponderebbero.
Io pero’ credo che se non ci diciamo tutti la verita’ non sopravviveremo. Io credo che sia inutile cercare di arrampicarsi sugli specchi per cercare di dire che la sentenza vale per tutti. Invece sapete quale e’ il mio parere? Si deve smettere di piangersi addosso e cominciare a veramente come dice (provocatoriamente!) la stessa stanley di cercare nuovi principi giuridici. E allora fuori le palle. Cerchioamoli e troviamoli. Goldbet ha gia’ dimostrato che ha avvocati bravi. E allora? Rimbocchiamoci le maniche e dimostriamo con i fatti che migliaia di operatori che fino a ieri erano legittimi a causa della grande confusione nel diritto italiano delle scommesse non possono essere spazzati via dalla furbizia di una sentenza che premia solo uno di loro. Modestamente voglio essere io stesso a dare il via a questa nuova epoca in cui dobbiamo cercare nuovi principi, con buona pace della principessa Stanley che per me se ne puo anche andare a quell paese. Non lo dico con rabbia. Dico solo che dobbiamo andare avanti e io di sicuro non mi faro’ chiudere. E allora ripartiamo proprio dalla sentenza: leggete un po cosa dice il punto 90 dove anche se si riferisce alla Stanley parla pero’ di una generale incertezza giuridica e questa si che vale per tutti!
C’e’ qualcuno di voi che pensava che le regole del bando bersani fossero chiare?
Non ho molte risposte alle domande che mi fai. Forse queste domande dovremmo girarle a stanley.
Pero’ dopo aver letto attentamente la sentenza, che postero’ immediatamente diopo questo intervento, qualcosa da dire mi viene.
Tu dici: ‘Dando per buona la versione che la sentenza sia favorevole solo alla Stanleybet, e che quindi non abbia effetti erga omnes nei confronti di bookmakers che si trovino in situazioni analoghe a quelle prese in esame dalla causa Costa/Cifone’
Io credo che il punto sia proprio questo: non ce ne sono di book in situazioni analoghe: a parte la Stanley io credo che nessuno ha affrontato AAMS, ha chiesto chiarimenti, non li ha ottenuti nel senso di esserne soddisfatto, si e’ incazzata con AAMS, ha impugnato il bando, etc,etc. In poche parole io credo che stanley puo’ dimostrare di essere stata discriminata, gli altri no. La sentenza in realta’ vale erga omnes nel senso che vale per tutti quelli che possono dire di essere stati discriminati. Non puo’ valere in senso di una generica discriminazione: in poche parole non conta che la sentenza confermi che il sistema era discriminatorio: questo e’ pacifico. Il problema e’ che per usarla, bisogna che dimostri in che modo il sistema ti ha danneggiato.
E’ chiaro che ognuno di noi pensa che il sistema bersani ci ha danneggiato, ma quando vai in giudizio devi spiegare esattamente il perche’ ti ha danneggiato a te personalmente e qui casca l’asino. Hai impugnato il bando? Se no allora gia’ sei in una posizione difficile.
Voglio fare un esempio. Immagginiamo che all’entrata di una farmacia c’e’ scritto che possono acquistare farmaci solo quelli che pagano con carta di credito. Se arriva tizio che deve comprare una medicina urgente non ha la carta di credito quando si sente dire che non puo’ pagare in contanti e che se non paga non gli daranno la medicina e’ chiaro che tizio puo’ ben dire che e’ stato discriminato. Caio ha assistito alla scena, ma non e’ entrato nel negozio per chiedere una medicina. Puo’ dire di essere stato discriminato? Credo che questo sia l’esempio giusto. Tizio e’ come la Stanley: e’ sicuro che e’ stato discriminato. Caio e’ invece sicuro che non puo’ dire che e’ stato discriminato. Perche’ lui non e’ neanche entrato nella farmacia.
Portiamo adesso ancora avanti l’esempio. Immaginate che arriva Sembronio che deve anche lui comprare una medicina. Entra nella farmacia e sta per pagare in contanti. ‘No!’ gli dicono: ‘devi pagare con carta di credito’. Allora lui che ha la carta di credito paga e se ne va. Puo’ sembronio dire che e’ stato discriminato? No, perche’ lui ha accettato di pagare con carta di credito.
Tizio e’ la Stanley, Caio e’ chiunque ha visto il bando bersani e senza protestare (cie’ senza fare appello) ha deciso di non partecipare, Sembronio e’ invece chi ha visto il bando e ha deciso di parteciopare (come Goldbet). Non riesco in questo esempio a metterci qualcuno come Sky2356 che , secondo Stanley (ma non sono sicuro che abbiano ragione), sarebbe nata dopo il bando bersani, pero’ mi sembra chiaro che se e’ vero anche loro non possono dire di essere stati discriminate dal bando bersani.
Naturalmente tutti possono pero’ dire che il bando bersani era discriminatorio. Ma il punto e’ che dire questo, anche se e’ sacrosantemente vero, non basta a dire di essere stati discriminati.
Leggete la sentenza e capirete. Io credo che purtroppo la stanley ci ha giocato a tutti un diabolico tiro mancino. Sono stati bravi ma secondo me anche molto fortunati.
Tu chiedi: perche’ Cifone si e’ comportato come si e’ comportato? Bisognerebbe chiederlo a lui. Avra’ avuto i suoi buoni motivi. La stessa domanda andrebbe rivolta anche alla stanley, ma dubito che risponderebbero.
Io pero’ credo che se non ci diciamo tutti la verita’ non sopravviveremo. Io credo che sia inutile cercare di arrampicarsi sugli specchi per cercare di dire che la sentenza vale per tutti. Invece sapete quale e’ il mio parere? Si deve smettere di piangersi addosso e cominciare a veramente come dice (provocatoriamente!) la stessa stanley di cercare nuovi principi giuridici. E allora fuori le palle. Cerchioamoli e troviamoli. Goldbet ha gia’ dimostrato che ha avvocati bravi. E allora? Rimbocchiamoci le maniche e dimostriamo con i fatti che migliaia di operatori che fino a ieri erano legittimi a causa della grande confusione nel diritto italiano delle scommesse non possono essere spazzati via dalla furbizia di una sentenza che premia solo uno di loro. Modestamente voglio essere io stesso a dare il via a questa nuova epoca in cui dobbiamo cercare nuovi principi, con buona pace della principessa Stanley che per me se ne puo anche andare a quell paese. Non lo dico con rabbia. Dico solo che dobbiamo andare avanti e io di sicuro non mi faro’ chiudere. E allora ripartiamo proprio dalla sentenza: leggete un po cosa dice il punto 90 dove anche se si riferisce alla Stanley parla pero’ di una generale incertezza giuridica e questa si che vale per tutti!
C’e’ qualcuno di voi che pensava che le regole del bando bersani fossero chiare?
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Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda mandrake76 » 19/02/2012 - 14:58
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 febbraio 2012 (*)
«Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su
eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del
diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari
– Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto –
Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime
obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a
quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale –
Ammissibilità»
Nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo
267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisioni in data 10 novembre 2009,
pervenute in cancelleria il 9 febbraio 2010, nei procedimenti penali a carico di
Marcello Costa (C-72/10),
Ugo Cifone (C-77/10),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore),
L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiunas, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2011,
considerate le osservazioni presentate:
per Marcello Costa, da D. Agnello, avvocatessa;
per Ugo Cifone, da D. Agnello, R. Jacchia, A. Terranova, F. Ferraro, A. Aversa, A. Piccinini, F. Donati e
A. Dossena, avvocati;
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Arena, avvocato dello Stato;
per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck,
advocaat, e A. Hubert, avocat;
per il governo spagnolo, da F. Diéz Moreno, in qualità di agente;
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado, in qualità di agenti;
per la Commissione europea, da E. Traversa e S. La Pergola, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE.
Tali domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali instaurati a carico dei sigg. Costa
e Cifone, gestori di centri di trasmissione di dati (in prosieguo: i «CTD») contrattualmente legati alla
società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley»), a motivo del
mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse e, in particolare, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (GURI n. 146, del 26 giugno 1931), come modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in prosieguo: il
«regio decreto»). Le suddette domande si iscrivono in contesti di fatto e di diritto simili a quelli sui quali
si sono pronunciate le sentenze del 21 ottobre 1999, Zenatti, C-67/98 (Racc. pag. I-7289); del 6
novembre 2003, Gambelli e a., C-243/01 (Racc. pag. I-13031); del 6 marzo 2007, Placanica e a.,
C-338/04, C-359/04 e C-360/04 (Racc. pag. I-1891), e del 13 settembre 2007, Commissione/Italia,
C-260/04 (Racc. pag. I-7083).
Contesto normativo
La normativa italiana stabilisce, in sostanza, che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle
scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di
un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali.
Le concessioni
Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel 2002, gli operatori aventi la veste di
società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi
d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni
svoltesi nel 1999. L’illegittimità di tale esclusione alla luce degli articoli 43 CE e 49 CE è stata dichiarata,
in particolare, nella citata sentenza Placanica e a.
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell’11
agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani»), ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in
Italia, destinata ad assicurare l’adeguamento di quest’ultimo alle regole imposte dal diritto dell’Unione.
L’articolo 38 del decreto Bersani, intitolato «Misure di contrasto del gioco illegale», prevede, al comma
1, l’adozione, entro il 31 dicembre 2006, di una serie di disposizioni «al fine di contrastare la diffusione
InfoCuria Page 1 of 10
http://curia.europa.eu/juris/document/d ... ageIndex... 16/02/2012
del gioco irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore».
L’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani stabilisce le nuove modalità di distribuzione dei giochi
d’azzardo riguardanti, da un lato, gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e, dall’altro, le corse dei
cavalli. In particolare:
si prevede l’apertura di almeno 7 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti gli eventi
diversi dalle corse dei cavalli, e almeno 10 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti
le corse dei cavalli;
il numero massimo di punti di vendita per ciascun comune è fissato in proporzione al numero di abitanti
e tenendo conto dei punti di vendita per i quali è già stata rilasciata concessione a seguito delle gare del
1999;
i nuovi punti di vendita devono rispettare una distanza minima da quelli per i quali è già stata rilasciata
concessione a seguito delle gare del 1999;
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (in prosieguo: l’«AAMS»), operante sotto l’egida del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è incaricata della «definizione delle modalità di salvaguardia»
dei titolari di concessioni assegnate all’esito delle gare del 1999.
Le autorizzazioni di polizia
Il sistema di concessioni è collegato ad un sistema di controlli di pubblica sicurezza disciplinato dal
regio decreto. A norma dell’articolo 88 di quest’ultimo, la licenza di pubblica sicurezza può essere
concessa unicamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o altri enti ai quali la
legge riserva la facoltà di organizzare o gestire scommesse.
Le sanzioni penali
L’organizzazione di giochi, anche per via telematica o telefonica, in assenza della necessaria
concessione o autorizzazione di polizia costituisce in Italia un reato punibile con la reclusione fino a tre
anni ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive (GURI n. 294, del 18 dicembre 1989), come modificata dall’articolo 37, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in
prosieguo: la «legge n. 401/89»).
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
La Stanley e la sua situazione in Italia
La Stanley è autorizzata ad operare come raccoglitore di scommesse nel Regno Unito in virtù di una
licenza rilasciata dalle autorità di Liverpool. La Stanley accetta scommesse a quota fissa su vasti
palinsesti di eventi, sportivi e non, nazionali e internazionali.
La Stanley opera in Italia tramite più di 200 agenzie, aventi la veste di CTD. I CTD sono locali aperti al
pubblico nei quali gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica
accedendo ad un server della Stanley ubicato nel Regno Unito o in un altro Stato membro, pagare le
loro puntate e, eventualmente, riscuotere le vincite. I CTD sono gestiti da operatori indipendenti
contrattualmente legati alla Stanley. La Stanley opera in Italia esclusivamente attraverso tali punti fisici
di vendita al dettaglio e non è dunque un operatore di giochi d’azzardo tramite Internet.
È pacifico che, tenuto conto del modus operandi della Stanley, spetta in via di principio a quest’ultima
l’obbligo di ottenere una concessione per l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle
scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTD di esercitare le loro attività.
La Stanley, che faceva parte di un gruppo quotato nei mercati regolamentati, è stata esclusa, in
violazione del diritto dell’Unione, dalla gara che ha portato all’attribuzione, nel 1999, di 1 000
concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive diverse dalle corse dei
cavalli, valide per un periodo di sei anni e rinnovabili per altri sei.
Le disposizioni del decreto Bersani hanno trovato attuazione mediante procedure di gara avviate
dall’AAMS nel corso dell’anno 2006. Il 28 agosto 2006 sono stati pubblicati due bandi di gara in
applicazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 38 del decreto Bersani, che hanno messo a concorso le
concessioni per 500 punti di vendita dedicati di gioco ippico e 9 500 punti di vendita non dedicati di
gioco ippico, oltre all’attivazione di reti di gioco ippico a distanza, nonché per 1 900 punti di vendita
dedicati di gioco sportivo e 4 400 punti di vendita non dedicati di gioco sportivo, oltre all’attivazione di
reti di gioco sportivo a distanza. Tali bandi sono stati pubblicati, in data 30 agosto 2006, anche nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (procedimenti nn. 2006/S-163-175655 e 2006/S-164-176680).
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 ottobre 2006 per tutti i tipi di
concessione.
La documentazione concernente i bandi di gara includeva in particolare un capitolato d’oneri
comprendente otto allegati, nonché lo schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della
concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli (in
prosieguo: lo «schema di convenzione»).
Il suddetto capitolato d’oneri subordinava la partecipazione alla gara, da un lato, a norma del suo
articolo 13, alla costituzione di una garanzia bancaria provvisoria e, dall’altro, a norma del suo articolo
14, all’impegno a costituire una garanzia bancaria definitiva a copertura degli obblighi derivanti dalla
concessione.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, l’AAMS è tenuta a
pronunciare la decadenza della concessione nel caso in cui, «nei confronti del concessionario, del legale
rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o
provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55,
nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS».
L’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione stabilisce inoltre che l’AAMS «procede alla
decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il
concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul
territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi
assimilabili ai giochi pubblici, ovvero ad altri giochi gestiti da AAMS, ovvero giochi vietati
dall’ordinamento italiano».
A norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la garanzia bancaria costituita dal
concessionario viene incamerata dall’AAMS in caso di decadenza della concessione, fermo restando il
diritto dell’AAMS di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.
A seguito della pubblicazione dei bandi di gara, la Stanley ha nuovamente manifestato il proprio
interesse ad ottenere una concessione per la raccolta e la gestione di scommesse, ed ha ottenuto
dall’AAMS il supporto informatico necessario per presentare un’offerta. La Stanley ha poi chiesto
all’AAMS dei chiarimenti in ordine ad alcune di tali disposizioni che avrebbero potuto costituire potenziali
ostacoli alla sua partecipazione alla gara e la cui interpretazione non le sembrava chiara per alcuni
aspetti.
Con lettera in data 21 settembre 2006, la Stanley ha chiesto all’AAMS se il proprio modello operativo,
basato sui CTD ad essa affiliati, venisse considerato da detta amministrazione come contrastante con i
principi e con le disposizioni contenute nella documentazione di gara, segnatamente con l’articolo 23,
comma 3, dello schema di convenzione, sì che la partecipazione a tali procedure e l’eventuale esito
positivo della stessa avrebbero potuto precludere la prosecuzione dell’esercizio dell’attività
summenzionata, e ha chiesto inoltre se la prosecuzione di quest’ultima avrebbe potuto integrare una
causa di revoca, di decadenza o di sospensione di concessioni eventualmente attribuite.
Nella sua risposta del 6 ottobre 2006, l’AAMS ha dichiarato che la partecipazione alle procedure
sarebbe stata subordinata alla rinuncia in Italia all’esercizio delle attività transfrontaliere, ed ha
affermato al tempo stesso, in particolare, che il nuovo assetto avrebbe consentito ai candidati
aggiudicatari di predisporre reti di vendita che potevano anche presentare carattere nazionale. Tuttavia,
l’amministrazione suddetta ha richiamato l’attenzione sul fatto che tali reti «ovviamente tend[evano] a
sostituire le eventuali vecchie reti e, in questo contesto, le disposizioni di cui all’art. 23 dello schema di
convenzione costitui[vano] una corretta tutela degli investimenti operati dai concessionari stessi».
In risposta a tale lettera, la Stanley ha chiesto all’AAMS, in data 10 ottobre 2006, di riconsiderare la
propria posizione «modificando le previsioni del bando di gara, ed in particolare l’articolo 23 dello
schema di convenzione (...) in modo che la scrivente possa partecipare alla selezione, senza essere
costretta a rinunciare all’esercizio della propria libertà fondamentale di prestare servizi transfrontalieri».
La Stanley ha inoltre trasmesso all’AAMS, il 12 ottobre 2006, il seguente quesito supplementare:
«Se, nell’ipotesi in cui essa Stanley decidesse di rinunziare all’espletamento dei propri servizi
transfrontalieri in Italia e partecipare alle procedure di gara, gli operatori attuali della propria rete – di
carattere nazionale – potrebbero essere affetti da squalificazioni soggettive; in caso di risposta
negativa, se gli stessi necessiterebbero di ulteriori requisiti abilitanti o se, invece, potrebbero limitarsi
all’adesione dello schema di convenzione tipo predisposto da AAMS».
Il 17 ottobre 2006 la Stanley ha fatto presente che non aveva ricevuto alcuna risposta alle proprie
richieste di chiarimenti datate 10 e 12 ottobre 2006, risposta di cui essa aveva urgentemente bisogno
per poter decidere se partecipare o no alle gare. Il 18 ottobre 2006 l’AAMS ha respinto in via definitiva
le richieste di chiarimenti della Stanley, la quale ha così deciso di non partecipare alla gara.
La Stanley ha domandato l’annullamento dei bandi e degli atti relativi alle procedure di gara dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio mediante il ricorso n. 10869/2006, del 27 novembre 2006,
che è attualmente pendente.
Le gare si sono concluse nel mese di dicembre 2006 con l’attribuzione di circa 14 000 nuove
concessioni.
Le procedure avviate nei confronti dei gestori dei CTD della Stanley
Malgrado il fatto che la Stanley non sia divenuta titolare di una concessione per la raccolta e la
gestione di scommesse, i sigg. Costa e Cifone hanno richiesto l’autorizzazione di polizia prevista
dall’articolo 88 del regio decreto al fine di esercitare la propria attività quali gestori di CTD.
La causa Costa (C-72/10)
All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Costa era gestore di un CTD a Roma
(Italia) in virtù di un contratto datato 27 maggio 2008.
A seguito della richiesta di autorizzazione di polizia presentata dal sig. Costa, alcuni funzionari della
polizia di Stato di Roma hanno proceduto, in data 8 ottobre 2008, a controlli presso il CTD da lui gestito,
constatando il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa previsto dall’articolo 4 della
legge n. 401/89, consistente più precisamente nella raccolta di scommesse su eventi sportivi messa in
atto in assenza della concessione e della licenza di pubblica sicurezza necessarie.
Con decisione in data 27 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Costa «perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato». Secondo il giudice suddetto, da una sentenza della Corte di cassazione italiana
riguardante un affare simile risultava che la legislazione penale italiana era contraria al diritto
dell’Unione e doveva dunque essere disapplicata (sentenza 27 maggio 2008 nel
procedimento n. 27532/08).
Il pubblico ministero ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione,
con il quale esso sostiene che la normativa nazionale in materia di concessioni e di autorizzazioni di
polizia è compatibile con il diritto dell’Unione, e rileva che, in assenza di un provvedimento di diniego di
concessione da parte delle autorità italiane, suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice
amministrativo, il sig. Costa non ha comunque alcun titolo per lamentare violazioni del diritto
dell’Unione commesse dalla Repubblica italiana e per chiedere la disapplicazione di una normativa alla
quale egli si è volontariamente sottratto.
La causa Cifone (C-77/10)
All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Cifone era gestore di un CTD a Molfetta,
in provincia di Bari (Italia). Il 26 luglio 2007 una richiesta di autorizzazione di polizia era stata
presentata al questore di Bari.
Il 7 novembre 2007, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani è stata presentata
una denuncia da parte di una società concorrente, titolare di una concessione rilasciata dall’AAMS in
virtù del decreto Bersani. Lo scopo di questa denuncia era di sollecitare l’azione penale nei confronti di
una pluralità di intermediari operanti nella provincia di Bari, accusati del reato di esercizio abusivo delle
scommesse previsto dall’articolo 4 della legge n. 401/89, fra i quali il sig. Cifone.
Il 20 ottobre 2007 la Guardia di Finanza di Molfetta ha proceduto di sua iniziativa al sequestro
provvisorio delle attrezzature e dei locali del CTD del sig. Cifone.
Il pubblico ministero ha disposto la convalida del sequestro ed ha domandato al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trani di ordinare il sequestro preventivo penale dei locali e delle attrezzature
di tutti gli indagati, fra i quali il sig. Cifone. Con decreto del 26 maggio 2008, detto giudice ha disposto il
sequestro preventivo per violazione, in particolare, dell’articolo 4 della legge n. 401/89; tale decisione è
stata confermata dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza in data 10 e 14 luglio 2008.
Il 9 settembre 2008 il sig. Cifone ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del 10 e 14 luglio 2008. Il sig. Cifone chiede la disapplicazione della normativa
nazionale, ivi compresi i suoi effetti in materia penale, a motivo del fatto che essa, confermando la
validità delle precedenti concessioni e prevedendo limiti di localizzazione dei nuovi punti di vendita al
fine di favorire quelli esistenti, nonché ipotesi di decadenza della concessione aventi carattere
gravemente discriminatorio, è contraria al diritto dell’Unione.
La questione pregiudiziale
Tanto nel procedimento Costa quanto nel procedimento Cifone, la Corte suprema di cassazione ha
constatato l’esistenza di dubbi riguardo all’interpretazione dell’estensione della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi e, in particolare, «la possibilità che tale estensione soffra limitazioni
da parte di un ordinamento interno che presenta caratteri che si assumono e che appaiono
discriminatori ed escludenti nei termini in precedenza ricordati».
La Corte suprema di cassazione ha pertanto deciso di sospendere i due procedimenti di cui sopra e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale sia l’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE con riferimento alle libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, al fine di stabilire se le citate
disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di
monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un
numero determinato di concessioni, preveda:
a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla
base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali
acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come
[l’obbligo] per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli [a una distanza minima] da quelli già
esistenti);
c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto
elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività
transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione».
Con ordinanza del presidente della Corte in data 6 aprile 2010, le cause C-72/10 e C-77/10 sono state
riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
Il governo italiano mette in discussione la ricevibilità della questione pregiudiziale.
In primo luogo, esso ritiene che tale questione sia ipotetica. A suo avviso, un’eventuale dichiarazione di
incompatibilità della nuova normativa italiana introdotta dal decreto Bersani con il diritto dell’Unione non
incide sui soggetti coinvolti nei procedimenti principali, dal momento che la Stanley ha volontariamente
deciso di non prendere parte alle gare del 2006 disciplinate da questa nuova normativa. Detto governo
lascia intendere che le caratteristiche di un regime di concessione al quale la Stanley non ha partecipato
non possono influire sulla situazione penale dei sigg. Costa e Cifone.
A questo proposito occorre constatare che, in forza di una costante giurisprudenza, uno Stato membro
non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa
qualora l’adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo Stato membro
interessato in violazione del diritto dell’Unione (sentenza Placanica e a., cit., punto 69). Dato che la
questione pregiudiziale mira per l’appunto a stabilire se le condizioni cui era subordinata l’attribuzione di
una concessione a norma della legislazione nazionale, e che hanno determinato la rinuncia della Stanley
a partecipare alla gara in esame nei procedimenti principali, fossero contrarie al diritto dell’Unione, la
pertinenza di tale questione ai fini della soluzione delle controversie pendenti dinanzi al giudice del
rinvio non può essere messa in discussione.
In secondo luogo, il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto
eccessivamente generica.
A tal riguardo, è pur vero che la precisione, e persino l’utilità, tanto delle osservazioni presentate dai
governi degli Stati membri e dalle altre parti interessate, quanto della risposta della Corte, possono
dipendere dal carattere sufficientemente dettagliato delle indicazioni concernenti il contenuto e gli
obiettivi della normativa nazionale applicabile alla causa principale. Tuttavia, tenuto conto della
separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, deve ritenersi sufficiente che l’oggetto dei
procedimenti principali nonché le sue principali implicazioni per l’ordinamento giuridico dell’Unione si
evincano dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, al fine di consentire agli Stati membri di presentare
le loro osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia e di partecipare
efficacemente al procedimento dinanzi a quest’ultima (sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa
de Futebol Profissional e Bwin International, C-42/07, Racc. pag. I-7633, punto 41). Negli odierni
procedimenti principali, la decisione di rinvio soddisfa tali esigenze.
Occorre di conseguenza respingere le obiezioni sollevate dal governo italiano in merito alla ricevibilità
delle domande di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione, il giudice del rinvio solleva due problemi che occorre esaminare separatamente.
Da un lato, il giudice nazionale è chiamato a decidere se le misure adottate dal legislatore al fine di
rimediare all’esclusione illegittima di operatori come la Stanley dalla gara del 1999 siano conformi al
diritto dell’Unione. Sebbene, a prima vista, l’attribuzione di circa 16 000 nuove concessioni prevista dal
decreto Bersani sembri ad esso giudice conforme alle prescrizioni dettate dalla Corte al punto 63 della
citata sentenza Placanica e a., il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto
dell’Unione della tutela che per certi aspetti il nuovo regime offre alle posizioni commerciali degli
operatori risultati aggiudicatari di una concessione al termine della gara del 1999 di fronte alla
potenziale concorrenza di operatori che erano stati illegittimamente esclusi da tale gara e che nel 2006
avrebbero potuto, per la prima volta, partecipare ad una gara per l’attribuzione di concessioni. A questo
proposito il giudice del rinvio cita, in particolare, l’obbligo previsto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto Bersani secondo cui i nuovi concessionari devono insediarsi ad una distanza minima dai
concessionari già esistenti.
Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il motivo di esclusione dalla gara del 1999
censurato nella citata sentenza Placanica e a. sia stato eliminato mediante modifiche della legislazione
applicabile intervenute nel 2002, una serie di nuove restrizioni è stata introdotta a seguito dell’adozione
del decreto Bersani, in particolare mediante la previsione, nell’articolo 23 dello schema di convenzione,
di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni. Il giudice del rinvio si chiede
se tali nuove restrizioni siano compatibili con il diritto dell’Unione.
Sulla protezione delle posizioni commerciali acquisite dagli operatori risultati aggiudicatari di
concessioni al termine della gara del 1999
Con la prima parte della sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e
49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni
per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso
un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori
esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari
e quelli di tali operatori esistenti.
Occorre anzitutto ricordare che, come statuito dalla Corte al punto 63 della citata sentenza Placanica
e a., spetta all’ordinamento giuridico nazionale stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela
dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi dalla prima gara, a condizione tuttavia che tali
modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio
di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Al medesimo punto della citata sentenza Placanica e a., la Corte ha poi affermato che tanto una revoca
e la redistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di
nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate. Entrambe queste soluzioni sono in linea di
principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori,
permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli
operatori esistenti.
Tuttavia, ciò non si verifica nel caso in cui le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti
siano tutelate dalla normativa nazionale. Il fatto stesso che gli operatori esistenti abbiano potuto iniziare
la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi, ed abbiano così potuto
insediarsi sul mercato con una certa notorietà e con una clientela propria, conferisce loro un indebito
vantaggio concorrenziale. Concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai
nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell’esclusione
illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce dunque una nuova violazione degli articoli
43 CE e 49 CE nonché del principio di parità di trattamento. Inoltre, una misura siffatta rende
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori
illegittimamente esclusi dalla gara del 1999 e dunque non rispetta il principio di effettività.
In tale contesto, occorre ricordare che le autorità pubbliche che rilasciano concessioni in materia di
giochi d’azzardo sono tenute a rispettare le norme fondamentali dei Trattati, e segnatamente gli articoli
43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità,
nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2010, Sporting
Exchange, C-203/08, Racc. pag. I-4695, punto 39, e del 9 settembre 2010, Engelmann, C-64/08, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Pur senza implicare necessariamente un obbligo di procedere ad una pubblica gara, il suddetto obbligo
di trasparenza – che si applica qualora la concessione di cui trattasi possa interessare un’impresa
avente sede in uno Stato membro diverso da quello nel quale la concessione viene attribuita – impone
all’autorità concedente di garantire, ad ogni potenziale offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale
da consentire l’apertura della concessione alla concorrenza nonché il controllo dell’imparzialità delle
procedure di attribuzione (citate sentenze Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata;
Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché Engelmann, punto 50).
L’attribuzione di tali concessioni deve dunque essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e
noti in anticipo, così da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal
senso, sentenza Engelmann, cit., punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
Il principio di parità di trattamento impone inoltre che tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali
opportunità, ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime condizioni. Ciò vale a
maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una
violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità aggiudicatrice interessata ha già avuto come
conseguenza una disparità di trattamento in danno di alcuni operatori.
Per quanto riguarda più specificamente l’obbligo per i nuovi concessionari di insediarsi ad una distanza
minima da quelli già esistenti, imposto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani, tale misura ha
come effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei
nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista
commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione
nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999.
Quanto a un’eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento, risulta da una giurisprudenza
consolidata che ragioni di natura economica – come l’obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di
concessioni dopo la gara del 1999 la continuità, la stabilità finanziaria o una giusta remunerazione degli
investimenti realizzati – non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale
idonei a giustificare una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza dell’11 marzo 2010,
Attanasio Group, C-384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56).
Inoltre, il governo italiano non può utilmente far leva, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti
principali, sull’asserito obiettivo di garantire una distribuzione uniforme dei punti di vendita dei giochi
d’azzardo sul territorio nazionale, al fine, da un lato, di evitare l’esposizione ad un eccesso di offerta per
i consumatori che vivono nei pressi di tali esercizi di scommesse e, dall’altro, di prevenire il rischio che i
consumatori residenti in luoghi meno coperti dall’offerta di tali servizi optino per i giochi clandestini.
È vero che tali obiettivi, attinenti, da un lato, alla riduzione delle occasioni di gioco e, dall’altro, alla
lotta contro la criminalità mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e
l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo entro i circuiti così controllati, rientrano tra quelli
riconosciuti dalla giurisprudenza come idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel
settore dei giochi d’azzardo (sentenza Placanica e a., cit., punti 46 e 52).
Tuttavia, per quanto riguarda il primo di questi obiettivi, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 63 delle sue conclusioni e come constatato dalla Corte al punto 54 della citata sentenza
Placanica e a., il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una
politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali e dunque, in tale contesto, non è
possibile invocare alcuna giustificazione fondata sugli obiettivi della limitazione della propensione al
gioco dei consumatori o della limitazione dell’offerta di giochi. Nella misura in cui il decreto Bersani ha
ulteriormente aumentato in modo significativo la quantità di occasioni di gioco rispetto all’epoca
esaminata nella causa Placanica e a., tale conclusione si impone con ancor più forza nella situazione
attuale del settore.
Per quanto riguarda poi il secondo degli obiettivi invocati, risulta da una giurisprudenza consolidata che
le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare il principio di proporzionalità, e che una
normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato soltanto se i mezzi
impiegati sono coerenti e sistematici (sentenza Placanica e a., cit., punti 48 e 53).
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, le norme sulle
distanze minime sono state imposte unicamente ai nuovi concessionari, ad esclusione di quelli già
insediati. Pertanto, anche se un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere di per
sé giustificato, non si può ammettere che simili restrizioni vengano applicate in circostanze quali quelle
in esame negli odierni procedimenti principali, in cui esse penalizzerebbero unicamente i nuovi
concessionari che fanno ingresso sul mercato.
Ad ogni modo, un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto
qualora fosse escluso – ciò che spetterebbe al giudice nazionale verificare – che il reale obiettivo di tali
norme sia quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello,
invocato dal governo italiano, di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati.
Inoltre, spetterebbe, se del caso, al giudice del rinvio verificare che l’obbligo di rispettare determinate
distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente
frequentate dal pubblico, sia veramente idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e avrà effettivamente
come conseguenza che i nuovi operatori sceglieranno di stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando
così una copertura a livello nazionale.
Occorre dunque rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE
e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una
categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi
di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga
le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate
distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
Sulle nuove restrizioni introdotte a seguito dell’adozione del decreto Bersani
Con la seconda parte del suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e
49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale, quale quella in
esame nei procedimenti principali, la quale preveda la decadenza della concessione per le attività di
raccolta e di gestione delle scommesse, nonché l’incameramento di garanzie pecuniarie costituite allo
scopo di ottenere tale concessione, qualora
venga avviato nei confronti del titolare della concessione, ovvero del suo legale rappresentante o dei
suoi amministratori, un procedimento penale per qualsiasi ipotesi di reato «suscettibile di far venir
meno il rapporto fiduciario con AAMS», così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), dello
schema di convenzione, oppure
il titolare della concessione commercializzi, sul territorio nazionale od attraverso siti telematici situati al
di fuori dei confini nazionali, giochi d’azzardo assimilabili a quelli gestiti dall’AAMS ovvero giochi
d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale, così come previsto dall’articolo 23, comma 3,
dello schema di convenzione.
A questo proposito, risulta dai documenti presentati alla Corte che, sebbene il citato articolo 23 dello
schema di convenzione preveda formalmente ipotesi di decadenza della concessione, tali ipotesi di
decadenza costituiscono in pratica anche dei presupposti per ottenere una concessione, in quanto un
operatore che non li soddisfacesse al momento del rilascio della concessione incorrerebbe
immediatamente nella decadenza del titolo ottenuto. Considerato che, alla luce del modus operandi
della Stanley, è a quest’ultima che incombe in linea di principio l’obbligo di ottenere una concessione –
ciò che consentirebbe ai CTD, quali quelli gestiti dai sigg. Costa e Cifone, di esercitare la propria attività
–, qualsiasi ostacolo al rilascio di una concessione alla Stanley limita automaticamente anche le attività
di questi ultimi.
Osservazioni preliminari
In limine occorre ricordare che gli articoli 43 CE e 49 CE impongono l’eliminazione di qualsiasi
restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ancorché applicabile
indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, nel caso in cui essa sia idonea
a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato
membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza Liga Portuguesa de Futebol
Profissional e Bwin International, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
È pacifico che una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale
subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi
di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 43 CE e
49 CE.
Simili restrizioni possono tuttavia essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga
espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi
di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla
giurisprudenza della Corte. A questo proposito, la giurisprudenza ha ammesso un certo numero di
motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione delle
frodi e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, nonché di prevenzione di
turbative dell’ordine sociale in generale (sentenza Placanica e a., cit., punti 45, 46 e 48).
Dalle disposizioni e dai principi citati al punto 54 della presente sentenza consegue inoltre che,
nell’attribuire concessioni quali quelle in esame nei procedimenti principali, l’autorità concedente è
tenuta ad un obbligo di trasparenza, consistente in particolare nel garantire, ad ogni potenziale
offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale da consentire l’apertura della concessione alla
concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di attribuzione (citate sentenze
Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché
Engelmann, punto 50).
Il principio di trasparenza, che costituisce un corollario del principio di uguaglianza, ha in tale contesto
essenzialmente lo scopo di garantire che qualsiasi operatore interessato possa decidere di partecipare a
pubbliche gare sulla base delle informazioni pertinenti, nonché quello di garantire l’esclusione di
qualsiasi rischio di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte
le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e
univoca, in modo tale per cui, da un lato, sia consentito a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e
normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle nella stessa maniera e,
dall’altro, siano fissati dei limiti al potere discrezionale dell’autorità concedente e quest’ultima sia messa
in grado di verificare effettivamente se le offerte dei candidati rispondono ai criteri disciplinanti la
procedura in questione (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99 P, Racc. pag. I-3801, punto 111, nonché del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe
Communications Belgium e a., C-250/06, Racc. pag. I-11135, punti 45 e 46).
Il principio di certezza del diritto esige inoltre che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili
nei loro effetti, in particolare quando esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le
imprese (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I-4983, punto
80 e la giurisprudenza ivi citata).
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la seconda parte della questione pregiudiziale.
Sulla decadenza della concessione a motivo dell’avvio di un procedimento penale
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, l’esclusione di operatori i cui
gestori abbiano riportato condanne penali può in linea di principio essere considerata come una misura
giustificata dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. Infatti, come ripetutamente statuito dalla
Corte, i giochi d’azzardo comportano rischi particolarmente elevati di reati e di frodi, tenuto conto della
rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori
(sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 63).
La decadenza della concessione costituisce tuttavia una misura particolarmente grave per il
concessionario, a maggior ragione in circostanze quali quelle degli odierni procedimenti principali, in cui
essa determina automaticamente, a norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la
perdita di un’ingente garanzia pecuniaria nonché eventuali obblighi di risarcimento dei danni subiti
dall’AAMS.
Di conseguenza, per consentire ad ogni potenziale offerente di valutare con certezza il rischio che gli
vengano applicate simili sanzioni, per garantire l’assenza di rischi di favoritismo o arbitrarietà da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice e, infine, per garantire il rispetto del principio di certezza del diritto,
è necessario che le circostanze nelle quali le suddette sanzioni verranno applicate siano enunciate in
modo chiaro, preciso e univoco.
Il riferimento, contenuto nell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, alle
«ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55», che riguarda i delitti di mafia nonché altre
forme di criminalità comportanti un grave pericolo per la società, sembra soddisfare le esigenze sopra
descritte, salvo verifica da parte del giudice del rinvio. Per contro, e sempre con riserva di verifica da
parte del giudice del rinvio, altrettanto non sembra potersi dire per quanto riguarda il riferimento,
operato dalla medesima disposizione sopra citata, a «ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir
meno il rapporto fiduciario con AAMS». Spetta al giudice del rinvio esaminare se un offerente
ragionevolmente informato e normalmente diligente sarebbe stato in grado di comprendere l’esatta
portata di tale riferimento.
Nell’ambito di tale esame, detto giudice dovrà in particolare tener conto, da un lato, del fatto che i
potenziali offerenti disponevano di un termine inferiore a due mesi per esaminare i documenti relativi
alla gara e, dall’altra, del comportamento dell’AAMS a seguito delle richieste di chiarimenti inviatele
dalla Stanley.
In ogni caso, risulta da una costante giurisprudenza che le restrizioni imposte dalla normativa
nazionale non devono andare oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
(sentenza Gambelli e a., cit., punto 72). Di conseguenza, sebbene in determinate circostanze possa
rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo
sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal
mercato in virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata
proporzionata all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su
una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Una
legislazione che contempli, anche in modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe
essere considerata proporzionata unicamente a condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso
in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno subìto nel caso in cui, in un momento
successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata.
Consta inoltre – salvo verifica da parte del giudice del rinvio – che la causa di decadenza enunciata
all’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione ha ostacolato, in pratica, la
partecipazione alle gare del 2006 di operatori, come la Stanley, i cui rappresentanti erano all’epoca
sottoposti a procedimenti penali avviati prima della pronuncia della citata sentenza Placanica e a.,
conclusisi con decisioni di proscioglimento in una fase successiva.
In tale contesto occorre ricordare che dalla citata sentenza Placanica e a. risulta che la Repubblica
italiana non può applicare sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di
scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato
escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione (punto 70 della sentenza). Tale
sentenza è stata pronunciata il 6 marzo 2007, ossia quattro mesi dopo il termine del 20 ottobre 2006
fissato per la presentazione delle candidature nella procedura di gara prevista dal decreto Bersani.
Pertanto, qualora al momento della gara prevista dal decreto Bersani fossero pendenti procedimenti
penali avviati a carico di un operatore come la Stanley, o di suoi rappresentanti o amministratori,
rivelatisi poi privi di fondamento giuridico, segnatamente alla luce della citata sentenza Placanica e a.,
con la conseguenza di rendere praticamente impossibile la partecipazione di detto operatore alla gara in
questione, pena l’immediata declaratoria di decadenza della concessione in ragione dei citati
procedimenti pendenti, deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente rimediato
all’esclusione dell’operatore suddetto dalla gara precedente, censurata nella citata sentenza Placanica
e a.
Di conseguenza, e per ragioni identiche a quelle enunciate in detta sentenza, non possono essere
applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o
senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone, quali i sigg. Costa e Cifone, legate a un
operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto
dell’Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani.
Tenuto conto della risposta che occorre dare a questa parte del quesito alla luce delle suesposte
considerazioni, non è necessario stabilire se e, eventualmente, in quale misura la disposizione censurata
violi – così come sostenuto dai sigg. Costa e Cifone – la presunzione di innocenza che costituisce parte
integrante delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è enunciata all’articolo 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sulla decadenza della concessione a motivo della commercializzazione di giochi d’azzardo mediante siti
telematici situati al di fuori del territorio nazionale
Come dimostrato tanto dalla corrispondenza intercorsa tra la Stanley e l’AAMS riepilogata ai punti
21-26 della presente sentenza, quanto dal fatto che l’avvocato generale si è visto costretto a
presentare, ai paragrafi 72-89 delle sue conclusioni, due soluzioni alternative fondate su ipotesi di
interpretazione dell’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione radicalmente differenti tra loro,
quest’ultima disposizione manca di chiarezza.
Sussiste infatti incertezza riguardo all’obiettivo e agli effetti di tale disposizione, i quali potrebbero
essere o di impedire che un concessionario commercializzi attivamente nel territorio italiano giochi
d’azzardo diversi da quelli per i quali egli detiene una concessione, o di impedire qualsiasi attività
transfrontaliera in materia di giochi d’azzardo, e in particolare un’attività esercitata con un modus
operandi quale quello della Stanley, fondato sul ricorso a CTD.
A questo proposito, non vi è dubbio che l’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale spetti,
nell’ambito del sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE, ai giudici nazionali e non alla
Corte (sentenza Placanica e a., cit., punto 36). Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti
72-74 della presente sentenza che il diritto dell’Unione esige che le condizioni e le modalità di una
procedura di gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, siano formulate in
modo chiaro, preciso e univoco. Non è questo il caso per quanto riguarda l’articolo 23, comma 3, dello
schema di convenzione, e ciò malgrado le spiegazioni supplementari fornite dall’AAMS su richiesta della
Stanley.
È giocoforza constatare che non si può addebitare ad un operatore, quale la Stanley, il fatto di aver
rinunciato a presentare una candidatura per una concessione in assenza di qualsiasi sicurezza sul piano
giuridico, fintanto che permaneva incertezza riguardo alla conformità del suo modus operandi alle
disposizioni della convenzione da sottoscrivere al momento dell’attribuzione di una concessione. Qualora
tale operatore fosse stato escluso, in violazione del diritto dell’Unione, dalla gara precedente oggetto di
censura nella citata sentenza Placanica e a., deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente
rimediato a tale esclusione dell’operatore in questione.
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda parte della questione
sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano
a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse
senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che
era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a
rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove
concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla
precedente gara.
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza,
nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in
questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di
concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e
3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che
spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
Nei confronti delle parti dei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono
essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso,
in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni
per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a
concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali
acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra
gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano
applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza
concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore
che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova
gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente
attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima
esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3) Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di
trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una
gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme
contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle
dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per
giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in
modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
16 febbraio 2012 (*)
«Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Raccolta di scommesse su
eventi sportivi – Necessità di una concessione – Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del
diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni – Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari
– Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza – Principio di certezza del diritto –
Protezione dei titolari delle concessioni precedenti – Normativa nazionale – Distanze minime
obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse – Ammissibilità – Attività transfrontaliere assimilabili a
quelle costituenti l’oggetto della concessione – Divieto da parte della normativa nazionale –
Ammissibilità»
Nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10,
aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo
267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisioni in data 10 novembre 2009,
pervenute in cancelleria il 9 febbraio 2010, nei procedimenti penali a carico di
Marcello Costa (C-72/10),
Ugo Cifone (C-77/10),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore),
L. Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarašiunas, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 giugno 2011,
considerate le osservazioni presentate:
per Marcello Costa, da D. Agnello, avvocatessa;
per Ugo Cifone, da D. Agnello, R. Jacchia, A. Terranova, F. Ferraro, A. Aversa, A. Piccinini, F. Donati e
A. Dossena, avvocati;
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Arena, avvocato dello Stato;
per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck,
advocaat, e A. Hubert, avocat;
per il governo spagnolo, da F. Diéz Moreno, in qualità di agente;
per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado, in qualità di agenti;
per la Commissione europea, da E. Traversa e S. La Pergola, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 ottobre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE.
Tali domande sono state proposte nell’ambito di procedimenti penali instaurati a carico dei sigg. Costa
e Cifone, gestori di centri di trasmissione di dati (in prosieguo: i «CTD») contrattualmente legati alla
società di diritto inglese Stanley International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley»), a motivo del
mancato rispetto della normativa italiana disciplinante la raccolta di scommesse e, in particolare, del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (GURI n. 146, del 26 giugno 1931), come modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in prosieguo: il
«regio decreto»). Le suddette domande si iscrivono in contesti di fatto e di diritto simili a quelli sui quali
si sono pronunciate le sentenze del 21 ottobre 1999, Zenatti, C-67/98 (Racc. pag. I-7289); del 6
novembre 2003, Gambelli e a., C-243/01 (Racc. pag. I-13031); del 6 marzo 2007, Placanica e a.,
C-338/04, C-359/04 e C-360/04 (Racc. pag. I-1891), e del 13 settembre 2007, Commissione/Italia,
C-260/04 (Racc. pag. I-7083).
Contesto normativo
La normativa italiana stabilisce, in sostanza, che l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle
scommesse presuppone l’ottenimento di una concessione previa pubblica gara, nonché di
un’autorizzazione di polizia. Qualsiasi violazione di tale normativa è passibile di sanzioni penali.
Le concessioni
Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel 2002, gli operatori aventi la veste di
società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi
d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni
svoltesi nel 1999. L’illegittimità di tale esclusione alla luce degli articoli 43 CE e 49 CE è stata dichiarata,
in particolare, nella citata sentenza Placanica e a.
Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e
di contrasto all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell’11
agosto 2006; in prosieguo: il «decreto Bersani»), ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in
Italia, destinata ad assicurare l’adeguamento di quest’ultimo alle regole imposte dal diritto dell’Unione.
L’articolo 38 del decreto Bersani, intitolato «Misure di contrasto del gioco illegale», prevede, al comma
1, l’adozione, entro il 31 dicembre 2006, di una serie di disposizioni «al fine di contrastare la diffusione
InfoCuria Page 1 of 10
http://curia.europa.eu/juris/document/d ... ageIndex... 16/02/2012
del gioco irregolare e illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la
tutela del giocatore».
L’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani stabilisce le nuove modalità di distribuzione dei giochi
d’azzardo riguardanti, da un lato, gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e, dall’altro, le corse dei
cavalli. In particolare:
si prevede l’apertura di almeno 7 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti gli eventi
diversi dalle corse dei cavalli, e almeno 10 000 nuovi punti di vendita per i giochi d’azzardo riguardanti
le corse dei cavalli;
il numero massimo di punti di vendita per ciascun comune è fissato in proporzione al numero di abitanti
e tenendo conto dei punti di vendita per i quali è già stata rilasciata concessione a seguito delle gare del
1999;
i nuovi punti di vendita devono rispettare una distanza minima da quelli per i quali è già stata rilasciata
concessione a seguito delle gare del 1999;
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (in prosieguo: l’«AAMS»), operante sotto l’egida del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, è incaricata della «definizione delle modalità di salvaguardia»
dei titolari di concessioni assegnate all’esito delle gare del 1999.
Le autorizzazioni di polizia
Il sistema di concessioni è collegato ad un sistema di controlli di pubblica sicurezza disciplinato dal
regio decreto. A norma dell’articolo 88 di quest’ultimo, la licenza di pubblica sicurezza può essere
concessa unicamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o altri enti ai quali la
legge riserva la facoltà di organizzare o gestire scommesse.
Le sanzioni penali
L’organizzazione di giochi, anche per via telematica o telefonica, in assenza della necessaria
concessione o autorizzazione di polizia costituisce in Italia un reato punibile con la reclusione fino a tre
anni ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive (GURI n. 294, del 18 dicembre 1989), come modificata dall’articolo 37, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2000; in
prosieguo: la «legge n. 401/89»).
Procedimenti principali e questione pregiudiziale
La Stanley e la sua situazione in Italia
La Stanley è autorizzata ad operare come raccoglitore di scommesse nel Regno Unito in virtù di una
licenza rilasciata dalle autorità di Liverpool. La Stanley accetta scommesse a quota fissa su vasti
palinsesti di eventi, sportivi e non, nazionali e internazionali.
La Stanley opera in Italia tramite più di 200 agenzie, aventi la veste di CTD. I CTD sono locali aperti al
pubblico nei quali gli scommettitori possono concludere scommesse sportive per via telematica
accedendo ad un server della Stanley ubicato nel Regno Unito o in un altro Stato membro, pagare le
loro puntate e, eventualmente, riscuotere le vincite. I CTD sono gestiti da operatori indipendenti
contrattualmente legati alla Stanley. La Stanley opera in Italia esclusivamente attraverso tali punti fisici
di vendita al dettaglio e non è dunque un operatore di giochi d’azzardo tramite Internet.
È pacifico che, tenuto conto del modus operandi della Stanley, spetta in via di principio a quest’ultima
l’obbligo di ottenere una concessione per l’esercizio delle attività di raccolta e di gestione delle
scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTD di esercitare le loro attività.
La Stanley, che faceva parte di un gruppo quotato nei mercati regolamentati, è stata esclusa, in
violazione del diritto dell’Unione, dalla gara che ha portato all’attribuzione, nel 1999, di 1 000
concessioni per la commercializzazione di scommesse su competizioni sportive diverse dalle corse dei
cavalli, valide per un periodo di sei anni e rinnovabili per altri sei.
Le disposizioni del decreto Bersani hanno trovato attuazione mediante procedure di gara avviate
dall’AAMS nel corso dell’anno 2006. Il 28 agosto 2006 sono stati pubblicati due bandi di gara in
applicazione dei commi 2 e 4 dell’articolo 38 del decreto Bersani, che hanno messo a concorso le
concessioni per 500 punti di vendita dedicati di gioco ippico e 9 500 punti di vendita non dedicati di
gioco ippico, oltre all’attivazione di reti di gioco ippico a distanza, nonché per 1 900 punti di vendita
dedicati di gioco sportivo e 4 400 punti di vendita non dedicati di gioco sportivo, oltre all’attivazione di
reti di gioco sportivo a distanza. Tali bandi sono stati pubblicati, in data 30 agosto 2006, anche nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (procedimenti nn. 2006/S-163-175655 e 2006/S-164-176680).
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 ottobre 2006 per tutti i tipi di
concessione.
La documentazione concernente i bandi di gara includeva in particolare un capitolato d’oneri
comprendente otto allegati, nonché lo schema di convenzione tra l’AAMS e l’aggiudicatario della
concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli eventi diversi dalle corse dei cavalli (in
prosieguo: lo «schema di convenzione»).
Il suddetto capitolato d’oneri subordinava la partecipazione alla gara, da un lato, a norma del suo
articolo 13, alla costituzione di una garanzia bancaria provvisoria e, dall’altro, a norma del suo articolo
14, all’impegno a costituire una garanzia bancaria definitiva a copertura degli obblighi derivanti dalla
concessione.
Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, l’AAMS è tenuta a
pronunciare la decadenza della concessione nel caso in cui, «nei confronti del concessionario, del legale
rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o
provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55,
nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS».
L’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione stabilisce inoltre che l’AAMS «procede alla
decadenza dalla concessione, previa immediata sospensione cautelativa della sua efficacia, qualora il
concessionario commercializzi, in proprio od attraverso società in qualsiasi modo ad esso collegate, sul
territorio italiano od anche attraverso siti telematici situati al di fuori dai confini nazionali, giochi
assimilabili ai giochi pubblici, ovvero ad altri giochi gestiti da AAMS, ovvero giochi vietati
dall’ordinamento italiano».
A norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la garanzia bancaria costituita dal
concessionario viene incamerata dall’AAMS in caso di decadenza della concessione, fermo restando il
diritto dell’AAMS di chiedere il risarcimento del danno ulteriore.
A seguito della pubblicazione dei bandi di gara, la Stanley ha nuovamente manifestato il proprio
interesse ad ottenere una concessione per la raccolta e la gestione di scommesse, ed ha ottenuto
dall’AAMS il supporto informatico necessario per presentare un’offerta. La Stanley ha poi chiesto
all’AAMS dei chiarimenti in ordine ad alcune di tali disposizioni che avrebbero potuto costituire potenziali
ostacoli alla sua partecipazione alla gara e la cui interpretazione non le sembrava chiara per alcuni
aspetti.
Con lettera in data 21 settembre 2006, la Stanley ha chiesto all’AAMS se il proprio modello operativo,
basato sui CTD ad essa affiliati, venisse considerato da detta amministrazione come contrastante con i
principi e con le disposizioni contenute nella documentazione di gara, segnatamente con l’articolo 23,
comma 3, dello schema di convenzione, sì che la partecipazione a tali procedure e l’eventuale esito
positivo della stessa avrebbero potuto precludere la prosecuzione dell’esercizio dell’attività
summenzionata, e ha chiesto inoltre se la prosecuzione di quest’ultima avrebbe potuto integrare una
causa di revoca, di decadenza o di sospensione di concessioni eventualmente attribuite.
Nella sua risposta del 6 ottobre 2006, l’AAMS ha dichiarato che la partecipazione alle procedure
sarebbe stata subordinata alla rinuncia in Italia all’esercizio delle attività transfrontaliere, ed ha
affermato al tempo stesso, in particolare, che il nuovo assetto avrebbe consentito ai candidati
aggiudicatari di predisporre reti di vendita che potevano anche presentare carattere nazionale. Tuttavia,
l’amministrazione suddetta ha richiamato l’attenzione sul fatto che tali reti «ovviamente tend[evano] a
sostituire le eventuali vecchie reti e, in questo contesto, le disposizioni di cui all’art. 23 dello schema di
convenzione costitui[vano] una corretta tutela degli investimenti operati dai concessionari stessi».
In risposta a tale lettera, la Stanley ha chiesto all’AAMS, in data 10 ottobre 2006, di riconsiderare la
propria posizione «modificando le previsioni del bando di gara, ed in particolare l’articolo 23 dello
schema di convenzione (...) in modo che la scrivente possa partecipare alla selezione, senza essere
costretta a rinunciare all’esercizio della propria libertà fondamentale di prestare servizi transfrontalieri».
La Stanley ha inoltre trasmesso all’AAMS, il 12 ottobre 2006, il seguente quesito supplementare:
«Se, nell’ipotesi in cui essa Stanley decidesse di rinunziare all’espletamento dei propri servizi
transfrontalieri in Italia e partecipare alle procedure di gara, gli operatori attuali della propria rete – di
carattere nazionale – potrebbero essere affetti da squalificazioni soggettive; in caso di risposta
negativa, se gli stessi necessiterebbero di ulteriori requisiti abilitanti o se, invece, potrebbero limitarsi
all’adesione dello schema di convenzione tipo predisposto da AAMS».
Il 17 ottobre 2006 la Stanley ha fatto presente che non aveva ricevuto alcuna risposta alle proprie
richieste di chiarimenti datate 10 e 12 ottobre 2006, risposta di cui essa aveva urgentemente bisogno
per poter decidere se partecipare o no alle gare. Il 18 ottobre 2006 l’AAMS ha respinto in via definitiva
le richieste di chiarimenti della Stanley, la quale ha così deciso di non partecipare alla gara.
La Stanley ha domandato l’annullamento dei bandi e degli atti relativi alle procedure di gara dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio mediante il ricorso n. 10869/2006, del 27 novembre 2006,
che è attualmente pendente.
Le gare si sono concluse nel mese di dicembre 2006 con l’attribuzione di circa 14 000 nuove
concessioni.
Le procedure avviate nei confronti dei gestori dei CTD della Stanley
Malgrado il fatto che la Stanley non sia divenuta titolare di una concessione per la raccolta e la
gestione di scommesse, i sigg. Costa e Cifone hanno richiesto l’autorizzazione di polizia prevista
dall’articolo 88 del regio decreto al fine di esercitare la propria attività quali gestori di CTD.
La causa Costa (C-72/10)
All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Costa era gestore di un CTD a Roma
(Italia) in virtù di un contratto datato 27 maggio 2008.
A seguito della richiesta di autorizzazione di polizia presentata dal sig. Costa, alcuni funzionari della
polizia di Stato di Roma hanno proceduto, in data 8 ottobre 2008, a controlli presso il CTD da lui gestito,
constatando il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa previsto dall’articolo 4 della
legge n. 401/89, consistente più precisamente nella raccolta di scommesse su eventi sportivi messa in
atto in assenza della concessione e della licenza di pubblica sicurezza necessarie.
Con decisione in data 27 gennaio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. Costa «perché il fatto non è più previsto dalla
legge come reato». Secondo il giudice suddetto, da una sentenza della Corte di cassazione italiana
riguardante un affare simile risultava che la legislazione penale italiana era contraria al diritto
dell’Unione e doveva dunque essere disapplicata (sentenza 27 maggio 2008 nel
procedimento n. 27532/08).
Il pubblico ministero ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione,
con il quale esso sostiene che la normativa nazionale in materia di concessioni e di autorizzazioni di
polizia è compatibile con il diritto dell’Unione, e rileva che, in assenza di un provvedimento di diniego di
concessione da parte delle autorità italiane, suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice
amministrativo, il sig. Costa non ha comunque alcun titolo per lamentare violazioni del diritto
dell’Unione commesse dalla Repubblica italiana e per chiedere la disapplicazione di una normativa alla
quale egli si è volontariamente sottratto.
La causa Cifone (C-77/10)
All’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, il sig. Cifone era gestore di un CTD a Molfetta,
in provincia di Bari (Italia). Il 26 luglio 2007 una richiesta di autorizzazione di polizia era stata
presentata al questore di Bari.
Il 7 novembre 2007, dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani è stata presentata
una denuncia da parte di una società concorrente, titolare di una concessione rilasciata dall’AAMS in
virtù del decreto Bersani. Lo scopo di questa denuncia era di sollecitare l’azione penale nei confronti di
una pluralità di intermediari operanti nella provincia di Bari, accusati del reato di esercizio abusivo delle
scommesse previsto dall’articolo 4 della legge n. 401/89, fra i quali il sig. Cifone.
Il 20 ottobre 2007 la Guardia di Finanza di Molfetta ha proceduto di sua iniziativa al sequestro
provvisorio delle attrezzature e dei locali del CTD del sig. Cifone.
Il pubblico ministero ha disposto la convalida del sequestro ed ha domandato al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Trani di ordinare il sequestro preventivo penale dei locali e delle attrezzature
di tutti gli indagati, fra i quali il sig. Cifone. Con decreto del 26 maggio 2008, detto giudice ha disposto il
sequestro preventivo per violazione, in particolare, dell’articolo 4 della legge n. 401/89; tale decisione è
stata confermata dal Tribunale del riesame di Bari con ordinanza in data 10 e 14 luglio 2008.
Il 9 settembre 2008 il sig. Cifone ha proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza del 10 e 14 luglio 2008. Il sig. Cifone chiede la disapplicazione della normativa
nazionale, ivi compresi i suoi effetti in materia penale, a motivo del fatto che essa, confermando la
validità delle precedenti concessioni e prevedendo limiti di localizzazione dei nuovi punti di vendita al
fine di favorire quelli esistenti, nonché ipotesi di decadenza della concessione aventi carattere
gravemente discriminatorio, è contraria al diritto dell’Unione.
La questione pregiudiziale
Tanto nel procedimento Costa quanto nel procedimento Cifone, la Corte suprema di cassazione ha
constatato l’esistenza di dubbi riguardo all’interpretazione dell’estensione della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi e, in particolare, «la possibilità che tale estensione soffra limitazioni
da parte di un ordinamento interno che presenta caratteri che si assumono e che appaiono
discriminatori ed escludenti nei termini in precedenza ricordati».
La Corte suprema di cassazione ha pertanto deciso di sospendere i due procedimenti di cui sopra e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale sia l’interpretazione degli articoli 43 CE e 49 CE con riferimento alle libertà di stabilimento e di
prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi, al fine di stabilire se le citate
disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di
monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un
numero determinato di concessioni, preveda:
a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla
base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;
b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali
acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come
[l’obbligo] per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli [a una distanza minima] da quelli già
esistenti);
c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto
elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività
transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione».
Con ordinanza del presidente della Corte in data 6 aprile 2010, le cause C-72/10 e C-77/10 sono state
riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale
Il governo italiano mette in discussione la ricevibilità della questione pregiudiziale.
In primo luogo, esso ritiene che tale questione sia ipotetica. A suo avviso, un’eventuale dichiarazione di
incompatibilità della nuova normativa italiana introdotta dal decreto Bersani con il diritto dell’Unione non
incide sui soggetti coinvolti nei procedimenti principali, dal momento che la Stanley ha volontariamente
deciso di non prendere parte alle gare del 2006 disciplinate da questa nuova normativa. Detto governo
lascia intendere che le caratteristiche di un regime di concessione al quale la Stanley non ha partecipato
non possono influire sulla situazione penale dei sigg. Costa e Cifone.
A questo proposito occorre constatare che, in forza di una costante giurisprudenza, uno Stato membro
non può applicare una sanzione penale per il mancato espletamento di una formalità amministrativa
qualora l’adempimento di tale formalità venga rifiutato o sia reso impossibile dallo Stato membro
interessato in violazione del diritto dell’Unione (sentenza Placanica e a., cit., punto 69). Dato che la
questione pregiudiziale mira per l’appunto a stabilire se le condizioni cui era subordinata l’attribuzione di
una concessione a norma della legislazione nazionale, e che hanno determinato la rinuncia della Stanley
a partecipare alla gara in esame nei procedimenti principali, fossero contrarie al diritto dell’Unione, la
pertinenza di tale questione ai fini della soluzione delle controversie pendenti dinanzi al giudice del
rinvio non può essere messa in discussione.
In secondo luogo, il governo italiano sostiene che la questione pregiudiziale è irricevibile in quanto
eccessivamente generica.
A tal riguardo, è pur vero che la precisione, e persino l’utilità, tanto delle osservazioni presentate dai
governi degli Stati membri e dalle altre parti interessate, quanto della risposta della Corte, possono
dipendere dal carattere sufficientemente dettagliato delle indicazioni concernenti il contenuto e gli
obiettivi della normativa nazionale applicabile alla causa principale. Tuttavia, tenuto conto della
separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, deve ritenersi sufficiente che l’oggetto dei
procedimenti principali nonché le sue principali implicazioni per l’ordinamento giuridico dell’Unione si
evincano dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, al fine di consentire agli Stati membri di presentare
le loro osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia e di partecipare
efficacemente al procedimento dinanzi a quest’ultima (sentenza dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa
de Futebol Profissional e Bwin International, C-42/07, Racc. pag. I-7633, punto 41). Negli odierni
procedimenti principali, la decisione di rinvio soddisfa tali esigenze.
Occorre di conseguenza respingere le obiezioni sollevate dal governo italiano in merito alla ricevibilità
delle domande di pronuncia pregiudiziale.
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione, il giudice del rinvio solleva due problemi che occorre esaminare separatamente.
Da un lato, il giudice nazionale è chiamato a decidere se le misure adottate dal legislatore al fine di
rimediare all’esclusione illegittima di operatori come la Stanley dalla gara del 1999 siano conformi al
diritto dell’Unione. Sebbene, a prima vista, l’attribuzione di circa 16 000 nuove concessioni prevista dal
decreto Bersani sembri ad esso giudice conforme alle prescrizioni dettate dalla Corte al punto 63 della
citata sentenza Placanica e a., il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto
dell’Unione della tutela che per certi aspetti il nuovo regime offre alle posizioni commerciali degli
operatori risultati aggiudicatari di una concessione al termine della gara del 1999 di fronte alla
potenziale concorrenza di operatori che erano stati illegittimamente esclusi da tale gara e che nel 2006
avrebbero potuto, per la prima volta, partecipare ad una gara per l’attribuzione di concessioni. A questo
proposito il giudice del rinvio cita, in particolare, l’obbligo previsto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto Bersani secondo cui i nuovi concessionari devono insediarsi ad una distanza minima dai
concessionari già esistenti.
Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che, sebbene il motivo di esclusione dalla gara del 1999
censurato nella citata sentenza Placanica e a. sia stato eliminato mediante modifiche della legislazione
applicabile intervenute nel 2002, una serie di nuove restrizioni è stata introdotta a seguito dell’adozione
del decreto Bersani, in particolare mediante la previsione, nell’articolo 23 dello schema di convenzione,
di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni. Il giudice del rinvio si chiede
se tali nuove restrizioni siano compatibili con il diritto dell’Unione.
Sulla protezione delle posizioni commerciali acquisite dagli operatori risultati aggiudicatari di
concessioni al termine della gara del 1999
Con la prima parte della sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e
49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni
per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso
un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori
esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari
e quelli di tali operatori esistenti.
Occorre anzitutto ricordare che, come statuito dalla Corte al punto 63 della citata sentenza Placanica
e a., spetta all’ordinamento giuridico nazionale stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela
dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi dalla prima gara, a condizione tuttavia che tali
modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio
di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti
conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).
Al medesimo punto della citata sentenza Placanica e a., la Corte ha poi affermato che tanto una revoca
e la redistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di
nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate. Entrambe queste soluzioni sono in linea di
principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori,
permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli
operatori esistenti.
Tuttavia, ciò non si verifica nel caso in cui le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti
siano tutelate dalla normativa nazionale. Il fatto stesso che gli operatori esistenti abbiano potuto iniziare
la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi, ed abbiano così potuto
insediarsi sul mercato con una certa notorietà e con una clientela propria, conferisce loro un indebito
vantaggio concorrenziale. Concedere agli operatori esistenti ulteriori vantaggi concorrenziali rispetto ai
nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell’esclusione
illegittima di questi ultimi dalla gara del 1999, e costituisce dunque una nuova violazione degli articoli
43 CE e 49 CE nonché del principio di parità di trattamento. Inoltre, una misura siffatta rende
eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori
illegittimamente esclusi dalla gara del 1999 e dunque non rispetta il principio di effettività.
In tale contesto, occorre ricordare che le autorità pubbliche che rilasciano concessioni in materia di
giochi d’azzardo sono tenute a rispettare le norme fondamentali dei Trattati, e segnatamente gli articoli
43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione a motivo della nazionalità,
nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva (v., in tal senso, sentenze del 3 giugno 2010, Sporting
Exchange, C-203/08, Racc. pag. I-4695, punto 39, e del 9 settembre 2010, Engelmann, C-64/08, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).
Pur senza implicare necessariamente un obbligo di procedere ad una pubblica gara, il suddetto obbligo
di trasparenza – che si applica qualora la concessione di cui trattasi possa interessare un’impresa
avente sede in uno Stato membro diverso da quello nel quale la concessione viene attribuita – impone
all’autorità concedente di garantire, ad ogni potenziale offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale
da consentire l’apertura della concessione alla concorrenza nonché il controllo dell’imparzialità delle
procedure di attribuzione (citate sentenze Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata;
Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché Engelmann, punto 50).
L’attribuzione di tali concessioni deve dunque essere fondata su criteri oggettivi, non discriminatori e
noti in anticipo, così da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal
senso, sentenza Engelmann, cit., punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
Il principio di parità di trattamento impone inoltre che tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali
opportunità, ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime condizioni. Ciò vale a
maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una
violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità aggiudicatrice interessata ha già avuto come
conseguenza una disparità di trattamento in danno di alcuni operatori.
Per quanto riguarda più specificamente l’obbligo per i nuovi concessionari di insediarsi ad una distanza
minima da quelli già esistenti, imposto dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto Bersani, tale misura ha
come effetto di proteggere le posizioni commerciali acquisite dagli operatori già insediati a discapito dei
nuovi concessionari, i quali sono costretti a stabilirsi in luoghi meno interessanti dal punto di vista
commerciale rispetto a quelli occupati dai primi. Una misura siffatta implica dunque una discriminazione
nei confronti degli operatori esclusi dalla gara del 1999.
Quanto a un’eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento, risulta da una giurisprudenza
consolidata che ragioni di natura economica – come l’obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di
concessioni dopo la gara del 1999 la continuità, la stabilità finanziaria o una giusta remunerazione degli
investimenti realizzati – non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale
idonei a giustificare una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza dell’11 marzo 2010,
Attanasio Group, C-384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56).
Inoltre, il governo italiano non può utilmente far leva, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti
principali, sull’asserito obiettivo di garantire una distribuzione uniforme dei punti di vendita dei giochi
d’azzardo sul territorio nazionale, al fine, da un lato, di evitare l’esposizione ad un eccesso di offerta per
i consumatori che vivono nei pressi di tali esercizi di scommesse e, dall’altro, di prevenire il rischio che i
consumatori residenti in luoghi meno coperti dall’offerta di tali servizi optino per i giochi clandestini.
È vero che tali obiettivi, attinenti, da un lato, alla riduzione delle occasioni di gioco e, dall’altro, alla
lotta contro la criminalità mediante l’assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e
l’incanalamento delle attività di gioco d’azzardo entro i circuiti così controllati, rientrano tra quelli
riconosciuti dalla giurisprudenza come idonei a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel
settore dei giochi d’azzardo (sentenza Placanica e a., cit., punti 46 e 52).
Tuttavia, per quanto riguarda il primo di questi obiettivi, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 63 delle sue conclusioni e come constatato dalla Corte al punto 54 della citata sentenza
Placanica e a., il settore dei giochi d’azzardo in Italia è stato per lungo tempo caratterizzato da una
politica di espansione finalizzata ad aumentare gli introiti fiscali e dunque, in tale contesto, non è
possibile invocare alcuna giustificazione fondata sugli obiettivi della limitazione della propensione al
gioco dei consumatori o della limitazione dell’offerta di giochi. Nella misura in cui il decreto Bersani ha
ulteriormente aumentato in modo significativo la quantità di occasioni di gioco rispetto all’epoca
esaminata nella causa Placanica e a., tale conclusione si impone con ancor più forza nella situazione
attuale del settore.
Per quanto riguarda poi il secondo degli obiettivi invocati, risulta da una giurisprudenza consolidata che
le restrizioni imposte dagli Stati membri devono soddisfare il principio di proporzionalità, e che una
normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo invocato soltanto se i mezzi
impiegati sono coerenti e sistematici (sentenza Placanica e a., cit., punti 48 e 53).
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, le norme sulle
distanze minime sono state imposte unicamente ai nuovi concessionari, ad esclusione di quelli già
insediati. Pertanto, anche se un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere di per
sé giustificato, non si può ammettere che simili restrizioni vengano applicate in circostanze quali quelle
in esame negli odierni procedimenti principali, in cui esse penalizzerebbero unicamente i nuovi
concessionari che fanno ingresso sul mercato.
Ad ogni modo, un regime di distanze minime tra punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto
qualora fosse escluso – ciò che spetterebbe al giudice nazionale verificare – che il reale obiettivo di tali
norme sia quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello,
invocato dal governo italiano, di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati.
Inoltre, spetterebbe, se del caso, al giudice del rinvio verificare che l’obbligo di rispettare determinate
distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente
frequentate dal pubblico, sia veramente idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e avrà effettivamente
come conseguenza che i nuovi operatori sceglieranno di stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando
così una copertura a livello nazionale.
Occorre dunque rispondere alla prima parte della questione sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE
e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso
che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una
categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi
di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga
le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate
distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
Sulle nuove restrizioni introdotte a seguito dell’adozione del decreto Bersani
Con la seconda parte del suo quesito, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 43 CE e
49 CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale, quale quella in
esame nei procedimenti principali, la quale preveda la decadenza della concessione per le attività di
raccolta e di gestione delle scommesse, nonché l’incameramento di garanzie pecuniarie costituite allo
scopo di ottenere tale concessione, qualora
venga avviato nei confronti del titolare della concessione, ovvero del suo legale rappresentante o dei
suoi amministratori, un procedimento penale per qualsiasi ipotesi di reato «suscettibile di far venir
meno il rapporto fiduciario con AAMS», così come previsto dall’articolo 23, comma 2, lettera a), dello
schema di convenzione, oppure
il titolare della concessione commercializzi, sul territorio nazionale od attraverso siti telematici situati al
di fuori dei confini nazionali, giochi d’azzardo assimilabili a quelli gestiti dall’AAMS ovvero giochi
d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale, così come previsto dall’articolo 23, comma 3,
dello schema di convenzione.
A questo proposito, risulta dai documenti presentati alla Corte che, sebbene il citato articolo 23 dello
schema di convenzione preveda formalmente ipotesi di decadenza della concessione, tali ipotesi di
decadenza costituiscono in pratica anche dei presupposti per ottenere una concessione, in quanto un
operatore che non li soddisfacesse al momento del rilascio della concessione incorrerebbe
immediatamente nella decadenza del titolo ottenuto. Considerato che, alla luce del modus operandi
della Stanley, è a quest’ultima che incombe in linea di principio l’obbligo di ottenere una concessione –
ciò che consentirebbe ai CTD, quali quelli gestiti dai sigg. Costa e Cifone, di esercitare la propria attività
–, qualsiasi ostacolo al rilascio di una concessione alla Stanley limita automaticamente anche le attività
di questi ultimi.
Osservazioni preliminari
In limine occorre ricordare che gli articoli 43 CE e 49 CE impongono l’eliminazione di qualsiasi
restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ancorché applicabile
indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, nel caso in cui essa sia idonea
a vietare, a ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato
membro, dove egli fornisce legittimamente servizi analoghi (sentenza Liga Portuguesa de Futebol
Profissional e Bwin International, cit., punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
È pacifico che una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale
subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi
di decadenza della concessione, costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 43 CE e
49 CE.
Simili restrizioni possono tuttavia essere ammesse in quanto rientranti tra le misure in deroga
espressamente previste dagli articoli 45 CE e 46 CE, o possono essere giustificate da motivi imperativi
di interesse generale, a condizione che esse rispettino i requisiti di proporzionalità risultanti dalla
giurisprudenza della Corte. A questo proposito, la giurisprudenza ha ammesso un certo numero di
motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione delle
frodi e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, nonché di prevenzione di
turbative dell’ordine sociale in generale (sentenza Placanica e a., cit., punti 45, 46 e 48).
Dalle disposizioni e dai principi citati al punto 54 della presente sentenza consegue inoltre che,
nell’attribuire concessioni quali quelle in esame nei procedimenti principali, l’autorità concedente è
tenuta ad un obbligo di trasparenza, consistente in particolare nel garantire, ad ogni potenziale
offerente, un livello di pubblicità adeguato, tale da consentire l’apertura della concessione alla
concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di attribuzione (citate sentenze
Commissione/Italia, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; Sporting Exchange, punti 40 e 41, nonché
Engelmann, punto 50).
Il principio di trasparenza, che costituisce un corollario del principio di uguaglianza, ha in tale contesto
essenzialmente lo scopo di garantire che qualsiasi operatore interessato possa decidere di partecipare a
pubbliche gare sulla base delle informazioni pertinenti, nonché quello di garantire l’esclusione di
qualsiasi rischio di favoritismo e arbitrarietà da parte dell’autorità aggiudicatrice. Esso implica che tutte
le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e
univoca, in modo tale per cui, da un lato, sia consentito a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e
normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle nella stessa maniera e,
dall’altro, siano fissati dei limiti al potere discrezionale dell’autorità concedente e quest’ultima sia messa
in grado di verificare effettivamente se le offerte dei candidati rispondono ai criteri disciplinanti la
procedura in questione (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di
Frutta, C-496/99 P, Racc. pag. I-3801, punto 111, nonché del 13 dicembre 2007, United Pan-Europe
Communications Belgium e a., C-250/06, Racc. pag. I-11135, punti 45 e 46).
Il principio di certezza del diritto esige inoltre che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili
nei loro effetti, in particolare quando esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui e le
imprese (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I-4983, punto
80 e la giurisprudenza ivi citata).
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la seconda parte della questione pregiudiziale.
Sulla decadenza della concessione a motivo dell’avvio di un procedimento penale
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, l’esclusione di operatori i cui
gestori abbiano riportato condanne penali può in linea di principio essere considerata come una misura
giustificata dall’obiettivo della lotta contro la criminalità. Infatti, come ripetutamente statuito dalla
Corte, i giochi d’azzardo comportano rischi particolarmente elevati di reati e di frodi, tenuto conto della
rilevanza delle somme che essi consentono di raccogliere e delle vincite che possono offrire ai giocatori
(sentenza Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International, cit., punto 63).
La decadenza della concessione costituisce tuttavia una misura particolarmente grave per il
concessionario, a maggior ragione in circostanze quali quelle degli odierni procedimenti principali, in cui
essa determina automaticamente, a norma dell’articolo 23, comma 6, dello schema di convenzione, la
perdita di un’ingente garanzia pecuniaria nonché eventuali obblighi di risarcimento dei danni subiti
dall’AAMS.
Di conseguenza, per consentire ad ogni potenziale offerente di valutare con certezza il rischio che gli
vengano applicate simili sanzioni, per garantire l’assenza di rischi di favoritismo o arbitrarietà da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice e, infine, per garantire il rispetto del principio di certezza del diritto,
è necessario che le circostanze nelle quali le suddette sanzioni verranno applicate siano enunciate in
modo chiaro, preciso e univoco.
Il riferimento, contenuto nell’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione, alle
«ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55», che riguarda i delitti di mafia nonché altre
forme di criminalità comportanti un grave pericolo per la società, sembra soddisfare le esigenze sopra
descritte, salvo verifica da parte del giudice del rinvio. Per contro, e sempre con riserva di verifica da
parte del giudice del rinvio, altrettanto non sembra potersi dire per quanto riguarda il riferimento,
operato dalla medesima disposizione sopra citata, a «ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir
meno il rapporto fiduciario con AAMS». Spetta al giudice del rinvio esaminare se un offerente
ragionevolmente informato e normalmente diligente sarebbe stato in grado di comprendere l’esatta
portata di tale riferimento.
Nell’ambito di tale esame, detto giudice dovrà in particolare tener conto, da un lato, del fatto che i
potenziali offerenti disponevano di un termine inferiore a due mesi per esaminare i documenti relativi
alla gara e, dall’altra, del comportamento dell’AAMS a seguito delle richieste di chiarimenti inviatele
dalla Stanley.
In ogni caso, risulta da una costante giurisprudenza che le restrizioni imposte dalla normativa
nazionale non devono andare oltre quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
(sentenza Gambelli e a., cit., punto 72). Di conseguenza, sebbene in determinate circostanze possa
rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo
sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal
mercato in virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata
proporzionata all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su
una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Una
legislazione che contempli, anche in modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe
essere considerata proporzionata unicamente a condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso
in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno subìto nel caso in cui, in un momento
successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata.
Consta inoltre – salvo verifica da parte del giudice del rinvio – che la causa di decadenza enunciata
all’articolo 23, comma 2, lettera a), dello schema di convenzione ha ostacolato, in pratica, la
partecipazione alle gare del 2006 di operatori, come la Stanley, i cui rappresentanti erano all’epoca
sottoposti a procedimenti penali avviati prima della pronuncia della citata sentenza Placanica e a.,
conclusisi con decisioni di proscioglimento in una fase successiva.
In tale contesto occorre ricordare che dalla citata sentenza Placanica e a. risulta che la Repubblica
italiana non può applicare sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di
scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato
escluso dalle gare pertinenti in violazione del diritto dell’Unione (punto 70 della sentenza). Tale
sentenza è stata pronunciata il 6 marzo 2007, ossia quattro mesi dopo il termine del 20 ottobre 2006
fissato per la presentazione delle candidature nella procedura di gara prevista dal decreto Bersani.
Pertanto, qualora al momento della gara prevista dal decreto Bersani fossero pendenti procedimenti
penali avviati a carico di un operatore come la Stanley, o di suoi rappresentanti o amministratori,
rivelatisi poi privi di fondamento giuridico, segnatamente alla luce della citata sentenza Placanica e a.,
con la conseguenza di rendere praticamente impossibile la partecipazione di detto operatore alla gara in
questione, pena l’immediata declaratoria di decadenza della concessione in ragione dei citati
procedimenti pendenti, deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente rimediato
all’esclusione dell’operatore suddetto dalla gara precedente, censurata nella citata sentenza Placanica
e a.
Di conseguenza, e per ragioni identiche a quelle enunciate in detta sentenza, non possono essere
applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o
senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone, quali i sigg. Costa e Cifone, legate a un
operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto
dell’Unione, anche dopo la nuova gara prevista dal decreto Bersani.
Tenuto conto della risposta che occorre dare a questa parte del quesito alla luce delle suesposte
considerazioni, non è necessario stabilire se e, eventualmente, in quale misura la disposizione censurata
violi – così come sostenuto dai sigg. Costa e Cifone – la presunzione di innocenza che costituisce parte
integrante delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è enunciata all’articolo 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sulla decadenza della concessione a motivo della commercializzazione di giochi d’azzardo mediante siti
telematici situati al di fuori del territorio nazionale
Come dimostrato tanto dalla corrispondenza intercorsa tra la Stanley e l’AAMS riepilogata ai punti
21-26 della presente sentenza, quanto dal fatto che l’avvocato generale si è visto costretto a
presentare, ai paragrafi 72-89 delle sue conclusioni, due soluzioni alternative fondate su ipotesi di
interpretazione dell’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione radicalmente differenti tra loro,
quest’ultima disposizione manca di chiarezza.
Sussiste infatti incertezza riguardo all’obiettivo e agli effetti di tale disposizione, i quali potrebbero
essere o di impedire che un concessionario commercializzi attivamente nel territorio italiano giochi
d’azzardo diversi da quelli per i quali egli detiene una concessione, o di impedire qualsiasi attività
transfrontaliera in materia di giochi d’azzardo, e in particolare un’attività esercitata con un modus
operandi quale quello della Stanley, fondato sul ricorso a CTD.
A questo proposito, non vi è dubbio che l’interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale spetti,
nell’ambito del sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE, ai giudici nazionali e non alla
Corte (sentenza Placanica e a., cit., punto 36). Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti
72-74 della presente sentenza che il diritto dell’Unione esige che le condizioni e le modalità di una
procedura di gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, siano formulate in
modo chiaro, preciso e univoco. Non è questo il caso per quanto riguarda l’articolo 23, comma 3, dello
schema di convenzione, e ciò malgrado le spiegazioni supplementari fornite dall’AAMS su richiesta della
Stanley.
È giocoforza constatare che non si può addebitare ad un operatore, quale la Stanley, il fatto di aver
rinunciato a presentare una candidatura per una concessione in assenza di qualsiasi sicurezza sul piano
giuridico, fintanto che permaneva incertezza riguardo alla conformità del suo modus operandi alle
disposizioni della convenzione da sottoscrivere al momento dell’attribuzione di una concessione. Qualora
tale operatore fosse stato escluso, in violazione del diritto dell’Unione, dalla gara precedente oggetto di
censura nella citata sentenza Placanica e a., deve ritenersi che la nuova gara non abbia effettivamente
rimediato a tale esclusione dell’operatore in questione.
Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda parte della questione
sollevata dichiarando che gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano
a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse
senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che
era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a
rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove
concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla
precedente gara.
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza,
nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in
questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di
concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e
3, dello schema di convenzione, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che
spetta al giudice del rinvio verificare.
Sulle spese
Nei confronti delle parti dei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti
per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono
essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso,
in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni
per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a
concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali
acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra
gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano
applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza
concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore
che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova
gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente
attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima
esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3) Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di
trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una
gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme
contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle
dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per
giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in
modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda inesperto » 20/02/2012 - 10:01
Guarda che i principi a cui richiama la sentenza sono unici e valgono per tutti.Poi vorrei ricordati che la società che ha cercato di partecipare al bando del 1999 non è la stessa stanleybet di adesso, quindi?Inoltre nella sentenza c'è un riferimento al bando bersani dove viene ribadito un concetto"che un bookmakers poteva scegliere di non partecipare se c'erano condizioni di disciminazione",cosa che ha fatto stanley, ma lo possono aver fatto qualsiasi book.Ma la cosa + importante è il terzo punto dove sè il giudice nazionale si esprimerà a sfavore del bando bersani in quanto va contro l'art.43 e 49 allora le concessioni non avranno + valore
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda Enne » 20/02/2012 - 11:12
inesperto ha scritto:Inoltre nella sentenza c'è un riferimento al bando bersani dove viene ribadito un concetto"che un bookmakers poteva scegliere di non partecipare se c'erano condizioni di disciminazione",cosa che ha fatto stanley, ma lo possono aver fatto qualsiasi book.Ma la cosa + importante è il terzo punto dove sè il giudice nazionale si esprimerà a sfavore del bando bersani in quanto va contro l'art.43 e 49 allora le concessioni non avranno + valore
Da quello che ho capito i motivi di discriminazione del bando Bersani non vanno letti in chiave assoluta.
Ad esempio, la previsione di una distanza minima dai precedenti concessionari discrimina solo chi non abbia potuto partecipare con questi al bando del 99, ma non è intrinsecamente contraria alla normativa dell'Unione.
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda enzo-bet » 20/02/2012 - 13:01
Salve,
su questo argomento le discussioni continueranno ancora per molto tempo,ognuno difendera' le proprie idee,ognuno di noi pensera' di avere ragione,ognuno di noi si augura che alla fine si ottenga quello che ci permettera' di continuare a lavorare.
La cosa che ancora nn riesco a capire,perche' i book nn portano a giudizio aams contro l'oscuramento dei siti,invece di continuare a cambiare indirizzi,questo si che sarebbe un successo che metterebbe d' accordo tutti i book,senza distinzione tra stanley e gli altri,da questo intervento si capirebbe che il vento sta cambiando,i primi ad avere dei benefici sarebbero i concessionari stessi che si troverebbero a richiedere una tassazione equa come negli altri stati europei,se nn addirittura consegnare le licenze e andare ad acquistare una licenza a malta austria ecc...,ciao a tutti.
su questo argomento le discussioni continueranno ancora per molto tempo,ognuno difendera' le proprie idee,ognuno di noi pensera' di avere ragione,ognuno di noi si augura che alla fine si ottenga quello che ci permettera' di continuare a lavorare.
La cosa che ancora nn riesco a capire,perche' i book nn portano a giudizio aams contro l'oscuramento dei siti,invece di continuare a cambiare indirizzi,questo si che sarebbe un successo che metterebbe d' accordo tutti i book,senza distinzione tra stanley e gli altri,da questo intervento si capirebbe che il vento sta cambiando,i primi ad avere dei benefici sarebbero i concessionari stessi che si troverebbero a richiedere una tassazione equa come negli altri stati europei,se nn addirittura consegnare le licenze e andare ad acquistare una licenza a malta austria ecc...,ciao a tutti.
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda piaga » 20/02/2012 - 14:35
ma difatti qui le discussioni continueranno e ognuno porterà l'acqua al suo mulino concludendo ben poco..per quanto mi riguarda c'è solo una persona che mi può telefonare e dire : chiudi che abbiam perso.. finchè ciò non accade.. non vedo di che preoccuparmi..
saluti
Piaga
saluti
Piaga
Re: CGE SI......ma solo per Stanley
Messaggioda vanadium » 20/02/2012 - 15:15
La questione è molto molto delicata...
Qualsiasi bookmaker estero... no...
In realtà dovrebbero salvarsi solo i bookmaker che sono stati discriminati dalla legge bersani del 2006 che metteva rimedio (a modo suo) alla legge discriminatoria precedente...
Ma... c'è un ma... basta dire che io nel 2006 avrei costituito una società per operare ANCHE nel mercato italiano, ma non l'ho fatto perchè la legge era discriminatoria... poi sono partito in seguito come bookmaker europeo... CHI MI DICE CHE E' VERO O FALSO...? Nessuno, quindi in teoria sono tutti salvi...
C'è un ma... Se venisse portato all'attenzione della corte italiana che Stanley, come altri (Betuniq, capitanbet, bet 1510, bet 1128...) hanno solo licenza di operare direttamente coi clienti e non coi bet shop....... che succederebbe? (licenza LGA)
Credete davvero che sarebbero dissequestrati?
Gli unici ad avere licenza di operare come bookmaker TERRESTRE e non solo via internet sono Planetwin365, Goldbet e forse qualcun altro...
Non è una polemica la mia... per dire io si e gli altri no... ma......... Per andare al risparmio... Stanley non ha rinnovato la licenza terrestre che aveva a Liverpool.... perchè tanto vincevano al TAR.
Qualsiasi bookmaker estero... no...
In realtà dovrebbero salvarsi solo i bookmaker che sono stati discriminati dalla legge bersani del 2006 che metteva rimedio (a modo suo) alla legge discriminatoria precedente...
Ma... c'è un ma... basta dire che io nel 2006 avrei costituito una società per operare ANCHE nel mercato italiano, ma non l'ho fatto perchè la legge era discriminatoria... poi sono partito in seguito come bookmaker europeo... CHI MI DICE CHE E' VERO O FALSO...? Nessuno, quindi in teoria sono tutti salvi...
C'è un ma... Se venisse portato all'attenzione della corte italiana che Stanley, come altri (Betuniq, capitanbet, bet 1510, bet 1128...) hanno solo licenza di operare direttamente coi clienti e non coi bet shop....... che succederebbe? (licenza LGA)
Credete davvero che sarebbero dissequestrati?
Gli unici ad avere licenza di operare come bookmaker TERRESTRE e non solo via internet sono Planetwin365, Goldbet e forse qualcun altro...
Non è una polemica la mia... per dire io si e gli altri no... ma......... Per andare al risparmio... Stanley non ha rinnovato la licenza terrestre che aveva a Liverpool.... perchè tanto vincevano al TAR.
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