Mi dispiace per i pessimisti cosmici e catastrofisti ma parrebbe che non hanno indovinato.Meglio per tutti noi credo.
Ecco il testo ufficiale del D.L. riguardante la tanto incriminata norma:
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore,
le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
30.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al
domicilio fiscale del trasgressore.
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