Messaggioda lovekill78 » 25/02/2011 - 12:26
LA PROVOCAZIONE: MODIFICA 88 TULPS INUTILE, NORMA GIà€ APRE AI .COM
FONTE JAMMA.IT
Vuoi vedere che tutto il balletto sulla modifica dell'art.88 Tulps è inutile? Il dibattito sulla possibilità di allargare o meno la licenza per l'esercizio scommesse alle società estere divide e fa discutere. A proporla sono stati alcuni parlamentari della Commissione Antimafia con l'intento di ridurre il terreno a disposizione della malavita organizzata per eventuali infiltrazioni. Ma non sempre tutte le ciambelle riescono col buco. Al di là di possibili ricorsi e richieste di risarcimento da parte di chi, invece, la concessione se l'è pagata a suon di migliaia di euro con il Bando Bersani, ad una attenta lettura del testo sembrerebbe che, già così com'è, l'articolo 88 non escluda, dal novero delle attività che la Questura può autorizzare, quelle esercitate dai Centi Trasmissione Dati.
Questo dice l'articolo 88 del Tulps: "La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".
E questo sostiene l'avvocato Gianluca Pomante, legale esperto di gaming che negli ultimi anni ha seguito e vinto diversi ricorsi di società concessionarie di gioco a distanza (regolari .it) contro il sequestro di apparecchi per il gioco telematico per il collegamento alle piattaforme online, comunemente denominati totem: "A quali soggetti andrebbe riferito il concetto di altri enti che avrebbero la facoltà di autorizzare l'esercizio delle scommesse? Sicuramente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in quanto espressamente previsto dall'art. 4, L. 401/89, ma ciò non esclude che ad essa possano affiancarsi altri Enti cui la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire scommesse".
Incredibile, ma vero. A voler essere puntigliosi andando a spulciare il significato letterale delle parole, si potrebbe obiettare che il decreto, già oggi, sdogana i punto com. "Se a tale riflessione si aggiunge la circostanza che l'articolo non fa espresso riferimento alla legge italiana, come invece avviene in altri testi normativi, e che la Carta Costituzionale prevede che l'Italia si adegui ai principi dell'ordinamento internazionale e comunitario, ecco che un'interpretazione estensiva dell'art. 88 potrebbe ammettere il rilascio della licenza anche a soggetti che abbiano ricevuto da enti di uno stato membro, sulla base di una legge di quest'ultimo, l'autorizzazione ad esercitare le scommesse sportive".
Un limite potrebbe consistere nell'esigenza di garantire gli stessi controlli, sul soggetto autorizzato, che la legge italiana pone a garanzia dell'ordine pubblico e del cittadino. "Trattandosi di controlli di competenza delle Questure, in quanto Autorità di Pubblica Sicurezza - e non di AAMS - facilmente estensibili anche ai soggetti esteri grazie agli accordi di cooperazione internazionale tra le Forze dell'Ordine, é semplice trarre le conclusioni del caso". Fatta la legge, trovata l'interpretazione.