giochiamo71 ha scritto:umberto ha scritto:Per Malta come detto e per qualsiasi altro paese bisogna guardare i trattati contro le doppie imposizioni. Nella fattispecie tra italia e malta.
Ciao Umberto,
leggendo il trattato nel forum in allegato, non mi risulta che per ciò che riguarda il gioco non sia applicabile da parte dell'agenzia delle entrate la tassazione su eventuali vincite da parte degli italiani, concordi ?
Ciao di seguito la parte che ti interessa:
Articolo 21 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo o del reddito si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV - Metodo per evitare le doppie imposizioni
Articolo 22 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel
calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una
imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente
Accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l'imposta italiana
dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso
reddito.
Preferisco essere fortunato che avere talento.