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Messaggioda M4rco » 04/01/2011 - 14:26
Se la conclusione e' quella di dire: alla fine devi pagare allora lasciamo stare, saresti un altro di una lunga lista gia sentiti e risentiti.
Se invece mi puoi dire il perche' e il percome ho ragione io, dettagliandomi bene leggi articoli e difesa eventuale a prova di bomba allora parliamone.
Ciao
Se invece mi puoi dire il perche' e il percome ho ragione io, dettagliandomi bene leggi articoli e difesa eventuale a prova di bomba allora parliamone.
Ciao
Messaggioda umberto » 04/01/2011 - 14:59
umberto ha scritto:M4rco ha scritto:M4rco ha scritto:a tal proposito ritengo che:
1) chi vince in italia dalla snai non paga nessua imposta alla fonte visto che la tassazione e' fatta solo sulla raccolta. Quindi se 2 scommettitori puntano 1000 euro sul giocatore A a 1,90 e 1000 sul giocatore B 1000 sempre a 1,90 allo stato va il 2% di 2000 ovvero 40 euro. Lo scommettitore che vince la scommessa incassa 1900 euro e il bookmaker 60 euro. i 900 euro di vincita sono esenti e non hanno subito nessuna trattenuta alla fonte. Non e' che gli hanno detto: guarda la tua vincita e' di 940 euro ma te ne diamo solo 900 perche' 40 sono un trattenuta alla fonte... quindi ritengo che la tassa sulla raccolta sia un costo del servizio insieme al guadagno del bookmaker.
2) Chi viceversa vice su betfair.com vincerebbe 1000 euro ma gli viene trattenuto il 5% che va in tasca a betfair e allo stato inglese, e quindi solo se vinci paghi le tasse mentre se punti 1000 euro e perdi non paghi nulla.
Per assurdo quindi se dovessi fare un conguaglio l'italia mi dovrebbe pagare rivalendosi poi sull'inghilterra.
3) chi ha un conto betfair inglese e le tasse che vengono trattenute le prende l'inghilterra, chi invece ha un conto betair normale allora passa sotto malta dove betfair gestisce i clienti internazionali. Secondo te c'e'differenza? Mi risulta che malta abbia con l'italia una convenzione sulla doppia tassazione sulle scommesse. Ma anche non fosse?
4) Considerando che chi vince in italia non paga nulla, cosa cavolo devo portare eventualemnte in detrazione? Andrei a credito.... per il principio di non discriminazione non penso sia regolare che chi vince qui non paga nulla se vinco in un altro paese membro devo pagare l'irpef.
5) La spagna ha fatto una legge che dice proprio che chi vince all'estero deve pagare le tasse con aliquota ma la commissione europe gliela ha bocciata perche' renderebbe impossibile la concorrenza leale... se so che giocando all'estero devo pagare una tassa che rende l'offerta inconveniente ripetto alla mia nazione allora e' una legge discriminatoria e quindi non ammessa.
6) Noi siamo consumatori e ci avvaliamo del servizio di scommesse e io personalmente ho un documento della commissione europea che dice che ho il diritto di usufruire di questo servizio dove voglio all'interno della zona euro. quindi se gioco su betfair da consumatore libero, non posso in alcun modo essere un evasore fiscale. Se sono evasore non sono concunatore. Come se acquisto un viaggio in franci e mi accusano perche' l'iva e' andata alla francia invece che all'italia.... ma scherziamo?
Che ne pensi di queste mie vedute?
Ciao
Se vuoi costo 500 € all'ora.
La mia era una battuta.
Preferisco essere fortunato che avere talento.
Messaggioda M4rco » 04/01/2011 - 15:02
vi ricordo che ci sono gia 2 sentenze europee di giocatori che hanno vinto la lotteria in un altro stato membro (il contratto si conclude nella sede dell'organizzazione del gioco e quindi se fatto via internet il contratto non si conclude in italia ma in uk) e il loro stato gli chiedeva di pagare le tasse sulla somma vinta. 2 sentenze che chiariscono l'illeggitimita' di qualsiasi pretesa da paerte dell'erario del paese di appartenenza del giocatore.
Se uno viene in vacanza in italia compra un biglietto e vince il suo stato di appertenenza nulla puo' pretendere. Il fatto che il turista sia venuto di persona o stramite internet poco importa, tramite internet il contratto e' concluso nella sede di betfair e non a casa del consumatore.
Se uno viene in vacanza in italia compra un biglietto e vince il suo stato di appertenenza nulla puo' pretendere. Il fatto che il turista sia venuto di persona o stramite internet poco importa, tramite internet il contratto e' concluso nella sede di betfair e non a casa del consumatore.
Messaggioda mollofire » 04/01/2011 - 15:14
L'Italia ha già dato prova di infischiarsene bellamente delle sentenze della Corte Europea.
Se questi intravedono il modo di rastrellare altri soldini, stiamo pur tranquilli che ci proveranno. Poi chi malagauratmente incorrerà in un accertamento combatterà la propria battaglia legale o cercherà di concordare. Ma la legge italiana non lascia spazio a interpretazioni se non sul quantum da corrispondere all'erario.
Eviterei di dare troppa pubblicità all'argomento per non svegliare il can che dorme.
Se questi intravedono il modo di rastrellare altri soldini, stiamo pur tranquilli che ci proveranno. Poi chi malagauratmente incorrerà in un accertamento combatterà la propria battaglia legale o cercherà di concordare. Ma la legge italiana non lascia spazio a interpretazioni se non sul quantum da corrispondere all'erario.
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Messaggioda Top Gun » 04/01/2011 - 16:11
mollofire ha scritto:L'Italia ha già dato prova di infischiarsene bellamente delle sentenze della Corte Europea.
Se questi intravedono il modo di rastrellare altri soldini, stiamo pur tranquilli che ci proveranno. Poi chi malagauratmente incorrerà in un accertamento combatterà la propria battaglia legale o cercherà di concordare. Ma la legge italiana non lascia spazio a interpretazioni se non sul quantum da corrispondere all'erario.
Eviterei di dare troppa pubblicità all'argomento per non svegliare il can che dorme.
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Messaggioda Il Web » 04/01/2011 - 16:24
guardate che il cane non dorme per niente ..
ne parlano siti e giornali, con ben più potere di noi ..
esempio, prendere il Corriere della Sera di oggi e guardate l'articolo che c'è sotto la foto di Befera..
non è evitando di parlarne qui che il cane resterà dormiente (se...)
ciao!
ne parlano siti e giornali, con ben più potere di noi ..
esempio, prendere il Corriere della Sera di oggi e guardate l'articolo che c'è sotto la foto di Befera..
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Messaggioda Il Web » 04/01/2011 - 16:29
Aggiungo anche una cosa.
Parlandone qui - non lasciando cioè che la discussione abbia luogo solo ed esclusivamente dove l'interesse prevalente non è certo coincidente con il vostro, e comunque con l'interesse dell'utente medio del Forum - forse si possono mettere in evidenza anche altre cose oltre a quelle che sappiamo già .
Parlandone qui - non lasciando cioè che la discussione abbia luogo solo ed esclusivamente dove l'interesse prevalente non è certo coincidente con il vostro, e comunque con l'interesse dell'utente medio del Forum - forse si possono mettere in evidenza anche altre cose oltre a quelle che sappiamo già .
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giochiamo71
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Messaggioda giochiamo71 » 04/01/2011 - 16:30
umberto ha scritto:M4rco ha scritto:M4rco ha scritto:Mi spieghi meglio con parole da bambino dell'asilo?
Alcune considerazioni:
1) il gioco d'azzardo è vietato in italia compresi quindi casinò on line
2) qui si parla di casinò e non di scommesse che quest' unltime hanno invece una trattenuta alla fonte anche se viene versata all'inghilterra o malta nel caso di betfair. Nelle vincite da casino invece non ce trattenuta alla fonte
3) l'isola di man non mi ridulta essere nella comunità¡ europea
Quindi questa interpretazione secondo voi tiene conto anche delle scommesse su betfair?
L'erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d'imposta rende necessario l'adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
Pertanto su un reddito estero ove si applica la ritenuta è probabile che tu debba dichiararlo portantodi poi in detrazione a titolo di credito d'imposta la ritenuta trattenuta nel paese estero. Dico probabile perchè in ogni caso è opportuno controllare cosa dicono i trattati contro le doppie imposizioni tra italia ed il Paese estero di riferimento ove ha sede la società ).
Comunque se vengono dall'Isola di Mann sei obbligato a dichiarali.
Inoltre le società dei book esteri hanno sempre sedi che di solito sono in paradisi fiscali e quindi inseriti dal Fisco nella famosa BLACK LIST che è orami sotto controllo quotidiano.
Come fanno a beccarti? Semplice attraverso le indagini bancarie che ultimamente è un sistema sempre più usato dal Fisco Italiano.
Per completare possono verificarti solo dal 2006 in avanti per gli anni precedenti sei salvo.
SEI A RISCHIO DAL 2007 in avanti!!!!!!!
Salve Umberto, cio' vale anche per i siti registrati su Malta ?
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giochiamo71
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Messaggioda giochiamo71 » 04/01/2011 - 18:04
Il Web ha scritto:Malta ed Italia hanno un trattato contro le doppie imposizioni ed inoltre è stata recentemene cancellata dalla black list italiana dei paradisi fiscali così come Cipro. Era sul Sole di qualche mese fa.
Grazie WEB
Messaggioda M4rco » 04/01/2011 - 18:38
c'e' qualcuno che ci capisce qualcosa?
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI1
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta;
desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I - Campo di applicazione dell'Accordo
Articolo 1 - Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati
contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il
sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) per quanto concerne Malta:
l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante
ritenuta alla fonte od altrimenti;(qui di seguito indicate quali «imposta maltese»).
1 L. 2 maggio 1983, n. 304 (1). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 giugno 1983, n. 174, S.O. Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmato
a La Valletta il 16 luglio 1981. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica
dell'Accordo qui allegato è avvenuto l'8 maggio 1985; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma dell'art. 28 dello
stesso, è entrato in vigore l'8 maggio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 maggio 1985, n. 121).
2
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le
Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle
rispettive legislazioni fiscali.
5. Quando l'Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in
parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente,
detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo
all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del
reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.
Capitolo II - Definizioni
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
b) il termine «Malta» designa la Repubblica di Malta;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, l'Italia o Malta;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche; le società ed ogni altra associazione di
persone;
e) il termine «società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una
impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine «nazionali» designa:
i) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana, nonché le
persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione
in vigore in Italia;
ii) per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi così designati dal capitolo III della
Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché le persone
giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in
vigore in Malta;
h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
3
i) l'espressione «Autorità competente» designa:
i) in Italia: il Ministero delle finanze;
ii) in Malta: il Ministro incaricato per le finanze od uno suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità ;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato
contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di
affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .
4
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
h) la prestazione di servizi, ivi comprese l'attività di consulenza, effettuata da un'impresa per
mezzo di impiegati o di altro personale se tale attività si protrae nel Paese, per lo stesso progetto
o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi
nel corso di un biennio.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità , di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è
considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che
esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso
in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività .
5
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente di uno Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di
una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III - Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una
impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività , gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
6
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di
determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave od il battello.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a
un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
7
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma:
a) se i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Malta che ne
sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi;
b) se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che ne
sia il beneficiario effettivo:
i) l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i
dividendi per gli utili così distribuiti;
ii) nonostante le disposizioni del subparagrafo i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili
prodotti negli anni per i quali la società beneficiaria2 di agevolazioni fiscali in base alle norme
che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, e l'azionista presenti
dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi
assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o
diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli
utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che
paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società , a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa
2 Rectius «beneficia».
3 Rectius «articolo».
4 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, con
protocollo e scambio di lettere, è avvenuto l'8 maggio 1985; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma del presente
articolo, è entrato in vigore l'8 maggio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 maggio 1985, n. 121).
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situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società , anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed
in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli
interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli
interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro
stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
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7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei
canoni e questi siano costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione
in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche
o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.
2. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono,
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario effettivo
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni,
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in un
Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al
pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.
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Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di navi od
aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché gli utili provenienti dalla alienazione dei
beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello stato contraente in cui è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia
detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio
della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte
attribuibile a detta base fissa); o
b) quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato
contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto nel primo Stato se:
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a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale
183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva della impresa.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro analogo
organo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli
artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi,
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in
cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno
sportivo, in tale qualità , è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo,
detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 - Pensioni e annualità
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, nonché le annualità , pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici
corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, o come
risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
b) il termine «annualità » designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante
oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni
valutabili in denaro.
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Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i
servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto
altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da
essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate,
nell'ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, con fondi costituiti esclusivamente da
detto Stato o sue suddivisioni o suoi enti locali, ad uno specialista o un volontario inviati nell'altro
Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.
Articolo 20 - Insegnanti, studenti e apprendisti
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una
università , collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente
limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a
condizione che tali somme provengano da fonti fuori di detto altro Stato contraente.
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3. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente a scopo di
addestramento pratico per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a
termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato.
4. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge non a tempo pieno nell'altro Stato
contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i
suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 21 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo o del reddito si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV - Metodo per evitare le doppie imposizioni
Articolo 22 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel
calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una
imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente
Accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l'imposta italiana
dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso
reddito.
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4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Accordo3, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi
o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un
limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto
o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:
a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Capitolo V - Disposizioni speciali
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non
sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato
che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività . Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni
altra condizione personale.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del
paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e
denominazione.
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Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23,
a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità . Il caso dovrà essere sottoposto entro i
tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme all'Accordo.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione
non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle
legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi
non previsti dall'Accordo.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria all'Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente
Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
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c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di
accordi particolari.
Articolo 27 – Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere corredate di un attestato
ufficiale delle Autorità competenti dell'altro Stato di cui l'istante è residente. Tale attestato deve
certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle
disposizioni dell'articolo 24 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non
appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica4 e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio 1976;
b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano
con l'anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976.
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3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Accordo con
riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente relativa a periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore
dell'Accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore
dell'Accordo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. La
precedente disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal
fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è
residente.
Articolo 29 - Denuncia
Il presente Accordo avrà durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la
cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare
che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in
vigore e, in tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento dei redditi
realizzati nel corso di ciascun periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
denuncia o degli anni seguenti.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
MAURIZIO BATTAGLINI
Per il Governo della Repubblica di Malta
ROBERT J. STIVALA
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PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano
parte integrante dell'Accordo.
I. Con riferimento all'articolo 3, nel caso si raggiunga un Accordo tra l'Italia e Malta sulla
regolamentazione dei rispettivi diritti sulla piattaforma continentale e sulle questioni connesse, gli
Stati contraenti avvieranno negoziati allo scopo di modificare le definizioni di Italia e di Malta in
modo da tener conto dell'Accordo così raggiunto.
II. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione «una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali», di cui al relativo paragrafo 2, f), comprende un luogo di perforazione lontano dalla
costa.
III. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione «spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l'attività della
stabile organizzazione.
IV. a) Con riferimento all'articolo 8, se gli utili conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una nave
in traffico internazionale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
Malta sono esenti da imposta ai sensi delle disposizioni della sezione 86 della legge sulla
navigazione mercantile del 1973 (Merchant Shipping Act, 1973) o in base a disposizioni
identiche o analoghe, tali utili possono essere tassati in Italia, a meno che non sia adeguatamente
provato ad uso delle competenti Autorità italiane che non più del venti per cento del capitale
della società che possiede la nave è detenuto, direttamente o indirettamente, da persone non
residenti di Malta;
b) con ulteriore riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili
mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata ad alcuna
imposta locale applicata nell'altro Stato contraente.
V. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni
caso, preventivamente instaurata entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.
VI. La disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non impedisce alle Autorità competenti
degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.
VII. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 si
applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio 1969.
Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica di Malta
MAURIZIO BATTAGLINI ROBERT J. STIVALA
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SCAMBIO DI LETTERE
16 luglio 1981
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi all'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che è
stato firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà , in un qualsiasi Accordo
concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto
articolo ad un'aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si
consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in questione in modo che lo stesso trattamento
venga fissato su base di reciprocità . Il Governo di Malta informerà appena possibile il Governo
italiano su ogni nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per
cento sui predetti canoni.
Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un Accordo tra i due Governi
relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto Accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
MAURIZIO BATTAGLINI
Ambasciatore della Repubblica italiana
Sig. ROBERT J. STIVALA
Segretario Ministero delle finanze, dogane e investimenti finanziari del popolo Valletta
20
16 luglio 1981
Eccellenza,
ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente
tenore:
«Ho l'onore di riferirmi all'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che
è stato firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà , in un qualsiasi Accordo
concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto
articolo ad un'aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si
consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in questione in modo che lo stesso trattamento
venga fissato su base di reciprocità . Il Governo di Malta informerà appena possibile il Governo
italiano su ogni nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per
cento sui predetti canoni.
Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un Accordo tra i due Governi
relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto Accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione».
Ho l'onore di informarLa che il Governo di Malta è d'accordo con la sopra menzionata proposta.
Colgo l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
ROBERT J. STIVALA
Segretario Ministero delle finanze, dogane e investimenti finanziari del popolo Valletta
Sua Eccellenza MAURIZIO BATTAGLINI
Ambasciatore della Repubblica italiana
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI1
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta;
desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I - Campo di applicazione dell'Accordo
Articolo 1 - Soggetti
Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati
contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il
sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi
del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le
imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le
imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
b) per quanto concerne Malta:
l'imposta sul reddito e la sovrimposta, ivi compresi gli acconti di imposta prelevati mediante
ritenuta alla fonte od altrimenti;(qui di seguito indicate quali «imposta maltese»).
1 L. 2 maggio 1983, n. 304 (1). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 giugno 1983, n. 174, S.O. Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmato
a La Valletta il 16 luglio 1981. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica
dell'Accordo qui allegato è avvenuto l'8 maggio 1985; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma dell'art. 28 dello
stesso, è entrato in vigore l'8 maggio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 maggio 1985, n. 121).
2
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le
Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle
rispettive legislazioni fiscali.
5. Quando l'Accordo stabilisce che il reddito proveniente da uno Stato contraente è, in tutto o in
parte, esente da imposta in tale Stato e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente,
detto reddito è tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo
all'intero suo ammontare, l'esenzione da accordare nel detto primo Stato è limitata alla sola parte del
reddito rimessa o ricevuta nell'altro Stato.
Capitolo II - Definizioni
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana;
b) il termine «Malta» designa la Repubblica di Malta;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, l'Italia o Malta;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche; le società ed ogni altra associazione di
persone;
e) il termine «società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una
impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine «nazionali» designa:
i) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche che hanno la nazionalità italiana, nonché le
persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione
in vigore in Italia;
ii) per quanto concerne Malta, i cittadini maltesi così designati dal capitolo III della
Costituzione di Malta e dalla legge sulla cittadinanza maltese del 1965, nonché le persone
giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in
vigore in Malta;
h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
3
i) l'espressione «Autorità competente» designa:
i) in Italia: il Ministero delle finanze;
ii) in Malta: il Ministro incaricato per le finanze od uno suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione del presente accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni
persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a
motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio
di natura analoga. Tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato
contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità ;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di
alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato
contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di
affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .
4
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
h) la prestazione di servizi, ivi comprese l'attività di consulenza, effettuata da un'impresa per
mezzo di impiegati o di altro personale se tale attività si protrae nel Paese, per lo stesso progetto
o per uno collegato, per un periodo o periodi la cui durata complessiva oltrepassi i dodici mesi
nel corso di un biennio.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esportazione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità , di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è
considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che
esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso
in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività .
5
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente di uno Stato contraente ovvero svolga la sua attività in quest'altro Stato (sia per mezzo di
una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III - Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono
situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i
beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori dei beni immobili,
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà
fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a
canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti
minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono
considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla
locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una
impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività , gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la
sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in
ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene
sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente
attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa
di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
6
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una
stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di
determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato
dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati
annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere
diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di
immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione,
nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave od il battello.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a
un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
7
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma:
a) se i dividendi sono pagati da una società residente dell'Italia ad un residente di Malta che ne
sia il beneficiario effettivo, l'imposta italiana così applicata non può eccedere il 15 per cento
dell'ammontare lordo dei dividendi;
b) se i dividendi sono pagati da una società residente di Malta ad un residente dell'Italia che ne
sia il beneficiario effettivo:
i) l'imposta maltese non può eccedere quella applicabile a carico della società che paga i
dividendi per gli utili così distribuiti;
ii) nonostante le disposizioni del subparagrafo i), l'imposta maltese non può eccedere il 15 per
cento dell'ammontare lordo dei dividendi se tali dividendi sono pagati con profitti od utili
prodotti negli anni per i quali la società beneficiaria2 di agevolazioni fiscali in base alle norme
che regolano in Malta la concessione di incentivi all'industria, e l'azionista presenti
dichiarazioni e documentazioni contabili alle autorità fiscali maltesi con riferimento ai redditi
assoggettabili alla imposta maltese per il relativo anno di accertamento. Le Autorità competenti
degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale
limitazione. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o
diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli
utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che
paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili
in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società , a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa
2 Rectius «beneficia».
3 Rectius «articolo».
4 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica del presente Accordo, con
protocollo e scambio di lettere, è avvenuto l'8 maggio 1985; di conseguenza il medesimo Accordo, a norma del presente
articolo, è entrato in vigore l'8 maggio 1985 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 maggio 1985, n. 121).
8
situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti della società , anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed
in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è
l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare
lordo degli interessi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo
le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti
sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un
ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato
contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in
dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i
Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli
interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli
interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro
stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul
quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi
stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
9
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili soltanto in detto altro Stato, qualora detto residente sia il beneficiario effettivo dei
canoni e questi siano costituiti da compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione
in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, pellicole cinematografiche
o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche.
2. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato contraente se sono costituiti da compensi di qualsiasi natura
corrisposti per l'uso o la concessione in uso di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono,
ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percipiente ne è il beneficiario effettivo
l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni,
sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una
libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si
ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato
contraente secondo la propria legislazione.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in un
Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al
pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e
terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono
pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno
Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente accordo.
10
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo
2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione
che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato
contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione
totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione di navi od
aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, nonché gli utili provenienti dalla alienazione dei
beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello stato contraente in cui è situata la
sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia
detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi:
a) quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio
della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte
attribuibile a detta base fissa); o
b) quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o
oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati,
ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato
contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato
contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente di uno Stato contraente sono imponibili
soltanto nel primo Stato se:
11
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale
183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello
Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva della impresa.
Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di altro analogo
organo di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli
artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi,
ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in
cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno
sportivo, in tale qualità , è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo,
detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante
le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18 - Pensioni e annualità
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni
analoghe, nonché le annualità , pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
2. Ai fini del presente articolo:
a) l'espressione «pensioni ed altre remunerazioni analoghe» designa i pagamenti periodici
corrisposti successivamente al collocamento a riposo in relazione ad un cessato impiego, o come
risarcimento di danni subiti in relazione ad un cessato impiego;
b) il termine «annualità » designa le somme fisse pagate periodicamente vita natural durante
oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni
valutabili in denaro.
12
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i
servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto
altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od
amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da
essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il
beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in
corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
4. Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate,
nell'ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente, di una sua
suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, con fondi costituiti esclusivamente da
detto Stato o sue suddivisioni o suoi enti locali, ad uno specialista o un volontario inviati nell'altro
Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.
Articolo 20 - Insegnanti, studenti e apprendisti
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non
superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una
università , collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale
soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente
limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato
contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di
attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento,
d'istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a
condizione che tali somme provengano da fonti fuori di detto altro Stato contraente.
13
3. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente a scopo di
addestramento pratico per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a
termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato.
4. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge non a tempo pieno nell'altro Stato
contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i
suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 21 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in
questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito,
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo o del reddito si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
Capitolo IV - Metodo per evitare le doppie imposizioni
Articolo 22 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel
calcolare la proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può
includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse
disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre
dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può
eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in
cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece
accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a
titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una
imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente
Accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l'imposta italiana
dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso
reddito.
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4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Accordo3, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi
o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un
limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto
o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:
a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.
Capitolo V - Disposizioni speciali
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non
sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo,
diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato
che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività . Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni
altra condizione personale.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del
paragrafo 5 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione
degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero
pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o
più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e
denominazione.
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Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente
di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23,
a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità . Il caso dovrà essere sottoposto entro i
tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non
conforme all'Accordo.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione
non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle
legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi
non previsti dall'Accordo.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti
relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono
non è contraria all'Accordo, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non
viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute
segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e
saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi
amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente
Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel
corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
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c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di
accordi particolari.
Articolo 27 – Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a
richiesta del contribuente o dello Stato contraente di cui esso è residente qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni del presente Accordo.
2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso e devono essere corredate di un attestato
ufficiale delle Autorità competenti dell'altro Stato di cui l'istante è residente. Tale attestato deve
certificare che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle
disposizioni dell'articolo 24 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 28
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non
appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica4 e le sue
disposizioni si applicheranno:
a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio 1976;
b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento che iniziano
con l'anno di accertamento cui sono imputati i redditi del 1976.
17
3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Accordo con
riferimento ad ogni imposta dovuta da un residente di uno Stato contraente relativa a periodi
d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1976 e fino all'entrata in vigore
dell'Accordo medesimo, possono essere presentate entro tre anni dall'entrata in vigore
dell'Accordo stesso o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta. La
precedente disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal
fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è
residente.
Articolo 29 - Denuncia
Il presente Accordo avrà durata indefinita ma ciascuno Stato contraente potrà notificarne la
cessazione all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare
che inizia successivamente allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in
vigore e, in tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:
a) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) in Malta, con riferimento alle imposte prelevate per gli anni di accertamento dei redditi
realizzati nel corso di ciascun periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della
denuncia o degli anni seguenti.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
MAURIZIO BATTAGLINI
Per il Governo della Repubblica di Malta
ROBERT J. STIVALA
18
PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano
parte integrante dell'Accordo.
I. Con riferimento all'articolo 3, nel caso si raggiunga un Accordo tra l'Italia e Malta sulla
regolamentazione dei rispettivi diritti sulla piattaforma continentale e sulle questioni connesse, gli
Stati contraenti avvieranno negoziati allo scopo di modificare le definizioni di Italia e di Malta in
modo da tener conto dell'Accordo così raggiunto.
II. Con riferimento all'articolo 5, l'espressione «una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali», di cui al relativo paragrafo 2, f), comprende un luogo di perforazione lontano dalla
costa.
III. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, l'espressione «spese sostenute per gli scopi
perseguiti dalla stabile organizzazione» designa le spese direttamente connesse con l'attività della
stabile organizzazione.
IV. a) Con riferimento all'articolo 8, se gli utili conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una nave
in traffico internazionale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
Malta sono esenti da imposta ai sensi delle disposizioni della sezione 86 della legge sulla
navigazione mercantile del 1973 (Merchant Shipping Act, 1973) o in base a disposizioni
identiche o analoghe, tali utili possono essere tassati in Italia, a meno che non sia adeguatamente
provato ad uso delle competenti Autorità italiane che non più del venti per cento del capitale
della società che possiede la nave è detenuto, direttamente o indirettamente, da persone non
residenti di Malta;
b) con ulteriore riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che realizza utili
mediante l'esercizio di navi od aeromobili in traffico internazionale non è assoggettata ad alcuna
imposta locale applicata nell'altro Stato contraente.
V. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della
procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni
caso, preventivamente instaurata entro i termini previsti dalla legislazione nazionale.
VI. La disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non impedisce alle Autorità competenti
degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle
riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.
VII. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 si
applicheranno con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o
successivamente al, 1° gennaio 1969.
Fatto a Valletta il 16 luglio 1981 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi
facenti egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica di Malta
MAURIZIO BATTAGLINI ROBERT J. STIVALA
19
SCAMBIO DI LETTERE
16 luglio 1981
Eccellenza,
ho l'onore di riferirmi all'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che è
stato firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà , in un qualsiasi Accordo
concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto
articolo ad un'aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si
consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in questione in modo che lo stesso trattamento
venga fissato su base di reciprocità . Il Governo di Malta informerà appena possibile il Governo
italiano su ogni nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per
cento sui predetti canoni.
Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un Accordo tra i due Governi
relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto Accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
MAURIZIO BATTAGLINI
Ambasciatore della Repubblica italiana
Sig. ROBERT J. STIVALA
Segretario Ministero delle finanze, dogane e investimenti finanziari del popolo Valletta
20
16 luglio 1981
Eccellenza,
ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente
tenore:
«Ho l'onore di riferirmi all'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo di Malta ed il Governo italiano
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali che
è stato firmato, in data odierna, a Valletta e di proporre per conto del Governo della Repubblica
italiana che i due Governi convengano che, se il Governo di Malta limiterà , in un qualsiasi Accordo
concluso con altri Paesi dell'OCSE, l'imposta sui canoni indicati nel paragrafo 2 del predetto
articolo ad un'aliquota inferiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, i due Governi si
consulteranno allo scopo di modificare l'articolo in questione in modo che lo stesso trattamento
venga fissato su base di reciprocità . Il Governo di Malta informerà appena possibile il Governo
italiano su ogni nuovo Accordo con i Paesi dell'OCSE che preveda un'aliquota inferiore al dieci per
cento sui predetti canoni.
Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente nota e la risposta di Vostra Eccellenza, che conferma
l'adesione del Governo di Malta alla proposta suddetta, costituiscano un Accordo tra i due Governi
relativo al paragrafo 2 dell'articolo 12 di detto Accordo.
Colgo l'opportunità per manifestare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione».
Ho l'onore di informarLa che il Governo di Malta è d'accordo con la sopra menzionata proposta.
Colgo l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta
considerazione.
ROBERT J. STIVALA
Segretario Ministero delle finanze, dogane e investimenti finanziari del popolo Valletta
Sua Eccellenza MAURIZIO BATTAGLINI
Ambasciatore della Repubblica italiana
Messaggioda M4rco » 04/01/2011 - 18:41
Poi c'e' anche quella inglese, per chi avesse il conto inglese:
CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO1
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;
desiderosi di concludere una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne il Regno Unito:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax);
iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax); (qui di seguito
indicate quali «imposta del Regno Unito»);
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito
indicate quali «imposta italiana»).
1 L. 5 novembre 1990, n. 329 Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1990, n. 267, S.O. Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di
note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di
ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a
norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991,
n. 20, nel quale è indicato erroneamente, quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990).
2
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che
verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo 1 del
presente articolo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone
al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale
sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito
sulla piattaforma continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno
Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono
essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro
risorse naturali;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, il Regno Unito o l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di
persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone
giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente;
e) il termine «società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine «nazionale» designa:
i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto
britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth,
a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica,
società di persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore
nel Regno Unito;
ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonché
ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità alla
legislazione in vigore in Italia;
3
h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine «Autorità competente» designa, per quanto concerne il Regno Unito, i
Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle finanze;
j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta
italiana.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità
alle seguenti disposizioni:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità ;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di
sfruttamento di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità , di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del
presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il
caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività .
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6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le
disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni
immobili» l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla
utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai
beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività , gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si
ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese direttamente connesse con l'attività della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
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5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune «(pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che
controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società
che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
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3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la legislazione del
Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una società che è residente nel Regno
Unito, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una società che è
residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni
del presente paragrafo:
a) i) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del subparagrafo
b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento.
ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del subparagrafo
c) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede il 5 per cento.
iii) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del presente paragrafo, i
dividendi pagati da una società residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia
il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è applicabile ai
dividendi.
b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del Regno Unito ha
diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c) del presente paragrafo ed a condizione che
egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi
cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i
dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta
dovuta nel Regno Unito.
c) Le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si applicano quando il
beneficiario effettivo dei dividendi è, o è associato ad, una società che controlla da sola od
insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del potere di
voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente dell'Italia che riceve
dividendi da una società residente del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria
effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui una
persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi
stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel
Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di
esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra
società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe.
d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di
imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana.
4. a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia - fatte
salve le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo - ha diritto, se è il beneficiario
effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica
residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione
dell'imposta prevista nel sub-paragrafo b) del paragrafo 2 del presente articolo. Questa
disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è
a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito.
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b) Le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si applicano quando il
beneficiario effettivo dei dividendi è una società che controlla da sola od insieme ad una o più
società collegate, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto nella
società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve
dividendi da una società residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria
effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una
persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa
deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo ed a
condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo
soggetta all'imposta del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si
considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per
cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento
del potere di voto di entrambe.
c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono considerati
dividendi ai fini del presente articolo.
5. Le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3 e dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo
4 del presente articolo non si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri
(su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno Unito o dell'Italia all'atto della
ricezione di un'istanza da parte di detta persona per ottenere il credito di imposta nei confronti
dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il
rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la
quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni
commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale
acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito
d'imposta previsto al sub-paragrafo b) al sub-paragrafo c) del paragrafo 3 o dei sub-paragrafi a) e b)
del paragrafo 4 del presente articolo, a seconda del caso.
6. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
7. Le disposizioni del paragrafo 1 e dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società , a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base
fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società , anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente, possiede il 10 per
cento o più della classe delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei
paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nei limiti in cui:
a) il dividendo stesso può essere stato pagato soltanto con utili che la società distributrice ha
realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la
«data rilevante»; e
b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo continuativo
per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di distribuzione dei dividendi. Ai fini del
presente paragrafo il termine «data rilevante» designa la data in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il
presente paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni
erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al fine di
ottenere i benefici del presente articolo.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi menzionati nel
paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la
persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi
sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1
del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve
gli interessi è residente, quando tale persona è il beneficiario effettivo degli interessi e:
a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo
o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto
riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente
locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dal
secondo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo «(il secondo Stato
contraente»), compresa la Società di assicurazione ai crediti per l'esportazione, o da una delle sue
suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia)
o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di garanzia dei crediti
all'esportazione (Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno Unito) o
da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente.
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5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito, ma non include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo,
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era
stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona
fede, per ragioni commerciali.
10. Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo
non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per tali redditi nello
Stato contraente di cui è residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive un contratto per
vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in
cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
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3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata,
ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto
l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui
all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla
alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale,
nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi
precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
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5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato
contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti
dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:
a) è residente dell'altro Stato contraente; e
b) è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei
cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e
c) non è soggetta ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non
disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività .
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio
sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita
personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o
dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente
Convenzione.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni
e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto
Stato.
2. Il termine «annualità » designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural
durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni
valutabili in denaro.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di tale altro Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o
ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
14
2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 a) del presente articolo, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano alle
remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Insegnanti
1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due
anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università , collegio o altro analogo
istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di
tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo
Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di
ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima
volta in detto Stato per tali scopi.
2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca
sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato
di una o più persone determinate.
Articolo 21 - Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare
in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da
fonti situate fuori di questo Stato.
Articolo 22 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della
loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
15
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione,
qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato
contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 23 - Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della
presente Convenzione.
2. Ai fini del presente articolo il termine «attività di alto mare» (offshore activities) designa le
attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del
sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente.
3. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente, si
considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non si applicano se le attività di alto mare
sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni
nell'arco di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo:
a) se un'impresa che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa
che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le
attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano
esercitate contestualmente come proprie attività ;
b) si considera che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale di entrambe le imprese.
5. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente
consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente, si
considera che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro Stato contraente.
Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro Stato
contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
6. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro Stato
contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta in alto mare in detto
altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro
Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
16
Articolo 24 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente
articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una
deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito
(che non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente
Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in
Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono
pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli
stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel
Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di
voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta
italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana
dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito,
l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno
che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di
uno Stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla
presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.
Articolo 25 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività . Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione allo loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad
ogni altra circostanza di carattere personale.
17
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del
paragrafo 6 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati
da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai
fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto
primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 26 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente.
2. L'Autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della
Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 27 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le
frodi fiscali e per agevolare l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da
uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od
autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od
autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
18
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 - Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 - Rimborsi
1. L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda
del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente ha diritto
ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello
Stato contraente - del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le condizioni
richieste per aver diritto al rimborso.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del
presente articolo.
Articolo 30 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli
strumenti di ratifica2 ed avrà quindi effetto:
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è
avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in
vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20, nel quale è indicato erroneamente,
quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990).
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a) nel Regno Unito:
i) con riferimento all'imposta sul reddito ed all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno
d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello
in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
ii) con riferimento all'imposta sulle società , per ciascun anno finanziario che inizia il, o
successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica;
iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta
che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica.
3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 19603, ed il protocollo che modifica tale
Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 19694, sono abrogati e cessano di avere effetto con
riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del
paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 31 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.
Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di
avere effetto:
a) nel Regno Unito:
i) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di
accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello
della notifica;
ii) con riferimento all'imposta sulle società , per ciascun anno finanziario che inizia il, o
successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta
che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della
notifica;
3 La Convenzione del 4 luglio 1960 è stata ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378 (Gazz. uff. 26 settembre 1962, n.
242), ed è entrata in vigore il 28 novembre 1962 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 11 dicembre 1962, n. 315).
4 Il protocollo di modifica del 28 aprile 1969 è stato ratificato con L. 12 aprile 1973, n. 194 (Gazz. Uff. 16 maggio
1973, n. 125), ed è entrata in vigore il 4 novembre 1973 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 17 ottobre 1973, n. 269).
20
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare, in lingua italiana ed inglese, entrambi i
testi aventi eguale valore.
(Si omettono le firme)
21
SCAMBIO DI NOTE
Pallanza, 21 ottobre 1988
Vostra Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della nota in data odierna di Vostra Eccellenza del seguente tenore:
«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di
proporre per conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che:
1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8 (Navigazione
marittima ed aerea) avrà effetto con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.
2) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata
nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un
reclamo ai sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione qualora il contribuente
non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di
detti termini.
3) Con ulteriore riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale
disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in
favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è
residente.
4) Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non
devono essere interpretate nel senso che impediscono alle autorità competenti degli Stati
contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni
fiscali previste dalla Convenzione.
5) Qualora, in conformità all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno
Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato
contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni
che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate variazioni nei confronti
delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione
fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura
amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 6 del
presente Scambio di Note.
6) Con riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che
variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della
determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase
precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente
dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le
controversie fiscali.
22
7) Con riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo 6 dell'articolo 11
(Interessi), al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri
redditi), l'ultima frase in essi contenuta non può essere interpretata nel senso che permetta di non
tener conto dei princìpi contenuti negli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni
indipendenti) della Convenzione.
Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore
di proporre che la presente nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come
costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla stessa data
della Convenzione».
In risposta ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che
concorda sul fatto che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo
tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa materia.
Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.
CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO1
Il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;
desiderosi di concludere una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - I soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati
contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne il Regno Unito:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax);
iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax); (qui di seguito
indicate quali «imposta del Regno Unito»);
b) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito
indicate quali «imposta italiana»).
1 L. 5 novembre 1990, n. 329 Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1990, n. 267, S.O. Ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del
Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di
note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di
ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a
norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991,
n. 20, nel quale è indicato erroneamente, quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990).
2
2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che
verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in
aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo 1 del
presente articolo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione:
a) il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone
al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale
sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito
sulla piattaforma continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno
Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare
territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono
essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro
risorse naturali;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto
richiede, il Regno Unito o l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di
persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone
giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente;
e) il termine «società » designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato
persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente»
designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine «nazionale» designa:
i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto
britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth,
a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica,
società di persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore
nel Regno Unito;
ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonché
ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità alla
legislazione in vigore in Italia;
3
h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di
una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato
esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) il termine «Autorità competente» designa, per quanto concerne il Regno Unito, i
Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne
l'Italia, il Ministero delle finanze;
j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta
italiana.
2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non
diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa
ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso
Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro
criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili
in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità
alle seguenti disposizioni:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione
permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti,
è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche
sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati
contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna
abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità ;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità
di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da
una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è
residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
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Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa
di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di
sfruttamento di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci
appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o
di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte
di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità , di fornire
informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o
ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato
contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del
presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed
abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il
caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro
Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di
un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività .
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6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società
residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far
considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle
attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato
contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le
scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le
disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni
immobili» l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento
o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla
utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai
beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una
libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che
l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività , gli utili dell'impresa sono
imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione
ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si
ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata
svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza
dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le
spese direttamente connesse con l'attività della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile
organizzazione, sia altrove.
4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha
acquistato merci per l'impresa.
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5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della
presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente
articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima e aerea
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili
soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una
nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione
della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è
residente l'esercente della nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti
dalla partecipazione a un fondo comune «(pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo
internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al
controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o
al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e,
nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono
vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una
delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che
paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che
controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società
che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non
riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
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3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la legislazione del
Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una società che è residente nel Regno
Unito, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una società che è
residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni
del presente paragrafo:
a) i) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del subparagrafo
b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento.
ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del subparagrafo
c) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria
legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e
dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede il 5 per cento.
iii) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del presente paragrafo, i
dividendi pagati da una società residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia
il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è applicabile ai
dividendi.
b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del Regno Unito ha
diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c) del presente paragrafo ed a condizione che
egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi
cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i
dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta
dovuta nel Regno Unito.
c) Le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si applicano quando il
beneficiario effettivo dei dividendi è, o è associato ad, una società che controlla da sola od
insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del potere di
voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente dell'Italia che riceve
dividendi da una società residente del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria
effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui una
persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi
stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel
Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di
esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra
società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe.
d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di
imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana.
4. a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia - fatte
salve le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo - ha diritto, se è il beneficiario
effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica
residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione
dell'imposta prevista nel sub-paragrafo b) del paragrafo 2 del presente articolo. Questa
disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è
a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito.
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b) Le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si applicano quando il
beneficiario effettivo dei dividendi è una società che controlla da sola od insieme ad una o più
società collegate, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto nella
società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve
dividendi da una società residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria
effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una
persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa
deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo ed a
condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo
soggetta all'imposta del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si
considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per
cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento
del potere di voto di entrambe.
c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono considerati
dividendi ai fini del presente articolo.
5. Le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3 e dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo
4 del presente articolo non si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri
(su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno Unito o dell'Italia all'atto della
ricezione di un'istanza da parte di detta persona per ottenere il credito di imposta nei confronti
dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il
rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la
quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni
commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale
acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito
d'imposta previsto al sub-paragrafo b) al sub-paragrafo c) del paragrafo 3 o dei sub-paragrafi a) e b)
del paragrafo 4 del presente articolo, a seconda del caso.
6. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni
o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo
regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società
distributrice.
7. Le disposizioni del paragrafo 1 e dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo non si applicano nel
caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente
ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato
contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società , a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione
generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base
fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non
distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società , anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente, possiede il 10 per
cento o più della classe delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei
paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nei limiti in cui:
a) il dividendo stesso può essere stato pagato soltanto con utili che la società distributrice ha
realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la
«data rilevante»; e
b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo continuativo
per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di distribuzione dei dividendi. Ai fini del
presente paragrafo il termine «data rilevante» designa la data in cui il beneficiario effettivo dei
dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il
presente paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni
erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al fine di
ottenere i benefici del presente articolo.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli
interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento
dell'ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi menzionati nel
paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la
persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi
sono pagati:
a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o
b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1
del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve
gli interessi è residente, quando tale persona è il beneficiario effettivo degli interessi e:
a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo
o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto
riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente
locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o
b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dal
secondo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo «(il secondo Stato
contraente»), compresa la Società di assicurazione ai crediti per l'esportazione, o da una delle sue
suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia)
o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di garanzia dei crediti
all'esportazione (Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno Unito) o
da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente.
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5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico,
delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in
base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in
prestito, ma non include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano
nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante
una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato
stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha
in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è
situata la stabile organizzazione o la base fissa.
8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo,
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,
le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era
stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona
fede, per ragioni commerciali.
10. Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo
non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per tali redditi nello
Stato contraente di cui è residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive un contratto per
vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in
cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i
canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento
dell'ammontare lordo dei canoni.
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3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti
per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche
(comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata,
ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso,
una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno
Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto
l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile
organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra
ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che
sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le
disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato
contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui
all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto
altro Stato.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero
di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente
nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla
alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base
fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale,
nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi
precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è
residente.
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5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato
contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti
dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:
a) è residente dell'altro Stato contraente; e
b) è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei
cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e
c) non è soggetta ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o
di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non
disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività .
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli
stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale
attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni
percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in
totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro
Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa
che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro
subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono
imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
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Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio
sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un
residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della
televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita
personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo
medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o
dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente
Convenzione.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni
e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un
cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto
Stato.
2. Il termine «annualità » designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural
durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo
contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni
valutabili in denaro.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni
sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il
beneficiario sia un residente di tale altro Stato che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o
ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
14
2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili
soltanto in questo Stato.
b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 a) del presente articolo, tali pensioni sono
imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalità .
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano alle
remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Insegnanti
1. Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due
anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università , collegio o altro analogo
istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di
tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo
Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di
ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima
volta in detto Stato per tali scopi.
2. Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca
sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato
di una o più persone determinate.
Articolo 21 - Studenti e apprendisti
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare
in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato
contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione
professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da
fonti situate fuori di questo Stato.
Articolo 22 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza,
esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della
loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
15
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli
derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione,
qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato
contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono
imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 23 - Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della
presente Convenzione.
2. Ai fini del presente articolo il termine «attività di alto mare» (offshore activities) designa le
attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del
sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente.
3. Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente, si
considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non si applicano se le attività di alto mare
sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni
nell'arco di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo:
a) se un'impresa che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa
che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le
attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano
esercitate contestualmente come proprie attività ;
b) si considera che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa,
direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le
medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al
capitale di entrambe le imprese.
5. Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente
consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente, si
considera che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro Stato contraente.
Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro Stato
contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
6. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente
riceve in corrispettivo di un'attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro Stato
contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta in alto mare in detto
altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro
Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi.
16
Articolo 24 - Eliminazione della doppia imposizione
1. La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente
articolo.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una
deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito
(che non modificano il principio generale qui previsto):
a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente
Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in
Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono
pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli
stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana;
b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel
Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di
voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta
italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana
dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito,
l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente
Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno
che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso,
l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma
l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti
elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito
complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del
beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di
uno Stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla
presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente.
Articolo 25 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro
Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività . Tale disposizione non può
essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta
che esso accorda ai propri residenti in relazione allo loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad
ogni altra circostanza di carattere personale.
17
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del
paragrafo 6 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati
da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai
fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui
sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono
assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più
onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto
primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 26 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi
gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato
contraente di cui è residente.
2. L'Autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una
soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole
composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione
non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di
amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della
Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di
pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 27 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per
applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati
contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali
leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le
frodi fiscali e per agevolare l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da
uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità
(ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti
concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od
autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od
autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
18
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel
quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali,
professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all'ordine pubblico.
Articolo 28 - Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i
membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 29 - Rimborsi
1. L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda
del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente ha diritto
ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legislazione dello
Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello
Stato contraente - del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le condizioni
richieste per aver diritto al rimborso.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente
alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del
presente articolo.
Articolo 30 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena
possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli
strumenti di ratifica2 ed avrà quindi effetto:
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è
avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in
vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20, nel quale è indicato erroneamente,
quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990).
19
a) nel Regno Unito:
i) con riferimento all'imposta sul reddito ed all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno
d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello
in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
ii) con riferimento all'imposta sulle società , per ciascun anno finanziario che inizia il, o
successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo
scambio degli strumenti di ratifica;
iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta
che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha
avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli
strumenti di ratifica.
3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 19603, ed il protocollo che modifica tale
Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 19694, sono abrogati e cessano di avere effetto con
riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del
paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 31 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti.
Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di
avere effetto:
a) nel Regno Unito:
i) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di
accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello
della notifica;
ii) con riferimento all'imposta sulle società , per ciascun anno finanziario che inizia il, o
successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica;
iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta
che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della
notifica;
3 La Convenzione del 4 luglio 1960 è stata ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378 (Gazz. uff. 26 settembre 1962, n.
242), ed è entrata in vigore il 28 novembre 1962 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 11 dicembre 1962, n. 315).
4 Il protocollo di modifica del 28 aprile 1969 è stato ratificato con L. 12 aprile 1973, n. 194 (Gazz. Uff. 16 maggio
1973, n. 125), ed è entrata in vigore il 4 novembre 1973 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 17 ottobre 1973, n. 269).
20
b) in Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente
al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare, in lingua italiana ed inglese, entrambi i
testi aventi eguale valore.
(Si omettono le firme)
21
SCAMBIO DI NOTE
Pallanza, 21 ottobre 1988
Vostra Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della nota in data odierna di Vostra Eccellenza del seguente tenore:
«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di
proporre per conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che:
1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8 (Navigazione
marittima ed aerea) avrà effetto con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.
2) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) l'espressione
"indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata
nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un
reclamo ai sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione qualora il contribuente
non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di
detti termini.
3) Con ulteriore riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale
disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in
favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è
residente.
4) Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non
devono essere interpretate nel senso che impediscono alle autorità competenti degli Stati
contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni
fiscali previste dalla Convenzione.
5) Qualora, in conformità all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno
Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato
contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni
che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate variazioni nei confronti
delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione
fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura
amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 6 del
presente Scambio di Note.
6) Con riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che
variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della
determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase
precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente
dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le
controversie fiscali.
22
7) Con riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo 6 dell'articolo 11
(Interessi), al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri
redditi), l'ultima frase in essi contenuta non può essere interpretata nel senso che permetta di non
tener conto dei princìpi contenuti negli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni
indipendenti) della Convenzione.
Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore
di proporre che la presente nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come
costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla stessa data
della Convenzione».
In risposta ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che
concorda sul fatto che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo
tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa materia.
Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione.
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