Comparazione bonus scommesse
INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE VINCITE GIOCHI ON LINE SITI
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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- mintdijesolo
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- Messaggi: 293
- Iscritto il: 11/10/2004 - 22:26
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INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE VINCITE GIOCHI ON LINE SITI
Messaggioda mintdijesolo » 03/01/2011 - 17:46
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 3 Gennaio 2011 - Ore 15,28 - GIOCO ONLINE: AGENZIA ENTRATE, SI A TASSAZIONE VINCITE SU SITI ESTERI
Le vincite ottenute dai giocatori sui siti di gioco esteri devono essere tassate e riportate nel Modello Unico, essendo sottoposte a monitoraggio fiscale. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in una risoluzione, rispondendo all'istanza di un giocatore che aveva realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia. Secondo l'Agenzia, infatti, "l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa". Di seguito il testo completo della risoluzione:
"Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line –
applicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del
1986
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.
67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell'anno 2009 l'istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad
un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L'accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene
prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un
intermediario finanziario che ha sede nell'isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza
applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate
attraverso una carta di credito estera, attraverso l'emissione di assegni oppure
mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e
se l'istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi
da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo
RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato
per accedere al gioco on-line.
Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l'istante ritiene:
- che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è
superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente
infruttifero;
- che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti
in denaro effettuati dall'Italia verso l'estero per accedere al gioco e dall'estero
verso l'Italia per l'utilizzo delle somme.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato
dall'articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per
l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale
attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all'estero
e/o gestiti da operatori stranieri.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto
della partecipazione a giochi on-line rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le
vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
(…)â€
Le vincite ottenute dai giocatori sui siti di gioco esteri devono essere tassate e riportate nel Modello Unico, essendo sottoposte a monitoraggio fiscale. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate in una risoluzione, rispondendo all'istanza di un giocatore che aveva realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia. Secondo l'Agenzia, infatti, "l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Occorre inoltre considerare che l'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa". Di seguito il testo completo della risoluzione:
"Roma, 30 dicembre 2010
OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line –
applicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del
1986
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art.
67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell'anno 2009 l'istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad
un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L'accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene
prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un
intermediario finanziario che ha sede nell'isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza
applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate
attraverso una carta di credito estera, attraverso l'emissione di assegni oppure
mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e
se l'istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi
da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo
RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato
per accedere al gioco on-line.
Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di
monitoraggio fiscale, l'istante ritiene:
- che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è
superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente
infruttifero;
- che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti
in denaro effettuati dall'Italia verso l'estero per accedere al gioco e dall'estero
verso l'Italia per l'utilizzo delle somme.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 88 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato
dall'articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per
l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge
riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa
concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale
attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all'estero
e/o gestiti da operatori stranieri.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto
della partecipazione a giochi on-line rientrano nell'ambito di applicazione
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.
917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le
vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse
organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte
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- CapitanSimon
- Cicuta

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- Località: Trieste
Messaggioda CapitanSimon » 03/01/2011 - 20:32
Di fisco non ci capisco un granchè... ma mi ha colpito la frase:
"l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione"
Cioè io verso, verso, verso... fino diciamo 5.000 euro continuando a perdere finchè mi decido a prelevare 250 euro... e devo pure pagarci le tasse nonostante sia sotto di 4.750 euro e magari ho già pagato la tasse nello stato estero (es. commissione Betfair trattenuta alla fonte).

"l'istante deve assoggettare a tassazione l'intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d'imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione"
Cioè io verso, verso, verso... fino diciamo 5.000 euro continuando a perdere finchè mi decido a prelevare 250 euro... e devo pure pagarci le tasse nonostante sia sotto di 4.750 euro e magari ho già pagato la tasse nello stato estero (es. commissione Betfair trattenuta alla fonte).
- CapitanSimon
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Messaggioda CapitanSimon » 03/01/2011 - 20:35
Web non riesco a modificare il mio messaggio (come mai non compare la casella "modifica"?). Cancella pure il doppione.
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