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(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 26 Gennaio 2011 - Ore 11,16 - SCOMMESSE: CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L'APPELLO DI BETFAIR SUL DISTACCO
La quarta sezione del Consiglio di Stato con un'ordinanza ha respinto l'appello di Betfair contro il provvedimento di distacco dal totalizzatore nazionale, dopo l'udienza svolta ieri. La compagnia aveva inizialmente ottenuto la sospensiva dal Consiglio di Stato sul provvedimento di distacco disposto dall'Aams a inizio novembre. I Monopoli avevano adottato il provvedimento perche' il sito comunitario di BetFair aveva accettato giocate nella Penisola. I giudici sono arrivati alla decisone ritenendo "nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che della clausola contrattuale in contestazione occorre dare un'interpretazione conforme ai canoni di buona fede, nel senso di un impegno dell'affidataria a impedire che un'attività proibita sia svolta da soggetti a qualsiasi titolo legati da relazioni giuridiche con l'affidataria medesima, e che nella specie (...) tale risulta essere, allo stato, la situazione ravvisata dall'Amministrazione".
Di seguito il testo integrale del provvedimento:
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 10617 del 2010, proposto dalla BETFAIR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Clarich e Luca Ulissi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza di Montecitorio, 115,
contro
il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e dalla AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II nr. 5457/2010, resa tra le parti, concernente CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DI GIOCHI PUBBLICI – MCP.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avv. Clarich per la appellante e l’avv. dello Stato Luca Ventrella per l’Amministrazione;
Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che della clausola contrattuale in contestazione occorre dare un’interpretazione conforme ai canoni di buona fede, nel senso di un impegno dell’affidataria a impedire che un’attività proibita sia svolta da soggetti a qualsiasi titolo legati da relazioni giuridiche con l’affidataria medesima, e che nella specie – pur non rispondendo al vero che vi sarebbe stato un “riorientamentoâ€
A volte vince il cavallo favorito, a volte l'outsider, lo scalper vince sempre.