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ragione di esistere ai pdc legali...
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ragione di esistere ai pdc legali...
Messaggioda enzo-bet » 16/10/2009 - 15:11
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 14,02 - SCOMMESSE: PRIMA SENTENZA DI MERITO DEL TAR LAZIO DA' RAGIONE AI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE
Susciterà certamente forti reazioni la prima sentenza di merito del TAR Lazio che ha dato ragione ai punti di commercializzazione. Ecco l'originale della sentenza:
ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 5496/2009 RG, proposto dalla AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Francesco CARDARELLI e dagli avvocati Fernando PETRIVELLI e Diego CAMPUGIANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. P. da Palestrina n. 47,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha comunicato alla Società ricorrente il distacco dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. CAMPUGIANI e l’Avvocato dello Stato COLELLI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che la AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), assume d’esser titolare della concessione AAMS n. 3204 per la commercializzazione delle scommesse a distanza, diverse dalle corse ippiche, su eventi sportivi e non sportivi;
Rilevato che detta Società dichiara d’aver ricevuto la nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha appreso dall’Autorità di PS la commissione di vari illeciti relativi all’effettuazione di scommesse da parte della sig. Carmen MAR- DALE, legata alla stessa AGILE s.r.l. da un rapporto negoziale di commercializzazione;
Rilevato altresì che detta Società fa presente d’aver subito, in forza della medesima nota AAMS ed in relazione agli eventi colà descritti, la disattivazione dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30, nelle more degli ulteriori accertamenti sulla vicenda;
Rilevato inoltre che detta Società comunica, una volta apprese le contestazioni nei confronti della sig. MARDALE, d’aver subito risolto il suo rapporto negoziale con quest’ultima e d’averne resa edotta l’AAMS, senza, però, che ciò abbia modificato gli effetti della nota citata;
Rilevato quindi che detta Società impugna la nota stessa innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, anzitutto perché, in ciò condividendo il Collegio l’assunto attoreo, la P.A. intimata ha erroneamente applicato alla ricorrente l’impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all’illecita raccolta del gioco da parte della sig. MARDALE, prima ed indipendentemente d’una seria verifica circa l’idoneità dei controlli della ricorrente stessa sui propri punti esterni di commercializzazione;
Considerato altresì che, nella specie, la ricorrente ha effettuato sia il monitoraggio dei propri punti vendita mediante l’affidamento del relativo controllo ad un soggetto terzo accertatore (un’impresa d’investigazione), sia l’immediata risoluzione del proprio rapporto con il punto vendita gestito dalla sig. MARDALE una volta appresa l’esistenza dei predetti illeciti, giusta quanto all’uopo stabilito dall’art. 9, c. 7 del decreto del Direttore dell’AAMS 21 marzo 2006 n. 7902;
Considerato di conseguenza che rettamente la ricorrente censura l’atto impugnato nella misura in cui, ai fini dell’esatta delimitazione della responsabilità del concessionario e della relativa censura nei suoi riguardi, non basta il mero accertamento dell’illecito in capo al soggetto a lui legato da un rapporto di commercializzazione, occorrendo pure la valutazione dell’inadeguatezza dei controlli e delle misure repressive in concreto poste in essere verso costui;
Considerato inoltre che, come evincesi dalla fitta corrispondenza tenuta dalla ricorrente verso la P.A. intimata, la prima le ha più volte segnalato la sussistenza di anomalie dei suoi punti vendita e le misure di volta in volta disposte nei confronti dei relativi titolari in applicazione del decreto n. 7902/2006, sicché, per un verso, non si può inferire da ciò l’inadeguatezza o l’inefficacia dei metodi di controllo poste in essere dalla ricorrente e, per altro verso ed in relazione alla vicenda in esame, che tali metodi siano divenuti insufficienti con riguardo alla situazione della sig. MARDALE;
Considerato pure che, a tutto concedere, la delimitazione di detta vicenda al solo punto vendita della sig. MARDALE in Torino e l’immediata risoluzione del relativo rapporto da parte della ricorrente neppure giustifica, secondo i normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, un distacco totalitario della ricorrente medesima dal Totalizzatore nazionale, anche, cioè, con riguardo a punti vendita del tutto estranei alla questione controversa ed immuni da ogni menda;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 5496/2009 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota AAMS prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, meglio indicata in premessa.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in E. 1500,00 (euro millecinquecento/ 00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
.
agicoscommesse - 16/10/2009 - mf
Susciterà certamente forti reazioni la prima sentenza di merito del TAR Lazio che ha dato ragione ai punti di commercializzazione. Ecco l'originale della sentenza:
ex artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i., sul ricorso n. 5496/2009 RG, proposto dalla AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Francesco CARDARELLI e dagli avvocati Fernando PETRIVELLI e Diego CAMPUGIANI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. P. da Palestrina n. 47,
contro
il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha comunicato alla Società ricorrente il distacco dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 24 settembre 2009 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. CAMPUGIANI e l’Avvocato dello Stato COLELLI;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, X c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dalla l. 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto in fatto che la AGILE s.r.l., corrente in Alzano Lombardo (BG), assume d’esser titolare della concessione AAMS n. 3204 per la commercializzazione delle scommesse a distanza, diverse dalle corse ippiche, su eventi sportivi e non sportivi;
Rilevato che detta Società dichiara d’aver ricevuto la nota prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, con cui l’AAMS ha appreso dall’Autorità di PS la commissione di vari illeciti relativi all’effettuazione di scommesse da parte della sig. Carmen MAR- DALE, legata alla stessa AGILE s.r.l. da un rapporto negoziale di commercializzazione;
Rilevato altresì che detta Società fa presente d’aver subito, in forza della medesima nota AAMS ed in relazione agli eventi colà descritti, la disattivazione dal collegamento con il Totalizzatore Nazionale per la raccolta a distanza delle scommesse a far data dal giorno successivo, per la durata di giorni 30, nelle more degli ulteriori accertamenti sulla vicenda;
Rilevato inoltre che detta Società comunica, una volta apprese le contestazioni nei confronti della sig. MARDALE, d’aver subito risolto il suo rapporto negoziale con quest’ultima e d’averne resa edotta l’AAMS, senza, però, che ciò abbia modificato gli effetti della nota citata;
Rilevato quindi che detta Società impugna la nota stessa innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto vari profili di censura;
Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa meritevole d’accoglimento, anzitutto perché, in ciò condividendo il Collegio l’assunto attoreo, la P.A. intimata ha erroneamente applicato alla ricorrente l’impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all’illecita raccolta del gioco da parte della sig. MARDALE, prima ed indipendentemente d’una seria verifica circa l’idoneità dei controlli della ricorrente stessa sui propri punti esterni di commercializzazione;
Considerato altresì che, nella specie, la ricorrente ha effettuato sia il monitoraggio dei propri punti vendita mediante l’affidamento del relativo controllo ad un soggetto terzo accertatore (un’impresa d’investigazione), sia l’immediata risoluzione del proprio rapporto con il punto vendita gestito dalla sig. MARDALE una volta appresa l’esistenza dei predetti illeciti, giusta quanto all’uopo stabilito dall’art. 9, c. 7 del decreto del Direttore dell’AAMS 21 marzo 2006 n. 7902;
Considerato di conseguenza che rettamente la ricorrente censura l’atto impugnato nella misura in cui, ai fini dell’esatta delimitazione della responsabilità del concessionario e della relativa censura nei suoi riguardi, non basta il mero accertamento dell’illecito in capo al soggetto a lui legato da un rapporto di commercializzazione, occorrendo pure la valutazione dell’inadeguatezza dei controlli e delle misure repressive in concreto poste in essere verso costui;
Considerato inoltre che, come evincesi dalla fitta corrispondenza tenuta dalla ricorrente verso la P.A. intimata, la prima le ha più volte segnalato la sussistenza di anomalie dei suoi punti vendita e le misure di volta in volta disposte nei confronti dei relativi titolari in applicazione del decreto n. 7902/2006, sicché, per un verso, non si può inferire da ciò l’inadeguatezza o l’inefficacia dei metodi di controllo poste in essere dalla ricorrente e, per altro verso ed in relazione alla vicenda in esame, che tali metodi siano divenuti insufficienti con riguardo alla situazione della sig. MARDALE;
Considerato pure che, a tutto concedere, la delimitazione di detta vicenda al solo punto vendita della sig. MARDALE in Torino e l’immediata risoluzione del relativo rapporto da parte della ricorrente neppure giustifica, secondo i normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, un distacco totalitario della ricorrente medesima dal Totalizzatore nazionale, anche, cioè, con riguardo a punti vendita del tutto estranei alla questione controversa ed immuni da ogni menda;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, accoglie il ricorso n. 5496/2009 RG in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota AAMS prot. 2009/24304/Giochi/SCO del 25 giugno 2009, meglio indicata in premessa.
Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, a favore della Società ricorrente, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in E. 1500,00 (euro millecinquecento/ 00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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agicoscommesse - 16/10/2009 - mf
Messaggioda enzo-bet » 16/10/2009 - 15:17
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 14,50 - SCOMMESSE: SENTENZA PdC, FABRIZIO D'ALOIA (PRES. MICROGAME) "RICONOSCIUTO QUANTO ABBIAMO SEMPRE SOSTENUTO"
"La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio conferma quanto abbiamo sempre sostenuto". Accolta con soddisfazione dal presidente di Microgame, Fabrizio D'Aloia, la pronuncia del Tar di Roma che dato ragione nel merito ai punti di commercializzazione. "Siamo sempre stati convinti del fatto che il controllo sull'operato dei punti di commercializzazione fosse di esclusiva competenza degli organi di polizia, e non dei concessionari. Confidiamo ora che si prenda atto della sentenza emessa dai giudici e si ponga fine a questo stillicidio che va avanti da troppo tempo presentando una immagine non certo positiva del settore. E auspichiamo soprattutto un cambio di direzione e una sensibilità diversa da parte dell'Amministrazione. Abbiamo piena fiducia nella conduzione del direttore Raffaele Ferrara che crediamo terrà in serio conto quanto il Collegio ha sancito oggi".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mz
"La sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo del Lazio conferma quanto abbiamo sempre sostenuto". Accolta con soddisfazione dal presidente di Microgame, Fabrizio D'Aloia, la pronuncia del Tar di Roma che dato ragione nel merito ai punti di commercializzazione. "Siamo sempre stati convinti del fatto che il controllo sull'operato dei punti di commercializzazione fosse di esclusiva competenza degli organi di polizia, e non dei concessionari. Confidiamo ora che si prenda atto della sentenza emessa dai giudici e si ponga fine a questo stillicidio che va avanti da troppo tempo presentando una immagine non certo positiva del settore. E auspichiamo soprattutto un cambio di direzione e una sensibilità diversa da parte dell'Amministrazione. Abbiamo piena fiducia nella conduzione del direttore Raffaele Ferrara che crediamo terrà in serio conto quanto il Collegio ha sancito oggi".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mz
Messaggioda uforab » 16/10/2009 - 17:17
scusa aiutami a capire perfavore:
mi sembra che il tar dica che il controllo effettuato dal concessionario era sufficente,mentre D'aloia dice che il concessionario non deve controllare per nulla, mi sembra un po diverso..
grazie
ciao
mi sembra che il tar dica che il controllo effettuato dal concessionario era sufficente,mentre D'aloia dice che il concessionario non deve controllare per nulla, mi sembra un po diverso..
grazie
ciao
dia un impulso vassyly ..., un impulso singolo prego
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 15:53
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 16,17 - SCOMMESSE: SENTENZA PdC, FRANCESCO GINESTRA (ASSOSNAI) "RICONOSCIUTA BUONA FEDE DEL CONCESSIONARIO. RESTA IL RISCHIO DEGENERAZIONE"
"La sentenza da ragione al concessionario, non al punto di commercializzazione". E' quanto ha dichiarato Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, commentando la sentenza del Tar sul "caso Agile srl". "Tralasciando il fatto che secondo me il concessionario avrebbe anche dovuto informare il provider - ha spiegato ad Agicos Ginestra - il giudice ha riconosciuto comunque l'ottemperanza del concessionario stesso, mentre viene riconosciuta l'illiceità dell'attività del PdC". Confermata dunque la "buona fede" del concessionario, "cui viene riconosciuto di aver messo in atto tutti i tentativi a sua disposizione per far cessare l'illecito". Resta dunque "l'anomalia dei PdC che raccolgono direttamente giocate, e rappresentano un fenomeno sempre più preoccupante visto il proliferare di queste situazioni. E' vero che i concessionari devono tutelarsi da questa rete, ma è altrettanto evidente che si rendono sempre più necessari provvedimenti drastici, perché così il sistema va degenerando. Non mi riferisco al telematico, ma è pur vero che quest'ultimo non ha bisogno di alcuna rete di commercializzazione, e che la crescita costante dell'online sembra sempre più giustificata dal fatto che ormai si sta spostando sempre di più sulla rete terrestre".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mz
"La sentenza da ragione al concessionario, non al punto di commercializzazione". E' quanto ha dichiarato Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, commentando la sentenza del Tar sul "caso Agile srl". "Tralasciando il fatto che secondo me il concessionario avrebbe anche dovuto informare il provider - ha spiegato ad Agicos Ginestra - il giudice ha riconosciuto comunque l'ottemperanza del concessionario stesso, mentre viene riconosciuta l'illiceità dell'attività del PdC". Confermata dunque la "buona fede" del concessionario, "cui viene riconosciuto di aver messo in atto tutti i tentativi a sua disposizione per far cessare l'illecito". Resta dunque "l'anomalia dei PdC che raccolgono direttamente giocate, e rappresentano un fenomeno sempre più preoccupante visto il proliferare di queste situazioni. E' vero che i concessionari devono tutelarsi da questa rete, ma è altrettanto evidente che si rendono sempre più necessari provvedimenti drastici, perché così il sistema va degenerando. Non mi riferisco al telematico, ma è pur vero che quest'ultimo non ha bisogno di alcuna rete di commercializzazione, e che la crescita costante dell'online sembra sempre più giustificata dal fatto che ormai si sta spostando sempre di più sulla rete terrestre".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mz
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 15:54
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 16,26 - SCOMMESSE: ANTONIO nonspammare (DIR. GIOCHI AAMS) "INDISPENSABILE IL SUPPORTO DEI CONCESSIONARI PER IL CONTROLLO DEI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE ILLEGALI. PERCHE' NON PROVARE A RIPORTARE ALLA VERGINITA' IL MERCATO AZZERANDO LA RETE DEI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE"
"Mi aspetto più collaborazione dall'anello forte della catena, e cioè dai concessionari, ha dichiarato ad Agicos Antonio nonspammare, Direttore per i Giochi di Aams, perché il loro ruolo è fondamentale per estendere la legalità sul territorio. L'attività dei punti di commercializzazione infatti è legata a filo doppio a quella dei concessionari e visto che questi ultimi sono gli interlocutori dell'Amministrazione, ci aspettiamo un loro supporto costante e continuo per il controllo d attività illecite. E' inutile sparare a zero contro l'Aams in merito ai punti di commercializzazione, infatti come Amministrazione il nostro ruolo è si di far rispettare la legalità , ma per fare questo abbiamo bisogno dell'indispensabile supporto dei concessionari. Tra l'altro, sono stati proprio loro i primi ad essere penalizzati dal punto di vista legale dall'attività dei pdc. In tal senso - ha sottolineato nonspammare - vorrei lanciare una sorta di provocazione: perché i concessionari non riportano alla verginità il settore azzerando i punti di commercializzazione, o quanto meno riducendone il numero? Sarebbe infatti nettamente più semplice controllare un migliaio di punti contro i circa 12.000 che ci sono attualmente sul territorio. Insomma - ha concluso nonspammare - in attesa di un riordino del settore con la Comunitaria, sarebbe utilissimo far si che questo segmento di mercato vedesse come protagonisti solo i soggetti che operano nella più assoluta legalità , cercando di relegare al minino il ruolo di chi non rispetta le regole".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mf
"Mi aspetto più collaborazione dall'anello forte della catena, e cioè dai concessionari, ha dichiarato ad Agicos Antonio nonspammare, Direttore per i Giochi di Aams, perché il loro ruolo è fondamentale per estendere la legalità sul territorio. L'attività dei punti di commercializzazione infatti è legata a filo doppio a quella dei concessionari e visto che questi ultimi sono gli interlocutori dell'Amministrazione, ci aspettiamo un loro supporto costante e continuo per il controllo d attività illecite. E' inutile sparare a zero contro l'Aams in merito ai punti di commercializzazione, infatti come Amministrazione il nostro ruolo è si di far rispettare la legalità , ma per fare questo abbiamo bisogno dell'indispensabile supporto dei concessionari. Tra l'altro, sono stati proprio loro i primi ad essere penalizzati dal punto di vista legale dall'attività dei pdc. In tal senso - ha sottolineato nonspammare - vorrei lanciare una sorta di provocazione: perché i concessionari non riportano alla verginità il settore azzerando i punti di commercializzazione, o quanto meno riducendone il numero? Sarebbe infatti nettamente più semplice controllare un migliaio di punti contro i circa 12.000 che ci sono attualmente sul territorio. Insomma - ha concluso nonspammare - in attesa di un riordino del settore con la Comunitaria, sarebbe utilissimo far si che questo segmento di mercato vedesse come protagonisti solo i soggetti che operano nella più assoluta legalità , cercando di relegare al minino il ruolo di chi non rispetta le regole".
agicoscommesse - 16/10/2009 - mf
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 15:56
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 16,39 - SENTENZA PdC: GAGNI (AMMINISTRATORE PUNTOSCOMMESSE), "ABBIAMO SEMPRE LAVORATO NEL RISPETTO DELLE NORME"
"La sentenza emessa dal TAR del Lazio" commenta Luca Gagni, amministratore di PuntoScommesse, brand di Agile Srl, "è la prova che la Agile srl ha sempre operato nel rispetto delle norme riguardanti il gioco a distanza". E Gagni quindi spiega a Agicos: "Sono sempre stato convinto che, il controllo effettuato sui nostri PDC - sia attraverso una attenta analisi (da remoto) del gioco, sia verificando con Agenzie Investigative la rete di punti sul territorio - provasse che Agile srl pone al primo posto la legalità del proprio operato, anche a danno della raccolta. La nostra società esce a testa alta da questa prova: è stata la prima a ottenere una sentenza di merito positiva rispetto a un illecito e ingiustificato distacco dal Totalizzatore Nazionale, richiesto da AAMS il 25 giugno 2009. La speranza adesso è che, l'Amministrazione continui nella sua opera di controllo, soprattutto verso quei .com che, senza alcuna autorizzazione raccolgono in Italia, creando una collaborazione attiva e proficua con quei Concessionari meritevoli di fiducia come Agile srl".
agicoscommesse - 16/10/2009 - pa
"La sentenza emessa dal TAR del Lazio" commenta Luca Gagni, amministratore di PuntoScommesse, brand di Agile Srl, "è la prova che la Agile srl ha sempre operato nel rispetto delle norme riguardanti il gioco a distanza". E Gagni quindi spiega a Agicos: "Sono sempre stato convinto che, il controllo effettuato sui nostri PDC - sia attraverso una attenta analisi (da remoto) del gioco, sia verificando con Agenzie Investigative la rete di punti sul territorio - provasse che Agile srl pone al primo posto la legalità del proprio operato, anche a danno della raccolta. La nostra società esce a testa alta da questa prova: è stata la prima a ottenere una sentenza di merito positiva rispetto a un illecito e ingiustificato distacco dal Totalizzatore Nazionale, richiesto da AAMS il 25 giugno 2009. La speranza adesso è che, l'Amministrazione continui nella sua opera di controllo, soprattutto verso quei .com che, senza alcuna autorizzazione raccolgono in Italia, creando una collaborazione attiva e proficua con quei Concessionari meritevoli di fiducia come Agile srl".
agicoscommesse - 16/10/2009 - pa
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 15:59
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 17,19 - SCOMMESSE: FERNANDO PETRIVELLI (PRES. SISTEL) "I CONCESSIONARI NON PIU' GRAVATI DA RESPONSABILITA' OGGETTIVA SUI PUNTI DI COMMERCIALIZZAZIONE CHE ESERCITANO ATTIVITA' ILLECITA"
Il 14 ottobre 2009 è stata depositata la Sentenza di merito n. 9896/2009 con cui il TAR Lazio, sezione II, ha accolto il ricorso proposto da Agile Srl, assistita dagli Avvocati Cardarelli, Petrivelli e Campugiani. "Il ricorso - si legge in un comunicato del Sistel a firma del suo Presidente Fernando Petrivelli - era contro il provvedimento cautelare di inibizione della raccolta emesso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente. Il TAR ha condiviso tutti i motivi del ricorso - si legge sempre nel comunicato - ed ha pesantemente censurato il provvedimento dell'Aams laddove quest'ultima : "ha erroneamente applicato alla ricorrente l'impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all'illecita raccolta del gioco da parte" del Punto di Commercializzazione, prima ed indipendentemente da una seria verifica circa l'idoneità dei controlli effettuati dalla Concessionaria sui propri punti di commercializzazione. Il Tar del Lazio ha chiarito che un Concessionario - titolare di sistema che si avvale della rete dei Punti di Commercializzazione non può essere chiamato, per responsabilità oggettiva, a rispondere degli illeciti eventualmente imputabili ai punti di commercializzazione, se dimostra di aver svolto e di svolgere attività di controllo e vigilanza sulla rete dei propri punti. Il Tar ha affermato, inoltre, un secondo fondamentale principio in base al quale se viene accertata una qualche irregolarità a carico di un punto di commercializzazione la misura cautelare dell'inibizione della raccolta estesa a tutti i punti di commercializzazione del Concessionario, estranei ad ogni addebito, è illegittima per violazione "dei normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza". Si tratta di tesi e principi che noi affermiamo ormai da oltre quattro anni e che sono stati condivisi e ribaditi dal TAR in alcune decine di pronunce cautelari sin qui emesse sui ricorsi dei nostri concessionari e sempre ignorati dall'Aams. La sentenza di merito n. 9896/2009 del TAR Lazio a questo punto non può più essere ignorata dall'Amministrazione se non a costo di violare volontariamente e platealmente i principi dell'azione amministrativa, già ripetutamente violati decine di volte a danno dei concessionari del telematico ai quali sono stati cagionati danni di immagine e patrimoniali di rilevante entità : il tutto a vantaggio di altri operatori concorrenti e a danno dell'Erario. Troppe volte abbiamo auspicato invano un cambio di atteggiamento da parte dell'Amministrazione, ma ad ogni nuova occasione abbiamo dovuto, purtroppo, ricrederci . La sensazione è che la tendenza a personalizzare i rapporti su vicende che dovrebbero essere affrontate da un pubblico dipendente nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico preminente, nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, a volte prevalga a discapito dell'interesse generale, dell'interesse del singolo concessionario e di un intero settore: quello della raccolta online. A questo punto facciamo appello al Direttore Generale dell'AAMS, Dr. Ferrara, affinché dalla sua posizione di alta responsabilità e di garanzia - conclude la nota del Sistel - di cui siamo certi per averlo conosciuto, saprà fare l'uso migliore nell'interesse superiore dell'Amministrazione, intervenga a ripristinare, prima ancora che le condizioni di legittimità dell'azione amministrativa, le condizioni per un sereno rapporto con gli operatori del settore soprattutto in vista dell'emanazione di nuove norme per la raccolta telematica che auspichiamo nascano anche da un confronto con le imprese per una migliore e più redditizia regolamentazione del mercato.
agicoscommesse - 16/10/2009 - rc
Il 14 ottobre 2009 è stata depositata la Sentenza di merito n. 9896/2009 con cui il TAR Lazio, sezione II, ha accolto il ricorso proposto da Agile Srl, assistita dagli Avvocati Cardarelli, Petrivelli e Campugiani. "Il ricorso - si legge in un comunicato del Sistel a firma del suo Presidente Fernando Petrivelli - era contro il provvedimento cautelare di inibizione della raccolta emesso dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente. Il TAR ha condiviso tutti i motivi del ricorso - si legge sempre nel comunicato - ed ha pesantemente censurato il provvedimento dell'Aams laddove quest'ultima : "ha erroneamente applicato alla ricorrente l'impugnata misura del distacco dal Totalizzatore nazionale a guisa di sanzione per la di lei oggettiva responsabilità inerente all'illecita raccolta del gioco da parte" del Punto di Commercializzazione, prima ed indipendentemente da una seria verifica circa l'idoneità dei controlli effettuati dalla Concessionaria sui propri punti di commercializzazione. Il Tar del Lazio ha chiarito che un Concessionario - titolare di sistema che si avvale della rete dei Punti di Commercializzazione non può essere chiamato, per responsabilità oggettiva, a rispondere degli illeciti eventualmente imputabili ai punti di commercializzazione, se dimostra di aver svolto e di svolgere attività di controllo e vigilanza sulla rete dei propri punti. Il Tar ha affermato, inoltre, un secondo fondamentale principio in base al quale se viene accertata una qualche irregolarità a carico di un punto di commercializzazione la misura cautelare dell'inibizione della raccolta estesa a tutti i punti di commercializzazione del Concessionario, estranei ad ogni addebito, è illegittima per violazione "dei normali criteri della proporzionalità e della ragionevolezza". Si tratta di tesi e principi che noi affermiamo ormai da oltre quattro anni e che sono stati condivisi e ribaditi dal TAR in alcune decine di pronunce cautelari sin qui emesse sui ricorsi dei nostri concessionari e sempre ignorati dall'Aams. La sentenza di merito n. 9896/2009 del TAR Lazio a questo punto non può più essere ignorata dall'Amministrazione se non a costo di violare volontariamente e platealmente i principi dell'azione amministrativa, già ripetutamente violati decine di volte a danno dei concessionari del telematico ai quali sono stati cagionati danni di immagine e patrimoniali di rilevante entità : il tutto a vantaggio di altri operatori concorrenti e a danno dell'Erario. Troppe volte abbiamo auspicato invano un cambio di atteggiamento da parte dell'Amministrazione, ma ad ogni nuova occasione abbiamo dovuto, purtroppo, ricrederci . La sensazione è che la tendenza a personalizzare i rapporti su vicende che dovrebbero essere affrontate da un pubblico dipendente nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico preminente, nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, a volte prevalga a discapito dell'interesse generale, dell'interesse del singolo concessionario e di un intero settore: quello della raccolta online. A questo punto facciamo appello al Direttore Generale dell'AAMS, Dr. Ferrara, affinché dalla sua posizione di alta responsabilità e di garanzia - conclude la nota del Sistel - di cui siamo certi per averlo conosciuto, saprà fare l'uso migliore nell'interesse superiore dell'Amministrazione, intervenga a ripristinare, prima ancora che le condizioni di legittimità dell'azione amministrativa, le condizioni per un sereno rapporto con gli operatori del settore soprattutto in vista dell'emanazione di nuove norme per la raccolta telematica che auspichiamo nascano anche da un confronto con le imprese per una migliore e più redditizia regolamentazione del mercato.
agicoscommesse - 16/10/2009 - rc
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 16:00
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 17,36 - SENTENZA PdC: PALMIERI (SICON) "STRADA INDICATA DA AAMS NON REALISTICA, OCCORRE L'ABOLIZIONE TOTALE"
"Non vogliamo sparare a zero sull'operato dell'Amministrazione, ma solo segnalare l'anomalia in cui versa il nostro mercato delle scommesse". Interviene anche Raffaele Palmieri, presidente del Sicon, sulla questione dei PdC, e sulla raffica di commenti che la sentenza del TAR ha provocato. "La rete a terra subisce una vera e propria concorrenza sleale da parte dei punti di commercializzazione" spiega Palmieri a Agicos, "è questo che ci preme. Ci fa piacere che anche l'Aams inizi a parlare di riportare alla verginità il mercato. Ma la strada che indica non è realistica. Impossibile pensare che delle compagnie che hanno consolidato il proprio assetto industriale sui PdC accettino di ridurne il numero, occorre che Aams prenda una decisione precisa e li abolisca definitivamente". Da un lato perché è impossibile controllare quale attività svolga concretamente ogni singolo PdC: "La stima che ha suggerito l'Aams è secondo noi ottimistica - continua Palmieri - ogni comune vanta almeno una quindicina di punti. Ma in ogni caso anche se il numero fosse quello sarebbe impossibile controllarli tutti". Dall'altro perché anche con una serie continua di controlli, non si riuscirà mai a impedire definitivamente ai PdC di svolgere intermediazione: "Anche se i concessionari online si comportano correttamente - e molti hanno dimostrato la loro buona fede - e rescindono i contratti con i PdC illeciti, questi il giorno dopo sigleranno un contratto con un'altra compagnia, e riprenderanno a operare" conclude Palmieri.
agicoscommesse - 16/10/2009 - pa
"Non vogliamo sparare a zero sull'operato dell'Amministrazione, ma solo segnalare l'anomalia in cui versa il nostro mercato delle scommesse". Interviene anche Raffaele Palmieri, presidente del Sicon, sulla questione dei PdC, e sulla raffica di commenti che la sentenza del TAR ha provocato. "La rete a terra subisce una vera e propria concorrenza sleale da parte dei punti di commercializzazione" spiega Palmieri a Agicos, "è questo che ci preme. Ci fa piacere che anche l'Aams inizi a parlare di riportare alla verginità il mercato. Ma la strada che indica non è realistica. Impossibile pensare che delle compagnie che hanno consolidato il proprio assetto industriale sui PdC accettino di ridurne il numero, occorre che Aams prenda una decisione precisa e li abolisca definitivamente". Da un lato perché è impossibile controllare quale attività svolga concretamente ogni singolo PdC: "La stima che ha suggerito l'Aams è secondo noi ottimistica - continua Palmieri - ogni comune vanta almeno una quindicina di punti. Ma in ogni caso anche se il numero fosse quello sarebbe impossibile controllarli tutti". Dall'altro perché anche con una serie continua di controlli, non si riuscirà mai a impedire definitivamente ai PdC di svolgere intermediazione: "Anche se i concessionari online si comportano correttamente - e molti hanno dimostrato la loro buona fede - e rescindono i contratti con i PdC illeciti, questi il giorno dopo sigleranno un contratto con un'altra compagnia, e riprenderanno a operare" conclude Palmieri.
agicoscommesse - 16/10/2009 - pa
Messaggioda enzo-bet » 18/10/2009 - 16:09
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Ottobre 2009 - Ore 18,18 - SENTENZA PdC: AVV. STEFANO SBORDONI (DOCENTE E ESPERTO DI GAMING) "LA SENTENZA LASCIA SPAZIO A CONSIDERAZIONI STRUTTURALI. VA CAMBIATO IL SISTEMA?"
Anche l'avvocato Stefano Sbordoni, esperto di gaming, ha espresso ad Agicos un commento sulla recente sentenza emessa dal Tar Lazio sull'attività dei punti di commercializzazione. "Ritengo che le dichiarazioni di AAMS sulla vicenda siano corrette - ha esordito Sbordoni - ma non posso fare a meno di notare come si tratti, comunque, di attività messe in essere da concessionari e, quindi, quasi con il connotato di una lotta interna, che può ricondurre o a dover rivedere il sistema oppure, come ha affermato il dr. nonspammare, a riportarlo a zero. In genere, i fenomeni vanno cavalcati: quello dei pdc sembra esser iniziato e proseguito finora senza interruzioni. Diciamo, infatti, che da quando c'è l'online esistono i pdc. Tutto questo deve far riflettere. Prima della Bersani si contemplò l'ipotesi - poi mai attuata - di permettere ai concessionari di aprirsi i propri punti, con un ulteriore estensione delle rete a terra. E' questa un'ipotesi plausibile? Le opinioni a tal riguardo sono diverse: se si afferma che l'aumento esponenziale del fatturato dell'online sia legato all'attività dei pdc, per esempio, questo comporta o che la rete Bersani non è sufficiente, o che è malposizionata o, ancora, che è troppo costosa. I numeri - si parla di 12mila pdc, infatti - lasciano da pensare: è certo che, vista l'estensione del fenomeno, non può non esservene piena coscienza commerciale da parte dei concessionari più presenti sul territorio. La sentenza - ha poi concluso l'avvocato - al di là degli aspetti prettamente giuridici, lascia dunque spazio a riflessioni di tipo strutturale. Va cambiato il sistema? O ci si deve "rassegnare" alle circostanze combattendo sul territorio?".
agicoscommesse - 16/10/2009 - im
Finalmente un consiglio sensato...,perche' nn cerchiamo di legalizzare i pdc, magari mettendo dei limiti al numero di affiliazione per ogni concessionario?Magari rilasciando licenza di PS?In questo modo si risolverebbero diversi quesiti,uno tra i piu' importanti il controllo di queste attivita'.
Anche l'avvocato Stefano Sbordoni, esperto di gaming, ha espresso ad Agicos un commento sulla recente sentenza emessa dal Tar Lazio sull'attività dei punti di commercializzazione. "Ritengo che le dichiarazioni di AAMS sulla vicenda siano corrette - ha esordito Sbordoni - ma non posso fare a meno di notare come si tratti, comunque, di attività messe in essere da concessionari e, quindi, quasi con il connotato di una lotta interna, che può ricondurre o a dover rivedere il sistema oppure, come ha affermato il dr. nonspammare, a riportarlo a zero. In genere, i fenomeni vanno cavalcati: quello dei pdc sembra esser iniziato e proseguito finora senza interruzioni. Diciamo, infatti, che da quando c'è l'online esistono i pdc. Tutto questo deve far riflettere. Prima della Bersani si contemplò l'ipotesi - poi mai attuata - di permettere ai concessionari di aprirsi i propri punti, con un ulteriore estensione delle rete a terra. E' questa un'ipotesi plausibile? Le opinioni a tal riguardo sono diverse: se si afferma che l'aumento esponenziale del fatturato dell'online sia legato all'attività dei pdc, per esempio, questo comporta o che la rete Bersani non è sufficiente, o che è malposizionata o, ancora, che è troppo costosa. I numeri - si parla di 12mila pdc, infatti - lasciano da pensare: è certo che, vista l'estensione del fenomeno, non può non esservene piena coscienza commerciale da parte dei concessionari più presenti sul territorio. La sentenza - ha poi concluso l'avvocato - al di là degli aspetti prettamente giuridici, lascia dunque spazio a riflessioni di tipo strutturale. Va cambiato il sistema? O ci si deve "rassegnare" alle circostanze combattendo sul territorio?".
agicoscommesse - 16/10/2009 - im
Finalmente un consiglio sensato...,perche' nn cerchiamo di legalizzare i pdc, magari mettendo dei limiti al numero di affiliazione per ogni concessionario?Magari rilasciando licenza di PS?In questo modo si risolverebbero diversi quesiti,uno tra i piu' importanti il controllo di queste attivita'.
Messaggioda Aneurism » 18/10/2009 - 16:15
Quindi chiudiamoli tutti .... meglio, pero diciamo alla gente che il calcio e' truccato cosi almeno le giocate si riducono drasticamente
diciamogli la verita che le tris le quarte e le quinte sono scelte a tavolino , scriviamo , come sulle sigarette , sulle slot "questa macchinetta ti paga il 75% di quello che metti, non di piu" e diciamo anche che win for life paga solo il 36% , c***o un po di chiarezza! Prima crea i casini aams e poi dice , scusate siamo cosi ...... che non sapevamo che andava a finire cosi. Capisco che a montecitorio se ne freghino , ma puo essere che .... o beh per tutto il resto c'e' acogi.it
Messaggioda paparazzo » 20/10/2009 - 13:49
Adesso sarebbe il caso di fare fronte comune e compatto PdC-CTD-CED.
Mi sembra chiaro che la sentenza salvaguarda il book scaricando la responsabilità sui gestori.
Chi gira per le sale sa benissimo che, pur non formalmente, l'intermediazione e incentivata dai book e tollerata dalle autorità .
Ora finalmente si parla di reset. Ma è un reset che dovrebbe andare alla radice del problema, un sistema concessorio che fa acqua da tutte le parti e che danneggia tutti, concessionari inclusi.
Spero proprio che il futuro sia un sistema autorizzatorio a libera concorrenza sulla rete a terra... un vero sistema all'inglese, d'altronde se loro sono i maestri del betting un motivo ci sarà , o no?
Mi sembra chiaro che la sentenza salvaguarda il book scaricando la responsabilità sui gestori.
Chi gira per le sale sa benissimo che, pur non formalmente, l'intermediazione e incentivata dai book e tollerata dalle autorità .
Ora finalmente si parla di reset. Ma è un reset che dovrebbe andare alla radice del problema, un sistema concessorio che fa acqua da tutte le parti e che danneggia tutti, concessionari inclusi.
Spero proprio che il futuro sia un sistema autorizzatorio a libera concorrenza sulla rete a terra... un vero sistema all'inglese, d'altronde se loro sono i maestri del betting un motivo ci sarà , o no?
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