ughetto ha scritto:Nell'ordinanza si legge che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, la disapplicazione dell'art. 4 L. 401/89 potrebbe essere legittimamente invocata soltanto nei casi, diversi da quello in esame, relativi a fattispecie di reato verificatisi nell'arco temporale antecedente alle modifiche normative di cui alla legge finanziaria per il 2003 ad al cd decreto Bersani e conseguenti gare. Vengono pertanto integralmente respinte le censure mosse alla regolamentazione delle gare "Bersani" che avrebbe imposto alla Stanley Betting la dismissione delle reti precedentemente installate.
....che vuol dire che i CTD antecedenti al 2003 possono operare ?.....
Assolutamente No Ughetto....ma solo che devono essere disapplicate le norme repressive penali e i conseguenti sequestri se riferiti a fatti commessi antecedentemente al 2003.....(ovvero un ex CTD che era stato oggetto di una denuncia penale per esempio nel 2002 ed il cui procedimento conseguente sia ancora pendente, nei relativi gradi di giurisdizione)....nè sarà possibile invocare a tal proposito il principio del "ne bis in idem" per effetto delle nuove norme penali che saranno introdotte con la comunitaria per il 2008....ovviamente tutti quelli che hanno subito o subiranno una denuncia penale successiva al 2003 ed il cui procedimento sia ancora pendente rischiano fortemente a livello penale...soprattutto se hanno ricevuto l'ordine di cessazione dell'attività da parte della Questura (che è un aggravante per violazione dell'art. 650 C.P.)....che sicuramente tornerà alla carica dal GIP e chiederà un supplemento di indagine....
Cmq se DATE A CESARE QUEL CHE E' DI CESARE magari più tardi commenterò le notizie postate e dirò la mia in merito, anticipando che tali notizie non portano sostanziali novità ....mentre è molto importante il pronunciamento atteso delle sezioni unite della Corte di Cassazione sui contrasti della terza sezione con i precedenti orientamenti....












