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Stanley
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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Messaggioda enzo-bet » 10/06/2009 - 17:22
gna79 ha scritto:come fa la stanley ad averle? è logica la risposta ma vorrei sapere il parere di molti esperti
La stanley e' un book estero che opera a torto o a ragione(conosciamo quasi tutti l'argomento)in italia senza una concessione,quindi nn deve attenersi ai giochi autorizzati in italia.
Messaggioda enzo-bet » 16/06/2009 - 14:57
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 16 Giugno 2009 - Ore 12,02 - SCOMMESSE: LA CASSAZIONE CONFERMA L'INFONDATEZZA DEI CTD AD OPERARE NEL NOSTRO PAESE SENZA TITOLI ABILITATIVI ITALIANI
La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata il 16/04/09 sul ricorso proposto dalla difesa dei gestori Stanley contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bari il 10/07/08 aveva confermato il sequestro di numerosi centri Stanley operanti nella provincia di Bari. La Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ma ha affermato alcuni principi che meritano di essere evidenziati per il loro carattere innovativo, avendo determinato un mutamento di orientamento con importanti riflessi sull'attività di contrasto dei centri di raccolta di scommesse non autorizzati da AAMS. Occorre ricordare che secondo il precedente orientamento della Terza Sezione, delineatosi con la sentenza del 20 marzo 2007, alla luce dei principi contenuti nella sentenza Placanica della Corte di Giustizia, non era sanzionabile penalmente l'attività di raccolta di scommesse senza i titoli abilitativi italiani (Concessione e Licenza di P.S.) posta in essere da operatori ai quali era stato impedito di partecipare alle gare del 1999 in quanto società con capitale quotato nei mercati regolamentati. Con l'ordinanza, pronunciata all'udienza del 16 aprile 2009, viene presa in esame, per la prima volta, la novità normativa della Legge Bersani ( D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/06) che, secondo il Collegio, "ha determinato una consistente liberalizzazione del mercato". La Corte evidenzia che la specifica previsione dello schema di convenzione "Bersani" (l'art. 23.3) che disciplina un'ipotesi di decadenza dalla concessione in caso, in sostanza, di commercializzazione da parte del concessionario di giochi, non autorizzati da AAMS e assimilabili ai giochi pubblici, può penalizzare gli operatori comunitari aventi sedi in altri Stati membri. Tuttavia la Corte ritiene che non sia legittima una disapplicazione in toto della disciplina nazionale che creerebbe un vuoto normativo con la inaccettabile ricaduta che i soggetti non residenti, a differenza di quelli nazionali (con conseguente discriminazione "a rovescio") potrebbero svolgere liberamente e senza vaglio alcuno un'attività che necessita di meccanismi di controllo. Secondo la Corte non è possibile disapplicare la norma penale che sanziona la raccolta di scommesse senza titoli abilitativi e lo strumento giuridico da attivare, da parte di Stanley, era quello di chiedere all'Autorità o al Giudice Amministrativo la disapplicazione delle singole prescrizioni del bando "Bersani" oppure impugnare nella sede competente la revoca della concessione effettuata ai sensi dell'art. 23 dello schema di convenzione. I principi contenuti nel provvedimento della Corte rappresentano un'importante novità e verranno posti all'attenzione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura in quanto è stata confermata l'infondatezza della pretesa di Stanley di operare in Italia, tramite centri ad essa collegati, in virtù dei titoli dalla stessa conseguiti nel proprio Paese di origine e senza quelli prescritti dal nostro ordinamento. Del resto anche la legislazione britannica, al pari di quella italiana, impone agli operatori che intendono raccogliere scommesse in territorio britannico, anche tramite centri intermediari, il possesso di specifiche licenze a pena di incorrere in sanzioni penali. Occorre ricordare che in Europa gli Stati membri mantegono autonomia di disciplina in materia e non risulta né corretto né legittimo aggirare la regolamentazione di cui ciascuno Stato si è dotato, invocando la libera prestazione di servizi esercitata tramite centri che, in verità , non si limitano a trasmettere dati ma raccolgono realmente le scommesse e che, di conseguenza, necessitano di tutti i controlli cui sono assoggettati i punti di raccolta scommesse autorizzati in tutti i Paesi membri da parte delle autorità territorialmente competenti.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata il 16/04/09 sul ricorso proposto dalla difesa dei gestori Stanley contro l'ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bari il 10/07/08 aveva confermato il sequestro di numerosi centri Stanley operanti nella provincia di Bari. La Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ma ha affermato alcuni principi che meritano di essere evidenziati per il loro carattere innovativo, avendo determinato un mutamento di orientamento con importanti riflessi sull'attività di contrasto dei centri di raccolta di scommesse non autorizzati da AAMS. Occorre ricordare che secondo il precedente orientamento della Terza Sezione, delineatosi con la sentenza del 20 marzo 2007, alla luce dei principi contenuti nella sentenza Placanica della Corte di Giustizia, non era sanzionabile penalmente l'attività di raccolta di scommesse senza i titoli abilitativi italiani (Concessione e Licenza di P.S.) posta in essere da operatori ai quali era stato impedito di partecipare alle gare del 1999 in quanto società con capitale quotato nei mercati regolamentati. Con l'ordinanza, pronunciata all'udienza del 16 aprile 2009, viene presa in esame, per la prima volta, la novità normativa della Legge Bersani ( D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/06) che, secondo il Collegio, "ha determinato una consistente liberalizzazione del mercato". La Corte evidenzia che la specifica previsione dello schema di convenzione "Bersani" (l'art. 23.3) che disciplina un'ipotesi di decadenza dalla concessione in caso, in sostanza, di commercializzazione da parte del concessionario di giochi, non autorizzati da AAMS e assimilabili ai giochi pubblici, può penalizzare gli operatori comunitari aventi sedi in altri Stati membri. Tuttavia la Corte ritiene che non sia legittima una disapplicazione in toto della disciplina nazionale che creerebbe un vuoto normativo con la inaccettabile ricaduta che i soggetti non residenti, a differenza di quelli nazionali (con conseguente discriminazione "a rovescio") potrebbero svolgere liberamente e senza vaglio alcuno un'attività che necessita di meccanismi di controllo. Secondo la Corte non è possibile disapplicare la norma penale che sanziona la raccolta di scommesse senza titoli abilitativi e lo strumento giuridico da attivare, da parte di Stanley, era quello di chiedere all'Autorità o al Giudice Amministrativo la disapplicazione delle singole prescrizioni del bando "Bersani" oppure impugnare nella sede competente la revoca della concessione effettuata ai sensi dell'art. 23 dello schema di convenzione. I principi contenuti nel provvedimento della Corte rappresentano un'importante novità e verranno posti all'attenzione delle Forze dell'Ordine e della Magistratura in quanto è stata confermata l'infondatezza della pretesa di Stanley di operare in Italia, tramite centri ad essa collegati, in virtù dei titoli dalla stessa conseguiti nel proprio Paese di origine e senza quelli prescritti dal nostro ordinamento. Del resto anche la legislazione britannica, al pari di quella italiana, impone agli operatori che intendono raccogliere scommesse in territorio britannico, anche tramite centri intermediari, il possesso di specifiche licenze a pena di incorrere in sanzioni penali. Occorre ricordare che in Europa gli Stati membri mantegono autonomia di disciplina in materia e non risulta né corretto né legittimo aggirare la regolamentazione di cui ciascuno Stato si è dotato, invocando la libera prestazione di servizi esercitata tramite centri che, in verità , non si limitano a trasmettere dati ma raccolgono realmente le scommesse e che, di conseguenza, necessitano di tutti i controlli cui sono assoggettati i punti di raccolta scommesse autorizzati in tutti i Paesi membri da parte delle autorità territorialmente competenti.
- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 16/06/2009 - 16:41
E per completare il quadro (quale sarà ora il valore di un negozio o di un corner ? se come previsto le VLT avranno un impatto del 20% superiore alle slot comma 6A che per inciso hanno la piu' grande raccolta per volume nel comparto giochi pubblici !)
Bozza Decreto VLT: installabili solo in sale Bingo, sale giochi , negozi Bersani e agenzie scommesse Stampa
martedì 16 giugno 2009
La bozza di decreto in discussione prevede i locali in cui possono essere istallate le VLT. Si legge che gli apparecchi possono essere istallati esclusivamente in sale bingo; nelle agenzie di scommesse sportive, e nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; nei negozi di gioco previsti dal decreto Bersani; nelle sale pubbliche da gioco in cui vi sia un’area separata per i giochi riservati ai minori. Inoltre, si legge nella bozza, "a titolo sperimentale, e salvo verifica da effettuarsi al termine del primo biennio di funzionamento, potrà essere inoltre consentita l’installazione di apparecchi videoterminali" negli ippodromi, negli alberghi con almeno 100 camere e dotati di apposita sala; nei cinema multisala, dotati anche di apposita sala per le VLT con una superficie non inferiore a 50mq. E ancor a, la bozza prevede un rapporto tra la superficie della sala e il numero di apparecchi istallabili: per quelle tra i 50 a 100 mq, si potranno istallare da 10 a 30 VLT; tra 101 e 300mq, da 10 a 70 apparecchi; oltre 300mq, da 10 a 150 macchine.
Nella bozza di decreto si fa riferimento naturalmente anche al Preu. Viene infatti stabilito che alle Vlt si applica un prelievo erariale unico, fissato al 5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi. Inoltre i periodi contabili, le modalità di calcolo, i termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti, le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito "sono individuati dagli articoli 2, 3, 6 e 7 del Decreto direttoriale 12 aprile 2007, come modificato dal Decreto direttoriale 4 dicembre 2007".
econdo quanto predisposto nella bozza, i requisiti tecnici prevedono un sistema di gioco - che è una piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco - che a sua volta consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali posti, come anticipato, in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema. Queste componenti, in realtà , sono:
- sistema centrale;
- sistema di recovery e di backup;
- sistema di sala (o server di sala) ove previsto;
- apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala.
Secondo quanto specificato, inoltre, i videoterminali devono avere una propria identificazione univoca visibile anche dal terminale stesso; prevedere meccanismi idonei a impedire "intrusioni e manomissioni anche dei dispositivi periferici" e prevedere un meccanismo automatico di disabilitazione al gioco in assenza di colloquio con una qualsiasi delle componenti del sistema di gioco.
Il sistema centrale è quindi l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità , del sistema di gestione dei giochi e del RNG. Il sistema di audit è quello contenente l’insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali. Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente, di ricostruire anche le partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale. Il sistema di contabilità è l’insieme dei sistemi informatici che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco, gioco, apparecchio videoterminale, nonché per ciascun ambiente dedicato e per monit orare la contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di gioco. Il sistema di gestione dei giochi provvede alla gestione e al controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l’archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio videoterminale e determina il risultato di ciascuna partita mediante il RNG che è il generatore dei numeri casuali che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita. Come già detto, poi, ove previsto è necessaria la comunicazione del sistema centrale anche con quello di sala che è la componente del sistema di gioco che contiene il sistema informatico che gestisce le operazioni di comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali facendo da tramite anche per le operazioni di contabilità e eventualmente di convalida delle vincite erogate.
Nel decreto si specifica cosa sia a tutti gli effetti il videoterminale. Si tratta di un apparecchio comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart-card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, e il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco.
Il sistema di gioco - la piattaforma con l'offerta di gioco quindi - deve inviare al sistema di controllo - AAMS attraverso Sogei - attraverso la rete telematica apposita, con frequenza giornaliera, le informazioni contabili riguardanti il giorno precedente quello di trasmissione. La trasmissione avviene attraverso apposita rete telematica - apparecchi software e hardware - predisposti dai concessionari. Le informazioni saranno trasmesse secondo le modalità descritte nelle specifiche di comunicazione tra il sistema di controllo ed il sistema di gioco. Tali informazioni riguardano in particolare, il totale delle somme giocate, le vincite riscosse e quelle erogate, suddivise anche per tipologia di gioco. Il sistema di gioco, inoltre, deve prevedere funzionalità di interrogazione che forniscano informazioni in tempo reale relativamente a:
- lo stato del collegamento di ogni componente del sistema stesso;
- la data di ultima verifica dell’integrità delle componenti del sistema di gioco;
- il corretto funzionamento e le operazioni di manutenzione di tutte le componenti del sistema centrale;
- i giochi disponibili in ogni sala, nonché, in ogni VLT;
- gli apparecchi videoterminali con partite in corso, ed il dettaglio delle partite giocate;
- i totali relativi a incassi e vincite con cadenza giornaliera, mensile, annuale per ciascun sistema centrale, tipo di gioco, gioco, sala ove si svolge il gioco, sistema di sala, VLT.
Secondo quanto si apprende, quindi, potranno partecipare alla sperimentazione i concessionari delle NewSlot che entro il 20 luglio dovranno presentare le linee guida dei sistemi di gioco, e entro il 30 luglio le specifiche di comunicazione tra il sistema di gioco e il sistema di controllo. La sperimentazione servirà a verificare il funzionamento generale dei sistemi, per questo i concessionari dovranno istallare almeno 10 apparecchi, con cinque giochi, in tre diversi ambienti. Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovrà rendere disponibile tutte le diverse tipologie di modelli di apparecchi videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare e almeno 5 differenti giochi. Durante la fase di sperimentazione non è prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico e all'esito della fase di sperimentazione i sistemi di gioco di cui è richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di AAMS, tramite suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalità definite nel manuale di collaudo che sarà reso pubblico entro il 30 settembre 2009. Il collaudo dovrà completarsi entro i 30 giorni dalla conclusione della sperimentazione salvo che il gestore del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni.
I concessionari potranno decidere il numero di VLT che istalleranno. Non potranno tuttavia superare la soglia del 14% delle NewSlot in loro possesso, dovranno quindi comunicare il numero esatto degli apparecchi tra il 1° e il 20 ottobre prossimi, e dovranno corrispondere 15mila euro per ogni macchina. Qualora un concessionario non istalli l'intera quota a sua disposizione, si prevede che il residuo venga messo a gara "da espletarsi entro il 20 novembre 2009"; la base d'asta sarà sempre di 15mila euro. Nella bozza di decreto vengono previste alcune disposizioni anche per la nuova gara sulle concessioni, quelle attuali scadranno infatti il 30 ottobre 2010. Il bando dovrà essere emanato entro il 3o aprile prossimo, le nuove concessioni avranno una durata di nove anni. I concessionari che partecipano alla fase di sperimentazione "conserveranno i diritti di installazione già acquisiti (...) senza ulteriori oneri economici, salvo quelli relativi alla quota corrispondente a periodi superiori ai nove anni di durata della nuova concessione".
Una partita alla Videolottery potrà costare al massimo 10 euro, si potrà pagare con monete e banconote, ma anche con appositi ticket, carte prepagate e smart card collegate ai conti di gioco. Dal 1° gennaio 2011, inoltre, si potrà giocare con le smart card, contemporaneamente saranno rivisti il costo massimo della singola partita e l'ammontare della vincita massima. Come già anticipato, le VLT pagheranno un PREU del 5% della raccolta e distribuiranno vincite per almeno l'85% delle giocate. La vincita massima sarà di 1.500 euro, ma - fatto interessante - potranno anche formare jackpot, sia a livello della singola sala, sia a livello di sistema di gioco. Al Jackpot verrà destinato al massimo il 2% della raccolta. La distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala o di sistema di gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una partita giocata da uno degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. Mentre il jackpot di sala non potrà superare i 15mila euro, quello di sistema di gioco i 50mila euro.
Infine nella bozza di decreto si dedica spazio anche aalla garanzia di tutela del giocatore. In particolare, il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore e impedisce il gioco ai minori. Lo stesso, poi, esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. I Monopoli rendono disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti.
agicos- 16/06/2009 - im
Bozza Decreto VLT: installabili solo in sale Bingo, sale giochi , negozi Bersani e agenzie scommesse Stampa
martedì 16 giugno 2009
La bozza di decreto in discussione prevede i locali in cui possono essere istallate le VLT. Si legge che gli apparecchi possono essere istallati esclusivamente in sale bingo; nelle agenzie di scommesse sportive, e nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; nei negozi di gioco previsti dal decreto Bersani; nelle sale pubbliche da gioco in cui vi sia un’area separata per i giochi riservati ai minori. Inoltre, si legge nella bozza, "a titolo sperimentale, e salvo verifica da effettuarsi al termine del primo biennio di funzionamento, potrà essere inoltre consentita l’installazione di apparecchi videoterminali" negli ippodromi, negli alberghi con almeno 100 camere e dotati di apposita sala; nei cinema multisala, dotati anche di apposita sala per le VLT con una superficie non inferiore a 50mq. E ancor a, la bozza prevede un rapporto tra la superficie della sala e il numero di apparecchi istallabili: per quelle tra i 50 a 100 mq, si potranno istallare da 10 a 30 VLT; tra 101 e 300mq, da 10 a 70 apparecchi; oltre 300mq, da 10 a 150 macchine.
Nella bozza di decreto si fa riferimento naturalmente anche al Preu. Viene infatti stabilito che alle Vlt si applica un prelievo erariale unico, fissato al 5% delle somme giocate, dovuto dal soggetto titolare della concessione per il controllo remoto del gioco mediante gli apparecchi. Inoltre i periodi contabili, le modalità di calcolo, i termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti, le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito "sono individuati dagli articoli 2, 3, 6 e 7 del Decreto direttoriale 12 aprile 2007, come modificato dal Decreto direttoriale 4 dicembre 2007".
econdo quanto predisposto nella bozza, i requisiti tecnici prevedono un sistema di gioco - che è una piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco - che a sua volta consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali posti, come anticipato, in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema. Queste componenti, in realtà , sono:
- sistema centrale;
- sistema di recovery e di backup;
- sistema di sala (o server di sala) ove previsto;
- apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala.
Secondo quanto specificato, inoltre, i videoterminali devono avere una propria identificazione univoca visibile anche dal terminale stesso; prevedere meccanismi idonei a impedire "intrusioni e manomissioni anche dei dispositivi periferici" e prevedere un meccanismo automatico di disabilitazione al gioco in assenza di colloquio con una qualsiasi delle componenti del sistema di gioco.
Il sistema centrale è quindi l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità , del sistema di gestione dei giochi e del RNG. Il sistema di audit è quello contenente l’insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali. Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente, di ricostruire anche le partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale. Il sistema di contabilità è l’insieme dei sistemi informatici che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco, gioco, apparecchio videoterminale, nonché per ciascun ambiente dedicato e per monit orare la contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di gioco. Il sistema di gestione dei giochi provvede alla gestione e al controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l’archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio videoterminale e determina il risultato di ciascuna partita mediante il RNG che è il generatore dei numeri casuali che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita. Come già detto, poi, ove previsto è necessaria la comunicazione del sistema centrale anche con quello di sala che è la componente del sistema di gioco che contiene il sistema informatico che gestisce le operazioni di comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali facendo da tramite anche per le operazioni di contabilità e eventualmente di convalida delle vincite erogate.
Nel decreto si specifica cosa sia a tutti gli effetti il videoterminale. Si tratta di un apparecchio comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart-card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, e il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco.
Il sistema di gioco - la piattaforma con l'offerta di gioco quindi - deve inviare al sistema di controllo - AAMS attraverso Sogei - attraverso la rete telematica apposita, con frequenza giornaliera, le informazioni contabili riguardanti il giorno precedente quello di trasmissione. La trasmissione avviene attraverso apposita rete telematica - apparecchi software e hardware - predisposti dai concessionari. Le informazioni saranno trasmesse secondo le modalità descritte nelle specifiche di comunicazione tra il sistema di controllo ed il sistema di gioco. Tali informazioni riguardano in particolare, il totale delle somme giocate, le vincite riscosse e quelle erogate, suddivise anche per tipologia di gioco. Il sistema di gioco, inoltre, deve prevedere funzionalità di interrogazione che forniscano informazioni in tempo reale relativamente a:
- lo stato del collegamento di ogni componente del sistema stesso;
- la data di ultima verifica dell’integrità delle componenti del sistema di gioco;
- il corretto funzionamento e le operazioni di manutenzione di tutte le componenti del sistema centrale;
- i giochi disponibili in ogni sala, nonché, in ogni VLT;
- gli apparecchi videoterminali con partite in corso, ed il dettaglio delle partite giocate;
- i totali relativi a incassi e vincite con cadenza giornaliera, mensile, annuale per ciascun sistema centrale, tipo di gioco, gioco, sala ove si svolge il gioco, sistema di sala, VLT.
Secondo quanto si apprende, quindi, potranno partecipare alla sperimentazione i concessionari delle NewSlot che entro il 20 luglio dovranno presentare le linee guida dei sistemi di gioco, e entro il 30 luglio le specifiche di comunicazione tra il sistema di gioco e il sistema di controllo. La sperimentazione servirà a verificare il funzionamento generale dei sistemi, per questo i concessionari dovranno istallare almeno 10 apparecchi, con cinque giochi, in tre diversi ambienti. Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovrà rendere disponibile tutte le diverse tipologie di modelli di apparecchi videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare e almeno 5 differenti giochi. Durante la fase di sperimentazione non è prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico e all'esito della fase di sperimentazione i sistemi di gioco di cui è richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di AAMS, tramite suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalità definite nel manuale di collaudo che sarà reso pubblico entro il 30 settembre 2009. Il collaudo dovrà completarsi entro i 30 giorni dalla conclusione della sperimentazione salvo che il gestore del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni.
I concessionari potranno decidere il numero di VLT che istalleranno. Non potranno tuttavia superare la soglia del 14% delle NewSlot in loro possesso, dovranno quindi comunicare il numero esatto degli apparecchi tra il 1° e il 20 ottobre prossimi, e dovranno corrispondere 15mila euro per ogni macchina. Qualora un concessionario non istalli l'intera quota a sua disposizione, si prevede che il residuo venga messo a gara "da espletarsi entro il 20 novembre 2009"; la base d'asta sarà sempre di 15mila euro. Nella bozza di decreto vengono previste alcune disposizioni anche per la nuova gara sulle concessioni, quelle attuali scadranno infatti il 30 ottobre 2010. Il bando dovrà essere emanato entro il 3o aprile prossimo, le nuove concessioni avranno una durata di nove anni. I concessionari che partecipano alla fase di sperimentazione "conserveranno i diritti di installazione già acquisiti (...) senza ulteriori oneri economici, salvo quelli relativi alla quota corrispondente a periodi superiori ai nove anni di durata della nuova concessione".
Una partita alla Videolottery potrà costare al massimo 10 euro, si potrà pagare con monete e banconote, ma anche con appositi ticket, carte prepagate e smart card collegate ai conti di gioco. Dal 1° gennaio 2011, inoltre, si potrà giocare con le smart card, contemporaneamente saranno rivisti il costo massimo della singola partita e l'ammontare della vincita massima. Come già anticipato, le VLT pagheranno un PREU del 5% della raccolta e distribuiranno vincite per almeno l'85% delle giocate. La vincita massima sarà di 1.500 euro, ma - fatto interessante - potranno anche formare jackpot, sia a livello della singola sala, sia a livello di sistema di gioco. Al Jackpot verrà destinato al massimo il 2% della raccolta. La distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala o di sistema di gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una partita giocata da uno degli apparecchi videoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco. Mentre il jackpot di sala non potrà superare i 15mila euro, quello di sistema di gioco i 50mila euro.
Infine nella bozza di decreto si dedica spazio anche aalla garanzia di tutela del giocatore. In particolare, il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del giocatore e impedisce il gioco ai minori. Lo stesso, poi, esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione. I Monopoli rendono disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti.
agicos- 16/06/2009 - im
Messaggioda PATPR » 17/06/2009 - 11:19
Vivo e vegeto, solo un po impegnato. Ricordo che a me piiace stanley e sarei uno dei primi a richiedere un cdt, ma solo quando il ns governo lo dichiari lecito.
Per oggi mi accontento ad avere Pdc e quindi tutti i giochi aams, dormire tranquillo e guardare cosa accadrà x il futuro.
Tenendo presente che dal poker si guadagna molto di più di una slot, sono soddisfatto x come le cose si stiano mettendo, anche xkè la raccolta del poker risulta molto elevata ed attendiamo il poker cash.
Un saluto al forum x qualsiasi info nn esitate
Per oggi mi accontento ad avere Pdc e quindi tutti i giochi aams, dormire tranquillo e guardare cosa accadrà x il futuro.
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Messaggioda enzo-bet » 17/06/2009 - 12:03
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 17 Giugno 2009 - Ore 11,24 - SCOMMESSE: ANCHE IL TRIBUNALE DI UDINE RIBADISCE L'ILLEGITTIMITà€ DEI CENTRI SCOMMESSE CHE OPERANO IN ITALIA SENZA AUTORIZZAZIONE AAMS
Dopo la Terza sezione di Cassazione anche il Tribunale di Udine, con la recentissima ordinanza del 4 giugno 2009, prende chiara posizione sull'illegittimità dell'operato dei CTD collegati con bookmakers esteri, confermando il sequestro delle attrezzature di un centro Stanleybet operativo a Cervignano del Friuli, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dalla difesa del Centro. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) aveva infatti disposto il sequestro, considerando il diritto nazionale compatibile a quello comunitario e ravvisando la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa in atto.
Nell'ordinanza si legge che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, la disapplicazione dell'art. 4 L. 401/89 potrebbe essere legittimamente invocata soltanto nei casi, diversi da quello in esame, relativi a fattispecie di reato verificatisi nell'arco temporale antecedente alle modifiche normative di cui alla legge finanziaria per il 2003 ad al cd decreto Bersani e conseguenti gare. Vengono pertanto integralmente respinte le censure mosse alla regolamentazione delle gare "Bersani" che avrebbe imposto alla Stanley Betting la dismissione delle reti precedentemente installate.
Sul punto, rileva il Tribunale, che tali censure "di natura meramente economica-commerciale, non sono fondate su una discriminazione generale di tipo giuridico analoga a quelle invocate dagli organi giudiziari comunitari e nazionali al fine di giustificare la disapplicazione della norma contestata" ed osserva che la mancata partecipazione alle gare è piuttosto il frutto di valutazioni di opportunità imprenditoriale "liberamente assunte dalla società di Liverpool che ben avrebbe potuto concorrere con altre aspiranti e aggredire, eventualmente, l'illegittimità e la lesività del bando attraverso gli ordinari rimedi impugnatori".
Infine, viene definito "contrario a legge" - come rilevato dal Gip – "criticare la legittimità del bando, non prendere parte alla gara, non avviare contenziosi giudiziari – amministrativi ed esercitare comunque l'attività in forza di una pretesa esclusione scriminatoria".
http://www.agicoscommesse.it/documenti/ ... tanley.pdf
Dopo la Terza sezione di Cassazione anche il Tribunale di Udine, con la recentissima ordinanza del 4 giugno 2009, prende chiara posizione sull'illegittimità dell'operato dei CTD collegati con bookmakers esteri, confermando il sequestro delle attrezzature di un centro Stanleybet operativo a Cervignano del Friuli, ritenendo infondate tutte le censure sollevate dalla difesa del Centro. Il Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) aveva infatti disposto il sequestro, considerando il diritto nazionale compatibile a quello comunitario e ravvisando la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa in atto.
Nell'ordinanza si legge che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, la disapplicazione dell'art. 4 L. 401/89 potrebbe essere legittimamente invocata soltanto nei casi, diversi da quello in esame, relativi a fattispecie di reato verificatisi nell'arco temporale antecedente alle modifiche normative di cui alla legge finanziaria per il 2003 ad al cd decreto Bersani e conseguenti gare. Vengono pertanto integralmente respinte le censure mosse alla regolamentazione delle gare "Bersani" che avrebbe imposto alla Stanley Betting la dismissione delle reti precedentemente installate.
Sul punto, rileva il Tribunale, che tali censure "di natura meramente economica-commerciale, non sono fondate su una discriminazione generale di tipo giuridico analoga a quelle invocate dagli organi giudiziari comunitari e nazionali al fine di giustificare la disapplicazione della norma contestata" ed osserva che la mancata partecipazione alle gare è piuttosto il frutto di valutazioni di opportunità imprenditoriale "liberamente assunte dalla società di Liverpool che ben avrebbe potuto concorrere con altre aspiranti e aggredire, eventualmente, l'illegittimità e la lesività del bando attraverso gli ordinari rimedi impugnatori".
Infine, viene definito "contrario a legge" - come rilevato dal Gip – "criticare la legittimità del bando, non prendere parte alla gara, non avviare contenziosi giudiziari – amministrativi ed esercitare comunque l'attività in forza di una pretesa esclusione scriminatoria".
http://www.agicoscommesse.it/documenti/ ... tanley.pdf
Messaggioda ughetto » 17/06/2009 - 12:43
Nell'ordinanza si legge che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, la disapplicazione dell'art. 4 L. 401/89 potrebbe essere legittimamente invocata soltanto nei casi, diversi da quello in esame, relativi a fattispecie di reato verificatisi nell'arco temporale antecedente alle modifiche normative di cui alla legge finanziaria per il 2003 ad al cd decreto Bersani e conseguenti gare. Vengono pertanto integralmente respinte le censure mosse alla regolamentazione delle gare "Bersani" che avrebbe imposto alla Stanley Betting la dismissione delle reti precedentemente installate.
....che vuol dire che i CTD antecedenti al 2003 possono operare ?.....
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