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Messaggioda danz10 » 20/05/2009 - 12:05
come già si era capito da ieri si andava verso l'abrogazione degli articoli sugli utenti,ma credo sia necessario pazientare ancora un pò fino alla pubblicazione in gazzetta 
" Americà , faje Tarzan !! "
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di|mét|ter|si
v.pronom.intr. (io mi dimétto)
CO rinunciare a una carica, a un impiego, dare le dimissioni: d. dalla carica di amministratore
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Messaggioda GregVirgi » 20/05/2009 - 12:21
Niente exchange in Italia?
La Commissione
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «all’articolo 38,
comma 3,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «all’articolo 4,
comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse
con modalita` di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano,
e le parole: "e per quelle con modalita` di interazione diretta tra i singoli
giocatori" sono soppresse
La Commissione
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «all’articolo 38,
comma 3,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «all’articolo 4,
comma 1, lettera b), numero 3, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "e per le scommesse
con modalita` di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano,
e le parole: "e per quelle con modalita` di interazione diretta tra i singoli
giocatori" sono soppresse
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tuttorosso
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Messaggioda tuttorosso » 20/05/2009 - 13:05
Scusate ragazzi non ci sto capendo una fava! Hanno abrogato quella parte del testo in cui si obbligava il bookmaker che aveva una concessione italiana a non dare accesso agli italiani alla sua versione .com?
A volte vince il cavallo favorito, a volte l'outsider, lo scalper vince sempre.
Messaggioda GregVirgi » 20/05/2009 - 15:32
Via al betting exchange in Italia!!!!Se oggi viene approvata tutti a fare l'exchange!!!!Bisogna vedere come dice l'emendamento se la tassazione del 20% sul betting exchange possa rientrare nei costi di qualche imprenditore italiano che vuole cimentarsi in questo!!!!!
Messaggioda myexc » 20/05/2009 - 17:04
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 20 Maggio 2009 - Ore 16,47 - COMUNITARIA 2008: CAMERA, LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 22 IN MATERIA DI GIOCO ONLINE E POKER TERRESTRE
La Camera ha votato e approvato l'articolo 22 sui giochi. Ricordiamo che il testo è stato modificato da alcune proposte emendative approvate dall'Assemblea. In particolare, è stato approvato l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività con una concessione ma al di fuori delle modalità prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Ma ieri pomeriggio è stato approvato anche l'emendamento 22.52 che chiede di inserire il comma 35 all'art. 22 che con riferimento all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (lettera h) chiede che "l'aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, abbia una base d'asta che non può essere inferiore ad euro cinquantamila (e non venticinquemila) per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 17.500 (e non settemilacinquecento) per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici". L'emendamento Consiglio 22.54, invece, sulla gestione dei tornei di poker live per i concessionari che raccolgono anche altri giochi, è stato ritirato e assorbito nell'emendamento della Commissione 22.200 votato e approvato pochi minuti fa.
La Camera ha votato e approvato l'articolo 22 sui giochi. Ricordiamo che il testo è stato modificato da alcune proposte emendative approvate dall'Assemblea. In particolare, è stato approvato l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività con una concessione ma al di fuori delle modalità prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Ma ieri pomeriggio è stato approvato anche l'emendamento 22.52 che chiede di inserire il comma 35 all'art. 22 che con riferimento all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (lettera h) chiede che "l'aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, abbia una base d'asta che non può essere inferiore ad euro cinquantamila (e non venticinquemila) per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 17.500 (e non settemilacinquecento) per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici". L'emendamento Consiglio 22.54, invece, sulla gestione dei tornei di poker live per i concessionari che raccolgono anche altri giochi, è stato ritirato e assorbito nell'emendamento della Commissione 22.200 votato e approvato pochi minuti fa.
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carpe diem
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Messaggioda carpe diem » 20/05/2009 - 18:41
Ho letto per bene il testo approvato,c'è il richiamo alla legge n. 401/89 (che punisce anche il giocatore) ma la norma ai tempi fu emanata per contrastare il totonero e la sua applicabilita' ai .com resta IMHO molto dubbia e comunque non ha precedenti.
1)Questo è il testo finale sulle sanzioni approvato oggi alla Camera:
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Â«àˆ punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Chiunque ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.».
2)Questo è l'articolo 4 della legge 401/89:
Art. 4
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4. -bis Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
4. -ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
1)Questo è il testo finale sulle sanzioni approvato oggi alla Camera:
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Â«àˆ punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Chiunque ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.».
2)Questo è l'articolo 4 della legge 401/89:
Art. 4
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4. -bis Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
4. -ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
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Messaggioda brumlebasse » 20/05/2009 - 20:03
Praticamente l'amministratore delegato di betfair si farà il prossimo inverno in galera ( con M4rco vicino di cella)....
Ma quante cazzate....rispolveriamo emule??? buona parte della popolazione dovrebbe già da tempo essere in galera!!!!
Pregate piuttosto che San betfair non chiuda la porta...se non lo fa siete autorizzati a stamparvi la leggina e ad usarla come carta igienica...se qualcuno ha il coraggio potrebbe poi inviarla via posta prioritaria al Presidente del Consiglio... merda per merda.....
Ma quante cazzate....rispolveriamo emule??? buona parte della popolazione dovrebbe già da tempo essere in galera!!!!
Pregate piuttosto che San betfair non chiuda la porta...se non lo fa siete autorizzati a stamparvi la leggina e ad usarla come carta igienica...se qualcuno ha il coraggio potrebbe poi inviarla via posta prioritaria al Presidente del Consiglio... merda per merda.....
La religiosità è talmente simile alla pazzia che è impossibile distinguerle: Se tu parli con Dio sei religioso, se Dio parla con te sei malato.
Messaggioda Ceck » 20/05/2009 - 20:50
carpe diem ha scritto:
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Si però potevano almeno aggiornare il testo....se mi beccano dove le trovo io 100 mila lire ?
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Messaggioda brumlebasse » 20/05/2009 - 21:06
un orrore come direbbe qualcuno, una leggina fatta col copia e incolla...che pena!!
La religiosità è talmente simile alla pazzia che è impossibile distinguerle: Se tu parli con Dio sei religioso, se Dio parla con te sei malato.
Messaggioda myexc » 20/05/2009 - 22:44
carpe diem ha scritto:Ho letto per bene il testo approvato,c'è il richiamo alla legge n. 401/89 (che punisce anche il giocatore) ma la norma ai tempi fu emanata per contrastare il totonero e la sua applicabilita' ai .com resta IMHO molto dubbia e comunque non ha precedenti.
[...]
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
Ciao,
graze per la delucidazione e ti scrivo alcune mie riflesisoni.
1. Scusa l'ignoranza, ma che significa IMHO?
2. Per me le ultime modifiche sono un'ottima cosa. Lasciano tutto come prima. Almeno sono confortato da fatto che se fino ad oggi ho giocato senza avere e soprattutto senza farmi problemi, continuerò a giocare allo stesso modo.
3. Il governo, stralciando i commi 23-27, o (come penso) ha di fatto decretato una non punibilità per i giocatori, o a pensato che tanto la legge che li contrasta esiste già quindi è uinutile farne una nuova. E se quest'ultimo fosse il caso ci sarebbe da dire che chi ha fatto la stesura della legge è un pirla. (mai sottovalutare il governo)
4. Tutto considerato preferisco l'esistenza di una pena detentiva (bassa e quindi inapplicabile), piuttosto che una multa dai 30.000 ai 180.000 euro.
Che ne pensi?
PS: Mettendomi sotto gli occhi sta legge mifai venire altre paranoie, forse preferivo la mia ignoranza.
Ciao.
Messaggioda myexc » 20/05/2009 - 23:01
Riciao,
ho letto e riletto l'art 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Mi sa che carpe ha ragione e che questo topic è stato inutile dall'inizio.
Infatti, la pena che era stata inserita nella comunitaria 2008 esiste già eccome (dalla bellezza di 20 anni).
L'unico vantaggio, come dicevo, sta nell'assenza delle multe salate.
A questo punto l'unica cosa che mi viene da dire è: BO?!
L'unica cosa che non mi torna è perchè non c'è stata ma nessun procedimento in tal senso?
C'è qualcuno che sa se ce ne sono stati?
Non so più che minchia pensare.
ho letto e riletto l'art 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Mi sa che carpe ha ragione e che questo topic è stato inutile dall'inizio.
Infatti, la pena che era stata inserita nella comunitaria 2008 esiste già eccome (dalla bellezza di 20 anni).
L'unico vantaggio, come dicevo, sta nell'assenza delle multe salate.
A questo punto l'unica cosa che mi viene da dire è: BO?!
L'unica cosa che non mi torna è perchè non c'è stata ma nessun procedimento in tal senso?
C'è qualcuno che sa se ce ne sono stati?
Non so più che minchia pensare.
Messaggioda M4rco » 20/05/2009 - 23:15
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Non ricordo bene, ma se cercate dovreste trovarlo... vari tar o addirittura la cassazione ha specificato che le putta.nate scritte nel comma 1 erano anticotituzionali e quindi nulla e di conseguenza nullo l'articolo 3.
Ne dovrebbe aver parlato Marco Ripamonti in una delle sue battaglie legali per difendere dei bookmakers.
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