Comparazione bonus scommesse
COMUNITARIA 2008 e CDM ABRUZZO SPECIALE GIOCHI
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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- mintdijesolo
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COMUNITARIA 2008 e CDM ABRUZZO SPECIALE GIOCHI
Messaggioda mintdijesolo » 23/04/2009 - 12:15
E' LA SVOLTA NELLA GOVERNANCE DEL SETTORE DEL GAMING ITALIANO ??????
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Aprile 2009 - Ore 11,44 - SPECIALE GIOCHI “CONSIGLIO DEI MINISTRIâ€
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 23 Aprile 2009 - Ore 11,44 - SPECIALE GIOCHI “CONSIGLIO DEI MINISTRIâ€
- mintdijesolo
- Allievo Marciatore

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Messaggioda mintdijesolo » 23/04/2009 - 20:16
CAPO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
1.
indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");
1.
adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);
2.
concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);
3.
consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);
2.
disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);
3.
adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);
4.
relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune
scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);
4.
per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]
5.
determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2.
obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3.
previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4.
applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);
1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
1.
acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non
può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora
avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
1.
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
2.
ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
3.
il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
1.
indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");
1.
adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);
2.
concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);
3.
consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);
2.
disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);
3.
adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);
4.
relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune
scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);
4.
per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]
5.
determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2.
obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3.
previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4.
applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);
1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
1.
acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non
può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora
avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
1.
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
2.
ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
3.
il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
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principe87rm
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- Iscritto il: 13/03/2009 - 23:01
- Località: Roma
Messaggioda principe87rm » 27/04/2009 - 09:59
Direi che era ora!...come si fa a lavorare cosi'!
Ci stiamo arrivando piano piano.
Secondo voi quando sara' possibile usufruire delle novita' presentate.??
Ci stiamo arrivando piano piano.
Secondo voi quando sara' possibile usufruire delle novita' presentate.??
Messaggioda baffetti » 27/04/2009 - 19:09
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 27 Aprile 2009 - Ore 18,04 - SCOMMESSE: AAMS, SOLIDARIETA' ALLA TROUPE DI STRISCIA LA NOTIZIA AGGREDITA NEL PdC DI GROTTAMINARDA
AAMS, in relazione a notizie circa un’aggressione subita da una troupe della nota trasmissione televisiva “Striscia la notiziaâ€
AAMS, in relazione a notizie circa un’aggressione subita da una troupe della nota trasmissione televisiva “Striscia la notiziaâ€
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principe87rm
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- Iscritto il: 13/03/2009 - 23:01
- Località: Roma
Approvate??
Messaggioda principe87rm » 28/04/2009 - 10:03
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 28 Aprile 2009 - Ore 09,46 - GIOCHI: ECCO LE NORME DI CARATTERE FISCALE IN MATERIA DI GIOCHI APPROVATE. ARRIVANO ROULETTE E DADI. IL POKER POSSIBILE NELLA MODALITA' "CASH GAME". SCOMMESSE A 50 CENTESIMI, TASSAZIONE SULL'UTILE, PICCOLA LIBERALIZZAZIONE DEL PALINSESTO E SBARCO DEL "BET EXCHANGE". LE MAGGIORI ENTRATE DALLE VIDEOLOTTERIES
Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:
LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà a favore dell'Unire.
ON LINE: ci sarà la possibilità di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà pari al 20% delle somme non restituite al giocatore
SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.
VIDEOLOTTERIES: partirà la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
GRANDE DISTRIBUZIONE: arriveranno giochi legati al consumo del tipo "Resto in gioco", con il quale si potrà partecipare ad un concorso direttamente nelle casse dei supermercati e della grande distribuzione.
agicoscommesse - 28/04/2009 - mf
Secondo voi quanado potrebbero partire tutte queste novita'?
Credo che le societa' si siano messe gia in modo per lo sviluppo dei software.Ma quando secondo voi cominceremo a vedere il Cash Game?? e sopratutto secondo voi quale piattaforma riuscira' a muoversi per prima?
Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:
LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà a favore dell'Unire.
ON LINE: ci sarà la possibilità di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà pari al 20% delle somme non restituite al giocatore
SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.
VIDEOLOTTERIES: partirà la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
GRANDE DISTRIBUZIONE: arriveranno giochi legati al consumo del tipo "Resto in gioco", con il quale si potrà partecipare ad un concorso direttamente nelle casse dei supermercati e della grande distribuzione.
agicoscommesse - 28/04/2009 - mf
Secondo voi quanado potrebbero partire tutte queste novita'?
Credo che le societa' si siano messe gia in modo per lo sviluppo dei software.Ma quando secondo voi cominceremo a vedere il Cash Game?? e sopratutto secondo voi quale piattaforma riuscira' a muoversi per prima?
- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 28/04/2009 - 11:41
AGICOSCOMMESSE) - Roma, 28 Aprile 2009 - Ore 09,46 - GIOCHI: ECCO LE NORME DI CARATTERE FISCALE IN MATERIA DI GIOCHI APPROVATE. ARRIVANO ROULETTE E DADI. IL POKER POSSIBILE NELLA MODALITA' "CASH GAME". SCOMMESSE A 50 CENTESIMI, TASSAZIONE SULL'UTILE, PICCOLA LIBERALIZZAZIONE DEL PALINSESTO E SBARCO DEL "BET EXCHANGE". LE MAGGIORI ENTRATE DALLE VIDEOLOTTERIES
Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:
LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
IPPICA: con l'avvio del nuovo concorso V7 all'Erario andrà il 15% sotto forma di imposta unica, mentre il 6,29% andrà a favore dell'Unire.
ON LINE: ci sarà la possibilità di proporre giochi di carte in forma diversa da quella del torneo. In pratica Poker e Black Jack potranno proporre la modalità di gioco "cash". Prevista anche la raccolta a distanza di giochi di sorte, vale a dire sbarcheranno on line anche roulette e dadi. L'aliquota di imposta unica applicata alle somme giocate sarà pari al 20% delle somme non restituite al giocatore
SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.
VIDEOLOTTERIES: partirà la sperimentazione e l'avvio a regime. Al giocatore verrà restituito, sotto forma di vincite, non meno dell'85% delle somme giocate (contro il 75% attuale) ed il prelievo erariale sarà non superiore all'8%.. Verranno anche verificate le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali e che ci siano i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione prevedono un versamento di 15.000 euro per ciascun terminale fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti;
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LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
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SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.
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vamos_flamengo
- Budinone Imperiale

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Messaggioda vamos_flamengo » 28/04/2009 - 12:14
DL Abruzzo: confermate moltissime novita' per giochi e scommesse Stampa E-mail
martedì 28 aprile 2009
Come anticipato da Agicos, sono praticamente passati tutti gli interventi in materia di giochi per raccogliere fondi a favore delle popolazioni abruzzesi. Ecco nel dettaglio le norme approvate che vanno dalla raccolta diretta di risorse, come nel caso delle videolotteries, al contenimento delle spese, come la riduzione delle sedi delle estrazioni del Lotto, ad un aumento della competitività dell'offerta, come nel caso del poker e delle scommesse:
LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
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SCOMMESSE: arriva il "bet exchange", vale a dire le scommesse tra gli utenti. L'imposta unica sarà del 20% della raccolta al netto delle somme che sono restituite come vincite. La posta di gioco sarà di 50 centesimi. Per le scommesse a quota fissa la tassazione viene portata al 20% della raccolta al netto delle sommesse non restituite sotto forma di vincite. Anche in questo caso la posta unitaria minima di gioco viene portata a 50 centesimi contro i 3 euro attuali. Aumentato il tetto della massima vincita per singola scommessa, che passa da 10.000 a 50.000 euro. Possibilità per i concessionari di offrire avvenimenti personalizzati e complementari a quelli ufficiali.
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vamos_flamengo@libero.it
Buon lavoro a tutti
martedì 28 aprile 2009
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LOTTO E LOTTERIE: possibilità di più estrazioni giornaliere per il Lotto ed il SuperEnalotto, concorsi che potranno sviluppare anche nuove modalità di gioco. Possibili anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Le estrazioni del Lotto verranno tutte automatizzate ed effettuate in 3 sole sedi: a Milano verranno effettuate le estrazioni per le ruote di Torino, Genova, Milano e Venezia, a Roma le estrazioni delle ruote di Firenze, Roma e Cagliari, a Napoli le estrazioni di Bari, Napoli, Palermo. Le tabaccherie potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi.
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Messaggioda mintdijesolo » 29/04/2009 - 16:09
NTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
testo in vigore dal: 28-4-2009
Art. 12.
Norme di carattere fiscale in materia di giochi
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni
festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per
cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,
prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in
cinquanta centesimi di euro;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui
all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,
nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle
irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le
procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle
responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui
beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,
se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono
richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non
titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e
casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello
vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non
superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di
videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri
programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque
non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche' il
limite della vincita potenziale per il quale e' consentita
l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a
50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,
dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo
altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati
quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a
premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al
consumo.
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare
riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso
l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da
426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento
delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad
altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia
e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al primo periodo del presente comma anche mediante procedure
selettive.
testo in vigore dal: 28-4-2009
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
testo in vigore dal: 28-4-2009
Art. 12.
Norme di carattere fiscale in materia di giochi
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei
giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilita'
di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata,
anche in una o piu' citta' gia' sedi di ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni
festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a
montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di gestione, dell'8 per
cento come compenso per l'attivita' dei punti di vendita, del 15 per
cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29
per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure comunitarie vigenti
in materia, il regolamento emanato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186,
prevedendovi, altresi', la raccolta a distanza di giochi di sorte a
quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal
torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle
somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite
al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con
modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire
l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto
delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in
vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta
centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del relativo decreto dirigenziale all'articolo
38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e per
le scommesse con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota
d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto
comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme
che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di gioco in
cinquanta centesimi di euro;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete
telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui
all'articolo 110, comma 6, del regio decreto18 giugno 1931, n. 773,
nonche' l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle
irregolarita' riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto
dei seguenti ulteriori criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri
incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco
per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica
del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita' ispettive
di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia le illiceita'
riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi
collegati alla rete di altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con le
procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle
responsabilita' previste dall'articolo 39-quater, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque
titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma
dell'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di
cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui
beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore,
se responsabile e' persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono
richiesti, altresi', sui beni di ogni altro soggetto, anche non
titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e
casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonche' dalla
restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque
per cento delle somme giocate; definire:
1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello
vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non
superiore all'otto per cento delle somme giocate;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra
loro superficie e numero di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonche' le
modalita' di verifica della loro conformita', tramite il partner
tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilita'
vigenti a livello internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di
videoterminali fino ad un massimo del quattordici per cento del
numero di nulla osta dagli stessi gia' posseduti;
5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari delle
scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri
programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello
ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli
eventi del programma complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore
nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque
non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonche' il
limite della vincita potenziale per il quale e' consentita
l'accettazione di scommesse che comunque non puo' essere superiore a
50.000 euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei
concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i soggetti che
intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione,
almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero dello sviluppo
economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo,
dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo
altresi' il regolamento del concorso, nonche' la documentazione
comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente,
in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e'
vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e' raddoppiata nel
caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati
quando ne e' stato vietato lo svolgimento. La sanzione e' altresi'
applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di concorsi a
premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello sviluppo
economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del
soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati
dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione
vietata;
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al
consumo.
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
di contrasto all'illegalita' e all'evasione fiscale, con particolare
riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso
l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio:
a) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, commi da
426 a 428, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero
dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento
delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad
altro ufficio;
b) ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diminuendo, in
misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze;
c) il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia
e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie
interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui
al primo periodo del presente comma anche mediante procedure
selettive.
testo in vigore dal: 28-4-2009
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro della
salute e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Russa, Ministro della difesa
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Zaia, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Meloni, Ministro della gioventu'
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acquasanta79
- Budinone Imperiale

- Messaggi: 7
- Iscritto il: 14/05/2009 - 18:41
Messaggioda acquasanta79 » 14/05/2009 - 19:01
nonostante cio, voglio stare tranquillo con la legge e mi sono orientato sui .it, spero abbia fatto la scelta piu giusta.
ultimamente ho sentito e letto che dovrebbero abbassare la puntata minima da 3 euro a 50 centesimi, cosa da me personalmente gradita.
qualcuno sa quando sara possibile scommettere 50 centesimi???
inoltre chiedo a qualcuno che gestisce un pdc se le persone sono diffidenti nel firmare un contratto, rilasciare il documento e tutto cio che occorre???
sapete indirizzarmi un buon sito con ottime quote per far concorrenza nel possibile ai . com?'
grazie
Messaggioda monraf86 » 15/05/2009 - 00:54
cari colleghi mi dispiace che ancora oggi ci siano persone che pensano che il .com e' migliore dei punti.it, tranne la tassazione dove ognuno dei pdc deve emettere fattura, non vedo piu' questa differenza notevole di una volta, pensate anche che un .it deve allibrare con una % che gli permeta di pagare le tasse sul transato allo tato e non sull'utile che e' ben diverso, ma nonstate notando che qualcosa sta cambiando in italia? pensate soltanto che qualche anno fa' le tase erano al 17% ed oggi sono al 5,50-6%, pensate che prima il pokr era visto solo come un gioco d'azzardo e basta, oggi e' il fenomeno del momento e tra poco sara' cash come sui punti com dove c'e' si differenza d piattaforme solanto che su quelle estere e' il book a scegliere di volta in volta la % da restituire ai giocatori mentre sui punti it il concessionario viene obbligato da aams mantenere una % minima la quale deve essere rispettata in tutto e per tutto,sui . com la giocata minima e' di 50 cent a presto anchein italia, ui . com vastissima scelta di eventi avendo il palinsesto libero e questo tra poco anche da noi, ripeto l'unica cosa e' il regime di tassazione diverso il quale ha vita breve perche' gia' e' pronto al senato un nuovo decrto che tassera' i concessionari sull'utile lordo e non sul transato, uno allora si domanda, perche' stanno decidendo solo ora di cambriare orientamento e posizioni che fino a ieri erano monopolizzate dalle solite lobby? semplice, con questa crisi generale lo stato si vede entrare soldi solo dai gochi e solo con l'ocuramento dei siti . com (cosa che io premetto giudico incostituzionale)non riesce a recuperare quella grande mole di gioco che come tutti noi sappiamo si muove sui . com, ebbenela soluzione qual'e' ? mettere in conizione il cocessionario ma sopratutto lo scommettitore in condizione di scommettere sui concessionari italiani, anche se c'e da dire una cosa , avete mai pensato se a uno scommettittore si presenti un problema di qualsiasi genere con un book estero in quale sede potrebbe far rivalerei propri diritti? mentre in italia non pensate che sia piu' tutelato? voi la risposta, scusatemi se mi sono prolungato abbastanza ma e' nel mio stile nel forum rispondere poche volte ma in maniera sper efficace un po' per tutti, buonanotte. 
-
acquasanta79
- Budinone Imperiale

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- Iscritto il: 14/05/2009 - 18:41
Messaggioda acquasanta79 » 15/05/2009 - 10:03
ok... daccordissimo con te, ma ad oggi come hai detto tu, cè ancora una notevole dfferenza di qualita di servizio tra i com ed i .it.
ripeto, io mi sono affiliato con un punto.it, perchè spero che in italia cambi qualcosa dando a noi affiliati, la possibilità di essere concorrenziali con i .com.
la mia domanda era rivolta a coloro che sanno qualcosa in piu di me sul nuovo ordinamento del bet in italia, infatti volevo sapere se qualcuno sa da quando sarà possibile scommettere 50 centesimi anche sui punto it.
inoltre essendo novello del settore, chiedevo a coloro piu esperienti di me , se il discorso registrazioni con tanto di documento , è visto dalla gente con una certa diffidenz.
grazie, a coloro che vorranno rispondere.
ripeto, io mi sono affiliato con un punto.it, perchè spero che in italia cambi qualcosa dando a noi affiliati, la possibilità di essere concorrenziali con i .com.
la mia domanda era rivolta a coloro che sanno qualcosa in piu di me sul nuovo ordinamento del bet in italia, infatti volevo sapere se qualcuno sa da quando sarà possibile scommettere 50 centesimi anche sui punto it.
inoltre essendo novello del settore, chiedevo a coloro piu esperienti di me , se il discorso registrazioni con tanto di documento , è visto dalla gente con una certa diffidenz.
grazie, a coloro che vorranno rispondere.
- mintdijesolo
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Messaggioda mintdijesolo » 21/05/2009 - 14:08
DDL gioco online: ecco le ultime modifiche apportate alla Camera al provvedimento Stampa E-mail
mercoledì 20 maggio 2009
La Camera ha votato e approvato l'articolo 22 sui giochi. Ricordiamo che il testo è stato modificato da alcune proposte emendative approvate dall'Assemblea. In particolare, è stato approvato l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecu niaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività con una concessione ma al di fuori delle modalità prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Ma ieri pomeriggio è stato approvato anche l'emendamento 22.52 che chiede di inserire il comma 35 all'art. 22 che con riferimento all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (lettera h) chiede che "l'aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, abbia una base d'asta che non può essere inferiore ad euro cinquantamila (e non veticinquemila) per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 17.500 (e non settemilacinquecento) per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici". L'emendamento Consiglio 22.54, invece, sulla gestione dei tornei di poker live per i concessionari che raccolgono anche altri giochi, è stato ritirato e assorbito nell'emendamento della Commissione 22.200 votato e approvato pochi minuti fa.
agicoscommesse - 20/05/2009 - im/gr
La Camera ieri ha votato e approvato al Legge Comunitaria 2008, compreso l'articolo 22 sui giochi. In particolare ricordiamo che l'articolo 22 è stato approvato con alcune proposte emendative: il 22.201 della Commissione - nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi autorizzati - ricorda che l'eventuale attività di commercializzazione è svolta esclusivamente mediante il canale prescelto. Il 22.200 che sancisce come l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Salvo ulteriori cambiamenti del Senato, quindi, i circoli non potranno più organizzare da soli torne i di poker live. Si tratta della nuova formulazione approvata dalla Commissione che ha assorbito il precedente emendamento Consiglio (22.54) sulla medesima questione. L'onorevole Consiglio, infatti, lo ha subito ritirato. E' stato approvato anche l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale, è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. Esito positivo anche per il 22.52 su alcune modifiche nelle basi d'asta per l'aggiudicazione di nuovi punti vendita di gioco pubblico. Poi il 22.0200 che però non riguarda il settore giochi: l'emendamento introduce un articolo 22 bis relativo all'adeguamento comunitario in base a disposizioni tributarie
DDL gioco online: la Camera approva il provvedimento che ritorna ora al Senato Stampa E-mail
giovedì 21 maggio 2009
La Camera ha approvato la Legge Comunitaria 2008 stralciando solo le norme sulla caccia. Ricordiamo che, viste le modifiche, il testo passerà di nuovo al vaglio dell'altro ramo del Parlamento.
agicoscommesse - 20/05/2009 - im
mercoledì 20 maggio 2009
La Camera ha votato e approvato l'articolo 22 sui giochi. Ricordiamo che il testo è stato modificato da alcune proposte emendative approvate dall'Assemblea. In particolare, è stato approvato l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecu niaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività con una concessione ma al di fuori delle modalità prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Ma ieri pomeriggio è stato approvato anche l'emendamento 22.52 che chiede di inserire il comma 35 all'art. 22 che con riferimento all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (lettera h) chiede che "l'aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, abbia una base d'asta che non può essere inferiore ad euro cinquantamila (e non veticinquemila) per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 17.500 (e non settemilacinquecento) per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici". L'emendamento Consiglio 22.54, invece, sulla gestione dei tornei di poker live per i concessionari che raccolgono anche altri giochi, è stato ritirato e assorbito nell'emendamento della Commissione 22.200 votato e approvato pochi minuti fa.
agicoscommesse - 20/05/2009 - im/gr
La Camera ieri ha votato e approvato al Legge Comunitaria 2008, compreso l'articolo 22 sui giochi. In particolare ricordiamo che l'articolo 22 è stato approvato con alcune proposte emendative: il 22.201 della Commissione - nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi autorizzati - ricorda che l'eventuale attività di commercializzazione è svolta esclusivamente mediante il canale prescelto. Il 22.200 che sancisce come l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Salvo ulteriori cambiamenti del Senato, quindi, i circoli non potranno più organizzare da soli torne i di poker live. Si tratta della nuova formulazione approvata dalla Commissione che ha assorbito il precedente emendamento Consiglio (22.54) sulla medesima questione. L'onorevole Consiglio, infatti, lo ha subito ritirato. E' stato approvato anche l'emendamento del governo 22.100 che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale, è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. Esito positivo anche per il 22.52 su alcune modifiche nelle basi d'asta per l'aggiudicazione di nuovi punti vendita di gioco pubblico. Poi il 22.0200 che però non riguarda il settore giochi: l'emendamento introduce un articolo 22 bis relativo all'adeguamento comunitario in base a disposizioni tributarie
DDL gioco online: la Camera approva il provvedimento che ritorna ora al Senato Stampa E-mail
giovedì 21 maggio 2009
La Camera ha approvato la Legge Comunitaria 2008 stralciando solo le norme sulla caccia. Ricordiamo che, viste le modifiche, il testo passerà di nuovo al vaglio dell'altro ramo del Parlamento.
agicoscommesse - 20/05/2009 - im
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