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carpe diem
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Messaggioda carpe diem » 23/04/2009 - 17:47
Oggi giornata in cui è successo di tutto praticamente:si introduce il poker cash on-line in italia,cambia completamente la tassazione sulle scommesse sportive e tantissime altre novita':
http://www.jamma.it/articolo.asp?id=19791
CAPO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
1.
indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");
1.
adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);
2.
concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);
3.
consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);
2.
disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);
3.
adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);
4.
relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune
scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);
4.
per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]
5.
determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2.
obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3.
previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4.
applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);
1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
1.
acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non
può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora
avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
1.
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
2.
ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
3.
il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
http://www.jamma.it/articolo.asp?id=19791
CAPO V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE E DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 12
(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a ... milioni di euro per l'anno ed a ... milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, il Ministero dell'economia e delle finanze –Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro ... giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può:
1.
indire nuove lotterie ad estrazione istantanea (da Ministro a livello dirigenziale il potere di introdurre "gratta e vinci");
1.
adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere (nuovo Superenalotto e ammodernamento del Lotto);
2.
concentrare le estrazioni del Lotto, in forma automatizzata, anche in una o più città già sedi di ruota (le estrazioni del Lotto vengono meccanizzate ed effettuate in un minore numero di sedi);
3.
consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi (tutte le tabaccherie, volendolo, possono aprire nei festivi);
2.
disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (aumento pay out di un gioco sostitutivo del vecchio Totip);
3.
adeguare, nel rispetto dei criteri già previsti dall'ordinamento interno nonché delle procedure comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con decreto ministeriale 17 settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresì la raccolta a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore (si risolve una procedura comunitaria aperta per il poker a torneo on line e si introduce il poker non a torneo on line);
4.
relativamente alle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi al consumatore, disponendo altresì in cinquanta centesimi di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto dirigenziale all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori", ovunque ricorrano, sono soppresse (revisione pay out di alcune
scommesse on line, per sottrarre quote di mercato di gioco ai siti esteri);
4.
per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al consumatore, nonché la fissazione della posta unitaria di gioco in cinquanta centesimi di euro; [revisione della tassazione delle scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi]
5.
determinare i poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché l'eventuale esclusione dalle sanzioni relative alle irregolarità riscontrate dai medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
potere, per i concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2.
obbligo, per i soggetti incaricati delle attività ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli Organi di Polizia le illiceità riscontrate, anche qualora esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di altri concessionari;
3.
previsione, in relazione agli illeciti accertati con le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione delle responsabilità previste dall'articolo 39-quater, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
4.
applicabilità dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservativo, di cui al periodo precedente, sono richiesti sui beni dell'impresa e sui beni personali dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se responsabile è persona giuridica ed i medesimi provvedimenti sono richiesti altresì sui beni di ogni altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile a qualunque titolo ( poteri di controllo più penetranti, e maggiori sanzioni, nei confronti dei gestori di macchinette da gioco);
1) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati, dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti, anche numeriche, nonché dalla restituzione di vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per cento delle somme giocate. Definire: 1) il prelievo erariale unico applicabile in coerenza con quello vigente per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e comunque non superiore all'otto per cento delle somme giocate; 2) le caratteristiche degli ambienti dedicati e il rapporto tra loro superficie e numero di videoterminali; 3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti, nonché le modalità di verifica della loro conformità , tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di sicurezza ed affidabilità vigenti a livello internazionale; 4) le procedure di autorizzazione dei concessionari all'installazione, previo versamento di euro 15.000 ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti; 5) le procedure per una nuova selezione dei concessionari di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
m) fissare le modalità con le quali i concessionari delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale, fermo il potere dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:
1.
asseverazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, degli eventi del programma complementare del concessionario;
1.
acquisizione in tempo reale, da parte del totalizzatore nazionale, degli eventi del programma complementare e dei loro esiti ( possibilità per i concessionari di personalizzare alcuni palinsesti di gioco);
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota fissa che comunque non possono essere inferiori a 50 centesimi di euro, nonché il limite della vincita potenziale per il quale è consentita l'accettazione di scommesse che comunque non
può essere superiore a 50.000 euro (revisione costo e limiti di accettazione scommesse a quota fissa per contrastare la raccolta illegale);
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso che i
soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio, al Ministero delle attività produttive mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalità telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne è stato vietato lo svolgimento. La sanzione è altresì applicabile nei confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il Ministero dello Sviluppo Economico dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata (disposizioni antielusive per contrastare concorsi a premio che mascherano giochi gestiti da AAMS);
p) dispone l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo (giochi già disciplinati, ma non ancora
avviati, che si effettuano presso le casse degli esercizi di grande distribuzione).
2. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio:
1.
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 300 del 1999, e successive modifiche, e dell'art. 1, commi da 426 a 428, della legge n. 296 del 2006, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze sul territorio ed al trasferimento delle funzioni di competenza degli uffici oggetto di chiusura ad altro ufficio;
2.
ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze;
3.
il personale delle sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma anche mediante procedure selettive.
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puntaindren
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Messaggioda puntaindren » 23/04/2009 - 23:32
Sara' la stanchezza della sera,
ma raga' mi rifiuto di capire sta roba...
Ma veniamo al punto.La legge delle essere ancora discussa nel parlamento europeo?Dal momento che non c'e' nulla di concreto ancora ci potrebbe essere qualasiasi modifica penso anche x cio' che riguarda argomento denunce+multina da pagare..
Mi punge sempre il pensiero cardine di tutto cio'.Come chi e in che modo dimostra CON CERTEZZA che sei stato tu titolare del conto gioco a GIOCARE E QUINDI SCOMMETTERE quel determinato giorno o giorni.
E' qui secondo me che ruota l'andazzo.Se i siti .com resteranno accessibili penso che la stragrande maggioranza continuera' a giocare,tolto il fatto che dovrebbero creare un maxi pool di indagine ma legalmente parlando ,tu giochi ok e commetti reato(se passa la leggina..)ma come e in che modo riusciranno a dimostrare che sei stato proprio tu con le tue manine a immettere la puntata,ti potresti appellare a un accesso violato del tuo conto ad esempio.Non penso che essendo titolari del conto gioco vieni punito anche nell'ipotesi x assurdo che sei in ferie alle maldive,lasci qualche soldino sul conto a qualche tuo fidato amico per muovere qualche soldino,egli scommette pero' mentre tu sei a sorseggiare un mohito ti stanno gia' multando di 100.000euro per avere scommesso...Il mio era un banale esempio ma occorre discernere bene se si sara' responsabili in ogni caso oppure occorrera' da parte loro dimostrare la colpevolezza ovvero che sei stato proprio tu a scommettere.
Se impresto la macchina e fermano un conoscente a cui l'ho data per guida in stato di ebrezza,magari mi sequestrano il veicolo giusto,ma mica ritirano la patente a me?
Forse ho detto molte banalita' ma penso che occorre attendere ancora per avere notizie quasi certe
Ma veniamo al punto.La legge delle essere ancora discussa nel parlamento europeo?Dal momento che non c'e' nulla di concreto ancora ci potrebbe essere qualasiasi modifica penso anche x cio' che riguarda argomento denunce+multina da pagare..
Mi punge sempre il pensiero cardine di tutto cio'.Come chi e in che modo dimostra CON CERTEZZA che sei stato tu titolare del conto gioco a GIOCARE E QUINDI SCOMMETTERE quel determinato giorno o giorni.
E' qui secondo me che ruota l'andazzo.Se i siti .com resteranno accessibili penso che la stragrande maggioranza continuera' a giocare,tolto il fatto che dovrebbero creare un maxi pool di indagine ma legalmente parlando ,tu giochi ok e commetti reato(se passa la leggina..)ma come e in che modo riusciranno a dimostrare che sei stato proprio tu con le tue manine a immettere la puntata,ti potresti appellare a un accesso violato del tuo conto ad esempio.Non penso che essendo titolari del conto gioco vieni punito anche nell'ipotesi x assurdo che sei in ferie alle maldive,lasci qualche soldino sul conto a qualche tuo fidato amico per muovere qualche soldino,egli scommette pero' mentre tu sei a sorseggiare un mohito ti stanno gia' multando di 100.000euro per avere scommesso...Il mio era un banale esempio ma occorre discernere bene se si sara' responsabili in ogni caso oppure occorrera' da parte loro dimostrare la colpevolezza ovvero che sei stato proprio tu a scommettere.
Se impresto la macchina e fermano un conoscente a cui l'ho data per guida in stato di ebrezza,magari mi sequestrano il veicolo giusto,ma mica ritirano la patente a me?
Messaggioda steffas » 24/04/2009 - 11:18
a compendio di tutto l'argomento leggete questo interessante articolo che riguarda betfair.com e l'austria.
Betfair, il sito di scommesse leader nel mondo, ha ottenuto la licenza per poter operare in Austria. Questa è la prima concessione ottenuta da Betfair al di fuori del Regno Unito, ed è la prima ottenuta in un altro Stato dell’Unione Europea.
Pubblicato il: 18/04/2005
“Ottenere una seconda licenza in un altro stato dell’Unione Europea è un importante traguardo per Betfairâ€
Betfair, il sito di scommesse leader nel mondo, ha ottenuto la licenza per poter operare in Austria. Questa è la prima concessione ottenuta da Betfair al di fuori del Regno Unito, ed è la prima ottenuta in un altro Stato dell’Unione Europea.
Pubblicato il: 18/04/2005
“Ottenere una seconda licenza in un altro stato dell’Unione Europea è un importante traguardo per Betfairâ€
- brumlebasse
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Messaggioda brumlebasse » 24/04/2009 - 14:11
Oggi ci sono alcune gare targate FRA, penso che stia per Francia, se è così...ma la' non è severamente vietato l'exchange?
Possibile che l'associazione ippica francese "venda" a betfair le gare solo per l'estero?
Non si capisce piu' un c......o!!
Possibile che l'associazione ippica francese "venda" a betfair le gare solo per l'estero?
Non si capisce piu' un c......o!!
La religiosità è talmente simile alla pazzia che è impossibile distinguerle: Se tu parli con Dio sei religioso, se Dio parla con te sei malato.
Messaggioda myexc » 24/04/2009 - 17:17
Salve a tutti,
come vedete sono un nuovo utente.
Molte volte sono stato tentato di inserire un post, ma al momento di inviarlo mi sono sempre detto: "Ma perchè?"
Mi dispiace dirlo, ma qui non ho quasi mai trovato articoli degni di nota.
Mi spiego meglio.
Nel topic ho letto le cose più diverse tutte, o quasi, senza un reale riscontro tangibile.
Sembra che ognuno scriva la sua.
Ho letto che c'è sostiene che questo o quel sito chiuderà o meno gli account agli utenti italiani. Ma come si fa a sostenere con tale certezza un fatto così dubbio?
Ho letto che c'è chi ha "mosso" qualche milione di euro in pochi mesi, va quando si scrive ci si rende conto di quello che si scrive?
Ho letto che c'è qualcuno che afferma di sapere quali sono le differenze a cui si va incontro nell'ipotesi che venga abrogata o meno la sanzione penale della legge. Ma dove è scritto?
Insomma mi sembra che questo topic sia diventato una sorta di luogo di incotro stile "bar dello sport" dove ognuno dice la sua.
Forse sarebbe meglio scrivere le proprie tesi solo se argomentate da un punto di vista legale. Altrimenti "Finalmente chiarezza" da cui era nato il topic diventerà "finalmente chiacchere".
Scusate il tono, non vorrei offendere nessuno, anzi se qualcuno si sentisse offeso mi scuso in anticipo.
Grazie.
Ciao.
come vedete sono un nuovo utente.
Molte volte sono stato tentato di inserire un post, ma al momento di inviarlo mi sono sempre detto: "Ma perchè?"
Mi dispiace dirlo, ma qui non ho quasi mai trovato articoli degni di nota.
Mi spiego meglio.
Nel topic ho letto le cose più diverse tutte, o quasi, senza un reale riscontro tangibile.
Sembra che ognuno scriva la sua.
Ho letto che c'è sostiene che questo o quel sito chiuderà o meno gli account agli utenti italiani. Ma come si fa a sostenere con tale certezza un fatto così dubbio?
Ho letto che c'è chi ha "mosso" qualche milione di euro in pochi mesi, va quando si scrive ci si rende conto di quello che si scrive?
Ho letto che c'è qualcuno che afferma di sapere quali sono le differenze a cui si va incontro nell'ipotesi che venga abrogata o meno la sanzione penale della legge. Ma dove è scritto?
Insomma mi sembra che questo topic sia diventato una sorta di luogo di incotro stile "bar dello sport" dove ognuno dice la sua.
Forse sarebbe meglio scrivere le proprie tesi solo se argomentate da un punto di vista legale. Altrimenti "Finalmente chiarezza" da cui era nato il topic diventerà "finalmente chiacchere".
Scusate il tono, non vorrei offendere nessuno, anzi se qualcuno si sentisse offeso mi scuso in anticipo.
Grazie.
Ciao.
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carpe diem
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Messaggioda carpe diem » 24/04/2009 - 19:12
myexc ha scritto:Ho letto che c'è qualcuno che afferma di sapere quali sono le differenze a cui si va incontro nell'ipotesi che venga abrogata o meno la sanzione penale della legge. Ma dove è scritto?
Nessuno qui in verita' ha mai detto che verra' abrogata la sanzione penale.
Semplicemente è stato detto che è passato un emendamento in Commissione Finanze che ha eliminato la pena detentiva (fino a 3 mesi) lasciando la sola ammenda (da 200 a 2000 euro)
La sanzione penale resta ma il fatto che la sanzione consista adesso (sempre se sara' cosi il testo finale della legge) in una semplice ammenda (e non piu' pena detentiva o ammenda) , rende il reato oblabile a prescindere dalla volonta' del giudice.
Perdona la crudezza,non è mia intenzione offendere, ma fra tutti gli interventi, e molto funzionali alla "causa", che ho letto in questo topic il tuo mi è sembrato l'unico poco interessante.
myexc ha scritto:Ma dove è scritto?
Nel codice penale.
ciao.
Messaggioda jacopo21 » 25/04/2009 - 10:33
myexc ha scritto:Salve a tutti,
come vedete sono un nuovo utente.
Molte volte sono stato tentato di inserire un post, ma al momento di inviarlo mi sono sempre detto: "Ma perchè?"
Ho letto che c'è chi ha "mosso" qualche milione di euro in pochi mesi, va
Insomma mi sembra che questo topic sia diventato una sorta di luogo di incotro stile "bar dello sport" dove ognuno dice la sua.
Scusate il tono, non vorrei offendere nessuno, anzi se qualcuno si sentisse offeso mi scuso in anticipo.
Grazie.
Ciao.
ocho sul mosso qualche milione di euro
penso ti riferissi a me,quando ho postato le tasse pagate a betfair..
dico occhio,perhce movimentare qualche milione di euro in pochi mesi e' facilissimo..
fai 20 gare ippiche al giorno di media...
prendi un qota 12 per esempio...punto 200 a 11 li banco a 11,5..li ripunto nella stess gara 3 -4 volte...e hai fatto circa un volume di mille e passa euro(almeno credo)..a fine gara pero hai peso o guadagnato 20 euro
in realta tu hai mosso sempre le solite tue 200 euro,ma di volumi in realta muovi 60 milioni di euro a fine anno...
almeno credo che il conto si questo
insomma e' facilissimo muovere qualche milione di euro in pochi mesi,pur avendo 2 lire
ciao
Messaggioda myexc » 25/04/2009 - 16:01
Buongiorno a tutti,
il mio precedente mex non voleva essere in alcun modo insultante o irriverente per nessuno.
Per carpe diem, jacopo21 e M4rco: non volevo contestare in alcun modo le dichiarazioni di alcuno, anzi.
La mia risposta voleva focalizzare il fatto che forse ci si dovrebbe orientare verso considerazioni almeno "legalmente" sostenibili.
Mi spiego meglio:
Come potrete comprendere non mi piace scrivere esponendomi troppo dati i risvolti che la faccenda sta prendendo e dato che opero su vari siti tra quelli presi di mira da qualche tempo.
Fino ad ogggi, dato il mio "volume di affari", ho cercato una soluzione plausibile ed ho optato per pagare le imposte sulle vincite inserendole in dichiarazione dei redditi come "redditi diversi", quindi cumulandole alle mie entrate (ad oggi pago una imposta sulle vincite di circa il 40%).
Date le ultime novità , da un mese a questa parte, ho chiesto diversi pareri legali sia in italia che all'estero spendendo oltre 10.000 euro.
A tutt'oggi non sono arrivato a nulla.
Ho considerato come realistica anche l'opportunità di un mio trasferimento, con famiglia al seguito, in un altro stato.
Considerate che mi sono rivolto, anche direttamente, alle "agenzie delle entrate" dei vari paesi esteri.
Da questi non ho ricevuto nessuna risposta certa.
Ad oggi, se passasse le legge, l'unica mia possibilità è trasferirmi all'estero e vedere quel che succede.
Alla luce di tutto ciò, rinnovo a tutti la mia richiesta di non scrivere i propri pensieri e/o speranze, ma unicamente le considerazioni desunte in base a precisi aspetti legali.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti.
Ciao.
il mio precedente mex non voleva essere in alcun modo insultante o irriverente per nessuno.
Per carpe diem, jacopo21 e M4rco: non volevo contestare in alcun modo le dichiarazioni di alcuno, anzi.
La mia risposta voleva focalizzare il fatto che forse ci si dovrebbe orientare verso considerazioni almeno "legalmente" sostenibili.
Mi spiego meglio:
Come potrete comprendere non mi piace scrivere esponendomi troppo dati i risvolti che la faccenda sta prendendo e dato che opero su vari siti tra quelli presi di mira da qualche tempo.
Fino ad ogggi, dato il mio "volume di affari", ho cercato una soluzione plausibile ed ho optato per pagare le imposte sulle vincite inserendole in dichiarazione dei redditi come "redditi diversi", quindi cumulandole alle mie entrate (ad oggi pago una imposta sulle vincite di circa il 40%).
Date le ultime novità , da un mese a questa parte, ho chiesto diversi pareri legali sia in italia che all'estero spendendo oltre 10.000 euro.
A tutt'oggi non sono arrivato a nulla.
Ho considerato come realistica anche l'opportunità di un mio trasferimento, con famiglia al seguito, in un altro stato.
Considerate che mi sono rivolto, anche direttamente, alle "agenzie delle entrate" dei vari paesi esteri.
Da questi non ho ricevuto nessuna risposta certa.
Ad oggi, se passasse le legge, l'unica mia possibilità è trasferirmi all'estero e vedere quel che succede.
Alla luce di tutto ciò, rinnovo a tutti la mia richiesta di non scrivere i propri pensieri e/o speranze, ma unicamente le considerazioni desunte in base a precisi aspetti legali.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie a tutti.
Ciao.
Messaggioda M4rco » 25/04/2009 - 17:19
Secondo me hai fatto malissimo a dichiarare le vincite perche' in italia non sono tassate. La tassa e' sulla raccolta e quindi tra i costi del servizio e non sul premio. E siccome 2 sentenze dicono che uno stato membro non puo' fare discriminazione, non e' permesso che l'italia non tassi le vincite ottenute sui siti AAMS e pretenda invece le tasse se vinci su betfair. NON SI PUO'. Leggiti questo articolo, la Spagna ci ha provato a fare sta furbata ma la legge parla chiaro:
http://www.jamma.it/articolo.asp?id=15407
Quini hai fatto malissimo a pagare.
Ciao Marco
http://www.jamma.it/articolo.asp?id=15407
Quini hai fatto malissimo a pagare.
Ciao Marco
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carpe diem
- Cicuta

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Messaggioda carpe diem » 25/04/2009 - 17:57
myexc ha scritto:Date le ultime novità , da un mese a questa parte, ho chiesto diversi pareri legali sia in italia che all'estero spendendo oltre 10.000 euro.
A tutt'oggi non sono arrivato a nulla.
BCC
Messaggioda myexc » 25/04/2009 - 18:29
Per M4rco:
Ho scelto questa strada successivamente a diversi pareri di commercialisti.
Dal TUIR
CAPO VII – Redditi diversi
Articolo 67: Redditi diversi
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e non solo:
Articolo 69: Premi, vincite e indennità
1. I premi e le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Non so la tua certezza da dove derivi.
Cià
Ho scelto questa strada successivamente a diversi pareri di commercialisti.
Dal TUIR
CAPO VII – Redditi diversi
Articolo 67: Redditi diversi
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e non solo:
Articolo 69: Premi, vincite e indennità
1. I premi e le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Non so la tua certezza da dove derivi.
Cià
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