Comparazione bonus scommesse
che tipo di licenza mi occorre?
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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che tipo di licenza mi occorre?
Messaggioda jackis » 08/03/2009 - 16:33
salve a tutti,
possiedo un locale di 100mq e vorrei inserirci delle slot dentro
stò cercando informazioni in merito al contingentamento ma ho trovato e sentito pareri discordanti su questa faccenda.
mi sono letto il decreto che riporto sotto:
[i]“sale pubbliche da giocoâ€
possiedo un locale di 100mq e vorrei inserirci delle slot dentro
stò cercando informazioni in merito al contingentamento ma ho trovato e sentito pareri discordanti su questa faccenda.
mi sono letto il decreto che riporto sotto:
[i]“sale pubbliche da giocoâ€
-
alexan1501
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 123
- Iscritto il: 07/03/2009 - 09:18
Messaggioda alexan1501 » 11/03/2009 - 09:21
Salve a tutti, è diverso tempo che seguo il forum e davvero devo farvi i complimenti per come viene gestito,grazie a voi ho capito diverse situazioni a me sconosciute.
Essendo io quasi totalmente ignorante in materia vorrei cortesemente avere qualche spiegazione su diversi punti.
Vi spiego,abbiamo costituito una nuova società (srl) con attività prevalente internet point, inoltre abbiamo fatto anche richiesta per la 88tulps.
attualmente potremmo affiliarci per diventare PDC dei vari provider .it, giusto?
-ma una volta ottenuta la 88tulps, è possibile diventare corner?
-o bisogna aspettare il nuovo bando se ci sarà ?
-La differenza tra pdc e corner sostanzialmente sta nella raccolta della giocata e il pagamento se nn ho capito male?
abbiamo trovato un locale di circa 220mq,la nostra realtà è un paese di circa 10.000 abitanti, ci sono 2 punti per scommettere, conoscendo decisamente bene il territorio, vorremmo creare un punto gioco completo, dalle scommesse,al super enalotto,slot,creare un area poker online ecc. cosa mi consigliate, corner o pdc?
La fiera che ci sarà a rimini la prossima settimana, pensate potrebbe essere di aiuto?
Grazie a chiunque riuscirà a farmi capire ulteriori situazioni e chiedo scusa per la mia ignoranza nel campo!
Essendo io quasi totalmente ignorante in materia vorrei cortesemente avere qualche spiegazione su diversi punti.
Vi spiego,abbiamo costituito una nuova società (srl) con attività prevalente internet point, inoltre abbiamo fatto anche richiesta per la 88tulps.
attualmente potremmo affiliarci per diventare PDC dei vari provider .it, giusto?
-ma una volta ottenuta la 88tulps, è possibile diventare corner?
-o bisogna aspettare il nuovo bando se ci sarà ?
-La differenza tra pdc e corner sostanzialmente sta nella raccolta della giocata e il pagamento se nn ho capito male?
abbiamo trovato un locale di circa 220mq,la nostra realtà è un paese di circa 10.000 abitanti, ci sono 2 punti per scommettere, conoscendo decisamente bene il territorio, vorremmo creare un punto gioco completo, dalle scommesse,al super enalotto,slot,creare un area poker online ecc. cosa mi consigliate, corner o pdc?
La fiera che ci sarà a rimini la prossima settimana, pensate potrebbe essere di aiuto?
Grazie a chiunque riuscirà a farmi capire ulteriori situazioni e chiedo scusa per la mia ignoranza nel campo!
-
alexan1501
- Allievo Marciatore

- Messaggi: 123
- Iscritto il: 07/03/2009 - 09:18
Messaggioda alexan1501 » 11/03/2009 - 11:32
scusami jackis, non intendevo assolutamente infiltrarmi nella tua discussione, visto il titolo del topic,pensavo fosse inutile aprirne un'altro simile.tutto qui, se questo può creare problemi, chiedo scusa e ne apro un'altro.
Re: che tipo di licenza mi occorre?
Messaggioda milohc » 11/03/2009 - 20:26
[quote="jackis"]salve a tutti,
possiedo un locale di 100mq e vorrei inserirci delle slot dentro
stò cercando informazioni in merito al contingentamento ma ho trovato e sentito pareri discordanti su questa faccenda.
mi sono letto il decreto che riporto sotto:
[i]“sale pubbliche da giocoâ€
possiedo un locale di 100mq e vorrei inserirci delle slot dentro
stò cercando informazioni in merito al contingentamento ma ho trovato e sentito pareri discordanti su questa faccenda.
mi sono letto il decreto che riporto sotto:
[i]“sale pubbliche da giocoâ€
Messaggioda jackis » 11/03/2009 - 20:32
milohc
avendo il locale da 100mq e volendo inserirci dentro delle slot
volevo appunto capire che tipo di licenza mi conveniva chiedere
quella x intnderci mi dava l'opportunità di infilarci + slot possibile...
ti informo che ho presentato la dia x la sala giochi dove sono stato informato dall' aams che posso mettere 20 apparecchi di cui 13 slot e 7 comma7
sec te tutto giusto?
potevo far meglio(numero di slot maggiore) chiedendo qualche altro tipo di licenza?
p.s.
inserirò dentro anche un pdc x questo non mi risulta debba chiedere permessi a nessuno avendo già la lic sala giochi
confermi?
grazie
jackis
avendo il locale da 100mq e volendo inserirci dentro delle slot
volevo appunto capire che tipo di licenza mi conveniva chiedere
quella x intnderci mi dava l'opportunità di infilarci + slot possibile...
ti informo che ho presentato la dia x la sala giochi dove sono stato informato dall' aams che posso mettere 20 apparecchi di cui 13 slot e 7 comma7
sec te tutto giusto?
potevo far meglio(numero di slot maggiore) chiedendo qualche altro tipo di licenza?
p.s.
inserirò dentro anche un pdc x questo non mi risulta debba chiedere permessi a nessuno avendo già la lic sala giochi
confermi?
grazie
jackis
Messaggioda milohc » 11/03/2009 - 21:00
jackis ha scritto:milohc
avendo il locale da 100mq e volendo inserirci dentro delle slot
volevo appunto capire che tipo di licenza mi conveniva chiedere
quella x intnderci mi dava l'opportunità di infilarci + slot possibile...
ti informo che ho presentato la dia x la sala giochi dove sono stato informato dall' aams che posso mettere 20 apparecchi di cui 13 slot e 7 comma7
sec te tutto giusto?
potevo far meglio(numero di slot maggiore) chiedendo qualche altro tipo di licenza?
p.s.
inserirò dentro anche un pdc x questo non mi risulta debba chiedere permessi a nessuno avendo già la lic sala giochi
confermi?
grazie
jackis
E' una scelta tua....tieni in conto i possibili controlli degli organi competenti e il fatto che alcune licenze (p.es. sala giochi) in alcuni comuni sono contingentate da regolamenti comunali...per aiutarti posso solo darti i riferimenti delle norme amministrative che si applicano alla fattispecie...se non riesci a reperirle dammi un email che te le mando in pdf.
decreto direttoriale AAMS del 18 GENNAIO 2007;
decreto interdirettoriale prot. n.495/UDG.
Auguri per la tua attività .
Messaggioda milohc » 11/03/2009 - 21:21
jackis ha scritto:ti ringrazio
vorrei anche chiederti altre cosine se nn ti dispiace
giacri1@hotmail.com
Pensando che può essere utile a qualcun altro ho fatto un lavoretto di conversione e riporto le disposizioni qui di seguito:
Prot. n.495/UDG
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto l’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l’articolo 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i commi 7 e 11 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Considerato che il comma 6 dell’articolo 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un
decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo
stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con
riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della
loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall’autorità di
pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;
Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell’articolo 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e
dell’articolo 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover
individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative
prescrizioni con riferimento a quelli di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b),
la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all’autorizzazione di cui
agli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. stesso;
Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover
tener conto, nell’adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6
dell’articolo 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi:
-dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell’attività svolta o,
se più d’una, di quella prevalente;
-ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei
minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonché di rispetto delle
attività di culto;
-opportunità , infine, di evitare che l’offerta di gioco possa riguardare
esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l’obbligo
della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le
sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a
quello degli apparecchi di altre tipologie;
Visto il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, reso nella seduta del 24
luglio 2003;
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi
6 e 7, lettera b), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati,
nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.
2
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo articolo 88 del medesimo T.U., sono
articolati in:
a) bar, caffèè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la
somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività
prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balnearii, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per
la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l’offerta di
ospitalità ;
e) sale pubbliche da giocoo, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti
specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi
meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privatii, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4
aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in
possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommessee ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S.
Articolo 2
(Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b)
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50
metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un
numero massimo pari a 4.
2
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla
somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a
100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
3
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo
110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 4.
4
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni
non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere,
fino ad un numero massimo pari a 6.
5.. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6
e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero
massimo pari a 8.
7
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il
numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di
superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo
pari a 4.
8.. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo
riferimento all’area destinata alla somministrazione.
Articolo 3
(Disposizioni generali)
1
1. Gli apparecchi o congegni di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non
possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino
all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle
pertinenze di luoghi di culto.
2
2. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali od
aree destinati alle attività degli esercizi di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 2, l’offerta complessiva di gioco
tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti
quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6
e 7, lettera b), del T.U.L.P.S.. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni
di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero
complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell’esercizio stesso.
4
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell’articolo 2, gli apparecchi o congegni di cui
all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli
apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 2, gli
apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree
specificamente dedicate.
5
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare
della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui
all’articolo 110, comma 8, del T.U.L.P.S..
Articolo 4
(Disposizioni transitorie)
1.. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui
all’articolo 2, non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 110, comma 7, lettera b), installati
anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i
relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.
2.. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico,
circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l’installazione
di apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione
degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato d’intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Roma,
Il Capo della Polizia Il Direttore Generale dell’Amministrazione
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza autonoma dei monopoli di Stato
(Giovanni De Gennaro) (Giorgio Tino)
-------------------------------------------------------------------------------
Prot. N° CGV/50/2007
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;
Visto l’articolo 38, commi 1 e 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed
integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’articolo 38,
comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l’individuazione del numero massimo di
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere
installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le
prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;
Viste le disposizioni introdotte dall’articolo 38, commi 1 e 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che indirizzano verso l’ulteriore ottimizzazione della rete di
vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita
specializzati;
Viste le convenzioni di concessione relative all’affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi
pubblici previsti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29
nonché della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
Considerato che, in relazione al combinato disposto dell’articolo 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e
dell’articolo 22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, è demandata ad un provvedimento
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli
apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento
alle diverse tipologie;
Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell’attività prevalente svolta
presso l’esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il possesso, da parte degli
esercenti, delle licenze previste dal T.U.L.P.S.;
Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di vendita, in
ragione della coesistenza o meno di attività di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi ovvero delle
differenti superfici dei locali destinati alla raccolta;
Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell’offerta di gioco e della migliore tutela dei
consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;
DECRETA
Articolo 1
(Ambito di applicazione e definizioni)
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui
all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito,
T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai
sensi dell’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato
dall’articolo 38, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della
installazione dei suddetti apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai
seguenti punti di vendita, individuati dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque,
di una delle licenze previste dall’articolo 86 ovvero dall’articolo 88 del T.U.L.P.S.:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi
come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29;
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del
gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici,
semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad
esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell’esercizio
destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Articolo 2
(Numero massimo di apparecchi installabili)
1. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), è installabile un
apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati
dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita
sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
2. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è installabile un
apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita,
fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600
metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
3. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), è installabile un
apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati
dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non comunque può superare il
doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo
stesso punto di vendita.
Articolo 3
(Prescrizioni per l’installazione degli apparecchi)
1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi
che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età , l'ingresso e la permanenza nelle
aree di ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, nelle quali sono offerti tali giochi,
scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad
assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di
riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da
intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree
separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce
condizione imprescindibile per l’installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco,
la dotazione, presso l’esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui
all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche
definite da AAMS e con modalità tali da garantire:
a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli
impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il
verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi per la raccolta di gioco
all’esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.
Articolo 4
(Disposizioni finali)
1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall’articolo 38, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i
punti di vendita di cui all’articolo 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27
ottobre 2003.
Roma, 18 GEN. 2007
Giorgio TINO
----------------------------------------------------------------
Per le altre info nn ho molto tempo....prova cmq a mandarmi un PM
Saluti.
Messaggioda jackis » 11/03/2009 - 21:28
ti ringrazio, hai fatto sicuramente la cosa migliore a postarli.
purtroppo il forum nn mi permette di mandare e forse anche ricevere(non so) i PM
se puoi mandami una mail così che ho il tuo indirizzo e posso scriverti
o magari ci facciamo una breve chiacchierata su skipe o msn
grazie ancora
jackis
purtroppo il forum nn mi permette di mandare e forse anche ricevere(non so) i PM
se puoi mandami una mail così che ho il tuo indirizzo e posso scriverti
o magari ci facciamo una breve chiacchierata su skipe o msn
grazie ancora
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