rebnat ha scritto:perdonami miloch ,
ho appena letto la sentenza da te postata del cds del 5/12/2008
mi sembra indirettamente una sentenza a favore dei ctd,
non solo perchè cita la Placanica e la Gambelli
ma soprattutto perchè dice che la chiusura è legittima perchè il titolare ha iniziato l'attività senza la licenza di pubblica sicurezza.
cioè sto pirla di titolare doveva far pervenire al Questore non solo la comunicazione di inizio attività ma tutti i suoi certificati penali e psichiatrici per ottenere l'autorizzazione .
che poi il questore non gliela avrebbe data è un altro discorso da esaminare in altri casi, la sentenza che hai postato tu rigetta il ricorso alla chiusura in oggetto semplicemente per questo motivo.
e non solo , fa emergere e mette in luce le discrepanze del sistema concessorio italiano con il diritto comunitario, ma si limita al singol ocaso di chiusura e lo archivia legittimamente in questo modo.
praticamente rimanda ad altre sedi la sola questione se un eventuale richiesta dotata di requisiti di incesuratezza e moralità sia da rilasciare o no,
io dico che prima o poi sotto questi requisiti che riguardano l'ordine pubblico dovranno incominciare rilasciarle, se certi questure non lo stanno già facendo
perchè lo Stato e AAMS non potranno appigliarsi a nulla in sede di giustizia Europea nei confronti della libertà di stabilimento di Società di capitali certificate e garantite e che hanno una politica di tutela del consumatore e che siano economincamente solide e che siano residenti in stati membri !!! il sitema concessorio come lo vogliono fare loro con i 300k per la piattaforma unica è una grossa boiata mirata sola ad entrate fiscali e non ha appiglio in nessuna forma dirittuale comunitaria, , in Italia fanno letutte le pubblicità al gioco d'azzardo/betting e incentivano il popolo, quindi l'italia ha atteggiamento assolutamente liberale in contrasto con l'interno sistema monopolistico/concessorio.
a Bruxelles non sono mica lobotizzati e/o corrotti come i furbetti legislatori italiani , può passare in sede di parlamento nazionale ma a meno che non ammettono che vogliono decisamente devastare ed emarginare il mercato italiano ( così almeno sarebbe una normativa coerente ma lo devono ammettere!! ) e in benelux non si passa,
e alla bella faccia della tutela dei consumatori

mi fa piacere che hai letto la sentenza integrale ed hai fatto un tuo legittimo commento...e da come parli si vede che sei una persona competente in merito....però voglio evidenziarti dove il tuo ragionamento falla....gli Stati e la Commissione hanno tassativamente ed esplicitamente escluso dall'applicazione della direttiva sul libero mercato dei servizi il settore delle scommesse e dei giochi in denaro (ovvio altrimenti i monopoli di Francia, Germania, ecc. non potrebbero essere sostenibili)...ti riporto un estratto della direttiva relativa di cui parlavo nel post precedente (sono più di 100 pagine ma metto pure il link della versione integrale così potete controllare)...e da questo punto di vista la legislazione italiana è molto più libera e concorrenziale di quella di tanti altri paesi...
UNIONE EUROPEA
IL PARLAMENTO EUROPEO IL CONSIGLIO
Strasburgo, 12 dicembre 2006
(OR. en)
2004/0001 (COD)
LEX 759
PE-CONS 3667/1/06
REV 1
COMPET 343
SOC 547
JUSTCIV 249
CODEC 1326
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e
terza frase, e l'articolo 55,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
1 GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 113.
2 GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.
3 Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006,
pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio
dell'11 dicembre 2006.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 2
IT
considerando quanto segue:
(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a
garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del
trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è
assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi
all'interno della Comunità . L’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei
servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione
fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e
duraturo. Nell’eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del
settore dei servizi contribuisca all’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 2 del
trattato di promuovere nell’insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e
sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione
sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto
grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di
protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la
solidarietà tra Stati membri.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 3
IT
(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita
economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. Attualmente un elevato numero di
ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie
imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato
unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell’Unione
europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla
circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e
l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e
migliori servizi a prezzi inferiori.
(3) La relazione della Commissione sullo "Stato del mercato interno dei servizi" ha elencato i
numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in
particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi.
La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno
esiste un notevole divario tra la visione di un’economia integrata per l’Unione europea e la
realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano
un’ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell’attività del prestatore e presentano numerose
caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative
eccessivamente gravose, dall’incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere
e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 4
IT
(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e
dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del
mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell’economia europea, in
particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai
consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. àˆ
importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di
occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici
dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il
Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l’eliminazione degli ostacoli
giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per
conseguire l’obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di
migliorare l’occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica
sostenibile allo scopo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza più
competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro.
L’eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo,
rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione
dell’agenda di Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini di
occupazione e investimento. àˆ quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi,
mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e
del consumatore.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 5
IT
(5) àˆ necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli
Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai
destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste
due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi
riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli
che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai
prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato
membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter
scegliere tra queste due libertà , in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno
Stato membro.
(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione diretta degli
articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante
l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si
rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in
particolare dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli
richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire
una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato
interno dei servizi.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 6
IT
(7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un’ampia
varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d’attività o
di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un
approccio dinamico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che
possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un
processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a
questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in
maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione
indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. àˆ opportuno
prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’armonizzazione mirata,
la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che
promuovono l’elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo
coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato
d’integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi
d’interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per
stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in
considerazione altri obiettivi d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, la
pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.
(8) àˆ opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento
e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in
questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a
liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che
forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o
certi servizi di distribuzione.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 7
IT
(9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività
di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del
codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana
e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per
inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente
l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro
attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.
(10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l’accesso ai finanziamenti
pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che
stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di
finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le
norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad
esempio per quanto riguarda i servizi sociali.
(11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente
al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità
linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La
presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro
principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva
non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in
base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 8
IT
(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di
stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né
incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di
fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente
l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa aggirando le norme stabilite
nella presente direttiva.
(13) àˆ altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative
comunitarie basate sull’articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti
all’articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione e il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i
periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali
retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro, che gli Stati
membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non
incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi
collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle
prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle
agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati
membri in materia di sicurezza sociale.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 9
IT
(15) La presente direttiva rispetta l’esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati
membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle
relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49
del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l’altro, il diritto a intraprendere
un’azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto
comunitario.
(16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta
gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell’ambito di organizzazioni
internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.
(17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo
economico. I servizi d’interesse generale non rientrano nella definizione di cui all’articolo
50 del trattato e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. I
servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro
corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
Tuttavia, alcuni servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono
esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente
direttiva, mentre altri servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che
possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla
libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non
riguarda il finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica alle
sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità
delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del
follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d’interesse generale.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 10
IT
(18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari,
essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al
pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione
concerne tutti i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione,
compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti,
i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti,
compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l’accesso all’attività degli enti creditizi e al
suo esercizio1.
(19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di
comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una
disciplina volta ad agevolare l’accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in
particolare, all’eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è
necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della
presente direttiva.
1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 11
IT
(20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di
comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e
alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)1,
2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)2,
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro)3, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale)4 e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e
alle comunicazioni elettroniche)5 si applicano non solo a questioni specificamente trattate
in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli
Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.
(21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi
portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
(22) L’esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere
i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri
pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali
attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro
in cui i servizi vengono forniti.
1 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
2 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
3 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
4 GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
5 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105
del 13.4.2006, pag. 54).
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 12
IT
(23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno
Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di
giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del
paziente. àˆ importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini
di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità 1.
(24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi
audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all’interno dei cinema. Inoltre,
la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel
settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.
(25)
àˆ opportuno escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva i giochi con
denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali
attività che comportano da parte degli Stati membri l’attuazione di politiche di ordine
pubblico e di tutela dei consumatori.1 GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).
....omississ.....
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare
l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei
servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.
2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico
generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che
forniscono servizi.
3. La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli
aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.
La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà , per gli Stati membri, di definire, in
conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse
economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in
conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi
debbano essere soggetti.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 50
IT
4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in
conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o
linguistica o il pluralismo dei media.
5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto
penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi
applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano
l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite
nella presente direttiva.
6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le
disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le
condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra
datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto
nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla
normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.
7. La presente direttiva non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti
dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed
eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e
delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.
PE-CONS 3667/1/06 REV 1 51
IT
2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:
a) i servizi non economici d’interesse generale;
b) i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la
riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i
fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti,
compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2006/48/CE;
c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in
relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,
2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;
d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano
nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;
e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;
f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro
di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di
finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;
g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di
produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di
fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;PE-CONS 3667/1/06 REV 1 52
IT
i) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato;
j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all'infanzia e il sostegno
alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di
bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni
caritative riconosciute come tali dallo Stato;
k) i servizi privati di sicurezza;
l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della
pubblica amministrazione.
3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.
...omississ...
Ecco perchè sbagliate....compreso il PM....visto che moltissimi suoi colleghi in tanti tribunali d'italia hanno confermato i sequestri...ma il tempo è galantuomo...
quì il link...
http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st03/st03667-re01.it06.pdf