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STRALCIO TESTO 9° sez CASSAZIONE 26 MAGGIO ??!!??
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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STRALCIO TESTO 9° sez CASSAZIONE 26 MAGGIO ??!!??
Messaggioda asso di cuori » 09/02/2004 - 11:48
mi limito ad un copia/incolla dal forum di msn.
a voi i commenti.
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Da: skybetting (Messaggio originale) Inviato: 08/02/2004 1.08
E' stato diffuso uno stralcio del testo della 9° sez. di Cassazione riguardo al 26 Maggio.
Tale testo ricevuto in via informale! pare sia autentico.
In sostanza pare che sia volata una fotocopia:
Orbene, nel caso di specie, la omissis esercita in Italia l'organizzazione delle scommesse su eventi sportivi riservati al C.O.N.I., anche attraverso il contributo organizzativo dato da centri telematici, attraverso i quali si pone in essere una raccolta telematica delle scommesse; la omissis, però: 1) non è dotata di alcuna concessione rilasciata in Italia; 2) non si è munita di autorizzazione di cui all'art.88 T.U.L.P.S.; 3) non ha presentato D.I.A. all'Ufficio competente; 4) non è stata autorizzata dal Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato alla raccolta delle scommesse per via telefonica o telematica; 5) non ha sottoposto al controllo dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato lo schema di contratto-tipo stipulato con gli scommettitori. In conclusione, la omissis esercita abusivamente l'organizzazione delle scommesse su attività sportive gestite dal C.O.N.I., e tanto può fare solo per l'indispensabile concorso dei centri telematici; ed, infatti, la suprema corte ha chiarito che:
"Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di scommesse su attività agonistiche gestite dal CONI, previsto dall'art.4 L. n.401 del 1989, e' sufficiente che venga posta in essere una qualsiasi attività connessa o finalizzata allo svolgimento di dette scommesse; si rende pertanto responsabile del reato anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attivita' (attraverso l'organizzazione di un circuito e la predisposizione di una copertura finanziaria), collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio, come nella specie, rappresentando in Italia bookmakers stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere la scommessa all'estero, ovvero sulle modalita' per aprire conti correnti all'estero da movimentare con le vincite o le perdite delle scommesse, senza che assuma rilievo il fatto che detta attivita' sia gestita all'estero, in un paese in cui essa non e' configurabile come reato, atteso che, a norma dell'art. 6 cod. pen., essendo stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve ritenersi applicabile la legge penale italiana, e senza che sia percio' configurabile contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria" (cfr. Cass., sez. III, 28 aprile - 04 luglio 2000 n.7764, Vicentini B, in CED n.216986). In altri termini, con la propria attività di indispensabile collaborazione con l'organizzatore straniero di scommesse, i centri telematici i quali, come la omissis, non avevano alcuna delle concessioni ed autorizzazioni richieste dalla legge - consapevolmente concorrevano nel reato loro contestato, ossia quello di cui all'art.4, co.1°, L.401/89 e ss. mod. A tale proposito, non è fuori luogo ribadire che, in tema di abusiva organizzazione di scommesse su competizioni sportive svolgentisi in stati esteri, il principio di ubiquità accolto dal citato art.6 c.p. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse, come ad esempio la raccolta delle puntate, trovano applicazione le disposizioni della legge 401/89 e, pertanto, l'esercizio abusivo (ossia senza concessione) è punito ai sensi dell'art.4 legge citata, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (cfr. Cass., sez. III, 27.03.00 n.124, Foglia P, in CED n.216223).
Né può ritenersi che tale disciplina, nel limitare l'attività imprenditoriale di un operatore estero e/o italiano, contrasti con i principi costituzionali della libera iniziativa economica, o con quelli di libera circolazione dei servizi di cui agli artt.59 e ss. del trattato istitutivo della Comunità europea; ed, infatti, è stato più volte ricordato dalla suprema corte, ma anche dalla giurisprudenza comunitaria, che, da un lato, la libera iniziativa economica (art.41 Cost.) deve essere bilanciata con la tutela degli altri beni costituzionalmente garantiti, dato che la libertà d'impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art.41, co.2°, Cost.); dall'altro lato, che i principi comunitari di libera iniziativa possono essere legittimamente derogati mediante riserve a favore dello Stato, o attraverso limiti e controlli pubblici, per esigenze di ordine e sicurezza sociale e preoccupazioni di prevenzione frodi (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata: Cass., sez.III, 06.10.01 n.36206 ; Cass., sez. III, 10.12.02 n.41195, Giolito). Di conseguenza, la L.401/89, nel momento in cui conferma e disciplina il monopolio od il controllo statale sull'organizzazione di lotterie, concorsi pronostici, giochi e scommesse, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza, è compatibile con i principi costituzionali e con il diritto comunitario. E che si tratti di normativa posta a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica emerge dal complesso della citata normativa interna, essendo evidente che il complesso di controlli esercitato dalla P.A. mediante concessioni, autorizzazioni ecc., è dovuto, anche, alla necessità di tutela dello scommettitore, e di certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso di specie non trova applicazione il comma 4° bis, dell'art.4, L.401/89, in quanto deve ritenersi che tale fattispecie incriminatrice abbia carattere residuale, nel senso di incriminare le condotte di accettazione o raccolta di scommesse nei casi in cui non sia configurabile un concorso con colui che esercita abusivamente l'organizzazione delle scommesse, come, invece, nel caso in esame.
Skybetting
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a voi i commenti.
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Da: skybetting (Messaggio originale) Inviato: 08/02/2004 1.08
E' stato diffuso uno stralcio del testo della 9° sez. di Cassazione riguardo al 26 Maggio.
Tale testo ricevuto in via informale! pare sia autentico.
In sostanza pare che sia volata una fotocopia:
Orbene, nel caso di specie, la omissis esercita in Italia l'organizzazione delle scommesse su eventi sportivi riservati al C.O.N.I., anche attraverso il contributo organizzativo dato da centri telematici, attraverso i quali si pone in essere una raccolta telematica delle scommesse; la omissis, però: 1) non è dotata di alcuna concessione rilasciata in Italia; 2) non si è munita di autorizzazione di cui all'art.88 T.U.L.P.S.; 3) non ha presentato D.I.A. all'Ufficio competente; 4) non è stata autorizzata dal Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato alla raccolta delle scommesse per via telefonica o telematica; 5) non ha sottoposto al controllo dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato lo schema di contratto-tipo stipulato con gli scommettitori. In conclusione, la omissis esercita abusivamente l'organizzazione delle scommesse su attività sportive gestite dal C.O.N.I., e tanto può fare solo per l'indispensabile concorso dei centri telematici; ed, infatti, la suprema corte ha chiarito che:
"Ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo di scommesse su attività agonistiche gestite dal CONI, previsto dall'art.4 L. n.401 del 1989, e' sufficiente che venga posta in essere una qualsiasi attività connessa o finalizzata allo svolgimento di dette scommesse; si rende pertanto responsabile del reato anche chi, pur non gestendo in prima persona a livello imprenditoriale l'attivita' (attraverso l'organizzazione di un circuito e la predisposizione di una copertura finanziaria), collabori tuttavia ad essa fornendo servizi di vario genere, ad esempio, come nella specie, rappresentando in Italia bookmakers stranieri, o anche solo fornendo informazioni sulle quote, sui moduli necessari per trasmettere la scommessa all'estero, ovvero sulle modalita' per aprire conti correnti all'estero da movimentare con le vincite o le perdite delle scommesse, senza che assuma rilievo il fatto che detta attivita' sia gestita all'estero, in un paese in cui essa non e' configurabile come reato, atteso che, a norma dell'art. 6 cod. pen., essendo stata realizzata in Italia parte della condotta criminosa, deve ritenersi applicabile la legge penale italiana, e senza che sia percio' configurabile contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria" (cfr. Cass., sez. III, 28 aprile - 04 luglio 2000 n.7764, Vicentini B, in CED n.216986). In altri termini, con la propria attività di indispensabile collaborazione con l'organizzatore straniero di scommesse, i centri telematici i quali, come la omissis, non avevano alcuna delle concessioni ed autorizzazioni richieste dalla legge - consapevolmente concorrevano nel reato loro contestato, ossia quello di cui all'art.4, co.1°, L.401/89 e ss. mod. A tale proposito, non è fuori luogo ribadire che, in tema di abusiva organizzazione di scommesse su competizioni sportive svolgentisi in stati esteri, il principio di ubiquità accolto dal citato art.6 c.p. comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse, come ad esempio la raccolta delle puntate, trovano applicazione le disposizioni della legge 401/89 e, pertanto, l'esercizio abusivo (ossia senza concessione) è punito ai sensi dell'art.4 legge citata, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (cfr. Cass., sez. III, 27.03.00 n.124, Foglia P, in CED n.216223).
Né può ritenersi che tale disciplina, nel limitare l'attività imprenditoriale di un operatore estero e/o italiano, contrasti con i principi costituzionali della libera iniziativa economica, o con quelli di libera circolazione dei servizi di cui agli artt.59 e ss. del trattato istitutivo della Comunità europea; ed, infatti, è stato più volte ricordato dalla suprema corte, ma anche dalla giurisprudenza comunitaria, che, da un lato, la libera iniziativa economica (art.41 Cost.) deve essere bilanciata con la tutela degli altri beni costituzionalmente garantiti, dato che la libertà d'impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana (art.41, co.2°, Cost.); dall'altro lato, che i principi comunitari di libera iniziativa possono essere legittimamente derogati mediante riserve a favore dello Stato, o attraverso limiti e controlli pubblici, per esigenze di ordine e sicurezza sociale e preoccupazioni di prevenzione frodi (cfr., oltre alla giurisprudenza già citata: Cass., sez.III, 06.10.01 n.36206 ; Cass., sez. III, 10.12.02 n.41195, Giolito). Di conseguenza, la L.401/89, nel momento in cui conferma e disciplina il monopolio od il controllo statale sull'organizzazione di lotterie, concorsi pronostici, giochi e scommesse, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza, è compatibile con i principi costituzionali e con il diritto comunitario. E che si tratti di normativa posta a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica emerge dal complesso della citata normativa interna, essendo evidente che il complesso di controlli esercitato dalla P.A. mediante concessioni, autorizzazioni ecc., è dovuto, anche, alla necessità di tutela dello scommettitore, e di certezza dei rapporti giuridici.
Nel caso di specie non trova applicazione il comma 4° bis, dell'art.4, L.401/89, in quanto deve ritenersi che tale fattispecie incriminatrice abbia carattere residuale, nel senso di incriminare le condotte di accettazione o raccolta di scommesse nei casi in cui non sia configurabile un concorso con colui che esercita abusivamente l'organizzazione delle scommesse, come, invece, nel caso in esame.
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Messaggioda asso di cuori » 10/02/2004 - 14:33
scusate se lo riporto "a galla" ma mi interessava sapere se qualcuno ne riconosce la veridicità o ne può dare smentita 
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