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Per nemesis
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Per nemesis
Messaggioda concessionario » 28/01/2004 - 00:18
Ho visto cosa ha pubblicato Skybetting e vorrei sapere cosa ne pensi.
Ecco cosa ha scritto:
Questa sentenza e stata come tutti sapete emessa il giorno precedente a quella della Corte Europea.
Visto che la Cassazione è il massimo organo giudiziario anche se e solo la terza sezione penale dico mi sembra un non logico:
Non c'è alcun contrasto tra normativa italiana e normativa comunitaria sull'esercizio delle scommesse sulle attività agonistiche - con riferimento alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea - è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 42187 depositata il 5 novembre. La Cassazione ha infatti ritenuto pienamente compatibili con i principi del Trattato CE la disciplina sanzionatoria italiana posta dalla legge 401/88, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo Unico di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere- anche per via telefonica o telematica- scommesse da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Nel decidere sul sequestro preventivo di locali utilizzati per la raccolta in Italia di scommesse poi inviate via telematica a un bookmaker inglese (lo stesso interessato dalla decisione della Corte comunitaria), la Cassazione ha infatti statuito che «la legislazione italiana di che trattasi non è stata dettata da ragioni esclusive o prevalenti di carattere economico, ma anche dall'esigenza di evitare che l'esercizio e la gestione di scommesse clandestine favorisca lo sviluppo di criminalità , anche organizzata, mirante all'accaparramento di lauti guadagni o al riciclaggio di denaro sporco».
In questa ottica, per la Cassazione «la legislazione italiana appare anche improntata al criterio di proporzionalità al fatto criminoso che mira a regolare, prevenire e, se necessario, punire». Nessun contrasto è quindi configurabile «fra la normativa italiana e quella comunitaria, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 del Trattato CE relative alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea», tenuto conto che secondo la stessa giurisprudenza comunitaria «tali disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse su eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate a tali obiettivi».
Per la Suprema Corte, quindi, anche alla luce della normativa comunitaria la raccolta di scommesse su competizioni sportive estere, effettuata tramite ricevitoria sita in Italia non provvista dell'autorizzazione necessaria, deve ritenersi assoggettabile alla disciplina dell'articolo 4 della legge 401/88.
E va considerato anche che in forza dell'articolo 6 del codice penale «quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse, essa è soggetta alla legislazione italiana, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere ed all'estero si svolgano i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse».
Questa sentenza pare che dica "io già so domani cosa mi vorrai dire ma ti ribadisco oggi quale è il mio pensiero" solo che il mio vale di piu del tuo!!!!
Vuoi vedere che le sezioni unite faranno un copia e incolla??
In effetti la Cassazione ha già risposto all'ultima parte della sentenza della Corte Europea
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pensate solo se capitava che la data della sentenza europea invece del 6 novembre fosse stata il 3 novembre!!!
La terza sezione penale della Cassazione senza volerlo forse gli avrebbe già risposto senza unire le sezioni!!!
Skybetting
Dimmi nemesis questi giudici della terza sezione penale della Cassazione (molto probabilmente ma non lo so faranno parte anche delle sezioni unite) avranno nella loro mente quella idea di Stato di cui ti riferivo prima?
Una tua opinione!
Ciao
Ecco cosa ha scritto:
Questa sentenza e stata come tutti sapete emessa il giorno precedente a quella della Corte Europea.
Visto che la Cassazione è il massimo organo giudiziario anche se e solo la terza sezione penale dico mi sembra un non logico:
Non c'è alcun contrasto tra normativa italiana e normativa comunitaria sull'esercizio delle scommesse sulle attività agonistiche - con riferimento alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea - è quanto ha ribadito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 42187 depositata il 5 novembre. La Cassazione ha infatti ritenuto pienamente compatibili con i principi del Trattato CE la disciplina sanzionatoria italiana posta dalla legge 401/88, che punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo Unico di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere- anche per via telefonica o telematica- scommesse da chiunque accettate in Italia o all'estero.
Nel decidere sul sequestro preventivo di locali utilizzati per la raccolta in Italia di scommesse poi inviate via telematica a un bookmaker inglese (lo stesso interessato dalla decisione della Corte comunitaria), la Cassazione ha infatti statuito che «la legislazione italiana di che trattasi non è stata dettata da ragioni esclusive o prevalenti di carattere economico, ma anche dall'esigenza di evitare che l'esercizio e la gestione di scommesse clandestine favorisca lo sviluppo di criminalità , anche organizzata, mirante all'accaparramento di lauti guadagni o al riciclaggio di denaro sporco».
In questa ottica, per la Cassazione «la legislazione italiana appare anche improntata al criterio di proporzionalità al fatto criminoso che mira a regolare, prevenire e, se necessario, punire». Nessun contrasto è quindi configurabile «fra la normativa italiana e quella comunitaria, con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 del Trattato CE relative alla libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea», tenuto conto che secondo la stessa giurisprudenza comunitaria «tali disposizioni non ostano ad una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse su eventi sportivi ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tale attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate a tali obiettivi».
Per la Suprema Corte, quindi, anche alla luce della normativa comunitaria la raccolta di scommesse su competizioni sportive estere, effettuata tramite ricevitoria sita in Italia non provvista dell'autorizzazione necessaria, deve ritenersi assoggettabile alla disciplina dell'articolo 4 della legge 401/88.
E va considerato anche che in forza dell'articolo 6 del codice penale «quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte della organizzazione di pubbliche scommesse, essa è soggetta alla legislazione italiana, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere ed all'estero si svolgano i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse».
Questa sentenza pare che dica "io già so domani cosa mi vorrai dire ma ti ribadisco oggi quale è il mio pensiero" solo che il mio vale di piu del tuo!!!!
Vuoi vedere che le sezioni unite faranno un copia e incolla??
In effetti la Cassazione ha già risposto all'ultima parte della sentenza della Corte Europea
Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificarla e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate rispetto a tali obiettivi.
Pensate solo se capitava che la data della sentenza europea invece del 6 novembre fosse stata il 3 novembre!!!
La terza sezione penale della Cassazione senza volerlo forse gli avrebbe già risposto senza unire le sezioni!!!
Skybetting
Dimmi nemesis questi giudici della terza sezione penale della Cassazione (molto probabilmente ma non lo so faranno parte anche delle sezioni unite) avranno nella loro mente quella idea di Stato di cui ti riferivo prima?
Una tua opinione!
Ciao
Messaggioda kennet » 28/01/2004 - 09:03
...ti rispondo io
...secondo il tribunale del riesame investito della questione, il rimando della cassazione è da considerarsi superato dalla sentenza della corte di gustizia del 6 novembre, per il tribunale del riesame di una magnifica città del nord, infatti, le conclusioni della cassazione erano compatibili con le motivazioni della sentenza zenatti ma sono totalmente travolte dalla gambelli....
....una cosa : se si deve discutere di diritto evitiamo farneticazioni del tipo "la sentenza ha anticipato...etc etc...." nel nostro diritto esiste la gerarchia delle fonti, come giustamente rilevato dal riesame sopracitato, e la cassazione del 5 novembre è carta straccia tanto è vero che una sezione diversa da questa ha fornito interpretazione totalmente diversa.
La situazione ad oggi è questa, ci sono due opinioni discordanti di due differenti sezioni della cassazione, una precedente al 6 di novembre e una successiva, una contraria ai ctd e una favorevole, la questione verrà decisa a fine maggio dalle sezioni unite che dirimeranno il contrasto.
Attenzione però questa decisione probabilmente non metterà ancora fine alla annosa diatriba.
Chiedo una cosa ai concessionari o chi lavora per loro, evitate vi prego di credere a quello che vi viene raccontato da chi ad arte vi ha preso per i fondelli e continua a farlo, evitate di appiggliarvi a farneticanti interpretazioni suggeritevi da "finti avvocati", come andrà a finire nessuno lo può sapere, ma di certo in questo momento la posizione di vantaggio non la possiede lo stato
....anattorneyken
...secondo il tribunale del riesame investito della questione, il rimando della cassazione è da considerarsi superato dalla sentenza della corte di gustizia del 6 novembre, per il tribunale del riesame di una magnifica città del nord, infatti, le conclusioni della cassazione erano compatibili con le motivazioni della sentenza zenatti ma sono totalmente travolte dalla gambelli....
....una cosa : se si deve discutere di diritto evitiamo farneticazioni del tipo "la sentenza ha anticipato...etc etc...." nel nostro diritto esiste la gerarchia delle fonti, come giustamente rilevato dal riesame sopracitato, e la cassazione del 5 novembre è carta straccia tanto è vero che una sezione diversa da questa ha fornito interpretazione totalmente diversa.
La situazione ad oggi è questa, ci sono due opinioni discordanti di due differenti sezioni della cassazione, una precedente al 6 di novembre e una successiva, una contraria ai ctd e una favorevole, la questione verrà decisa a fine maggio dalle sezioni unite che dirimeranno il contrasto.
Attenzione però questa decisione probabilmente non metterà ancora fine alla annosa diatriba.
Chiedo una cosa ai concessionari o chi lavora per loro, evitate vi prego di credere a quello che vi viene raccontato da chi ad arte vi ha preso per i fondelli e continua a farlo, evitate di appiggliarvi a farneticanti interpretazioni suggeritevi da "finti avvocati", come andrà a finire nessuno lo può sapere, ma di certo in questo momento la posizione di vantaggio non la possiede lo stato
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Messaggioda concessionario » 28/01/2004 - 09:34
Ma se la sentenza Gambelli usciva il 3 Novembre?
Cosa signifivava poi questa della Cassazione che è del 5 Novembre?
E' solo una curiosità
Ciao
Cosa signifivava poi questa della Cassazione che è del 5 Novembre?
E' solo una curiosità
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Messaggioda concessionario » 28/01/2004 - 11:52
Ho capito!
La mia era solo un'ipotesi curiosa
sullo scambio date 
La mia era solo un'ipotesi curiosa
Messaggioda Nemesis » 28/01/2004 - 13:54
Tra l'altro la data del 5 Novembre si riferisce al deposito della sentenza in questione, che era stata quindi emessa ancor prima.
Come giustamente sottolineato da Ken, la gerarchia delle fonti giurisprudenziali andrebbe oltretutto a risolvere anche problemi di illogiche successioni cronologiche delle sentenze.
Non mi stancherò infatti di ripetere che tantissime disapplicazioni della 401 ci sono già state prima della Gambelli e nonostante un pronunciamento già sfavorevole ai CTD da parte della Cassazione; questo perchè, al Giudice scevro da pregiudizi, era già molto chiara da interpretare la sentenza Zenatti.
Poi, si sa, ci sono altri tipi di giudici: continuo a insistere che una maggiore responsabilizzazione civile dell'operato di magistrati e forze dell'ordine risolverebbe in modo forse definitivo la questione della "libertà " d'interpretazione.
Saluti.
Addenda: per chi capisce il significato profondo dei termini: è possibile sostituire "libertà " con "licenza".
Come giustamente sottolineato da Ken, la gerarchia delle fonti giurisprudenziali andrebbe oltretutto a risolvere anche problemi di illogiche successioni cronologiche delle sentenze.
Non mi stancherò infatti di ripetere che tantissime disapplicazioni della 401 ci sono già state prima della Gambelli e nonostante un pronunciamento già sfavorevole ai CTD da parte della Cassazione; questo perchè, al Giudice scevro da pregiudizi, era già molto chiara da interpretare la sentenza Zenatti.
Poi, si sa, ci sono altri tipi di giudici: continuo a insistere che una maggiore responsabilizzazione civile dell'operato di magistrati e forze dell'ordine risolverebbe in modo forse definitivo la questione della "libertà " d'interpretazione.
Saluti.
Addenda: per chi capisce il significato profondo dei termini: è possibile sostituire "libertà " con "licenza".
E' vero, Icaro cadde... comunque volò!
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