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Lo stato, grazie alle Class Action, potrà pignorare i beni della Stanleybet
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Lo stato, grazie alle Class Action, potrà pignorare i beni della Stanleybet
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/08/2023 - 02:07
La Stanleybet, dopo aver iniziato a pagare l’imposta unica maturata dal Dicembre 2022, ora ammette ufficialmente che anche quella precedente spetta solo al Bookmaker Anglomaltese, ovvero alla Stanleybet International LTD e, implicitamente, alla sua controllata Stanleybet Malta LTD,
Lo ha affermato, implicitamente, l’Avv. Daniela Agnello, tramite i vari articoli pubblicati dai giornali del settore, il 7 Agosto 2023, tra cui Pressgiochi, di cui riportiamo, più avanti, il testo completo. Ed è stato ribadito dai giudici tributari di Perugia che “i gestori sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica”.
L’avv. Agnello, però, ha evitato di EVIDENZIARE, come sempre, la differenza tra ESSERE ESONERATI ed ESSERE CO-OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL BOOKMAKER. Sono due cose del tutto diverse,
come spiego dettagliatamente nel topic precedente
viewtopic.php?f=1&t=68467
E questo, anche perchè la Stanleybet non ha mai pagato l’imposta unica prima del Dicembre 2022, e per questo l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE aggredisce, da sempre, gestori ed ex gestori Stanleybet, residenti in Italia, in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, sempre valida. E’ più facile agire contro i residenti in Italia.
Da qui ne deriva la vittoria CERTA dei gestori che hanno aderito alla Class Action, o che aderiranno per integrazione in futuro. E tale credito dei gestori, nei confronti della Stanleybet, si potrà cedere all’Erario, che potrà pignorare direttamente i beni della Stanleybet, a partire dai bonifici che, settimanalmente, i gestori attivi inviano a Liverpool.
Aderire alle CLASS ACTION, oltre ad evitare il fallimento, significa far recuperare all’Erario diverse centinaia di milioni di euro non versati dalla Stanleybet. Dovrebbe essere un dovere per tutti i gestori ed ex gestori.
****
ARTICOLO PRESSGIOCHI:
https://www.pressgiochi.it/imposta-unic ... y11wkcXflY#?secret=yNtGVw13h9
Avv. Agnello: “Il giudice tributario decide che i centri sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica a far data dal 2016 ed esclude il trattamento sanzionatorio per Stanley”
07 Agosto 2023
Con 5 sentenze, depositate il 4 agosto 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Perugia ha accolto i ricorsi dell’avv. Daniela Agnello e dell’avv. Vittoria Varzi ritenendo fondate le eccezioni formulate in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale.
L’Agenzia dei Monopoli aveva emesso nei confronti dei titolari dei centri Stanleybet gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse, per l’annualità 2017, applicando la precedente normativa che prevedeva la tassazione dell’8% sul triplo della media delle raccolte effettuate nella provincia nel periodo di imposta antecedente.
La Corte ha ritenuto erronea l’imposizione indicata dall’Agenzia e ha statuito che andava applicato il criterio di determinazione dell’imposta sui ricavi dell’attività economica, previsto dalla legge di stabilità del 2016 statuendo che “L’imposizione andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.
I Giudici Tributari, dopo un’ampia valutazione sugli obiettivi della legge, hanno evidenziato “tale voluntas legis tesa a reprimere il gioco illegale, non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i CTD alla medesima affiliati, in quanto, essi non svolgono per nulla attività illecita”.
E ancora. “La legittimità del modus operandi di Stanley e dei CTD in Italia, già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria, è stata ancor più di recente ribadita dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema … la medesima pronuncia ha evidenziato la liceità del modus operandi di Stanley in Italia, mediante quello che è ormai noto come “modello CTD” e l’equiparazione di Stanley ai concessionari nazionali in funzione rimediale, al fine di sanare le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che le avevano impedito di acquisire la qualità di concessionario in occasione delle gare”.
La Corte ha concluso la disamina statuendo che “Il legislatore, pertanto, ha modificato il quadro della disciplina di riferimento ed i presupposti dell’impostazione tributaria e ha, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, senza dubbio espressamente esonerato i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa già a far data dall’annualità 2016 con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.
L’avv. Daniela Agnello, soddisfatta per il risultato raggiunto dichiara “i Giudici Tributari continuano a manifestare un orientamento costante che esclude l’imposizione dei titolari dei centri e censura il trattamento sanzionatorio applicato a Stanley. Auspico che ADM possa prendere atto della giurisprudenza emergente e riconsiderare la sua posizione nei confronti dell’operatore reiteratamente discriminato”.
PressGiochi
Lo ha affermato, implicitamente, l’Avv. Daniela Agnello, tramite i vari articoli pubblicati dai giornali del settore, il 7 Agosto 2023, tra cui Pressgiochi, di cui riportiamo, più avanti, il testo completo. Ed è stato ribadito dai giudici tributari di Perugia che “i gestori sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica”.
L’avv. Agnello, però, ha evitato di EVIDENZIARE, come sempre, la differenza tra ESSERE ESONERATI ed ESSERE CO-OBBLIGATI IN SOLIDO CON IL BOOKMAKER. Sono due cose del tutto diverse,
come spiego dettagliatamente nel topic precedente
viewtopic.php?f=1&t=68467
E questo, anche perchè la Stanleybet non ha mai pagato l’imposta unica prima del Dicembre 2022, e per questo l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE aggredisce, da sempre, gestori ed ex gestori Stanleybet, residenti in Italia, in base alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018, sempre valida. E’ più facile agire contro i residenti in Italia.
Da qui ne deriva la vittoria CERTA dei gestori che hanno aderito alla Class Action, o che aderiranno per integrazione in futuro. E tale credito dei gestori, nei confronti della Stanleybet, si potrà cedere all’Erario, che potrà pignorare direttamente i beni della Stanleybet, a partire dai bonifici che, settimanalmente, i gestori attivi inviano a Liverpool.
Aderire alle CLASS ACTION, oltre ad evitare il fallimento, significa far recuperare all’Erario diverse centinaia di milioni di euro non versati dalla Stanleybet. Dovrebbe essere un dovere per tutti i gestori ed ex gestori.
****
ARTICOLO PRESSGIOCHI:
https://www.pressgiochi.it/imposta-unic ... y11wkcXflY#?secret=yNtGVw13h9
Avv. Agnello: “Il giudice tributario decide che i centri sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica a far data dal 2016 ed esclude il trattamento sanzionatorio per Stanley”
07 Agosto 2023
Con 5 sentenze, depositate il 4 agosto 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Perugia ha accolto i ricorsi dell’avv. Daniela Agnello e dell’avv. Vittoria Varzi ritenendo fondate le eccezioni formulate in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale.
L’Agenzia dei Monopoli aveva emesso nei confronti dei titolari dei centri Stanleybet gli avvisi di accertamento in materia di imposta unica sulle scommesse, per l’annualità 2017, applicando la precedente normativa che prevedeva la tassazione dell’8% sul triplo della media delle raccolte effettuate nella provincia nel periodo di imposta antecedente.
La Corte ha ritenuto erronea l’imposizione indicata dall’Agenzia e ha statuito che andava applicato il criterio di determinazione dell’imposta sui ricavi dell’attività economica, previsto dalla legge di stabilità del 2016 statuendo che “L’imposizione andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.
I Giudici Tributari, dopo un’ampia valutazione sugli obiettivi della legge, hanno evidenziato “tale voluntas legis tesa a reprimere il gioco illegale, non è riconciliabile con la peculiare situazione in cui opera Stanley ed i CTD alla medesima affiliati, in quanto, essi non svolgono per nulla attività illecita”.
E ancora. “La legittimità del modus operandi di Stanley e dei CTD in Italia, già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria, è stata ancor più di recente ribadita dalla Terza Sezione Penale della Corte Suprema … la medesima pronuncia ha evidenziato la liceità del modus operandi di Stanley in Italia, mediante quello che è ormai noto come “modello CTD” e l’equiparazione di Stanley ai concessionari nazionali in funzione rimediale, al fine di sanare le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che le avevano impedito di acquisire la qualità di concessionario in occasione delle gare”.
La Corte ha concluso la disamina statuendo che “Il legislatore, pertanto, ha modificato il quadro della disciplina di riferimento ed i presupposti dell’impostazione tributaria e ha, come ribadito anche dalla recente giurisprudenza, senza dubbio espressamente esonerato i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa già a far data dall’annualità 2016 con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.
L’avv. Daniela Agnello, soddisfatta per il risultato raggiunto dichiara “i Giudici Tributari continuano a manifestare un orientamento costante che esclude l’imposizione dei titolari dei centri e censura il trattamento sanzionatorio applicato a Stanley. Auspico che ADM possa prendere atto della giurisprudenza emergente e riconsiderare la sua posizione nei confronti dell’operatore reiteratamente discriminato”.
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Re: Lo stato, grazie alle Class Action, potrà pignorare i beni della Stanleybet
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/08/2023 - 17:51
Infine, una logica riflessione. Se l’avv. Agnello afferma che i gestori dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica, IMPLICA PER LOGICA che dal 2001 al 2005 non erano esonerati, e l’imposta unica spettava solo alla Stanleybet.
Allora perchè si è rifiutata anche di rottamare l’imposta unica degli ex gestori?
E una seconda logica riflessione. Che cosa sarebbe cambiato dal 2015 al 2016 per quanto concerne l’essere co-obbligati in solido?
Quello che è cambiato è solo l’esclusione della sanzione del triplo della media provinciale.
Ancora una volta le affermazioni SONO DEL TUTTO ILLOGICHE; ma basate solo sul fatto che i giudici tributari abbiano inserito nella sentenza qualcosa senza fondamento rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018. E che i gradi di giudizio successivi correggeranno.
Aspetto controdeduzioni in merito.
Allora perchè si è rifiutata anche di rottamare l’imposta unica degli ex gestori?
E una seconda logica riflessione. Che cosa sarebbe cambiato dal 2015 al 2016 per quanto concerne l’essere co-obbligati in solido?
Quello che è cambiato è solo l’esclusione della sanzione del triplo della media provinciale.
Ancora una volta le affermazioni SONO DEL TUTTO ILLOGICHE; ma basate solo sul fatto che i giudici tributari abbiano inserito nella sentenza qualcosa senza fondamento rispetto alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018. E che i gradi di giudizio successivi correggeranno.
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Re: Lo stato, grazie alle Class Action, potrà pignorare i beni della Stanleybet
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/08/2023 - 17:56
una correzione di date:
Infine, una logica riflessione. Se l’avv. Agnello afferma che i gestori dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica, IMPLICA PER LOGICA che dal 2011 al 2015 non erano esonerati, e l’imposta unica spettava solo alla Stanleybet.
Infine, una logica riflessione. Se l’avv. Agnello afferma che i gestori dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell’imposta unica, IMPLICA PER LOGICA che dal 2011 al 2015 non erano esonerati, e l’imposta unica spettava solo alla Stanleybet.
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