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I gestori Stanleybet rimangono sempre coobbligati in solido, nonostante qualche sentenza provvisoria di primo grado
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I gestori Stanleybet rimangono sempre coobbligati in solido, nonostante qualche sentenza provvisoria di primo grado
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/02/2023 - 06:30
I gestori Stanleybet rimangono sempre coobbligati in solido, nonostante qualche sentenza provvisoria di primo grado.
Jamma, ed altri giornali online del settore scommesse, riportano le dichiarazioni dell’Avv. Daniela Agnello in merito a una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Napoli depositata il 22 Febbraio 2023, in cui verrebbe, a suo dire, riconosciuto l’esonero dell’imposizione fiscale per gli anni successivi al 2016.
https://www.jamma.tv/attualita/corte-di ... ale-296886
Non avendo avuto ancora modo di leggere la sentenza originale, anche se con eventuali omississ, le motivazioni riportate da Jamma, ci appaiono del tutto ILLOGICHE. Per cui riteniamo che o i giudici di primo grado non conoscano bene la materia dell’imposta unica e dei rapporti contrattuali interni tra gestori e bookmaker, o quello che hanno riportato i giornali non sia perfettamente fedele alla sentenza stessa. E, in ogni caso, è sempre una sentenza di primo grado, che con molta probabilità verrà riformata in secondo grado o in cassazione.
ILLOGICITA’:
Nel dettaglio, nell’articolo si legge testualmente:
“La Corte ritiene fondate le eccezioni formulate in via preliminare dalla ricorrente in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale e fornisce una corretta lettura della legge di stabilità 2016 che ha modificato la natura dell’imposta sulle scommesse da indiretta ad imposta diretta, applicandola di conseguenza sui ricavi dell’attività economica.
I Giudici tributari statuiscono che “l’imposizione, quindi, andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.
Ora, a nostro parere, se l’imposta unica fosse calcolata sui ricavi della Stanleybet, detratti i compensi ai gestori dei CTD, questi ultimi potrebbero essere esonerati; ma, chi ha il cobanco, paga ugualmente una quota dell’imposta unica e se non lo ha, la paga in modo forfettario. E la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 sancisce che i gestori e bookmakers sono liberi di regolare i loro rapporti contrattuali interni, pur rimanendo ugualmente co-obbligati in solido (considerato implicitamente che la Stanleybet non presta, ancora, fideiussioni a garanzia del puntuale pagamento dell’imposta unica, a differenza dei concessionari ADM). Solo quando eventualmente la Stanleybet presterà la fidejussione come i concessionari ADM, i gestori potrebbero non essere co-obbligati nei confronti dell’erario.
E non si potrebbe nemmeno escludere, pertanto, che la Stanleybet abbia potuto compensare maggiormente i suoi gestori, proprio perché risparmiava sull’imposta unica non versata. Sta di fatto che i gestori o erano in buona fede, ma rimangono co-obbligati in solido; o potrebbero essere addirittura imputati di complicità, come da ipotesi di reato contestata recentemente dalla procura di Catanzaro, che ha, a nostro parere, costretto la Stanleybet a pagare l’imposta unica corrente maturata a partire dal Dicembre 2022. Indagine che, sempre a nostro parere, non si è conclusa, ma sono stati annullati solo i provvedimenti cautelativi, perché la Stanleybet ha iniziato a pagare l’imposta unica corrente.
E anche per evitare di poter essere imputati come correi, consiglierei agli ex gestori di partecipare alla class action, vista la piccola quota di partecipazione, indipendentemente se si è nullatenenti o quasi, o si è operato tramite una SRL. Tanto più che non cambia nulla per gli anni precedenti.
La Stanleybet, pertanto, per esonerare veramente gestori ed ex gestori per il passato, dovrebbe pagare le loro cartelle esattoriali (anche in modo rateale) e casomai, dopo, far causa allo Stato Italiano. In caso contrario, i gestori rischiano sempre il fallimento, se non di più.
Tutto questo, in ogni caso, rafforza le motivazioni e la bontà della class action già depositata alla cancelleria del Tribunale Civile di Roma, e le successive denunce querele per citare in giudizio anche la Stanleybet International Ltd; e ne aumenta notevolmente la gia’ alta probabilità di vittoria nelle sedi giudiziarie, visto che viene ribadito dalla Stanleybet stessa che l’imposta unica è esclusivamente a suo carico, come, in effetti, sta già pagando quella che matura da dicembre 2022.
Infine, il fatto che sia pacifico che l’imposta unica sia, nei rapporti interni contrattuali, a carico solo della Stanleybet, è una problematica del tutto diversa del fatto che i gestori rimangono co-obbligati in solido nei confronti dello Stato Italiano, per le motivazioni ribadite dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2018 (organizzazione dei CTD necessaria per l’accettazione delle scommesse). Problematica che non viene presa in esame da nessuna recente sentenza tributaria di primo grado.
Ancora una volta, riteniamo che questi articoli (e, molto spesso, gia’ i loro titoli) continuino a creare confusione nella percezione dei gestori, e li disincentivano a partecipare alla class action. Quella della perdurante disinformazione percepita dagli ex gestori, a nostro parere, giustifica le denunce querele per colpa grave fatte su consiglio dei loro legali. E spiega perché i gestori attivi continuano ad operare, anche se non possono avere certezza che la Stanleybet parteciperà al prossimo bando, potendo continuare a pagare i “bonus” della rateizzazione delle cartelle esattoriali degli anni precedenti il 2023, dati sotto forma di corrispettivi, su cui sono “costretti a pagare”, illegittimamente, anche le imposte dirette.
Percezione distorta, che ci viene riferita costantemente, da anni, da ex gestori in contatto con gestori attivi, che in gran parte continuano ad avere piana fiducia nel non dover pagare l’imposta unica pregressa, confidando in una soluzione della pesante “Spada di Damocle che pende su di loro”.
Se non accettano tale illegittima imposizione, notoriamente, vengono abbandonati al loro destino, come tutti gli altri ex gestori.
…
In conclusione la sentenza riguarda solo le modalità del calcolo dell’imposta, e non la possibilità di essere esclusi nel pagarla, o di non essere co-obbligati in solido.
E una sentenza, sempre appellabile in secondo grado e in cassazione, con eventuale riduzione dell’imposta accertata.
Jamma, ed altri giornali online del settore scommesse, riportano le dichiarazioni dell’Avv. Daniela Agnello in merito a una sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Napoli depositata il 22 Febbraio 2023, in cui verrebbe, a suo dire, riconosciuto l’esonero dell’imposizione fiscale per gli anni successivi al 2016.
https://www.jamma.tv/attualita/corte-di ... ale-296886
Non avendo avuto ancora modo di leggere la sentenza originale, anche se con eventuali omississ, le motivazioni riportate da Jamma, ci appaiono del tutto ILLOGICHE. Per cui riteniamo che o i giudici di primo grado non conoscano bene la materia dell’imposta unica e dei rapporti contrattuali interni tra gestori e bookmaker, o quello che hanno riportato i giornali non sia perfettamente fedele alla sentenza stessa. E, in ogni caso, è sempre una sentenza di primo grado, che con molta probabilità verrà riformata in secondo grado o in cassazione.
ILLOGICITA’:
Nel dettaglio, nell’articolo si legge testualmente:
“La Corte ritiene fondate le eccezioni formulate in via preliminare dalla ricorrente in tema di presupposti normativi dell’imposizione fiscale e fornisce una corretta lettura della legge di stabilità 2016 che ha modificato la natura dell’imposta sulle scommesse da indiretta ad imposta diretta, applicandola di conseguenza sui ricavi dell’attività economica.
I Giudici tributari statuiscono che “l’imposizione, quindi, andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del CTD”.
Ora, a nostro parere, se l’imposta unica fosse calcolata sui ricavi della Stanleybet, detratti i compensi ai gestori dei CTD, questi ultimi potrebbero essere esonerati; ma, chi ha il cobanco, paga ugualmente una quota dell’imposta unica e se non lo ha, la paga in modo forfettario. E la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 sancisce che i gestori e bookmakers sono liberi di regolare i loro rapporti contrattuali interni, pur rimanendo ugualmente co-obbligati in solido (considerato implicitamente che la Stanleybet non presta, ancora, fideiussioni a garanzia del puntuale pagamento dell’imposta unica, a differenza dei concessionari ADM). Solo quando eventualmente la Stanleybet presterà la fidejussione come i concessionari ADM, i gestori potrebbero non essere co-obbligati nei confronti dell’erario.
E non si potrebbe nemmeno escludere, pertanto, che la Stanleybet abbia potuto compensare maggiormente i suoi gestori, proprio perché risparmiava sull’imposta unica non versata. Sta di fatto che i gestori o erano in buona fede, ma rimangono co-obbligati in solido; o potrebbero essere addirittura imputati di complicità, come da ipotesi di reato contestata recentemente dalla procura di Catanzaro, che ha, a nostro parere, costretto la Stanleybet a pagare l’imposta unica corrente maturata a partire dal Dicembre 2022. Indagine che, sempre a nostro parere, non si è conclusa, ma sono stati annullati solo i provvedimenti cautelativi, perché la Stanleybet ha iniziato a pagare l’imposta unica corrente.
E anche per evitare di poter essere imputati come correi, consiglierei agli ex gestori di partecipare alla class action, vista la piccola quota di partecipazione, indipendentemente se si è nullatenenti o quasi, o si è operato tramite una SRL. Tanto più che non cambia nulla per gli anni precedenti.
La Stanleybet, pertanto, per esonerare veramente gestori ed ex gestori per il passato, dovrebbe pagare le loro cartelle esattoriali (anche in modo rateale) e casomai, dopo, far causa allo Stato Italiano. In caso contrario, i gestori rischiano sempre il fallimento, se non di più.
Tutto questo, in ogni caso, rafforza le motivazioni e la bontà della class action già depositata alla cancelleria del Tribunale Civile di Roma, e le successive denunce querele per citare in giudizio anche la Stanleybet International Ltd; e ne aumenta notevolmente la gia’ alta probabilità di vittoria nelle sedi giudiziarie, visto che viene ribadito dalla Stanleybet stessa che l’imposta unica è esclusivamente a suo carico, come, in effetti, sta già pagando quella che matura da dicembre 2022.
Infine, il fatto che sia pacifico che l’imposta unica sia, nei rapporti interni contrattuali, a carico solo della Stanleybet, è una problematica del tutto diversa del fatto che i gestori rimangono co-obbligati in solido nei confronti dello Stato Italiano, per le motivazioni ribadite dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2018 (organizzazione dei CTD necessaria per l’accettazione delle scommesse). Problematica che non viene presa in esame da nessuna recente sentenza tributaria di primo grado.
Ancora una volta, riteniamo che questi articoli (e, molto spesso, gia’ i loro titoli) continuino a creare confusione nella percezione dei gestori, e li disincentivano a partecipare alla class action. Quella della perdurante disinformazione percepita dagli ex gestori, a nostro parere, giustifica le denunce querele per colpa grave fatte su consiglio dei loro legali. E spiega perché i gestori attivi continuano ad operare, anche se non possono avere certezza che la Stanleybet parteciperà al prossimo bando, potendo continuare a pagare i “bonus” della rateizzazione delle cartelle esattoriali degli anni precedenti il 2023, dati sotto forma di corrispettivi, su cui sono “costretti a pagare”, illegittimamente, anche le imposte dirette.
Percezione distorta, che ci viene riferita costantemente, da anni, da ex gestori in contatto con gestori attivi, che in gran parte continuano ad avere piana fiducia nel non dover pagare l’imposta unica pregressa, confidando in una soluzione della pesante “Spada di Damocle che pende su di loro”.
Se non accettano tale illegittima imposizione, notoriamente, vengono abbandonati al loro destino, come tutti gli altri ex gestori.
…
In conclusione la sentenza riguarda solo le modalità del calcolo dell’imposta, e non la possibilità di essere esclusi nel pagarla, o di non essere co-obbligati in solido.
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