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Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazione"
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Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazione"
Messaggioda advocatus » 12/12/2019 - 12:29
Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazione del bookmaker"
12/12/2019 | 11:37
ROMA - Nuova sentenza della Corte di Cassazione a favore di centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione. La Terza sezione penale ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona il caso del titolare di un centro collegato a Stanleybet, assolto in primo grado dal Tribunale di Pesaro ma ritenuto responsabile del reato di gioco abusivo in secondo grado. Il provvedimento riguarda ancora una volta la cessione gratuita della rete a fine concessione, clausola inserita nel bando del 2012 e ritenuta dalla Corte di Giustizia Ue in contrasto con i principi dell’Unione, perché discriminatoria. Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d'Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente «l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse». LL/Agipro
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.160347
12/12/2019 | 11:37
ROMA - Nuova sentenza della Corte di Cassazione a favore di centri scommesse collegati a bookmaker senza concessione. La Terza sezione penale ha annullato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona il caso del titolare di un centro collegato a Stanleybet, assolto in primo grado dal Tribunale di Pesaro ma ritenuto responsabile del reato di gioco abusivo in secondo grado. Il provvedimento riguarda ancora una volta la cessione gratuita della rete a fine concessione, clausola inserita nel bando del 2012 e ritenuta dalla Corte di Giustizia Ue in contrasto con i principi dell’Unione, perché discriminatoria. Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d'Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente «l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse». LL/Agipro
https://www.agipronews.it/attualit%C3%A ... -id.160347
Re: Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazio
Messaggioda advocatus » 12/12/2019 - 12:49
Dal mio punto di vista, la discriminazione per la eventuale cessione della rete, non era tale da influenzare le scelte dei bookmakers.
Molti titolari di piccole concessioni scadute nel 2013, che hanno preferito successivamente scegliere di fare i gestori con grandi concessionari come Snai, Lottomatica Better, Sisal ed altri, nella pratica alla fine della loro concessione non hanno ceduta alcuna rete.
Quale rete dovevano cedere? Il collegamento ADSL a un provider?
Qui sta il grande equivoco. Non comprendere da parte dei giudici, dell' Avvocatura dello Stato, e dagli avvocati di parte civile italiani, la differenza tra provider e concessionario, che solo nei grandi concessiorari coincideva, e nemmeno sempre.
E quanto sono le spese per un provider? A volte anche inferiori all'1% del volume del movimento.
E quanto costa organizzare un provider?
Senza contare che le tecnologie dei provider si aggiornano poi in continuazione. Da qui chi era provider prima del 2013, ha dovuto impiegare risorse finanziarie notevoli anche dopo.
Vediamo se questa volta i giudici di secondo grado saranno più accorti e competenti.
Questa discriminazione di alcuni book, che si sono accodati alla Stanleybet, ha comportato per loro una serie di vantaggi rispetto ai concessionari regolari. Non limitazioni inferiori delle scommesse. Non costo delle fidejussioni. Non costo dei canoni di concessione. Non costo dei rinnovi contrattuali onerosi. Difficoltà oggettive nel determinare da parte dei Monopoli il reale movimento ai fini dell'imposta unica e delle multe connesse per il non pagamento.
I soliti pasticci all'italiana!
Molti titolari di piccole concessioni scadute nel 2013, che hanno preferito successivamente scegliere di fare i gestori con grandi concessionari come Snai, Lottomatica Better, Sisal ed altri, nella pratica alla fine della loro concessione non hanno ceduta alcuna rete.
Quale rete dovevano cedere? Il collegamento ADSL a un provider?
Qui sta il grande equivoco. Non comprendere da parte dei giudici, dell' Avvocatura dello Stato, e dagli avvocati di parte civile italiani, la differenza tra provider e concessionario, che solo nei grandi concessiorari coincideva, e nemmeno sempre.
E quanto sono le spese per un provider? A volte anche inferiori all'1% del volume del movimento.
E quanto costa organizzare un provider?
Senza contare che le tecnologie dei provider si aggiornano poi in continuazione. Da qui chi era provider prima del 2013, ha dovuto impiegare risorse finanziarie notevoli anche dopo.
Vediamo se questa volta i giudici di secondo grado saranno più accorti e competenti.
Questa discriminazione di alcuni book, che si sono accodati alla Stanleybet, ha comportato per loro una serie di vantaggi rispetto ai concessionari regolari. Non limitazioni inferiori delle scommesse. Non costo delle fidejussioni. Non costo dei canoni di concessione. Non costo dei rinnovi contrattuali onerosi. Difficoltà oggettive nel determinare da parte dei Monopoli il reale movimento ai fini dell'imposta unica e delle multe connesse per il non pagamento.
I soliti pasticci all'italiana!
Re: Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazio
Messaggioda advocatus » 12/12/2019 - 16:24
Un articolo di GiocoNews, con le dichiarazioni dell'Avv. Agnello:
Cassazione: 'Accesso a gara scommesse, mancata discriminazione va dimostrata'
Dicembre 12, 2019
Una sentenza della Corte di Cassazione ritiene che si debba dimostrare che un operatore estero di scommesse non sia stato discriminato nell'accesso alle gare.
La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, si è occupata ancora dei titolari dei centri Stanleybet difesi dall’avvocato Daniela Agnello e ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona che aveva accolto l’appello proposto dal Pm avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pesaro.
Nella motivazione della sentenza si legge che la vicenda rientra tra quelle concernenti le note questioni più volte sottoposte all’attenzione dei giudici comunitari con riferimento all’esercizio di attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione in favore di operatori esclusi dalle gare in violazione del diritto dell’Unione Europea.La Corte di Cassazione censura la Corte territoriale di Ancona statuendo che “non risulta risolutiva la giurisprudenza richiamata dai giudici dell’appello, perché non pertinente al caso specifico” e ancora “riguarda situazione differente”.
La Corte di legittimità ha ritenuto in sentenza, quindi, che la giurisprudenza negativa citata dalla Corte territoriale non era pertinente al caso Stanleybet.
La Cassazione, per il resto, ha ribadito ancora una volta che “in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.40865 del 20.09.12. Maiorana, Rv.253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, poiché in simili casi il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di Giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sicché non integra il reato di cui all’art.4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt.43 e 49 del Trattato Ce”.
La Corte di Cassazione ha concluso con l’annullamento della sentenza di condanna e il rinvio ad altra Corte di Appello per un nuovo giudizio che tenga conto “dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di Giustizia” e della “giurisprudenza di questa Corte, specie con riferimento all’ipotesi di accettazione e raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker straniero, come nel caso di specie”.
Ancora una volta, si legge in una nota dello Studio legale Agnello, "la Corte di Cassazione afferma il principio della discriminazione dell’operatore Stanleybet nell’accesso al sistema concessorio italiano e impone ai giudici territoriali di tenere conto dei precedenti di legittimità e dei principi disposti in materia nelle pronunce della Corte di Giustizia Ue".
Cassazione: 'Accesso a gara scommesse, mancata discriminazione va dimostrata'
Dicembre 12, 2019
Una sentenza della Corte di Cassazione ritiene che si debba dimostrare che un operatore estero di scommesse non sia stato discriminato nell'accesso alle gare.
La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, si è occupata ancora dei titolari dei centri Stanleybet difesi dall’avvocato Daniela Agnello e ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona che aveva accolto l’appello proposto dal Pm avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pesaro.
Nella motivazione della sentenza si legge che la vicenda rientra tra quelle concernenti le note questioni più volte sottoposte all’attenzione dei giudici comunitari con riferimento all’esercizio di attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione in favore di operatori esclusi dalle gare in violazione del diritto dell’Unione Europea.La Corte di Cassazione censura la Corte territoriale di Ancona statuendo che “non risulta risolutiva la giurisprudenza richiamata dai giudici dell’appello, perché non pertinente al caso specifico” e ancora “riguarda situazione differente”.
La Corte di legittimità ha ritenuto in sentenza, quindi, che la giurisprudenza negativa citata dalla Corte territoriale non era pertinente al caso Stanleybet.
La Cassazione, per il resto, ha ribadito ancora una volta che “in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.40865 del 20.09.12. Maiorana, Rv.253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, poiché in simili casi il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di Giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sicché non integra il reato di cui all’art.4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt.43 e 49 del Trattato Ce”.
La Corte di Cassazione ha concluso con l’annullamento della sentenza di condanna e il rinvio ad altra Corte di Appello per un nuovo giudizio che tenga conto “dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di Giustizia” e della “giurisprudenza di questa Corte, specie con riferimento all’ipotesi di accettazione e raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker straniero, come nel caso di specie”.
Ancora una volta, si legge in una nota dello Studio legale Agnello, "la Corte di Cassazione afferma il principio della discriminazione dell’operatore Stanleybet nell’accesso al sistema concessorio italiano e impone ai giudici territoriali di tenere conto dei precedenti di legittimità e dei principi disposti in materia nelle pronunce della Corte di Giustizia Ue".
Re: Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazio
Messaggioda advocatus » 12/12/2019 - 16:30
advocatus ha scritto:Un articolo di GiocoNews, con le dichiarazioni dell'Avv. Agnello:
Cassazione: 'Accesso a gara scommesse, mancata discriminazione va dimostrata'
Dicembre 12, 2019
Una sentenza della Corte di Cassazione ritiene che si debba dimostrare che un operatore estero di scommesse non sia stato discriminato nell'accesso alle gare.
La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, si è occupata ancora dei titolari dei centri Stanleybet difesi dall’avvocato Daniela Agnello e ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona che aveva accolto l’appello proposto dal Pm avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pesaro.
Nella motivazione della sentenza si legge che la vicenda rientra tra quelle concernenti le note questioni più volte sottoposte all’attenzione dei giudici comunitari con riferimento all’esercizio di attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione in favore di operatori esclusi dalle gare in violazione del diritto dell’Unione Europea.La Corte di Cassazione censura la Corte territoriale di Ancona statuendo che “non risulta risolutiva la giurisprudenza richiamata dai giudici dell’appello, perché non pertinente al caso specifico” e ancora “riguarda situazione differente”.
La Corte di legittimità ha ritenuto in sentenza, quindi, che la giurisprudenza negativa citata dalla Corte territoriale non era pertinente al caso Stanleybet.
La Cassazione, per il resto, ha ribadito ancora una volta che “in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.40865 del 20.09.12. Maiorana, Rv.253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, poiché in simili casi il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di Giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sicché non integra il reato di cui all’art.4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt.43 e 49 del Trattato Ce”.
La Corte di Cassazione ha concluso con l’annullamento della sentenza di condanna e il rinvio ad altra Corte di Appello per un nuovo giudizio che tenga conto “dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di Giustizia” e della “giurisprudenza di questa Corte, specie con riferimento all’ipotesi di accettazione e raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker straniero, come nel caso di specie”.
Ancora una volta, si legge in una nota dello Studio legale Agnello, "la Corte di Cassazione afferma il principio della discriminazione dell’operatore Stanleybet nell’accesso al sistema concessorio italiano e impone ai giudici territoriali di tenere conto dei precedenti di legittimità e dei principi disposti in materia nelle pronunce della Corte di Giustizia Ue".
Perfettamente d'accordo con l'Avv. Agnello. Mi chiedo però cosa significa "tenere conto dei precedenti di legittimità e dei principi disposti in materia nelle pronunce della Corte di Giustizia Ue"
Se nel frattempo, da una più attenta e tecnica analisi della supposta discriminazioni, siano in seguito emerse delle nuove considerazioni come quelle da me esposte in un commento precednte in questo topic, che succede? ....Le deve ignorare perchè i giudici preceneti non ne avevano tenuto conto?
La mia è una domanda. Qualcuno mi sa rispondere?
Re: Scommesse e cessione della rete, Cassazione riapre caso su ctd estero: "Giudici valutino la potenziale discriminazio
Messaggioda advocatus » 16/12/2019 - 07:16
Nessuno ha ancora risposto alla domanda del mio ultimo commento. Solo un mio amico avvocato, per il momento, mi ha risposto in privato.
Intanto in generale, la Corte di Cassazione può “cassare” una sentenza senza rinvio o con rinvio.
Cos’é “La cassazione con rinvio”?
La Corte di cassazione effettua il cosiddetto rinvio quando – a seguito della sua decisione – il processo deve proseguire davanti ad un altro giudice. Tale giudice è chiamato, per questo motivo, “giudice del rinvio”.
Il giudizio di rinvio è previsto a causa della caratteristica fondamentale della Corte di cassazione: si tratta, infatti, di un giudice di legittimità che, di conseguenza, non può decidere nel merito della causa. Il rinvio, infatti, viene disposto proprio quando la Corte ritiene che, ai fini della decisione, sia necessario il compimento di nuovi accertamenti di fatto, ossia di nuove valutazioni. Non potendo, essa stessa, procedere ai predetti accertamenti, rinvia al giudice di merito. Ma chi è il giudice del rinvio?
Normalmente, il giudice del rinvio, ossia il giudice al quale è trasmessa la causa, è un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata ma di pari grado (per esempio, se la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello, il rinvio verrà operato nei confronti di un giudice diverso ma, pur sempre, un giudice della Corte d’appello). Essendo il ricorso per Cassazione un tipo d’impugnazione che, generalmente, è preceduta dall’appello, ne consegue che, il più delle volte, il giudice del rinvio sarà un giudice di secondo grado.
Il mio amico non ha letto la sentenza, ma se AGIMEG ha scritto testualmente, e non se lo sia inventato:
Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d'Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente “l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse”.
ne deriverebbe che rientriamo proprio nel caso specifico di rinvio con nuova valutazione, e di conseguenza, pur tenendo conto di quanto addotto dall’Avv. Agnello, il giudice del rinvio potrà fare altri accertamenti e valutazioni, non escludendo quelle da me addotte precedentemente.
Aspetto altre controdeduzioni in merito. Tutto, come ho già detto, è soggetto ad interpretazione.
Intanto in generale, la Corte di Cassazione può “cassare” una sentenza senza rinvio o con rinvio.
Cos’é “La cassazione con rinvio”?
La Corte di cassazione effettua il cosiddetto rinvio quando – a seguito della sua decisione – il processo deve proseguire davanti ad un altro giudice. Tale giudice è chiamato, per questo motivo, “giudice del rinvio”.
Il giudizio di rinvio è previsto a causa della caratteristica fondamentale della Corte di cassazione: si tratta, infatti, di un giudice di legittimità che, di conseguenza, non può decidere nel merito della causa. Il rinvio, infatti, viene disposto proprio quando la Corte ritiene che, ai fini della decisione, sia necessario il compimento di nuovi accertamenti di fatto, ossia di nuove valutazioni. Non potendo, essa stessa, procedere ai predetti accertamenti, rinvia al giudice di merito. Ma chi è il giudice del rinvio?
Normalmente, il giudice del rinvio, ossia il giudice al quale è trasmessa la causa, è un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata ma di pari grado (per esempio, se la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello, il rinvio verrà operato nei confronti di un giudice diverso ma, pur sempre, un giudice della Corte d’appello). Essendo il ricorso per Cassazione un tipo d’impugnazione che, generalmente, è preceduta dall’appello, ne consegue che, il più delle volte, il giudice del rinvio sarà un giudice di secondo grado.
Il mio amico non ha letto la sentenza, ma se AGIMEG ha scritto testualmente, e non se lo sia inventato:
Decisione ripresa nel provvedimento della Cassazione, che annullato con rinvio la sentenza di colpevolezza della Corte d'Appello: i giudici dovranno verificare nuovamente “l’“antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley» al bando Monti, in particolare valutando il «valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse”.
ne deriverebbe che rientriamo proprio nel caso specifico di rinvio con nuova valutazione, e di conseguenza, pur tenendo conto di quanto addotto dall’Avv. Agnello, il giudice del rinvio potrà fare altri accertamenti e valutazioni, non escludendo quelle da me addotte precedentemente.
Aspetto altre controdeduzioni in merito. Tutto, come ho già detto, è soggetto ad interpretazione.
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