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Scommesse, Avv. Daniela Agnello: necessarie “regole aperte e non discriminatorie”
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Scommesse, Avv. Daniela Agnello: necessarie “regole aperte e non discriminatorie”
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2019 - 16:04
Scommesse, Avv. Daniela Agnello: necessarie “regole aperte e non discriminatorie”
17 Aprile 2019 - 15:13
https://www.jamma.tv/attualitasx/scomme ... rie-167330
Abbiamo chiesto all’avvocato Daniela Agnello un commento sul parere fornito dal Consiglio di Stato in merito alla gara per i punti di raccolta scommesse.
«Le concessioni rilasciate all’esito dell’ultima gara Monti sono scadute il 30 giugno 2016 e – ricorda l’avvocato Daniela Agnello – da quasi tre anni si sta procedendo con successive proroghe annuali.
Con la legge di Stabilità 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stata prevista una nuova gara e il Ministero dell’Economia ha sottoposto la relativa disciplina di gara al parere preventivo del Consiglio di Stato in sede consultiva. Stanleybet – puntualizza l’avvocato – ha scritto all’Organo consultivo diverse osservazioni in merito allo schema del bando e degli atti di gara per il nuovo affidamento delle concessioni delle attività di scommesse in rete fisica rappresentando le problematiche attinenti ai rischi di reiterare le pregresse distorsioni del sistema, le asimmetrie di mercato e gli ostacoli esistenti nelle tre precedenti normative di gare.
La società con missiva del 20 marzo 2019 ha rilevato l’importanza di sottoporre al Ministero dell’Economia, prima dell’emanazione della nuova gara, la necessità di rimuovere gli effetti delle precedenti discriminazioni subite dalla Stanleybet e dai suoi CTD, le quali osterebbero ad una partecipazione alla gara in condizioni di piena parità rispetto agli operatori che non sono stati discriminati.
Si rammenta che Stanley e i CTD hanno continuato a subire azioni repressive da parte delle autorità di Polizia, azioni penali dagli Uffici delle Procure della Repubblica, divieti di collocare nei loro punti vendita gli apparecchi da intrattenimento e altro. Dal punto di vista fiscale si rileva l’instaurazione di un elevato contenzioso tributario dinanzi alla Giustizia Tributaria di ogni grado e, da ultimo, uno rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Parma alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha già avviato formalmente il procedimento.
Stanley ha chiesto di prevedere regole aperte e non discriminatorie, di far partire tutti gli operatori dallo stesso “nastro di partenza” senza avvantaggiare ulteriormente le aziende già presenti nel mercato.
Il Consiglio di Stato ha allegato tale missiva al suo parere, richiedendo al Ministero di affrontare specificamente le questioni sollevate da Stanleybet in merito al «rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si traducano in ulteriori vantaggi per gli incumbent — già in regime di proroga — e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato» (punto 11 del Parere consultivo del Consiglio di Stato n. 257/2019).
Il Consiglio di Stato ha chiesto – conclude Agnello – all’ufficio legislativo del Ministero di rielaborare il testo normativo e di svolgere gli opportuni approfondimenti.
Stanley ha già dichiarato pubblicamente in diverse occasioni e a diversi interlocutori che parteciperà alla gara e ha già manifestato la disponibilità ad un confronto con le amministrazioni per risolvere le diverse criticità del sistema».
17 Aprile 2019 - 15:13
https://www.jamma.tv/attualitasx/scomme ... rie-167330
Abbiamo chiesto all’avvocato Daniela Agnello un commento sul parere fornito dal Consiglio di Stato in merito alla gara per i punti di raccolta scommesse.
«Le concessioni rilasciate all’esito dell’ultima gara Monti sono scadute il 30 giugno 2016 e – ricorda l’avvocato Daniela Agnello – da quasi tre anni si sta procedendo con successive proroghe annuali.
Con la legge di Stabilità 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) è stata prevista una nuova gara e il Ministero dell’Economia ha sottoposto la relativa disciplina di gara al parere preventivo del Consiglio di Stato in sede consultiva. Stanleybet – puntualizza l’avvocato – ha scritto all’Organo consultivo diverse osservazioni in merito allo schema del bando e degli atti di gara per il nuovo affidamento delle concessioni delle attività di scommesse in rete fisica rappresentando le problematiche attinenti ai rischi di reiterare le pregresse distorsioni del sistema, le asimmetrie di mercato e gli ostacoli esistenti nelle tre precedenti normative di gare.
La società con missiva del 20 marzo 2019 ha rilevato l’importanza di sottoporre al Ministero dell’Economia, prima dell’emanazione della nuova gara, la necessità di rimuovere gli effetti delle precedenti discriminazioni subite dalla Stanleybet e dai suoi CTD, le quali osterebbero ad una partecipazione alla gara in condizioni di piena parità rispetto agli operatori che non sono stati discriminati.
Si rammenta che Stanley e i CTD hanno continuato a subire azioni repressive da parte delle autorità di Polizia, azioni penali dagli Uffici delle Procure della Repubblica, divieti di collocare nei loro punti vendita gli apparecchi da intrattenimento e altro. Dal punto di vista fiscale si rileva l’instaurazione di un elevato contenzioso tributario dinanzi alla Giustizia Tributaria di ogni grado e, da ultimo, uno rinvio pregiudiziale della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Parma alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha già avviato formalmente il procedimento.
Stanley ha chiesto di prevedere regole aperte e non discriminatorie, di far partire tutti gli operatori dallo stesso “nastro di partenza” senza avvantaggiare ulteriormente le aziende già presenti nel mercato.
Il Consiglio di Stato ha allegato tale missiva al suo parere, richiedendo al Ministero di affrontare specificamente le questioni sollevate da Stanleybet in merito al «rischio che le previsioni della nuova procedura concorsuale si traducano in ulteriori vantaggi per gli incumbent — già in regime di proroga — e, al contempo, in nuove asimmetrie in pregiudizio delle imprese di altri Stati Membri che intendono accedere al mercato» (punto 11 del Parere consultivo del Consiglio di Stato n. 257/2019).
Il Consiglio di Stato ha chiesto – conclude Agnello – all’ufficio legislativo del Ministero di rielaborare il testo normativo e di svolgere gli opportuni approfondimenti.
Stanley ha già dichiarato pubblicamente in diverse occasioni e a diversi interlocutori che parteciperà alla gara e ha già manifestato la disponibilità ad un confronto con le amministrazioni per risolvere le diverse criticità del sistema».
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Re: Scommesse, Avv. Daniela Agnello: necessarie “regole aperte e non discriminatorie”
Messaggioda scommettitore siracusano » 17/04/2019 - 16:05
Parere Consiglio di Stato su bando scommesse, le valutazioni dell’avvocato Ripamonti
17 Aprile 2019 - 12:16
https://www.jamma.tv/attualitasx/parere ... nti-167310
Per Jamma, il pensiero di uno dei professionisti più noti ed affermati del Settore. L’avv.Marco Ripamonti si è così espresso sull’argomento:
«Ritengo che il provvedimento di sospensione della pronuncia consultiva del Consiglio di Stato debba fare seriamente riflettere la politica ed il legislatore e certifichi inesorabilmente la grave crisi in cui versano i comparti del gioco e delle scommesse. Va premesso come lo stesso Consiglio di Stato, in ordine all’obbligatorietà del parere ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito in legge 44/2012, abbia puntualizzato e premesso come detto parere debba concentrarsi sull’impostazione complessiva degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, sulla loro coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento, nonché sulla soluzione di eventuali nodi interpretativi e specifici quesiti sui quali l’amministrazione competente provveda a segnalare l’esigenza di particolari approfondimenti. Quindi, una valutazione che va ben oltre ai meri profili di legittimità formale, ma che è finalizzata al merito vero e proprio.
Ebbene, in relazione a tale funzione, il Consiglio di Stato ha rilevato importanti criticità, tali da rendere necessario soprassedere all’emissione di un parere favorevole.
La prima criticità consiste nel rapporto con le autonomie territoriali.
Nodo, come è evidente, grave ed irrisolto.
Le Regioni del resto, secondo il resoconto dell’Agenzia dei monopoli, non hanno legiferato o, comunque, regolato la materia per quanto di loro competenza, benché la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1048 (modificato dall’art. 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e comma 1049, parlando di “corretto assetto distributivo . . .anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata”, abbiano previsto che “le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”, e ciò “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048”. L’intesa del 7 settembre 2017 alla quale non è poi seguito il decreto ministeriale di recepimento, sentite le Commissioni parlamentari competenti, pure previsto dallo stesso comma 936 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, reca (punto 1) indicazioni di riduzione dell’offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi con un programma di riduzione del numero di tali apparecchi ripartito per Regione, la sostituzione per rottamazione degli AWP con le AWPR entro il 31 dicembre 2019 e il dimezzamento in tre anni dei punti di vendita del gioco pubblico; rinvia, inoltre, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali (punto 2) la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco. Enuncia, quindi – punti 3) e 4) -, gli obiettivi di innalzare il livello qualitativo dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco e di innalzare il sistema dei controlli.
Sul tale aspetto, di estrema rilevanza, il Consiglio di Stato afferma di non comprendere dagli atti pervenuti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara. D’altro canto nessun richiamo, osserva il Consiglio di Stato, viene fatto in proposito. Né, osservano gli stessi Consiglieri di Palazzo Spada, si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né – si osserva ancora – si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perchè esso possa esser ritenuto non necessario. Né, aggiungono i Consiglieri, si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare.
Ebbene, c’è da dire che tali osservazioni del Consiglio di Stato si commentano davvero da sole e forniscono, per converso, uno spaccato vero e proprio dello “stato dell’arte”, purtroppo caratterizzato da innumerevoli ed assai gravi problematiche che, invece, sono molto note agli addetti ai lavori.
Continuano a Palazzo Spada affermando come nella relazione si rappresenti l’urgenza dell’indizione della procedura, stante il termine di legge (30 settembre 2018) e il termine di proroga delle concessioni in essere (fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019).
Importante sottolineare come, riguardo alla ipotesi di proroga di quest’ultimo termine, emerga dal parere stesso la preoccupazione che vengano adeguatamente valutate possibili ripercussioni anticoncorrenziali e anticomunitarie. (quindi, mi permetto di aggiungere, in ipotesi, nuovamente e per l’ennesima volta discriminatorie, con tutto ciò che ne deriva a livello di contenzioso).
Conclude il punto, il Consiglio di Stato, con l’esortazione al Ministero affinchè fornisca più approfondite e complete valutazioni in merito alla possibilità di procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e, in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità). Ebbene, anche in questo caso, le considerazioni del Consiglio di Stato e l’apertura, a mio avviso non troppo convinta, ad un rimedio che possa prescindere dagli aspetti evidenziati, denota la fortissima criticità del sistema attuale, che è il risultato di stratificazioni normative incoerenti e di soluzioni di tipo “rimediale” talvolta fin troppo avventurose.
In stretta correlazione con tale argomento, il Consiglio di Stato, apertis verbis, pone una ulteriore problematica, che in effetti, coralmente, era stata ampiamente avvertita dagli addetti ai lavori: la distribuzione della rete di raccolta.
Afferma il Consiglio di Stato come non si comprenda in che modo i 10.000 “diritti” (negozi) e i 4.000 “diritti” (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano “atterrare” sul territorio. Soffermarsi sull’utilizzo, forse un pò sardonico, del verbo atterrare, a mio avviso la dice lunga sulle preoccupazioni di Palazzo Spada. In pratica il Consiglio di Stato manifesta di non comprendere se la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo, tra le regioni e all’interno delle regioni, per aree territoriali, in modo da evitare eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre. Ed aggiungono i Consiglieri che non vi sia dubbio sul fatto che uno dei punti problematici che sembrano emergere riguardi proprio il rapporto con i Comuni e la nota tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili. Ed anche stavolta si afferma come tali problematiche non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara.
Purtroppo, anche stavolta i concetti espressi dal Consiglio di Stato si commentano da soli e, nonostante linee giurisprudenziali finora tese ad affermare la legittimità di regolamenti comunali in tema di orari e distanze, si coglie pur tuttavia, quantomeno in sede consultiva, una perplessità del supremo consesso amministrativo su tali temi che, ad avviso di chi parla, non possono più essere rimandati, perchè è inaccettabile che a livello locale si possa proseguire in politiche, talvolta, fortemente espulsive, in favore di zone “franche” (per la verità molto limitate) e con forti differenziazioni anche in tema di orari. Senza poi dire dell’insidia rappresentata da una nuova possibile situazione di forte contenzioso a livello discriminatorio che, protraendosi nuovamente i diritti concessori in essere, potrebbe reiterarsi.
Situazione, quindi, altamente critica, certificata dallo stesso Consiglio di Stato, che merita di essere affrontata con urgenza».
17 Aprile 2019 - 12:16
https://www.jamma.tv/attualitasx/parere ... nti-167310
Per Jamma, il pensiero di uno dei professionisti più noti ed affermati del Settore. L’avv.Marco Ripamonti si è così espresso sull’argomento:
«Ritengo che il provvedimento di sospensione della pronuncia consultiva del Consiglio di Stato debba fare seriamente riflettere la politica ed il legislatore e certifichi inesorabilmente la grave crisi in cui versano i comparti del gioco e delle scommesse. Va premesso come lo stesso Consiglio di Stato, in ordine all’obbligatorietà del parere ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito in legge 44/2012, abbia puntualizzato e premesso come detto parere debba concentrarsi sull’impostazione complessiva degli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, sulla loro coerenza rispetto al quadro normativo di riferimento, nonché sulla soluzione di eventuali nodi interpretativi e specifici quesiti sui quali l’amministrazione competente provveda a segnalare l’esigenza di particolari approfondimenti. Quindi, una valutazione che va ben oltre ai meri profili di legittimità formale, ma che è finalizzata al merito vero e proprio.
Ebbene, in relazione a tale funzione, il Consiglio di Stato ha rilevato importanti criticità, tali da rendere necessario soprassedere all’emissione di un parere favorevole.
La prima criticità consiste nel rapporto con le autonomie territoriali.
Nodo, come è evidente, grave ed irrisolto.
Le Regioni del resto, secondo il resoconto dell’Agenzia dei monopoli, non hanno legiferato o, comunque, regolato la materia per quanto di loro competenza, benché la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1048 (modificato dall’art. 1, comma 1097, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e comma 1049, parlando di “corretto assetto distributivo . . .anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata”, abbiano previsto che “le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”, e ciò “al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1047 e 1048”. L’intesa del 7 settembre 2017 alla quale non è poi seguito il decreto ministeriale di recepimento, sentite le Commissioni parlamentari competenti, pure previsto dallo stesso comma 936 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, reca (punto 1) indicazioni di riduzione dell’offerta di gioco, sia dei volumi che dei punti vendita, attraverso la riduzione degli apparecchi AWP attivi con un programma di riduzione del numero di tali apparecchi ripartito per Regione, la sostituzione per rottamazione degli AWP con le AWPR entro il 31 dicembre 2019 e il dimezzamento in tre anni dei punti di vendita del gioco pubblico; rinvia, inoltre, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali (punto 2) la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco. Enuncia, quindi – punti 3) e 4) -, gli obiettivi di innalzare il livello qualitativo dei punti di gioco e dell’offerta attraverso nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco e di innalzare il sistema dei controlli.
Sul tale aspetto, di estrema rilevanza, il Consiglio di Stato afferma di non comprendere dagli atti pervenuti se e in che modo i contenuti di questa intesa siano stati valutati e tenuti presenti nella redazione dei documenti di gara. D’altro canto nessun richiamo, osserva il Consiglio di Stato, viene fatto in proposito. Né, osservano gli stessi Consiglieri di Palazzo Spada, si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale, che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né – si osserva ancora – si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perchè esso possa esser ritenuto non necessario. Né, aggiungono i Consiglieri, si forniscono elementi di valutazione, pur necessari, riguardo alla ritenuta non ostatività, ai fini della procedura di gara, della mancanza di tali atti, che pure paiono essere in qualche modo configurati dalla legge come presupposti per l’indizione delle gare.
Ebbene, c’è da dire che tali osservazioni del Consiglio di Stato si commentano davvero da sole e forniscono, per converso, uno spaccato vero e proprio dello “stato dell’arte”, purtroppo caratterizzato da innumerevoli ed assai gravi problematiche che, invece, sono molto note agli addetti ai lavori.
Continuano a Palazzo Spada affermando come nella relazione si rappresenti l’urgenza dell’indizione della procedura, stante il termine di legge (30 settembre 2018) e il termine di proroga delle concessioni in essere (fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019).
Importante sottolineare come, riguardo alla ipotesi di proroga di quest’ultimo termine, emerga dal parere stesso la preoccupazione che vengano adeguatamente valutate possibili ripercussioni anticoncorrenziali e anticomunitarie. (quindi, mi permetto di aggiungere, in ipotesi, nuovamente e per l’ennesima volta discriminatorie, con tutto ciò che ne deriva a livello di contenzioso).
Conclude il punto, il Consiglio di Stato, con l’esortazione al Ministero affinchè fornisca più approfondite e complete valutazioni in merito alla possibilità di procedere in assenza di decreto ministeriale di recepimento dell’intesa sancita in Conferenza unificata, in assenza delle leggi regionali attuative previste dalla legge e, in ogni caso, se e in che misura i soli contenuti dell’intesa possano sopperire alle suddette mancanze e, in caso positivo, se e in che modo essi debbano essere considerati e inclusi nei documenti di gara (oppure perché si possa ritenere legittimo escluderne ogni rilevanza e applicabilità). Ebbene, anche in questo caso, le considerazioni del Consiglio di Stato e l’apertura, a mio avviso non troppo convinta, ad un rimedio che possa prescindere dagli aspetti evidenziati, denota la fortissima criticità del sistema attuale, che è il risultato di stratificazioni normative incoerenti e di soluzioni di tipo “rimediale” talvolta fin troppo avventurose.
In stretta correlazione con tale argomento, il Consiglio di Stato, apertis verbis, pone una ulteriore problematica, che in effetti, coralmente, era stata ampiamente avvertita dagli addetti ai lavori: la distribuzione della rete di raccolta.
Afferma il Consiglio di Stato come non si comprenda in che modo i 10.000 “diritti” (negozi) e i 4.000 “diritti” (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano “atterrare” sul territorio. Soffermarsi sull’utilizzo, forse un pò sardonico, del verbo atterrare, a mio avviso la dice lunga sulle preoccupazioni di Palazzo Spada. In pratica il Consiglio di Stato manifesta di non comprendere se la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo, tra le regioni e all’interno delle regioni, per aree territoriali, in modo da evitare eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre. Ed aggiungono i Consiglieri che non vi sia dubbio sul fatto che uno dei punti problematici che sembrano emergere riguardi proprio il rapporto con i Comuni e la nota tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili. Ed anche stavolta si afferma come tali problematiche non sembra siano state prese in adeguata considerazione nei documenti di gara.
Purtroppo, anche stavolta i concetti espressi dal Consiglio di Stato si commentano da soli e, nonostante linee giurisprudenziali finora tese ad affermare la legittimità di regolamenti comunali in tema di orari e distanze, si coglie pur tuttavia, quantomeno in sede consultiva, una perplessità del supremo consesso amministrativo su tali temi che, ad avviso di chi parla, non possono più essere rimandati, perchè è inaccettabile che a livello locale si possa proseguire in politiche, talvolta, fortemente espulsive, in favore di zone “franche” (per la verità molto limitate) e con forti differenziazioni anche in tema di orari. Senza poi dire dell’insidia rappresentata da una nuova possibile situazione di forte contenzioso a livello discriminatorio che, protraendosi nuovamente i diritti concessori in essere, potrebbe reiterarsi.
Situazione, quindi, altamente critica, certificata dallo stesso Consiglio di Stato, che merita di essere affrontata con urgenza».
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