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Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
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Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/01/2018 - 11:54
Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
10/01/2018 08:58
https://www.agimeg.it/giochionline/onli ... eno-4-anni
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per il gioco online. In palio fino a 120 concessioni, al corrispettivo di 200mila euro ciascuna, l’intera procedura porterà quindi nelle casse dello Stato 24 milioni di euro. Le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022. rg/AGIMEG
Giochi online: il termine per presentare le domande scade il 19 marzo
Gli operatori del gambling hanno tempo fino alle 15 del 19 marzo prossimo per presentare domanda per una delle 120 concessioni del gioco online italiane. Le offerte – informa l’Agimeg – verranno aperte il 19 aprile alle 12, e verranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione “fino alla concorrenza del numero di 120”. Il corrispettivo, da versare una tantum, per la concessione è di 200mila euro, l’intera procedura porterà quindi nelle casse dello Stato 24 milioni di euro. Le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022, e non possono essere rinnovate. Gli aggiudicatari potranno offrire online scommesse ippiche, sportive e virtuali, sia a quota fissa che a totalizzatore; concorsi a pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale; giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; betting exchange; bingo. gr/AGIMEG
Gioco online: alla gara possono partecipare le società di capitali attive nello SEE
Alla gara per le 120 concessioni italiane per il gioco online possono partecipare tutti operatori del gambling che offrono almeno una tipologia di gioco compreso nel portafogli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e esercitano in Italia o in un altro Stato dello Spazio economico europeo, e sono in possesso di una concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui l’operatore ha la sede legale o quella operativa. Le imprese individuali, le società di persone, le società costituende, i consorzi e le società consortili di persone devono espressamente obbligarsi a costituirsi o trasformarsi in società di capitali avente la sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo prima della sottoscrizione della convenzione. I soggetti già costituiti in forma di società di capitali devono stabilire la loro sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione. Oltre all’una tantum da 200mila euro – informa l’Agimeg – i partecipanti dovranno versare una garanzia provvisoria di 100mila euro “costituita in numerario od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito”, oppure attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o aziende di assicurazione. La garanzia provvisoria deve avere efficacia e validità per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda. gr/AGIMEG
Gioco online, ammessi alla gara anche bookmaker extra-SEE e soggetti che operano in altri settori
Alla gara per le 120 concessioni italiane per il gioco online possono partecipare anche i soggetti che operano”in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di ricavi relativo al biennio precedente la data di presentazione della domanda inferiore a 1.500.000″ di euro. Il bando di gara appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea – informa l’genzia stampa Agimeg – prevede però che questi soggetti siano in possesso “anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, comprovata da apposita relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, aventi le caratteristiche indicate nelle regole tecniche della procedura selettiva e che prestino all’Agenzia delle dogane e dei monopoli garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo pari” a 1,5 milioni di euro. gr/AGIMEG
Giochi online, Pinnacle, Marathonbet e Winamax tra i colossi internazionali interessati al mercato italiano
Tanti gli operatori internazionali che negli scorsi mesi hanno manifestato interesse per il mercato italiano del gioco online, e che attendevano quindi la pubblicazione del bando. Prima fra tutte – informa l’agenzia stampa Agimeg – la Pinnacle, colosso del betting con licenza a Curacao e Malta. Pinnacle è specializzata negli Esports e nelle scommesse con l’Asian Handicap, ma commercializza anche altri prodotti come i casinò online. Nella scelta di entrare nel mercato italiano, è stato decisivo il cambio nella modalità di tassazione per il gioco online in Italia (sul margine, al 22%). Tra i big in arrivo, come anticipato, anche Marathonbet e Winamax. La prima si è messa in luce nel mercato del betting in Spagna, Regno Unito e in Russia. La seconda è la società leader del poker online in Francia (sesto a livello mondiale per la raccolta nel poker), che a partire dallo scorso aprile ha cominciato a cercare personale per il mercato italiano. lp/AGIMEG
Gioco online, il mercato italiano vale 1,2 miliardi di euro. Casinò online e scommesse sportive dominano il settore
Nel 2016 la spesa nei giochi online è stata pari a 1 miliardo di euro, mentre nei primi sei mesi del 2017 si è attestata a 611 milioni di euro (un dato in crescita del 23% rispetto al primo semestre 2016) per una stima di oltre 1,2 miliardi di euro a fine anno. Numeri alla mano – secondo il Rapporto del Politecnico di Milano sul gioco online in Italia – le scommesse sportive nel primo semestre 2017 sono migliorate del 25% passando da 171 a 214 milioni di euro, secondo voce per spesa alle spalle dei casinò games che con 269 milioni di euro sono cresciuti del 29%. In crescita anche il poker a torneo, salito del 18% a 38 milioni, giù invece il poker cash, che ha perso il 6% attestandosi a 36 milioni, mentre gli altri giochi – comprendenti tra gli altri Lotto, Lotterie, scommesse ippiche, gratta e vinci, bingo e scommesse virtuali – hanno totalizzato 54 milioni di euro (+16%), trascinati soprattutto dal Lotto che ha registrato un incremento della spesa del 66% a 12 milioni di euro. Tra gennaio e giugno si segnalano una media di 7,9 milioni di conti gioco, con una media di 2,2 conti aperti per ciascun giocatore. Quasi la metà (49%) dei giocatori online del Paese vive al Sud e nelle Isole, il 30% al Nord e il 21% al Centro. L’82% dei giocatori è di sesso maschile, il 18% è donna (nel 2013 la percentuale femminile era del 14%). La fascia di età più sensibile al fascino del gioco online è quella compresa fra i 25-34 anni (29%) seguita da quella 35-44 (24%), in linea con i dati del 2016. cr-gr/AGIMEG
10/01/2018 08:58
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per il gioco online. In palio fino a 120 concessioni, al corrispettivo di 200mila euro ciascuna, l’intera procedura porterà quindi nelle casse dello Stato 24 milioni di euro. Le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022. rg/AGIMEG
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Re: Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/01/2018 - 12:20
Giochi online, Pinnacle, Marathonbet e Winamax tra i colossi internazionali interessati al mercato italiano
10/01/2018 10:00
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Re: Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/01/2018 - 12:23
Gioco online, ammessi alla gara anche bookmaker extra-SEE e soggetti che operano in altri settori
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Re: Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda linak72 » 10/01/2018 - 15:12
Quindi gli eventuali nuovi operatori potranno iniziare ad effettuare la raccolta non prima di aprile-maggio?
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Re: Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/01/2018 - 15:20
linak72 ha scritto:Quindi gli eventuali nuovi operatori potranno iniziare ad effettuare la raccolta non prima di aprile-maggio?
Si. Tra tempi di verifica delle documentazioni di idoneità previste, allegate alla gara, ed eventuali TEST per il collegamento a SOGEI (a meno di non servirsi di provider già abilitati), non penso che inizieranno la raccolta prima di Maggio.
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Messaggioda scommettitore siracusano » 10/01/2018 - 16:53
ADM nel bando dell’online ha rispettato il principio di competitività?
10 gennaio 2018 - 16:17
https://www.jamma.tv/primopiano/adm-nel ... ita-114172
(Jamma) – Nel bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per il gioco da remoto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale Europea si legge: «Tutte le domande prodotte saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza del numero di 120. In caso di incompletezza della domanda, ovvero della relativa documentazione, si applica quanto previsto dall’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 fermo restando l’ordine cronologico assegnato alla domanda».
Il Consiglio di Stato, il 30 novembre 2016, dopo aver analizzato la bozza del bando (PARERE 2648-2016) aveva scritto: «la procedura de qua si svolgerà sulla base di un criterio cronologico fra imprese atteso che l’esame delle domande di partecipazione dovrà avvenire “nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione” delle domande stesse e solamente “fino alla concorrenza del numero di 120”, con la conseguenza che le domande pervenute dopo la decorrenza del numero di concessioni messe a bando non saranno in ogni caso prese in considerazione dall’Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui queste ultime provengano da soggetti in possesso dei requisiti individuati dall’Amministrazione stessa.
Orbene, a parere della Sezione, la previsione di cui al predetto Paragrafo 13 in mancanza, peraltro, di motivazioni esplicitate sul punto dall’Amministrazione – non appare conforme alla natura “competitiva” della procedura in esame, richiesta dalla disposizione primaria di riferimento. A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che l’art. 164, comma 2 del Codice, in relazione alle procedure concernenti le concessioni, come quella in esame, prevede che alle medesime procedure “si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
In base alla predetta disposizione, quindi, nella presente fattispecie devono trovare applicazione anche i principi generali desumibili dall’art. 30, comma 1 del Codice stesso, in base al quale “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente Codice”.
Tali principi, inoltre, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 30, comma 3 del Codice di cui al d. lgs. n. 163 del 2006 ma estensibile anche alla fattispecie in esame in considerazione del fatto che il precitato art. 30, comma 1 del Codice di cui al d. lgs. n. 50 del 2016 appare di tenore sostanzialmente analogo a quello della disposizione previgente – sono “volti al fine, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle concessioni i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra cui i canoni di trasparenza invalsi nelle procedure d’appalto attraverso una procedura tipica di gara, dove si impone l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale” (ex multis: Cons. di Stato, Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2426, che richiama anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 7 maggio 2013).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la procedura individuata dal Paragrafo 13 delle Regole amministrative possa porsi in contrasto con il principio di competitività della procedura in esame, sancito dalla disposizione primaria di riferimento in conformità con i principi enucleabili dalla vigente normativa, la Sezione ritiene necessario invitare l’Amministrazione stessa a superare – nell’ambito della discrezionalità ad essa riservata – la problematica testé rilevata, al fine di evitare ogni possibile contrasto tra la procedura di cui si converte ed i principi generali vigenti in materia». m.b.
10 gennaio 2018 - 16:17
https://www.jamma.tv/primopiano/adm-nel ... ita-114172
(Jamma) – Nel bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per il gioco da remoto pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale Europea si legge: «Tutte le domande prodotte saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza del numero di 120. In caso di incompletezza della domanda, ovvero della relativa documentazione, si applica quanto previsto dall’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016 fermo restando l’ordine cronologico assegnato alla domanda».
Il Consiglio di Stato, il 30 novembre 2016, dopo aver analizzato la bozza del bando (PARERE 2648-2016) aveva scritto: «la procedura de qua si svolgerà sulla base di un criterio cronologico fra imprese atteso che l’esame delle domande di partecipazione dovrà avvenire “nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione” delle domande stesse e solamente “fino alla concorrenza del numero di 120”, con la conseguenza che le domande pervenute dopo la decorrenza del numero di concessioni messe a bando non saranno in ogni caso prese in considerazione dall’Amministrazione, anche nell’ipotesi in cui queste ultime provengano da soggetti in possesso dei requisiti individuati dall’Amministrazione stessa.
Orbene, a parere della Sezione, la previsione di cui al predetto Paragrafo 13 in mancanza, peraltro, di motivazioni esplicitate sul punto dall’Amministrazione – non appare conforme alla natura “competitiva” della procedura in esame, richiesta dalla disposizione primaria di riferimento. A quanto precede deve, inoltre, aggiungersi che l’art. 164, comma 2 del Codice, in relazione alle procedure concernenti le concessioni, come quella in esame, prevede che alle medesime procedure “si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”.
In base alla predetta disposizione, quindi, nella presente fattispecie devono trovare applicazione anche i principi generali desumibili dall’art. 30, comma 1 del Codice stesso, in base al quale “nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente Codice”.
Tali principi, inoltre, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – consolidatasi in relazione al disposto dell’art. 30, comma 3 del Codice di cui al d. lgs. n. 163 del 2006 ma estensibile anche alla fattispecie in esame in considerazione del fatto che il precitato art. 30, comma 1 del Codice di cui al d. lgs. n. 50 del 2016 appare di tenore sostanzialmente analogo a quello della disposizione previgente – sono “volti al fine, di matrice europea, di vincolare i soggetti aggiudicatori a rispettare anche nelle procedure di affidamento delle concessioni i principi dell’evidenza pubblica comunitaria, tra cui i canoni di trasparenza invalsi nelle procedure d’appalto attraverso una procedura tipica di gara, dove si impone l’esigenza che il confronto competitivo sia effettivo e leale, pena altrimenti la vanificazione delle finalità stesse del procedimento selettivo di stampo concorsuale” (ex multis: Cons. di Stato, Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2426, che richiama anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 13 del 7 maggio 2013).
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la procedura individuata dal Paragrafo 13 delle Regole amministrative possa porsi in contrasto con il principio di competitività della procedura in esame, sancito dalla disposizione primaria di riferimento in conformità con i principi enucleabili dalla vigente normativa, la Sezione ritiene necessario invitare l’Amministrazione stessa a superare – nell’ambito della discrezionalità ad essa riservata – la problematica testé rilevata, al fine di evitare ogni possibile contrasto tra la procedura di cui si converte ed i principi generali vigenti in materia». m.b.
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Re: Online, in Gazzetta UE il bando per le 120 concessioni. Costano 200mila euro, ma varranno meno di 4 anni
Messaggioda scommettitore siracusano » 12/01/2018 - 09:10
BANDO ONLINE: LE REGOLE TECNICHE PER LE NUOVE CONCESSIONI GIOCO
Gennaio 11, 2018
http://www.gioconews.it/onlinemain/67-g ... ioni-gioco
I Monopoli di stato pubblicano tutti i documenti relativi alla partecipazione al bando di gara per le concessioni di gioco online.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le regole tecniche e i documenti di partecipazione al bando di gara che mette in palio 120 nuove concessioni per il gioco online.
"Il concessionario che ha acquisito una concessione per l’attivazione della rete di gioco a distanza implementa, secondo quanto riportato nei provvedimenti per la regolamentazione della raccolta a distanza, tipologie di accettazione del gioco su uno o più canali telematici e/o telefonici: Internet; telefonia fissa (Ivr, Call center); telefonia mobile (Sms, Wap, Gprs, Umts e future evoluzioni); Tv interattiva (digitale terrestre o satellitare); futuri canali di gioco a distanza selezionati da Aams. Per ciascun canale prescelto, il concessionario deve farsi carico della realizzazione di un’applicazione software che consenta l’accettazione del gioco e lo svolgimento delle altre attività, anche informative, previste dalla normativa vigente. La trasmissione al sistema centralizzato delle giocate nonché dei diritti di partecipazione effettuate tramite un canale telematico deve avvenire in tempo reale secondo quanto previsto nei protocolli di comunicazione", si legge nelle regole tecniche.
Il concessionario "è tenuto a dare evidenza al giocatore del dettaglio analitico del conto di gioco a mezzo di un rapporto. Nel rapporto del conto di gioco devono essere riportati tutti i movimenti, comprensivi degli importi, con le relative causali che concorrono alla determinazione del saldo".
Gennaio 11, 2018
http://www.gioconews.it/onlinemain/67-g ... ioni-gioco
I Monopoli di stato pubblicano tutti i documenti relativi alla partecipazione al bando di gara per le concessioni di gioco online.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le regole tecniche e i documenti di partecipazione al bando di gara che mette in palio 120 nuove concessioni per il gioco online.
"Il concessionario che ha acquisito una concessione per l’attivazione della rete di gioco a distanza implementa, secondo quanto riportato nei provvedimenti per la regolamentazione della raccolta a distanza, tipologie di accettazione del gioco su uno o più canali telematici e/o telefonici: Internet; telefonia fissa (Ivr, Call center); telefonia mobile (Sms, Wap, Gprs, Umts e future evoluzioni); Tv interattiva (digitale terrestre o satellitare); futuri canali di gioco a distanza selezionati da Aams. Per ciascun canale prescelto, il concessionario deve farsi carico della realizzazione di un’applicazione software che consenta l’accettazione del gioco e lo svolgimento delle altre attività, anche informative, previste dalla normativa vigente. La trasmissione al sistema centralizzato delle giocate nonché dei diritti di partecipazione effettuate tramite un canale telematico deve avvenire in tempo reale secondo quanto previsto nei protocolli di comunicazione", si legge nelle regole tecniche.
Il concessionario "è tenuto a dare evidenza al giocatore del dettaglio analitico del conto di gioco a mezzo di un rapporto. Nel rapporto del conto di gioco devono essere riportati tutti i movimenti, comprensivi degli importi, con le relative causali che concorrono alla determinazione del saldo".
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