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Messaggioda porfirio670 » 06/10/2016 - 12:32
Carissimo ingegnere Scommettitore Siracusano buongiorno, come da me palesato in molte discussioni, ed anche minacciato di denuncia, siamo giunti al nodo della questione.
(Jamma) – “Abbiamo sequestrato su impulso dei Monopoli“. Questa la sintesi della testimonianza di un agente di polizia giudiziaria che nel 2011 effettuò un sequestro penale presso un punto di ricarica contrattualizzato con un concessionario abilitato alla raccolta del gioco a distanza.
Ad avviso dei Monopoli, il punto di ricarica non avrebbe dovuto essere dotato dei personal computer nè i clienti si sarebbero potuti collegare, attraverso i pc, al portale del concessionario ai fini di effettuare le giocate di poker texas holdem. La vicenda ha però avuto un epilogo favorevole all’imputato, titolare del centro, assistito dall’avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo ed assolto con sentenza depositata il 4 luglio 2016 per non aver commesso il fatto. All’esito dell’istruttoria e delle conclusioni illustrate dalla difesa, il Tribunale ha pienamente condiviso le tesi rappresentate dallo stesso avv.Ripamonti e, con ampia ricostruzione della normativa in materia, ha affermato la liceità della installazione delle postazioni telematiche presso il punto di ricarica, a condizione che la partecipazione ai giochi avvenga in via diretta e senza la intermediazione da parte dell’esercente. Ha, altresì, affermato il Tribunale come la mera presenza di postazioni telematiche non presupponga, di per sè, una attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse per la quale è necessaria l’autorizzazione ex art.88 tulps, mentre l’attività di commercializzazione di giochi può essere estesa anche alla messa a disposizione dei clienti di postazioni di gioco a condizione che siano utilizzate solo dai medesimi clienti titolari di conto di gioco e senza alcuna ingerenza ed assistenza da parte del gestore del punto di ricarica, che non può avere accesso al conto di gioco del cliente. L’avv.Ripamonti ha così commentato: “Si tratta di una sentenza che si allinea alle altre numerose che sono intervenute sul tema della raccolta a distanza, di cui mi occupo sin dai primi sequestri. E’ un comparto a se stante, governato da logiche giuridiche che lo differenziano da tutti gli altri comparti, scommesse e slot inclusi. Questa sentenza è molto importante perchè è emerso come il procedimento sia scaturito dalla interpretazione dei Monopoli di Stato, evidentemente non condivisa dal Tribunale di Roma. Interpretazione da cui però è scaturita la vicenda in esame, con ogni immaginabile conseguenza“
(Jamma) – “Abbiamo sequestrato su impulso dei Monopoli“. Questa la sintesi della testimonianza di un agente di polizia giudiziaria che nel 2011 effettuò un sequestro penale presso un punto di ricarica contrattualizzato con un concessionario abilitato alla raccolta del gioco a distanza.
Ad avviso dei Monopoli, il punto di ricarica non avrebbe dovuto essere dotato dei personal computer nè i clienti si sarebbero potuti collegare, attraverso i pc, al portale del concessionario ai fini di effettuare le giocate di poker texas holdem. La vicenda ha però avuto un epilogo favorevole all’imputato, titolare del centro, assistito dall’avv.Marco Ripamonti del Foro di Viterbo ed assolto con sentenza depositata il 4 luglio 2016 per non aver commesso il fatto. All’esito dell’istruttoria e delle conclusioni illustrate dalla difesa, il Tribunale ha pienamente condiviso le tesi rappresentate dallo stesso avv.Ripamonti e, con ampia ricostruzione della normativa in materia, ha affermato la liceità della installazione delle postazioni telematiche presso il punto di ricarica, a condizione che la partecipazione ai giochi avvenga in via diretta e senza la intermediazione da parte dell’esercente. Ha, altresì, affermato il Tribunale come la mera presenza di postazioni telematiche non presupponga, di per sè, una attività organizzata di accettazione e raccolta di scommesse per la quale è necessaria l’autorizzazione ex art.88 tulps, mentre l’attività di commercializzazione di giochi può essere estesa anche alla messa a disposizione dei clienti di postazioni di gioco a condizione che siano utilizzate solo dai medesimi clienti titolari di conto di gioco e senza alcuna ingerenza ed assistenza da parte del gestore del punto di ricarica, che non può avere accesso al conto di gioco del cliente. L’avv.Ripamonti ha così commentato: “Si tratta di una sentenza che si allinea alle altre numerose che sono intervenute sul tema della raccolta a distanza, di cui mi occupo sin dai primi sequestri. E’ un comparto a se stante, governato da logiche giuridiche che lo differenziano da tutti gli altri comparti, scommesse e slot inclusi. Questa sentenza è molto importante perchè è emerso come il procedimento sia scaturito dalla interpretazione dei Monopoli di Stato, evidentemente non condivisa dal Tribunale di Roma. Interpretazione da cui però è scaturita la vicenda in esame, con ogni immaginabile conseguenza“
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Re: http://www.jamma.it/diritto/gioco-distanza-tribunale-roma-rigetta-la-posizione-adm-87138
Messaggioda scommettitore siracusano » 06/10/2016 - 13:23
Il 4 Ottobre 2016, avevo già risposto, nel gruppo AtlantisScommesse alla richiesta di delucidazioni in merito a questo articolo di Jamma da parte di un iscritto.
I miei commenti sono stati:
1) E' un sequestro del 2011, quindi prima della Circolare ADM del 2014 e del COMMA 923 dell'ultima legge di stabilità; e in ogni caso l'interpretazione ARBITRARIA di un tribunale penale di primo grado. Purtroppo proprio Jamma pubblica spesso questi tipi di articoli, senza precisare il contesto.
2) Ora le multe del comma 923 saranno di competenza dei tribunali civili, che giudicano in modo diverso di quelli penali (ove la prova del reato è a carico dell'accusa; per cui anche la buona fede a volte é motivo di assoluzione; anche se non nel caso in esame)
3) Nel COMMA 923 la volontà del legislatore non può essere travisata.
Ma quante volte devo ripetere gli stessi concetti?
I miei commenti sono stati:
1) E' un sequestro del 2011, quindi prima della Circolare ADM del 2014 e del COMMA 923 dell'ultima legge di stabilità; e in ogni caso l'interpretazione ARBITRARIA di un tribunale penale di primo grado. Purtroppo proprio Jamma pubblica spesso questi tipi di articoli, senza precisare il contesto.
2) Ora le multe del comma 923 saranno di competenza dei tribunali civili, che giudicano in modo diverso di quelli penali (ove la prova del reato è a carico dell'accusa; per cui anche la buona fede a volte é motivo di assoluzione; anche se non nel caso in esame)
3) Nel COMMA 923 la volontà del legislatore non può essere travisata.
Ma quante volte devo ripetere gli stessi concetti?
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: http://www.jamma.it/diritto/gioco-distanza-tribunale-roma-rigetta-la-posizione-adm-87138
Messaggioda scommettitore siracusano » 06/10/2016 - 13:28
In ogni caso il COMMA923 non ha abolito il reato penale di intermediazione, per cui l'istigazione PUBBLICA a commettere reati è pacifica!!!
Comma 923 della Legge di stabilità 2016
923. Ferma restando l’applicazione del-l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipo-tesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipolo-gia di apparecchi situati in esercizi pub-blici idonei a consentire la connessione te-lematica al web. Il titolare della piatta-forma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli – area monopoli, ter-ritorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
Ma ognuno è libero di rischiare sulla propria pelle.
Comma 923 della Legge di stabilità 2016
923. Ferma restando l’applicazione del-l’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3- quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipo-tesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipolo-gia di apparecchi situati in esercizi pub-blici idonei a consentire la connessione te-lematica al web. Il titolare della piatta-forma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle do-gane e dei monopoli – area monopoli, ter-ritorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio.
Ma ognuno è libero di rischiare sulla propria pelle.
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Re: http://www.jamma.it/diritto/gioco-distanza-tribunale-roma-rigetta-la-posizione-adm-87138
Messaggioda porfirio670 » 06/10/2016 - 15:58
> Caro Ingegnere la sentenza sancisce un diritto, che non può essere violato da leggi successive volute ed interpretate da adm, questa è la realtà e vedrai che le cose finiranno molto bene per i concessionari on line, verrà disintegrata la norma, è il principio legale su cui è basta la norma che è scorretto, prenderanno bastonate solenni, nella sentenza si sancisce un diritto al pvr di poter mettere a disposizione pc ma senza interazione, questo è quello che sancisce come diritto la sentenza, se poi a te fa comodo interpretarla in maniera differente fai pure, ma se non erro non mi sembra di aver sentito di ulteriori controlli in questo senso. Il sequestro è del 2011, ma ripeto il diritto sancito è importantissimo in fase di impugnazione della norma. Con questa sentenza si capisce quello che i giudici pensano a riguardo.
Poi vediamo, intanto un bel passo avanti a livello giuridico
Poi vediamo, intanto un bel passo avanti a livello giuridico
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Re: http://www.jamma.it/diritto/gioco-distanza-tribunale-roma-rigetta-la-posizione-adm-87138
Messaggioda scommettitore siracusano » 06/10/2016 - 16:44
porfirio670 ha scritto:> Caro Ingegnere la sentenza sancisce un diritto, che non può essere violato da leggi successive volute ed interpretate da adm, questa è la realtà e vedrai che le cose finiranno molto bene per i concessionari on line, verrà disintegrata la norma, è il principio legale su cui è basta la norma che è scorretto, prenderanno bastonate solenni, nella sentenza si sancisce un diritto al pvr di poter mettere a disposizione pc ma senza interazione, questo è quello che sancisce come diritto la sentenza, se poi a te fa comodo interpretarla in maniera differente fai pure, ma se non erro non mi sembra di aver sentito di ulteriori controlli in questo senso. Il sequestro è del 2011, ma ripeto il diritto sancito è importantissimo in fase di impugnazione della norma. Con questa sentenza si capisce quello che i giudici pensano a riguardo.
Poi vediamo, intanto un bel passo avanti a livello giuridico
Una sentenza non sancisce MAI un diritto, specialmente una sentenza penale di primo grado. IN quanto sentenze penali si valuta la responsabilità di singole persone e di singoli casi.
Quando arriveremo alla CASSAZIONE, forse ce ne preoccuperemo. Intanto per chi fa istigazione a commettere reati, sarò il primo a fare ESPOSTI alla magistratura competente. Per cui starei molto attento a come si commenta, che può essere interpretato male da coloro che leggono, e quindi li induce a commettere illeciti
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