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Importante sentenza sui TOTEM. Corte di Cassazione su gioco promozionale. Sentenza del 7.1.2016
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Importante sentenza sui TOTEM. Corte di Cassazione su gioco promozionale. Sentenza del 7.1.2016
Messaggioda scommettitore siracusano » 08/01/2016 - 18:23
Corte di Cassazione su gioco promozionale. Sentenza 7.1.2016
http://www.jamma.it/diritto/corte-di-ca ... 2016-74435
8 gennaio 2016 - 17:32
(Jamma) – La Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza depositata il 7.1.2016 ed oggi resa nota, tratta la materia delle sanzioni amministrative di cui all’art.110 tulps riguardo ai giochi promozionali e, accogliendo il ricorso avanzato avverso Sentenza della Corte d’Appello di Trento e riformando la stessa, entra nel merito e, uniformandosi a pronuncia resa dalla Sezione Penale della stessa Suprema Corte nel 2013, sembra porre dei punti di un certo interesse sulla materia dei giochi promozionali.
Il caso, in sintesi, riguardava totem dotati di smart card ad uso personale degli avventori, tramite i quali si poteva raggiungere un portale di commercio elettronico riferibibile a società in ambito unione europea che offriva scontistica sui prodotti conseguibile attraverso la partecipazione al gioco del videopoker. Ad avviso della Corte di Cassazione Civile, posto che anche lo sconto sul prezzo di un prodotto, possa avere connotazioni di lucratività (in ciò riprendendo la giurisprudenza della Cassazione Penale), la conseguibilità dello stesso attraverso il videopoker, nel caso trattato, va inteso quale gioco d’azzardo, poichè caratterizzato da aleatorietà prevalente e finalità di lucro ed a ciò non rileva che altri stati membri in applicazione del Direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico permettano tali formule di gioco, dovendo gli operatori in Italia rispettare le tipologie di gioco consentite. Da ciò la riforma della Sentenza d’Appello (che in pratica aveva ritenuto ammissibile il videopoker quale gioco promozionale), essendo tale formula, per l’appunto, non consentita in Italia dai commi 7 e 7 bis dell’art.110 Tulps poichè prevalentemente aleatoria.
Sulla pronuncia il difensore della parte privata avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Una Sentenza intervenuta a seguito della Legge di Stabilità 2016 e che si è fatta attendere per quasi un anno dalla discussione del procedimento forse, si potrebbe ipotizzare, proprio per evitare di entrare in contrasto con la legge di stabilità stessa. Una sentenza che, comunque ed anche per questo, va apprezzata e favorevolmente accolta nell’ottica di conseguire prima o poi certezze sulla materia del gioco promozionale. Materia che finora ha sofferto di un problema interpretativo di fondo derivante da talune differenze tra la Direttiva 31/2000 CE e la normativa di attuazione (Dls 73/2010), in particolare circa la liceità, o meno, del gioco promozionale totalmente aleatorio collegato alla scontistica sui prodotti. Modalità evidentemente ritenuta non costituire “gioco d’azzardo” da parte di prevalente giurisprudenza penale di merito, ma tuttavia giurisprudenza contraddetta da una Sentenza Penale della Corte di Cassazione basata sulla norma attuativa (che si riferisce a caso di cui non mi sono occupato e che quindi non conosco nei dettagli) ma pur tuttavia condivisa dalla Sezione Civile della stessa Suprema Corte nel caso in esame. Tale Sezione Civile, quindi, pur non escludendo (nè del resto potendo escludere), come era stato chiesto dalla controparte quantomeno nei primi due gradi, l’assoluta inammissibilità tout court nel nostro ordinamento di ogni formula di gioco promozionale, ha però stabilito dei principi che nel caso specifico si riconducono a qualificare “gioco d’azzardo” quel gioco promozionale basato sul videopoker (in quanto totalmente aleatorio ed espressamente vietato) laddove finalizzato a conseguire scontistica sul prezzo di un prodotto (modalità ritenuta quale finalità di lucro). Ebbene, al di là di eventuali e possibili censure a livello Comunitario riguardo a tale ragionamento e della relativa fondatezza, o meno delle stesse, credo possa affermarsi come la Sentenza vada a convergere con la Legge di Stabilità 2016 che, andando ad inibire (ed anche in tal caso a prescindere dalla sussistenza, o meno, di ogni profilo di compatibilità comunitaria) le formule ludiche menzionate dal decreto legislativo attuativo 70/2003, di fatto fissa dei limiti circa le connotazioni che debba avere il gioco promozionale, in Italia, collegato ad attività di commercio elettronico. Connotazioni che escludono formule basate sulla aleatorietà prevalente e che la Corte di Cassazione ritiene gioco d’azzardo se poste in prospettiva a finalità lucrativa. Chiaro, quindi, come gli operatori comunitari, al di là di possibili rimostranze in sede europea, per proporre in Italia i propri prodotti o servizi conformemente a legge, dovranno rielaborare la propria offerta commerciale sopratutto con riferimento ai concetti di finalità ed effetti promozionali ed al concetto di abilità, in ordine al quale potranno riferirsi, peraltro, a interventi molto chiari e precisi in tal senso espressi dallo stesso Legislatore nostrano ed attuati in epoca relativamente recente”.
http://www.jamma.it/diritto/corte-di-ca ... 2016-74435
8 gennaio 2016 - 17:32
(Jamma) – La Corte di Cassazione Civile, con la Sentenza depositata il 7.1.2016 ed oggi resa nota, tratta la materia delle sanzioni amministrative di cui all’art.110 tulps riguardo ai giochi promozionali e, accogliendo il ricorso avanzato avverso Sentenza della Corte d’Appello di Trento e riformando la stessa, entra nel merito e, uniformandosi a pronuncia resa dalla Sezione Penale della stessa Suprema Corte nel 2013, sembra porre dei punti di un certo interesse sulla materia dei giochi promozionali.
Il caso, in sintesi, riguardava totem dotati di smart card ad uso personale degli avventori, tramite i quali si poteva raggiungere un portale di commercio elettronico riferibibile a società in ambito unione europea che offriva scontistica sui prodotti conseguibile attraverso la partecipazione al gioco del videopoker. Ad avviso della Corte di Cassazione Civile, posto che anche lo sconto sul prezzo di un prodotto, possa avere connotazioni di lucratività (in ciò riprendendo la giurisprudenza della Cassazione Penale), la conseguibilità dello stesso attraverso il videopoker, nel caso trattato, va inteso quale gioco d’azzardo, poichè caratterizzato da aleatorietà prevalente e finalità di lucro ed a ciò non rileva che altri stati membri in applicazione del Direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico permettano tali formule di gioco, dovendo gli operatori in Italia rispettare le tipologie di gioco consentite. Da ciò la riforma della Sentenza d’Appello (che in pratica aveva ritenuto ammissibile il videopoker quale gioco promozionale), essendo tale formula, per l’appunto, non consentita in Italia dai commi 7 e 7 bis dell’art.110 Tulps poichè prevalentemente aleatoria.
Sulla pronuncia il difensore della parte privata avv.Marco Ripamonti ha così commentato: “Una Sentenza intervenuta a seguito della Legge di Stabilità 2016 e che si è fatta attendere per quasi un anno dalla discussione del procedimento forse, si potrebbe ipotizzare, proprio per evitare di entrare in contrasto con la legge di stabilità stessa. Una sentenza che, comunque ed anche per questo, va apprezzata e favorevolmente accolta nell’ottica di conseguire prima o poi certezze sulla materia del gioco promozionale. Materia che finora ha sofferto di un problema interpretativo di fondo derivante da talune differenze tra la Direttiva 31/2000 CE e la normativa di attuazione (Dls 73/2010), in particolare circa la liceità, o meno, del gioco promozionale totalmente aleatorio collegato alla scontistica sui prodotti. Modalità evidentemente ritenuta non costituire “gioco d’azzardo” da parte di prevalente giurisprudenza penale di merito, ma tuttavia giurisprudenza contraddetta da una Sentenza Penale della Corte di Cassazione basata sulla norma attuativa (che si riferisce a caso di cui non mi sono occupato e che quindi non conosco nei dettagli) ma pur tuttavia condivisa dalla Sezione Civile della stessa Suprema Corte nel caso in esame. Tale Sezione Civile, quindi, pur non escludendo (nè del resto potendo escludere), come era stato chiesto dalla controparte quantomeno nei primi due gradi, l’assoluta inammissibilità tout court nel nostro ordinamento di ogni formula di gioco promozionale, ha però stabilito dei principi che nel caso specifico si riconducono a qualificare “gioco d’azzardo” quel gioco promozionale basato sul videopoker (in quanto totalmente aleatorio ed espressamente vietato) laddove finalizzato a conseguire scontistica sul prezzo di un prodotto (modalità ritenuta quale finalità di lucro). Ebbene, al di là di eventuali e possibili censure a livello Comunitario riguardo a tale ragionamento e della relativa fondatezza, o meno delle stesse, credo possa affermarsi come la Sentenza vada a convergere con la Legge di Stabilità 2016 che, andando ad inibire (ed anche in tal caso a prescindere dalla sussistenza, o meno, di ogni profilo di compatibilità comunitaria) le formule ludiche menzionate dal decreto legislativo attuativo 70/2003, di fatto fissa dei limiti circa le connotazioni che debba avere il gioco promozionale, in Italia, collegato ad attività di commercio elettronico. Connotazioni che escludono formule basate sulla aleatorietà prevalente e che la Corte di Cassazione ritiene gioco d’azzardo se poste in prospettiva a finalità lucrativa. Chiaro, quindi, come gli operatori comunitari, al di là di possibili rimostranze in sede europea, per proporre in Italia i propri prodotti o servizi conformemente a legge, dovranno rielaborare la propria offerta commerciale sopratutto con riferimento ai concetti di finalità ed effetti promozionali ed al concetto di abilità, in ordine al quale potranno riferirsi, peraltro, a interventi molto chiari e precisi in tal senso espressi dallo stesso Legislatore nostrano ed attuati in epoca relativamente recente”.
La pluralità e il confronto delle corrette informazioni è alla base di ogni civile convivenza in una comunità democratica.
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Re: Importante sentenza sui TOTEM. Corte di Cassazione su gioco promozionale. Sentenza del 7.1.2016
Messaggioda scommettitore siracusano » 13/01/2016 - 12:48
Dopo questo topic e quello sulla Circolare AAMS n. 0019453 del 6.3.2014 sull’uso dei PC, moltissimi mi hanno contattato in privato su facebook per chiarimenti e consigli.
La circolare AAMS parla chiaro. Riporto uno stralcio:
"A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)."
Il mio consiglio è di farsi mettere per iscritto dal proprio fornitore di TOTEM o dal proprio concessionario ON LINE, di cui si fanno le ricariche dei conti di gioco, "che sia assumono tutte le responsabilità sul fatto che si mettono a disposizione dei clienti queste strumentazioni ai fine della connessione a questi siti ON LINE di Gioco".
Se secondo loro è lecito, lo possono mettere anche per iscritto, e non solo dirlo verbalmente.
Certo, se i clienti giocano con strumentazioni proprie, tipo propri tablet o smartphone, l'illecito non sussiste.
La circolare AAMS parla chiaro. Riporto uno stralcio:
"A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)."
Il mio consiglio è di farsi mettere per iscritto dal proprio fornitore di TOTEM o dal proprio concessionario ON LINE, di cui si fanno le ricariche dei conti di gioco, "che sia assumono tutte le responsabilità sul fatto che si mettono a disposizione dei clienti queste strumentazioni ai fine della connessione a questi siti ON LINE di Gioco".
Se secondo loro è lecito, lo possono mettere anche per iscritto, e non solo dirlo verbalmente.
Certo, se i clienti giocano con strumentazioni proprie, tipo propri tablet o smartphone, l'illecito non sussiste.
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