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Vittoria BETN1
Messaggioda peppebetting » 13/11/2015 - 19:42
Dopo sanatorie e possibili nuovi bandi ecco una sentenza che nella sua semplicità sintetizza il mercato delle scommesse oggi in ITALIA.
Scommesse, Tribunale del Riesame di Biella dà ragione ad un punto BetN1: “Legittimato ad operare anche in assenza della licenza di P.S. a causa del caos normativo”
In: Diritto, Primo Piano, Scommesse Sportive
13 novembre 2015 - 17:06
BetN1
Il Tribunale del Riesame di Biella ha accolto la richiesta del titolare di un ctd collegato al bookmaker Sogno di Tolosa (BETN1) contro il decreto di sequestro operato in via d’urgenza dalla Polizia di Stato nel febbraio del 2014. “E’ stata riconosciuta – spiega l’avvocato Mariateresa Parrelli – l’assoluta buona fede in capo all’instante, il quale – di fronte alle numerose pronunce di assoluzioni pronunce dai più disparati Giudici europei e italiani – si è ritenuto (e si ritiene) correttamente legittimato ad intraprendere la sua attività economica. Pertanto in accoglimento della tesi difensiva dello scrivente difensore il Collegio piemontese ha affermato la non sussistenza dell’elemento soggettivo del reato a fronte di una “situazione normativa particolarmente complessa” e di opinioni giurisprudenziali “diversificate” che hanno indotto in errore l’indagato “circa la necessità o meno di ottenere o meno l’autorizzazione imposta dalla normativa per l’esercizio della sua attività”. Il Tribunale di Biella è arrivato ad affermare che lo Sportello Virtuale affiliato betn1 “operasse nella consapevolezza della legittimità della sua condotta, mantenuta pur a fronte del diniego dell’autorizzazione di polizia”. Il Tribunale del riesame ha ritenuto quindi legittima (e può quindi continuare ad operare) l’attività svolta dall’indagato per conto di “betn1” anche a fronte del diniego al rilascio della licenza di P.S. lp/AGIMEG
Buon weekend
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Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 13/11/2015 - 22:02
E' più che notorio che "la legge non ammette ignoranza".
A parte il fatto che le espressioni tra parentesi "(e si ritiene) (e può quindi continuare ad operare)" difficilmente saranno inserite nella sentenza, ma sembrano aggiunte interpretative di parte.
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 13/11/2015 - 22:04
Ministro Orlando: 'Depenalizzazione reati esclude giochi e scommesse'
Creato Venerdì, 13 Novembre 2015 17:10
Data pubblicazione
Scritto da Sm
http://www.gioconews.it/politica-genera ... -scommesse
Il Consiglio dei ministri ha approvato le disposizioni in materia di depenalizzazione, escludendo i reati legati a giochi e scommesse.
Al via il decreto sulla depenalizzazione dei reati, che non si applica però per i reati relativi ai giochi, come ha spiegato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Abbiamo un diritto penale praticamente ormai sconfinato e si parla di oltre 50mila reati previsti dall’ordinamento, ma sono stime ipotetiche. Abbiamo deciso che tutti i reati puniti con una multa anzichè farli passare per un processo penale, possono essere trattati attraverso un’attività amministrativa o civile. Si decongestionano così gli uffici".
Ciò però non vale per alcuni campi. "Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti". Tra questi ci sono anche "i giochi e le scommesse".
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda peppebetting » 14/11/2015 - 08:58
quanto ha detto la sentenza, secondo me, significa che la procedura operativa del centro Betn1 è consona alla situazione legale e giurisprudenziale italiana ma sopratutto EUROPEA.
La "buona fede" nell'esercitare la propria attività da parte di questo centro è conseguente alle sentenze italiane ed Europee di questi anni. E non all'ignoranza di commettere un reato.
Ogni qualvolta che vi è una sentenza a favore di chi opera offrendo servizi transfrontalieri, ricordo che DISCONOSCE il sistema Monopolistico del sistema delle Concessioni italiano.
Questa sentenza si traduce, secondo il mio personalissimo parere in :
Visto che ad oggi non vi è una chiara procedura di come deve essere gestito il settore delle scommesse in italia, chi opera attraverso l'offerta di servizi transfrontalieri non può conoscere se sta effettuando un reato (da qui la buona fede) sopratutto se egli stesso si è preoccupato di tutelare l'ordine pubblico presentando le domande necessarie per iniziare la propria attività.
Quindi il discorso lo sanno tutti che "LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA" è sacrosanto ma credo sia palese e corretto anche dire: LA LEGGE NON DEVE LASCIARE NELL'IGNORANZA.
Ad oggi purtroppo la legge ci lascia nell'ignoranza nel sapere se il Sistema Monopolistico italiano è conforme agli articoli del Trattato Europeo anche in riferimento all'offerta di servizi transfrontalieri di soggetti che tutelano l'ordine pubblico e la salute pubblica come richiesto dall'ordinamento italiano. Dico questo poichè altrimenti non si capirebbe perchè all'interno della sentenza Biasci del 2013 da parte della Corte Europea il Giudice comunitario:
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una
normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività
collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in
aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività,
e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che
già sono in possesso di una simile concessione.
2) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività,
devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia
escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori
dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi
di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove
concessioni protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti
prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi
concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento,
dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le
condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione nei procedimenti
principali, in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni
rilasciate al termine di una tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, comma 3,
dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e l’aggiudicatario della concessione relativa ai giochi d’azzardo riguardanti gli
eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro,
preciso e univoco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
3) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato
attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello Stato
membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi
d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti
dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle
proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a
consumatori che si trovino nel suo territorio.
Buona giornata
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Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 14/11/2015 - 09:41
Per cui, a parte le interpretazione "partigiane e di parte" con MACROSCOPICO CONFLITTO DI INTERESSE, proprio di una società di cui sono ben noti i proclami ufficiali (Il TAR non gli ha poi mai dato ragione), non esiste una sentenza della CASSAZIONE o della CJEU in tal senso; se si, siete pregati di indicarle.
Se così non fosse perchè attualmente c'è in discussione alla CJEU una causa per la Stanleybet relativa al BANDO MONTI, in cui si sta discutendo solo ed esclusivamente di DISCRIMINAZIONI?
E l'unico appiglio è la restituzione della rete a fine concessione.
Non bisogna mai sottovalutare l'intelligenza di chi legge nei forum. Non la mia, ma di tutti gli altri lettori. E non bisogna mai giocare sulla pelle dei CTD
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda goldbetsanato » 14/11/2015 - 09:53
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda peppebetting » 14/11/2015 - 12:37
Scommettitore dice:
Nel diritto nazionale ed internazionale vi sono più gradi di giudizio proprio per far si che delle PERSONALISTICHE, o ERRATE interpretazione di un singolo giudice o di un collegio giudicante, vengano poi RIFORMATE da Giudici più competenti, come quelli della CASSAZIONE e della CJEU.
Esatto!!! Hai ragione!!! Infatti quanto ho postato è una sentenza della CJEU. Voglio ricordare che è l'unico vero monopolio interpretativo del trattato europeo che dovrebbe essere recepito dai vari giudici nazionali di tutti i gradi di giudizio. IO ad oggi non ho mai letto una sentenza di un giudice italiano che si rifacesse a questo punto della sentenza Biasci:
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
Breve replica a Goldbetsanato
Fare illazioni è semplice senza conoscere quanto noi centri Betn1 abbiamo subito sotto l'aspetto fiscale, tributario e penale. Ma voglio sottolineare che NON conosco un mio collega che abbia subito un'ammenda tributaria per l'imposta unica. Tutte le verifiche ad oggi, di mia conoscenza, hanno avuto esito nullo.
Ma sentire queste illazioni da un soggetto che ha sanato (visto il tuo nome) inviando un foglio excell per fare i calcoli di quanto, eventualmente, aveva evaso e usufruendo addirittura di 1/3 di sconto, beh è incredibile. Sei molto sfrontato quando affermi:
Senza contare che la BETN1 si è sempre lamentata di non aver potuto aderire alla sanatoria perchè, a suo dire, versava l'imposta unica, calcolandola da se e senza nessun controllo SOGEI.
Perchè tu quando hai sanato eri collegato a Sogei? Smettiamola di fare i BIGOTTI! Chi ha fatto i conti? Chi ha dato i dati su cui fare il conteggio? Beh noon credo che SOGEI poteva avere i tuoi dati.
Ciao
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 14/11/2015 - 12:54
peppebetting ha scritto:Buongiorno
Scommettitore dice:
Nel diritto nazionale ed internazionale vi sono più gradi di giudizio proprio per far si che delle PERSONALISTICHE, o ERRATE interpretazione di un singolo giudice o di un collegio giudicante, vengano poi RIFORMATE da Giudici più competenti, come quelli della CASSAZIONE e della CJEU.
Esatto!!! Hai ragione!!! Infatti quanto ho postato è una sentenza della CJEU. Voglio ricordare che è l'unico vero monopolio interpretativo del trattato europeo che dovrebbe essere recepito dai vari giudici nazionali di tutti i gradi di giudizio. IO ad oggi non ho mai letto una sentenza di un giudice italiano che si rifacesse a questo punto della sentenza Biasci:
Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una
normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel
settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta
attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il
consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica
sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Spetta al giudice
del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso dell’articolo 23, comma 3, di detto
schema di convenzione.
Breve replica a Goldbetsanato
Fare illazioni è semplice senza conoscere quanto noi centri Betn1 abbiamo subito sotto l'aspetto fiscale, tributario e penale. Ma voglio sottolineare che NON conosco un mio collega che abbia subito un'ammenda tributaria per l'imposta unica. Tutte le verifiche ad oggi, di mia conoscenza, hanno avuto esito nullo.
Ma sentire queste illazioni da un soggetto che ha sanato (visto il tuo nome) inviando un foglio excell per fare i calcoli di quanto, eventualmente, aveva evaso e usufruendo addirittura di 1/3 di sconto, beh è incredibile. Sei molto sfrontato quando affermi:
Senza contare che la BETN1 si è sempre lamentata di non aver potuto aderire alla sanatoria perchè, a suo dire, versava l'imposta unica, calcolandola da se e senza nessun controllo SOGEI.
Perchè tu quando hai sanato eri collegato a Sogei? Smettiamola di fare i BIGOTTI! Chi ha fatto i conti? Chi ha dato i dati su cui fare il conteggio? Beh noon credo che SOGEI poteva avere i tuoi dati.
Ciao
Ma non si possono riportare solo brani del dispositivo di una sentenza dell CJEU, senza le SUE CONCLUSIONI complessive. La sentenza della CJEU che è l'UNICA ad OGGI relativa al BANDO MONTI, dice che il bando è legittimo, senza poi assolvere la Stanleybet; che infatti ha presentato ulteriori motivazioni, DIVERSE, da quelle descritte nella sentenza stessa, e che si BASANO come ho detto sulla RESTITUIZIONE DELLA RETE A FINE CONCESSIONE, e di cui la sentenza arriverà solo nei primi mesi del 2016.
http://www.agimeg.it/?p=59525
Sinceramente, non sai nemmeno di cosa parli; eppure dovresti aver capito anche tu che di diritto me ne intendo più che a sufficienza e raramente vengo smentito da persone competenti (certo i mercenari prezzolati non fanno testo).
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 14/11/2015 - 12:57
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 gennaio 2015
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità»
Nella causa C‑463/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia) con decisione del 2 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 23 agosto 2013, nel procedimento
Stanley International Betting Ltd,
Stanleybet Malta Ltd
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato,
con l’intervento di:
Intralot Italia SpA,
SNAI SpA,
Galassia Game Srl,
Eurobet Italia Srl unipersonale,
Lottomatica Scommesse Srl,
Sisal Match Point SpA,
Cogetech Gaming Srl,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore), E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2014,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Stanley International Betting Ltd, da D. Agnello e M. Mura, avvocati;
– per la Stanleybet Malta Ltd, da F. Ferraro, R.A. Jacchia, A. Terranova e D. Agnello, avvocati;
– per la SNAI SpA, da A. Fratini e F. Filpo, avvocati;
– per la Lottomatica Scommesse Srl, da A. Vergerio di Cesana, C. Benelli e G. Fraccastoro, avvocati;
– per la Sisal Match Point Spa, da L. Medugno, A. Auteri, G. Fraccastoro e F. Vetrò, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato, e da I. Volpe, esperto;
– per il governo belga, da J.‑C. Halleux e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistiti da P. Vlaemminck, advocaat;
– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da E. Montaguti e H. Tserepa‑Lacombe, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Stanley International Betting Ltd (in prosieguo: la «Stanley International Betting») e la Stanleybet Malta Ltd (in prosieguo: la «Stanleybet Malta») al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in merito all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato.
Contesto normativo
3 La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, sia subordinata all’ottenimento di una concessione e di un’autorizzazione di polizia.
4 Fino alle modificazioni della legislazione applicabile intervenute nel corso dell’anno 2002, gli operatori aventi la veste di società di capitali quotate nei mercati regolamentati non potevano ottenere una concessione per i giochi d’azzardo. Tali operatori sono dunque rimasti esclusi dalle gare finalizzate all’attribuzione di concessioni svoltesi nel corso dell’anno 1999. L’incompatibilità di tale esclusione con gli articoli 43 CE e 49 CE è stata dichiarata, in particolare, nella sentenza Placanica e a. (C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, EU:C:2007:133).
5 Il decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n. 18, dell’11 agosto 2006), ha proceduto ad una riforma del settore del gioco in Italia, destinata ad assicurare l’adeguamento di quest’ultimo alle regole imposte dal diritto dell’Unione.
6 In seguito, segnatamente, alla sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), la materia dei giochi d’azzardo è stata riformata mediante il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (GURI n. 52, del 2 marzo 2012, pag. 1), convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44 (GURI n. 99, del 28 aprile 2012, supplemento ordinario n. 85, pagg. 1 e segg.; testo coordinato, pagg. 23 e segg.; in prosieguo: il «decreto legge n. 16»).
7 L’articolo 10, commi 9 octies e 9 novies, del decreto legge n. 16 prevede quanto segue:
«9 octies Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza [Costa e Cifone, EU:C:2012:80]. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimonial[i] individuati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (…);
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2 000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11 000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza [Costa e Cifone, EU:C:2012:80], nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie (…).
9 novies I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9 octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. (…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 La Stanley International Betting e la Stanleybet Malta hanno proposto dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1884/2013.
9 Tale sentenza aveva ad oggetto una gara per l’affidamento in concessione di 2 000 diritti per l’esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l’attivazione di una rete fisica di negozi di gioco e la relativa conduzione, ai sensi dell’articolo 10, commi 9 octies e 9 novies, del decreto legge n. 16 (in prosieguo: la «gara»).
10 La Stanley International Betting, una società registrata nel Regno Unito, nonché la sua controllata maltese, Stanleybet Malta, operano in Italia mediante operatori denominati «Centri di trasmissione di dati» (in prosieguo: i «CTD»), ubicati presso locali aperti al pubblico ed i cui titolari mettono a disposizione dei giocatori il collegamento telematico e trasmettono i dati delle singole giocate alle ricorrenti nel procedimento principale.
11 Tale attività è esercitata in Italia attraverso i titolari dei CTD, da circa quindici anni, sulla base di un rapporto riconducibile allo schema contrattuale del mandato, senza il possesso di alcun titolo concessorio e senza l’autorizzazione di polizia.
12 Posto che ritengono di essere state escluse da precedenti gare svoltesi nel 1999 e nel 2006, le ricorrenti nel procedimento principale chiedono l’annullamento della nuova gara, deducendone il carattere discriminatorio e contrastante con le sentenze Placanica e a. (EU:C:2007:133) nonché Costa e Cifone (EU:C:2012:80), e sollecitano l’organizzazione di una nuova gara.
13 Le ricorrenti nel procedimento principale criticano, in particolare, l’introduzione di discriminazioni con riferimento alla durata delle nuove concessioni, che sarebbe di 40 mesi e dunque sensibilmente inferiore a quella, compresa fra nove e dodici anni, delle precedenti concessioni, nonché con riferimento al carattere esclusivo dell’attività di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ed al divieto di cessione delle concessioni.
14 Esse fanno valere, segnatamente, che tali condizioni restrittive metterebbero in dubbio l’utilità della loro partecipazione alla gara, specialmente in considerazione delle penalità legate alle cause di revoca, di sospensione e di decadenza della concessione, quali l’incameramento della garanzia in caso di decadenza e la cessione, a titolo non oneroso, dell’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, alla scadenza della concessione.
15 Esse sottolineano di correre un notevole rischio di decadenza e di revoca delle concessioni eventualmente acquisite a causa del contenzioso che ha coinvolto i CTD tramite i quali esse operano in Italia. Pertanto, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono di essere state poste di fronte all’alternativa tra dover rinunciare ad esercitare la loro attività in Italia oppure esporsi al rischio di incorrere nella decadenza dalle concessioni eventualmente acquisite, con perdita delle garanzie prestate.
16 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso, dichiarandolo irricevibile in quanto le ricorrenti nel procedimento principale non avevano partecipato alla gara di cui chiedevano l’annullamento. In seguito a tale sentenza, queste ultime hanno adito il Consiglio di Stato.
17 Il giudice da ultimo menzionato osserva che, se è vero che le disposizioni controverse, che riguardano le nuove concessioni, sono più stringenti e penetranti di quelle previste in passato, esse però non mancano più di chiarezza, riguardano tutti i partecipanti, compresi i precedenti concessionari, e trovano applicazione anche per i rapporti già in essere, così che è difficile comprendere in cosa consista il presunto «vantaggio» perpetuato in favore dei precedenti concessionari.
18 Inoltre, circa 120 altri partecipanti alla gara de qua, inclusi importanti gruppi stranieri che non rientrano fra gli operatori esistenti e che hanno una struttura operativa analoga a quella delle ricorrenti nel procedimento principale, non avrebbero sollevato alcuna censura nei confronti della gara suddetta.
19 Ancora, ad avviso di detto giudice, sebbene le nuove concessioni siano di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, esse sono, però, anche meno onerose e meno impegnative economicamente per l’aspirante concessionario.
20 Ciò posto, e pur esprimendo il proprio parere secondo cui gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non osterebbero alle disposizioni nazionali controverse, il giudice del rinvio reputa nondimeno necessario interrogare la Corte a tal proposito.
21 Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (…) nella sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare.
2) Se gli articoli 49 [TFUE] e segg. e 56 [TFUE] e segg. (…) ed i principi affermati dalla Corte (…) nella medesima sentenza [Costa e Cifone (EU:C:2012:80)] vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla competenza della Corte
22 La Lottomatica Scommesse Srl nega, in sostanza, la competenza della Corte. Essa afferma che, tenuto conto del potere discrezionale degli Stati membri, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla questione se la previsione di una durata più o meno ridotta delle concessioni in materia di giochi d’azzardo sia compatibile con gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE. La questione relativa a tale compatibilità rientrerebbe nella competenza del giudice nazionale e non in quella della Corte.
23 A questo proposito, è giocoforza constatare che la predetta società non nega che la legislazione italiana controversa debba essere conforme agli articoli 49 TFUE e 56 TFUE. Orbene, la portata degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE è rimessa alla valutazione della Corte e il giudice del rinvio chiede proprio un’interpretazione di tali articoli al fine di stabilire se la durata delle concessioni in argomento sia conforme agli stessi.
24 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate.
Sulla ricevibilità
25 Il governo italiano ritiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale debba essere dichiarata irricevibile, in quanto la decisione di rinvio non espone il contesto fattuale in modo sufficiente per consentire alla Corte di fornire una risposta utile.
26 A questo riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Melki e Abdeli, C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).
27 Risulta parimenti da una giurisprudenza costante che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto fattuale e normativo in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate, o che esso, quanto meno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).
28 Orbene, la decisione di rinvio descrive in maniera sufficiente il contesto giuridico e fattuale della controversia principale, e le indicazioni fornite dal giudice del rinvio consentono di individuare la portata delle questioni sollevate.
29 Date tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.
Nel merito
30 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
31 Da un lato, è necessario valutare se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, là dove impone una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quelle precedenti, sia conforme ai principi di parità di trattamento e di effettività.
32 Al riguardo si deve precisare che, mentre nella sentenza Costa e Cifone (EU:C:2012:80) la Corte aveva esaminato anche la conformità della normativa italiana all’obbligo di trasparenza e al principio di certezza del diritto, un simile esame non s’impone più nel presente caso, dato che, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni controverse nel procedimento principale presentano un grado di chiarezza sufficiente e non può addebitarsi loro di non essere formulate in maniera chiara, precisa ed univoca.
33 Dall’altro lato, occorre valutare se il motivo dedotto dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze, sia idoneo a giustificare un’eventuale restrizione delle libertà garantite dai Trattati.
Sul rispetto dei principi di parità di trattamento e di effettività
34 Nella fattispecie oggetto del procedimento principale, le ricorrenti chiedono la revoca delle concessioni in corso, l’annullamento dell’ultima gara e l’indizione di un’altra gara su basi non discriminatorie. Esse sostengono che le autorità italiane non avevano il diritto di operare la scelta fra la revoca delle concessioni in corso con successiva ridistribuzione delle stesse e la messa a gara di un numero adeguato di nuove concessioni, e che, in ogni caso, la scelta compiuta lede i principi di parità di trattamento e di effettività.
35 Tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, tanto la revoca e la ridistribuzione delle precedenti concessioni, quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate. Entrambe queste soluzioni sono in linea di principio idonee a rimediare, quanto meno per il futuro, all’esclusione illegittima di alcuni operatori, permettendo a questi ultimi di esercitare la loro attività sul mercato alle stesse condizioni applicabili agli operatori esistenti (sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 52).
36 Ne consegue che le autorità nazionali hanno il diritto di scegliere tra le suddette soluzioni in virtù del margine di discrezionalità spettante agli Stati membri, in una materia non armonizzata come quella dei giochi d’azzardo, fermo restando comunque che detta discrezionalità trova un limite nei principi di equivalenza e di effettività.
37 Infatti, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, è compito dell’ordinamento giuridico nazionale stabilire modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti spettanti agli operatori in forza dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, a condizione però che tali modalità non siano meno favorevoli di quelle applicabili a situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenze Placanica e a., EU:C:2007:133, punto 63, nonché Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 51).
38 Inoltre, affinché sia rispettato il principio della parità di trattamento nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, un regime di autorizzazione dei giochi d’azzardo deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle autorità al fine di evitare un suo uso arbitrario (sentenza Garkalns, C‑470/11, EU:C:2012:505, punto 42).
39 Orbene, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, il fatto stesso che gli operatori esistenti abbiano potuto iniziare la propria attività alcuni anni prima degli operatori illegittimamente esclusi, ed abbiano così potuto insediarsi sul mercato con una certa notorietà e con una clientela propria, conferisce loro un indebito vantaggio concorrenziale. Concedere agli operatori esistenti «ulteriori» vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari ha come conseguenza di perpetuare e di rafforzare gli effetti dell’esclusione illegittima dalle ultime gare, e costituisce dunque una violazione del principio di parità di trattamento. Inoltre, una misura siffatta rende eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione agli operatori illegittimamente esclusi dall’ultima gara e dunque non rispetta il principio di effettività (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 53).
40 Di conseguenza, per essere conforme ai principi di parità di trattamento e di effettività, una normativa nazionale non deve concedere agli operatori esistenti «ulteriori» vantaggi concorrenziali rispetto ai nuovi concessionari.
41 Per quanto concerne il rispetto del principio di parità di trattamento, occorre osservare che, secondo il giudice del rinvio, le disposizioni controverse nel procedimento principale non mancano più di chiarezza, riguardano tutti i partecipanti, compresi i precedenti concessionari, e trovano applicazione anche alle concessioni già in essere, senza concedere agli operatori esistenti «ulteriori» vantaggi concorrenziali. Sebbene tale valutazione non sia condivisa dalle ricorrenti nel procedimento principale, si deve ricordare al riguardo che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali, né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta (v., in particolare, sentenza Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).
42 Peraltro, si deve prendere in considerazione altresì il fatto che, come risulta dalla decisione di rinvio, le ricorrenti nel procedimento principale operano nel territorio italiano tramite i CTD da circa quindici anni senza essere in possesso di titoli concessori e senza autorizzazione di polizia, sicché esse non possono essere propriamente qualificate come «nuovi entranti sul mercato».
43 Per quanto concerne il principio di effettività, occorre precisare che, sempre secondo il giudice del rinvio, se è vero che le nuove concessioni hanno minore durata rispetto a quelle rilasciate in passato, esse sono però anche meno onerose e meno impegnative economicamente per l’aspirante concessionario.
44 Pertanto, nella fattispecie oggetto del procedimento principale, il rispetto dei principi di parità di trattamento e di effettività risulta garantito.
Sulla giustificazione di una restrizione delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE
45 Per costante giurisprudenza, devono considerarsi restrizioni alla libertà di stabilimento e/o alla libera prestazione di servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno interessante l’esercizio delle libertà garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v., in particolare, sentenza Duomo Gpa e a., da C‑357/10 a C‑359/10, EU:C:2012:283, punti 35 e 36 nonché la giurisprudenza ivi citata).
46 Quindi, una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l’esercizio di un’attività economica all’ottenimento di una concessione e preveda varie ipotesi di decadenza della concessione stessa costituisce un ostacolo alle libertà così garantite dagli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (v. sentenza Costa e Cifone, EU:C:2012:80, punto 70).
47 Occorre tuttavia valutare se una simile restrizione possa essere ammessa a titolo di misure derogatorie, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE, o se essa possa essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale (sentenza Digibet e Albers, C‑156/13, EU:C:2014:1756, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).
48 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le restrizioni alle attività dei giochi d’azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell’incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata).
49 Oltre a ciò, per quanto riguarda la normativa italiana in materia di giochi d’azzardo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata a tali giochi è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa (v. sentenza Biasci e a., C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 23).
50 Nella fattispecie, per quanto riguarda la qualificazione come «motivo imperativo di interesse generale» del motivo invocato dalle autorità nazionali al fine di giustificare la durata più breve delle nuove concessioni, segnatamente il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze, è certo che, secondo una giurisprudenza costante, considerazioni di ordine meramente amministrativo non possono giustificare la deroga, da parte di uno Stato membro, alle norme del diritto dell’Unione. Tale principio vale a fortiori laddove la deroga di cui trattasi abbia l’effetto di escludere o di limitare l’esercizio di una delle libertà fondamentali del diritto dell’Unione (v. sentenza Arblade e a., C‑369/96 e C‑376/96, EU:C:1999:575, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).
51 Tuttavia, si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta, tenendo presente che, nell’ambito di una controversia sottoposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’identificazione degli obiettivi effettivamente perseguiti dalla normativa nazionale rientra nella competenza del giudice del rinvio (sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).
52 Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
53 Ne consegue che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
54 Nell’ipotesi in cui, in futuro, le autorità nazionali intendessero ridurre il numero delle concessioni rilasciate oppure esercitare un controllo più rigoroso sulle attività nel settore dei giochi d’azzardo, misure di questo tipo sarebbero agevolate laddove tutte le concessioni fossero rilasciate per la stessa durata e la loro scadenza avvenisse nello stesso momento.
55 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda peppebetting » 14/11/2015 - 18:57
probabilmente le tue tesi fra gli amici dei .it o di qualcun'altro possono essere condivise e probabilmente non so di cosa parlo ma so cosa leggo e mi riferisco alla sentenza che hai postato che si conclude con:
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.
Ma questo cosa c'entra con quanto ho postato io? Qui si parla se un bando con durata inferiore di anni di concessione può essere fatto o meno!!!
Provo a rispiegartelo piano piano:
Possono convivere, come avviene in altri Paesi Europei, sia le concessioni rilasciate dallo stato Italia e un servizio transfrontaliero che tuteli l'ordine pubblico secondo le disposizioni dell'ordinamento italiano?
Io mi fermo qui, non voglio abusare delle tue conoscenze magari mi emetti fattura!!!
prestatore di offrire ed effettuare servizi.. ma anche
la libertà di ricevere dei servizi offerti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro..
Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda peppebetting » 14/11/2015 - 19:02
Scommettitore dice:
Ma non si possono riportare solo brani del dispositivo di una sentenza dell CJEU, senza le SUE CONCLUSIONI complessive
ESATTO!!!! INFATTI QUELLE POSTATE DA ME SONO LE CONCLUSIONI COMPLESSIVE DELLA SENTENZA BIASCI 2013 DELLA CJEU!!
Buona serata
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Punto 55 Sentenza Gambelli
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda scommettitore siracusano » 14/11/2015 - 19:22
peppebetting ha scritto:Scusate prometto che non posto più ma era una precisazione, credo, dovuta:
Scommettitore dice:
Ma non si possono riportare solo brani del dispositivo di una sentenza dell CJEU, senza le SUE CONCLUSIONI complessive
ESATTO!!!! INFATTI QUELLE POSTATE DA ME SONO LE CONCLUSIONI COMPLESSIVE DELLA SENTENZA BIASCI 2013 DELLA CJEU!!
Buona serata
Sentenza ormai OBSOLETA, visto che siamo in regime di BANDO MONTI, e chi non ha partecipato deve dimostrare la DISCRIMINAZIONE da quel BANDO.
La sentenza del 22 Gennaio 2015, mette in risalto le differenze tra stati rispetto all'ordine pubblico, non affrontate nella sentenza BIASCI. Ti consiglio di leggere quest'ultima sentenza attentamente, che oggi è l'UNICA CHE FA TESTO.
52 Per tale ragione, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal fine modalità di controllo più o meno rigorose (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
53 Ne consegue che, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti.
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Re: Vittoria BETN1
Messaggioda goldbetsanato » 14/11/2015 - 19:38
peppebetting ha scritto:Scusate prometto che non posto più ma era una precisazione, credo, dovuta:
Scommettitore dice:
Ma non si possono riportare solo brani del dispositivo di una sentenza dell CJEU, senza le SUE CONCLUSIONI complessive
ESATTO!!!! INFATTI QUELLE POSTATE DA ME SONO LE CONCLUSIONI COMPLESSIVE DELLA SENTENZA BIASCI 2013 DELLA CJEU!!
Buona serata
Ancora insisti con queste intepretazioni di parte?
Re: Vittoria BETN1
Messaggioda Curioso » 14/11/2015 - 20:16
Invito, quindi, tutti i CTD BetN1 a voler da subito guardarsi intorno se vogliono mettersi in regola e non giocare alla "roulette russa" come pretendono costoro. Chi glielo fa fare a giocare col fuoco, se poi a rimetterci sono solo i CTD?
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