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Giochi: Causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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Giochi: Causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini
Messaggioda scommettitore siracusano » 11/06/2015 - 15:55
Giochi, causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini per le memorie difensive. Agnello (avv. Stanley): “Procedura nella norma”
http://www.agimeg.it/?p=68528
In: Ansa, AnsaP, Primo Piano, VLT
11 giugno 2015 - 15:31
martello-giudice-300x225
Il giudice Silvia Antonioni, della XII Sezione del Tribunale Civile, ha riaperto i termini fino al prossimo 4 febbraio 2016 per presentare le memorie delle parti per quanto riguarda la causa intentata da StanleyBet contro il direttore dei giochi dei Monopoli di Stato, Roberto Fanelli. Il bookmaker chiede il risarcimento del danno provocato dalla circolare che il dirigente dei Monopoli ha firmato per vietare l’istallazione delle newslot all’interno dei Ctd. Una procedura che non ha sorpreso i legali di Stanley. “Il tutto si sta svolgendo secondo prassi – ha detto ad Agimeg l’avvocato di Stanley Daniela Agnello -. Il giudice ha semplicemente fissato una nuova data, anche se le parti hanno già consegnato le proprie memorie. Non siamo quindi sorpresi da questa riapertura che non va a modificare la nostra posizione”. lp/AGIMEG
http://www.agimeg.it/?p=68528
In: Ansa, AnsaP, Primo Piano, VLT
11 giugno 2015 - 15:31
martello-giudice-300x225
Il giudice Silvia Antonioni, della XII Sezione del Tribunale Civile, ha riaperto i termini fino al prossimo 4 febbraio 2016 per presentare le memorie delle parti per quanto riguarda la causa intentata da StanleyBet contro il direttore dei giochi dei Monopoli di Stato, Roberto Fanelli. Il bookmaker chiede il risarcimento del danno provocato dalla circolare che il dirigente dei Monopoli ha firmato per vietare l’istallazione delle newslot all’interno dei Ctd. Una procedura che non ha sorpreso i legali di Stanley. “Il tutto si sta svolgendo secondo prassi – ha detto ad Agimeg l’avvocato di Stanley Daniela Agnello -. Il giudice ha semplicemente fissato una nuova data, anche se le parti hanno già consegnato le proprie memorie. Non siamo quindi sorpresi da questa riapertura che non va a modificare la nostra posizione”. lp/AGIMEG
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Re: Giochi: Causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini
Messaggioda scommettitore siracusano » 13/06/2015 - 07:37
Forse è più facile che mi trovi su facebook, con il mio vero nome, dal momento che ormai, dopo cinque mesi su infobetting, è noto chi sono
https://www.facebook.com/riccardo.calantropio
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Re: Giochi: Causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini
Messaggioda scommettitore siracusano » 13/06/2015 - 12:16
L'utente Cirillo mi ha poi contattato su facebook, chiedendomi un parere su tutt'altro argomento di quello del topic; e gli risponderò.
Mi ha contatto, poi, sempre su facebook, un'altra persona chiedendomi maggiori dettagli sull'argomento di questo topic, e mi sto interessando nel trovare del materiale attinente.
Mi ha contatto, poi, sempre su facebook, un'altra persona chiedendomi maggiori dettagli sull'argomento di questo topic, e mi sto interessando nel trovare del materiale attinente.
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Re: Giochi: Causa Stanley-Fanelli (Adm). Riaperti i termini
Messaggioda scommettitore siracusano » 15/06/2015 - 08:52
Tramite un mio amico avvocato, che ha seguito indirettamente la causa civile, ho ricevuto alcune delle "probabili motivazioni" che avebbero spinto la Stanleybet ad adire per vie legali, nel processo di cui al presente TOPIC; e che qui di seguito riporto (non entrando nel merito delle stesse):
Sembra che l’aspetto di maggior rilievo della vicenda é che la circolare firmata da Fanelli interpreta la normativa di settore in modo fuorviante, il che ha delle ripercussioni negative in particolare per i bookmaker esteri che non hanno avuto accesso al mercato nazionale.
La normativa nazionale, infatti, prevede che il possesso della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. esclude, per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizzatori ai fini dell’installazione degli apparecchi disciplinati dall’art. 110, comma 6, lett. a(e, segnatamente, della licenza di cui all’art. 88). L'art. 86, comma 4, del T.U.L.P.S. infatti recita: “relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza (intendendosi quella di cui all'art. 86) è necessaria per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88”. Il significato che si attribuisce a tale norma è che qualora l’esercizio presso il quale intendono installarsi gli apparecchi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. sia già in possesso della licenza prevista dall’art. 86, commi 1 o 2, ovvero della licenza prevista dall’art. 88, non è necessaria (per l’installazione) anche la titolarità della licenza di cui all’art. 86, comma 4; e che, per contro, qualora l’esercizio in questione non sia già in possesso di tali licenze, allora (per l’installazione) è necessaria (ma altresì sufficiente) l’autorizzazione di cui all’art. 86, comma 4.
Un’ulteriore conferma viene dall’art. comma 2-quater, del D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, il quale prevede espressamente che “La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico”; con ciò dimostrando che per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui alla lettera a), non è invece richiesta la licenza di cui all’art. 88.
Da tutto ció deriva l’arbitrarietá dell’interpretazione che la Circolare AAMS del 13.06.2013, Prot. 2013/491/DAR/UD (pagg. 5 e ss.) ha inteso attribuire al disposto degli artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S., nella parte in cui è stato inteso nel senso che “i soggetti che effettuano l’esercizio delle scommesse (compresi i c.d. “corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88”.
Inoltre, ma non da ultimo, chi ha sottoscritto la circolare non ha tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali di Stanley. Innanzitutto, in applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze Gambelli del 2003, Placanica 2007 e Costa-Cifone del 2012 – il mancato possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. non può costituire, nel caso dei Centri Trasmissione Dati (“CTD”) Stanleybet, legittimo fondamento per l’applicazione delle soprammenzionate sanzioni.
Infatti, i CTD Stanleybet, pur non essendo incaricati da soggetti titolari della concessione AAMS, hanno titolo ad esercitare la loro attività commerciale in quanto sono incaricati dal bookmaker Stanleybet che, per effetto delle violazioni accertate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (illegittima esclusione dalle gare del 1999, illegittima proroga delle concessioni del 1999, illegittima esclusione dalle gare del 2006, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale), è titolare del pieno ed accertato diritto ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione AAMS, essendo in tutto equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa.
In altri termini, l’assenza di una concessione rilasciata dall’AAMS in favore di Stanleybet non preclude ai suoi CTD di operare legittimamente sulla scorta del diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia (vd. sentenza Costa e Cifone cit.: “non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone … legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione”).
Sembra che l’aspetto di maggior rilievo della vicenda é che la circolare firmata da Fanelli interpreta la normativa di settore in modo fuorviante, il che ha delle ripercussioni negative in particolare per i bookmaker esteri che non hanno avuto accesso al mercato nazionale.
La normativa nazionale, infatti, prevede che il possesso della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. esclude, per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizzatori ai fini dell’installazione degli apparecchi disciplinati dall’art. 110, comma 6, lett. a(e, segnatamente, della licenza di cui all’art. 88). L'art. 86, comma 4, del T.U.L.P.S. infatti recita: “relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza (intendendosi quella di cui all'art. 86) è necessaria per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88”. Il significato che si attribuisce a tale norma è che qualora l’esercizio presso il quale intendono installarsi gli apparecchi di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. sia già in possesso della licenza prevista dall’art. 86, commi 1 o 2, ovvero della licenza prevista dall’art. 88, non è necessaria (per l’installazione) anche la titolarità della licenza di cui all’art. 86, comma 4; e che, per contro, qualora l’esercizio in questione non sia già in possesso di tali licenze, allora (per l’installazione) è necessaria (ma altresì sufficiente) l’autorizzazione di cui all’art. 86, comma 4.
Un’ulteriore conferma viene dall’art. comma 2-quater, del D.L. n. 40/2010, convertito nella L. n. 73/2010, il quale prevede espressamente che “La licenza di cui all’ articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico”; con ciò dimostrando che per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui alla lettera a), non è invece richiesta la licenza di cui all’art. 88.
Da tutto ció deriva l’arbitrarietá dell’interpretazione che la Circolare AAMS del 13.06.2013, Prot. 2013/491/DAR/UD (pagg. 5 e ss.) ha inteso attribuire al disposto degli artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S., nella parte in cui è stato inteso nel senso che “i soggetti che effettuano l’esercizio delle scommesse (compresi i c.d. “corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88”.
Inoltre, ma non da ultimo, chi ha sottoscritto la circolare non ha tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali di Stanley. Innanzitutto, in applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle sentenze Gambelli del 2003, Placanica 2007 e Costa-Cifone del 2012 – il mancato possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. non può costituire, nel caso dei Centri Trasmissione Dati (“CTD”) Stanleybet, legittimo fondamento per l’applicazione delle soprammenzionate sanzioni.
Infatti, i CTD Stanleybet, pur non essendo incaricati da soggetti titolari della concessione AAMS, hanno titolo ad esercitare la loro attività commerciale in quanto sono incaricati dal bookmaker Stanleybet che, per effetto delle violazioni accertate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (illegittima esclusione dalle gare del 1999, illegittima proroga delle concessioni del 1999, illegittima esclusione dalle gare del 2006, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale), è titolare del pieno ed accertato diritto ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione AAMS, essendo in tutto equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa.
In altri termini, l’assenza di una concessione rilasciata dall’AAMS in favore di Stanleybet non preclude ai suoi CTD di operare legittimamente sulla scorta del diritto dell’Unione Europea direttamente applicabile, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia (vd. sentenza Costa e Cifone cit.: “non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone … legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione”).
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