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Intervista avv. Sbordoni
Situazione attuale, prospettive, notizie.
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sologoldbet
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Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda sologoldbet » 30/10/2014 - 12:13
http://www.jamma.it/scommesse/corte-di- ... unce-55096
Con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 23 agosto 2013 – causa Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato- veniva posta alla Corte di Giustizia Europea: ‘Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare”, e “se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti’.
Con questo primo rinvio, a cui ne sono seguiti e ne seguiranno altri anche da parte della Corte di Cassazione e di numerosi Tribunali di merito, si richiede alla Corte di Giustizia, che potrebbe non metterci tantissimo a pubblicare, se il c.d. bando Monti (rectius la “durata ridotta di 40 mesi” della concessioni Monti) possa essere compatibile con i richiamati principi del Trattato della Comunità Europea. Giova rilevare che grazie al menzionato Bando lo Stato italiano ha incassato circa 70 milioni di euro, rispetto ai 22 milioni che erano stati preventivati.
Il noto bookmaker, fautore e promotore di tutti i giudizi che ci (Stato italiano) hanno visto protagonisti dinnanzi alla Corte di Giustizia per ben cinque volte (con il bando monti segniamo quota sei) da qualche decennio, evidenzia le discriminazioni dell’ultimo bando di gara nei confronti dei nuovi entranti; in quanto, sempre secondo il bookmaker, sono state poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, quando invece la gara monti sarebbe dovute essere bandita proprio al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti.
Ed ancora, l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni potrebbe costituire giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite. Questi i presupposti dell’udienza del 22 ottobre u.s. nel corso del quale si sono tenuti otto interventi.
Naturalmente la difesa del bookmaker, nella veste di operatore discriminato dallo Stato Italiano, ha argomentato evidenziando come l’allineamento delle concessioni non possa giustificare restrizioni alle libertà fondamentali perché viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori, impedisce di rimediare alle discriminazioni subite negli ultimi 15 anni ed andrebbe a rafforzare i privilegi concorrenziali ottenuti dai concessionari nazionali. Bizzarro sentire parlar di vantaggi concorrenziali degli operatori italiani, laddove chi ha goduto di un regime di immunità fiscale, come giustamente ha evidenziato la commissione tributaria di Cagliari, sono proprio i CTD, che per decenni – e non risulta che stiano procedendo in tal senso pur essendo obbligati da una norma primaria – non hanno provveduto a corrispondere all’erario le tasse (imposta unica).
Del resto è innegabile che l’operatore di origini anglosassoni abbia una propria e consolidata rete su tutto il territorio nazionale, offrendo già da anni prodotti (come le scommesse virtuali) che gli operatori, titolari delle concessioni rilasciate da ADM, offrono solo da un pochi mesi. Peccato però che questa circostanza, nel corso dell’udienza del 22 ottobre 2014 non sia stata colta dal rappresentante della Commissione Europea, che avrebbe evidenziato come un limite di durata che escluda in partenza la possibilità di recupero degli investimenti necessari costituisca un deterrente all`ingresso dei nuovi operatori tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, privando gli esclusi di uno strumento indispensabile per entrare nel mercato delle scommesse.
Le gare devono offrire, ad avviso della Commissione Europea, una possibilità reale di accesso ed esercizio dell’attività economica agli operatori illegalmente esclusi. Naturalmente sono apprezzabili i suggerimenti della Commissione Europea che però non sembra aver colto in pieno quanto rilevato dalla Stato Italiano ed anche degli operatori presenti nel giudizio; dove il governo dell’ Europa non ha tenuto conto della realtà fattuale mercato italiano dove sono presenti entrambe le reti quelli gestite da ADM, legittime e controllate, e quelle gestite in via autonoma, che non sono sottoposte ad alcun regime di controllo.
Molto probabilmente anche la Gara Monti potrebbe, proprio per la sua breve vita –durata- essere oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia. Ora però, nell’attesa che la Corte si pronunci sul punto ed anche sull’ulteriore motivo delle altre ordinanze di rimessione (dove per esempio il Tribunale di Frosinone, ad inizio agosto, quale giudice nazionale ha richiesto “se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”) si dovrebbe aprire un tavolo di lavoro per organizzare la gara 2016 (dove si potrebbe valutare se esistano anche CTD propositivi), una sorta di stati generali degli operatori, che credono ancora in questo settore”.
Con la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 23 agosto 2013 – causa Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd / Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato- veniva posta alla Corte di Giustizia Europea: ‘Se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare”, e “se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16 febbraio 2012 [cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti’.
Con questo primo rinvio, a cui ne sono seguiti e ne seguiranno altri anche da parte della Corte di Cassazione e di numerosi Tribunali di merito, si richiede alla Corte di Giustizia, che potrebbe non metterci tantissimo a pubblicare, se il c.d. bando Monti (rectius la “durata ridotta di 40 mesi” della concessioni Monti) possa essere compatibile con i richiamati principi del Trattato della Comunità Europea. Giova rilevare che grazie al menzionato Bando lo Stato italiano ha incassato circa 70 milioni di euro, rispetto ai 22 milioni che erano stati preventivati.
Il noto bookmaker, fautore e promotore di tutti i giudizi che ci (Stato italiano) hanno visto protagonisti dinnanzi alla Corte di Giustizia per ben cinque volte (con il bando monti segniamo quota sei) da qualche decennio, evidenzia le discriminazioni dell’ultimo bando di gara nei confronti dei nuovi entranti; in quanto, sempre secondo il bookmaker, sono state poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, quando invece la gara monti sarebbe dovute essere bandita proprio al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti.
Ed ancora, l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni potrebbe costituire giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite. Questi i presupposti dell’udienza del 22 ottobre u.s. nel corso del quale si sono tenuti otto interventi.
Naturalmente la difesa del bookmaker, nella veste di operatore discriminato dallo Stato Italiano, ha argomentato evidenziando come l’allineamento delle concessioni non possa giustificare restrizioni alle libertà fondamentali perché viola il principio di parità di trattamento tra gli operatori, impedisce di rimediare alle discriminazioni subite negli ultimi 15 anni ed andrebbe a rafforzare i privilegi concorrenziali ottenuti dai concessionari nazionali. Bizzarro sentire parlar di vantaggi concorrenziali degli operatori italiani, laddove chi ha goduto di un regime di immunità fiscale, come giustamente ha evidenziato la commissione tributaria di Cagliari, sono proprio i CTD, che per decenni – e non risulta che stiano procedendo in tal senso pur essendo obbligati da una norma primaria – non hanno provveduto a corrispondere all’erario le tasse (imposta unica).
Del resto è innegabile che l’operatore di origini anglosassoni abbia una propria e consolidata rete su tutto il territorio nazionale, offrendo già da anni prodotti (come le scommesse virtuali) che gli operatori, titolari delle concessioni rilasciate da ADM, offrono solo da un pochi mesi. Peccato però che questa circostanza, nel corso dell’udienza del 22 ottobre 2014 non sia stata colta dal rappresentante della Commissione Europea, che avrebbe evidenziato come un limite di durata che escluda in partenza la possibilità di recupero degli investimenti necessari costituisca un deterrente all`ingresso dei nuovi operatori tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, privando gli esclusi di uno strumento indispensabile per entrare nel mercato delle scommesse.
Le gare devono offrire, ad avviso della Commissione Europea, una possibilità reale di accesso ed esercizio dell’attività economica agli operatori illegalmente esclusi. Naturalmente sono apprezzabili i suggerimenti della Commissione Europea che però non sembra aver colto in pieno quanto rilevato dalla Stato Italiano ed anche degli operatori presenti nel giudizio; dove il governo dell’ Europa non ha tenuto conto della realtà fattuale mercato italiano dove sono presenti entrambe le reti quelli gestite da ADM, legittime e controllate, e quelle gestite in via autonoma, che non sono sottoposte ad alcun regime di controllo.
Molto probabilmente anche la Gara Monti potrebbe, proprio per la sua breve vita –durata- essere oggetto di censura da parte della Corte di Giustizia. Ora però, nell’attesa che la Corte si pronunci sul punto ed anche sull’ulteriore motivo delle altre ordinanze di rimessione (dove per esempio il Tribunale di Frosinone, ad inizio agosto, quale giudice nazionale ha richiesto “se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”) si dovrebbe aprire un tavolo di lavoro per organizzare la gara 2016 (dove si potrebbe valutare se esistano anche CTD propositivi), una sorta di stati generali degli operatori, che credono ancora in questo settore”.
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Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda sologoldbet » 30/10/2014 - 12:14
Mi pare strano che parli solo di commissione tributaria di Cagliari(negativa) e non anche di Latina(positiva)
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Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda sologoldbet » 31/10/2014 - 11:23
“Il Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 14 ottobre u.s. ha approvato il decreto contenente le disposizioni per la c.d. Legge di Stabilità 2015. Nel rispetto delle migliori tradizioni, anche quest’anno nella Legge che dovrebbe garantire la sopravvivenza del Paese l’esecutivo interviene in maniera decisa sul settore dei giochi e delle scommesse sperando di fare cassa.
Ed infatti la legge di Stabilità interviene sul payout degli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6 a) b) TULPS, a partire dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguarda le slot “la percentuale destinata alle vincite (…) è fissata in misura non inferiore al 70 percento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 percento;” per le Vlt il payout è fissato “in misura non inferiore all’81 percento) e il prelievo “nella misura del 9 percento”.
Questa manovra non produrrà l’effetto sperato: non è che mungendo più una mucca al giorno che mangia comunque la stessa quantità di erba o concime si possa sperare di ottenere più latte. Il ragionamento sicuramente è semplicistico e potrebbe apparire ovvio ma il risultato di un aumento del PREU, peraltro non accompagnato da altre misure che tutelino la rete di raccolta di gioco legale, anche dagli attacchi inutili e quotidiani da parte del governo del territorio che cavalca un oltremodo denigratoria campagna popolare contro il gioco, potrebbe costituire un grave nocumento per l’industria sana del settore e favorire il ritorno all’illegalità facendo riapparire sul territorio apparecchi da divertimento ed intrattenimento non conformi alle regole. Si pensi alla provincia di Bolzano dove sembrerebbero non esserci più gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, ma dove ora i promogames regnano sovrani. Le regioni poi la morale la facciano sulla sanità, dove vengono acquistati beni necessari alla pelle della gente a prezzi fino a dieci volte superiori a quelli veri, ed in quantità eccessive. Sarà quindi pur lecito pensare che si pompi la ludopatia per raggranellare altro denaro. L’altro aspetto “chiacchierato” di questo progetto di Legge di Stabilità è quello che riguarda i CTD.
Di seguito alcuni passaggi della legge con riferimento all’attuale rete illegale di raccolta di gioco: “In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega fiscale (…) per assicurare parità di condizioni competitive tra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincita in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.
Il passaggio appare spericolato in quanto si potrebbe creare un’evidente disparità di trattamento correndo addirittura il rischio di uscirne con due reti: 1) la prima regolata dal modello concessorio; 2) la seconda riconosciuta da una Legge di Stabilità, e che potrebbe non avere alcun vincolo.
Ecco alcune delle misure che leggiamo, per regolamentare e controllare i CTD: 1) il decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali; 2) viene vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, dell’Adm; 3) viene vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10mila euro; 4) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta (…) deve comunicare i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l’attività è avviata; 5) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 11’, comma 6, lettera a) e b) (…) e in ogni caso l’Adm non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto; 6) l’imposta unica di cui al Dlgs 23 dicembre 1998 (…) è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L’imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o punto di raccolta. Le violazioni delle precedenti disposizioni sono punite con sanzioni pecuniarie o anche con la chiusura dell’esercizio o del punto vendita.
Gran parte delle misure, tutte certo di buona volontà, che magari il governo ritiene innovative, sono già previste nel nostro ordinamento. Nel decreto legislativo in materia di antiriciclaggio sono già contemplati i CTD: la norma parla infatti di operatori privi di licenza. Un merito da riconoscere al nostro esecutivo deve essere quello di aver individuato il problema parlando apertamente per la priva volta di una rete parallela ed illegale e/o illecita. Chi scrive però ritiene che questi passaggi seppur propositivi, non siano dirimenti, anzi. Ed il motivo è che non si possano creare due reti di raccolta scommesse: va almeno fatto il tentativo di progettare una nuova unica rete. E allora vista l’urgenza perche non ipotizzare di anticipare la gara del 30 giugno 2016, magari a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014, specie nella denegata ma non remota ipotesi in cui ne esca censurato il bando Monti, nato peraltro già con gravi handicap
Ed infatti la legge di Stabilità interviene sul payout degli apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110, comma 6 a) b) TULPS, a partire dal 1° gennaio 2015. Per quanto riguarda le slot “la percentuale destinata alle vincite (…) è fissata in misura non inferiore al 70 percento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 percento;” per le Vlt il payout è fissato “in misura non inferiore all’81 percento) e il prelievo “nella misura del 9 percento”.
Questa manovra non produrrà l’effetto sperato: non è che mungendo più una mucca al giorno che mangia comunque la stessa quantità di erba o concime si possa sperare di ottenere più latte. Il ragionamento sicuramente è semplicistico e potrebbe apparire ovvio ma il risultato di un aumento del PREU, peraltro non accompagnato da altre misure che tutelino la rete di raccolta di gioco legale, anche dagli attacchi inutili e quotidiani da parte del governo del territorio che cavalca un oltremodo denigratoria campagna popolare contro il gioco, potrebbe costituire un grave nocumento per l’industria sana del settore e favorire il ritorno all’illegalità facendo riapparire sul territorio apparecchi da divertimento ed intrattenimento non conformi alle regole. Si pensi alla provincia di Bolzano dove sembrerebbero non esserci più gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, ma dove ora i promogames regnano sovrani. Le regioni poi la morale la facciano sulla sanità, dove vengono acquistati beni necessari alla pelle della gente a prezzi fino a dieci volte superiori a quelli veri, ed in quantità eccessive. Sarà quindi pur lecito pensare che si pompi la ludopatia per raggranellare altro denaro. L’altro aspetto “chiacchierato” di questo progetto di Legge di Stabilità è quello che riguarda i CTD.
Di seguito alcuni passaggi della legge con riferimento all’attuale rete illegale di raccolta di gioco: “In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all’attuazione della delega fiscale (…) per assicurare parità di condizioni competitive tra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincita in denaro per conto dello Stato e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, a decorrere dall’anno 2015, nei riguardi del titolare dell’esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione le seguenti disposizioni per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli”.
Il passaggio appare spericolato in quanto si potrebbe creare un’evidente disparità di trattamento correndo addirittura il rischio di uscirne con due reti: 1) la prima regolata dal modello concessorio; 2) la seconda riconosciuta da una Legge di Stabilità, e che potrebbe non avere alcun vincolo.
Ecco alcune delle misure che leggiamo, per regolamentare e controllare i CTD: 1) il decreto legislativo 21 novembre 2007 numero 231 in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali; 2) viene vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, dell’Adm; 3) viene vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a 10mila euro; 4) il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta (…) deve comunicare i propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data nella quale l’attività è avviata; 5) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all’articolo 11’, comma 6, lettera a) e b) (…) e in ogni caso l’Adm non iscrive il titolare dell’esercizio e del punto di raccolta nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 533 della legge 23 dicembre 2005, numero 266 e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto; 6) l’imposta unica di cui al Dlgs 23 dicembre 1998 (…) è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.
L’imposta si applica su un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o punto di raccolta. Le violazioni delle precedenti disposizioni sono punite con sanzioni pecuniarie o anche con la chiusura dell’esercizio o del punto vendita.
Gran parte delle misure, tutte certo di buona volontà, che magari il governo ritiene innovative, sono già previste nel nostro ordinamento. Nel decreto legislativo in materia di antiriciclaggio sono già contemplati i CTD: la norma parla infatti di operatori privi di licenza. Un merito da riconoscere al nostro esecutivo deve essere quello di aver individuato il problema parlando apertamente per la priva volta di una rete parallela ed illegale e/o illecita. Chi scrive però ritiene che questi passaggi seppur propositivi, non siano dirimenti, anzi. Ed il motivo è che non si possano creare due reti di raccolta scommesse: va almeno fatto il tentativo di progettare una nuova unica rete. E allora vista l’urgenza perche non ipotizzare di anticipare la gara del 30 giugno 2016, magari a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014, specie nella denegata ma non remota ipotesi in cui ne esca censurato il bando Monti, nato peraltro già con gravi handicap
Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda paparazzo » 31/10/2014 - 11:48
Forse i tempi sono finalmente maturi per arrivare ad un sistema autorizzatorio...
Visto che la "rottamazione" va tanto di moda perchè non applicarla al mondo del gioco?
E' molto probabile che ci arriveremo, presumo perchè potrebbe essere la scusa per aumentare le tasse (basta vedere l'esempio UK) e catturare in modo uniforme e costante il gettito dei .com.
In questo momento aumentare il gettito è la priorità del Governo.
Visto che la "rottamazione" va tanto di moda perchè non applicarla al mondo del gioco?
E' molto probabile che ci arriveremo, presumo perchè potrebbe essere la scusa per aumentare le tasse (basta vedere l'esempio UK) e catturare in modo uniforme e costante il gettito dei .com.
In questo momento aumentare il gettito è la priorità del Governo.
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Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda guastatore » 31/10/2014 - 15:33
Se lo Stato italiano dovesse fare bene i compiti da qui al 2016 e metta a norma un sistema autorizzatorio anzichè concessorio andrebbe ad incassare un 40 per per cento in piu di gettito erariale. Però chissà perchè si ostinino a non farlo. Mistero della fede...
Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda superibra » 31/10/2014 - 18:53
La fede non c'entra nulla, mistero delle Lobby....sempre le famose tre sorelle, che in un sistema serio, competitivo, sarebbero spazzate via in un batter di ciglio, basta guardare i contratti dei corner e dei negozi per capire tutto, queste so' abituate a far i froci con il culo degli altri
Re: Intervista avv. Sbordoni
Messaggioda paparazzo » 02/11/2014 - 23:45
ozbet ha scritto:io ci sono rimasto di merda...
perché al fruttivendolo sotto casa mia, non gli fanno pagare l'iva sulla media triplicata delle vendite cha fa il carrefour....?
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