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Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
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- mandrake76
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Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda mandrake76 » 23/09/2013 - 22:07
Liverpool, 20 settembre 2013
Oggetto: Sentenza Biasci: Il reale significato.
Gentile Ricevitore,
Dopo aver visto la clamorosa disinformazione messa in campo da tutte le agenzie di stampa, che nelle loro note iniziali presentano la sentenza "Biasci" come una vittoria dello Stato contro i bookmaker, è nostro dovere tornare sull’argomento.
La sentenza è chiarissima.
Riguarda direttamente il book austriaco Goldbet e indirettamente tutti gli altri operatori esteri.
Secondo la nostra opinione, la sentenza consente di prevedere, nel tempo, una clamorosa sconfitta di Goldbet di fronte ai tribunali Italiani.
Per la prima volta in sede comunitaria, lo Stato vince.
Lo Stato che contro Stanleybet ha sempre perso, oggi vince avendo però Stanleybet al suo fianco ad opponendum di Goldbet nel giudizio di fronte al TAR.
Perché disinformazione?
Perché nelle informazioni iniziali, tutte le agenzie di stampa non rilevano la parte più importante della sentenza (cioè i punti da 33 a 37) dove la Corte fornisce precise direttive al giudice italiano (TAR Toscana) su come dovrà realizzare il test di discriminazione su Goldbet.
I media, invece, travisando il senso della sentenza, si soffermano solo sulla legittimità di un sistema che prevede concessione + autorizzazione.
Spieghiamoci con un esempio illuminante.
La sentenza Placanica aveva detto che un sistema che prevedeva il rilascio di concessioni era in linea di principio perfettamente legittimo. Ma, la stessa sentenza Placanica, e QUI STA LA PARTE IMPORTANTE, aggiungeva che il sistema concessorio italiano era stato realizzato in violazione del diritto comunitario, ed era quindi discriminatorio.
I media, acquiscenti ad AAMS ed allo Stato, clamorosamente disinformando, si limitavano solo alla prima parte della verità. Poi, grazie all'intervento e all'attività svolta da Stanleybet in tutte le sedi giudiziarie, è emersa la corretta interpretazione della sentenza: il sistema concessorio è si, in linea di principio, legittimo ma è stato realizzato in modo discriminatorio.
Anche la successiva sentenza Costa Cifone su Stanleybet ha chiarito che MALGRADO il sistema concessorio sia ammissibile, sono le modalità discriminatore con cui è stato attuato, in contrasto con il diritto europeo, che ne determinano il carattere escludente, in violazione del diritto comunitario, di un operatore come Stanleybet.
Stanleybet che ha dimostrato, secondo la sentenza Costa Cifone, IN QUALE MODO E PERCHÉ È STATA DISCRIMINATA, è perfettamente legittimata ad offrire i suoi servizi ed a operare in Italia.
Nella sentenza Biasci, che riguarda la legittimità della licenza di polizia, dopo il rilascio della concessione, è chiaro che la risposta non può che essere positiva! Il sistema, in linea di principio, è corretto, perché prevede un doppio binario: 1) La possibilità di operare nel settore delle scommesse, 2) Il controllo che chi vuole operare non sia un delinquente.
Chi può obiettare a cio’? È chiaro che un sistema del genere è perfettamente legittimo! Ma la sentenza Biasci va al di là di questo tema!
Il punto è un altro.
Come si realizza tale sistema in Italia? Per il punto 1) è previsto il rilascio di una concessione, per il punto 2) è previsto il rilascio dell’autorizzazione di polizia.
Fin qui ancora nulla di male.
Ma adesso attenzione.
Il modo con cui il punto 1) è stato realizzato viene considerato discriminatorio per Stanleybet sia dalle sentenze Gambelli e Placanica (che riguardano le caratteristiche discriminatorie delle 1000 Concessioni del 1999) sia dalla sentenza Costa Cifone (che riguarda le caratteristiche discriminatorie delle concessioni Bersani).
Permetteteci di aggiungere che su richiesta di Stanleybet (tutti la davano perdente in quel giudizio), il Consiglio di Stato ha recentemente sollevato questione pregiudiziale comunitaria sul carattere discriminatorio dell'ultima gara per le 2000 concessioni. Avremo quindi, aspettatevelo, una quarta conferma, da parte della Corte Europea, del carattere discriminatorio anche di questa ultima gara.
3 GARE, 3 FALLIMENTI.
Quindi per Stanleybet il binomio 1) Concessione + 2) Autorizzazione non può essere corretto, perché la concessione le è stata negata, e cio’ è confermato da ben 3 sentenze della Corte di Giustizia, in violazione del diritto comunitario.
Stanleybet, quindi, è legittimata ad operare senza concessione.
Attenzione pero: operare senza concessione, come nel caso Stanleybet e solo in quello, non vuol dire affatto operare senza un titolo di legittimazione. Stanleybet opera in conseguenza di sentenze interpretative del diritto comunitario direttamente esecutive ed applicabili.
Quindi il binomio corretto diviene che per operare in Italia è necessario 1) + 2), e cioè: 1) Concessione oppure titolo di legittimazione che deriva dalle sentenze della Corte di Giustizia e 2) autorizzazione di polizia.
La sentenza Biasci riguarda Goldbet.
Quindi parliamo di Goldbet e vediamo come si inserisce nei requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Goldbet afferma di essere stata discriminate. Se questo fosse vero, Goldbet avrebbe pieno diritto di essere considerata come Stanleybet.
Allora supponiamo per un momento che Goldbet effettivamente sia stata discriminata e che quindi abbia un titolo di origine europea per operare. Allora i requisiti di cui ai punti 1) e 2) diventano 1) Concessione oppure titolo europeo (Stanleybet e Goldbet ) e 2) Autorizzazione di polizia.
Soffermiamoci un attimo sul 2). Il fatto che l’autorizzazione di polizia non possa essere negata solo per la mancanza della concessione non è affatto stato riconosciuto dalla sentenza Biasci, che non parla direttamente di questo.
È invece stato riconosciuto da molte sentenze del Consiglio di Stato ribadite recentemente da una sentenza dell’autorevole CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) che è una sezione distaccata del Consiglio di Stato con sede in Sicilia.
Il CGA, in un caso Stanleybet, ha concluso che la licenza di polizia non può essere negata a Stanleybet, dato che essa, essendo stata discriminata, ha acquisito un titolo di legittimazione equivalente alla concessione, concetto che, del resto, era stato affermato anche dalla Cassazione Penale nelle sentenze successive alla Costa Cifone.
Quindi 2) va bene per Stanleybet. Lo dice il Consiglio di Stato. E, malgrado ciò, le questure continuano a negarla questa benedetta licenza. Un autogol del Ministero degli Interni che, in violazione del giudicato del Consiglio di Stato, continua – secondo Stanleybet - ad informare le questure in modo errato.
Stanleybet ritiene che le circolari diffuse dal Ministero degli Interni non appaiono rispettose del diritto comunitario né del giudicato delle Supreme Corti nazionali: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. E ritiene, ancora, che tali circolari contengono un invito alle questure a realizzare condotte contrarie all’ordinamento comunitario e nazionale.
Ma questo non è un problema perché la illegittimità dei provvedimenti della questura verrà impugnata innanzi ai tribunali e i provvedimenti di diniego in se stessi diverranno la prova della discriminazione.
Ma per Goldbet? Se supponiamo, come stiamo supponendo, che anche Goldbet è stata discriminata, la conclusione è inevitabile: dovrebbe avere gli stessi diritti. Conclusione: né a Stanleybet né a Goldbet può essere negata la licenza di polizia. Il fatto che venga effettivamente negata diviene irrilevante, perché se è vero che Stanleybet e Goldbet sono state discriminate in violazione del diritto comunitario (sicuramente vero per Stanleybet e solo ipotizzato per Goldbet in questo esercizio intellettuale), allora negare loro la licenza vuol dire confermare la discriminazione.
Tutto ciò è ben compatibile con la sentenza Biasci, che riconosce e conferma la sentenza Costa Cifone.
Ma Goldbet... è stata discriminata?
Perché la Corte di Giustizia, nel testo della sentenza Biasci, mentre conferma la validità delle sentenze Placanica e Costa Cifone (punti 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) e quindi conferma che Stanley e’ stata discriminata, non dice affatto la stessa cosa per Goldbet, ma invece (punti 33, 34, 35, 36, 37) delinea le caratteristiche del test di discriminazione che il giudice del rinvio (cioè il TAR Toscana) dovrà fare su Goldbet.
La Corte non dice che Goldbet è stata discriminata, e non dice neanche che non è stata discriminata. Dice che è il giudice del rinvio che deve codurre il test di discriminazione e stabilire l’una o l’altra delle due verità.
È stata discriminata o no? La sentenza Biasci, però, una cosa la chiarisce: disattiva l’ordinanza Pulignani, che la Goldbet ha sempre utilizzato come prova del riconoscimento europeo della discriminazione, che viene così a saltare. Infatti chiarisce (punto 35) che l’ordinanza Pulignani si basa su una constatazione del giudice del rinvio e non, come ha sempre cercato di contrabbandare Goldbet, su una convinzione della Corte di Giustizia. Ma Stanleybet queste cose le ha già dette, tante volte. Ora la Corte di Giustizia le conferma.
Perfino la Cassazione Penale c’era cascata.
Ma ora nei prossimi giudizi, la Goldbet, ormai priva della copertura dell’ordinanza Pulignani, dovrà affrontare il vero test di discriminazione secondo le linee guida ben chiare e precise stabilite dalla Corte di Giustizia.
Il primo scoglio, il più duro, sarà proprio il TAR Toscana, ove Stanleybet è presente ad adiuvandum dello Stato nel giudizio e, forte della sentenza della Corte di Giustizia, costringerà i giudici ad eseguire realmente e compiutamente il test di discriminazione su Goldbet.
Quindi, probabile vittoria dello Stato, a fianco di Stanleybet, ma non per i motivi richiamati dalla stampa italiana.
La vittoria dello Stato (e di Stanleybet) determinerà, ancora una volta, la conferma di quel perimetro di legalità nel settore delle scommesse sportive composto dai concessionari + Stanleybet.
Attendiamo fiduciosi il giudizio Goldbet contro Stato + Stanleybet. Oggi, però, per merito della sentenza Biasci, l’equivoco che per anni ha inquinato il sistema potrà finalmente essere chiarito. E, a nostro parere, apparirà evidente che Goldbet non ha subito nessuna discriminazione: l’inevitabile conseguenza sarà che le sue operazioni sono effettuate in violazione del diritto interno e senza alcuna legittimazione del diritto comunitario.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni possibile chiarimento. Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
Oggetto: Sentenza Biasci: Il reale significato.
Gentile Ricevitore,
Dopo aver visto la clamorosa disinformazione messa in campo da tutte le agenzie di stampa, che nelle loro note iniziali presentano la sentenza "Biasci" come una vittoria dello Stato contro i bookmaker, è nostro dovere tornare sull’argomento.
La sentenza è chiarissima.
Riguarda direttamente il book austriaco Goldbet e indirettamente tutti gli altri operatori esteri.
Secondo la nostra opinione, la sentenza consente di prevedere, nel tempo, una clamorosa sconfitta di Goldbet di fronte ai tribunali Italiani.
Per la prima volta in sede comunitaria, lo Stato vince.
Lo Stato che contro Stanleybet ha sempre perso, oggi vince avendo però Stanleybet al suo fianco ad opponendum di Goldbet nel giudizio di fronte al TAR.
Perché disinformazione?
Perché nelle informazioni iniziali, tutte le agenzie di stampa non rilevano la parte più importante della sentenza (cioè i punti da 33 a 37) dove la Corte fornisce precise direttive al giudice italiano (TAR Toscana) su come dovrà realizzare il test di discriminazione su Goldbet.
I media, invece, travisando il senso della sentenza, si soffermano solo sulla legittimità di un sistema che prevede concessione + autorizzazione.
Spieghiamoci con un esempio illuminante.
La sentenza Placanica aveva detto che un sistema che prevedeva il rilascio di concessioni era in linea di principio perfettamente legittimo. Ma, la stessa sentenza Placanica, e QUI STA LA PARTE IMPORTANTE, aggiungeva che il sistema concessorio italiano era stato realizzato in violazione del diritto comunitario, ed era quindi discriminatorio.
I media, acquiscenti ad AAMS ed allo Stato, clamorosamente disinformando, si limitavano solo alla prima parte della verità. Poi, grazie all'intervento e all'attività svolta da Stanleybet in tutte le sedi giudiziarie, è emersa la corretta interpretazione della sentenza: il sistema concessorio è si, in linea di principio, legittimo ma è stato realizzato in modo discriminatorio.
Anche la successiva sentenza Costa Cifone su Stanleybet ha chiarito che MALGRADO il sistema concessorio sia ammissibile, sono le modalità discriminatore con cui è stato attuato, in contrasto con il diritto europeo, che ne determinano il carattere escludente, in violazione del diritto comunitario, di un operatore come Stanleybet.
Stanleybet che ha dimostrato, secondo la sentenza Costa Cifone, IN QUALE MODO E PERCHÉ È STATA DISCRIMINATA, è perfettamente legittimata ad offrire i suoi servizi ed a operare in Italia.
Nella sentenza Biasci, che riguarda la legittimità della licenza di polizia, dopo il rilascio della concessione, è chiaro che la risposta non può che essere positiva! Il sistema, in linea di principio, è corretto, perché prevede un doppio binario: 1) La possibilità di operare nel settore delle scommesse, 2) Il controllo che chi vuole operare non sia un delinquente.
Chi può obiettare a cio’? È chiaro che un sistema del genere è perfettamente legittimo! Ma la sentenza Biasci va al di là di questo tema!
Il punto è un altro.
Come si realizza tale sistema in Italia? Per il punto 1) è previsto il rilascio di una concessione, per il punto 2) è previsto il rilascio dell’autorizzazione di polizia.
Fin qui ancora nulla di male.
Ma adesso attenzione.
Il modo con cui il punto 1) è stato realizzato viene considerato discriminatorio per Stanleybet sia dalle sentenze Gambelli e Placanica (che riguardano le caratteristiche discriminatorie delle 1000 Concessioni del 1999) sia dalla sentenza Costa Cifone (che riguarda le caratteristiche discriminatorie delle concessioni Bersani).
Permetteteci di aggiungere che su richiesta di Stanleybet (tutti la davano perdente in quel giudizio), il Consiglio di Stato ha recentemente sollevato questione pregiudiziale comunitaria sul carattere discriminatorio dell'ultima gara per le 2000 concessioni. Avremo quindi, aspettatevelo, una quarta conferma, da parte della Corte Europea, del carattere discriminatorio anche di questa ultima gara.
3 GARE, 3 FALLIMENTI.
Quindi per Stanleybet il binomio 1) Concessione + 2) Autorizzazione non può essere corretto, perché la concessione le è stata negata, e cio’ è confermato da ben 3 sentenze della Corte di Giustizia, in violazione del diritto comunitario.
Stanleybet, quindi, è legittimata ad operare senza concessione.
Attenzione pero: operare senza concessione, come nel caso Stanleybet e solo in quello, non vuol dire affatto operare senza un titolo di legittimazione. Stanleybet opera in conseguenza di sentenze interpretative del diritto comunitario direttamente esecutive ed applicabili.
Quindi il binomio corretto diviene che per operare in Italia è necessario 1) + 2), e cioè: 1) Concessione oppure titolo di legittimazione che deriva dalle sentenze della Corte di Giustizia e 2) autorizzazione di polizia.
La sentenza Biasci riguarda Goldbet.
Quindi parliamo di Goldbet e vediamo come si inserisce nei requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Goldbet afferma di essere stata discriminate. Se questo fosse vero, Goldbet avrebbe pieno diritto di essere considerata come Stanleybet.
Allora supponiamo per un momento che Goldbet effettivamente sia stata discriminata e che quindi abbia un titolo di origine europea per operare. Allora i requisiti di cui ai punti 1) e 2) diventano 1) Concessione oppure titolo europeo (Stanleybet e Goldbet ) e 2) Autorizzazione di polizia.
Soffermiamoci un attimo sul 2). Il fatto che l’autorizzazione di polizia non possa essere negata solo per la mancanza della concessione non è affatto stato riconosciuto dalla sentenza Biasci, che non parla direttamente di questo.
È invece stato riconosciuto da molte sentenze del Consiglio di Stato ribadite recentemente da una sentenza dell’autorevole CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) che è una sezione distaccata del Consiglio di Stato con sede in Sicilia.
Il CGA, in un caso Stanleybet, ha concluso che la licenza di polizia non può essere negata a Stanleybet, dato che essa, essendo stata discriminata, ha acquisito un titolo di legittimazione equivalente alla concessione, concetto che, del resto, era stato affermato anche dalla Cassazione Penale nelle sentenze successive alla Costa Cifone.
Quindi 2) va bene per Stanleybet. Lo dice il Consiglio di Stato. E, malgrado ciò, le questure continuano a negarla questa benedetta licenza. Un autogol del Ministero degli Interni che, in violazione del giudicato del Consiglio di Stato, continua – secondo Stanleybet - ad informare le questure in modo errato.
Stanleybet ritiene che le circolari diffuse dal Ministero degli Interni non appaiono rispettose del diritto comunitario né del giudicato delle Supreme Corti nazionali: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. E ritiene, ancora, che tali circolari contengono un invito alle questure a realizzare condotte contrarie all’ordinamento comunitario e nazionale.
Ma questo non è un problema perché la illegittimità dei provvedimenti della questura verrà impugnata innanzi ai tribunali e i provvedimenti di diniego in se stessi diverranno la prova della discriminazione.
Ma per Goldbet? Se supponiamo, come stiamo supponendo, che anche Goldbet è stata discriminata, la conclusione è inevitabile: dovrebbe avere gli stessi diritti. Conclusione: né a Stanleybet né a Goldbet può essere negata la licenza di polizia. Il fatto che venga effettivamente negata diviene irrilevante, perché se è vero che Stanleybet e Goldbet sono state discriminate in violazione del diritto comunitario (sicuramente vero per Stanleybet e solo ipotizzato per Goldbet in questo esercizio intellettuale), allora negare loro la licenza vuol dire confermare la discriminazione.
Tutto ciò è ben compatibile con la sentenza Biasci, che riconosce e conferma la sentenza Costa Cifone.
Ma Goldbet... è stata discriminata?
Perché la Corte di Giustizia, nel testo della sentenza Biasci, mentre conferma la validità delle sentenze Placanica e Costa Cifone (punti 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) e quindi conferma che Stanley e’ stata discriminata, non dice affatto la stessa cosa per Goldbet, ma invece (punti 33, 34, 35, 36, 37) delinea le caratteristiche del test di discriminazione che il giudice del rinvio (cioè il TAR Toscana) dovrà fare su Goldbet.
La Corte non dice che Goldbet è stata discriminata, e non dice neanche che non è stata discriminata. Dice che è il giudice del rinvio che deve codurre il test di discriminazione e stabilire l’una o l’altra delle due verità.
È stata discriminata o no? La sentenza Biasci, però, una cosa la chiarisce: disattiva l’ordinanza Pulignani, che la Goldbet ha sempre utilizzato come prova del riconoscimento europeo della discriminazione, che viene così a saltare. Infatti chiarisce (punto 35) che l’ordinanza Pulignani si basa su una constatazione del giudice del rinvio e non, come ha sempre cercato di contrabbandare Goldbet, su una convinzione della Corte di Giustizia. Ma Stanleybet queste cose le ha già dette, tante volte. Ora la Corte di Giustizia le conferma.
Perfino la Cassazione Penale c’era cascata.
Ma ora nei prossimi giudizi, la Goldbet, ormai priva della copertura dell’ordinanza Pulignani, dovrà affrontare il vero test di discriminazione secondo le linee guida ben chiare e precise stabilite dalla Corte di Giustizia.
Il primo scoglio, il più duro, sarà proprio il TAR Toscana, ove Stanleybet è presente ad adiuvandum dello Stato nel giudizio e, forte della sentenza della Corte di Giustizia, costringerà i giudici ad eseguire realmente e compiutamente il test di discriminazione su Goldbet.
Quindi, probabile vittoria dello Stato, a fianco di Stanleybet, ma non per i motivi richiamati dalla stampa italiana.
La vittoria dello Stato (e di Stanleybet) determinerà, ancora una volta, la conferma di quel perimetro di legalità nel settore delle scommesse sportive composto dai concessionari + Stanleybet.
Attendiamo fiduciosi il giudizio Goldbet contro Stato + Stanleybet. Oggi, però, per merito della sentenza Biasci, l’equivoco che per anni ha inquinato il sistema potrà finalmente essere chiarito. E, a nostro parere, apparirà evidente che Goldbet non ha subito nessuna discriminazione: l’inevitabile conseguenza sarà che le sue operazioni sono effettuate in violazione del diritto interno e senza alcuna legittimazione del diritto comunitario.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni possibile chiarimento. Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
(Jonathan Swift)
Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda fabri72 » 24/09/2013 - 09:46
La Sentenza Biasci depositata il 12 Settembre 2013 trova già applicazione a Bologna, dove con provvedimento del successivo 19 Settembre, la Procura della Repubblica, a seguito di sequestro di iniziativa ai danni di CED Goldbet e del deposito del riesame da parte del difensore dell’indagato avv.Marco Ripamonti, decide di procedere al dissequestro con conseguente restituzione dei beni.
Il tenore del provvedimento è il seguente: ” (omissis)…Ciò premesso, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciatasi in ordine alla società inglese Stanley International Bettin ltd nella già nota sentenza Costa Cifone, ha esplicato effetti anche nel caso che ci occupa, in virtù dell’ordinanza della Corte Europea del 16.2.2012, pronunciata in causa C-413/10, ricorrenti Pulignani ed altri. Infatti, tra i ricorrenti figurava la signora Concetta Zungri che, diversamente dagli altri sette, non agiva per conto di Stanley ma della Goldbet, al pari dell’odierno indagato. Cionondimeno, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che il contesto di fatto e di diritto in cui versava la Zungri fosse essenzialmente identico a quello su cui si è pronunciata la sentenza Costa – Cifone. Infatti al pari della Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alla gara indetta nel 2006 da AAMS. Secondo la Corte una società detenuta in Italia dalla Goldbet, la Totobetting srl aveva sì partecipato alla suddetta gara e si era vista rilasciare due concessioni ma, successivamente, le erano state revocate poichè avrebbero svolto, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti oggetto della concessione, in violazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione. Tuttavia, non essendo possibile assimilare una persona giuridica ad un’altra, per quanto la prima detenga quote di partecipazione nella seconda, occorre ritenere che neanche la Goldbet (così come la Stanley) abbia partecipato alla gara del 2006. Del resto, quand’anche avesse partecipato, la Goldbet (come la Stanley) si sarebbe vista applicare l’art.23 co 3 dello schema di convenzione e sarebbe quindi decaduta dalla concessione atteso che svolge, secondo la normativa italiana, attività trasfrontaliera. Prova ne è l’avvenuta revoca della concessione nei confronti delle controllate della Goldbet. Ne deriva che la Goldbet – al pari della Stanley – non è stata di fatto posta nelle condizioni di partecipare alla gara del 2006. La Corte di Giustizia ribadisce, quindi, con ordinanza gli stessi principi espressi nella sentenza Costa Cifone estendendoli anche alla Goldbet e ai soggetti che in Italia operano per suo conto. De resto, questi principi sono stati ribaditi, confermati ed applicati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn.17723 – 17724 del 2013 con le quali ha rigettato i ricorsi presentati dalla Procura della Repubblica di Alessandria e di Trani…”.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’indagato, ha così commentato:
“Il decreto della Procura della Repubblica di Bologna è successivo alla Sentenza Biasci e mi pare molto chiaro il riferimento alla stessa. Il ragionamento che viene svolto è perfettamente in linea con i criteri affermati in punto discriminazione dalla Sentenza Biasci, atteso che è lo stesso PM a ricostruire la vicenda Goldbet e a riconoscere come la decadenza delle concessioni sia stata causata dalla attività trasfrontaliera di Goldbet, quale società di riferimento della propria partecipata Totobetting. E sul punto, mi sembra proprio evidente come il decreto del PM sia davvero sovrapponibile alla Sentenza della CGE in argomento. All’indomani dell’Ordinanza Zungri le applicazioni che ne derivarono sono state moltissime, di cui tre da parte della Corte di Cassazione che, ovviamente, non si è certamente limitata a recepire i principi contenuti nell’Ordinanza Zungri, andando per converso e doverosamente ad analizzare la specifica situazione del bookmaker Goldbet, in ossequio al principio che sia il Giudice interno a dover compiere la valutazione in punto discriminazione ed anche perchè sollecitata in tal senso, anche se con aspettative diverse, da Stanley e Snai, che depositarono apposite memorie. Valutazione, quindi, effettuata dalla Suprema Corte sul caso concreto, ma naturalmente a fronte di un’Ordinanza della CGE, favorevole a Goldbet, proprio laddove affermava la trasponibilità dei principi contenuti nella Sentenza Costa Cifone al bookmaker austriaco. Peraltro, la attenta analisi della vicenda che ha interessato Goldbet è stata presa in considerazione in altri innumerevoli casi, tra cui proprio il caso Zungri in Prato e nessun Giudice è pervenuto ad un epilogo diverso. Ebbene, la fondatezza di tale ragionamento viene ora confermata dalla Procura della Repubblica di Bologna alla luce anche della Sentenza Biasci, dando così ampio riconoscimento alla moltitudine dei provvedimenti precedenti. Sbaglia e dimostra di non conoscere le aule di Giustizia chi pretende di affermare che parte dei provvedimenti giudiziali resi a seguito dell’Ordinanza Zungri sia stata basata sul recepimento insindacabile ed acritico dell’Ordinanza stessa. Ogni Magistrato che si è occupato della fattispecie, sia prima del deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Costa Cifone, sia a seguito dell’Ordinanza Zungri, ha compiuto il proprio dovere andando a valutare se effettivamente discriminazione ci fosse stata. E ciò analizzando tutti i documenti offerti. Ed ogni Sentenza ed Ordinanza sono il risultato di una meticolosa disamina del caso concreto. La Sentenza Biasci, pertanto, ha chiuso un cerchio perfetto sulla esatta portata e valutazione della vicenda Goldbet “.
Il tenore del provvedimento è il seguente: ” (omissis)…Ciò premesso, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, pronunciatasi in ordine alla società inglese Stanley International Bettin ltd nella già nota sentenza Costa Cifone, ha esplicato effetti anche nel caso che ci occupa, in virtù dell’ordinanza della Corte Europea del 16.2.2012, pronunciata in causa C-413/10, ricorrenti Pulignani ed altri. Infatti, tra i ricorrenti figurava la signora Concetta Zungri che, diversamente dagli altri sette, non agiva per conto di Stanley ma della Goldbet, al pari dell’odierno indagato. Cionondimeno, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che il contesto di fatto e di diritto in cui versava la Zungri fosse essenzialmente identico a quello su cui si è pronunciata la sentenza Costa – Cifone. Infatti al pari della Stanley, anche la Goldbet non aveva partecipato alla gara indetta nel 2006 da AAMS. Secondo la Corte una società detenuta in Italia dalla Goldbet, la Totobetting srl aveva sì partecipato alla suddetta gara e si era vista rilasciare due concessioni ma, successivamente, le erano state revocate poichè avrebbero svolto, direttamente o indirettamente, attività di gioco trasfrontaliere assimilabili a quelle costituenti oggetto della concessione, in violazione dell’art.23, 3 comma dello schema di convenzione. Tuttavia, non essendo possibile assimilare una persona giuridica ad un’altra, per quanto la prima detenga quote di partecipazione nella seconda, occorre ritenere che neanche la Goldbet (così come la Stanley) abbia partecipato alla gara del 2006. Del resto, quand’anche avesse partecipato, la Goldbet (come la Stanley) si sarebbe vista applicare l’art.23 co 3 dello schema di convenzione e sarebbe quindi decaduta dalla concessione atteso che svolge, secondo la normativa italiana, attività trasfrontaliera. Prova ne è l’avvenuta revoca della concessione nei confronti delle controllate della Goldbet. Ne deriva che la Goldbet – al pari della Stanley – non è stata di fatto posta nelle condizioni di partecipare alla gara del 2006. La Corte di Giustizia ribadisce, quindi, con ordinanza gli stessi principi espressi nella sentenza Costa Cifone estendendoli anche alla Goldbet e ai soggetti che in Italia operano per suo conto. De resto, questi principi sono stati ribaditi, confermati ed applicati dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn.17723 – 17724 del 2013 con le quali ha rigettato i ricorsi presentati dalla Procura della Repubblica di Alessandria e di Trani…”.
L’avv.Marco Ripamonti, difensore dell’indagato, ha così commentato:
“Il decreto della Procura della Repubblica di Bologna è successivo alla Sentenza Biasci e mi pare molto chiaro il riferimento alla stessa. Il ragionamento che viene svolto è perfettamente in linea con i criteri affermati in punto discriminazione dalla Sentenza Biasci, atteso che è lo stesso PM a ricostruire la vicenda Goldbet e a riconoscere come la decadenza delle concessioni sia stata causata dalla attività trasfrontaliera di Goldbet, quale società di riferimento della propria partecipata Totobetting. E sul punto, mi sembra proprio evidente come il decreto del PM sia davvero sovrapponibile alla Sentenza della CGE in argomento. All’indomani dell’Ordinanza Zungri le applicazioni che ne derivarono sono state moltissime, di cui tre da parte della Corte di Cassazione che, ovviamente, non si è certamente limitata a recepire i principi contenuti nell’Ordinanza Zungri, andando per converso e doverosamente ad analizzare la specifica situazione del bookmaker Goldbet, in ossequio al principio che sia il Giudice interno a dover compiere la valutazione in punto discriminazione ed anche perchè sollecitata in tal senso, anche se con aspettative diverse, da Stanley e Snai, che depositarono apposite memorie. Valutazione, quindi, effettuata dalla Suprema Corte sul caso concreto, ma naturalmente a fronte di un’Ordinanza della CGE, favorevole a Goldbet, proprio laddove affermava la trasponibilità dei principi contenuti nella Sentenza Costa Cifone al bookmaker austriaco. Peraltro, la attenta analisi della vicenda che ha interessato Goldbet è stata presa in considerazione in altri innumerevoli casi, tra cui proprio il caso Zungri in Prato e nessun Giudice è pervenuto ad un epilogo diverso. Ebbene, la fondatezza di tale ragionamento viene ora confermata dalla Procura della Repubblica di Bologna alla luce anche della Sentenza Biasci, dando così ampio riconoscimento alla moltitudine dei provvedimenti precedenti. Sbaglia e dimostra di non conoscere le aule di Giustizia chi pretende di affermare che parte dei provvedimenti giudiziali resi a seguito dell’Ordinanza Zungri sia stata basata sul recepimento insindacabile ed acritico dell’Ordinanza stessa. Ogni Magistrato che si è occupato della fattispecie, sia prima del deposito delle conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Costa Cifone, sia a seguito dell’Ordinanza Zungri, ha compiuto il proprio dovere andando a valutare se effettivamente discriminazione ci fosse stata. E ciò analizzando tutti i documenti offerti. Ed ogni Sentenza ed Ordinanza sono il risultato di una meticolosa disamina del caso concreto. La Sentenza Biasci, pertanto, ha chiuso un cerchio perfetto sulla esatta portata e valutazione della vicenda Goldbet “.
Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda fabri72 » 24/09/2013 - 09:50
La Sentenza Biasci depositata il 12 Settembre 2013 trova già applicazione a Bologna, dove con provvediment o del successivo 19 Settembre, la Procura della Repubblica.....
............
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda xxxdanielexxx » 24/09/2013 - 12:00
x mandrake76... non dire gatto se non c'e' l'hai nel sacco.....!
Scusa se mi permetto pero' se goldbet sara' riconosciuta discriminata godra' di una posizione migliore rispetto a stanley perche' avendo partecipato al bando 2013 e' stata soggetta a tutti i controlli e requisiti richiesti da aams mentre stanley no.....
pero' non senti goldbet sbandierare cose non ancora avvenute a differenza di voi syanley...
mancate proprio di stile sembra quasi che avete paura che se la goldbet riesca a rimanere nel mercato vi affossi che nei vostri centri non entri piu nessuno boh ma lavorare e tacete sempre a guardare l' erba del vicino.....
Scusa se mi permetto pero' se goldbet sara' riconosciuta discriminata godra' di una posizione migliore rispetto a stanley perche' avendo partecipato al bando 2013 e' stata soggetta a tutti i controlli e requisiti richiesti da aams mentre stanley no.....
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda mandrake76 » 24/09/2013 - 15:53
fabri72 ha scritto:La Sentenza Biasci depositata il 12 Settembre 2013 trova già applicazione a Bologna, dove con provvediment o del successivo 19 Settembre, la Procura della Repubblica.....![]()
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............
Guarda, il mio parere e' questo.
La circolare Stanley descrive perfettamente la situazione di diritto.
La situazione di fatto e' che Ripamonti potrà anche continuare a vincere per un po' di tempo, come ho gia' detto in un altro post.
Pero' .... col tempo, arriveranno i primi provvedimenti negativi.
Perché la sentenza Biasci, non ha affatto, come dice Ripamonti, confermato le discriminazioni di cui all'ordinanza Zungri, conosciuta anche come ordinanza Pulignani.
Tutt'altro.
Al punto 35 la Corte annulla il valore dell'ordinanza Zungri. Quindi, per ora e' ancora possible fare confusione e, se il tribunale di Bologna si e' espresso in quell modo, motivando sull'ordinanza Zungri, allora e' sicuro che quel tribunale la sentenza Biasci non l'ha neanche vista.
Il mio punto allora diviene questo: quando un tribunale avrà visto la sentenza e sara' anche presente un serio contraddittorio, Ripamonti perdera'.
E' solo questone di tempo.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda mandrake76 » 24/09/2013 - 16:29
Mi rendo conto che per come ho postato il comunicato, risulta essere poco leggibile.
Lo ri-posto qui di seguito rispettando gli spazi fra i vari periodi, buona lettura a tutti.
Liverpool, 20 settembre 2013
Oggetto: Sentenza Biasci: Il reale significato.
Gentile Ricevitore,
Dopo aver visto la clamorosa disinformazione messa in campo da tutte le agenzie di stampa, che nelle loro note iniziali presentano la sentenza "Biasci" come una vittoria dello Stato contro i bookmaker, è nostro dovere tornare sull’argomento.
La sentenza è chiarissima.
Riguarda direttamente il book austriaco Goldbet e indirettamente tutti gli altri operatori esteri.
Secondo la nostra opinione, la sentenza consente di prevedere, nel tempo, una clamorosa sconfitta di Goldbet di fronte ai tribunali Italiani.
Per la prima volta in sede comunitaria, lo Stato vince.
Lo Stato che contro Stanleybet ha sempre perso, oggi vince avendo però Stanleybet al suo fianco ad opponendum di Goldbet nel giudizio di fronte al TAR.
Perché disinformazione?
Perché nelle informazioni iniziali, tutte le agenzie di stampa non rilevano la parte più importante della sentenza (cioè i punti da 33 a 37) dove la Corte fornisce precise direttive al giudice italiano (TAR Toscana) su come dovrà realizzare il test di discriminazione su Goldbet.
I media, invece, travisando il senso della sentenza, si soffermano solo sulla legittimità di un sistema che prevede concessione + autorizzazione.
Spieghiamoci con un esempio illuminante.
La sentenza Placanica aveva detto che un sistema che prevedeva il rilascio di concessioni era in linea di principio perfettamente legittimo. Ma, la stessa sentenza Placanica, e QUI STA LA PARTE IMPORTANTE, aggiungeva che il sistema concessorio italiano era stato realizzato in violazione del diritto comunitario, ed era quindi discriminatorio.
I media, acquiscenti ad AAMS ed allo Stato, clamorosamente disinformando, si limitavano solo alla prima parte della verità. Poi, grazie all'intervento e all'attività svolta da Stanleybet in tutte le sedi giudiziarie, è emersa la corretta interpretazione della sentenza: il sistema concessorio è si, in linea di principio, legittimo ma è stato realizzato in modo discriminatorio.
Anche la successiva sentenza Costa Cifone su Stanleybet ha chiarito che MALGRADO il sistema concessorio sia ammissibile, sono le modalità discriminatore con cui è stato attuato, in contrasto con il diritto europeo, che ne determinano il carattere escludente, in violazione del diritto comunitario, di un operatore come Stanleybet.
Stanleybet che ha dimostrato, secondo la sentenza Costa Cifone, IN QUALE MODO E PERCHÉ È STATA DISCRIMINATA, è perfettamente legittimata ad offrire i suoi servizi ed a operare in Italia.
Nella sentenza Biasci, che riguarda la legittimità della licenza di polizia, dopo il rilascio della concessione, è chiaro che la risposta non può che essere positiva! Il sistema, in linea di principio, è corretto, perché prevede un doppio binario: 1) La possibilità di operare nel settore delle scommesse, 2) Il controllo che chi vuole operare non sia un delinquente.
Chi può obiettare a cio’? È chiaro che un sistema del genere è perfettamente legittimo! Ma la sentenza Biasci va al di là di questo tema!
Il punto è un altro.
Come si realizza tale sistema in Italia? Per il punto 1) è previsto il rilascio di una concessione, per il punto 2) è previsto il rilascio dell’autorizzazione di polizia.
Fin qui ancora nulla di male.
Ma adesso attenzione.
Il modo con cui il punto 1) è stato realizzato viene considerato discriminatorio per Stanleybet sia dalle sentenze Gambelli e Placanica (che riguardano le caratteristiche discriminatorie delle 1000 Concessioni del 1999) sia dalla sentenza Costa Cifone (che riguarda le caratteristiche discriminatorie delle concessioni Bersani).
Permetteteci di aggiungere che su richiesta di Stanleybet (tutti la davano perdente in quel giudizio), il Consiglio di Stato ha recentemente sollevato questione pregiudiziale comunitaria sul carattere discriminatorio dell'ultima gara per le 2000 concessioni. Avremo quindi, aspettatevelo, una quarta conferma, da parte della Corte Europea, del carattere discriminatorio anche di questa ultima gara.
3 GARE, 3 FALLIMENTI.
Quindi per Stanleybet il binomio 1) Concessione + 2) Autorizzazione non può essere corretto, perché la concessione le è stata negata, e cio’ è confermato da ben 3 sentenze della Corte di Giustizia, in violazione del diritto comunitario.
Stanleybet, quindi, è legittimata ad operare senza concessione.
Attenzione pero: operare senza concessione, come nel caso Stanleybet e solo in quello, non vuol dire affatto operare senza un titolo di legittimazione. Stanleybet opera in conseguenza di sentenze interpretative del diritto comunitario direttamente esecutive ed applicabili.
Quindi il binomio corretto diviene che per operare in Italia è necessario 1) + 2), e cioè: 1) Concessione oppure titolo di legittimazione che deriva dalle sentenze della Corte di Giustizia e 2) autorizzazione di polizia.
La sentenza Biasci riguarda Goldbet.
Quindi parliamo di Goldbet e vediamo come si inserisce nei requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Goldbet afferma di essere stata discriminate. Se questo fosse vero, Goldbet avrebbe pieno diritto di essere considerata come Stanleybet.
Allora supponiamo per un momento che Goldbet effettivamente sia stata discriminata e che quindi abbia un titolo di origine europea per operare. Allora i requisiti di cui ai punti 1) e 2) diventano 1) Concessione oppure titolo europeo (Stanleybet e Goldbet ) e 2) Autorizzazione di polizia.
Soffermiamoci un attimo sul 2). Il fatto che l’autorizzazione di polizia non possa essere negata solo per la mancanza della concessione non è affatto stato riconosciuto dalla sentenza Biasci, che non parla direttamente di questo.
È invece stato riconosciuto da molte sentenze del Consiglio di Stato ribadite recentemente da una sentenza dell’autorevole CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) che è una sezione distaccata del Consiglio di Stato con sede in Sicilia.
Il CGA, in un caso Stanleybet, ha concluso che la licenza di polizia non può essere negata a Stanleybet, dato che essa, essendo stata discriminata, ha acquisito un titolo di legittimazione equivalente alla concessione, concetto che, del resto, era stato affermato anche dalla Cassazione Penale nelle sentenze successive alla Costa Cifone.
Quindi 2) va bene per Stanleybet. Lo dice il Consiglio di Stato. E, malgrado ciò, le questure continuano a negarla questa benedetta licenza. Un autogol del Ministero degli Interni che, in violazione del giudicato del Consiglio di Stato, continua – secondo Stanleybet - ad informare le questure in modo errato.
Stanleybet ritiene che le circolari diffuse dal Ministero degli Interni non appaiono rispettose del diritto comunitario né del giudicato delle Supreme Corti nazionali: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. E ritiene, ancora, che tali circolari contengono un invito alle questure a realizzare condotte contrarie all’ordinamento comunitario e nazionale.
Ma questo non è un problema perché la illegittimità dei provvedimenti della questura verrà impugnata innanzi ai tribunali e i provvedimenti di diniego in se stessi diverranno la prova della discriminazione.
Ma per Goldbet? Se supponiamo, come stiamo supponendo, che anche Goldbet è stata discriminata, la conclusione è inevitabile: dovrebbe avere gli stessi diritti. Conclusione: né a Stanleybet né a Goldbet può essere negata la licenza di polizia. Il fatto che venga effettivamente negata diviene irrilevante, perché se è vero che Stanleybet e Goldbet sono state discriminate in violazione del diritto comunitario (sicuramente vero per Stanleybet e solo ipotizzato per Goldbet in questo esercizio intellettuale), allora negare loro la licenza vuol dire confermare la discriminazione.
Tutto ciò è ben compatibile con la sentenza Biasci, che riconosce e conferma la sentenza Costa Cifone.
Ma Goldbet... è stata discriminata?
Perché la Corte di Giustizia, nel testo della sentenza Biasci, mentre conferma la validità delle sentenze Placanica e Costa Cifone (punti 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) e quindi conferma che Stanley e’ stata discriminata, non dice affatto la stessa cosa per Goldbet, ma invece (punti 33, 34, 35, 36, 37) delinea le caratteristiche del test di discriminazione che il giudice del rinvio (cioè il TAR Toscana) dovrà fare su Goldbet.
La Corte non dice che Goldbet è stata discriminata, e non dice neanche che non è stata discriminata. Dice che è il giudice del rinvio che deve codurre il test di discriminazione e stabilire l’una o l’altra delle due verità.
È stata discriminata o no? La sentenza Biasci, però, una cosa la chiarisce: disattiva l’ordinanza Pulignani, che la Goldbet ha sempre utilizzato come prova del riconoscimento europeo della discriminazione, che viene così a saltare. Infatti chiarisce (punto 35) che l’ordinanza Pulignani si basa su una constatazione del giudice del rinvio e non, come ha sempre cercato di contrabbandare Goldbet, su una convinzione della Corte di Giustizia. Ma Stanleybet queste cose le ha già dette, tante volte. Ora la Corte di Giustizia le conferma.
Perfino la Cassazione Penale c’era cascata.
Ma ora nei prossimi giudizi, la Goldbet, ormai priva della copertura dell’ordinanza Pulignani, dovrà affrontare il vero test di discriminazione secondo le linee guida ben chiare e precise stabilite dalla Corte di Giustizia.
Il primo scoglio, il più duro, sarà proprio il TAR Toscana, ove Stanleybet è presente ad adiuvandum dello Stato nel giudizio e, forte della sentenza della Corte di Giustizia, costringerà i giudici ad eseguire realmente e compiutamente il test di discriminazione su Goldbet.
Quindi, probabile vittoria dello Stato, a fianco di Stanleybet, ma non per i motivi richiamati dalla stampa italiana.
La vittoria dello Stato (e di Stanleybet) determinerà, ancora una volta, la conferma di quel perimetro di legalità nel settore delle scommesse sportive composto dai concessionari + Stanleybet.
Attendiamo fiduciosi il giudizio Goldbet contro Stato + Stanleybet. Oggi, però, per merito della sentenza Biasci, l’equivoco che per anni ha inquinato il sistema potrà finalmente essere chiarito. E, a nostro parere, apparirà evidente che Goldbet non ha subito nessuna discriminazione: l’inevitabile conseguenza sarà che le sue operazioni sono effettuate in violazione del diritto interno e senza alcuna legittimazione del diritto comunitario.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni possibile chiarimento.
Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
Lo ri-posto qui di seguito rispettando gli spazi fra i vari periodi, buona lettura a tutti.
Liverpool, 20 settembre 2013
Oggetto: Sentenza Biasci: Il reale significato.
Gentile Ricevitore,
Dopo aver visto la clamorosa disinformazione messa in campo da tutte le agenzie di stampa, che nelle loro note iniziali presentano la sentenza "Biasci" come una vittoria dello Stato contro i bookmaker, è nostro dovere tornare sull’argomento.
La sentenza è chiarissima.
Riguarda direttamente il book austriaco Goldbet e indirettamente tutti gli altri operatori esteri.
Secondo la nostra opinione, la sentenza consente di prevedere, nel tempo, una clamorosa sconfitta di Goldbet di fronte ai tribunali Italiani.
Per la prima volta in sede comunitaria, lo Stato vince.
Lo Stato che contro Stanleybet ha sempre perso, oggi vince avendo però Stanleybet al suo fianco ad opponendum di Goldbet nel giudizio di fronte al TAR.
Perché disinformazione?
Perché nelle informazioni iniziali, tutte le agenzie di stampa non rilevano la parte più importante della sentenza (cioè i punti da 33 a 37) dove la Corte fornisce precise direttive al giudice italiano (TAR Toscana) su come dovrà realizzare il test di discriminazione su Goldbet.
I media, invece, travisando il senso della sentenza, si soffermano solo sulla legittimità di un sistema che prevede concessione + autorizzazione.
Spieghiamoci con un esempio illuminante.
La sentenza Placanica aveva detto che un sistema che prevedeva il rilascio di concessioni era in linea di principio perfettamente legittimo. Ma, la stessa sentenza Placanica, e QUI STA LA PARTE IMPORTANTE, aggiungeva che il sistema concessorio italiano era stato realizzato in violazione del diritto comunitario, ed era quindi discriminatorio.
I media, acquiscenti ad AAMS ed allo Stato, clamorosamente disinformando, si limitavano solo alla prima parte della verità. Poi, grazie all'intervento e all'attività svolta da Stanleybet in tutte le sedi giudiziarie, è emersa la corretta interpretazione della sentenza: il sistema concessorio è si, in linea di principio, legittimo ma è stato realizzato in modo discriminatorio.
Anche la successiva sentenza Costa Cifone su Stanleybet ha chiarito che MALGRADO il sistema concessorio sia ammissibile, sono le modalità discriminatore con cui è stato attuato, in contrasto con il diritto europeo, che ne determinano il carattere escludente, in violazione del diritto comunitario, di un operatore come Stanleybet.
Stanleybet che ha dimostrato, secondo la sentenza Costa Cifone, IN QUALE MODO E PERCHÉ È STATA DISCRIMINATA, è perfettamente legittimata ad offrire i suoi servizi ed a operare in Italia.
Nella sentenza Biasci, che riguarda la legittimità della licenza di polizia, dopo il rilascio della concessione, è chiaro che la risposta non può che essere positiva! Il sistema, in linea di principio, è corretto, perché prevede un doppio binario: 1) La possibilità di operare nel settore delle scommesse, 2) Il controllo che chi vuole operare non sia un delinquente.
Chi può obiettare a cio’? È chiaro che un sistema del genere è perfettamente legittimo! Ma la sentenza Biasci va al di là di questo tema!
Il punto è un altro.
Come si realizza tale sistema in Italia? Per il punto 1) è previsto il rilascio di una concessione, per il punto 2) è previsto il rilascio dell’autorizzazione di polizia.
Fin qui ancora nulla di male.
Ma adesso attenzione.
Il modo con cui il punto 1) è stato realizzato viene considerato discriminatorio per Stanleybet sia dalle sentenze Gambelli e Placanica (che riguardano le caratteristiche discriminatorie delle 1000 Concessioni del 1999) sia dalla sentenza Costa Cifone (che riguarda le caratteristiche discriminatorie delle concessioni Bersani).
Permetteteci di aggiungere che su richiesta di Stanleybet (tutti la davano perdente in quel giudizio), il Consiglio di Stato ha recentemente sollevato questione pregiudiziale comunitaria sul carattere discriminatorio dell'ultima gara per le 2000 concessioni. Avremo quindi, aspettatevelo, una quarta conferma, da parte della Corte Europea, del carattere discriminatorio anche di questa ultima gara.
3 GARE, 3 FALLIMENTI.
Quindi per Stanleybet il binomio 1) Concessione + 2) Autorizzazione non può essere corretto, perché la concessione le è stata negata, e cio’ è confermato da ben 3 sentenze della Corte di Giustizia, in violazione del diritto comunitario.
Stanleybet, quindi, è legittimata ad operare senza concessione.
Attenzione pero: operare senza concessione, come nel caso Stanleybet e solo in quello, non vuol dire affatto operare senza un titolo di legittimazione. Stanleybet opera in conseguenza di sentenze interpretative del diritto comunitario direttamente esecutive ed applicabili.
Quindi il binomio corretto diviene che per operare in Italia è necessario 1) + 2), e cioè: 1) Concessione oppure titolo di legittimazione che deriva dalle sentenze della Corte di Giustizia e 2) autorizzazione di polizia.
La sentenza Biasci riguarda Goldbet.
Quindi parliamo di Goldbet e vediamo come si inserisce nei requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Goldbet afferma di essere stata discriminate. Se questo fosse vero, Goldbet avrebbe pieno diritto di essere considerata come Stanleybet.
Allora supponiamo per un momento che Goldbet effettivamente sia stata discriminata e che quindi abbia un titolo di origine europea per operare. Allora i requisiti di cui ai punti 1) e 2) diventano 1) Concessione oppure titolo europeo (Stanleybet e Goldbet ) e 2) Autorizzazione di polizia.
Soffermiamoci un attimo sul 2). Il fatto che l’autorizzazione di polizia non possa essere negata solo per la mancanza della concessione non è affatto stato riconosciuto dalla sentenza Biasci, che non parla direttamente di questo.
È invece stato riconosciuto da molte sentenze del Consiglio di Stato ribadite recentemente da una sentenza dell’autorevole CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) che è una sezione distaccata del Consiglio di Stato con sede in Sicilia.
Il CGA, in un caso Stanleybet, ha concluso che la licenza di polizia non può essere negata a Stanleybet, dato che essa, essendo stata discriminata, ha acquisito un titolo di legittimazione equivalente alla concessione, concetto che, del resto, era stato affermato anche dalla Cassazione Penale nelle sentenze successive alla Costa Cifone.
Quindi 2) va bene per Stanleybet. Lo dice il Consiglio di Stato. E, malgrado ciò, le questure continuano a negarla questa benedetta licenza. Un autogol del Ministero degli Interni che, in violazione del giudicato del Consiglio di Stato, continua – secondo Stanleybet - ad informare le questure in modo errato.
Stanleybet ritiene che le circolari diffuse dal Ministero degli Interni non appaiono rispettose del diritto comunitario né del giudicato delle Supreme Corti nazionali: Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. E ritiene, ancora, che tali circolari contengono un invito alle questure a realizzare condotte contrarie all’ordinamento comunitario e nazionale.
Ma questo non è un problema perché la illegittimità dei provvedimenti della questura verrà impugnata innanzi ai tribunali e i provvedimenti di diniego in se stessi diverranno la prova della discriminazione.
Ma per Goldbet? Se supponiamo, come stiamo supponendo, che anche Goldbet è stata discriminata, la conclusione è inevitabile: dovrebbe avere gli stessi diritti. Conclusione: né a Stanleybet né a Goldbet può essere negata la licenza di polizia. Il fatto che venga effettivamente negata diviene irrilevante, perché se è vero che Stanleybet e Goldbet sono state discriminate in violazione del diritto comunitario (sicuramente vero per Stanleybet e solo ipotizzato per Goldbet in questo esercizio intellettuale), allora negare loro la licenza vuol dire confermare la discriminazione.
Tutto ciò è ben compatibile con la sentenza Biasci, che riconosce e conferma la sentenza Costa Cifone.
Ma Goldbet... è stata discriminata?
Perché la Corte di Giustizia, nel testo della sentenza Biasci, mentre conferma la validità delle sentenze Placanica e Costa Cifone (punti 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28) e quindi conferma che Stanley e’ stata discriminata, non dice affatto la stessa cosa per Goldbet, ma invece (punti 33, 34, 35, 36, 37) delinea le caratteristiche del test di discriminazione che il giudice del rinvio (cioè il TAR Toscana) dovrà fare su Goldbet.
La Corte non dice che Goldbet è stata discriminata, e non dice neanche che non è stata discriminata. Dice che è il giudice del rinvio che deve codurre il test di discriminazione e stabilire l’una o l’altra delle due verità.
È stata discriminata o no? La sentenza Biasci, però, una cosa la chiarisce: disattiva l’ordinanza Pulignani, che la Goldbet ha sempre utilizzato come prova del riconoscimento europeo della discriminazione, che viene così a saltare. Infatti chiarisce (punto 35) che l’ordinanza Pulignani si basa su una constatazione del giudice del rinvio e non, come ha sempre cercato di contrabbandare Goldbet, su una convinzione della Corte di Giustizia. Ma Stanleybet queste cose le ha già dette, tante volte. Ora la Corte di Giustizia le conferma.
Perfino la Cassazione Penale c’era cascata.
Ma ora nei prossimi giudizi, la Goldbet, ormai priva della copertura dell’ordinanza Pulignani, dovrà affrontare il vero test di discriminazione secondo le linee guida ben chiare e precise stabilite dalla Corte di Giustizia.
Il primo scoglio, il più duro, sarà proprio il TAR Toscana, ove Stanleybet è presente ad adiuvandum dello Stato nel giudizio e, forte della sentenza della Corte di Giustizia, costringerà i giudici ad eseguire realmente e compiutamente il test di discriminazione su Goldbet.
Quindi, probabile vittoria dello Stato, a fianco di Stanleybet, ma non per i motivi richiamati dalla stampa italiana.
La vittoria dello Stato (e di Stanleybet) determinerà, ancora una volta, la conferma di quel perimetro di legalità nel settore delle scommesse sportive composto dai concessionari + Stanleybet.
Attendiamo fiduciosi il giudizio Goldbet contro Stato + Stanleybet. Oggi, però, per merito della sentenza Biasci, l’equivoco che per anni ha inquinato il sistema potrà finalmente essere chiarito. E, a nostro parere, apparirà evidente che Goldbet non ha subito nessuna discriminazione: l’inevitabile conseguenza sarà che le sue operazioni sono effettuate in violazione del diritto interno e senza alcuna legittimazione del diritto comunitario.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni possibile chiarimento.
Cordiali saluti e buon lavoro,
Stanleybet
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
(Jonathan Swift)
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda xxxdanielexxx » 25/09/2013 - 09:09
Stanley sta al fianco dello stato contro tutto e tutti.
stanley paghera' o paga gia' il preu non so.
stanley e' l' unica che e' discriminata.
sstanley e' l' unica in regola.
lo stato continua a negare l'88 tulps a stanley.
lo stato continua a sequestrare i centri stanley ( come del gli altri )
lo stato cara stanley stai tranquilla che te la mette in quel posto se puo'.....
o credete sul serio che lottomatica snai sisal tutte le aams che hanno speso fior di euro per le concessioni e che tra l' altro sono i maggiori finanziatori dei partiti politici italiani stanno tranquille nelle loro sedi a vedersi portare via i loro introiti dalla stanleybet sede a malta nel vostro delirio stanley + operatori aams???
io non credo e i fatti sopra descritti lo dimostrano altrimenti dopo le sentenze a vostro favore verreste riconosciuti... ma l' italia anche se dovesse sai che fara caro mandrake???
paghera fior di euro di multe infrazioni varie dall' europa come ha sempre fatto e come sempre fara perche le conviene e voi rimanete sempre nella stessa situazione voi magari voi + goldbet ma sempre illegali sempre tribunali dinieghi assoluzioni questo sempre come e' sempre stato e lo sara fino al 2016 secondo il mio modesto parere, poi sbagliero' chissa chi vivra' vedra!
stanley paghera' o paga gia' il preu non so.
stanley e' l' unica che e' discriminata.
sstanley e' l' unica in regola.
lo stato continua a negare l'88 tulps a stanley.
lo stato continua a sequestrare i centri stanley ( come del gli altri )
lo stato cara stanley stai tranquilla che te la mette in quel posto se puo'.....
o credete sul serio che lottomatica snai sisal tutte le aams che hanno speso fior di euro per le concessioni e che tra l' altro sono i maggiori finanziatori dei partiti politici italiani stanno tranquille nelle loro sedi a vedersi portare via i loro introiti dalla stanleybet sede a malta nel vostro delirio stanley + operatori aams???
io non credo e i fatti sopra descritti lo dimostrano altrimenti dopo le sentenze a vostro favore verreste riconosciuti... ma l' italia anche se dovesse sai che fara caro mandrake???
paghera fior di euro di multe infrazioni varie dall' europa come ha sempre fatto e come sempre fara perche le conviene e voi rimanete sempre nella stessa situazione voi magari voi + goldbet ma sempre illegali sempre tribunali dinieghi assoluzioni questo sempre come e' sempre stato e lo sara fino al 2016 secondo il mio modesto parere, poi sbagliero' chissa chi vivra' vedra!
- mandrake76
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda mandrake76 » 25/09/2013 - 10:50
XXXDANIELEXXX: Stanley sta al fianco dello stato contro tutto e tutti.
stanley paghera' o paga gia' il preu non so.
stanley e' l' unica che e' discriminata.
sstanley e' l' unica in regola.
MANDRAKE: Vero.
XXXDANIELEXXX: lo stato continua a negare l'88 tulps a stanley.
MANDRAKE: Vero.
XXXDANIELEXXX: lo stato continua a sequestrare i centri stanley ( come del gli altri )
MANDRAKE: FALSO! I sequestri Stanley ci sono ma sono di molto inferiori agli altri. Nelle zone dove e’ ormai avviata la collaborazione con la guardia d finanza nell’ambito del progetto cartago sequestrano solo Planet, Goldbet etc ma non piu’ Stanley.
XXXDANIELEXXX: lo stato cara stanley stai tranquilla che te la mette in quel posto se puo'.....
MANDRAKE: VERO, ma non perche’ c’e’ l’ha con Stanley. Lo Stato te la mette in quel posto a tutti, sia a Stanley che ai concessionari. Sia nel settore delle scommesse come in ogni altro settore industriale.
XXXDANIELEXXX: Credete sul serio che lottomatica snai sisal tutte le aams che hanno speso fior di euro per le concessioni e che tra l' altro sono i maggiori finanziatori dei partiti politici italiani stanno tranquille nelle loro sedi a vedersi portare via i loro introiti dalla stanleybet sede a malta nel vostro delirio stanley + operatori aams???
MANDRAKE: Guarda i concessionari sono le vere vittime di tutto cio’ ma la colpa non e’ di Stanley ma dello Stato che in 3 gare non e’ riuscita a farne nemmeno una che, in un modo o nell’altro, non sia stata in ossequio ai concessionari del 1999, cosi mettendo tutti gli altri, cioe’ qelli Bersani e ora anche i 2000 nuovi, nei guai. Il sistema concessorio illegittimo e discrimnatorio e’ il problema! Non Stanley.
XXXDANIELEXXX: io non credo e i fatti sopra descritti lo dimostrano altrimenti dopo le sentenze a vostro favore verreste riconosciuti... ma l' italia anche se dovesse sai che fara caro mandrake??? paghera fior di euro di multe infrazioni varie dall' europa come ha sempre fatto e come sempre fara perche le conviene e voi rimanete sempre nella stessa situazione voi magari voi + goldbet ma sempre illegali sempre tribunali dinieghi assoluzioni questo sempre come e' sempre stato e lo sara fino al 2016 secondo il mio modesto parere, poi sbagliero' chissa chi vivra' vedra!
MANDRAKE: D’accordo, per me va bene. Aspettamo il 2016.
stanley paghera' o paga gia' il preu non so.
stanley e' l' unica che e' discriminata.
sstanley e' l' unica in regola.
MANDRAKE: Vero.
XXXDANIELEXXX: lo stato continua a negare l'88 tulps a stanley.
MANDRAKE: Vero.
XXXDANIELEXXX: lo stato continua a sequestrare i centri stanley ( come del gli altri )
MANDRAKE: FALSO! I sequestri Stanley ci sono ma sono di molto inferiori agli altri. Nelle zone dove e’ ormai avviata la collaborazione con la guardia d finanza nell’ambito del progetto cartago sequestrano solo Planet, Goldbet etc ma non piu’ Stanley.
XXXDANIELEXXX: lo stato cara stanley stai tranquilla che te la mette in quel posto se puo'.....
MANDRAKE: VERO, ma non perche’ c’e’ l’ha con Stanley. Lo Stato te la mette in quel posto a tutti, sia a Stanley che ai concessionari. Sia nel settore delle scommesse come in ogni altro settore industriale.
XXXDANIELEXXX: Credete sul serio che lottomatica snai sisal tutte le aams che hanno speso fior di euro per le concessioni e che tra l' altro sono i maggiori finanziatori dei partiti politici italiani stanno tranquille nelle loro sedi a vedersi portare via i loro introiti dalla stanleybet sede a malta nel vostro delirio stanley + operatori aams???
MANDRAKE: Guarda i concessionari sono le vere vittime di tutto cio’ ma la colpa non e’ di Stanley ma dello Stato che in 3 gare non e’ riuscita a farne nemmeno una che, in un modo o nell’altro, non sia stata in ossequio ai concessionari del 1999, cosi mettendo tutti gli altri, cioe’ qelli Bersani e ora anche i 2000 nuovi, nei guai. Il sistema concessorio illegittimo e discrimnatorio e’ il problema! Non Stanley.
XXXDANIELEXXX: io non credo e i fatti sopra descritti lo dimostrano altrimenti dopo le sentenze a vostro favore verreste riconosciuti... ma l' italia anche se dovesse sai che fara caro mandrake??? paghera fior di euro di multe infrazioni varie dall' europa come ha sempre fatto e come sempre fara perche le conviene e voi rimanete sempre nella stessa situazione voi magari voi + goldbet ma sempre illegali sempre tribunali dinieghi assoluzioni questo sempre come e' sempre stato e lo sara fino al 2016 secondo il mio modesto parere, poi sbagliero' chissa chi vivra' vedra!
MANDRAKE: D’accordo, per me va bene. Aspettamo il 2016.
"Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli idioti fanno banda contro di lui."
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda interista89 » 25/09/2013 - 12:53
Nel 2016 cosa succederà? Non ho capito questo passaggio...
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda lovekill78 » 25/09/2013 - 15:08
il 2016 anno ZERO delle scommesse in Italia ovvero azzeramento della rete monopolista dello stato
interista89 ha scritto:Nel 2016 cosa succederà? Non ho capito questo passaggio...
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda the punisher » 10/11/2013 - 15:59
Cosa vuoi dimostrare con questo sproloquio autocelebrativo? Dopo anni di battaglie col codice in mano, state uccidendo la Concorrenza, e quindi il diritto del consumatore a scegliere il servizio che ritiene migliore.
In questo settore non volete concorrere, cercate solo di prevaricare gli altri, di annullarli, senza rispetto del diritto dei consumatori di scegliere tra una pluralità di operatori seri, senza rispetto del lavoro di chi sta con le saracinesche aperte a lavorare anche la domenica, delle loro famiglie che ci campano, con questo lavoro.
Pensate solo alle carte bollate, state facendo arricchire gli studi legali. Se riusciste a leggere con imparzialità quello che scrivete, vi rendereste conto di quanto nei vostri discorsi suonano false parole come "legalità", "rispetto", e via discorrendo.
Al di là di tutte le giustificazioni legali, fa ridere che Stanleybet, un'azienda estera senza concessione, sia diventata la guardia armata del sistema concessorio italiano. Solo in un paese da barzelletta come questo si possono vedere simili sceneggiate.
State contribuendo alla rovina delle persone, tirandogli via anche gli ultimi soldi che gli stanno restando in tasca. E non pensate di autoassolvervi perché voi con questo mestiere ci campate la vostra, di famiglia. Con questo modo di pensare si arrivano a giustificare le peggiori nefandezze.
In questo settore non volete concorrere, cercate solo di prevaricare gli altri, di annullarli, senza rispetto del diritto dei consumatori di scegliere tra una pluralità di operatori seri, senza rispetto del lavoro di chi sta con le saracinesche aperte a lavorare anche la domenica, delle loro famiglie che ci campano, con questo lavoro.
Pensate solo alle carte bollate, state facendo arricchire gli studi legali. Se riusciste a leggere con imparzialità quello che scrivete, vi rendereste conto di quanto nei vostri discorsi suonano false parole come "legalità", "rispetto", e via discorrendo.
Al di là di tutte le giustificazioni legali, fa ridere che Stanleybet, un'azienda estera senza concessione, sia diventata la guardia armata del sistema concessorio italiano. Solo in un paese da barzelletta come questo si possono vedere simili sceneggiate.
State contribuendo alla rovina delle persone, tirandogli via anche gli ultimi soldi che gli stanno restando in tasca. E non pensate di autoassolvervi perché voi con questo mestiere ci campate la vostra, di famiglia. Con questo modo di pensare si arrivano a giustificare le peggiori nefandezze.
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda the punisher » 11/11/2013 - 11:42
Mandrake 76 in pvt mi chiede a chi era riferito il mio messaggio di ieri.
Rispondo pubblicamente, visto che questa è una discussione pubblica.
Il messaggio era in risposta ai suoi post, ed all'azione di Stanleybet che con l'operazione Cartago e alle mosse che fa nei tribunali per accusare i concorrenti, si sta ponendo in una posizione semplicemente poliziesca e delatoria.
Stanleybet mi ricorda certe classi di scuola dove tutti i compagni uniti facevano baldoria e c'era quello tutto perbenino, pettinatino, secchione che si sedeva vicino all'impotente insegnante (nella nostra metafora, lo stato italiano) per additare i compagni e accusarli.
Ma la verità è che a Stanleybet della legalità e del rispetto delle regole non gliene frega niente.
La sua azione va contro il libero mercato, sfruttando solo le questioni legali, con il solo scopo di imporre agli operatori dei ced o ctd le sue condizioni provvigionali da fame, ricattandoli con la promessa che solo con Stanleybet non si rischiano chiusure.
Rispondo pubblicamente, visto che questa è una discussione pubblica.
Il messaggio era in risposta ai suoi post, ed all'azione di Stanleybet che con l'operazione Cartago e alle mosse che fa nei tribunali per accusare i concorrenti, si sta ponendo in una posizione semplicemente poliziesca e delatoria.
Stanleybet mi ricorda certe classi di scuola dove tutti i compagni uniti facevano baldoria e c'era quello tutto perbenino, pettinatino, secchione che si sedeva vicino all'impotente insegnante (nella nostra metafora, lo stato italiano) per additare i compagni e accusarli.
Ma la verità è che a Stanleybet della legalità e del rispetto delle regole non gliene frega niente.
La sua azione va contro il libero mercato, sfruttando solo le questioni legali, con il solo scopo di imporre agli operatori dei ced o ctd le sue condizioni provvigionali da fame, ricattandoli con la promessa che solo con Stanleybet non si rischiano chiusure.
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Re: Sentenza Biasci: circolare ai Ctd Stanley
Messaggioda mandrake76 » 11/11/2013 - 15:50
THE PUNISHER: Mandrake 76 in pvt mi chiede a chi era riferito il mio messaggio di ieri. Rispondo pubblicamente, visto che questa è una discussione pubblica.
MANDRAKE: Si, ma dato che non ero sicuro che c’e l’avessi con me, perche’ non riuscivo a vedere il nesso tra quello che dicevi e il mio post precedente, ho pensato che c’e’ l’avessi con qualcun altro.
Il mio post precedente, infatti, di tutto parla meno che di cartago!
E comunque su cartago io ho sempre avuto una presa di distanza critica. Basta che ti vai a rivedere qualche mio post del passato.
Una cosa e’ fare discorsi giuridici, per capire chi e’ in una posizione legale e chi no, un’altra cosa e’ intervenire come fa Stanley per far chiudere i non Stanley. Io questo non lo ho mai approvato.
THE PUNISHER: Il messaggio era in risposta ai suoi post, ed all'azione di Stanleybet che con l'operazione Cartago e alle mosse che fa nei tribunali per accusare i concorrenti, si sta ponendo in una posizione semplicemente poliziesca e delatoria.
MANDRAKE: Allora chiariamo bene: il tuo messaggio non era in risposta ai miei post, ma in risposta polemica a Stanley che indirizzi a me come ctd Stanley.
Capito.
Pero’ devo dirti che su questo sono pienamente d’accordo con te.
Ma questa cartago non si era ormai fermata?
In fin dei conti i risultati che hanno ottenuto non mi sembrano cosi eclatanti....
Non e’ che tu sei lo sfigato di turno che e’ stato chiuso?
Se e’ cosi, pero’, prenditela con Stanley, non con me.
THE PUNISHER: Stanleybet mi ricorda certe classi di scuola dove tutti i compagni uniti facevano baldoria e c'era quello tutto perbenino, pettinatino, secchione che si sedeva vicino all'impotente insegnante (nella nostra metafora, lo stato italiano) per additare i compagni e accusarli.
MANDRAKE: Come CTD Stanley, secchione o no, mi fa piacere essere associato al primo della classe: non capisco pero’ perche’ dovrei additarli, accusarli, etc,etc ... a meno che’......
Senti, non e’ che i compagni, uniti, copiano e copiavano tutto da lui?
THE PUNISHER: Ma la verità è che a Stanleybet della legalità e del rispetto delle regole non gliene frega niente. La sua azione va contro il libero mercato, sfruttando solo le questioni legali, con il solo scopo di imporre agli operatori dei ced o ctd le sue condizioni provvigionali da fame, ricattandoli con la promessa che solo con Stanleybet non si rischiano chiusure.
MANDRAKE: Se Stanley non si fosse battuta, oggi non esisterebbe ne' questo sito ne' nessuno di noi, ne' tu che ti lamenti di cartago e di quanto Stanley sia cattiva.
Comunque per evitare equivoci, ribadisco che io sono contrario a cartago.
MANDRAKE: Si, ma dato che non ero sicuro che c’e l’avessi con me, perche’ non riuscivo a vedere il nesso tra quello che dicevi e il mio post precedente, ho pensato che c’e’ l’avessi con qualcun altro.
Il mio post precedente, infatti, di tutto parla meno che di cartago!
E comunque su cartago io ho sempre avuto una presa di distanza critica. Basta che ti vai a rivedere qualche mio post del passato.
Una cosa e’ fare discorsi giuridici, per capire chi e’ in una posizione legale e chi no, un’altra cosa e’ intervenire come fa Stanley per far chiudere i non Stanley. Io questo non lo ho mai approvato.
THE PUNISHER: Il messaggio era in risposta ai suoi post, ed all'azione di Stanleybet che con l'operazione Cartago e alle mosse che fa nei tribunali per accusare i concorrenti, si sta ponendo in una posizione semplicemente poliziesca e delatoria.
MANDRAKE: Allora chiariamo bene: il tuo messaggio non era in risposta ai miei post, ma in risposta polemica a Stanley che indirizzi a me come ctd Stanley.
Capito.
Pero’ devo dirti che su questo sono pienamente d’accordo con te.
Ma questa cartago non si era ormai fermata?
In fin dei conti i risultati che hanno ottenuto non mi sembrano cosi eclatanti....
Non e’ che tu sei lo sfigato di turno che e’ stato chiuso?
Se e’ cosi, pero’, prenditela con Stanley, non con me.
THE PUNISHER: Stanleybet mi ricorda certe classi di scuola dove tutti i compagni uniti facevano baldoria e c'era quello tutto perbenino, pettinatino, secchione che si sedeva vicino all'impotente insegnante (nella nostra metafora, lo stato italiano) per additare i compagni e accusarli.
MANDRAKE: Come CTD Stanley, secchione o no, mi fa piacere essere associato al primo della classe: non capisco pero’ perche’ dovrei additarli, accusarli, etc,etc ... a meno che’......
Senti, non e’ che i compagni, uniti, copiano e copiavano tutto da lui?
THE PUNISHER: Ma la verità è che a Stanleybet della legalità e del rispetto delle regole non gliene frega niente. La sua azione va contro il libero mercato, sfruttando solo le questioni legali, con il solo scopo di imporre agli operatori dei ced o ctd le sue condizioni provvigionali da fame, ricattandoli con la promessa che solo con Stanleybet non si rischiano chiusure.
MANDRAKE: Se Stanley non si fosse battuta, oggi non esisterebbe ne' questo sito ne' nessuno di noi, ne' tu che ti lamenti di cartago e di quanto Stanley sia cattiva.
Comunque per evitare equivoci, ribadisco che io sono contrario a cartago.
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