Messaggioda mistersamuel78 » 13/06/2013 - 16:56
La normativa italiana contiene “disposizioni rispettose delle direttive europee in materia di imposizione fiscale” e, pertanto, il recupero delle imposte sulle scommesse effettuate in punti collegati a bookmaker esteri non autorizzati in Italia, è legittimo. La sentenza dei giorni scorsi emessa dalla Commissione Tributaria di como, nella quale veniva stabilito (per la prima volta) che i Centri di trasmissione dati collegati a operatori esteri devono comunque versare le imposte allo Stato italiano, ha suscitato grande attenzione nel settore del gioco. Oggi, a qualche giorno di distanza dalla pronuncia, si apprendono le motivazioni.
COSA DICONO I GIUDICI - Con tale pronuncia, la Commissione ha dato sostanzialmente il via libera all’accertamento fiscale dei Monopoli di Stato, respingendo il ricorso del gestore di un’agenzia priva di concessione. Secondo l'organismo contabile, come si legge nelle motivazioni pubblicate dal sito specializzato LexGiochi.it, il titolare del centro in esame non si limitava a trasmettere i dati di gioco alla società estera, ma svolgeva "aldilà di ogni ragionevole dubbio" l’attività come un vero e proprio gestore di agenzia, accettando le puntate e pagando le vincite in contanti: "le parti in causa, nelle scommesse, restano il cliente scommettitore e il gestore del centro". Pper la legge italiana, pertanto, non fa differenza il fatto se si è organizzatori, bookmaker, gestori o ricevitori, ma per qualsiasi operazione riconducibile alla raccolta di scommesse “è sempre dovuta l’imposta unica”.
IL RECUPERO DELLE IMPOSTE - La normativa italiana sulle scommesse è un "unicum organico, costituzionalmente orientato, nonché rispettoso delle direttive comunitarie" sulla tassazione, visto che l’imposta unica non è assimilabile all’IVA, sulla quale le norme comunitarie non consentono una doppia tassazione. L’operazione "recupero" è stata avviata con la legge di Stabilità 2011, che prevede l’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse - pagata dalle agenzie autorizzate - anche per i centri collegati con operatori straniere senza la concessione del Ministero dell’Economia presenti sul territorio: i gestori dei punti sono considerati "soggetti passivi d’imposta" e sono dunque tenuti a dichiarare l’inizia attività e a pagare le tasse chieste anche ai titolari delle agenzie autorizzat