Messaggioda lovekill78 » 26/10/2011 - 15:58
Tribunale del Riesame di Siracusa dissequestra CED
(Jamma) - Ancora un successo di grande importanza per un Ced collegato all'austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, il cui titolare è stato assistito dinanzi al Collegio del Riesame di Siracusa dall'avv.Marco Ripamonti con studio in Viterbo e Firenze, vedendosi accogliere il ricorso per l'insussistenza del fumus commissi delicti.
L'ordinanza, resa il 21 settembre 2011, ma recentemente depositata, opera importanti ed incisivi riferimenti alle diverse procedure d'infrazione aperte dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano per l'incompatibilità dell'attuale e pregresso sistema concessorio rispetto alla normativa europea, andando poi a trattare la questione relativa all'art.23, 3 comma dello schema di convenzione, con ampi riferimenti alla società Goldbet, ritenuta direttamente ed in concreto danneggiata proprio dal vincolo di esclusiva del Bando Bersani.
Quanto alla questione della compatibilità comunitaria del Bando stesso nella sua interezza, la Corte del Riesame di Siracusa sottolinea il contenuto della sentenza CE 13.9.2007 sul rinnovo automatico delle 329 concessioni, con cui la Corte di Giustizia, accogliendo integralmente l'azione svolta dalla Commissione Europea contro lo Stato Italiano, ha affermato l'illegittimità del rinnovo automatico delle stesse 329 concessioni.
Sulla pronuncia della Corte CE 13.9.2007 l'avv.Marco Ripamonti ha affermato: "come ampiamente illustrato anche in Dottrina nella pronuncia in commento la Corte di Giustizia, richiamandosi alla precedente giurisprudenza, sottolinea come le pubbliche amministrazioni che stipulano contratti di concessione di pubblici servizi di gioco e scommessa siano tenute a rispettare le norme fondamentali del Trattato (in particolare gli articoli 43 e 49 CE) nonchè il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza oltre al principio di parità di trattamento che comportano un obbligo di trasparenza consistente nella garanzia a favore di tutti i potenziali offerenti di un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura della concessione di servizi alla concorrenza, nonchè il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. E', quindi, condivisibile quanto altresì affermato in Dottrina e cioè che le concessioni di pubblici servizi di gioco e scommessa debbono farsi ricadere nel raggio di applicazione del Trattato UE, in particolare delle disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità , di quelle relative alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi e delle relative deroghe ed eccezioni, nonchè dei principi espressi in via "pretoria" dalla giusriprudenza della Corte CE, tra i quali quelli di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità ".