Infine, le proposte di intervento. Dalla disamina degli approcci interpretativi dei giudici di merito, del giudice di legittimità e della Corte di giustizia e delle Comunitò europee è emerso un contrasto tra l'ordinamento interno secondo il quale ai sensi dell'art 88 del Tulps è necessaria la licenza e i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi previsti rispettivamente agli articoli 43 e 49 del Trattato Ce. Nel passaggio saliente si ritiene opportuna l'elaborazione di una proposta normativa.
"Riformulazione o comunque integrazione dell'articolo 88 del Tulps che tenga conto delle pronunzie della Corte di Giustizia Europea fatte proprie dalla Corte di Cassazione. Potrebbe introdursi dopo il primo, il secondo comma che riconosciuta alle società estere di capitale azionario anonimo costituite legittimamente secondo le prescrizioni degli altri stati membri, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse sul territorio italiano, subordini tuttavia per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, il rilascio della licenza di polizia di cui al comma primo ai necessari controlli sulla persona degli amministratori nonchè ad accurati controlli dei bilanci di esercizio e delle rendicontazioni contabili della società , accompagnati da apposite relazioni di certificazione redatte da primarie società di revisione contabile sui bilanci della società . Tanto al fine di scoraggiare e prevenire pericoli di riciclaggio".
Forme di controllo telematico e quadro sanzionatorio rafforzato con ricorso alla revoca della concessione in caso di infrazioni sono tra gli strumenti finalizzati a "riesaminare concessioni e licenze fin qui assegnate".
Proposta di modifica normativa dell'art 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) con l'aggiunta dei seguenti nuovi commi 2, 3 e 4
2 - La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono per conto di terzi con qualunque mezzo anche telematico, concorsi a pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.
3 - L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Giustizia.
4 - La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari.







