Messaggioda mintdijesolo » 17/07/2006 - 11:56
Scommesse sportive dall'Italia, ora la rete è a rischio chiusura
(Jamma) Ora sembra davvero a rischio chiusura la rete di centri trasmissione dati (ctd) che trasmette scommesse sportive dall'Italia al bookmaker inglese Stanley. Secondo quanto risulta e riporta ItaliaOggi, la sesta sezione del Consiglio di stato avrebbe infatti accolto ieri il ricorso presentato dal ministero degli interni contro la decisione del Tar Abruzzo (reg. sentenze n. 963/05) che aveva annullato - negli ultimi mesi - oltre 300 ordinanze di chiusura emanate dalle questure italiane nei confronti di altrettanti ctd Stanley, privi della necessaria autorizzazione di pubblica sicurezza ex articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'offensiva delle forze dell'ordine contro l'attività delle agenzie Stanley - rilanciata dopo un'importante sentenza (n. 23272/04) delle Sezioni unite della Corte di cassazione - aveva subito un deciso stop proprio in virtù della sentenza dei giudici amministrativi abruzzesi: l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione sembra ora riaprire la strada ad un'azione repressiva nei confronti dei ctd, al centro di un gigantesco contenzioso - nei tribunali italiani e europei - tra il bookmaker inglese e le autorità italiane, rappresentate anche dai Monopoli di stato.
E proprio da piazza Mastai - secondo quanto riportato da Agipronews - era arrivato, nei giorni scorsi, un nuovo no a Stanley. Un rifiuto deciso, netto, ad un'istanza presentata qualche settimana fa dal bookmaker di Liverpool - il quarto gruppo inglese nel settore scommesse, quotato allo Stock Exchange di Londra - che riguardava la possibilità di essere inserito, dopo un esame comparativo tra i requisiti posseduti da Stanley in Inghilterra e quelli previsti dalla normativa italiana, in un ´Elenco speciale' degli operatori stranieri ammessi alla raccolta delle scommesse on-line in Italia. Il Direttore centrale Aams per i Giochi Antonio nonspammare - nella comunicazione dello scorso 20 giugno (prot. 20504/giochi/sco) - risponde che l'istanza non è ricevibile, sottolineando che la raccolta di scommesse, anche on-line, è oggetto di divieti monopolistici: ´Stanley - scrive il dirigente Aams - opera in Italia attraverso centri trasmissione dati, titolari dell'autorizzazione del ministero delle Comunicazioni ma non provvisti di regolare licenza ex art. 88 del Testo unico di ps. Il soggetto che voglia esercitare l'attività di raccolta delle scommesse deve necessariamente essere titolare di regolare concessione rilasciata da Aams, a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica. Vale inoltre la pena ricordare che sull'argomento la Corte di cassazione ha ritenuto sussistere gli estremi del reato di cui al precitato articolo 4 della legge 401 del 1989, anche quando la scommessa da parte del bookmaker estero si dispieghi prevalentemente fuori dal territorio nazionale, tramite l'attività di intermediari nazionali, ovvero i ctd'.
Aams ritiene dunque inaccettabile la richiesta presentata dal bookmaker, che svolge ´una chiara violazione della vigente normativa italiana'. Stanley, come è noto, è il bookmaker straniero che ha investito di più nelle battaglie legali per l'affermazione del principio delle scommesse transnazionali - il cross-border betting - nel nostro paese, sostenendo il diritto - per una società di scommesse titolare di licenza in ambito Ue - di stabilirsi e fornire servizi in Italia, pur priva di concessione.
Un contenzioso che, secondo fonti della società , è da considerarsi tutt'altro che terminato: in una riunione tenutasi nei giorni scorsi a Monaco di Baviera, gli avvocati del gruppo inglese hanno stabilito nuove strategie finalizzate all'affermazione dei principi Ue nell'ordinamento italiano in materia di scommesse.