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Stanley diffida Toto 2000 ed il SICS
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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Stanley diffida Toto 2000 ed il SICS
Messaggioda pippobet » 30/04/2004 - 18:45
. Il testo e' autoesplicativo.
A mezzo Raccomandata
A.R. anticipata via fax al
no. 06.51958465
Sindacato italiano concessionari scommesse
Via Mosca 10
00142 Roma
All'attenzione del Sign. Presidente
Toto 2000 Srl
Via Mosca 10
00142 Roma
All'attenzione del Rappresenatante Legale pro tempore
Roma, 30 aprile 2004
Spettabile Sindacato,
Vi indirizzaimo la presente, a nome e per conto della nostra Cliente, la societa' Stanley International Betting Limited ("Stanley") di nazionalita' inglese, con sede in Stanley House, 151 Dale Street, Liverpool L22 JW.
Stanley e'casualmente giunta a conoscenza che codesto Sindacato, in data 28 aprile 2004, ha inviato una lettera Circolare recante il no.2 a tutti i concessionari delle scommesse ippiche e sportive a se'affiliati, nonche'a tutti i concessionari del circuito Strike by Toto 2000, con la quale costoro vengono informati che la Corte di Cassazione avrebbe "stabilito che la normativa italiana che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse non va disapplicata"
Tali concessionari sono stati quindi pressantemente invitati da codesto Sindacato a compilare degli elenchi - attraverso i quali rilevare la presenza, sul territorio di competenza , di "Centri di raccolta scommesse esteri" - nonche' a trasmetterli tempestivamente allo stesso Sindacato ovvero direttamente ai comandi della Guardia di Finanza.
Stanley, in proprio e nell'interesse dei CTD ad essa affiliati, intende lamentare la contarieta' della predetta Vostra Circolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in relazione ai trattamenti dei dati personali di cui essa e/o i propri affiliati sono soggetti interessati (consistenti, quanto meno, i9n informazioni), contenuti o registrati su supporti cartacei e/o elettronici utilizzati ovunque, comunque e da chiunque controllati, detenuti e conservati. In particolare, la nostra Cliente, lamenta la mancanza della dovuta informativa a se' ex art.13 del predetto D.lgs. 196/03, del proprio consenso ex art.23 e della preventiva notifica al Garante ai sensi dell'art. 37, nonchel'inosservanza dei principi di determinatezza, pertinenza, e proporzionalita' di cui all'art. 11 e la violazione dell'art. 25 che prevede il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali.
La raccolta dei dati personali di Stanley e dei titolari di CtD affiliati a Stanley, che alimenta la banca dati ostile di codesto Sindacato,non ha solo l'obiettivo di escluderli illegittimamente dal mercato, ma anche finalita' di carattere repressivo. Tuttavia,in relazione,a tali trattamenti, codesto Sindacatonon riveste ne puo' rivestire, ne' la qualifica di difensore, ne'quella di investigatore privato in possesso della prescritta autorizzazione di P.S incaricato dal difensore. Tali violazioni di legge si appalesano tanto piu'gravi, se si tiene conto del fatto che l'inopinata iniziativa del codesto Sindacato e'stata intrapresa prima della pubblicazione del dispositivodella predetta sentenza della Suprema Corte, e della conoscenza e conoscibilita' del principio di diritto impartito al Giudice del rinvio, che si deve escludere potra' ignorare il vincolante Giudizio contenuto nella sentenza 06.11.2003 della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, in causa C- 243/01, Gambelli e altri.
La predetta illegittima iniziativa di codesto Sindacato e', poi nella sua oggettivita' in contrasto con le norme comunitarie in tema di concorrenza , diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi, nonche' nazionali sulla concorrenza sleale, arrecando gravi danni all'attivita' d'impresa sia della Stanley, sia dei CTD, che sin d'ora si fa espressa riserva di richiedere nelle sedi competenti.
Con la persente, dunque, la Stanley manifesta la propria volonta', anche per gli effetti degli artt. 145, 146 e 147 del D.lgs. 196/03, di esercitare i diritti che si rivengono negli artt. 7 e 8.1; diffida codesto Sindacato , nella qualita'di titolare o contitolare e responsabile dei trattamenti, a provvedere alla cancellazione senza ritardo dei suddetti propri dati personali, comunque formulando opposizione alla loro raccolta e/o trattamento in qualsiasi forma . Inoltre, diffida codesto Sindacato a non comunicare o diffondere ulteriormente la Circolare del 28 aprile 2004, no. 2 ai propri associati od a terzi, a non ulteriormente richiedere a questi ultimi il trattamento o la trasmissione di dati personali dei Centri Trasmissione dati ed anzi, a revocarla senza ritardo per quanto attiene agli associati che la abbiano di gia' ricevuta.
Vi inviamo pertanto a farci pervenire la Vostra immediata conferma nel senso che si e' da Voi proceduto come richiesto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procedera' nelle forme e nelle sedi ritenute di ragione, senza ulteriore avviso.
Distinti saluti
Avv. Roberto Jacchia Avv. Antonella Terranova Avv. Fabio Ferraro
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Roma, 30 aprile 2004
Spettabile Sindacato,
Vi indirizzaimo la presente, a nome e per conto della nostra Cliente, la societa' Stanley International Betting Limited ("Stanley") di nazionalita' inglese, con sede in Stanley House, 151 Dale Street, Liverpool L22 JW.
Stanley e'casualmente giunta a conoscenza che codesto Sindacato, in data 28 aprile 2004, ha inviato una lettera Circolare recante il no.2 a tutti i concessionari delle scommesse ippiche e sportive a se'affiliati, nonche'a tutti i concessionari del circuito Strike by Toto 2000, con la quale costoro vengono informati che la Corte di Cassazione avrebbe "stabilito che la normativa italiana che sanziona penalmente la raccolta non autorizzata di scommesse non va disapplicata"
Tali concessionari sono stati quindi pressantemente invitati da codesto Sindacato a compilare degli elenchi - attraverso i quali rilevare la presenza, sul territorio di competenza , di "Centri di raccolta scommesse esteri" - nonche' a trasmetterli tempestivamente allo stesso Sindacato ovvero direttamente ai comandi della Guardia di Finanza.
Stanley, in proprio e nell'interesse dei CTD ad essa affiliati, intende lamentare la contarieta' della predetta Vostra Circolare alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, no.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), in relazione ai trattamenti dei dati personali di cui essa e/o i propri affiliati sono soggetti interessati (consistenti, quanto meno, i9n informazioni), contenuti o registrati su supporti cartacei e/o elettronici utilizzati ovunque, comunque e da chiunque controllati, detenuti e conservati. In particolare, la nostra Cliente, lamenta la mancanza della dovuta informativa a se' ex art.13 del predetto D.lgs. 196/03, del proprio consenso ex art.23 e della preventiva notifica al Garante ai sensi dell'art. 37, nonchel'inosservanza dei principi di determinatezza, pertinenza, e proporzionalita' di cui all'art. 11 e la violazione dell'art. 25 che prevede il divieto di comunicazione e diffusione di dati personali.
La raccolta dei dati personali di Stanley e dei titolari di CtD affiliati a Stanley, che alimenta la banca dati ostile di codesto Sindacato,non ha solo l'obiettivo di escluderli illegittimamente dal mercato, ma anche finalita' di carattere repressivo. Tuttavia,in relazione,a tali trattamenti, codesto Sindacatonon riveste ne puo' rivestire, ne' la qualifica di difensore, ne'quella di investigatore privato in possesso della prescritta autorizzazione di P.S incaricato dal difensore. Tali violazioni di legge si appalesano tanto piu'gravi, se si tiene conto del fatto che l'inopinata iniziativa del codesto Sindacato e'stata intrapresa prima della pubblicazione del dispositivodella predetta sentenza della Suprema Corte, e della conoscenza e conoscibilita' del principio di diritto impartito al Giudice del rinvio, che si deve escludere potra' ignorare il vincolante Giudizio contenuto nella sentenza 06.11.2003 della Corte di Giustizia della Comunita' Europea, in causa C- 243/01, Gambelli e altri.
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Con la persente, dunque, la Stanley manifesta la propria volonta', anche per gli effetti degli artt. 145, 146 e 147 del D.lgs. 196/03, di esercitare i diritti che si rivengono negli artt. 7 e 8.1; diffida codesto Sindacato , nella qualita'di titolare o contitolare e responsabile dei trattamenti, a provvedere alla cancellazione senza ritardo dei suddetti propri dati personali, comunque formulando opposizione alla loro raccolta e/o trattamento in qualsiasi forma . Inoltre, diffida codesto Sindacato a non comunicare o diffondere ulteriormente la Circolare del 28 aprile 2004, no. 2 ai propri associati od a terzi, a non ulteriormente richiedere a questi ultimi il trattamento o la trasmissione di dati personali dei Centri Trasmissione dati ed anzi, a revocarla senza ritardo per quanto attiene agli associati che la abbiano di gia' ricevuta.
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Avv. Roberto Jacchia Avv. Antonella Terranova Avv. Fabio Ferraro
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