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Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seguire
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda nino1711 » 25/03/2015 - 23:23
Delega fiscale, Acogi: “Scommesse, si rischia drammatico ritorno al passato”
In: Associazioni, CED e CTD, Primopiano2, Scommesse
25 marzo 2015 - 15:24
ACOGI
(Jamma) – “L’ultima bozza relativa alla Legge Delega Fiscale, al vaglio del Legislatore da oltre un anno e apparsa negli ultimi giorni sugli organi di stampa, è un ulteriore prova del fatto che lo Stato Italiano sta cercando di correre ai
ripari blindando e salvaguardando quegli operatori che hanno aderito alla recente “sanatoria”.
Con il condono, infatti, lo Stato è intervenuto nel settore con una legge vaga e imprecisa, che facilmente, come è emerso nel dibattito tra gli addetti ai lavori proprio in questi giorni, potrebbe portare all’insorgenza di nuovi contenziosi legali e impugnative che altro non farebbero che estenuare ulteriormente un settore già provato
da 15 anni di incertezze e discordie. Come l’Acogi aveva denunciato sin da una prima lettura della Legge di Stabilità, concedere l’autorizzazione di pubblica sicurezza (ex art. 88 Tulps) a soggetti che non possiedono i requisiti soggettivi previsti ex lege contrasta con la previsione di tutela dell’ordine pubblico. Per questo motivo, l’obiettivo cardine per cui lo Stato Italiano si riserva il monopolio del settore del gioco, nonché la difesa della sicurezza dei cittadini-consumatori a 360°, vengono meno se si pensa che chiunque ha potuto accedere alla sanatoria semplicemente pagando.
Da questa grande incongruità nasce la previsione della Delega Fiscale di eliminare la richiesta di autorizzazione ex art. 88 Tulps e dare ad ADM totale autonomia di intervento sul settore. Secondo l’Acogi questa soluzione trovata dal Governo non escluderà la possibilità di ricorsi contro i provvedimenti di rigetto che ADM emanerà nei confronti di bookmaker che non hanno aderito alla sanatoria ritenendo la stessa discriminatoria. Particolarmente incisivo, nella bozza, il passaggio riguardante le pene più severe in caso di esercizio di raccolta scommesse anche per via telefonica e telematica: l’intento è quello di dare una spallata decisiva ai “.com” cercando sempre di salvaguardare chi ha creduto nella sanatoria.
Tale previsione, però, potrebbe portare il settore ad una confusione ancora più marcata rispetto a quella vissuta attualmente: il rischio infatti è quello di veder fiorire centri scommesse “mascherati” che non facciano alcuna richiesta di autorizzazione ad ADM e che operino come accadeva 10-15 anni addietro. Un ritorno al passato che il betting italiano davvero non merita dopo numerosi interventi della Corte di Giustizia Europea e alla vigilia del 2016, anno di scadenza di tutte le concessioni attualmente in essere”.
- scommettitore siracusano
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 06:30
Aggiungendo, anche il fatto, che i gestori in regola avrebbero tutto l'interesse a denunciare questi centri.
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 06:56
scommettitore siracusano ha scritto:E che fine ha fatto chi operava fuori legge, 10-15 anni fa? ...... E quanti sarebbero disposti oggi a farlo, dovendo scegliere se diventare gestori di regolari concessionari, o agire nell'ombra con tutti i rischi penali?
Aggiungendo, anche il fatto, che i gestori in regola avrebbero tutto l'interesse a denunciare questi centri.
Immagino che si voglia colpire l'anello più debole della catena (i gestori, che hanno la residenza in Italia). Prima hanno provato con l'imposta unica, ed ora con il trasferire le competenze ai Monopoli e aumentare le pene (fermo restando tutti gli accertamenti fatti prima dalle Questure).
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 09:44
http://www.sanzioniamministrative.it/co ... /TULPS.htm
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Art. 12
Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Art. 92
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131
Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 10:02
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/ ... a36e50d1a/
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 11:38
http://www.agimeg.it/?p=63783
Scommesse, Tar Lazio affronta ricorso contro diniego 88 TULPS intentato da un Ctd sanato. Ordinanza entro 48 ore
In: Ansa, AnsaP, In Evidenza, Repubblica, Scommesse Sportive
26 marzo 2015 - 11:04
Tar_Lazio
Tar Lazio, è stata mandata in decisione la richiesta di sospensiva avanzata da un CTD SKS365 contro il provvedimento con cui la Questura di Roma ha negato la licenza di pubblica sicurezza. Il Centro in questione è uno di quelli sanati con la procedura di regolarizzazione prevista con l’ultima legge di Stabilità. L’ordinanza della Prima Sezione Ter del Tar Lazio è attesa nelle prossime 24-48 ore. gr/AGIMEG
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda TheMusicalBox » 26/03/2015 - 15:27
“Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. I giocatori professionisti di poker potranno partecipare ai tornei internazionali negli Stati Ue senza che le vincite debbano essere dichiarate e tassate. E’ quanto previsto dal decreto, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre scorso.
Potresti spiegarmi questo passo?
Praticamente viene riconosciuto il diritto del singolo di poter giocare con qualunque book europeo (maltese, austriaco ad es.) senza dover dichiarare niente?
Ed allora, se così fosse, come si giustificherebbe l'oscuramento?
Grazie
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 15:50
TheMusicalBox ha scritto:@scommettitore siracusano
“Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. I giocatori professionisti di poker potranno partecipare ai tornei internazionali negli Stati Ue senza che le vincite debbano essere dichiarate e tassate. E’ quanto previsto dal decreto, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre scorso.
Potresti spiegarmi questo passo?
Praticamente viene riconosciuto il diritto del singolo di poter giocare con qualunque book europeo (maltese, austriaco ad es.) senza dover dichiarare niente?
Ed allora, se così fosse, come si giustificherebbe l'oscuramento?
Grazie
Mi sembra che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 Ottobre
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs ... 0139it.pdf
non si riferisca all'on line, ma a tornei di poker sul territorio. E non tratta, in ogni caso, della liceità di tali giochi; ma solo dell'eventuale assoggettazione alla tassazione IRPEF delle vincite in aggiunta al proprio reddito.
- scommettitore siracusano
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 26/03/2015 - 18:30
Le normative che riguardano le scommesse sono contenute nella legge comunitaria 2008 – disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee:
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito: a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni; b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: a) esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000; c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b); e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; f) versamento all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); g) sottoscrizione dell’atto d’obbligo di cui al comma 17.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz’altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge: a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime; b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/ 60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore; d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione; e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco; f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione; h)informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia; i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
23. All’articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000 ».
In aggiunta alla questione legale, chi volesse comunque giocare sui siti non autorizzati, farebbe bene a considerare anche l’aspetto fiscale. L’Agenzia delle Entrate, infatti, rispondendo ad un’istanza di interpello, ha recentemente stabilito (gennaio 2011) che le vincite realizzate su siti esteri non autorizzati dai Monopoli di Stato sono soggette a tassazione per intero, senza cioè tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Cosa che non avviene sui siti autorizzati da AAMS, in cui le tasse vengono versate alla fonte, motivo per cui le vincite non vanno dichiarate.
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saintvincent79
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda saintvincent79 » 26/03/2015 - 22:03
- scommettitore siracusano
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/03/2015 - 08:43
saintvincent79 ha scritto:La Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione Italiana hanno accertato la contrarietà dell’ attuale sistema concessorio italiano in materia di giochi e scommesse
Così parlò Zarathustra!!!
Scusa la battuta (che si fa quando qualcuno parla in modo dogmatico), ma mi è sorta spontanea, dopo un lunga serie di commenti in cui cito nel dettaglio i vari passaggi delle ultime sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Condivido che le leggi e le sentenze stesse si interpretano, ma ci vuoi dire cortesemente, al di là della strategia e della propaganda commerciale di parte, su cui basi questa convinzione, citando i passaggi specifici delle sentenze a cui ti riferisci?
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 27/03/2015 - 08:59
A parte questo, mi sembrerebbe assurdo che mentre a livello ON LINE nessuno ha mai messo in dubbio il sistema concessorio Italiano, richiamato casualmente, negli ultimi miei commenti, per una domanda di un utente del forum, lo si possa mettere in dubbio per quanto riguarda il suo territorio.
E, recentemente, se ne è avuto un esempio con la WINAMAX che ha chiuso i conti dei giocatori italiani:
http://www.agimeg.it/?p=63101
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Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda scommettitore siracusano » 03/04/2015 - 23:21
http://www.gioconews.it/normativa/110-g ... utorizzato
Gip Grosseto: 'Ctd non è punto di commercializzazione di concessionario autorizzato'
Stampa
Categoria principale: Normativa
Creato Venerdì, 03 Aprile 2015 13:11
Data pubblicazione
Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd: ultimi aggiornamenti sui centri 'sanati'
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, con un'ordinanza del 31 marzo scorso, ha respinto la richiesta di archiviazione e ordinato al pubblico ministero di formulare l'imputazione per il reato di cui all'art. 4 L. 401/89 a carico del gestore di un centro collegato alla società SKS 365 Group Gmbgh.
Il pubblico ministero aveva motivato la richiesta di archiviazione, sulla base dell'assunto che l'indagato risultava raccogliere scommesse per conto della società austriaca SKS365 Group Gmbh, titolare del marchio 'PlanetWin365' e di regolare concessione alla raccolta delle scommesse n. 4584.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - Veniva, quindi, richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale non costituisce reato ai sensi dell'art. 4 L 401/89, la condotta del titolare di esercizio commerciale che si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dello scommettitore al concessionario, in tal modo rimanendo estraneo al rapporto di scommessa (cfr. sez III, n. 26912 del 5/05/2009e sez III n. 42077 del 6/10/2011).
"NESSUN RAPPORTO DIRETTO" - Rileva il Gip che, dagli elementi oggettivi accertati dalla Gdf, è emerso, inequivocabilmente, che non si instaurava alcun rapporto diretto tra lo scommettitore e il bookmaker ma tutti gli accesi avvenivano esclusivamente tramite le credenziali del titolare dell'esercizio (cioè il suo nome utente e la sua password), il quale era il solo ad utilizzare il computer, raccogliendo evidentemente le indicazioni fornite dal cliente (sul punto appare chiarificatrice la sentenza Cass n. 26849/04 e non sembrano condivisibili le osservazioni contenute nella scarna motivazione di Cass. n. 26912/09).
LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA - Il Gip ha escluso l'invocabilità di alcuna ignoranza scusabile della legge penale in favore dell'indagato poiché lo stesso aveva avuto un esplicito diniego da parte dell'autorità amministrativa e la sussistenza di un forte contrasto giurisprudenziale lo avrebbe dovuto indurre, semmai, ad assumere un atteggiamento prudente, secondo la notoria giurisprudenza in merito alla portata dell'art. 5 c.p.
IL COMMENTO DI SAMBALDI - L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della persona offesa, ha commentato evidenziando la tendenza di alcuni magistrati, evidentemente indotta dalla difesa dei centri collegati all'operatore austriaco in oggetto, ad inquadrare i centri intermediari, come quello dell'indagato, quali punti di commercializzazione di un concessionario autorizzato. Il Gip riconduce invece l'attività nella fattispecie di reato di cui all'art. 4 comma bis L. 401/89, evidenziando, peraltro, che "se la questione potesse essere risolta così semplicisticamente, e cioè ritenendo sufficiente che un'agenzia di scommesse possa essere fatta passare come un semplice internet point, non si spiegherebbero, altrimenti, le copiose produzioni giurisprudenziali operate dalle parti e tutta la problematica inerente la conformità al diritto comunitario dei vari bandi ministeriali che si sono succeduti nel tempo, relativi al rilascio delle concessioni amministrative in materia".
Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda antik » 07/04/2015 - 12:12
saintvincent79 ha scritto:La Corte di Giustizia Europea e la Corte di Cassazione Italiana hanno accertato la contrarietà dell’ attuale sistema concessorio italiano in materia di giochi e scommesse
contrarietà a che?
Re: Scommesse: dalla sanatoria al 2016 ecco la strada da seg
Messaggioda ercolino » 08/04/2015 - 13:09
Scommesse, la Cassazione dissequestra un altro CTD BetuniQ
UniqGroup LTD ottiene una nuova pronuncia favorevole da parte della Cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno annullato un sequestro preventivo che era stato confermato in precedenza dal Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare. “La difesa del C.T.D. rilevava con il gravame proposto al collegio partenopeo, come quest’ultimo (nella fase del riesame) avesse sancito la discriminazione patita dall’azienda maltese nel tentativo della sua partecipazione alla gara indetta con il bando “Monti”. Nel contempo, si dimostrava che il gestore si era attivato nel richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. e che quindi si palesasse iniquo il vincolo ablatorio applicato all’immobile” spiega il bookmaker in una nota. “L’assenza di qualsivoglia ragione procedurale funzionale ad esigenze di carattere investigativo, oltre alla mancanza di indizi, non potevano suffragare il fumus del reato contestato. Il Procuratore Generale rimarcava come non potesse giustificarsi la compromissione di un’attività imprenditoriale sottesa alla colpevole inerzia – da parte della pubblica amministrazione – nel rilascio della licenza di polizia condivideva tutte le doglianze contenute nel ricorso e censurando radicalmente il sequestro. La III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, aderendo alle argomentazioni dei legali della UniqGroup LTD, ha cassato il provvedimento impugnato, annullando il sequestro preventivo applicato all’esercizio commerciale del C.T.D. campano con marchio BetuniQ”. lp/AGIMEG
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