Comparazione bonus scommesse
CHE NOVITA' !!!!
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
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Messaggioda bigmatch » 03/07/2007 - 18:24
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 03 Luglio 2007 - Ore 18,13 - SCOMMESSE: LA NUOVA RETE IN FORTE RITARDO. APERTI SOLO 25 NUOVI PUNTI TRA AGENZIE E CORNER SPORTIVI
L’ottimo andamento della raccolta delle scommesse sportive a quota fissa a giugno (incassati 128 milioni di euro) non è certo merito della nuova rete assegnata con il bando previsto dal Decreto Bersani. Dei 13.697 nuovi punti di gioco sportivo (tra negozi e corner) assegnati, ad oggi ne sono stati aperti infatti soltanto 25. Un dato preoccupante, visto che le autorizzazioni già rilasciate dall’Aams sono molte di più. In molti casi, l’ostacolo è rappresentato dalla difficoltà nell’ottenere la licenza di Pubblica Sicurezza, il famigerato “88 T.U.L.P.S.â€
L’ottimo andamento della raccolta delle scommesse sportive a quota fissa a giugno (incassati 128 milioni di euro) non è certo merito della nuova rete assegnata con il bando previsto dal Decreto Bersani. Dei 13.697 nuovi punti di gioco sportivo (tra negozi e corner) assegnati, ad oggi ne sono stati aperti infatti soltanto 25. Un dato preoccupante, visto che le autorizzazioni già rilasciate dall’Aams sono molte di più. In molti casi, l’ostacolo è rappresentato dalla difficoltà nell’ottenere la licenza di Pubblica Sicurezza, il famigerato “88 T.U.L.P.S.â€
Messaggioda robi » 03/07/2007 - 23:26
Ti rispondo: se tu guardi nell'elenco degli aggiudicatari della concessione a distanza,,troverai anche i soliti noti: snai, Lottomatica, match point,,,.
e questi come altri fanno già il telematico. Per la concessione a distanza...hanno sborsato la modica cifra di 300.000€.
Quando partirà il gioco a distanza,,i concessionari con le "proprie reti" accetteranno scommesse a distanza...questo dice il bando.
In pratica con un terminale della "rete match point" accetterai scommesse DA BANCO!!! Se coloro che accetteranno di partecipare alla rete...saranno scaltri...potranno avere magari tre terminali "in rete" di tre concessionari a distanza diversi!!
Allora ...prima hanno comprato e poi piazzato corner e negozi...facendosi in pratica rimborsare l'investimento.......ora (il decreto si conosce da oggi, notizia agiscommesse),
a seguire si attrezzeranno per il gioco a distanza con "la propria rete".
Badate bene...il telematico è una cosa...il gioco a distanza..è un altra...
La domanda ora che mi pongo è: e chi ha scucito per i corner....avrà fatto un buon investimento?? Questa è la mia interpretazione.
Anche perchè Snai, Lottomatica, Match point (sisal)ed altri sono stati così stupidi a prendere la concessione a distanza pagando ben 300.000€ se in effetti il telematico lo fanno già ?? Perchè hanno sborsato una tale cifra......sapendo che il telematico avrebbe avuto restrizioni e sono stati gli artefici del suo affossamento??
Perchè i corneristi non domandano al loro provider,,,che gli spieghi come si svolgerà questo gioco a distanza??
Meditate...gente, meditate!!
Robi Sap
e questi come altri fanno già il telematico. Per la concessione a distanza...hanno sborsato la modica cifra di 300.000€.
Quando partirà il gioco a distanza,,i concessionari con le "proprie reti" accetteranno scommesse a distanza...questo dice il bando.
In pratica con un terminale della "rete match point" accetterai scommesse DA BANCO!!! Se coloro che accetteranno di partecipare alla rete...saranno scaltri...potranno avere magari tre terminali "in rete" di tre concessionari a distanza diversi!!
Allora ...prima hanno comprato e poi piazzato corner e negozi...facendosi in pratica rimborsare l'investimento.......ora (il decreto si conosce da oggi, notizia agiscommesse),
a seguire si attrezzeranno per il gioco a distanza con "la propria rete".
Badate bene...il telematico è una cosa...il gioco a distanza..è un altra...
La domanda ora che mi pongo è: e chi ha scucito per i corner....avrà fatto un buon investimento?? Questa è la mia interpretazione.
Anche perchè Snai, Lottomatica, Match point (sisal)ed altri sono stati così stupidi a prendere la concessione a distanza pagando ben 300.000€ se in effetti il telematico lo fanno già ?? Perchè hanno sborsato una tale cifra......sapendo che il telematico avrebbe avuto restrizioni e sono stati gli artefici del suo affossamento??
Perchè i corneristi non domandano al loro provider,,,che gli spieghi come si svolgerà questo gioco a distanza??
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Caravaggio
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Messaggioda Caravaggio » 04/07/2007 - 00:07
robi ha scritto:Ti rispondo: se tu guardi nell'elenco degli aggiudicatari della concessione a distanza,,troverai anche i soliti noti: snai, Lottomatica, match point,,,.
e questi come altri fanno già il telematico. Per la concessione a distanza...hanno sborsato la modica cifra di 300.000€.
Quando partirà il gioco a distanza,,i concessionari con le "proprie reti" accetteranno scommesse a distanza...questo dice il bando.
In pratica con un terminale della "rete match point" accetterai scommesse DA BANCO!!! Se coloro che accetteranno di partecipare alla rete...saranno scaltri...potranno avere magari tre terminali "in rete" di tre concessionari a distanza diversi!!
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Badate bene...il telematico è una cosa...il gioco a distanza..è un altra...
La domanda ora che mi pongo è: e chi ha scucito per i corner....avrà fatto un buon investimento?? Questa è la mia interpretazione.
Anche perchè Snai, Lottomatica, Match point (sisal)ed altri sono stati così stupidi a prendere la concessione a distanza pagando ben 300.000€ se in effetti il telematico lo fanno già ?? Perchè hanno sborsato una tale cifra......sapendo che il telematico avrebbe avuto restrizioni e sono stati gli artefici del suo affossamento??
Perchè i corneristi non domandano al loro provider,,,che gli spieghi come si svolgerà questo gioco a distanza??
Meditate...gente, meditate!!
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Ciao. Vorresti dire che qualunque ricevitoria lottomatica o sisal, in questo modo, potrà in futuro accettare scommesse così come ora gioca il lotto o il superenalotto?? E quindi pagare le vincite secondo gli attuali scaglioni previsti o magari secondo altri studiati ad hoc?
Saluti e baci
Messaggioda superibra » 04/07/2007 - 11:42
guardate che il gioco a distanza....altro non e' che il nuovo telematico...oltre i corner e negozi AAMS ha messo a banco anche il telematico...........pero' il cliente si dovra' sempre registrare....sempre di conto gioco parliamo........sempre di intermediazione.......capito ?????
- agozzino48
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:39
ECCO IL SUCCO DEL NUOVO DECRETO TELEMATICO !!!
Quelli che seguono sono tutti i punti principali del decreto, la cui uscita è imminente, che prevede le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In alcuni passaggi del decreto abbiamo inserito i dettagli su alcune note che fanno riferimento al precedente decreto sul telematico del 21 marzo 2006:
Autorizzazione alla raccolta
AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai due punti precedenti
Contratto di conto di gioco
Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età , nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. (In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa ndr). Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.
Conto di gioco
Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
Utilizzo del conto di gioco
Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate. L’utilizzo del conto di gioco, per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
Le giocate convalidate non possono essere annullate.
àˆ vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.
Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell’esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore. (L’eventuale stampa di ciascun pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all’identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L’eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: “La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata ndr.)
Ricarica
Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:
- tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;
- presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
Riscossione
Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:
- mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.
Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Attività di commercializzazione
L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;
b. assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS. (L’attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l’attività prevalente, come riscontrabile dall’ organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall’attività di commercializzazione stessa. L’attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell’attività nell’apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione ndr).
Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione. (L’offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all’interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo “Gioco sicuroâ€
Quelli che seguono sono tutti i punti principali del decreto, la cui uscita è imminente, che prevede le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In alcuni passaggi del decreto abbiamo inserito i dettagli su alcune note che fanno riferimento al precedente decreto sul telematico del 21 marzo 2006:
Autorizzazione alla raccolta
AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai due punti precedenti
Contratto di conto di gioco
Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età , nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. (In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa ndr). Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.
Conto di gioco
Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
Utilizzo del conto di gioco
Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate. L’utilizzo del conto di gioco, per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
Le giocate convalidate non possono essere annullate.
àˆ vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.
Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell’esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore. (L’eventuale stampa di ciascun pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all’identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L’eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: “La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata ndr.)
Ricarica
Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:
- tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;
- presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
Riscossione
Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:
- mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.
Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Attività di commercializzazione
L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;
b. assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS. (L’attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l’attività prevalente, come riscontrabile dall’ organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall’attività di commercializzazione stessa. L’attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell’attività nell’apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione ndr).
Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione. (L’offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all’interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo “Gioco sicuroâ€
l' importante e vincere non partecipare !!!
Messaggioda robi » 05/07/2007 - 16:14
Che il gioco a distanza sia uguale al telematico..non credo...perchè avrebbero cambiato nome?? Perchè snai, lottomatica, sisal hanno pagato 300.000 € per averlo?? Lo avevano già !! Basta andare il qualsiasi ric. sisal e aprirsi un conto match point...o fare ricariche. E sisal , ed altri...è così scema a scucire tali cifre....per fare il telematico...che come dite è morto?? Meditate...ricordatevi...che 2+2...fa 4 e nessuno butta i soldi dalla finestra....!! Ripeto cari corneristi ecc.ecc.....domandate ai Vs. provider...cosa sarà il gioco a distanza....vedrete...che nessuno vi darà risposte esaurienti o logiche!!
Robi Sap
Robi Sap
Messaggioda superibra » 05/07/2007 - 16:41
robi ha scritto:Che il gioco a distanza sia uguale al telematico..non credo...perchè avrebbero cambiato nome?? Perchè snai, lottomatica, sisal hanno pagato 300.000 € per averlo?? Lo avevano già !! Basta andare il qualsiasi ric. sisal e aprirsi un conto match point...o fare ricariche. E sisal , ed altri...è così scema a scucire tali cifre....per fare il telematico...che come dite è morto?? Meditate...ricordatevi...che 2+2...fa 4 e nessuno butta i soldi dalla finestra....!! Ripeto cari corneristi ecc.ecc.....domandate ai Vs. provider...cosa sarà il gioco a distanza....vedrete...che nessuno vi darà risposte esaurienti o logiche!!
Robi Sap
non vorrei sbagliarmi.....ma ripeto....il gioco a distanza e' stato messo a bando ne' piu' ...ne' meno dei corner e negozi......infatti tutti i contratti dei punti di comm. scadranno il 31/12/2007.....a nuovo anno potranno operare solo chi ha vinto il bando del gioco a distanza con apposito e nuovo regolamento...........
Messaggioda davids77 » 05/07/2007 - 16:58
COMPLIMENTISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HAI VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TU.SE VUOI CARO SUPERIBRA................ TI INVITO A PASSARE QUI DA ME LA SETTIMANA DI CAPODANNO COSI' VEDRAI CON I TUOI OCCHI COME HO CHIUSO IL MIO CENTRO TELEMATICO..................... X FAVORA -CHIACCHIERE + FATTI CONCRETI THANKS.P S L' INVITO E' REALMENTE VALIDO NON SKERZOsuperibra ha scritto:robi ha scritto:Che il gioco a distanza sia uguale al telematico..non credo...perchè avrebbero cambiato nome?? Perchè snai, lottomatica, sisal hanno pagato 300.000 € per averlo?? Lo avevano già !! Basta andare il qualsiasi ric. sisal e aprirsi un conto match point...o fare ricariche. E sisal , ed altri...è così scema a scucire tali cifre....per fare il telematico...che come dite è morto?? Meditate...ricordatevi...che 2+2...fa 4 e nessuno butta i soldi dalla finestra....!! Ripeto cari corneristi ecc.ecc.....domandate ai Vs. provider...cosa sarà il gioco a distanza....vedrete...che nessuno vi darà risposte esaurienti o logiche!!
Robi Sap
non vorrei sbagliarmi.....ma ripeto....il gioco a distanza e' stato messo a bando ne' piu' ...ne' meno dei corner e negozi......infatti tutti i contratti dei punti di comm. scadranno il 31/12/2007.....a nuovo anno potranno operare solo chi ha vinto il bando del gioco a distanza con apposito e nuovo regolamento...........
MEGLIO " VU CUMPRA' " KE SCHIAVO DI UGHI E GINESTRA...............
Messaggioda bigmatch » 05/07/2007 - 17:15
I vecchi concessionari sono già abilitati ad accettare il gioco telematicamente ( quindi gioco a distanza), i nuovi concessionari bando bersani per poter accettare gioco a distanza avrebbero dovuto (sempre se vogliono dare la possibilità nel loro corner o punto vendita di aprire conti gioco telematici ai loro clienti ) partecipare al bando per il gioco a distanza "300.000€"
come mai molti di voi che a quanto capito hanno acquistato un corner non sanno cosa era scritto nel bando ?
come mai molti di voi che a quanto capito hanno acquistato un corner non sanno cosa era scritto nel bando ?
Messaggioda superibra » 05/07/2007 - 17:44
davids77 ha scritto:COMPLIMENTISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HAI VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO TU.SE VUOI CARO SUPERIBRA................ TI INVITO A PASSARE QUI DA ME LA SETTIMANA DI CAPODANNO COSI' VEDRAI CON I TUOI OCCHI COME HO CHIUSO IL MIO CENTRO TELEMATICO..................... X FAVORA -CHIACCHIERE + FATTI CONCRETI THANKS.P S L' INVITO E' REALMENTE VALIDO NON SKERZOsuperibra ha scritto:robi ha scritto:Che il gioco a distanza sia uguale al telematico..non credo...perchè avrebbero cambiato nome?? Perchè snai, lottomatica, sisal hanno pagato 300.000 € per averlo?? Lo avevano già !! Basta andare il qualsiasi ric. sisal e aprirsi un conto match point...o fare ricariche. E sisal , ed altri...è così scema a scucire tali cifre....per fare il telematico...che come dite è morto?? Meditate...ricordatevi...che 2+2...fa 4 e nessuno butta i soldi dalla finestra....!! Ripeto cari corneristi ecc.ecc.....domandate ai Vs. provider...cosa sarà il gioco a distanza....vedrete...che nessuno vi darà risposte esaurienti o logiche!!
Robi Sap
non vorrei sbagliarmi.....ma ripeto....il gioco a distanza e' stato messo a bando ne' piu' ...ne' meno dei corner e negozi......infatti tutti i contratti dei punti di comm. scadranno il 31/12/2007.....a nuovo anno potranno operare solo chi ha vinto il bando del gioco a distanza con apposito e nuovo regolamento...........
che i contratti scadono il 31/12/2007 non lo dico io.....leggi il vecchio e nuovo decreto sul telematico........per vincitori del gioco a distanza non parlo dei corner ma dei concessionari.....es Intralot-Snai-Betting200 ecc ecc.....se poi tu chiuderai non lo so........staremo a vedere......di certo il sottoscritto....da agenzia non ho paura della concorrenza...se leale...di un punto di comm......se invece non e' leale.....allora cambia la musica...e i suonatori.......
SCOMMESSE
Messaggioda davids77 » 05/07/2007 - 17:53
FERMO RESTANDO KE L' INVITO E' SEMPRE VALIDO......... COSI' STARAI A VEDERE COME KIUDERO'....................NEI PROSSIMI POST CERCA DI NON BUTTARE DELLA M...A GRATUITA A KI NON LAVORA CON I .COM TE NE SAREI GENTILMENTE MOLTO GRATO COSI' DIVENTERESTI ANKE + SIMPATICO AI MIEI MODESTI OCCHI, SENZA RANCOR
MEGLIO " VU CUMPRA' " KE SCHIAVO DI UGHI E GINESTRA...............
Messaggioda pippobet » 05/07/2007 - 17:54
Cosa mi tocca leggere.Roby,mi meraviglio........gioco telematico gioco a distanza e la stessa cosa?
E' come il giorno e la notte.......
Gioco a distanza si riferisce solo ai Skill games e lotterie e giochi di abilita'.........
chi possiede, come quasi tutti i concessionari la licenza per il telematico non potranno fare il gioco a distanza se non hanno acquisito quella benedetta licanza da 300. 000 €..................
E' come il giorno e la notte.......
Gioco a distanza si riferisce solo ai Skill games e lotterie e giochi di abilita'.........
chi possiede, come quasi tutti i concessionari la licenza per il telematico non potranno fare il gioco a distanza se non hanno acquisito quella benedetta licanza da 300. 000 €..................
Ultima modifica di pippobet il 05/07/2007 - 17:56, modificato 2 volte in totale.
nonspammare
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Messaggioda agozzino48 » 07/07/2007 - 11:53
Da come ricordo io il gioco a distanza permette :
1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli,
a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a quota fissa, puo'
essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli.
2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi
puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio
delle predette scommesse.
3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a
distanza puo' essere esercitata dai titolari di concessione per il
gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29.
4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con
partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere esercitata dai titolari
di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse
riservati allo Stato.
5. Tutti i giochi a totalizzatore , quali totocalcio totogol ecc. a distanza.
1. La raccolta a distanza delle scommesse sulle corse dei cavalli,
a totalizzatore, diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a quota fissa, puo'
essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio delle
scommesse sulle corse dei cavalli.
2. La raccolta a distanza delle scommesse a quota fissa su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi
puo' essere esercitata dai titolari di concessione per l'esercizio
delle predette scommesse.
3. La raccolta a distanza del gioco del bingo con partecipazione a
distanza puo' essere esercitata dai titolari di concessione per il
gioco del bingo di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29.
4. La raccolta a distanza delle lotterie istantanee e differite con
partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, puo' essere esercitata dai titolari
di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse
riservati allo Stato.
5. Tutti i giochi a totalizzatore , quali totocalcio totogol ecc. a distanza.
l' importante e vincere non partecipare !!!
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