carissimo baffetti il duo ginestra-ughi ha gia' fatto pervenire la planimetria della citta' di empoli e pistoia ad aams cosi' potranno fare la sanatoria ad hoce non sbaglieranno nei metri di distanzabaffetti ha scritto:(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 04 Luglio 2007 - Ore 17,14 - SCOMMESSE: MONTECATINI GIOCHI "PER APRIRE I PUNTI SCOMMESSE A DARE PROBLEMI SONO SOPRATTUTTO LE DISTANZE"
Non ci sono solo le previsioni dell'art. 88 T.U.L.P.S. a ritardare l'apertura di punti e corner scommesse assegnati con il "bando Bersani". Nei comuni più piccoli a creare difficoltà è soprattutto una norma dello stesso bando, quella che impone almeno 1600 metri di distanza tra un punto scommesse e l'altro (800 metri nel caso di corner). Agicoscommesse raccoglie la testimonianza del signor Roberto, uno dei due titolari di Montecatini Giochi che sta provando ad aprire un negozio a Empoli. "Sono quattro mesi che sto lottando con questo limite" racconta il signor Roberto, "e francamente inizio a pensare di lasciar perdere: tutta fatica sprecata. Empoli è una città ricca, e - assieme ai comuni limitrofi - conta circa 70mila abitanti. Insomma le opportunità di lavoro per i due punti assegnati con il bando non mancano di certo. Il problema è quel limite dei 1600 metri, visto che un punto è stato già aperto al centro della città e Empoli ha un'estensione molto ridotta. A Nord si finisce nell'Arno - che segna il confine della città -, a sud nel cimitero, a ovest in una zona residenziale dove è impossibile trovare un locale superiore ai 30 mq e a sud in aperta campagna". Il problema non deve riguardare solo Empoli, è lo stesso signor Roberto a darne conferma: "Abbiamo ottenuto un'altra licenza a Pistoia e siamo stati noi i primi a presentare la documentazione per aprire il negozio. Chi ha vinto l'altra licenza, so che sta affrontando le stesse difficoltà che abbiamo noi a Empoli. Ma questo credo sia un problema che riguardi tutti i centri più piccoli, in pratica tutti i comuni che non siano Roma, Milano, Napoli, o Torino..." La soluzione però sarebbe abbastanza facile, "basterebbe fare una sanatoria" conclude il signor Roberto, "e abbassare il limite di distanza per i comuni che non si estendono su una superficie così grande, nel casi di Empoli basterebbero 1300 metri invece di 1600".
tranquilli la sanatoria si fara'volete che nn si tuteli chi ha speso fior di milioni....
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Ore contate per il telematico
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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Messaggioda davids77 » 04/07/2007 - 19:02
MEGLIO " VU CUMPRA' " KE SCHIAVO DI UGHI E GINESTRA...............
Messaggioda davids77 » 04/07/2007 - 19:19
sai ke ha proposito di corona mi risulta che abbia pronto uno scoop sul duo ginestra-ughi ke sono stati avvistati su qualke marciapiede a fare???????? x poter pagare i debiti dell' ippica ke devono ad aams.......saint vincent ha scritto:davids77 ha scritto:ahhhhhhhhhh ops vero ke oggi e' uscito?????? il decreto telematico non ci avevo fatto caso........saint vincent ha scritto:leggi sopra il tuo ultimo post....
e non apro neanche come internet point.....il mio bar enorme...partite a destra e ammanca....e vai!
mi arriveranno dei controlli? e che ci posso fare se uno viene a bere un caffe' e chatta..... :canta:
io davvero:ci pensero' sul serio.
cmq stanno facendo un decreto su quello che stiamo dicendo sai.....
questa idea gliela possiamo vendere a CORONA.....
MEGLIO " VU CUMPRA' " KE SCHIAVO DI UGHI E GINESTRA...............
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saint vincent
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Messaggioda saint vincent » 04/07/2007 - 22:10
mizzica devo decidere il da farsi....
sai cos'e'.....e che se tu apri come internet point....puoi lasciare i pc li e ognuno si connette dove vuole pagando la sua connessione.se puoi vuole stamparsi qualcosa lo puo fare...tanto tu non hai niente a che fare con nessun concessionario...
quindi... o no?
o se no lasciare il tutto com'e' e stop:discorso di oggi.
sai cos'e'.....e che se tu apri come internet point....puoi lasciare i pc li e ognuno si connette dove vuole pagando la sua connessione.se puoi vuole stamparsi qualcosa lo puo fare...tanto tu non hai niente a che fare con nessun concessionario...
quindi... o no?
o se no lasciare il tutto com'e' e stop:discorso di oggi.
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saint vincent
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Messaggioda saint vincent » 04/07/2007 - 22:23
ma poi volevo sapere questo:se io apro un internet point...uno si siede e accede dove vuole e si fa una bolletta.....e' tutto regolare no?il conto non glielo ho aperto io....e non neanche a che fare con quel concessionario..
-
humanoidale
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Messaggioda humanoidale » 04/07/2007 - 22:38
saint vincent ha scritto:ma poi volevo sapere questo:se io apro un internet point...uno si siede e accede dove vuole e si fa una bolletta.....e' tutto regolare no?il conto non glielo ho aperto io....e non neanche a che fare con quel concessionario..
Resta fermo, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni, il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione. àˆ vietata la liquidazione di importi di credito di gioco presso i punti di commercializzazione.
Nei punti di commercializzazione sono esposti, in modo visibile, il divieto di esercizio delle attività di cui al comma precedente, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché le eventuali comunicazioni predisposte da AAMS, a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile.
Nel contratto è inserita espressa clausola di risoluzione nei casi di violazione dei divieti di cui al presente articolo, nonché del divieto di gioco da parte dei minori e delle altre disposizioni del presente decreto.
Il titolare di sistema è tenuto ad adottare adeguate misure al fine di verificare l’affidabilità del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento di attività di commercializzazione, ad effettuare periodici controlli al fine di verificare la permanenza dei requisiti e di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché a controllare la correttezza dell’attività esercitata nei punti di commercializzazione, verificando l’esistenza di irregolarità nonché di anomalie, provvedendo immediatamente alla risoluzione del contratto, nei casi in cui ne ricorrono gli estremi, dando, in ogni caso, immediata segnalazione ad AAMS nonché, se del caso, alle autorità di Pubblica sicurezza, delle irregolarità
La vostra cultura vi permette di spaziare nelle più infinite e quanto mai verosimili interpretazioni personali.... fate delle parole ciò che ritenete giusto.....
- agozzino48
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:43
ECCO IL NUIOVO DECRETO SUL TELEMATICO !
Quelli che seguono sono tutti i punti principali del decreto, la cui uscita è imminente, che prevede le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In alcuni passaggi del decreto abbiamo inserito i dettagli su alcune note che fanno riferimento al precedente decreto sul telematico del 21 marzo 2006:
Autorizzazione alla raccolta
AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai due punti precedenti
Contratto di conto di gioco
Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età , nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. (In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa ndr). Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.
Conto di gioco
Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
Utilizzo del conto di gioco
Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate. L’utilizzo del conto di gioco, per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
Le giocate convalidate non possono essere annullate.
àˆ vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.
Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell’esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore. (L’eventuale stampa di ciascun pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all’identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L’eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: “La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata ndr.)
Ricarica
Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:
- tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;
- presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
Riscossione
Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:
- mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.
Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Attività di commercializzazione
L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;
b. assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS. (L’attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l’attività prevalente, come riscontrabile dall’ organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall’attività di commercializzazione stessa. L’attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell’attività nell’apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione ndr).
Il titolare di sistema verifica e garantisce il possesso dei requisiti da parte del soggetto con il quale stipula contratto di affidamento dell’attività di commercializzazione. (L’offerta di attività di commercializzazione può essere pubblicizzata presso il punto di commercializzazione esclusivamente all’interno del locale ed utilizzando materiali predisposti dal titolare di sistema che riportano la denominazione, i segni distintivi commerciali ed il codice di concessione del titolare di sistema stesso, nonché il logo “Gioco sicuroâ€
Quelli che seguono sono tutti i punti principali del decreto, la cui uscita è imminente, che prevede le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. In alcuni passaggi del decreto abbiamo inserito i dettagli su alcune note che fanno riferimento al precedente decreto sul telematico del 21 marzo 2006:
Autorizzazione alla raccolta
AAMS autorizza, altresì, alla raccolta a distanza i concessionari, di cui all’articolo 2, che si avvalgono del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema e che ne fanno richiesta. La raccolta del gioco da parte di un concessionario autorizzato, che si avvale del sistema di conti di gioco di un titolare di sistema, è subordinata alla informazione ed al preventivo consenso esplicito del giocatore. L’autorizzazione decade in coincidenza con la scadenza della concessione del titolare di sistema.
Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i concessionari già autorizzati alla raccolta telefonica o telematica delle scommesse possono proseguire l’esercizio della raccolta a distanza con i sistemi già in uso. Decorso tale termine, l’esercizio della raccolta a distanza è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione di cui ai due punti precedenti
Contratto di conto di gioco
Lo schema di contratto di conto di gioco è trasmesso ad AAMS per l’ approvazione. Il titolare di sistema è tenuto ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età , nonché ad acquisirne il codice fiscale. Il titolare di sistema può stipulare un solo contratto con ciascun giocatore. (In caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa ndr). Il contratto è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio instaurato con il titolare di sistema. La durata del contratto non può superare il termine di scadenza della concessione del titolare di sistema. Il titolare di sistema è tenuto alla conservazione dei contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto di conto di gioco ed a prevedere in esso, a tal fine, opportuna clausola.
Il contratto di conto di gioco prevede la possibilità di sospensione della facoltà di effettuare giocate, su iniziativa del titolare di sistema, nonché su richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria. Per un periodo pari a centoventi giorni successivi alla data di adozione del presente decreto i contratti già in essere, stipulati tra i concessionari ed i giocatori, abilitano alla raccolta a distanza, limitatamente ai giochi oggetto del contratto stesso.
Conto di gioco
Il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco ed a effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco corrispondenti ai profili indicati da AAMS stessa.
Il titolare di sistema è tenuto a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i rapporti dei conti di gioco dei giocatori, prevedendone opportuna clausola nel contratto di conto di gioco.
Utilizzo del conto di gioco
Il giocatore, mediante identificazione, ha accesso al rapporto del conto di gioco ed è abilitato ad effettuare giocate. L’utilizzo del conto di gioco, per l’effettuazione di giocate e per l’accesso al rapporto del conto di gioco, è gratuito.
Il giocatore può effettuare giocate di importo non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso.
Le giocate possono essere effettuate esclusivamente mediante connessione telematica o telefonica con il concessionario autorizzato o con il titolare di sistema.
Il concessionario autorizzato, ovvero il titolare di sistema, è tenuto a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS.
Le giocate convalidate non possono essere annullate.
àˆ vietata la prenotazione della giocata. Fino a quando il sistema di registrazione, controllo e convalida delle scommesse avrà un orario di apertura inferiore a venti ore al giorno, AAMS potrà consentire la stipula di contratti preliminari di scommessa, definiti esclusivamente secondo le modalità autorizzate da AAMS stessa.
Il concessionario autorizzato è responsabile del corretto esercizio del gioco, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata comunicazione al titolare di sistema della giocata convalidata, nonché dell’esito della giocata, certificato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale. Il concessionario autorizzato è responsabile della corretta ed immediata conferma, al sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, del pagamento della vincita o del rimborso, avvenuto mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, da parte del titolare di sistema.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco ed adotta modalità di contabilizzazione che individuano univocamente l’origine del credito di gioco. Il titolare di sistema è responsabile della corretta ed immediata conferma al concessionario autorizzato della contabilizzazione della giocata e dell’avvenuto accredito della vincita o del rimborso sul conto di gioco del giocatore. (L’eventuale stampa di ciascun pagina del sito internet del concessionario autorizzato, accessibile successivamente all’identificazione del giocatore riporta obbligatoriamente il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato stesso nonché del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore. L’eventuale stampa di ciascuna pagina relativa ad una giocata effettuata dal giocatore, ovvero qualsivoglia stampa messa a disposizione del giocatore a titolo di promemoria, riporta anche i dati della giocata ed il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, nonché la dicitura: “La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata ndr.)
Ricarica
Il titolare di sistema può distribuire la ricarica al giocatore:
- tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono;
- presso i punti di commercializzazione del titolare di sistema stesso, esclusivamente nella forma di carta di ricarica.
Il titolare di sistema è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito delle ricariche e dei bonus sul conto di gioco.
Riscossione
Il titolare del contratto di conto di gioco è titolare del credito di gioco ed ha diritto alla riscossione degli importi relativi a vincite e a rimborsi non utilizzati per effettuare ulteriori giocate.
Il titolare di sistema può consentire al giocatore la riscossione:
- mediante gli strumenti bancari e postali, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso;
- per contanti ovvero mediante gli strumenti bancari e postali, presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono.
Il titolare di sistema è responsabile della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.
Attività di commercializzazione
L'attività di commercializzazione può essere esercitata presso gli esercizi commerciali o pubblici, in possesso dei seguenti requisiti:
a. assenza, a carico del titolare o degli amministratori, nel caso di attività esercitata in forma societaria, di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, nonché per reati diversi dai precedenti che incidano sull’affidabilità del soggetto;
b. assenza di situazioni di inadempimento e di obblighi nei confronti di AAMS. (L’attività di commercializzazione può essere esercitata esclusivamente in locali in cui l’attività prevalente, come riscontrabile dall’ organizzazione adottata nonché dalla destinazione delle risorse e dal loro utilizzo, è diversa dall’attività di commercializzazione stessa. L’attività di commercializzazione è svolta esclusivamente presso il locale individuato come sede dell’attività nell’apposito contratto di affidamento di attività di commercializzazione ndr).
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:44
Telematico: il decreto di AAMS un duro colpo per il gioco on-line nel nostro paese
red.) ROMA - Confermate in pieno le anticipazioni di Agipronews sul Decreto relativo alle scommesse sportive online, approvato dalla Corte dei COnti e inviato da AAMS alla Gazzetta Ufficiale per la necessaria pubblicazione. Stop ai contratti tra concessionari e punti di commercializzazione al 31 dicembre 2007, nessuna forma di promozione (insegne, vetrine, arredi “dedicatiâ€
red.) ROMA - Confermate in pieno le anticipazioni di Agipronews sul Decreto relativo alle scommesse sportive online, approvato dalla Corte dei COnti e inviato da AAMS alla Gazzetta Ufficiale per la necessaria pubblicazione. Stop ai contratti tra concessionari e punti di commercializzazione al 31 dicembre 2007, nessuna forma di promozione (insegne, vetrine, arredi “dedicatiâ€
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:44
Telematico, Petrivelli (Sistel): "Il decreto di AAMS inefficace, contraddittorio, incostituzionale"
(p.g.) ROMA - "ll Decreto sul gioco telematico è inefficace, contraddittorio e incostituzionale. E' una norma che non potrà seriamente combattere l'intermediazione, anzi riconsegnerà ampie sacche ai siti .com ed al gioco illegale". E' quanto dichiara ad Agipronews Ferdinando Petrivelli, presidente del Sistel (Sindacato Imprese Scommesse Telematiche) che vede nell'adozione del testo "un intervento a gamba tesa senza un vero obiettivo se non quello di incidere sulle dinamiche concorrenziali fra i concessionari, è una follia assoluta frutto di un furore distruttivo da parte di chi avversa il telematico, tra l'altro adottato in maniera sospetta per tempi: se a fine anno è prevista una completa riorganizzazione del settore, perchè tutta questa urgenza?". Petrivelli sottolinea come il Sistel è già pronto "ad intraprendere azioni politiche, parlamentari e legali contro il Decreto in tempi brevi. Tra l'altro già da tempo abbiamo proposto la nostra ricetta per arginare le irregolarità nel gioco telematico: basterebbe bloccare i conti su cui vengono effettuate più di 15-20 giocate giornaliere".
(p.g.) ROMA - "ll Decreto sul gioco telematico è inefficace, contraddittorio e incostituzionale. E' una norma che non potrà seriamente combattere l'intermediazione, anzi riconsegnerà ampie sacche ai siti .com ed al gioco illegale". E' quanto dichiara ad Agipronews Ferdinando Petrivelli, presidente del Sistel (Sindacato Imprese Scommesse Telematiche) che vede nell'adozione del testo "un intervento a gamba tesa senza un vero obiettivo se non quello di incidere sulle dinamiche concorrenziali fra i concessionari, è una follia assoluta frutto di un furore distruttivo da parte di chi avversa il telematico, tra l'altro adottato in maniera sospetta per tempi: se a fine anno è prevista una completa riorganizzazione del settore, perchè tutta questa urgenza?". Petrivelli sottolinea come il Sistel è già pronto "ad intraprendere azioni politiche, parlamentari e legali contro il Decreto in tempi brevi. Tra l'altro già da tempo abbiamo proposto la nostra ricetta per arginare le irregolarità nel gioco telematico: basterebbe bloccare i conti su cui vengono effettuate più di 15-20 giocate giornaliere".
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:46
Ma grasso il patron di Betting 2000 e contento della nuova legge sul telematico !?!??!?!?
Telematico, il nuovo decreto: Grasso (Betting 2000) soddisfatto di alcuni passaggi contenuti
"Dopo aver letto il bando, siamo rimasti piacevolmente sorpresi - ha dichiarato ad Agicoscommesse Tulllio Grasso direttore marketing di Betting2000 - che lo stesso contenga alcuni passaggi che noi, ad inizio dello scorso mese, abbiamo presentato all'Aams nella nostra dichiarazione di intenti per la gestione dei punti di commercializzazione. Questo è un segnale importante per Betting2000, che mi fa piacere ricordare non solo è il più impotante concessionare italiano di scommesse telematiche, ma è stato anche il primo operatore a mettere in pratica una politica di autocontrollo della propria rete".
Telematico, il nuovo decreto: Grasso (Betting 2000) soddisfatto di alcuni passaggi contenuti
"Dopo aver letto il bando, siamo rimasti piacevolmente sorpresi - ha dichiarato ad Agicoscommesse Tulllio Grasso direttore marketing di Betting2000 - che lo stesso contenga alcuni passaggi che noi, ad inizio dello scorso mese, abbiamo presentato all'Aams nella nostra dichiarazione di intenti per la gestione dei punti di commercializzazione. Questo è un segnale importante per Betting2000, che mi fa piacere ricordare non solo è il più impotante concessionare italiano di scommesse telematiche, ma è stato anche il primo operatore a mettere in pratica una politica di autocontrollo della propria rete".
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- agozzino48
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Messaggioda agozzino48 » 05/07/2007 - 12:51
Telematico. il nuovo decreto: per Ginestra (AssoSnai) ora finalmente il via alla nuova rete "Bersani
mercoledì 04 luglio 2007
(red.) ROMA - “Il decreto va riletto nella sua interezza ma sostanzialmente lo giudichiamo positivamente anche se non possiamo negare come, purtroppo, si sia atteso che la situazione precipitasse per intervenire: basti pensare alla situazione della Fiera Enada nella scorsa primavera, quando – appena dopo l’assegnazione delle concessioni con il bando Bersani – c’era chi offriva l’apertura di questi punti come una soluzione alternativa alla licenzaâ€
mercoledì 04 luglio 2007
(red.) ROMA - “Il decreto va riletto nella sua interezza ma sostanzialmente lo giudichiamo positivamente anche se non possiamo negare come, purtroppo, si sia atteso che la situazione precipitasse per intervenire: basti pensare alla situazione della Fiera Enada nella scorsa primavera, quando – appena dopo l’assegnazione delle concessioni con il bando Bersani – c’era chi offriva l’apertura di questi punti come una soluzione alternativa alla licenzaâ€
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