(Jamma) - Ad una settimana dalla clamorosa ordinanza di Livorno, ora anche un Tribunale Veneto prende una netta posizione e si allinea alle ormai numerose ordinanze favorevoli all'austriaca Goldbet Sportwetten gmbh, rese in sede penale di riesame.
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Anche stavolta, come ormai da un anno a questa parte, il ricorso è stato avanzato dall'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, uno dei più autorevoli punti di riferimento del settore, che oltre ad assistere con successo i titolari dei Ced Goldbet, si occupa della tutela anche di operatori collegati ad altri bookmaker esteri, muniti di regolare licenza, non soltanto austriaci ma anche maltesi.
Questi in sintesi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, che si è pronunciato, oltre che in tema di legge 401/89 e art.88 Tulps, anche in materia di gioco d'azzardo e apposizione di tabella dei giochi proibiti;
- Non sussiste il fumus commissi delicti con riferimento all'art.4 legge 401/89 nell'attività della parte indagata titolare di internet point che in difetto di licenza ex art.88 Tulps operi in collaborazione con Goldbet Sportwetten gmbh, in quanto lo stesso titolare dell'esercizio non si assume il rischio della scommessa e non opera in proprio;
- Goldbet è in possesso di licenza all'attività di raccolta di scommesse rilasciata dal Governo del Tirolo e non vi è prova che il rilascio di detta licenza non sia stato preceduto da adeguati controlli oppure che sia volto a finalità illecite;
- Va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito prodotta dalla difesa sull'attuale contrasto tra la normativa europea e quella italiana;
- Le fonti del diritto italiano non contemplano soltanto le norme discendenti dal Trattato, ma anche le sentenze dichiarative pronunciate dalla Corte di Giustizia CE, immediatamente applicabili;
- Vanno applicati i principi di cui alle c.d. sentenze Gambelli e Placanica sulla non discriminazione, sulla proporzionalità delle misure attuate e sulle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi;
- Non è applicabile l'attuale sistema concessorio ed autorizzatorio, e relativo impianto sanzionatorio, stante il perdurante contrasto tra l'attuale sistema italiano e quello europeo;
- L'esercizio di raccolta di scommesse non è tenuto alla apposizione della tabella dei giochi proibiti, non essendo sala giochi o sala da biliardo;
- L'art.718 C.P. sul gioco d'azzardo non trova applicazione nella materia relativa alla raccolta di scommesse.
Tra gli argomenti trattati dal difensore, personalmente comparso in Camera di Consiglio del 15 luglio 2010, anche l'impossibilità per lo Stato Italiano di inibire l'accesso di operatori esteri facendosi scudo della tutela dei cittadini verso l'eccessiva spesa per i giochi e le scommesse. Sul punto l'avv.Marco Ripamonti, a titolo esemplificativo, ha anche descritto al collegio le caratteristiche particolarmente performanti delle VLT e raggiunto da Jamma ha commentato: "ritengo molto utile ai fini difensivi informare i magistrati delle caratteristiche di questa nuova e stupefacente formula di gioco che, in sostanza, proietta lo Stato Italiano oltre un limite mai raggiunto prima, con un micidiale mix tra l'appeal compulsivo delle slot e l'appeal delle ingenti vincite, rendendo conseguentemente non credibile lo Stato Italiano stesso sul piano della prevenzione dell'eccessiva spesa per il gioco e la conseguente tutela dei consumatori." Sul tema del gioco legale il professionista viterbese ha aggiunto: "ho seguito gli interventi effettuati nel corso del forum sulla legalità . Il dibattito mi pare che si sia limitato all'ambito della normativa italiana e nessuno abbia preso in esame il tema della incompatibilità tra la normativa italiana e quella europea e paradossi che sovente si verificano soprattutto quando le Forze dell'Ordine insistono con i sequestri penali dei Ced ignorando le pronunce dei Tribunali del Riesame del relativo ambito di giurisdizione che magari poco prima hanno affermato principi giurisprudenziali inequivoci in favore dei bookmaker esteri".
A seguito dell'Ordinanza di Treviso tutto quanto sequestrato è stato già restituito dalla Guardia di Finanza.











