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DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO ITER P
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
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- mintdijesolo
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DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO ITER P
Messaggioda mintdijesolo » 23/06/2009 - 18:07
(AGICOS) - Roma, 23 Giugno 2009 - Ore 17,06 - DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO ITER PARLAMENTARE
Dopo un lunghissimo iter parlamentare, la Camera ha approvato oggi in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2008. Il testo, tra le altre materia, detta una nuova disciplina per il gioco online e il poker live, norme previste per contrastare la diffusione del gioco illegale, assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e dei minori, prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Si prevede l'emissione di 200 licenze - di durata novennale - per chi voglia commercializzare online scommesse a quota fissa e a totalizzatore, concorsi pronostici, ippica nazionale, giochi di abilità , scommesse tra consumatori e bingo. Gli operatori dovranno possedere alcuni requisiti: dovranno ad esempio operare nello Spazio Economico Europeo e avervi sede legale o operativa; essere costituito come società di capitali; stabilire software e hardware all'interno dello S EE. Le licenze per il solo bingo costeranno 50mila euro più IVA, le licenze per tutti gli altri giochi insieme 300mila euro più IVA; le licenze per tutti i giochi 350mila euro.
DL COMUNITARIA: LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI PER I GIOCHI
Le novità più importanti introdotte dalla nuova legge riguardano però i clienti. I giocatori infatti potranno accedere ai siti dio gioco delle compagnie solo dopo essersi registrato per via telematica al sito dell'Aams. Si tratta di una norma introdotta nella prima lettura al Senato: il testo governativo prevedeva infatti la creazione di un portale unico che avrebbe rappresentato l'unico modo per accedere ai siti di gioco degli operatori. I giocatori inoltre potranno scegliere di fissare un tetto massimo alle giocate che piazzano, oppure precludersi del tutto l'accesso a un sito. Inoltre gli operatori dovranno adottare strumenti per impedire ai minori di giocare e promuovere i comportamenti responsabili di gioco. Ancora i concessionari dovranno trasmettere all'Aams le informazioni anonime relative alle singole giocate e ai movimenti effettuati sui conti di gioco, e segnalare ai Monopoli le giocate piazzate attraverso canali che non prevedono la registrazione al sistema centrale Aams.
DL COMUNITARIA: LE SANZIONI
Novità importanti anche per le sanzioni. Il comma 23 prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi raccoglie online giocate e scommesse senza la licenza. Per i soggetti titolari di licenza che raccolgono gioco al di fuori delle modalità tecniche previste, invece, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, o un'ammenda da 500 a 5000 euro. In origine erano previste pene e sanzioni anche per i giocatori che avessero giocato su siti non autorizzati, ma la norma è stata stralciata. Per violazioni minori - come ad esempio il consentire l'accesso alle aree di gioco a clienti non registrati al sistema centrale dell'Aams - i Monopoli possono sospendere la licenza; al terzo inadempimento la licenza viene revocata.
DL COMUNITARIA: LE NOVITA' PER IL POKER LIVE
I commi 27 e 28 sono dedicati infine al poker live. Il primo prevede che Aams e Ministero degli Interni emanino un regolamento per disciplinare i tornei di poker sportivo. Tale regolamento dovrà fissare l'importo massimo della quota di partecipazione - che dovrà essere di "modico valore" - le modalità per l'acquisto di nuove quote una volta esaurita la prima, le modalità per escludere fini di lucro. Inoltre gli organizzatori non potranno fissare più tornei nella stessa giornata e nella stessa località . Il comma 28, invece, riserva la facoltà di organizzare tornei ai soggetti già in possesso di una concessione per la raccolta a terra di altri giochi, oppure a quelli in possesso dei requisiti fissati al comma 15 (sede legale o operativa nello Spazio Economico Europeo, costituzione come società di capitali, prestazione all'Aams di una fideiussione bancaria per 1,5 milioni, etc).
Dopo un lunghissimo iter parlamentare, la Camera ha approvato oggi in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2008. Il testo, tra le altre materia, detta una nuova disciplina per il gioco online e il poker live, norme previste per contrastare la diffusione del gioco illegale, assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e dei minori, prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata. Si prevede l'emissione di 200 licenze - di durata novennale - per chi voglia commercializzare online scommesse a quota fissa e a totalizzatore, concorsi pronostici, ippica nazionale, giochi di abilità , scommesse tra consumatori e bingo. Gli operatori dovranno possedere alcuni requisiti: dovranno ad esempio operare nello Spazio Economico Europeo e avervi sede legale o operativa; essere costituito come società di capitali; stabilire software e hardware all'interno dello S EE. Le licenze per il solo bingo costeranno 50mila euro più IVA, le licenze per tutti gli altri giochi insieme 300mila euro più IVA; le licenze per tutti i giochi 350mila euro.
DL COMUNITARIA: LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI PER I GIOCHI
Le novità più importanti introdotte dalla nuova legge riguardano però i clienti. I giocatori infatti potranno accedere ai siti dio gioco delle compagnie solo dopo essersi registrato per via telematica al sito dell'Aams. Si tratta di una norma introdotta nella prima lettura al Senato: il testo governativo prevedeva infatti la creazione di un portale unico che avrebbe rappresentato l'unico modo per accedere ai siti di gioco degli operatori. I giocatori inoltre potranno scegliere di fissare un tetto massimo alle giocate che piazzano, oppure precludersi del tutto l'accesso a un sito. Inoltre gli operatori dovranno adottare strumenti per impedire ai minori di giocare e promuovere i comportamenti responsabili di gioco. Ancora i concessionari dovranno trasmettere all'Aams le informazioni anonime relative alle singole giocate e ai movimenti effettuati sui conti di gioco, e segnalare ai Monopoli le giocate piazzate attraverso canali che non prevedono la registrazione al sistema centrale Aams.
DL COMUNITARIA: LE SANZIONI
Novità importanti anche per le sanzioni. Il comma 23 prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi raccoglie online giocate e scommesse senza la licenza. Per i soggetti titolari di licenza che raccolgono gioco al di fuori delle modalità tecniche previste, invece, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, o un'ammenda da 500 a 5000 euro. In origine erano previste pene e sanzioni anche per i giocatori che avessero giocato su siti non autorizzati, ma la norma è stata stralciata. Per violazioni minori - come ad esempio il consentire l'accesso alle aree di gioco a clienti non registrati al sistema centrale dell'Aams - i Monopoli possono sospendere la licenza; al terzo inadempimento la licenza viene revocata.
DL COMUNITARIA: LE NOVITA' PER IL POKER LIVE
I commi 27 e 28 sono dedicati infine al poker live. Il primo prevede che Aams e Ministero degli Interni emanino un regolamento per disciplinare i tornei di poker sportivo. Tale regolamento dovrà fissare l'importo massimo della quota di partecipazione - che dovrà essere di "modico valore" - le modalità per l'acquisto di nuove quote una volta esaurita la prima, le modalità per escludere fini di lucro. Inoltre gli organizzatori non potranno fissare più tornei nella stessa giornata e nella stessa località . Il comma 28, invece, riserva la facoltà di organizzare tornei ai soggetti già in possesso di una concessione per la raccolta a terra di altri giochi, oppure a quelli in possesso dei requisiti fissati al comma 15 (sede legale o operativa nello Spazio Economico Europeo, costituzione come società di capitali, prestazione all'Aams di una fideiussione bancaria per 1,5 milioni, etc).
Re: DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO IT
Messaggioda massi8183 » 23/06/2009 - 18:43
mintdijesolo ha scritto:DL COMUNITARIA: LE SANZIONI
Novità importanti anche per le sanzioni. Il comma 23 prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chi raccoglie online giocate e scommesse senza la licenza. Per i soggetti titolari di licenza che raccolgono gioco al di fuori delle modalità tecniche previste, invece, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, o un'ammenda da 500 a 5000 euro. In origine erano previste pene e sanzioni anche per i giocatori che avessero giocato su siti non autorizzati, ma la norma è stata stralciata. Per violazioni minori - come ad esempio il consentire l'accesso alle aree di gioco a clienti non registrati al sistema centrale dell'Aams - i Monopoli possono sospendere la licenza; al terzo inadempimento la licenza viene revocata.
Il Milan in B. E per ben due volte: una... a pagamento e una... gratis. Sono dell'idea che una retrocessione cancelli almeno cinque scudetti conquistati e che la vittoria di una Mitropa Cup elimini i residui. (cit. G.Prisco)
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max599
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Re: DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO IT
Messaggioda max599 » 23/06/2009 - 19:03
DL COMUNITARIA: LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI PER I GIOCHI
Le novità più importanti introdotte dalla nuova legge riguardano però i clienti. I giocatori infatti potranno accedere ai siti dio gioco delle compagnie solo dopo essersi registrato per via telematica al sito dell'Aams. Si tratta di una norma introdotta nella prima lettura al Senato: il testo governativo prevedeva infatti la creazione di un portale unico che avrebbe rappresentato l'unico modo per accedere ai siti di gioco degli operatori. I giocatori inoltre potranno scegliere di fissare un tetto massimo alle giocate che piazzano, oppure precludersi del tutto l'accesso a un sito. Inoltre gli operatori dovranno adottare strumenti per impedire ai minori di giocare e promuovere i comportamenti responsabili di gioco. Ancora i concessionari dovranno trasmettere all'Aams le informazioni anonime relative alle singole giocate e ai movimenti effettuati sui conti di gioco, e segnalare ai Monopoli le giocate piazzate attraverso canali che non prevedono la registrazione al sistema centrale Aams.
questa non è male ahahahahahahahahahhahah
Le novità più importanti introdotte dalla nuova legge riguardano però i clienti. I giocatori infatti potranno accedere ai siti dio gioco delle compagnie solo dopo essersi registrato per via telematica al sito dell'Aams. Si tratta di una norma introdotta nella prima lettura al Senato: il testo governativo prevedeva infatti la creazione di un portale unico che avrebbe rappresentato l'unico modo per accedere ai siti di gioco degli operatori. I giocatori inoltre potranno scegliere di fissare un tetto massimo alle giocate che piazzano, oppure precludersi del tutto l'accesso a un sito. Inoltre gli operatori dovranno adottare strumenti per impedire ai minori di giocare e promuovere i comportamenti responsabili di gioco. Ancora i concessionari dovranno trasmettere all'Aams le informazioni anonime relative alle singole giocate e ai movimenti effettuati sui conti di gioco, e segnalare ai Monopoli le giocate piazzate attraverso canali che non prevedono la registrazione al sistema centrale Aams.
Re: DL COMUNITARIA 2008: APPROVATA LA LEGGE DOPO IL LUNGO IT
Messaggioda salimbene » 23/06/2009 - 19:07
massi8183 ha scritto:DL COMUNITARIA: LE SANZIONI
...cut...
Per i soggetti titolari di licenza che raccolgono gioco al di fuori delle modalità tecniche previste, invece, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno, o un'ammenda da 500 a 5000 euro.
.....
A questo punto conviene non avere la licenza....
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seabiscuit
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Messaggioda seabiscuit » 23/06/2009 - 19:41
COMUNITARIA 2008. ECCO LE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE GIOCHI
I commi da 11 a 32 dell’articolo 24, introdotto dal Senato e modificato nel corso dell'esame presso la Camera, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi (comma 11):
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati;
sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità ;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
Numerose disposizioni in materia di regolamentazione del gioco a distanza sono state emanate negli ultimi anni: legge n. 311/2005, art. 1, comma 290; D.L. n. 203/2005, art. 11-quinquiesdecies, commi 1 e 11; D.L. n. 223/2006, art. 38, comma 1; D.L. n. 159/2007, art. 40, commi da 6-bis a 6-sexies. Sostanzialmente le disposizioni rinviavano a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - A.A.M.S. la definizione dei requisiti minimi richiesti (ulteriormente dettagliati nelle convenzioni di concessione) nonché delle regole della raccolta attraverso i vari canali (Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile), mentre la regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza viene definita con specifici decreti direttoriali dell’A.A.M.S.
Ai sensi del comma 12, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all’istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.
Il comma 13 prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) del comma 11 l’attribuzione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lett. a) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lett. b).
Il comma 14 stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell’A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.
Il comma 15, nell’elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell’Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. E’ altresì previsto il versamento di un corrispettivo una tantum all’A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da a) ad e) del comma 11 e a
50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.
Il comma 16 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell’esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo:
-300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da a) ed e);
-50.000 euro se concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera f);
-350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ed f).
Ai sensi del successivo comma 20 i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell’A.A.M.S. sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) dell’ISTAT.
I commi 17 e 18 recano le disposizioni procedurali ed operative per l’assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l’intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l’accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi on line soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale dell’A.A.M.S.
Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco e prevedere l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.
Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera è stato posto un ulteriore obbligo a carico dei concessionari (lettera g)), consistente nello svolgimento dell'attività (eventuale) di commercializzazione esclusivamente tramite il canale prescelto.
Il comma 19 introduce lo strumento del “conto di giocoâ€
I commi da 11 a 32 dell’articolo 24, introdotto dal Senato e modificato nel corso dell'esame presso la Camera, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (on line), prevedendo l’emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l’esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi (comma 11):
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati;
sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilità ;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
Numerose disposizioni in materia di regolamentazione del gioco a distanza sono state emanate negli ultimi anni: legge n. 311/2005, art. 1, comma 290; D.L. n. 203/2005, art. 11-quinquiesdecies, commi 1 e 11; D.L. n. 223/2006, art. 38, comma 1; D.L. n. 159/2007, art. 40, commi da 6-bis a 6-sexies. Sostanzialmente le disposizioni rinviavano a decreti del Ministero dell’economia e delle finanze - A.A.M.S. la definizione dei requisiti minimi richiesti (ulteriormente dettagliati nelle convenzioni di concessione) nonché delle regole della raccolta attraverso i vari canali (Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile), mentre la regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza viene definita con specifici decreti direttoriali dell’A.A.M.S.
Ai sensi del comma 12, con provvedimenti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all’istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all’individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell’ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.
Il comma 13 prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) del comma 11 l’attribuzione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lett. a) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lett. b).
Il comma 14 stabilisce che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell’A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.
Il comma 15, nell’elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell’Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. E’ altresì previsto il versamento di un corrispettivo una tantum all’A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da a) ad e) del comma 11 e a
50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.
Il comma 16 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell’esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo:
-300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da a) ed e);
-50.000 euro se concessionari per l’esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera f);
-350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da a) ed f).
Ai sensi del successivo comma 20 i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell’A.A.M.S. sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) dell’ISTAT.
I commi 17 e 18 recano le disposizioni procedurali ed operative per l’assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l’intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l’accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi on line soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale dell’A.A.M.S.
Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero per l’autoesclusione dal gioco e prevedere l’esclusione dall’accesso al gioco da parte di minori nonché l’esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.
Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera è stato posto un ulteriore obbligo a carico dei concessionari (lettera g)), consistente nello svolgimento dell'attività (eventuale) di commercializzazione esclusivamente tramite il canale prescelto.
Il comma 19 introduce lo strumento del “conto di giocoâ€
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Messaggioda Spaccamele » 23/06/2009 - 19:45
harley ha scritto:vedremo se e come sara' applicata. stanleybet entrera' nel discorso? e' o no raccolta fuori dalle leggi?
Stanleybet non raccoglie gioco on line, ovvero tramite un portale dove i giocatori possono giocare.
Messaggioda duval » 24/06/2009 - 11:01
Credo godano (e si goda) perché la legge è stata approvata stralciando le sanzioni a carico dei giocatori
p.s. tuttavia, se il linguaggio giuridico non mi inganna, "stralciare" non significa cancellare, ma semplicemente togliere dal testo in esame (ora approvato) e creare un nuovo testo ad hoc che prenderà in esame le sanzioni... o no?
p.s. tuttavia, se il linguaggio giuridico non mi inganna, "stralciare" non significa cancellare, ma semplicemente togliere dal testo in esame (ora approvato) e creare un nuovo testo ad hoc che prenderà in esame le sanzioni... o no?
mastica e sputa, da una parte il miele
mastica e sputa, dall'altra la cera
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ameba ha scritto:Lasciamo le casse facili agli uomini privi di fantasia!
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Messaggioda viale.stefini » 24/06/2009 - 11:12
Ciao raga ma è tutto vero si può nuovamente ritornare al caro vecchio bf senza problemi?
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Messaggioda sportandgames » 24/06/2009 - 11:56
ragazzi scusatemi...ma per i ctd e ced che cosa cambiera'???
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